Gli elettori “fuori sede” possono attendere

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di Alessandro De Nicola*

La fine anticipata della XVIII legislatura ha definitivamente chiuso ogni spiraglio per vedere finalmente approvata una riforma della legge elettorale volta a introdurre forme alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni.

Già diverse volte tra le pagine di questo blog si è affrontato il tema del voto ai “fuori sede”, coloro che per le più diverse ragioni vivono in un comune diverso da quello nel quale hanno la residenza anagrafica.

In questa legislatura si sono registrati significativi passi avanti, che hanno accresciuto la consapevolezza della politica su un tema così importante. Si pensi al Libro bianco sull’astensionismo elettorale elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero per i rapporti con il Parlamento e presieduta dal prof. Franco Bassanini. In aggiunta, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva ultimamente ripreso a esaminare le diverse proposte volte a introdurre degli strumenti per consentire l’esercizio del voto a distanza.

Il caso vuole che proprio nel giorno in cui si scrive, 25 luglio 2022, la Camera dei deputatiavrebbe iniziato a esaminare predette iniziative legislative, partendo probabilmente da un nuovo testo base, alla cui elaborazione stavano lavorando sia il Ministero per i Rapporti con il Parlamento che il Ministero dell’Interno.

Ebbene, prendiamo atto che in occasione delle elezioni del 25 settembre prossimo, studenti e lavoratori fuori sede dovranno ancora una volta sostenere enormi costi sia in termini economici, che organizzativi per far ritorno nel luogo di residenza, al fine di poter esprimere validamente il proprio suffragio per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si tratta di ostacoli all’esercizio del voto che sarebbe compito della Repubblica rimuovere al fine garantire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese (art. 3, comma 2 Cost.).

Il sistema di voto attualmente vigente, oltre ad essere anacronistico è senza dubbio paradossale. Per le prossime elezioni politiche uno studente che si raca all’estero per svolgere un Erasmus potrà votare per corrispondenza; un suo collega che, invece, dopo aver finito gli studi superiori decide di spostarsi in una città universitaria italiana, molto lontana da quella di provenienza, dovrà necessariamente far ritorno nel luogo di residenza per esercitare il proprio voto. Infatti, la legge 6 maggio 2015, n. 52 (cd. Italicum) ha introdotto, tra le altre cose, un una modifica alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, con l’inserimento di un nuovo art. 4-bis. Quest’ultimo, al primo comma, ha esteso il voto postale, già previsto per i nostri connazionali stabilmente all’estero e iscritti all’AIRE, anche agli italiani che si trovino in un altro Paese per “motivi di lavoro, di studio e di cure mediche” per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La modifica del 2015 crea un evidente controsenso, viziato forse da irragionevolezza, dal momento che si trattano situazioni uguali (essere elettori in mobilità) in modo diverso. Si ricordi, tra l’altro, che l’art. 48, comma 3, impone al legislatore di garantire l’effettività dell’esercizio del voto (su cui secondo alcuni si può trovare il fondamento per l’ammissibilità del voto per corrispondenza) solo agli elettori italiani residenti all’estero. Orbene, per quanto sia stato giusto estendere tale facilitazione anche a coloro che si trovino temporaneamente all’estero, sarebbe altrettanto giusto, anzi doveroso, prevedere delle agevolazioni – non solo economiche – anche per gli elettori in mobilità sul territorio nazionale.

In conclusione, se, con tutte le differenze tra gli ordinamenti, già durante le elezioni presidenziali statunitensi del 1864 venivano impiegate forme di absentee voting, l’Italia del 2022 dovrà ancora attendere. Tuttavia, il prezzo dell’attesa è molto alto. Ne va dell’effettivo esercizio di un diritto fondamentale, pietra angolare della cittadinanza democratica.

* Dottorando in Discipline giuridiche nell’Università degli Studi «Roma Tre»

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2 commenti su “Gli elettori “fuori sede” possono attendere”

  1. L’iscrizione anagrafica all’estero è ben diversa da quella in Italia. Dopo le modifiche del 2012 alle norme anagrafiche in 3 giorni si può ottenere il trsaferimento della propria iscrizione anagrafica nel Comune in cui si ha il luogo di dimora abituale o il domicilio effettivo. Dal 27 aprile 2022 è disponibile sul sito del Ministero dell’iinterno il servizio per presentare on line la domanda di trasferimento della residenza. Facile e immediato. Pertanto chiunque studi ormai per molti mesi altrove ben potrebbe trasferire la propria residenza anagrafica nel luogo in cui lavora o studia e così votare a 0 Euro nel medesimo luogo in cui di fatto vive. Nulla gli impedisce poi di ritrasferire di nuovo in 3 giorni la residenza altrove se tornerà ad avere dimora abituale o domicilio effettivo altrove.

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    • Gentile professore, la ringrazio per il suo commento. Purtroppo, cambiare la residenza non è sempre così agevole, soprattutto per alcune fasce sociali. Riprendo il suo esempio sugli studenti, forse la categoria di elettori fuori sede più vulnerabile. Essi per poter ottenere i benefici del diritto allo studio universitario sono legati al reddito del proprio nucleo familiare, con il quale condividono la residenza. Inoltre, per essere assegnatari di un posto alloggio, devono risiedere a una distanza minima dall’Università, stabilita dagli enti regionali per il diritto allo studio. In aggiunta, ritengo che la residenza dovrebbe essere qualcosa di tendenzialmente stabile. Uno studente fuori sede potrebbe dover cambiare abitazione di anno in anno. Benché, come segnalava, oggi sia relativamente semplice cambiare residenza, non sarebbe altrettanto semplice barcamenarsi tra molteplici cambi di residenza intervenuti in un periodo di tempo breve (notifiche atti amministrativi e giudiziari, concorsi, documenti ecc.).

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