{"id":1000,"date":"2016-11-09T12:00:46","date_gmt":"2016-11-10T12:00:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=1000"},"modified":"2016-11-23T14:20:28","modified_gmt":"2016-11-22T20:46:39","slug":"il-testo-integrale-delle-due-ordinanze-del-giudice-loreta-dorigo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2016\/11\/09\/il-testo-integrale-delle-due-ordinanze-del-giudice-loreta-dorigo\/","title":{"rendered":"Il testo integrale delle due ordinanze del giudice Loreta Dorigo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ecco le motivazioni integrali delle ordinanze del giudice Loreta Dorigo del Tribunale civile di Milano sui due ricorsi presentati, uno da Rosato, Dellai, Quaranta, Centinaio, Lupi e altri e quello presentato da Onida e Randazzo<\/strong><!--more--><\/p>\n<p><strong>ORDINANZA SU\u00a0 RICORSO ROSATO, DELLAI, QUARANTA, CENTINAIO, LUPI e altri<\/strong><\/p>\n<p>N. R.G. 2016\/37657<br \/>\nTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<br \/>\nSEZIONE PRIMA CIVILE<br \/>\nNel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 37657\/2016 promosso da:<br \/>\nEMILIO ZECCA<br \/>\nILARIA TANI<br \/>\nALDO BOZZI<br \/>\nCLAUDIO TANI<br \/>\ntutti con il patrocinio dell\u2019avv. TANI CLAUDIO STEFANO e dell\u2019avv. TANI ILARIA; BOZZI ALDO; ZECCA EMILIO, elettivamente domiciliati in LARGO SCHUSTER, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. TANI CLAUDIO STEFANO<br \/>\nRICORRENTI<br \/>\ncontro<br \/>\nPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587)<br \/>\nMINISTERO DELL\u2019INTERNO<br \/>\nMINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI E DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO<br \/>\ncon il patrocinio dell\u2019avv. AVVOCATURA STATO, elettivamente domiciliati in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO, presso. AVVOCATURA STATO MILANO<br \/>\nETTORE ROSATO<br \/>\nLORENZO DELLAI<br \/>\nSTEFANO QUARANTA<br \/>\nGIANMARCO CENTINAIO<br \/>\nMAURIZIO EZIO LUPI<br \/>\nLUIGI ENRICO ZANDA<br \/>\nLOREDANA DE PRETIS<br \/>\nVITO CLAUDIO CRIMI<br \/>\nCRISTIAN INVERNIZZI<br \/>\nROBERTO OCCHIUTO<br \/>\nRENATO SCHIFANI<br \/>\nKARL ZELLER<br \/>\ncontumaci<br \/>\nUFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM<br \/>\nRESISTENTI<br \/>\nIl Giudice dott. Loreta Dorigo,<br \/>\na scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 20\/10\/2016,<br \/>\nha pronunciato la seguente<br \/>\nORDINANZA<\/p>\n<p>Gli avv. Claudio Tani, Aldo Bozzi, Ilaria Tani ed Emilio Zecca agivano con atto di citazione notificato in data 20.6.2016, in proprio nella loro qualit\u00e0 di cittadini elettori, chiedendo l\u2019accertamento del loro diritto di voto nel referendum su \u201c Testo di legge costituzionale approvato in seconda valutazione a maggioranza assoluta, ma non inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, recante &#8220;Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione\u201d , in corso di indizione, in modo conforme a Costituzione come disposto dagli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost., previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale della legge n. 352\/1970, previa declaratoria che l\u2019indizione del referendum ex art. 138 Cost. con un unico quesito bloccato su molteplici complessi di questioni non suscettibili di essere ridotte ad unit\u00e0, risulterebbe gravemente lesivo del diritto fondamentale di voto degli odierni attori, in contraddizione con il principio democratico e in contrasto con il principio di libert\u00e0 di voto, come disciplinato in Costituzione.<br \/>\nSuccessivamente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 4.8.2016 gli attori chiedevano, in via d\u2019urgenza, la rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 legge n. 87\/1953 delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate nell\u2019atto di citazione.<br \/>\nIn sintesi, i ricorrenti allegavano che il diritto fondamentale di voto, cos\u00ec come attribuito e garantito dal combinato disposto degli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost., sarebbe stato leso dalla proposizione di un unico quesito bloccato su molteplici e complesse questioni.<br \/>\nIn sede cautelare gli odierni attori chiedevano pertanto l\u2019immediata rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimit\u00e0 degli articoli , 12, commi 2 e 3, 14 e 16 della legge n.352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui non prevedono che l&#8217;Ufficio centrale per il Referendum, nell&#8217;esercizio dei poteri di verifica della legittimit\u00e0 e della conformit\u00e0 del referendum all&#8217;art.138 Cost., e non contemplano tra detti poteri anche quello di invitare i promotori a formulare quesiti in maniera separata raggruppandoli per materie omogenee, al fine di consentire il libero e consapevole diritto di voto degli elettori e nella parte in cui (all\u2019art. 16) non prevedono che il referendum ex art. 138 Cost. si svolga su quesiti omogenei e separati.<br \/>\nAllegavano :<br \/>\n-l&#8217;ammissibilit\u00e0 di un&#8217;azione di accertamento e l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019interesse ad agire degli odierni ricorrenti, alla luce dei precedenti giurisprudenziali, anche costituzionali, rinvenibili in tema di diritto elettorale (con particolare richiamo alla sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale dichiarava che il principio della libert\u00e0 di voto non pu\u00f2 essere soggetto a limitazioni;<br \/>\n-la violazione del principio di ragionevolezza insita &#8220;in un quesito a scelta multipla&#8221;;<br \/>\n-l&#8217;arbitrariet\u00e0 nella scelta di procedere ai sensi dell&#8217;art. 138 Cost.;<br \/>\n-la giurisprudenza costituzionale aveva indicato quale elemento indefettibile la necessaria omogeneit\u00e0 dei quesiti referendari per l\u2019abrogazione delle leggi ordinarie ai sensi dell\u2019art. 75 Cost., sottolineando lo stretto raccordo esistente tra tale requisito e l&#8217;attuazione di quanto previsto dagli art. 1 e 48 Cost.; all&#8217;elettore, inoltre, doveva essere offerto un margine di scelta (Corte Cost. sent. nn. 16\/1978; 28\/1987; 1\/2014);<br \/>\n-quanto al periculum, la prossimit\u00e0 della consultazione (medio tempore fissata per il 4.12.2016), giustifica la scelta di un rito d\u2019urgenza e una pronta tutela del diritto di voto, che, in caso contrario, dovrebbe invece svolgersi prima della pronuncia di (in)costituzionalit\u00e0 sulla legge n. 352\/70.<br \/>\nTanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: vista la fondatezza della pretesa azionata e le ragioni d\u2019urgenza, chiedevano rimettere tempestivamente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell\u2019art. 23 l. 87\/1953, sulla seguente questione : a) quanto all\u2019art. 12, commi 2 e 3, e all\u2019art. 14 della legge n. 352\/1970, per manifesta violazione degli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost. nella parte in cui non prevedono che l\u2019Ufficio centrale, nell\u2019esercizio dei poteri di verifica della legittimit\u00e0 e della conformit\u00e0 del referendum all\u2019art. 138 Cost., non contempli tra detti poteri anche quelli di invitare, con ordinanza, i promotori a formulare quesiti in modo separato e raggruppandoli per materie omogenee, per consentire la libera e consapevole manifestazione di volont\u00e0 dell\u2019elettore su ognuno di essi separatamente; b) quanto agli artt. 4, 14 e 16 della legge n. 352\/1970, per manifesta violazione degli artt. 1, comma 2; 3; 48; e 138 Cost., nella parte in cui non prevedono che il referendum si svolga su quesiti per materie omogenee, allorch\u00e9 si tratti di leggi costituzionali ovvero di leggi di revisione della Costituzione su parti e materie diverse della Carta fondamentale.<br \/>\nCon comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.8.16 si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell\u2019Interno, il Ministero delle Riforme Istituzionali e dei Rapporti con il Parlamento, eccependo e deducendo:<br \/>\n-inammissibilit\u00e0 della domanda per carenza di un interesse attuale, avendo la Consulta ritenuto sussistente il requisito della rilevanza quando sia &#8220;individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimit\u00e0 costituzionale&#8221; (cfr. sent. Corte costituzionale n. 263 del 1994) e non essendo ammissibile un&#8217;azione con la quale venga richiesto l&#8217;accertamento in astratto del contenuto di tale diritto (cfr. Corte costituzionale sent. n. 110\/2015);<br \/>\n-inapplicabilit\u00e0 al caso di specie dei principi dettati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1\/2014;<br \/>\n-inammissibilit\u00e0 della domanda ex art. 700 c.p.c., in particolare per contrasto con l\u2019art. 15, comma 3, della legge 352\/1970;<br \/>\n-inammissibilit\u00e0 della domanda per contrasto con l\u2019art. 15, commi 1 e 2, della legge 352\/1970, stante l\u2019intervenuta pronunzia di ammissibilit\u00e0 del referendum da parte della Suprema Corte di Cassazione;<br \/>\n-in ogni caso, le disposizioni sui provvedimenti cautelari, a causa della genericit\u00e0 dei poteri conferiti al giudice, non consentono di adottare misure che risultino vietate da altre norme dell\u2019ordinamento e, a maggior ragione, se si tratti di norme di rango costituzionale (cosi come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 1970);<br \/>\n-infondatezza della domanda nel merito per carenza di fumus, non potendosi evocare sic et sempliciter il principio affermato dalla Corte costituzionale fin dal 1978 per i referendum abrogativi al referendum costituzionale;<br \/>\n-gli artt.75 e 138 Cost. disciplinano due istituti che svolgono un diverso ruolo nell&#8217;ordinamento giuridico;<br \/>\n-la stessa Corte Costituzionale, nel pronunciarsi in merito al referendum confermativo contemplato dall&#8217;art. 123, terzo comma, Cost. (Statuto regionale), escludeva la possibilit\u00e0 di proporre un quesito parziale, ritenendo che il referendum ivi disciplinato si riferisca alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti, essendo la sua non omogeneit\u00e0 in re ipsa (cfr. sent. n. 445\/2005);<br \/>\n-lo stesso tenore letterale del secondo e del terzo comma dell&#8217;art. 138 Cost. rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione parlamentare e non a singole<br \/>\nsue parti, come confermato dalla legge di attuazione n. 352 del 1970;<br \/>\n&#8211; l&#8217;Assemblea Costituente defin\u00ec il referendum costituzionale &#8220;un elemento di formazione della legge costituzionale&#8221; (cfr. intervento risolutivo dell\u2019on. T. Perassi, ivi, seduta pomeridiana del 3 dicembre 1947 p.4323);<br \/>\n-la peculiarit\u00e0 del referendum costituzionale \u00e8 quella di innestarsi nella stessa procedura legislativa di revisione su cui va ad incidere, per cui il quesito referendario non rientra nella disponibilit\u00e0 dei promotori.<br \/>\nTanto premesso, concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande cautelari (e di merito) perch\u00e8 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.<br \/>\nDisposto un primo rinvio di udienza al fine di ottenere prova del perfezionamento del procedimento di notificazione del ricorso in favore dei componenti del Comitato referendario, ed un secondo rinvio, con assegnazione di termini per il rinnovo della notifica in favore del resistente Occhiuto Roberto, parti ricorrenti, preso atto delle osservazioni formulate dal giudicante, dichiaravano di rinunciare alla domanda formulata nei confronti dell\u2019Ufficio Centrale per il Referendum; si procedeva quindi alla discussione, all\u2019esito della quale il giudicante riservava la decisione.<br \/>\nAll&#8217;esito della trattazione osserva il Tribunale che il ricorso proposto \u00e8 infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.<br \/>\nCorre l&#8217;obbligo di ricordare che la presente domanda cautelare \u00e8 stata dispiegata dagli odierni ricorrenti in corso di causa.<br \/>\nLa domanda di merito formulata nel procedimento principale ha ad oggetto l&#8217;accertamento del diritto di voto degli attori elettori -sotto lo specifico profilo delle modalit\u00e0 di estrinsecazione del diritto stesso- in relazione al referendum costituzionale pubblicato sulla G.U. 15\/4\/2016 n.88 (&#8220;Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera recante:&lt;&lt;disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della costituzione&#8221;), diritto da esercitarsi, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost., su &#8220;quesiti non bloccati su molteplici complessi di questioni&#8221;, il tutto previa remissione alla Corte Costituzionale ai sensi dell\u2019art. 23 legge 87\/1953 delle questioni incidentali di costituzionalit\u00e0 degli artt. 12, commi 2 e 3, e art. 14 legge 352\/1970 per violazione degli artt. 1, 3,48 e 138 Cost. nella parte in cui non prevedono che l&#8217;Ufficio Centrale nell&#8217;esercizio dei poteri di verifica della legittimit\u00e0 e della conformit\u00e0 del referendum all\u2019art. 138 Costituzione non contemplano tra i poteri anche quelli di invitare con ordinanza i promotori a formulare quesiti in modo separato, raggruppati per materie omogenee, al fine di consentire la libera e consapevole manifestazione di volont\u00e0 dell&#8217;elettore su ognuno di essi separatamente, nonch\u00e9 degli artt.4, 14 e 16 legge n.352\/1970, per violazione degli arti.1, comma due, 3 , 48 e 138 Costituzione nella parte in cui non prevedono che referendum si svolga esclusivamente su quesiti per materie omogenee allorch\u00e9 si tratti di leggi costituzionali.<br \/>\nCon ricorso cautelare in esame i ricorrenti, preso atto, che medio tempore i mezzi di comunicazione avevano dato conto dell&#8217;imminente fissazione della data di inizio delle operazioni referendarie, infine indette per il 4.12.2016, chiedevano ex art. 700 c.p.c. la remissione ex art. 23 legge 87\/1953 in via d&#8217;urgenza alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dedotte in atto di citazione.<br \/>\nL\u2019esame delle questioni sollevate non pu\u00f2 che iniziare dalle eccezioni formulate in rito dall\u2019Avvocatura.<br \/>\nQuanto all&#8217;eccezione formulata da parti resistenti di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in ordine alla domanda di accertamento -rectius: di accertamento costitutivo- dispiegata nel merito ritiene il giudicante di condividere le allegazioni dispiegate in tema dai ricorrenti.<br \/>\nSi condivide l&#8217;armonico orientamento espresso dalla C.S. e dalla Corte Costituzionale in ordine alla sussistenza di un permanente interesse ad agire in materia elettorale in capo ad ogni cittadino elettore laddove deduca anche solo sotto il profilo di dubbio o incertezza oggettiva circa l&#8217;esatta portata di diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte legale, una situazione di potenziale ingiusto pregiudizio non evitabile se non attraverso il richiesto accertamento giudiziale della concreta volont\u00e0 della legge (cfr. Corte Costituzionale n. 1\/2014, Cass. nn. 8878\/2014; 12060\/2013; 13556\/2008; 4103\/1982).