Covid 19 e autonomia sportiva: cronaca di una morte annunciata?

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di Giuseppe Tropea

Nonostante la Lega di Serie A avesse ribadito che Juventus-Napoli potesse disputarsi regolarmente pur a fronte di due casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ore tra le fila dei campani, il club partenopeo non si è presentato a Torino, invocando un provvedimento dell’Asl di Napoli che ne avrebbe bloccato il viaggio. I vertici del club prospettano un altro “caso focolaio Genoa”, che secondo taluni avrebbe smascherato le falle nel protocollo per disputare le partite.

Ma cosa dice il protocollo sulla “quarantena soft”?

Si tratta del documento che ha permesso al calcio italiano (e internazionale) di andare in campo in questi mesi. Lo ha redatto la Federcalcio e lo ha convalidato il Comitato Tecnico Scientifico del Governo il 12 giugno scorso. In caso di positività di un calciatore scatta la cosiddetta quarantena soft: il soggetto va in quarantena ed è seguito dalla Asl competente, il resto del gruppo si isola nel centro sportivo della squadra (o nelle rispettive abitazioni senza contatti esterni); viene quindi sottoposto a tampone alla vigilia della partita con un risultato da comunicare entro quattro ore prima dell’inizio. I “negativi” escono dal quartier generale e vanno a giocare, poi tornano in isolamento.

In questo modo la Serie A è riuscita a chiudere la stagione giocando anche d’estate. Allo stesso modo il campionato è ripartito, salvo chiedere una modifica sulla frequenza dei tamponi (da 1 ogni 4 giorni a 1 nelle 48 ore antecedenti alla partita) per i costi elevati delle spese mediche. Il caso Genoa, però, ha costretto la Lega a correre ai ripari in extremis coprendo il buco normativo attraverso la recezione di una norma della Uefa: se una squadra ha 13 calciatori disponibili (tra cui un portiere) deve giocare altrimenti scatta la sanzione della sconfitta a tavolino (3-0). Unica deroga a disposizione di tutte le società è una sorta di “bonus rinvio”: lo si può chiedere se ci sono in squadra un numero di 10 o più positivi.

Nel testo del documento della Lega c’è anche un brano poco chiaro, che induce il Napoli a sentirsi forte rispetto all’ipotesi di sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Il passaggio considerato dirimente è quello che recita: «Fatti salvi provvedimenti delle Autorità nazionali e locali», presente nel testo.

Verificati i casi di positività, il Napoli ha contattato – come previsto dai protocolli e dalla legge – le Asl di competenza territoriale. Il responso dell’Ente è stato netto: in ragione anche dell’andamento della curva dei contagi, è pericoloso permettere a un così alto numero di potenziali positivi di viaggiare; impossibile autorizzare lo spostamento di un nucleo di persone entrato in stretto contatto coi primi due positivi e a meno di una settimana dalla partita contro il Genoa, che dopo la sfida di campionato ha registrato ben 22 casi di positività (19 giocatori e 3 dello staff).

Dalla Regione Campania è arrivata, quindi, un’ulteriore prescrizione: «per i contatti stretti di persone risultate positive al Covid-19 il regime di isolamento comporta l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio, con divieto di allontanarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto intercorso».

Il resto è storia nota: la Juventus è andata regolarmente in campo e si attende a breve il provvedimento del Giudice sportivo, che potrebbe punire il Napoli con la sconfitta per 3-0 a tavolino.

Vorrei fare qui qualche riflessione di ordine più generale sulla vicenda, che si annuncia ancora lunga, prospettandosi un contenzioso che arriverà fino al Collegio di garanzia presso il Coni, e forse anche dinanzi al giudice amministrativo.

Finora lo sport aveva fatto discutere soprattutto in relazione ai rapporti fra misure di lockdown e possibilità di limitati spostamenti appunto per attività sportive, e già in quell’occasione era stato fonte di contrasti fra Stato e Regioni. Oggi il conflitto esplode in modo diverso, coinvolgendo a raggiera una serie di ulteriori problematiche, come l’autonomia dell’ordinamento sportivo e le relative forme di tutela.

