Brevi considerazioni sul potere di esternazione dei giudici costituzionali

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di Salvatore Curreri

Si sono conclusi ieri i quattro giorni di audizione di Amy Coney Barrett, designata dal Presidente Trump come nuovo giudice della Corte Suprema, dinanzi al Senato per ottenerne il previsto previo assenso. Nonostante sia stata evasiva, le sue tesi giuridiche di stampo originalista (è stata assistente di Antonin Scalia) e le sue opinioni sulle questioni più controverse (aborto, nozze gay, Obamacare) sono state pubblicamente passate al severo vaglio dei senatori; opinioni e tesi che la futura giudice potrà continuare ad esprimere pubblicamente, se in minoranza, riportando la propria opinione dissenziente a margine delle sentenze della Corte.

Nel nostro sistema di giustizia costituzionale, invece, non solo non è prevista l’opinione dissenziente ma tutto il processo che porta alla elezione o nomina dei giudici costituzionali è caratterizzato dalla massima riservatezza (le camere riunite li eleggono senza dibattito) al fine di salvaguardare, anche sotto il profilo dell’immagine, la loro imparzialità e indipendenza.

Per questi motivi lascia francamente stupiti l’intervento che il giudice costituzionale Giulio Prosperetti ha pubblicato su Il Sole – 24 Ore lo scorso 13 ottobre.

Proprio in ragione delle esigenze di imparzialità ed esclusività connesse all’alta carica cui sono chiamati, la legge impone ai giudici costituzionali di abbandonare ogni altra attività: ufficio o impieghi pubblici o privati, specie se magistrati in servizio o professori universitari; attività professionali, commerciali o industriali; funzioni di amministratori o sindaci in società che abbiano fine di lucro; cariche universitarie o in commissioni di concorso; infine, ovviamente, l’essere candidati in elezioni amministrative o politiche (art. 7 l. n° 87/1953).

Ai giudici costituzionali è, inoltre, fatto divieto di “svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico” (art. 8 l. cit.), per cui devono astenersi da qualunque attività politica, sia diretta, sia indiretta, come potrebbe essere la semplice partecipazione ad incontri pubblici politicamente caratterizzati.  Infine, è proprio in forza della presunzione di assoluta imparzialità che trova spiegazione il divieto di applicazione nei giudizi dinanzi alla Corte delle cause di astensione e di ricusazione dei giudici, sancito dall’art. 29 delle c.d. norme integrative (A. Ruggeri, A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 49 s.).

Ma, oltreché al rispetto di tali obblighi di legge, i giudici costituzionali sono tenuti – possibilmente ancor di più dei magistrati – ad improntare il loro comportamento pubblico e privato alla massima imparzialità e sobrietà. Certo, non si può chiedere loro di chiudersi in una torre d’avorio ed isolarsi dal mondo, per cui, al pari degli altri cittadini, essi conservano il diritto di esprimere le proprie opinioni. Ma è parimenti indubbio che per la particolarissima qualità e delicatezza delle funzioni esercitate, all’esercizio di tali diritti possono essere opposti limiti giustificati dalla tutela dei principi costituzionali di indipendenza ed imparzialità; limiti che si traducono nell’osservanza di specifiche regole deontologiche cui i giudici costituzionali dovrebbero improntare ogni loro comportamento non pubblico ma anche privato. Come dimenticare la cena a casa del giudice Mazzella con il “caro Silvio”?; oppure, come non ricordare le plurime richieste di ricusazione avanzate nei confronti dei giudici costituzionali spagnoli chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del nuovo Statuto catalano anche a causa di loro incontri “informali” (v. A. Mastromarino, La mala temporada del Tribunal Constitucional spagnolo, in M. Calamo Specchia (a cura di), Le Corti Costituzionali. Composizione, Indipendenza, Legittimazione, Torino, 2011, 225 ss.).

Insomma, prima ancora di essere un cittadino, un giudice costituzionale rimane sempre e comunque tale: un giudice-cittadino, dunque, e non un cittadino-giudice.

Da qui quel dovere di equilibrio e distacco  al quale anche i giudici costituzionali devono sempre attenersi in ogni comportamento per evitare che il loro contributo al dibattito pubblico perda di senso istituzionale per scadere nella adesione pubblica a tesi controverse, specie quando ciò avviene non nelle sedi deputate al confronto culturale e scientifico (come un convegno o una rivista giuridica) ma tramite i media gli interventi nei quali, al di là delle specifiche intenzioni, portano con sé sempre una sovraesposizione politica, con conseguente rischi di strumentalizzazione.