<br \/>\nIl diritto di voto, che va affermato ed esercitato con pienezza espressiva dei valori costituzionali, diretta espressione della dignit\u00e0 della persona, costituisce manifestazione della sovranit\u00e0 popolare ai sensi dell&#8217;art.1, comma 2 Cost. e costituisce diritto inviolabile e permanente dei cittadini (art.3 CEDU) i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento e devono poter esercitare in modo conforme a costituzione; &#8220;lo stato di incertezza al riguardo \u00e8 fonte di pregiudizio concreto e cio\u00e8 sufficiente per giustificare la meritevolezza ad agire in capo ai ricorrenti&#8221;.<br \/>\nQuanto al fatto che le parti azionano qui un petitum che non si rivela autonomo e distinto dalla questione costituzionale proposta del procedimento principale, con conseguente difetto di una pronuncia conclusiva in assenza del pronunciamento della Corte, corre l\u2019obbligo di ricordare che \u00e8 stata affermata la sussistenza del requisito della \u201cincidentalit\u00e0\u201d anche nell\u2019ipotesi in cui la caducazione della norma contestata porti ad una immediata ed automatica soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio cautelare (affermazione resa in relazione al rigetto dell\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 per difetto di incidentalit\u00e0)<br \/>\nTanto precisato, deve ora esaminarsi l&#8217;eccezione sollevata dalla difesa di parti resistenti, della carenza di interesse ad agire ex art. 700 c.p.c. in ragione dell&#8217;assenza di attualit\u00e0 del pregiudizio presentato e di difetto di strumentalit\u00e0 del rimedio cautelare richiesto rispetto al soddisfacimento del diritto vantato.<br \/>\nL\u2019indizione medio tempore del referendum per la data del 4 dicembre 2016 consente di ritenere superata la contestazione sollevata dall&#8217;Avvocatura dello Stato in punto di urgenza cautelare.<br \/>\nA differente determinazione deve giungersi in ordine all&#8217;eccepito difetto di strumentalit\u00e0 tra la domanda cautelare proposta (immediata rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimit\u00e0 sollevate) e il diritto soggettivo che si intende tutelare nel procedimento principale, individuato, come sopra testualmente riportato, nel diritto del cittadino elettore referendario ad esprimere il proprio voto su singoli quesiti.<br \/>\nNon pare inutile ricordare che lo svolgimento del procedimento referendario \u00e8 disciplinato dalla legge n. 352\/1970 con perentorie scansioni temporali. La richiesta di referendum ex art. 138 Cost. deve pervenire, a cura dei promotori, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, per la valutazione di legittimit\u00e0 del referendum entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; l&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum deve decidere entro 30 giorni dalla richiesta in ordine alla conformit\u00e0 di essa l&#8217;art. 138 della Cost. L&#8217;ordinanza deve essere immediatamente comunicata ai soggetti istituzionali menzionati all\u2019art. 13 legge n. 352\/1970. Il referendum \u00e8 indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla comunicazione dell&#8217;ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum \u00e8 fissato in una domenica compresa tra il 50\u00ba di 60\u00ba giorno successivo all&#8217;emanazione del decreto di indizione.<br \/>\nCostituisce fatto notorio, oltre che incontestato dagli odierni contraddittori, che tutte le operazioni elencate siano state assolte e il referendum costituzionale avr\u00e0 luogo il prossimo 4 dicembre 2016.<br \/>\nA contrasto dell&#8217;avversa eccezione i cittadini elettori argomentavano che i termini descritti all\u2019 art. 15 della menzionata legge non dovevano intendersi come termini perentori, ragione per cui -considerata &#8220;la natura strettamente politica di indizione del referendum&#8221;- quegli stessi termini potrebbero, in tesi, essere oggetto di provvedimenti di rinvio adottati dai competenti organi istituzionali nell&#8217;esercizio di poteri politici &#8220;discrezionali per opportunit\u00e0 politica&#8221;; deducevano altres\u00ec che l&#8217;interesse ad agire in sede cautelare deve ritenersi permanente anche in assenza di inibitoria del procedimento referendario, proprio perch\u00e9 dal passaggio delle norme censurate in sede costituzionale potrebbero discendere &#8220;effetti positivi per tutti&#8221;.<br \/>\nE\u2019 noto che il ricorso d&#8217;urgenza \u00e8 subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, da dimostrarsi a cura del ricorrente (periculum in mora, fumus boni iuris, irreparabilit\u00e0, gravit\u00e0 ed imminenza del danno, atipicit\u00e0 e sussidiariet\u00e0 del tipo di tutela richiesta).<br \/>\nFino alla riforma del 2005, il ricorrente era tenuto ad indicare a pena di inammissibilit\u00e0 anche la causa petendi e il petitum (mediato e immediato) del successivo e necessario giudizio di merito: oggi, atteso l&#8217;allentamento del vincolo di strumentalit\u00e0 tra il ricorso d&#8217;urgenza e l&#8217;azione di merito, evincibile dall\u2019art. 669 octies, comma sei, c.p.c., si discute sulla necessit\u00e0 che il primo debba contenere in modo rigoroso gli estremi della seconda.<br \/>\nLa risposta non pu\u00f2 che essere positiva.<br \/>\nL\u2019orientamento comune, cui questo giudicante aderisce, \u00e8 che l&#8217;individuazione dei caratteri dell&#8217;azione di merito deve in ogni caso correlarsi alla perdurante esigenza di dar conto della sussistenza del fumus boni iuris, requisito evidentemente funzionale alla situazione giuridica soggettiva di cui si domanda una tutela anticipata ed urgente, anche in ragione della pacifica applicabilit\u00e0 al ricorso d\u2019urgenza ex art. 700 c.p.c. degli artt. 669-bis e ss. c.p.c.<br \/>\nNe deriva che l&#8217;individuazione dell&#8217;azione di merito mantiene ancora oggi rilievo imprescindibile, costituendo il parametro per la determinazione del Giudice competente ad autorizzare il provvedimento ex art. 700 c.p.c.; a ci\u00f2 consegue l\u2019inammissibilit\u00e0 delle istanze cautelari che non contengano una chiara e univoca precisazione del petitum e della causa petendi dell&#8217;azione di merito che potr\u00e0 essere eventualmente instaurata.<br \/>\nL\u2019esame del caso, in applicazione dei principi evocati, non pu\u00f2 che muovere dalla dispiegata domanda di merito, al fine di verificare l\u2019ammissibilit\u00e0 del rimedio giudiziale esperito sotto il profilo della necessaria strumentalit\u00e0 dello stesso rispetto alla definitiva tutela nel merito del diritto azionato.<br \/>\nPonendo ordine nelle non sempre lineari argomentazioni di parti ricorrenti ed avuto riguardo a quanto puntualizzato in sede di udienza, si evince, tuttavia, che il vero rimedio \u201ccautelare\u201d avuto di mira dagli interessati, non \u00e8 da identificare nella rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, mero strumento mediato all\u2019ottenimento del vero risultato, ossia ottenere un provvedimento di sospensiva\/revoca delle operazioni referendarie per iniziativa delle stesse Autorit\u00e0 apicali dello Stato, funzionale alla tutela della prospettata lesione del diritto di voto, il cui fumus \u00e8 dato, in tesi attorea, dalla inammissibilit\u00e0 ex art. 138 Cost. di una proposta di revisione costituzionale non puntuale, ma avente ad oggetto pi\u00f9 articoli o finanche pi\u00f9 materie, e comunque dalla necessit\u00e0 che il quesito referendario sia scomposto in molteplici singole ed autonome domande, quanti sono gli articoli della Costituzione interessati dalla revisione.<br \/>\nE\u2019 noto che attraverso la riforma dell\u2019 art. 669 octies c.p.c., come modificato dalla legge n. 80\/2005 e dalla legge n. 69\/2009, si \u00e8 introdotto nell&#8217;ordinamento la cosiddetta attenuazione, definita anche &#8220;allentamento&#8221;, del vincolo di strumentalit\u00e0 cautelare tra provvedimento richiesto in via d&#8217;urgenza e la tutela di merito a cognizione piena di quello stesso diritto.<br \/>\nPer effetto della modifica cos\u00ec introdotta \u00e8 stata svincolata l&#8217;efficacia di alcuni provvedimenti cautelari dall&#8217;instaurazione ed alla prosecuzione del giudizio di merito. A mente degli artt. 669 octies e decies c.p.c., l\u2019inibitoria cautelare pu\u00f2 durare indefinitamente nel tempo, salva la possibilit\u00e0 di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento in questione ove si verifichino mutamenti nelle circostanze o si alleghino fatti anteriori di cui si acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare e, ci\u00f2, indipendentemente dall&#8217;instaurazione del procedimento di merito. Per tale ragione i provvedimenti in questione vengono definiti come provvedimenti ad efficacia indefinitamente protratta. Ciononostante trattasi di provvedimenti che conservano un carattere provvisorio, rimanendo pur sempre soggetti a caducazione o assorbimento da parte della sentenza di merito, al pari di tutti i provvedimenti cautelari; ai sensi dell\u2019art. 669 novies c.p.c. la durata potenzialmente indeterminata della tutela accordata in via cautelare, resta pur sempre affidata a provvedimento dotato di vita &#8220;provvisoria&#8221; in quanto, oltre a essere assoggettato all&#8217;azione di revoca o modifica, pu\u00f2 essere travolto dal provvedimento definitivo principale, in attesa o in vece del quale \u00e8 stato emanato e dal quale \u00e8 funzionalmente preordinato; in altri termini, il ravvisare una strumentalit\u00e0 attenuata o debole del procedimento cautelare rispetto al procedimento di merito va interpretato con esclusivo riferimento alla potenziale stabilit\u00e0 di fatto del provvedimento cautelare che resta pur sempre un elemento accidentale ed estrinseco, dipendente dall&#8217;inerzia delle parti in ordine all&#8217;esplorazione del successivo giudizio di merito ed \u00e8 comunque soggetto a caducazione per effetto delle azioni, sempre possibili, di revoca o di modifica di esso. Per tale ragione si parla di instabilit\u00e0 in diritto della tutela cautelare, da un lato potendo sempre il provvedimento essere rimesso in discussione dalla successiva pronuncia di merito (nonch\u00e8 all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di revoca o modifica successive), di talch\u00e9 si sostiene che l&#8217;autonomia della misura cautelare sia solo di tipo cronologico e non anche di tipo funzionale. Non pu\u00f2 infatti ignorarsi che la migliore dottrina e la miglior giurisprudenza valorizzano una nozione di tipo &#8220;funzionale&#8221; della strumentalit\u00e0 cautelare, ritenendo che la riforma legislativa sopra richiamata non abbia fatto perdere ai provvedimenti di cui all\u2019art. 669 nonies c.p.c. comma sei, la loro natura cautelare, avendo unicamente comportato un allentamento della tradizionale, stretta e rigida &#8220;concatenazione temporale&#8221; tra procedimento cautelare e giudizio di merito (tanto da esser stati definiti provvedimenti cautelativi a concatenazione temporale debole).<br \/>\nPrecisata dai ricorrenti nei termini sopra indicati domanda di merito e domanda cautelare, deve dunque verificarsi l&#8217;esistenza del necessario vincolo di strumentalit\u00e0 cautelare e, nello specifico, se la rimessione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata risulti funzionale ad impedire la dedotta lesione del diritto elettorale esercitabile dai ricorrenti in sede referendaria.<br \/>\nFatta applicazione dei principi evocati al caso in esame la determinazione non pu\u00f2 che essere negativa.<br \/>\nOccorre infatti porre mente al fatto che lo svolgimento delle operazioni di referendum costituzionale devono svolgersi all&#8217;interno di scansioni temporali delimitate da termini perentori, predeterminati a mente dell&#8217;art. 15, commi uno e due, legge n. 352\/1970 (tanto da essere legislativamente ammesso il rinvio di operazioni oltre i termini assegnati al solo fine di consentire l&#8217;abbinamento di un referendum gi\u00e0 indetto con quello eventualmente proposto in relazione ad altra legge di revisione costituzionale).<br \/>\nCom&#8217;\u00e8 noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato nel 4\/12\/2016 la data per lo svolgimento delle operazioni elettorali referendarie. \u00c8 di palmare evidenza che la rimessione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale proposta, non potrebbe portare ad una pronuncia della Corte in termini utili per incidere sul compimento delle operazioni di voto, data la necessit\u00e0 del rispetto dei tempi processuali normativamente assegnati per l&#8217;avvio del procedimento valutativo innanzi alla Corte Costituzionale.<br \/>\nL&#8217;eventuale accoglimento del rimedio cautelare richiesto si rivela, dunque, non funzionale all&#8217;assolvimento dei fini espressamente perseguiti dalla tutela anticipatoria oggetto della domanda cautelare; ne deriva l&#8217;insussistenza del nesso funzionale tra la misura pretesa in via di urgenza dall\u2019A.G.O. e la tutela nel procedimento principale del diritto che si assume essere leso e, finanche, come si vedr\u00e0, della strumentalit\u00e0 tra la stessa rimessione e il vero \u201cprovvedimento cautelare\u201d in realt\u00e0 perseguito dai ricorrenti.<br \/>\nGli odierni ricorrenti evocavano, peraltro solo in sede di udienza di trattazione cautelare, l&#8217;eventualit\u00e0 che la Corte costituzionale, rimessa ad essa la questione, potesse avvalersi d&#8217;ufficio dei poteri di sospensione ad essa attribuiti dalla legge 87\/1953 ai fini della sospensione degli atti del procedimento referendario.<br \/>\nSi osserva che intanto pu\u00f2 ritenersi sussistente il collegamento funzionale tra provvedimento d&#8217;urgenza azionato a tutela del diritto che si assume essere leso in quanto sussista un collegamento diretto e immediato tra la capacit\u00e0 (inibitoria o satisfattiva) del rimedio richiesto in via d&#8217;urgenza e la tutela anticipatoria propria del rito cautelare azionato. Non \u00e8 chi non veda che il vero obiettivo cautelare di ricorrenti, ossia la misura in grado di garantire il soddisfacimento in via anticipata e temporanea del diritto fatto valere, si identifica, in realt\u00e0, con l&#8217;adozione di un provvedimento giurisdizionale emesso da altra Autorit\u00e0 (Corte costituzionale), per ci\u00f2 stesso, e in tutta evidenza, estraneo ai poteri di intervento della A.G. adita.<br \/>\nSi annota solo a margine, non competendo certo alla scrivente la valutazione dei provvedimenti ritualmente adottabili dai giudici costituzionali, che le norme invocate da parti ricorrenti (artt. 35 e 40 legge n. 87\/1953) sono testualmente riferibili ad un potere di sospensione della legge esercitabile dalla Corte solo in caso di &#8220;contrasto di una legge approvata dal Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni&#8221; (art. 35) o di &#8220;conflitto di attribuzione tra Stato Regione, ovvero tra Regioni&#8221; (art. 40), fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento.<br \/>\nSi ricorda che il potere di sospensiva, di rado invocato innanzi alla Corte, trova origine nella novella legislativa introdotta ad opera della legge n.131\/2003, cd. Legge La Loggia, il cui art. 9, comma quattro, modificando l\u2019art. 35 legge 87\/1953 prevede che nel giudizio di costituzionalit\u00e0 in via principale, limitatamente ai casi suddetti, la Corte possa sospendere la legge impugnata qualora l&#8217;esecuzione di quest&#8217;ultima sia suscettibile di comportare rischi di un pregiudizio irreparabile all&#8217;interesse pubblico, all\u2019ordinamento giuridico della Repubblica o di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. Nei rari casi di esame e di applicazione della presente disposizione (cfr. ord. Corte Cost. n. 107\/2010) la Corte ha avuto modo di affermare che a tali requisiti, integranti il periculum, deve accompagnarsi al requisito del fumus, analogamente a quanto avviene per i giudizi cautelari ordinari. A lato di tali requisiti, i giudici costituzionali, applicando lo stesso criterio utilizzato dal Tribunale costituzionale federale tedesco, il cd. Abwagungsmodell, hanno ritenuto di dover valutare ai fini dell&#8217;esercizio del potere di sospensiva della legge, un confronto tra le due opposte ipotesi di accoglimento e di reiezione dell&#8217;istanza di sospensiva, valutando comparativamente le conseguenze della sospensione e di quelle della mancata sospensione, ed in particolare le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione della legge sospesa e quelle conseguenti alla continua applicazione della legge non sospesa, affermando l&#8217;ammissibilit\u00e0 e la fondatezza del rimedio cautelare solo qualora i danni prodotti dalla continua applicazione (qualora la legge non sospesa venga poi dichiarata incostituzionale) superino i danni derivanti dalla provvisoria sospensione (qualora la legge sospesa venga poi riconosciuta non contrastante con la Costituzione). A prescindere dai paventati profili di incostituzionalit\u00e0 del citato articolo 35 laddove il Legislatore configura il potere di attivazione in termini officiosi, non pu\u00f2 non rilevarsi come nei pochi casi portati alla cognizione dei giudici costituzionali, la Corte non sia giunta, salvo che nel caso sopraccitato, rigettandolo, all&#8217;esame nel merito della questione. Non constano precedenti di accoglimento dell&#8217;istanza di sospensiva, suscettibile di manifestarsi come ipotesi assai rara per le sue gravissime conseguenze, ossia privare temporaneamente di efficacia un atto legislativo prima della conclusione del giudizio sulla costituzionalit\u00e0 di tale atto (giudizio che potrebbe in ipotesi non concludersi nel senso della fondatezza), e perci\u00f2 determinare una conflittualit\u00e0 tra la Corte Costituzionale e l&#8217;organo legislativo (statale o regionale). In altri termini, il giudice costituzionale mostra di considerare il suddetto istituto come strumento da usare in casi gravissimi e presumibilmente rari, in cui un atto legislativo rischi di produrre un macroscopico pregiudizio all&#8217;interesse pubblico, all&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica o ai diritti dei cittadini e tale rischio emerge in maniera inequivocabile. Valutati i precedenti giurisprudenziali, numericamente non elevati e conclusisi per la maggior parte dei casi con sentenza di merito in cui si dava atto dell&#8217;assorbimento dell&#8217;originaria questione cautelare nella pronuncia di merito, ovvero di non luogo a provvedere, pu\u00f2 affermarsi che il diritto costituzionale esprime ad oggi l&#8217;intento di considerare il suddetto istituto come extrema ratio.<br \/>\nQuanto osservato consente di superare l&#8217;allegazione dei ricorrenti sulla necessit\u00e0 di adire l\u2019A.G.O. in via strumentale, non ammettendo l&#8217;ordinamento il ricorso diretto del cittadino alla Corte Costituzionale. La domanda dei ricorrenti, pur non avendolo essi esplicitato, presuppone dunque la configurabilit\u00e0 di un procedimento ex art. 700 c.p.c., strumentale non gi\u00e0 alla tutela azionabile nel procedimento principale, bens\u00ec all&#8217;ottenimento di un ulteriore e diverso provvedimento cautelare da emanarsi a cura di altra Autorit\u00e0.<br \/>\nRitiene il Tribunale che, da un lato, lo schema procedurale, rigido negli obiettivi funzionali perseguibili con il procedimento cautelare, non possa essere piegato al raggiungimento di risultati mediati, risultando la soddisfazione in via d&#8217;urgenza richiesta indissolubilmente connessa in via diretta con la tutela oggetto del procedimento principale. Dall&#8217;altro, l&#8217;effettivo risultato &#8220;cautelare&#8221; avuto di mira dei ricorrenti (ossia la sospensione per operazioni referendarie) cui dovrebbe provvedere la Corte Costituzionale, poggia sull&#8217;adozione di una misura priva di specifico e chiaro fondamento normativo, evocata in via meramente analogica, priva altres\u00ec di qualsivoglia significativo precedente per i diversi casi regolati dagli artt. 35 e 40 citati.<br \/>\nQuanto osservato caratterizza ulteriormente il difetto funzionale e diretto tra il provvedimento cautelare richiesto e l\u2019immediata tutela desiderata dei ricorrenti.<br \/>\nCorre peraltro l&#8217;obbligo di sottolineare che nelle deduzioni di parti ricorrenti oggetto delle prospettata sospensione in via d\u2019urgenza non sarebbero tanto le norme regolatrici delle operazioni referendarie e delle quali si allega l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, da deferire alla Corte, bens\u00ec il decreto di indizione del referendum emesso dal Presidente della Repubblica, come precisato in sede di discussione in udienza.<br \/>\nOra, va ribadito che anche sotto tale profilo difetterebbe il vincolo di strumentalit\u00e0 cautelare.<br \/>\nOccorre por mente alla classificazione del provvedimento presidenziale, indefettibile presupposto al fine di valutare l&#8217;ammissibilit\u00e0 e la fondatezza dell&#8217;istanza di sospensiva dello stesso; pare al Tribunale di doversi affermare l\u2019insindacabilit\u00e0 degli atti emanati dal Presidente della Repubblica, fatta eccezione per gli atti di alta amministrazione, nel cui novero non pu\u00f2 ascriversi il decreto presidenziale in oggetto.<br \/>\nAffermavano ancora i ricorrenti in sede di discussione che la questione di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme referendarie in contestazione, una volta ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale adito, e ritualmente sollevata innanzi alla Corte, avrebbe consentito agli organi costituzionali convenuti di intervenire sospendendo lo svolgimento del referendum.<br \/>\nA prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla configurabilit\u00e0 di una &#8220;autotutela&#8221; -rimedio proprio della P.A., volto a sanare l&#8217;illegittimit\u00e0 degli atti amministrativi emanati, e non gi\u00e0 alla modifica di atti politici- per atti che costituiscono estrinsecazione del potere politico\/legislativo, osserva il giudicante che, in altri termini, l&#8217;effetto tutelante del provvedimento cautelare richiesto dovrebbe risolversi in una sorta di moral suasion sul Presidente della Repubblica e sui vertici del potere esecutivo e legislativo affinch\u00e9, mediante l&#8217;emanazione di atti politici, rispondano alle istanze cautelari che parrebbero identificarsi, dalle precisazioni svolte in sede di udienza, nella revoca dell\u2019indetto referendum, pi\u00f9 che nella scomposizione della domanda referendaria in pi\u00f9 quesiti.<br \/>\nNon pare al Tribunale necessario spendere molte parole in ordine alla non accoglibilit\u00e0 della argomentazione proposta da parti ricorrenti; la richiesta di piegare un provvedimento dell&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria al fine immediato di creare &#8220;pressione&#8221; sul potere politico \u00e8 inammissibile.<br \/>\nRitiene il giudicante vi sia una ulteriore ragione di inammissibilit\u00e0 del presente ricorso, dovendosi por mente, sia pure nell&#8217;angusto ambito della cognizione sommaria propria del presente giudizio, alla natura dell&#8217;organo referendario e del provvedimento dallo stesso adottato in tema di legittimit\u00e0 del quesito elettorale.<br \/>\nRichiamando l&#8217;orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, e dalla stessa Corte di Cassazione, in ordine alla classificazione dell&#8217;organo e dei provvedimenti di competenza dell&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum, pare doversi accedere alla natura giurisdizionale dell&#8217;Ufficio Centrale e dei provvedimenti dello stesso adottati (Corte Cost. sent. n. 164\/2008; sent. n. 334\/2004; ord. n. 343\/2003).<br \/>\nTrattasi, invero, di organo che per composizione e struttura, si colloca in posizione di terziet\u00e0 e di indipendenza rispetto alle parti, indifferente ad esse ed agli interessi trattati, volto ad esplicare un&#8217;attivit\u00e0 diretta alla soddisfazione di interessi pubblici generali garantendo l&#8217;osservanza della legge su un piano diverso rispetto all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative, risultando l&#8217;attivit\u00e0 svolta funzionale al controllo ed alla garanzia del corretto funzionamento del sistema ordinamentale generale dello Stato sulla base di criteri obiettivi e precostituiti, secondo le valutazioni da ultimo espresse dal giudice amministrativo nella sentenza n. 10445\/2016, pubblicata il 20\/10\/2016, emessa dal TAR Lazio, da condividersi, sia pure per la sola parte che qui rileva (e considerando che in quella sede veniva impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum), ossia quella relativa alla individuazione dell\u2019Autorit\u00e0 demandata alla valutazione di legittimit\u00e0 del quesito.<br \/>\nInnanzi all\u2019A.G.A. le parti avevano &#8220;evocato questioni di illegittimit\u00e0 costituzionale della legge 352\/1970, in ipotesi riconducibili alla predeterminazione del quesito in base all&#8217;autoqualificazione della legge, in termini di revisione costituzionale popolare nella legge costituzionale indipendentemente dal contenuto effettivo e sostanziale della stessa (la cui scelta \u00e8 rimessa alla determinazione dei proponenti e della maggioranza parlamentare), e dal titolo della stessa, tenuto conto dell\u2019art. 138 Costituzione, di cui la legge 352\/1970 costituisce attuazione, e tenuto altres\u00ec conto dei principi che devono presiedere all&#8217;esercizio del diritto di voto, tra cui quelli di libero convincimento e consapevole manifestazione della volont\u00e0 popolare, nonch\u00e9 della finalit\u00e0 del referendum costituzionale, volto, anche, alla tutela della minoranza parlamentare&#8221;; il giudice amministrativo aveva ritenuto che le valutazioni in punto di legittimit\u00e0 del quesito referendario devono intendersi esclusivamente demandate per legge al vaglio della suddetto Ufficio Centrale in sede di applicazione delle norme qui denunciate.<br \/>\nCi\u00f2 chiarito, deve porsi il problema -funzionale alla determinazione di ammissibilit\u00e0 della tutela cautelare innominata richiesta con il ricorso in esame- se, come paiono prospettare i ricorrenti, non vi sarebbe azione alcuna avverso le determinazioni assunte dall\u2019Ufficio Centrale in punto di legittimit\u00e0 del quesito.<br \/>\nVal la pena premettere che \u00e8 stata ammessa la legittimazione attiva del suddetto organo a sollevare questioni incidentali di costituzionalit\u00e0 innanzi alla Corte Costituzionale (ex plurimis: Corte Cost. sent. n. 278\/2011, con specifico riferimento alle questioni inerenti alla legge n. 352\/1970 e, in generale, si veda Corte Cost. nn. 181\/200015; 126\/1976). Deve poi ritenersi esperibile, in linea generale, anche il rimedio della revocazione ex artt. 391 bis e 391 ter c.p.c. delle ordinanze adottate proprio in materia di referendum costituzionale, come espresso dallo stesso organo deliberante (ordinanza Ufficio Centrale per il Referendum 11\/11\/2008; Corte cost. sent. n. 17\/1986). In assenza di carattere contenzioso, non parrebbero, allo stato, applicabili i principi generali di rito ordinario (ad esempio attraverso una legittimazione del terzo all&#8217;intervento in sede di procedimento) in favore del cittadino elettore che deduca l&#8217;illegittimit\u00e0 del quesito nei termini proposti dai comitati referendari, con conseguente potenziale lesione del diritto elettorale; giova, tuttavia, ricordare che l\u2019ordinamento riconosce a tutti i cittadini referendari, e quindi anche agli odierni ricorrenti, di raccogliere e depositare in termini le sottoscrizioni richieste ex lege per promuovere il referendum con l\u2019inerente domanda di ammissibilit\u00e0 del quesito (o dei quesiti), con conseguente legittimazione all\u2019eventuale instaurazione di un successivo procedimento costituzionale.<br \/>\nLe determinazioni assunte rendono dunque di ardua configurazione l&#8217;ammissibilit\u00e0 di un ricorso in via d&#8217;urgenza laddove gli interessati non hanno ritenuto di intervenire nelle sedi, nei tempi e nei modi demandati alla pronta tutela del diritto che assumono essere leso.<br \/>\nRileva il giudicante che non possono trovare ingresso nella presente sede processuale eventuali doglianze in ordine alla corretta formulazione in concreto del quesito referendario. La decisione adottata dall&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum riguarda, per legge, la complessiva legittimit\u00e0 della richiesta. Ne consegue che tale organo deve, da un lato, esaminare il tenore letterale della domanda di referendum posto dai presentatori; dall&#8217;altro, deve individuare il quesito che la legge riconnette a quella domanda, valutando la natura effettiva della legge oggetto di referendum (se legge di revisione o no), anche al di l\u00e0 di eventuali autoqualificazioni legislative; deve poi risolvere il problema del quesito da utilizzare per le leggi costituzionali, compito che, come ripetutamente osservato dalla C.S., deve ritenersi che mandato in via esclusiva all&#8217;Ufficio Centrale nella sua qualit\u00e0 di giudice della legittimit\u00e0 della complessiva richiesta referendaria in concreto posta.<br \/>\nDa ci\u00f2 deriva che, da un lato, la disponibilit\u00e0 del quesito e, quindi, la configurazione finale della richiesta \u00e8 sottratta a soggetti o organi che per il loro ruolo sono ritenuti non imparziali, o non aventi una potest\u00e0 autonoma di impulso; dall&#8217;altro, sottrae un concorrente sindacato di legittimit\u00e0 circa la formulazione del quesito ad altri siti giurisdizionali (20\/10\/2016, Cass. Ufficio Centrale per il Referendum).