Osservo, prima di tutto, che è molto dubbio che le Asl possano, nelle condizioni attuali, determinare una disapplicazione del protocollo, peraltro avallato dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico. Sembra infatti da condividere l’interpretazione data dalla Lega e dalla Federcalcio, secondo la quale la riserva di competenza alla autorità locali entrerebbe in gioco solo nel caso in cui il protocollo non si conciliasse più con misure di salvaguardia relative a un dato territorio, ad esempio, per far rispettare un lockdown regionale. La ragione non è soltanto di ordine pratico, legata al fatto che un campionato “in mano alle Asl” sarebbe di fatto virtualmente concluso, essendo sufficiente un solo positivo per poter condurre all’impossibilità di giocare.

La verità è che la recrudescenza pandemica porta, una volta di più, il giurista a riflettere sulla tenuta di modelli che consideravamo saldi.

Se prima ci si è misurati ampiamente sui rapporti Stato-Regioni-autonomie locali, adesso è la volta dello sport, per il quale si prospetta un nuovo assorbimento, o integrazione, nell’ordinamento statale. Sicché la chiave di lettura che invoca una semplice revisione del protocollo, alla luce delle vicende intercorse e della recrudescenza della crisi pandemica, sembra sottovalutare la portata delle questioni in gioco, che appare ben più ampia.

I dubbi sopra prospettati sulle competenze delle Asl in materia sono in linea con un concetto “forte” di autonomia sportiva, come espresso da ultimo dal d.l. n. 220 del 2003, in cui l’autonomia tende ad esprimere il concetto di sovranità, e a connotarsi piuttosto come antinomia, con assoluto primato dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale-generale (e, ovviamente, locale). Inutile richiamare l’influenza su tale costruzione del risalente pensiero di Cesarini Sforza nella sua ricostruzione sul “diritto dei privati”, a sua volta debitrice del pluralismo giuridico di Santi Romano, poi ripresa da Giannini.

Come noto, tuttavia, tale accezione è andata incontro a un progressivo ridimensionamento, che ha avuto un andamento ciclico, a partire dalla “giuridificazione statale” del periodo totalitario fino ai più recenti interventi normativi a tutela dell’ordine pubblico e della crescente rilevanza economica dell’attività sportiva. A ciò si aggiunga la sempre più sentita esigenza di tutela dei diritti protetti dalla Costituzione, incisi dalle norme e dai provvedimenti adottati da organismi sportivi.

Tornando all’attualità, già la legge di conversione, n. 280 del 2003, aveva soppresso, ad esempio, le questioni concernenti l’ammissione ai campionati, sulle quali non a caso si pronunciano sovente i Tar, ferma restando la cd. pregiudiziale sportiva, ossia la possibilità di adire il giudice statale solo dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva.

Quanto alle questioni disciplinari, la Corte costituzionale è intervenuta con la nota sentenza n. 49 del 2011, ridimensionata però dal fatto che la tutela erogabile dal giudice amministrativo in caso di sanzioni disciplinari, come ha confermato la più recente sentenza n. 160 del 2019, è di tipo esclusivamente risarcitorio e non caducatorio.

Resta proprio la riserva relativa alle controversie tecniche o sportive, ovvero quella avente ad oggetto «l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive» (art. 2, co. 1, d.l. n. 220 del 2003).

Orbene, la presente vicenda mette in discussione anche tale ultimo bastione dell’autonomia. Ciò sembra andare incontro agli auspici di una certa dottrina, secondo cui la tutela dell’autonomia sarebbe oggi una foglia di fico ideologica, che non garantirebbe in modo adeguato le esigenze di imparzialità del risultato sportivo; o, secondo altri approcci, ritiene che le regole sportive vadano ricondotte alle fonti statuali del diritto, in particolare alla categoria del regolamento; ovvero, ancora, prefigura un assetto analogo (anche per le norme tecniche) a quello delle norme interne delle associazioni non riconosciute.

Vedremo dagli sviluppi della vicenda, che sembra ancora all’inizio, che piega prenderà la questione.

