C’è un giudice a Catanzaro! Il TAR Calabria boccia l’irresponsabile ordinanza della presidente regionale

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di Riccardo Cabazzi

Nella sua relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale del 2019,  pubblicata in data 29 aprile, la Presidente della Corte Marta Cartabia ha affermato: «la piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali […] ma offre la bussola anche per “navigare per l’alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini». Tuttavia, nonostante tale autorevole richiamo al senso di responsabilità da parte di chiunque ricopra cariche istituzionali, ancor più necessaria in tempi di pandemia, la Presidente della Regione Santelli decideva di adottare nel territorio calabrese, con ordinanza 29 aprile 2020, n. 37, delle disposizioni difformi da quelle governative, consentendo la immediata ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi, seppur con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto. Questi esercizi invece, secondo quanto previsto dal d.P.C.M. del 26 aprile 2020, avrebbero dovuto tenere le loro saracinesche ancora chiuse fino ad una successiva data – che si preventiva potrebbe essere quella del 18 maggio o del 1 giugno – salvo il consentito sevizio di asporto.

L’ordinanza della Santelli veniva quindi prontamente criticata dal Governo che, constatata la volontà della Presidente di confermare quanto deciso, nonostante il chiaro disappunto espresso dal ministro Boccia, adiva successivamente il TAR Calabria chiedendone l’annullamento. Si tratta, ad avviso di che scrive, di un caso emblematico di devoluzione ad un organo giurisdizionale di una contesa tra Stato e Regione che non è da collocarsi sul piano giuridico, bensì chiaramente su quello politico. Del resto, come evidenziato anche da Roberto Bin in un suo recente editoriale, questa crisi ha fatto emergere il protagonismo di alcuni Presidenti regionali che, cavalcando il malcontento dell’elettorato frustrato dal protrarsi delle chiusure imposte, hanno colto la palla al balzo per ottenere consenso e facile notorietà attraverso ordinanze che si discostano pericolosamente dalle ponderate valutazioni dei numerosi esperti arruolati dal governo. Agendo in questo modo i c.d. governatori hanno tutto da guadagnarci e nulla da perderci sul piano politico! Si ergono infatti quali unici soggetti apparentemente sensibili alle istanze provenienti dai numerosi operatori economici dei territori, scaricando sul governo l’intera responsabilità delle difficili scelte prese, consistenti in un arduo bilanciamento tra iniziativa economica privata e tutela della salute. Una sorta di presa di distanza piuttosto delegittimante. Peraltro oltremodo irresponsabile nel senso che, ove vi dovesse essere un futuro aumento dei contagi (anche) a seguito alla riaperture, i Presidenti regionali sarebbero i primi a richiedere – allora, si – l’intervento dello Stato, come già accaduto, nel corso di questa crisi sanitaria, in Lombardia.

Ebbene il TAR Calabria, nella sua decisione n. 841/2020, attenendosi in maniera stretta al profilo giuridico della vicenda, e ben lungi dallo scendere in valutazioni politiche, ha comunque preso atto della mancanza di coordinamento tra livelli di governo, evidenziando che la condotta della Presidente Santelli è sintomatica del vizio dell’eccesso di potere. In particolare, il giudice amministrativo calabrese ha invero magistralmente rilevato come: «nel caso di specie, non risulta che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo. Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione ». Altro che senso di lealtà e responsabilità istituzionale, invocate dalla Presidente Cartabia proprio nello stesso giorno in cui l’ordinanza della Presidente calabrese veniva adottata!

Inoltre chi scrive sospetta che il censurato atto normativo regionale, in quanto totalmente destituito di fondamento giuridico, fosse pretestuoso, diretto ad alimentare una polemica sterile, certamente non costruttiva e finalizzata solamente a mettere in cattiva luce l’operato dell’esecutivo in carica. A conforto di tale tesi sovviene la decisione in commento del TAR Calabria. Il giudice amministrativo, accogliendo in toto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, ha invero rammentato come spetta chiaramente al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19. Il fatto quindi che il D.L. 19/2020 abbia attribuito a quest’ultimo il potere di individuare in concreto quanto necessario ad affrontare l’attuale emergenza sanitaria si giustifica ai sensi dell’ art. 118.1 della Costituzione. Il principio di sussidiarietà impone infatti che trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata a livello amministrativo unitario. Peraltro, dal punto di vista costituzionale, la competenza dello Stato ad adottare tale decreto si rinviene, da una parte, nell’art. 117.2, lett. q) Cost., che attribuisce a questo legislazione esclusiva in materia di «profilassi internazionale» e, dall’altra, nel terzo comma del medesimo art. 117 Cost., secondo il quale lo Stato ha competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e «protezione civile».

Questa pandemia non sembra, pertanto, alla luce delle riflessioni fin qui svolte, aver mutato talune attitudini di larga parte della nostra classe politica. In particolare, troppo spesso la ricerca a tutti i costi del consenso, perseguito anche attraverso un’opposizione strumentale, sembrano premesse al perseguimento dell’interesse generale dei consociati. E’ certamente questo il  caso della Regione Calabria che si commenta in questo contributo. Infatti, oltre a quanto già evidenziato, la Presidente Santelli ha altresì ignorato, nell’adottare la sua ordinanza, che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello regionale, ma anche da altri elementi. Tra questi, l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario calabrese nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate. Pertanto, come saggiamente osservato del TAR, il mero riferimento al contenuto numero di contagi da Covid 19 in Calabria non sembra sufficiente a giustificare misure che finiscano con l’affievolire l’attività preventiva dei pubblici poteri a tutela della salute. Senza dimenticare l’effetto culturale che queste misure potrebbero produrre sulla popolazione, con il rischio di far abbassare la guardia troppo presto rispetto ad una pandemia dagli sviluppi ancora incerti. Ben vengano, quindi, come sostenuto dal Presidente del Consiglio Conte, azioni votate non all’acquisizione di consenso nel breve termine, bensì al generale interesse collettivo di lungo periodo, anche se ciò comporta degli inevitabili sacrifici individuali. Nella speranza, comunque, che questa crisi non lasci indietro nessuno e che l’esecutivo si impegni, con sforzo, a reperire ingenti risorse finanziarie per un piano di generale rilancio economico, nel segno soprattutto della solidarietà sociale.

 

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