<br \/>\nSolo per il caso non si intenda condividere le argomentazioni sin qui espresse, si osserva quanto segue.<br \/>\nGli articoli della legge 352\/1970 &#8220;Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo&#8221; denunciati sotto il profilo costituzionale degli odierni ricorrenti presentano il testo di seguito riportato: \u201cArt. 4 La richiesta di referendum di cui all&#8217;articolo 138 della Costituzione deve contenere l&#8217;indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altres\u00ec citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale \u00e8 stata pubblicata. La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell&#8217;articolo 3.<br \/>\nArt. 12 Presso la Corte di cassazione \u00e8 costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione pi\u00f9 anziani nonch\u00e9 dai tre consiglieri pi\u00f9 anziani di ciascuna sezione. Il pi\u00f9 anziano dei tre presidenti presiede l&#8217;ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente (1). L&#8217;Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell&#8217;articolo 138 della Costituzione e della legge. L&#8217;Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimit\u00e0 della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarit\u00e0. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l&#8217;Ufficio ritiene legittima la richiesta, l&#8217;ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all&#8217;Ufficio che essi intendono sanare le irregolarit\u00e0 contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell&#8217;ordinanza. Entro le successive 48 ore l&#8217;Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimit\u00e0 della richiesta.<br \/>\nPer la validit\u00e0 delle operazioni dell&#8217;ufficio centrale per il referendum \u00e8 sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri (2).<br \/>\n(1) Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, D.L. 1\u00b0 luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212). (2) Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 2, D.L. 1\u00b0 luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212).<br \/>\nArt. 16 Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: \u00abApprovato il testo della legge di revisione dell&#8217;articolo&#8230; (o degli articoli &#8230;) della Costituzione, concernente &#8230; (o concernenti &#8230;), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero &#8230; del &#8230; \u00bb; ovvero: \u00abApprovate il testo della legge costituzionale &#8230; concernente &#8230; approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero &#8230; del &#8230; \u00bb.<br \/>\nIn estrema sintesi, parti ricorrenti, oltre a denunciare l\u2019illegittimit\u00e0 del ricorso allo strumento di cui all\u2019art. 138 Cost. come sopra evidenziato, lamentano la violazione della libert\u00e0 del voto del singolo cittadino, garantita dagli artt. 1 e 48 Cost. nella parte in cui le norme referendarie pongono l&#8217;elettore di fronte all&#8217;alternativa secca tra prendere o lasciare l&#8217;intero pacchetto senza possibilit\u00e0 di valutazione dei diversi componenti sulla base dell&#8217;erroneo assunto che la valutazione della combinazione dei diversi contenuti sia prerogativa assoluta ed insindacabile del Parlamento, facilmente evitabile, nella tesi proposta, laddove fosse normativamente presidiata l&#8217;esigenza a che l&#8217;oggetto del referendum fosse necessariamente omogeneo, con conseguente inammissibilit\u00e0 di quesiti posti su molteplici questioni insuscettibili di essere ridotte ad unit\u00e0, non potendosi distorcere uno strumento di democrazia diretta, qual \u00e8 l&#8217;istituto referendario, in uno strumento di democrazia rappresentativa con il quale, nella sostanza, si chiedano pronunciamenti plebiscitari nei confronti di complesse scelte politiche parlamentari.<br \/>\nNon pare inutile ricordare che la vigente costituzione, definita &#8220;lunga e rigida&#8221;, \u00e8 garantita oltre che dalla previsione di organi e procedure di controllo della conformit\u00e0 delle fonti normative sub costituzionali ai principi costituzionali, dalla previsione di procedimenti speciali attraverso i quali apportare al dettato costituzionale modifiche che dovessero rendersi necessarie per il mutare delle condizioni sociali e politiche nel tempo.<br \/>\nLa funzione di revisione costituzionale \u00e8 attribuita dalla Costituzione al Parlamento, mediante la previsione di un procedimento, speciale per l&#8217;oggetto normativo -leggi di revisione costituzionale, propriamente identificabili in quelle destinate a modificare il dettato costituzionale, mediante la<br \/>\nmodifica, integrazione o soppressione di alcune parti della Costituzione, e leggi costituzionali, con ci\u00f2 intendendosi quelle dirette ad attuare alcuni particolari istituti dell&#8217;attuale dettato costituzionale- e per le regole che ne scandiscono le varie fasi, regolato dall\u2019art. 138 Cost.<br \/>\nIl procedimento si compone di due fasi, una necessaria, afferente l&#8217;attivit\u00e0 svolta in sede parlamentare, ed una, solo eventuale, che vede il coinvolgimento del corpo elettorale attivato mediante l&#8217;istituto referendario. Ove la maggioranza ottenuta nelle Camere in seconda deliberazione sia assoluta (met\u00e0 pi\u00f9 uno), anzich\u00e9 quella di due terzi dei componenti, il testo legislativo pu\u00f2 essere sottoposto a referendum, qualora ne facciano richiesta 1\/5 dei componenti di una Camera, 500.000 elettori, ovvero cinque Consigli Regionali.<br \/>\nIl procedimento referendario \u00e8, dunque, meramente eventuale, di carattere sospensivo (posto che la sua indizione sospende il perfezionamento del procedimento di revisione fino al momento in cui si sia svolta la consultazione popolare con esito favorevole alla revisione stessa) di natura oppositiva, posta a tutela delle minoranze, potendo gli interessati chiedere di sottoporre a consultazione popolare un testo votato dal Parlamento -definito da parte di rilievo della dottrina come una sorta di &#8220;appello al popolo&#8221; per ostacolare una revisione costituzionale che non \u00e8 riuscita a trovare un consenso anche fra le minoranze.<br \/>\nProprio sotto tale profilo, valutata la natura &#8220;oppositiva&#8221; dell&#8217;istituto ed in particolare la sua funzione tutelante nei confronti di minoranze dissenzienti, dovrebbe, invero, consentirsi agli elettori di &#8220;sanzionare&#8221; con un voto diretto una riforma costituzionale approvata \u201ca colpi di maggioranza\u201d, ove si ritenga che la stessa abbia ingiustamente pretermesso le istanze e le osservazioni di rilievo costituzionale formulate dalla parte minoritaria.<br \/>\nLa mancata previsione di un quorum si iscrive comunemente proprio sotto tale profilo di tutela, posto che una minoranza attiva e ben organizzata pu\u00f2 prevalere, in assenza di soglie di sbarramento sull\u2019entit\u00e0 della partecipazione al voto, su un forte astensionismo dell&#8217;elettorato dei partiti di maggioranza, proprio per tale appartenenza meno motivati alla partecipazione elettorale.<br \/>\nDeve dunque affermarsi che la scelta dei padri costituenti -per quanto criticata dagli odierni ricorrenti- individuava nel Parlamento l&#8217;organo deputato all&#8217;esercizio della funzione di revisione costituzionale, riservando un ruolo solo eventuale al corpo elettorale.<br \/>\nCondivisibile o meno che sia la scelta operata in sede di formazione della Costituzione repubblicana, non pu\u00f2 prescindersi dalla valutazione compiuta in sede di redazione dell&#8217;art. 138 quale elemento meramente eventuale dell&#8217;intero procedimento di revisione, dovendosi prendere atto della volont\u00e0 dei costituenti di riservare il potere di procedere a revisione costituzionale all&#8217;organo rappresentativo, cio\u00e8 ai soggetti istituzionali appartenenti alla medesima categoria cui debbono ascriversi gli artefici del processo costituente, attribuendo al corpo elettorale un potere d&#8217;intervento del tutto eventuale e residuo; in altri termini, l&#8217;art. 138 esprime una visione della Costituzione quale patto sociale frutto di intesa tra tutte le maggiori forze politiche del Paese, destinata ad essere sostenuta, garantita, e, se del caso, modificata dalle stesse, sottraendola non solo alla libera disponibilit\u00e0 di ridotte maggioranze politiche contingenti, ma anche ad estemporanei interventi diretti del corpo elettorale.<br \/>\nL\u2019idoneit\u00e0 della procedura prevista dall\u2019art.138 Cost. a consentire modifiche ad ampio spettro del testo costituzionale \u00e8 questione che la dottrina ha avuto occasione di affrontare.<br \/>\nSi sottolinea che la norma non presenta nel proprio testo alcun limite espresso all&#8217;esercizio del potere di revisione costituzionale, ravvisandosi, semmai, una demarcazione al successivo art. 139 che dispone che la forma repubblicana dello Stato non pu\u00f2 essere modificata, nemmeno attraverso il ricorso allo speciale procedimento di revisione.<br \/>\n\u00c8 stato affermato che accanto a tale unico limite espresso, la funzione di revisione costituzionale ne incontri altri, impliciti, rappresentati da quei principi costituzionali che caratterizzano il nostro ordinamento (in primo luogo il principio di sovranit\u00e0 popolare, al punto uno, il principio di unit\u00e0 indivisibilit\u00e0 dello Stato di cui al punto cinque e, ovviamente, i diritti inviolabili della persona di cui al punto due), quei principi, cio\u00e8, il cui sovvertimento sarebbe operabile solo attraverso un nuovo processo costituente, un nuovo patto sociale radicalmente diverso da quello da cui ha avuto origine la Costituzione repubblicana.<br \/>\nTra questi principi pu\u00f2 con ragione iscriversi quello che caratterizza il procedimento di revisione regolato dal menzionato art. 138: riserva del potere decisionale al Parlamento, necessario coinvolgimento di un arco di forze politiche pi\u00f9 ampio di quello che si identifica con la maggioranza di governo, un ruolo secondario del corpo elettorale.<br \/>\nL&#8217;esistenza di &#8220;principi supremi&#8221; non suscettibili di subire modifiche nel loro contenuto essenziale, neppure da parte delle norme internazionali di cui all&#8217;art. 10 Cost., e quindi neppure attraverso un procedimento di revisione ex art. 138 Cost., \u00e8 stata espressamente riconosciuta dal giudice costituzionale ( sent. nn. 1146\/1988 e 366\/1991).<br \/>\nNe deriva che il dato testuale e l\u2019inquadramento sistematico dell\u2019art. 138 Cost. non consentono di accedere alla lettura offerta dai ricorrenti, frutto di un filtro eminentemente soggettivo che da tale dato prescinde.<br \/>\nQuanto all&#8217;evocazione della volont\u00e0 dell&#8217;Assemblea costituente, in tesi di parti ricorrenti volta a configurare un procedimento di revisione &#8220;puntuale&#8221;, quindi ammissibile solo in relazione ad una sola disposizione per volta, richiede formularsi un duplice ordine di considerazioni.<br \/>\nIl primo, fondamentale, \u00e8 dato dall&#8217;insuperabile tenore letterale della norma costituzionale, come detto, priva di limitazioni nel senso voluto dei ricorrenti. Il secondo comporta una necessaria precisazione sugli interventi svolti in tema da vari membri della Costituente, assai articolati e, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, contenenti significativi interventi dei partecipanti a favore di un intervento di revisione anche assai ampio; si veda, ad esempio, quanto sostenuto dal costituzionalista Costantino Mortati laddove prospetta una distinzione tra &#8220;revisione totale della Costituzione&#8221; e una &#8220;revisione parziale&#8221;, richiedente procedimenti meno complessi, intendendo per la prima un intervento &#8220;in cui la modificazione interessi l&#8217;assetto fondamentale dello Stato&#8221;, dicotomia che esclude in radice una possibilit\u00e0 di revisione costituzionale consentita solo in relazione ad un singolo, o a pochi, articoli per volta, configurando, persino, la possibilit\u00e0 di una revisione con un contenuto di totale stravolgimento degli assi portanti dell&#8217;ordinamento costituzionale (verbali Assemblea, art.138, 15\/1\/1947).<br \/>\nPu\u00f2 serenamente affermarsi che, per il caso che qui occupa, e nonostante l&#8217;indiscutibile ampiezza ed eterogeneit\u00e0 della riforma, tale ultima evenienza non pare ravvisabile, risultando immodificatii diritti inviolabili della persona, la natura parlamentare della Repubblica, il mantenimento di Camera e Senato (sia pure con le importanti modifiche apportate al secondo), l&#8217;autonomia del potere giudiziario (con aumentato ambito di intervento del vaglio di legittimit\u00e0 della Corte Costituzionale), il riconoscimento delle autonomie locali, il bilanciamento dei rapporti tra poteri.<br \/>\nIl distillato dei principi sovra richiamati porta ad escludere, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che non possa procedersi legittimamente ai sensi dell&#8217;art. 138 alla revisione costituzionale per parti tra loro non omogenee.<br \/>\nD\u2019altro canto, data l\u2019irragionevolezza, per le ragioni che verranno illustrate al capitolo che segue, di una revisione del testo costituzionale portata da tanti singoli referendum quanti sono gli articoli (o le materie) oggetto di modifica, e considerato che la Carta costituzionale non prevede una alternativa praticabile (considerato, altres\u00ec, che la soluzione pi\u00f9 volte richiamata dai ricorrenti, ossia la creazione ex novo di appositi organi costituenti, oltre a non essere prevista in Costituzione, si \u00e8 rivelata, nei precedenti che la storia repubblicana ha conosciuto, inadeguata al raggiungimento del fine costituente); considerato, infine, che, ad una sommaria delibazione della questione, pare arduo porre per via interpretativa, all\u2019interno di un sistema di democrazia rappresentativa, un limite ulteriore a quelli espressamente posti dall\u2019art. 138 Cost, (tracciante i confini all\u2019esercizio della discrezionalit\u00e0 politica in sede di riforma costituzionale); tanto premesso, non si rinvengono margini argomentativi per accedere alle tesi offerte da parti ricorrenti.<br \/>\nNon residuano con ci\u00f2 dubbi sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle norme della legge n. 352\/1970 regolanti il quesito referendario, risultando funzionali all\u2019attuazione del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall\u2019art. 138 Cost.<\/p>\n<p>Quanto al merito delle doglianze di illegittimit\u00e0 costituzionale sollevate, si osserva quanto segue.