Chi scrive è convinto, per le ragioni sopra esposte, che il protocollo non potesse essere di fatto disapplicato dall’Asl campana e che l’ultimo spazio di autonomia sportiva rimasto non potrà – salvo prossimi interventi del legislatore – giustificare sul punto una tutela del giudice amministrativo, men che mai di annullamento (ferma restando la più corretta collocazione della vicenda nel quadro delle controversie tecniche o sportive, che preclude tout court una tutela diversa da quella erogata in via di autodichia dagli organi sportivi).

Ciò non toglie, tuttavia, che anche in questo delicato settore il Covid 19 rischi di determinare un effetto domino sulla tenuta delle categorie consolidate, portando al definitivo tramonto della fugace stagione dell’autonomia sportiva. 

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3 commenti su “Covid 19 e autonomia sportiva: cronaca di una morte annunciata?”

  1. Totale disaccordo. Le uniche norme sulle quali l’ordinamento sportivo è sovrano sono quelle tecniche del gioco: nessun giudice potrá mai stabilire se un fallo sia da rigore o meno, come (su altro piano) sindacare il merito tecnico di un concorso universitario, beninteso osservate le regole procedimentali del concorso (sulle quali un giudice statale ha ovviamente giurisdizione). La fondamentale riserva di cui al protocollo si interpreta per quello che dice senza arzigogoli: solo l’autorità sanitaria competente per territorio (quindi l’ASL) ha il polso delle variabili situazioni locali e può decidere in merito con cognizione di causa. Si finirebbe per non fare più disputare il campionato? Ce ne si farebbe una raguone: l’emergenza pandemica – e oggi la sua recrudescenza – ha imposto il sacrificio temporaneo di ben altri interessi costituzionalmente protetti

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  2. Che il giudice amministrativo eserciti un sindacato limitato alle sole “regole procedimentali del concorso” sarebbe cosa fortemente auspicabile – e in linea con i tradizionali confini del sindacato, e col riparto giurisdizione/amministrazione – ma sempre meno effettiva, da qualche anno a questa parte… (v. ad es. la nota sentenza n. 1321/2019 del Consiglio di Stato). Ma questo è un altro problema, che chiama in causa la nota profezia cassesiana del dopo-riforma Gelmini sui concorsi universitari…
    Ma, ripeto, questo è un altro tema.
    Sul resto, immaginavo che la mia impostazione, al netto delle bandiere, non sarebbe stata da tutti condivisa.
    E però, mi limito a rilevare che:
    – nello scritto faccio presente (in premessa) che è in corso, non da ora, una costante erosione dei margini dell’autonomia sportiva;
    – ritengo, però, che si possa discutere se la vicenda Juve-Napoli rientri nell’ambito ricompreso nell’art. 2, lett. a, legge n. 280/2003 (io credo di sì, e ho provato ad argomentarlo);
    – mi pare altrettanto perplessa la formulazione della disposizione sulle competenze dell’Asp, quindi non sarei così tranchant come il mio interlocutore.

    P.S.: la recrudescenza dell’emergenza pandemica è un dato “meramente” fattuale (se non vogliamo fare un discorso “principialista”, nel quale non mi riconosco). Dunque, spazio di intervento c’è assolutamente, ma è proprio del legislatore (ergo, nel nostro caso, con buona pace dei più, me compreso, del DPCM…). E mi pare (a una primissima lettura) che l’ultimo DPCM odierno dia spazio alle Regioni solo sul numero massimo degli spettatori (art. 1, co. 6, lett. e), mentre rinvia proprio (ed esclusivamente) ai protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali (art. 1, co. 6, lett. g).

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  3. Complimenti per l’interessantissimo contributo. La circostanza che il protocollo della Federcalcio sia stato avallato dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico (circostanza sconosciuta ai più) mi pare che renda palese che le ASL regionali non abbiano titolo per assoggettare le squadre di calcio alle medesime regole in materia di quarantena fiduciaria applicabili alle altre categorie di soggetti.
    Opinare diversamente significa infatti, come evidenziato nel contributo, disapplicare una disciplina speciale che (corretta o non corretta che sia) s’impone anche alle Autorità locali fintantoché rimarrà vigente.

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