Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco
dei “valori occidentali”

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di Alessandro Morelli

La decisione con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti a offendere (sent. n. 24084/2017), rigettando così il ricorso con il quale un indiano aveva impugnato la pronuncia che lo aveva condannato per essere stato fermato con un kirpan (il coltello sacro dei Sikh), portato alla cintura, è condivisibile nel dispositivo. Meno nella motivazione. Quella che si vuole esporre qui è, dunque, qualcosa di simile a un’“opinione concorrente”: si condivide la conclusione, ma non del tutto l’argomentazione che si è usata per arrivarci.

Ha ragione il Giudice di legittimità nell’affermare che i diritti fondamentali non sono assoluti e che anch’essi incontrano limiti. Del resto, è la stessa connotazione pluralista della nostra democrazia a imporre la coesistenza di diversi principi e diritti, che, in concreto, possono essere variamente bilanciati. Se un diritto avesse sempre la meglio sugli altri, diverrebbe una sorta di “tiranno”, come ha detto la Corte costituzionale nella sentenza sul “caso Ilva”, in cui a fronteggiarsi erano altri due diritti egualmente fondamentali: quello alla salute e quello al lavoro (sent. n. 85/2013). Un tiranno pericoloso per la stessa sopravvivenza della democrazia pluralista.

E così la libertà di religione (e di culto), sottolinea la Cassazione richiamando anche qualche recente pronuncia della Corte costituzionale, può essere modulata tenendo in considerazione gli “interessi costituzionali” relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza. Di contro, non sempre è vietato portare con sé un’arma: si ha, infatti, un “giustificato motivo” in grado di legittimare il porto di un oggetto “atto a offendere” quando “le esigenze dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto”. Illuminanti gli esempi fatti: è lecito portare un coltello se ci si sta recando in giardino a potare gli alberi; così come il medico chirurgo può tenere nella borsa un bisturi quando va a fare visite. Se, però, gli stessi comportamenti sono attuati dai medesimi soggetti in contesti non lavorativi, essi integrano ipotesi di reato.

Il bilanciamento tra principi in gioco va, dunque, sempre contestualizzato. Solo in questo modo è possibile trovare elementi utili a risolvere in modo ragionevole il conflitto.

Muovendo da queste premesse, la conclusione implicita nella pronuncia (che però forse sarebbe stato meglio esplicitare) è che il kirpan è un pugnale che, pur essendo dotato per i Sikh di una connotazione simbolica ed evocando valori religiosi, mantiene sempre la sua funzione primigenia di mezzo di difesa personale. Una funzione che non si perde, ma viene sublimata. Il kirpan non è uno strumento che serve a curare i malati o a svolgere lavori di giardinaggio. Esso va usato con saggezza per difendere i deboli e, in casi estremi, anche se stessi. È certamente un simbolo, ma anche un’arma, trae la propria connotazione simbolica dal fatto di essere un’arma e tale connotazione non ne esclude, ma anzi ne presuppone l’uso come strumento di offesa.

Tale rilievo sarebbe stato del tutto sufficiente a chiudere il discorso.

A sostegno della soluzione accolta, tuttavia, in un passaggio della sentenza si evocano i “valori del mondo occidentale”, ai quali l’immigrato avrebbe l’“obbligo” di conformare i propri: “la decisione di stabilirsi in una società – afferma la Cassazione – in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere”. Sembra che, alla base dell’argomentazione, vi sia un equivoco ricorrente nei dibattiti su multiculturalità e integrazione. In particolare, non convince il riferimento all’ambigua formula dei “valori occidentali” (quali sarebbero esattamente?), né tantomeno il richiamo a una presunta “unicità del tessuto culturale e giuridico” del Paese che farebbe assurgere la stessa sicurezza a valore supremo e intangibile, non bilanciabile. Tale “unicità”, inoltre, è solo presupposta, ma non dimostrata, né, tantomeno può affermarsi che sia promossa da una Costituzione che, al contrario, riconosce e garantisce le autonomie (art. 5), le minoranze linguistiche (art. 6) e le confessioni religiose (art. 8).

Siamo proprio sicuri, poi, che vi sia un obbligo degli immigrati di “conformarsi” ai “valori del mondo occidentale”? Anche a voler leggere tale affermazione alla luce dell’unica disposizione costituzionale che prevede un vincolo di fedeltà ai principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano, l’art. 54 Cost., non sembra che la prospettiva evocata nella sentenza sia comunque coerente con lo spirito della nostra Carta. Posto, infatti, che il primo comma di tale articolo prevede il dovere di essere fedeli alla Repubblica (e, dunque, ai suoi principi) per i (soli) cittadini, nemmeno a questi ultimi si ritiene che tale disposizione imponga un dovere di adesione piena ai contenuti dell’etica repubblicana. Un’adesione del genere può essere auspicata, mai imposta.

Quello dei valori, come scrive Bin, è un “carico pesante”. Meglio non metterlo in gioco e lasciarlo sullo sfondo. Meglio concentrarsi sui contesti e promuovere l’esercizio di quella tecnica del bilanciamento che finora ha agevolato la pacifica coesistenza di culture, religioni ed etnie.

 

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1 commento su “Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco <br> dei “valori occidentali””

  1. In effetti, questo “Occidentali’s karma” della Corte di cassazione lascia disorientati (a dir poco). Come evidenzia il commento, quali sarebbero i valori occidentali a cui conformarsi?
    La sentenza risulta, in questo obiter, ultronea e fuorviante. Al contrario, sotto altri aspetti la motivazione appare carente. Nessun riferimento alla possibilità che la norma applicata, nella interpretazione data dal giudice di merito sia incostituzionale (qui forse l’avvocato del sikh avrebbe potuto prospettare l’eccezione di incostituzionalità), né alla nota sentenza della Corte suprema del Canada.
    A mio avviso, ancora una riprova della necessità di fare spazio alle opinioni dissidenti o concorrenti, che potrebbero contribuire ad arricchire motivazioni che, di fronte alla complessità delle società pluraliste, risultano in molti casi non adeguatamente motivate e convincenti.

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