<br \/>\nRitiene il Tribunale opportuno ricordare che la particolare ampiezza della discrezionalit\u00e0 di cui gode il Legislatore in materia di leggi elettorali, nella cui categoria, da intendersi in senso ampio, debbono necessariamente iscriversi le leggi di regolazione della procedura referendaria, ivi inclusa quella costituzionale, non comporta di per s\u00e9 che le relative norme ordinarie siano sottratte al sindacato di costituzionalit\u00e0, non potendo l&#8217;ordinamento riconoscere all&#8217;interno delle norme ordinarie zone franche, in grado di sfuggire al giudizio di conformit\u00e0 ai principi costituzionali. La scelta operata dalla Costituente di non inserire un&#8217;espressa disciplina dei meccanismi elettorali in costituzione, rimettendo al Legislatore ordinario la scelta e la configurazione dei relativi sistemi, &#8220;non significa che le norme legislative in materia non debbano essere concepite in un quadro coerente con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento e, in particolare, con il principio costituzionale di uguaglianza, inteso come principio di ragionevolezza ( art.3 Cost.) E con il vincolo costituzionale imposto al legislatore di rispettare i parametri del voto personale, il quale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.) In linea con una consolidata tradizione costituzionale comune agli Stati membri (art.3, prot1 CEDU)&#8221;; per le medesime ragioni, non potrebbe tollerarsi un caso di conclamata illegittimit\u00e0 costituzionale al solo fine di evitare una lesione al principio di continuit\u00e0 e costante operativit\u00e0 degli organi costituzionali, al cui funzionamento quelle leggi sono indispensabili, dovendosi piuttosto mirare al ripristino nella legge elettorale di contenuti costituzionalmente obbligati senza compromettere la permanente idoneit\u00e0 del sistema elettorale per garantire il funzionamento dell&#8217;ordinamento costituzionale mediante l&#8217;utilizzo di poteri a disposizione dell&#8217;organo giurisdizionale supremo, ovvero dal Legislatore stesso, in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale (Cass. ord. n. 12060\/2013).<br \/>\nAnche le norme referendarie debbono dunque sottostare ai principi richiamati.<br \/>\nAllegavano parti ricorrenti che gli artt. 4, 12, 14 e 16 legge n. 352\/1970 debbono ritenersi illegittimi nella parte in cui non prevedono che &#8220;qualora la legge costituzionale sottoposta a referendum abbia contenuto plurimo ed eterogeneo, agli elettori debbano essere sottoposti tanti quesiti distinti, a cui l&#8217;elettore possa rispondere affermativamente o negativamente, quanti sono gli articolo e le parti della legge che abbiano oggetti omogenei &#8220;.<br \/>\nA conforto della tesi proposta i ricorrenti richiamavano un precedente giurisprudenziale della Corte Costituzionale che ha avuto occasione di affermare che &#8220;corrisponde alla naturale funzione dell&#8217;istituto l\u2019esigenza che il quesito da porre agli elettori venga formulato in termini semplici e chiari, con riferimento ai problemi affini e ben individuati; che nel caso contrario siano previste la scissione o anche l&#8217;integrale reiezione delle richieste non corrispondente un tale modello&#8221; sul presupposto che &#8220;se \u00e8 vero che il referendum non \u00e8 fine a se stesso, ma tramite della sovranit\u00e0 popolare, occorre che quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare o da coartare le loro possibilit\u00e0 di scelta \u2026 \u00e8 manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unit\u00e0 contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libert\u00e0 del voto stesso&#8221;; era, in sintesi, stigmatizzato che un referendum di natura abrogativa diventasse &#8220;distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie&#8221; (Corte Cost. n. 16\/1978).<br \/>\nRitiene il Tribunale che l&#8217;evocazione del precedente costituzionale sia mal posta, non potendosi applicare de plano i principi prescritti per il referendum di natura abrogativa, regolato dall\u2019art. 75 Cost. a quello costituzionale, disciplinato dall\u2019art.138, stante l&#8217;ontologica differenza dei due istituti che, pacificamente, hanno natura diversa, come si evince dal semplice dato testuale delle norme in questione.<br \/>\nNon si ritiene, dunque, corretto estendere per analogia la disciplina propria del referendum abrogativo ex art. 75 Cost., come integrata dalle statuizioni della Corte evocate, al referendum costituzionale ex art. 138 Cost .<br \/>\nL\u2019art. 75 Cost. fa riferimento all\u2019 abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, mentre l\u2019art. 138.2 Cost. fa esplicito riferimento alla legge sottoposta a referendum, cos\u00ec come l\u2019art. 138.1 Cost. si riferisce al fatto che le leggi stesse sono sottoposte a referendum.<br \/>\nLa diversit\u00e0 di disciplina costituzionale trova la propria ragione d&#8217;essere proprio perch\u00e9 la sostanza dei due istituti \u00e8 differente, nel senso che, come ha avuto modo di sottolineare la dottrina costituzionalistica, il referendum costituzionale ha ad oggetto una delibera legislativa del Parlamento non ancora produttiva di effetti, cos\u00ec che lo stesso referendum si inserisce a pieno titolo nell\u2019iter di formazione della legge, mentre il referendum abrogativo, se approvato, \u00e8 idoneo a costituire una vera e propria fonte del diritto, ovvero un elemento esterno che si oppone a un procedimento legislativo gi\u00e0 concluso. Non solo: la natura di \u201cfase procedimentale\u201d del referendum costituzionale \u00e8 facilmente deducibile da una particolare qualifica dello stesso, cio\u00e8 di referendum di tipo sospensivo, ovvero sospensivo del procedimento di revisione costituzionale fino alla consultazione popolare.<br \/>\nSotto tale profilo emerge in piena evidenza la differente posizione che nella formulazione del quesito assumono i comitati promotori del referendum: quello costituzionale non pu\u00f2 avere ad oggetto che la delibera parlamentare di modifica assunta nel rispetto delle forme di cui all&#8217;alt. 138 Cost. ; n\u00e8 potrebbe avere un contenuto diverso, competendo ai promotori solo un potere di iniziativa per sollecitare un pronunciamento del corpo elettorale; in caso di referendum abrogativo, per contro sono i promotori, con il proprio quesito, a determinare autonomamente i confini dell&#8217;innovazione normativa che, per abrogazione, si vuole produrre.<br \/>\nAnaloghe differenze si ravvisano nel diritto di voto esprimibile in ciascuna delle due fattispecie. Il corpo elettorale \u00e8 tenuto, ex art. 138, a esprimere il proprio assenso o dissenso rispetto alla promulgazione di una legge una volta che la stessa sia gi\u00e0 stata oggetto di votazione da parte del potere legislativo al fine di consentirne l\u2019entrata in vigore una volta promosso il referendum, e non ex novo, al fine di ottenerne la caducazione, come invece accade nel caso del referendum abrogativo.<br \/>\nRisulta, per contro, pertinente il richiamo effettuato dall&#8217;Avvocatura al precedente giurisprudenziale identificato nella sentenza della Corte n. 445\/2005, emessa in tema di referendum ex art. 123, comma terzo, Cost. Con tale pronuncia la Corte ha escluso la possibilit\u00e0 di proporre un quesito parziale in quanto il tenore letterale del terzo comma dell&#8217;articolo 123 Cost. Cende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisca alla complessiva deliberazione statutaria, e non a singole sue parti. I due istituti (referendum indetto a seguito di procedimento di revisione costituzionale e referendum statutario in sede di approvazione di nuovi Statuti regionali) costituiscono entrambi una fase eventuale del procedimento legislativo; l&#8217;oggetto del quesito, in entrambe le fattispecie, \u00e8 definito obbligatoriamente dalla costituzione, ed \u00e8 identificato, per il primo, nella &#8220;legge di revisione&#8221; e nel secondo, nello &#8220;statuto regionale&#8221;, non potendo in entrambi i casi essere intaccate singole parti delle complessive deliberazioni della pronuncia referendaria e, prima ancora, da parte dei promotori in sede di formulazione del quesito.<br \/>\nIn entrambi i casi il corpo elettorale (rectius: corpo referendario, caratterizzato da unit\u00e0 nazionale, non risultando operare sulla base di collegi territoriali) \u00e8 chiamato attraverso il voto ad esercitare una forma di controllo politico sul complesso della deliberazione parlamentare o consigliare, e compete al voto popolare una valutazione complessiva -positiva o negativa- sulla riforma costituzionale proposta o sullo Statuto regionale.<br \/>\nNon pare corretto attribuire, come sostengono i ricorrenti, al corpo elettorale un potere di composizione del (nuovo) testo costituzionale che ad esso non pare spettare, come la stessa Corte Costituzionale ha lasciato intendere nella sentenza 496\/2000 in tema di referendum oppositivo\/confermativo: &#8220;\u00e8 indubitabile che la decisione politica di revisione costituzionale \u00e8 rimessa primariamente dall\u2019art. 138 alla rappresentanza politico parlamentare. All&#8217;interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo interviene infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una volont\u00e0 parlamentare di revisione gi\u00e0 perfetta che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici. Se ne possono desumere due fondamentali proposizioni: la prima di esse \u00e8 che il popolo in sede referendaria non \u00e8 individuato dalla Costituzione come propulsore della innovazione costituzionale. La seconda \u00e8 che l&#8217;intervento del popolo non \u00e8 a schema libero, poich\u00e9 l&#8217;espressione della sua volont\u00e0 deve avvenire secondo forme tipiche e all&#8217;interno di un procedimento, che, grazie ai tempi, alle modalit\u00e0 e alle fasi in cui \u00e8 articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalit\u00e0 di cui, per parte sua, \u00e8 capace e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti&#8221;.<br \/>\nE ben si comprende poi che la natura propria del referendum costituzionale verrebbe a mancare e ad essere irrimediabilmente snaturata laddove si ammettesse la parcellizzazione dei quesiti; l\u2019elettore, libero di scegliere su ogni singolo quesito, finirebbe in tal caso per intervenire quale organo propulsore dell&#8217;innovazione costituzionale contro la lettera della norma (oltre che a favorire l\u2019ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti).<br \/>\nNon possono poi essere ignorate le ulteriori valutazioni e le conseguenze negative derivanti da una determinazione di segno contrario.<br \/>\nAnche nelle riforme costituzionali di ampio respiro, come possono essere le revisioni della Costituzione interessanti pi\u00f9 articoli e pi\u00f9 titoli -da definirsi pur sempre revisioni parziali- il referendum nazionale non potr\u00e0 che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l\u2019approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza.<br \/>\nSotto tale profilo deve essere tenuto presente che le disposizioni di una legge di revisione, ancorch\u00e9 quest&#8217;ultima si occupi di articoli della Costituzione fra loro diversi e regolanti materie potenzialmente non omogenee, non possono per ci\u00f2 stesso ritenersi prive di interconnessione.<br \/>\nL&#8217;interdipendenza renderebbe artificioso e, in ultima analisi, illegittimo, procedere ad eventuali ripartizioni di quesiti.<br \/>\nLo si afferma a prescindere dalla oggettiva difficolt\u00e0 e controvertibilit\u00e0 della definizione di &#8220;omogeneit\u00e0&#8221; di articoli e materie, cos\u00ec come dei criteri di eventuale raggruppamento o scorporamento dei singoli quesiti. Val la pena sottolineare che neppure i ricorrenti offrivano soluzioni radicate in norme dell&#8217;ordinamento -e per la verit\u00e0 non paiono neppure porsi il relativo problema- circa l&#8217;attribuzione soggettiva dei poteri di frazionamento del quesito, rectius: della revisione voluta dal Parlamento; sia che si voglia attribuire il compito di formulazione dei quesiti separati dai comitati promotori, sia che si intenda individuare nell\u2019Ufficio Centrale del Referendum l&#8217;organo a ci\u00f2 deputato, va affermato che in tal caso i soggetti indicati agirebbero al di fuori dei poteri loro espressamente attribuiti dall&#8217;ordinamento.<br \/>\nNon pu\u00f2 sottacersi che ogni Costituzione \u00e8 patto fondante di una comunit\u00e0 statuale; corrisponde pertanto alla natura essenziale di ogni Carta costitutiva che ogni parte del patto, e quindi ogni singola materia trattata, sia strettamente legata, non solo nelle disposizioni adottate all&#8217;interno di ogni singolo argomento, ma anche alle altre varie materie che ne compongono l&#8217;intero testo, e che non possa prescindersi, neppure in sede referendaria, ad una scomposizione che alteri l&#8217;equilibrio complessivo delle reciproche interconnessioni avuto di mira dal Legislatore in funzione costituente. Una scelta di segno contrario aprirebbe il rischio a risultati costituenti una combinazione casuale di diverse scelte elettorali in grado distruggere l&#8217;unit\u00e0 del patto approvato dal Parlamento; la desiderata scomposizione dei quesiti potrebbe condurre all&#8217;esito, statisticamente possibile, di molteplici combinazioni, anche casuali, frutto di scelte referendarie differenziate da elettore a elettore. Ciascuna di esse potrebbe essere in grado di portare, in dipendenza dei risultati elettorali raggiunti, persino ad un mutamento di significato giuridico delle espressioni normative presenti nel testo; in ogni caso, l&#8217;esito potenzialmente alternato di approvazione\/dissenso in relazione ad ogni singola domanda referendaria, finirebbe per condurre ad una ineludibile distruzione dell&#8217;unit\u00e0 disegno di revisione approvato dal Parlamento, con buona pace della volont\u00e0 dell&#8217;Assemblea costituente laddove optava per un esercizio della sovranit\u00e0 popolare in termini di rappresentanza indiretta per i casi di modifica della Costituzione ed assegnava al Parlamento il compito di progettare ed approvare estensione contenuti della revisione della Carta costituzionale.<br \/>\nDeve dunque condividersi l\u2019osservazione formulata da parti resistenti, ossia che una artificiosa successione dei quesiti su parti separate del testo comporta un rischio intrinseco di esiti potenzialmente incoerenti in ragione della natura sistematica dell&#8217;intero dettato costituzionale. Ne deriva che la materia referendaria costituzionale, al fine di garantire la coerenza interna e la ragionevolezza complessiva del testo richiede l&#8217;applicazione del principio simul stabunt, simul cadent.<br \/>\nSi osserva ancora che la valutazione deve essere espressa indipendentemente dalla ravvisabilit\u00e0 di interdipendenza tra le materie trattate nella presente legge di revisione costituzionale, dovendosi individuare un criterio astrattamente valido per ogni procedimento di modifica costituzionale<br \/>\nQuanto alle conseguenze negative, non pu\u00f2 non considerarsi che in caso di dissenso in ordine ad alcuni quesiti referendari parziali e non ad altri, in mancanza del riconoscimento di un potere di promulgazione parziale del Presidente della Repubblica, un voto elettorale non omogeneo su tutti i quesiti bloccherebbe la promulgazione della legge di revisione anche con riguardo alla parte non colpita dal quesito referendario.