Queste considerazioni assumono maggiore peso appena si consideri che il giudice Prosperetti si è consentito di intervenire sulla legge elettorale. Al di là della opinabilità delle tesi sostenute circa la “rappresentatività territoriale” su cui sarebbe incentrato il nostro sistema elettorale e l’aperta adesione al ripristino delle preferenze da correlare a circoscrizioni elettorali più ampie come quelle europee (con conseguente sicuro aumento dei costi delle campagne elettorali), non si può non rilevare come esse intervengono su una materia oggi all’esame delle Camere, sulle quali quindi il dovere di riserbo dovrebbe essere avvertito come ancora più stringente, e che un domani potrebbe essere sottoposta all’esame della stessa Corte costituzionale, dopo che questa ha deciso di estendervi il proprio sindacato di legittimità costituzionale (sentenze nn. 1/2014 e 35/2017).

Il 14 settembre 2013, all’indomani della propria nomina a giudice della Corte costituzionale, Giuliano Amato, nel porre fine alla sua quindicinale collaborazione con Il Sole – 24 Ore che durava ininterrottamente da anni, motivava così il saluto ai propri lettori: “un giudice costituzionale non è e non può essere un opinionista”.

È ancora vero.

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1 commento su “Brevi considerazioni sul potere di esternazione dei giudici costituzionali”

  1. Condivido interamente la critica severa della facoltà di giudici costituzionali di esternare opinioni proposta dal prof. Curreri, ma per ragioni precise non menzionate nell’articolo. Ritengo tuttavia la posizione dottrinale espressa da Giulio Prosperetti molto pertinente e quasi interamente condivisibile.
    Invece di citare l’audizione del giudice Barrett dinanzi al Senato americano il prof. Curreri avrebbe potuto menzionare la prassi sempre più diffusa dei giudici costituzionali tedeschi di esprimere pareri (di vari tipi) a latere delle sentenze da loro pronunciate. Autorevoli voci criticano questa evoluzione come una deviazione inaccettabile. Perché? La Corte costituzionale sarebbe l’autorità suprema in materia legislativa se non esistessero tre limiti: 1. il Parlamento può a maggioranza qualificata cambiare la costituzione (un potere debole, perché 1a. la Corte comunque interpreterà la nuova disposizione e 1b. in Germania la Ewigkeitsklausel permette alla Corte di ostacolare certe revisioni); 2. la Corte suprema formalmente non ha l’iniziativa legislativa, ma deve essere attivata da un tribunale, da un organo abilitato o, in Germania, direttamente da un individuo (Verfassungsbeschwerde); il numero enorme di richieste individuali fra cui gli uffici del BVerfG scelgono sovranamente quelle sulle quali intendono pronunciarsi annacqua molto questa seconda limitazione); 3. la Corte si può pronunciare solo sul caso, ma le considerazioni generali sui principi costituzionali che valgono precedente e i numerosi obiter dicta annacquano anche questa terza limitazione. L’esternazione del giudice Prosperetti viola quest’ultima regola. L’attivismo dei membri della Corte, la mancanza generale di self-refrain, tende a trasformare il guardiano della costituzione in legislatore supremo, a trasformare la democrazia rappresentativa in dicasterocrazia, una forma di dispotismo.
    Non mi esprimerei sull’opinione espressa inopportunamente da Giulio Prosperetti su Il Sole 24 Ore del 13 Ottobre, se non trovassi l’analisi molto pertinente, tutto sommato limitata a un richiamo dei principi, poco discutibile dagli attori politici e dai legislatori, a parte l’argomento delle circoscrizioni. Soprattutto dal terzo al quinto comma l’articolo propone una critica severa del sistema vigente, un’analisi che personalmente sto difendendo dal 1995 e più fattivamente dalla mia analisi critica della sentenza 1/2014 che di anno in anno, di legge elettorale in legge elettorale, si dimostra più azzeccata. Si può presumere che il giudice non condivida la giurisprudenza permissiva 1/2014 e 35/2017. Gran parte dell’analisi proposta non configura delle scelte politiche, ma esprime un’interpretazione rigorosa della logica elettorale e dei vizi nemmeno tanto nascosti del sistema vigente: tanto che il Parlamento è composto di rappresentanti senza vincolo di mandato eletti da tutti i cittadini con pari peso di voto fra tutti quelli che vogliono candidarsi, la normativa non può fare a meno della preferenza individuale. Questo vale anche per un sistema che usa liste elettorali, uno strumento utile, ma non necessario, nemmeno per garantire la rappresentazione proporzionale delle preferenze di partito. La stessa considerazione vale per le circoscrizioni – ed è qua che l’analisi di Giulio Prosperetti è criticabile perché scivola in una scelta politica – le quali non sono necessarie, sempre arbitrarie, ma molto utili. La loro dimensione è una scelta politica. La regola più importante, raramente rispettata, è che siano omogenee e ovviamente non disegnate in modo abusivo, per manipolare l’esito. Le circoscrizioni hanno sempre un effetto sul risultato (per i partiti), un effetto (le soglie effettive) equivalente a quello di soglie di sbarramento formali. La presa di posizione del giudice a favore di circoscrizione grandi è gratuita, puramente politica, perché logicamente e prudenzialmente opinabile. Personalmente penso al contrario che piccole circoscrizioni omogenee siano la soluzione più equa, più prudente e più efficiente immaginabile.

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