La sottoscrizione delle liste: una possibile “uscita di sicurezza” a tutela della democrazia

Print Friendly, PDF & Email

di Salvatore Curreri

Hanno senz’altro ragione Roberto Bin e Gabriele Maestri quando imputano l’attuale situazione in cui versano i radicali – unica forza politica che, pur volendolo, non può di fatto coalizzarsi – rispettivamente ora alla poca chiarezza del dettato legislativo, ora agli effetti discriminatori dell’esenzione dalla raccolta delle firme per i partiti costituiti in gruppi parlamentari (magari all’ultimo minuto, come accaduto al Senato dove il 21 dicembre il gruppo Grandi Autonomie e Libertà, modificando per la sedicesima volta la sua denominazione, ha aggiunto la dicitura Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, così da esentare l’Udc dalla sottoscrizione delle firme).

Il problema, nei suoi termini essenziali, è noto: al contrario delle altre forze politiche con cui vorrebbero coalizzarsi, i radicali non sono dotati di un proprio gruppo parlamentare per cui sono tenuti a raccogliere le firme (almeno 375 in ciascuno dei 63 collegi plurinominali) sia per le proprie liste di candidati nei collegi plurinominali sia per i candidati (comuni alla coalizione) nei collegi uninominali. Questi ultimi, però, non sono stati individuati non solo perché, come intuibile, essi saranno frutto di laboriose trattative tra i partiti che vorrebbero coalizzarsi, le quali potrebbero protrarsi fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste, e cioè il 29 gennaio (34° giorno prima la data delle elezioni), ma anche perché il collegamento tra le liste non può essere dichiarato ora ma tra il 19 ed il 21 gennaio (44° e 42° giorno precedente la data delle elezioni ex art. 15.1 D.P.R. n. 361/1957).

Da qui la secca alternativa dinanzi a cui i radicali si trovano: o aspettano che gli altri partiti della futura coalizione di centro sinistra – essendo come detto esentati dalla raccolta delle firme – scelgano i candidati uninominali per poi, magari con il loro aiuto, cercare di raccogliere le firme richieste in poco più di una settimana, con il rischio in caso di fallimento di essere esclusi dalle elezioni; oppure – come pare abbiano deciso di fare – decidere di correre da soli, cominciando fin d’ora a raccogliere le firme per i propri candidati nei collegi uninominali e plurinominali.

Non pare dubbio che tale secca alternativa sia la conseguenza di un’irragionevole disparità di trattamento tra liste esentate dalla raccolte delle firme che, se coalizzate, possono permettersi di scegliere i candidati uninominali comuni anche l’ultimo giorno utile e liste non esentate che, se vogliono coalizzarsi con le prime, non possono cominciare subito a raccogliere le firme per le proprie liste di candidati plurinominali – come avrebbero interesse a fare in ragione della loro mancata esenzione – ma per poter far ciò devono aspettare che siano individuati i candidati uninominali comuni.

Per sanare tale irragionevole disparità, e garantire eguali chance in una fase così essenziale e delicata in democrazia come quella elettorale, occorre dare alla normativa vigente, per quanto come detto poco chiara, un’interpretazione costituzionalmente orientata, che cioè salvaguardi il principio di consentire alle forze politiche di poter partecipare al procedimento elettorale senza subire discriminazioni irragionevoli.

A tal fine, occorre superare l’attuale interpretazione dell’art. 18-bis, comma 1, D.P.R. 361/1957 (“la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta…”) secondo cui esso obblighi alla raccolta delle firme in un unico modulo, in cui l’elettore firmi contestualmente sia la lista di candidati plurinominali che il candidato nel collegio uninominale. In tal modo, infatti, i moduli della raccolta delle firme per i candidati nei collegi plurinominali sarebbero invece separati da quelli per i candidati nei collegi uninominali, così da consentire alle forze politiche, come i radicali, che volessero coalizzarsi, di poter raccogliere subito le firme per i primi, venendo esentati dalle firme per i secondi perché presentati da forze politiche a loro volta esentate.

A favore dello sdoppiamento dei moduli, e della conseguente indicazione separata dei candidati nei collegi uninominali dalla lista dei candidati nel collegio plurinominale, depongono:

  1. la formulazione letterale del citato art. 18-bis, comma 1, laddove consente di riferire la sottoscrizione degli elettori alla sola “dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale”, piuttosto allegando ad essa, senza sottoscrizione, il secondo modulo contente “l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale”;
  2. il successivo art. 20 laddove fa, in riferimento alla “dichiarazione di presentazione della lista di candidati firmata (…) dal prescritto numero di elettori”, fa riferimento alla possibilità anche di “atti separati”;
  3. l’ordine del giorno del sen. Collina, presentato nella seduta del 23 ottobre 2017 in commissione Affari costituzionali e accettato dal Governo, in cui si impegnava il Governo a valutare l’opportunità di predisporre tutte le iniziative di competenza, anche mediante l’adozione di uno specifico atto, volte a chiarire che per «dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» si intende esclusivamente quella operata «per ciascuna Circoscrizione (…) consentendo così ai partiti e ai gruppi politici di poter avviare la raccolta firme sulle liste per i collegi plurinominali prima di concludere eventuali accordi e di formalizzare eventuali collegamenti, a norma del citato articolo 14-bis, in ordine ai candidati nei collegi uninominali”.

Un’interpretazione della normativa vigente meno rigida, illuminata dai principi costituzionali in materia di partecipazione democratica, consentirebbe dunque di sanare subito un vulnus che rischierebbe altrimenti di inficiare, e non solo politicamente, l’intera competizione elettorale.

 

 

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

1 commento su “La sottoscrizione delle liste: una possibile “uscita di sicurezza” a tutela della democrazia”

  1. GABRIELE, letto quanto sopra. Cercherò di contattarti per sapere se sei in possesso della circolare del Ministero dell’Interno, che su comunicazione delle due Camere, determina quali siano le liste esenti dalla raccolta delle sottoscrizioni in quanto costituite in Gruppo Parlamentare entro il 15 aprile 2017. Forse sei già al corrente che (su mio suggerimento) Grande Nord ricusato in Lombardia 1.1 ha presentato ricorso all’Ufficio Centrale Nazionale disconoscendo il numero delle sottoscrizioni occorrenti che sono 187,5 e non 375. Saluti! Ugo Sarao

    Rispondi

Rispondi a UGO SARAO Annulla risposta

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.