<br \/>\nNon ritiene dunque il Tribunale di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libert\u00e0 di voto degli elettori per difetto di omogeneit\u00e0 dell&#8217;oggetto del quesito referendario<br \/>\nRileva, ancora, il Tribunale che la prospettazione di parti ricorrenti dell\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge n. 352\/1970 pare, in ultima analisi, volta a superare o, comunque, a sanare attraverso la parcellizzazione dei quesiti ci\u00f2 che viene ritenuto essere un illegittimo ricorso alla procedura di cui all&#8217;art. 138, illegittimit\u00e0 non ravvisabile per le ragioni dianzi esposte, ribadendo i ricorrenti in plurimi passaggi che l\u2019illegittimit\u00e0 delle norme evocate si fonda essenzialmente nella prospettata coartazione dell&#8217;elettore a dire un s\u00ec o un no comprensivi ad un testo contenente diversi oggetti, e cos\u00ec ad approvare le singole proposte non condivise o a bocciare singole proposte condivise; per le medesime ragioni non \u00e8 ravvisabile un vulnus portato dall&#8217;espressione di un voto referendario di carattere unitario al principio democratico fondamentale dell&#8217;esercizio della sovranit\u00e0 popolare.<br \/>\nSi osserva da ultimo sul punto in esame che i ricorrenti omettono di richiamare, in particolare in ordine alla ripetutamente invocata sentenza costituzionale n. 16\/1978, quanto nella stessa affermato in punto di inammissibilit\u00e0 di richieste referendarie eterogenee. Invero la Corte associava tra i requisiti indefettibili per l&#8217;applicazione della sanzione di inammissibilit\u00e0 un&#8217;ulteriore condizione, ossia che il quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga non solo una pluralit\u00e0 totale di domande eterogenee, ma che non sia ravvisabile tra esse una &#8220;matrice razionalmente unitaria&#8221;. La carenza richiesta si ravvisa qualora non sia riconoscibile &#8220;un criterio ispiratore fondamentalmente comune un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale&#8221;, principio evocato da ultimo anche nella sentenza della Corte n. 16\/2016. Ci\u00f2 vale a dire che quand&#8217;anche si fosse rivolto al corpo elettorale un quesito su differenti contenuti normativi, nondimeno il quesito sarebbe, in applicazione delle statuizione rese, ammissibile, una volta identificato una matrice unitaria nei termini declinati dalla Corte.<br \/>\nVa sottolineato -prescindendo da qualsivoglia valutazione di merito della proposta di riforma costituzionale, trattandosi di questione estranea al presente procedimento e certamente non di competenza della A.G.- che ogni intervento legislativo che modifichi e ridefinisca diritti, doveri e funzioni delle istituzioni come disciplinati nella Carta, interferisce con l&#8217;architettura delineata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali successivamente emanate. Ogni intervento, oltre a garantire il necessario rispetto dei principi fondamentali tracciati dalla Carta costituzionale, comporta il necessario bilanciamento dei molteplici interessi tutelati e il rispetto dei rapporti di equilibrio tra i poteri dello Stato (cfr. in senso conforme, Corte Cost. sent. n.62\/2009). L&#8217;unitariet\u00e0 indicata, a maggior ragione, deve potersi ravvisare sia nel rapporto tra le modifiche che si intendono apportare e il complessivo disegno costituzionale che dalla riforma deriverebbe, sia all&#8217;interno del complessivo intervento di revisione, contribuendo anch&#8217;esso senza ombra di dubbio a connotare l\u2019identit\u00e0 costituzionale dell\u2019ordinamento. Orbene, parti ricorrenti appuntavano le proprie doglianze sulla pluralit\u00e0 di oggetti della riforma costituzionale, senza tuttavia affermare, neppure essi stessi, l&#8217;assenza di un criterio ispiratore comune. Pare difficilmente negabile l&#8217;oggettivo alveo finalistico (di per s\u00e9 indipendente dalla valutazione di merito della riforma) in cui si inseriscono le previsioni volte a ridefinire l&#8217;assetto istituzionale apicale dello Stato, il procedimento legislativo, cui risulta correlata la ridefinizione del rapporto tra Stato e Regioni (attraverso l&#8217;introduzione, da un lato della clausola di supremazia, e, dall&#8217;altro dal rafforzamento delle Regioni &#8220;dal centro&#8221; mediante la nuova composizione del Senato), gli interventi relativi agli istituti di democrazia partecipativa, la preventiva devoluzione alla Corte Costituzionale del giudizio preventivo sulle leggi elettorali. Quanto osservato trova riscontro nella circostanza che gli stessi ricorrenti in sede di interlocuzione sul tema richiamavano unicamente la previsione di soppressione del CNEL. Va da s\u00e9 che l&#8217;eventuale lateralit\u00e0 di una sola disposizione non pare sufficiente a da radicare l&#8217;unitariet\u00e0 progettuale di revisione.<br \/>\nLa sottoposizione articolo per articolo in separato quesito referendario potrebbe, in ipotesi, portare ad una paralizzante disarticolazione del testo costituzionale riformato; d&#8217;altro canto, non pu\u00f2 sottacersi la difficolt\u00e0 di individuare e definire giuridicamente il concetto di &#8220;omogeneit\u00e0&#8221; in materia costituzionale, che pare a chi scrive non scindibile in sede di valutazione dal concetto di interdipendenza costituzionale; ne deriva che, avvenuta, in ipotesi, una separazione del quesito referendario in pi\u00f9 domande per materie &#8220;omogenee&#8221;, sussisterebbe comunque il rischio di una disarmonia costituzionale per effetto della separazione &#8220;imposta&#8221; con isolamento di ogni singola materia dal contesto istituzionale in cui deve andare per forza ad inserirsi.<br \/>\nD&#8217;altro lato, ci\u00f2 che viene definito con termine orribile &#8220;spacchettamento&#8221; del quesito a tutela della libert\u00e0 del elettore, comporterebbe l&#8217;attribuzione al corpo elettorale del ruolo di fonte legislativa diretta di una modifica costituzionale con inevitabile eterogenesi dei fini, che in radice devono intendersi come razionalmente unitari, posti dal Legislatore a ci\u00f2 costituzionalmente preposto.<br \/>\nLa ravvisabilit\u00e0 di una volont\u00e0 legislativa di revisione organica della Costituzione, da un lato, limita fortemente il peso oggettivo della lamentata pluralit\u00e0 delle materie di rango costituzionale trattate; dall&#8217;altro, parrebbe richiedere proprio ci\u00f2 che i ricorrenti non vogliono ammettere, ossia che il cittadino elettore esprima il proprio consenso\/dissenso rispetto a quello specifico complessivo progetto di riforma e, quale conseguenza derivata, alla complessiva lettura che da esso deriverebbe della nuova Carta Costituzionale.<br \/>\nIn altri termini, non pu\u00f2 condividersi l&#8217;equazione svolta dai ricorrenti di omogeneit\u00e0\/libert\u00e0 d&#8217;esercizio del diritto di voto del cittadino elettore e eterogeneit\u00e0\/assenza di libert\u00e0 di quello stesso soggetto. Posto che la Costituzione consente di sottoporre a referendum una legge costituzionale complessa ed eterogenea deve valutarsi se sussista una lesione della &#8220;libert\u00e0 giuridica&#8221; dell&#8217;elettore (che \u00e8 comunque certamente libero nei fatti di esprimere il proprio voto, qualunque esso sia, sulla proposta complessiva) per effetto della mancata scomposizione del quesito sul presupposto che il cittadino potrebbe voler aderire ad alcune parti della riforma e non ad altre. \u00c8 del tutto evidente che competer\u00e0 ad ogni singolo elettore formulare una valutazione complessiva di tutte le ragioni a favore e di quelle contrarie di tutte le parti di cui \u00e8 composta la riforma, insieme considerate, esprimendo infine un voto sulla base della prevalenza del giudizio favorevole o sfavorevole formulato in ordine a talune sue parti, ovvero secondo ogni altra personale valutazione. Giova osservare che i promotori del referendum si sottopongono al rischio di manifestazioni di dissenso a valle di una valutazione complessiva che potrebbe essere posta a sanzione anche solo di minime parti di riforma eventualmente non gradite dal singolo elettore.<br \/>\nIn definitiva, il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un\u2019ampia variet\u00e0 di contenuti, in quanto \u00e8 lo stesso art. 138 Cost. a connotare l\u2019oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile a mente dei commi primo e secondo dell\u2019art. 138 Cost.<br \/>\nQuanto alla violazione del diritto elettorale sotto il profilo di una lesione al diritto di corretta ed esaustiva comprensione del quesito referendario da parte del cittadino elettore, si osserva che la questione non parrebbe essere posta dai ricorrenti in via di autonoma doglianza, avendo allegato la necessit\u00e0 di un frazionamento del quesito al principale fine di consentire una valutazione ed un voto ripartiti su ogni articolo oggetto di revisione.<br \/>\nCi\u00f2 nonostante, non pare inutile formulare alcune precisazioni in ordine al concetto di &#8220;chiarezza&#8221; funzionale all&#8217;esercizio del diritto di voto, avendo le parti denunciato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme che ne regolano la formulazione.<br \/>\nLa prima osservazione non pu\u00f2 che attenere ai modi di formulazione del quesito astrattamente prescritti dalla legge regolatrice del referendum, risolto in senso positivo in ordine alla sussistenza di esso per le ragioni escludenti la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale posta in relazione alla legge n.352\/1970.<br \/>\nDeve dunque valutarsi se sia prospettabile una lesione del diritto elettorale per un difetto di &#8220;chiarezza&#8221; presente nella concreta formulazione dell&#8217;odierno quesito, in particolare, per un&#8217;erronea scelta compiuta dai comitati promotori tra le opzioni ivi poste (valutazione di esclusiva competenza, peraltro, dell&#8217;Ufficio Centrale per quanto sopra affermato).<br \/>\nL&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum ha avuto modo di affermare che nel caso in esame la legge costituzionale sottoposta a referendum presenta natura &#8220;mista&#8221;, mostrando caratteri sia di &#8220;legge di revisione costituzionale&#8221; da intendersi come legge che modifica il testo di &#8220;articoli&#8221; della Costituzione, sia di &#8220;altra legge costituzionale\u201d, da intendersi come legge che modifica un testo normativo di rango costituzionale non presente nella Carta costituzionale e, in via residuale, come legge che non modifica il testo di articoli della Costituzione, posto che, nonostante l&#8217;autodiachia di &#8220;legge di revisione&#8221; adottata dal Legislatore, il testo normativo comporta anche la modifica di una disposizione della Costituzione che si risolve nella nuova denominazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonch\u00e9 la modifica del testo di alcuni articoli di tre diverse leggi costituzionali, ragioni che hanno portato l&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum ad adottare per la formulazione del quesito il paradigma previsto dall\u2019art. 16 della legge costituzionale.<br \/>\nSu tali presupposti, ed avuto riguardo all&#8217;elettore medio, appare difficile individuare un diverso livello di comprensione, e quindi di consapevole manifestazione del voto, ove in luogo dell&#8217;oggetto della legge di riforma sottoposta all&#8217;approvazione (e degli estremi identificativi della stessa), venisse sottoposto all&#8217;elettore un articolato elenco di tutte le specifiche disposizioni soggette a modifica.<br \/>\nNeppure sotto tale residuale profilo pare dunque ravvisarsi il fumus di una pi\u00f9 generale lesione dell&#8217;esercizio del diritto di voto referendario.<br \/>\nA ben vedere, la soluzione proposta dagli odierni ricorrenti, finirebbe, con tante risposte referendarie \u201cparziali\u201d, per traslare il referendum dal piano del controllo (politico) a quello della normazione.<br \/>\nIn sintesi, non si ravvisa il fumus della dedotta lesione al libero e pieno esercizio del diritto di voto dell\u2019elettore referendario chiamato ad esprimere il proprio assenso\/dissenso su un unico quesito, comprensivo di ogni aspetto della riforma approvata dal Parlamento, peraltro rispondente all\u2019ineludibile logica binaria dell\u2019istituto referendario.<br \/>\nIn forza di tutte le argomentazioni sviluppate -sottolineando ancora che l&#8217;elettore \u00e8 chiamato ad esprimere il proprio libero voto all&#8217;interno del procedimento referendario costruito dal Costituente come meramente &#8220;eventuale&#8221;- non si ravvisa neppure la paventata violazione del diritto supremo del principio democratico della sovranit\u00e0 popolare, risultando conforme a Costituzione un procedimento di revisione costituzionale avviato dagli organi rappresentativi nei tempi e nei modi portati dalla Costituzione vigente, sottoposto per iniziativa di pi\u00f9 comitati referendari alla -facoltativa- consultazione popolare, elementi che impongono di escludere la paventata lesione al massimo diritto democratico vigente.<br \/>\nIn ultima analisi, la declinazione del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall&#8217;Assemblea costituente in termini unitari indipendentemente dall&#8217;ampiezza e dall&#8217;intrinseca omogeneit\u00e0 delle disposizioni oggetto di revisione non consente di accedere -all\u2019esito della valutazione sommaria propria del rito cautelare, ed effettuato in tale angusto ambito il dovuto esame- alle censure allegate in ordine agli artt. 4, 12 e16 legge n. 302\/1970 nella parte in cui non impongono una formulazione di pi\u00f9 quesiti referendari per ciascuno degli articoli oggetto di modifica, con correlata previsione di pi\u00f9 voti referendari all&#8217;interno di un singolo procedimento di revisione costituzionale.<\/p>\n<p>Un breve cenno deve essere ora dedicato ai principi individuati dalla sentenza n.1\/2014, al fine di valutare se la loro applicazione al presente caso consenta una differente soluzione.<br \/>\nE\u2019 noto che la Corte, muovendo dalla valutazione che era in gioco un diritto individuale inviolabile e che la legge (elettorale) regolatrice definiva le regole della composizione di organi essenziali per il funzionamento di un sistema democratico, affermava che il diritto soggettivo che si assumeva essere leso (esercizio del diritto di voto) era per ci\u00f2 stesso un diritto (individuale) \u201cstrettamente connesso con l\u2019assetto democratico\u201d del Paese.<br \/>\nSi veniva in tal modo a superare il tradizionale assetto individuale del giudizio di incidentalit\u00e0 costituzionale che, muovendo dall\u2019alveo di un giudizio di parti, e per ci\u00f2 stesso privilegiante gli interessi individuali e soggettivi di queste, veniva ad attingere la sfera del sistema costituzionale, con specifica attenzione, in quella sede, ai meccanismi di rappresentanza politica. Le considerazioni svolte dalla Corte sulla legge deferita per vizio di legittimit\u00e0 costituzionale, muovevano, come par di capire dalla reiterazione delle argomentazioni ed espressioni utilizzate, da una valutazione di oggettivo e grave pericolo per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche della Repubblica. Seguendo il ragionamento svolto dalla Corte, si afferma che \u00e8 consentito affrontare questioni cruciali per l\u2019assetto democratico, anche difficilmente avvicinabili attraverso il giudizio di incidentalit\u00e0, anche al fine di non consentire l\u2019esistenza di zone franche, sottratte all\u2019intervento della Corte.<br \/>\nVa precisato che il giudice costituzionale non affermava, per lo meno espressamente, l\u2019assunzione di un ruolo di garante di ultima istanza del regolare funzionamento del circuito democratico, eventualmente prescindendo, in fatto, dal principio di incidentalit\u00e0 di cui all\u2019art. 1 legge costituzionale n.1\/1948 e 23 legge n. 87\/1953, non avendo neppure richiamato un approccio analogo a quello utilizzato in materia di conflitti tra i poteri (ove la giurisdizione si dispiega in via residuale quando vengono meno le possibilit\u00e0 di mediazione per via politica).<br \/>\nNon \u00e8 questa la sede per rilevare se la pronuncia richiamata integri uno stare decisis, applicabile de plano ad ogni vizio normativo correlato all\u2019esercizio del diritto di voto, anche referendario; quel che si pu\u00f2 trarre dall\u2019insegnamento offerto \u00e8 che, come ben esplicitato dalla Corte anche in occasione della richiamata sentenza, occorre pur sempre che il giudice remittente, effettuato il dovuto esame, ravvisi un motivato dubbio di costituzionalit\u00e0 della norma, integrato dalla ipotizzabile violazione di uno o pi\u00f9 parametri costituzionali oppure da una oggettiva incertezza nella sua applicazione. Applicati i principi posti nella sentenza n.1\/2014, ed in particolare il mantenimento dei requisiti della incidentalit\u00e0 e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalit\u00e0, non pu\u00f2 neppure sostenersi un accesso alla Corte da parte del giudice ordinario -in assenza di normati automatismi valutativi &#8211; per il solo fatto della rilevanza costituzionale e della estrema delicatezza delle questioni trattate, neppure per il caso in cui si attinga alla sfera del regolare funzionamento del circuito democratico.<br \/>\nOrbene, pare a chi scrive (in altre occasioni giudice remittente in casi di costituzionalit\u00e0 infine accolti) che le argomentazioni svolte nei capi che precedono non consentano di ravvisare siffatto vulnus, neppure alla pi\u00f9 severa delle analisi, dovendosi ricondurre le caratteristiche referendarie denunciate proprio alla struttura della norma costituzionale invocata (art. 138 Cost.), cui la legge referendaria aderisce, per ci\u00f2 stesso non passibile di censura alcuna. Riscontro \u00e8 dato dal fatto che gli stessi ricorrenti, al fine di sostenere un ambito di operativit\u00e0 della disposizione costituzionale diverso dal dato testuale (e dall\u2019interpretazione sistematica) dell\u2019art. 138, non potevano che appellarsi a singole posizioni espresse in seno all\u2019Assemblea Costituente, prescindendo dal precipitato normativo dei lavori, ed a non meglio puntualizzati orientamenti dottrinari.<br \/>\nAnche sotto tale residuo profilo non vi rinvengono ragioni per accedere alle richieste cautelari enunciate.<\/p>\n<p>Dipanando il procedere argomentativo in un&#8217;ultima doverosa sintesi, possono riassumersi le ragioni delle determinazioni assunte nei seguenti termini:<br \/>\n-difetto di strumentalit\u00e0 della misura cautelare richiesta;<br \/>\n-rispondenza della formulazione del quesito referendario in un&#8217;unica domanda formulata ai sensi della legge n. 352\/1970, ancorch\u00e9 avente ad oggetto pi\u00f9 articoli della Costituzione e pi\u00f9 oggetti, alle previsioni di cui all&#8217;art. 138 Cost.;<br \/>\n-l\u2019ontologica diversit\u00e0 dell\u2019istituto referendario costituzionale di cui all\u2019art. 138 Cost. da quello abrogativo regolato dall\u2019art. 75 Cost. non consente l\u2019evocazione di profili di incostituzionalit\u00e0 per violazione dell\u2019art. 3 Cost.;<br \/>\n-la pedissequa applicazione della procedura disciplinata all\u2019art.138 Cost. non consente di sollevare dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme ordinarie in contestazione in relazione agli artt. 1 e 48 Cost.<br \/>\nSulla base delle argomentazioni svolte non ritiene dunque il giudicante di ravvisare dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale &#8211; plausibili e consistenti &#8211; delle disposizioni referendarie in oggetto.<br \/>\nIn sintesi conclusiva, non si ritengono condivisibili la tesi proposte a supporto della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale posta in relazione agli artt. 4, 12, 16 L. n. 352\/1970 per contrasto con gli artt. 1, 3, 46, 138 Cost.<br \/>\nRisulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta in atti.<br \/>\nA quanto sin qui osservato consegue il rigetto della domanda cautelare (avente ad esclusivo oggetto la rimessione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale alla Corte).<br \/>\nPreso atto delle determinazioni assunte dalle parti in udienza in tema di richiesta di liquidazione delle spese di lite, si dispone la compensazione<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nletti gli artt. 669-bis e segg.. 700 c.p.c.:<br \/>\n1) rigetta il ricorso indicato in premessa;<br \/>\n2) spese compensate.<br \/>\nSi comunichi.<br \/>\nMilano, 7.11.2016 Il Giudice<br \/>\nFirmato Da: DORIGO LORETA M.G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deaf5<\/p>\n<p><strong>ORDINANZA SU RICORSO RANDAZZO ONIDA<\/strong><\/p>\n<p>N. R.G. 2016\/54353<br \/>\nTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<br \/>\nPRIMA CIVILE<br \/>\nNel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 54353\/2016 promosso da:<br \/>\nAvv. BARBARA RANDAZZO (C.F. RNDBBR69E50I441C)<br \/>\nAvv. VALERIO ONIDA (C.F. NDOVLR36C30F205R)<br \/>\nin proprio; elettivamente domiciliati in Via A. Saffi, 27 20123 MILANO presso il difensore avv. RANDAZZO BARBARA<br \/>\nRICORRENTI<br \/>\ncontro<br \/>\nPRESIDENZA DELLA REPUBBLICA<br \/>\nPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br \/>\nMINISTERO DELL\u2019INTERNO<br \/>\nMINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br \/>\ncon il patrocinio dell\u2019avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliati in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .<br \/>\nRESISTENTI<br \/>\nIl Giudice dott. Loreta Dorigo,<br \/>\na scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 27\/10\/2016,<br \/>\nha pronunciato la seguente<br \/>\nORDINANZA<br \/>\nI<br \/>\nCon ricorso ex art. 700 c.p.c. Barbara Randazzo e Valerio Onida, nella loro qualit\u00e0 di elettori, difesi in proprio, adivano il Tribunale di Milano chiedendo che venisse accertato e dichiarato in via d&#8217;urgenza il loro diritto a partecipare alla consultazione referendaria indetta con d.p.r. 27\/9\/2016 in data 4\/12\/2016 nel rispetto della libert\u00e0 di voto, in tesi violata dall\u2019eterogeneit\u00e0 del quesito proposto, previa rimessione alla Corte costituzionale, ex art. 23 L.n.87\/1953, anche ai fini dell\u2019esercizio dei poteri di sospensione a questa spettanti, della questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 4, 12, 16 L. n. 352\/1970, ritenuti contrastanti con gli artt. 1, 48, 138 Cost., nella parte in cui non prevedono che qualora la legge costituzionale sottoposta a referendum abbia contenuto plurimo, agli elettori debbano essere sottoposti tanti quesiti quanti sono gli articoli o le parti di legge ad oggetto omogeneo.<br \/>\nDeducevano che:<br \/>\n&#8211; la legge costituzionale dal titolo &#8220;Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, di contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V parte II della Costituzione&#8221; (approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera), veniva pubblicata in G.U. n. 88 del 15\/4\/2016; l&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione dichiarava la legittimit\u00e0 del quesito referendario presentato ex art. 138, comma due, Cost.; con D.p.r. 7\/9\/2016 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell&#8217;Interno e della Giustizia, ha indetto referendum popolare, qualificato come confermativo; il quesito risulta cos\u00ec formulato: &#8220;approvate il testo della legge costituzionale concernente &lt;&lt;disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione&gt;&gt;\u201d ;<br \/>\n-sussisteva legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti nella propria qualit\u00e0 di elettori in procinto di esercitare il proprio diritto di voto nel referendum indetto;<br \/>\n-l&#8217;azione dispiegata era un&#8217;azione di accertamento della lesione, gi\u00e0 realizzatasi con l&#8217;atto di indizione del referendum costituzionale, del diritto elettorale menzionato, che non potrebbe essere esercitato in piena libert\u00e0 ai sensi degli artt. 1 e 48 Costituzione in assenza dei caratteri di omogeneit\u00e0 degli argomenti trattati dal quesito referendario, omogeneit\u00e0 richiamata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di referendum abrogativo; diritto, dunque, violato dalla concreta formulazione del quesito sottoposto al voto referendario;<br \/>\n-l&#8217;accertamento della lesione presuppone il deferimento alla Corte costituzionale della questione incidentale di costituzionalit\u00e0 delle norme che disciplinano la formulazione del quesito referendario in seno alla legge n. 352\/1970, nella parte in cui non tengono conto dell&#8217;esigenza di omogeneit\u00e0 del quesito referendario;<br \/>\n-l&#8217;ammissibilit\u00e0 della domanda di accertamento della lesione di un diritto elettorale era stata risolta in senso conforme alla tesi prospettata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.1\/2014, laddove ha affermato che il giudice ordinario, in qualit\u00e0 di giudice dei diritti ha il compito di accertare la portata del diritto di voto del cittadino elettore laddove ravvisi un incerto esercizio del diritto in forza di una normativa elettorale, in ipotesi incostituzionale, previa l&#8217;eventuale proposizione della relativa questione alla Corte, di per s\u00e9 non esaustiva della tutela richiesta, che verrebbe perfezionata solo con la pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell&#8217;attore all&#8217;esito della sentenza della Corte; il fatto che la dedotta incostituzionalit\u00e0 sia l&#8217;unico motivo di ricorso di merito non osta al riconoscimento del requisito della rilevanza laddove sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato dalla questione di legittimit\u00e0 costituzionale (Corte Cost. sent. n.4\/2000);<br \/>\nQuanto al fumus boni iuris della questione posta osservavano che:<br \/>\n-la legge sottoposta a referendum apporta modifiche a cinque dei sei Titoli, parte seconda, della Costituzione, afferenti materie diverse e tra loro autonome sotto dieci differenti profili, privi di omogeneit\u00e0; l&#8217;elettore viene posto di fronte all&#8217;alternativa tra accettare o rifiutare in blocco la modifica costituzionale proposta senza poter discernere ed esprimere un voto ripartito, fondato su quesiti formulati in termini chiari, con riferimento ai problemi affini e ben individuati, necessari al fine di non coartare la libert\u00e0 di scelta dell&#8217;elettore (come avverrebbe in caso di voto bloccato su molteplici e complesse questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unit\u00e0), esigenza insopprimibile, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. 16\/1978 in tema di referendum abrogativo;<br \/>\n-il carattere fondamentalmente oppositivo, a tutela delle minoranze, del referendum previsto dall&#8217;art.138 Costituzione, da ritenersi non necessario secondo il dettato costituzionale, rafforzato dalla mancata previsione di un quorum per la validit\u00e0 dello stesso, impone che l&#8217;eventuale dissenso riguardo alle deliberazioni parlamentari debba potersi esprimere con riguardo ai loro contenuti concreti, consentendo anche l&#8217;espressione di eventuale dissenso\/consenso su alcuni contenuti e non su altri, non potendosi, per contro, interpretare con una sorta di necessaria ratifica;<br \/>\n-la legge oggetto della proposta referendaria non \u00e8 una singola legge di revisione della Costituzione ex art. 138, ma una proposta complessiva di riforma della parte seconda, sicch\u00e9 risulta impropria la definizione di referendum &#8220;confermativo&#8221;;<br \/>\n-la legge n.352\/1970 tace sull&#8217;ipotesi di un referendum costituzionale chiesto su una legge di revisione a contenuto eterogeneo, prevedendo che il quesito faccia riferimento all&#8217;articolo o agli articoli della Costituzione che si modificano; peraltro, il quesito non ottempera neppure a tale previsione, riportando quale oggetto della domanda l\u2019intitolazione della stessa legge di revisione, anzich\u00e9 gli articoli costituzionali oggetto di modifica;<br \/>\n-la lacuna evidenziata comporta la censura di illegittimit\u00e0 costituzionale per un vizio del procedimento che comporta una violazione del supremo principio democratico della sovranit\u00e0 popolare;<br \/>\n-alla scomposizione del quesito avrebbero dovuto provvedere i soggetti che chiedono il referendum, ovvero, in caso di loro mancanza, l&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum;<br \/>\n-preso atto dell&#8217;approvazione del quesito avvenuta da parte di tale ultimo organo, il cittadino, in assenza di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, non pu\u00f2 che procedere promuovendo un processo ordinario, chiedendo in tale sede la prospettazione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale;<br \/>\n-quanto al periculum, deve ritenersi ravvisabile nella imminente trattazione referendaria; la Corte Costituzionale potrebbe infatti sospendere gli atti del procedimento referendario avvalendosi d&#8217;ufficio ed in via analogica di poteri di sospensione attribuiti alla Corte dalla legge 87\/1953 (artt. 35 e 40).<br \/>\nConcludevano rassegnando le conclusioni come specificate ed integrate in sede di udienza di trattazione. In particolare, affermavano che la domanda cautelare svolta nella presente sede era da identificarsi nell&#8217;istanza di rimessione in via d&#8217;urgenza alla Corte Costituzionale della questione di legittimit\u00e0 degli articoli 4,12 e 16 della legge n.352\/1970; la domanda di merito doveva identificarsi in quella riportata per esteso in ricorso in sede di rassegnazione delle conclusioni, identificata, quindi, nella domanda di accertamento di violazione del diritto di partecipazione alla consultazione referendaria nel rispetto della libert\u00e0 di voto.<br \/>\nSi costituiva ritualmente l\u2019Avvocatura dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri evocati (ma non per la Presidenza della Repubblica).<br \/>\nIn punto di fatto rilevava che la formulazione del quesito referendario \u00e8 stata ritenuta conforme a quanto stabilito dalla legge ordinaria n. 352\/1970 che regola la materia referendaria in tema di riforme costituzionali, in particolare con riferimento agli artt. 4 e 16, posto che l\u2019Ufficio Centrale aveva valutato e ammesso il quesito da sottoporsi agli elettori, con conseguente inammissibilit\u00e0 delle censure portate dai ricorrenti, che, in fatto, avevano inteso censurare l\u2019operato dell\u2019Ufficio Centrale e dei Comitati promotori.<br \/>\nParti resistenti hanno eccepito, nello specifico:<br \/>\n-il difetto di legittimazione della Presidenza della Repubblica, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio;<br \/>\n-l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso e il difetto del contraddittorio, poich\u00e9 non sono stati evocati n\u00e9 l\u2019Ufficio Centrale n\u00e9 i Comitati Promotori;<br \/>\n-il difetto di legittimazione passiva degli odierni resistenti;<br \/>\n-la non sindacabilit\u00e0 giurisdizionale delle valutazioni dell\u2019Ufficio Centrale;<br \/>\n-l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per carenza di interesse attuale e del requisito dell\u2019incidentalit\u00e0 del procedimento cautelare, poich\u00e9 nel caso in esame un\u2019eventuale pronuncia di incostituzionalit\u00e0 della Corte soddisferebbe l\u2019interesse degli attori, la cui domanda di merito si atteggia alla stregua di una fictio iuris; inconferente il richiamo effettuato da controparti alla sentenza n.1\/2014 (sul cd. Porcellum), poich\u00e9 in quella sede l\u2019attore aveva allegato la lesione di un diritto concreta e gi\u00e0 avvenuta, non potendosi, per contro, ritenere ammissibile un\u2019azione con la quale venga richiesto l\u2019accertamento in astratto del contenuto di tale diritto, e non esistendo nel caso di specie una &#8220;zona franca&#8221; sottratta al sindacato del giudice delle leggi (sent. n. 1107\/2015);<br \/>\n-il difetto della strumentalit\u00e0 del procedimento cautelare rispetto alla questione di merito;<br \/>\n-l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda per contrasto con i tempi perentori prescritti dall\u2019art. 15, comma 3, della legge 352\/1970;<br \/>\n-la non pertinenza dei precedenti costituzionali richiamati in tema di referendum abrogativo, stante la differenza sostanziale tra le due forme di referendum ex art 75 Cost. (abrogativo), da un lato e referendum ex art 138 Cost. (costituzionale), dall\u2019altro; il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione parlamentare e non a singole sue parti, come confermato dalla legge di attuazione n. 352 del 1970. Quanto i ricorrenti imputavano alla legge n.352\/1970 sostenendone l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, deriva in realt\u00e0 proprio da una scelta della stessa Carta costituzionale, in quanto tale insindacabile;<br \/>\n-il corpo elettorale \u00e8 chiamato attraverso il voto ad esercitare una forma di controllo politico sul complesso della deliberazione parlamentare o consigliare, laddove le possibili modifiche sono state introdotte durante il dibattito parlamentare o consigliare, e non resta che esprimere attraverso il voto popolare una valutazione complessiva della riforma costituzionale o dello Statuto regionale;<br \/>\n-l&#8217;oggetto del referendum costituzionale \u00e8 quindi rappresentato dalla legge di revisione della Costituzione e, pertanto, la formulazione del quesito non rientra nella disponibilit\u00e0 dei promotori, cui spetta solo un potere di iniziativa per sollecitare un pronunciamento del corpo elettorale;<br \/>\n-l\u2019infondatezza delle censure sollevate in ordine al carattere confermativo del quesito referendario, coincidenti con quelle sollevate avverso il D.P.R. 27 settembre 2016, gi\u00e0 impugnato dai ricorrenti avanti al TAR Lazio, che su analoghi ricorsi si \u00e8 gi\u00e0 pronunziato con la citata sentenza n\u00b0 10445\/16 del 17\/20.10.2016, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente inammissibilit\u00e0 anche in questa sede di tutte le relative argomentazioni, per difetto assoluto di giurisdizione;<br \/>\n-l&#8217;odierna procedura referendaria ha ad oggetto un atto di riforma di natura &#8220;mista&#8221;, che ricomprende sia disposizioni di formale revisione, sia ulteriori disposizioni di rango costituzionale,<br \/>\nappartenente alla pi\u00f9 \u201c&#8217;ampia&#8221; e capiente categoria delle leggi costituzionali latu sensu considerate, per le quali la formula del quesito prevista dal citato art. 16 prevede l&#8217;indicazione del titolo della legge, come approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale;<br \/>\n-il titolo recepito dal quesito si colloca in questo contesto quale unico elemento unificante che riconduce all&#8217;atto nella sua interezza: al contrario, l&#8217;indicazione dei soli articoli novellati risulterebbe necessariamente incompleta in quanto omissiva delle parti &#8220;ulteriori&#8221; e quindi distorsiva delle informazioni fomite all&#8217;elettore.<br \/>\nConcludevano, tutto quanto premesso, per il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.<br \/>\nAll&#8217;udienza del 27\/10\/2016, all&#8217;esito di ampia discussione in contraddittorio tra tutte le parti costituite, che avevano modo di meglio precisare ed argomentare in ordine alle domande ed eccezioni formulate in atti, il giudice riservava la decisione.<br \/>\nAll&#8217;esito della trattazione osserva il Tribunale che il ricorso proposto \u00e8 infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.<br \/>\nL&#8217;esame delle molteplici questioni poste all&#8217;attenzione della scrivente non pu\u00f2 che principiare dalle questioni di rito controverse, che verranno affrontate per sintesi, derivando da una delibazione sommaria, propria della natura cautelare d&#8217;urgenza del presente provvedimento.<br \/>\nIn primo luogo, non pu\u00f2 non accedersi all\u2019eccepito difetto di legittimazione passiva del Presidente della Repubblica.<br \/>\n\u00c8 certamente vero che il resistente riveste la titolarit\u00e0 formale del Decreto con il quale era stato indetto il referendum costituzionale. Va, tuttavia, considerato che l&#8217;atto menzionato segue alla delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 26\/9\/2016, proposta al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri che controfirma l&#8217;atto di cui assume la responsabilit\u00e0 politica ed amministrativa, assumendo la conseguente legittimazione passiva in sede processuale. Quanto osservato appare in linea con le pronunce giurisprudenziali emesse dei giudici amministrativi, costanti nell&#8217;affermare difetto di legittimazione processuale della massima carica dello Stato. Si ricorda da ultimo la sentenza 10445\/2016 TAR Lazio, laddove afferma che &#8220;i decreti del presidente della Repubblica del tipo di quelle in contestazione non sono insindacabili in termini assoluti, ma sono sottratti al sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo contenuto costituisce esercizio di poteri non riconducibili a quelli amministrativi e politici non liberi nei fini, ma siano piuttosto riconducibili all&#8217;esplicazione di poteri neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale&#8221;. Si ricorda, ancora, che la carenza di legittimazione processuale della massima carica dello Stato \u00e8 stata oggetto di plurime statuizioni anche per impugnazioni dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica, presentanti natura di atti di alta amministrazione; in tutti i casi \u00e8 stato affermato che la legittimazione passiva spetta al Ministro proponente.<br \/>\nAccertato il difetto di legittimazione passiva del Presidente della Repubblica, deve pertanto disporsi l&#8217;estromissione di tale parte dal presente procedimento.<br \/>\nNon pu\u00f2, per contro, trovare accoglimento la domanda di integrazione del contraddittorio avanzata dall&#8217;Avvocatura dello Stato nei confronti dei comitati referendari, posto che nell&#8217;attualit\u00e0 risulta esaurita la fase referendaria di stretta pertinenza dei suddetti organi elettorali. Invero, risultano pacificamente gi\u00e0 definite le diverse fasi procedimentali afferenti alla raccolta delle firme, alla formulazione del quesito, alla sua presentazione per la verifica di legittimit\u00e0 all&#8217;Ufficio centrale per il referendum, conclusasi, come noto, con esito positivo per i referendari, con il relativo decreto, prima della proposizione del presente istanza cautelare.<br \/>\nIn esito ad una delibazione sommaria, non si ravvisano dunque elementi per qualificare i comitati promotori alla stregua di litisconsorti necessari in relazione alle istanze avanzate nella presente sede processuale.<br \/>\nQuanto all&#8217;eccezione formulata da parti resistenti di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in ordine alla domanda di accertamento -rectius: di accertamento costitutivo- dispiegata nel merito ritiene il giudicante di condividere le allegazioni dispiegate in tema dai ricorrenti.<br \/>\nDeve, in vero, condividersi l&#8217;armonico orientamento espresso dalla C.S. e dalla Corte Costituzionale in ordine alla sussistenza di un permanente interesse ad agire in materia elettorale in capo ad ogni cittadino elettore laddove deduca anche solo sotto il profilo di dubbio o incertezza oggettiva circa l&#8217;esatta portata di diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte legale, una situazione di potenziale ingiusto pregiudizio non evitabile se non attraverso il richiesto accertamento giudiziale della concreta volont\u00e0 della legge (cfr. Corte Costituzionale n. 1\/2014, Cass. nn. 8878\/2014; 12060\/2013; 13556\/2008; 4103\/1982).<br \/>\nIl diritto di voto, che va affermato ed esercitato con pienezza espressiva dei valori costituzionali, diretta espressione della dignit\u00e0 della persona, costituisce manifestazione della sovranit\u00e0 popolare ai sensi dell&#8217;art.1, comma 2 costituzione e costituisce diritto inviolabile e permanente dei cittadini (art.3 CEDU) i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento e devono poter esercitare in modo conforme a Costituzione; il concreto pregiudizio allegato -indipendentemente dalla fondatezza dell\u2019allegazione nel merito- \u00e8 \u201ccio\u00e8 sufficiente per giustificare la meritevolezza ad agire in capo ai ricorrenti&#8221;.<br \/>\nQuanto al fatto che le parti azionano qui un petitum che non si rivela autonomo e distinto dalla questione costituzionale proposta del procedimento principale, con conseguente difetto di una pronuncia conclusiva in assenza del pronunciamento della Corte, corre l\u2019obbligo di ricordare che \u00e8 stata affermata in pi\u00f9 provvedimenti la sussistenza del requisito della \u201cincidentalit\u00e0\u201d anche nell\u2019ipotesi in cui la caducazione della norma contestata porti ad una immediata ed automatica soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio cautelare (affermazione resa in relazione al rigetto dell\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 per difetto di incidentalit\u00e0).<\/p>\n<p>E\u2019 noto che il ricorso d&#8217;urgenza \u00e8 subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, da dimostrarsi a cura del ricorrente (periculum in mora, fumus boni iuris, irreparabilit\u00e0, gravit\u00e0 ed imminenza del danno, atipicit\u00e0 e sussidiariet\u00e0 del tipo di tutela richiesta).<br \/>\nFino alla riforma del 2005, il ricorrente era tenuto ad indicare a pena di inammissibilit\u00e0 anche la causa petendi e il petitum (mediato e immediato) del successivo e necessario giudizio di merito: oggi, atteso l&#8217;allentamento del vincolo di strumentalit\u00e0 tra il ricorso d&#8217;urgenza e l&#8217;azione di merito, evincibile dall\u2019art. 669 octies, comma sei, c.p.c., si discute sulla necessit\u00e0 che il primo debba contenere in modo rigoroso gli estremi della seconda.<br \/>\nLa risposta non pu\u00f2 che essere positiva.<br \/>\nL\u2019orientamento comune, cui questo giudicante aderisce, \u00e8 che l&#8217;individuazione dei caratteri dell&#8217;azione di merito deve in ogni caso correlarsi alla perdurante esigenza di dar conto della sussistenza del fumus boni iuris, requisito evidentemente funzionale alla situazione giuridica soggettiva di cui si domanda una tutela anticipata ed urgente, anche in ragione della pacifica applicabilit\u00e0 al ricorso d\u2019urgenza ex art. 700 c.p.c. degli artt. 669-bis e ss. c.p.c.<br \/>\nNe deriva che l&#8217;individuazione dell&#8217;azione di merito mantiene ancora oggi rilievo imprescindibile, costituendo il parametro per la determinazione del Giudice competente ad autorizzare il provvedimento ex art. 700 c.p.c.; a ci\u00f2 consegue l\u2019inammissibilit\u00e0 delle istanze cautelari che non contengano una chiara e univoca precisazione del petitum e della causa petendi dell&#8217;azione di merito che potr\u00e0 essere eventualmente instaurata.<br \/>\nApplicato il principio enunciato, l\u2019esame del caso non pu\u00f2 che muovere dalla futura domanda di merito, che \u00e8 onere del ricorrente prospettare in sede cautelare ante causam, al fine di delineare il diritto oggetto dell\u2019istanza di tutela anticipata, radicare correttamente la competenza per materia e valore dell\u2019A.G.O. adita e verificare l\u2019ammissibilit\u00e0 del rimedio giudiziale esperito sotto il profilo della necessaria strumentalit\u00e0 dello stesso rispetto alla definitiva tutela nel merito del diritto azionato.<br \/>\nOrbene, parti ricorrenti erano chiamate dal giudicante a precisare in sede di udienza di trattazione la formale enunciazione del giudizio di merito che intendeva instaurare.<br \/>\nDalle allegazioni in fatto e in diritto sviluppate nell\u2019atto introduttivo del presente procedimento, come precisato in sede di udienza di trattazione, la domanda di merito dei ricorrenti deve essere identificata in una domanda di accertamento della lesione del loro diritto a partecipare alla consultazione referendaria indetta con d.p.r. 27\/9\/2016 in data 4\/12\/2016 nel rispetto della libert\u00e0 di voto, in tesi violata dall\u2019eterogeneit\u00e0 del quesito proposto, previa remissione alla Corte Costituzionale, ex art. 23 l.87\/1953, della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sugli artt. 4, 12, 16 L. n. 352\/1970, ritenuti contrastanti con gli artt. 1, 48 e 138 Cost., nella parte in cui non prevedano che qualora la legge costituzionale sottoposta a referendum abbia contenuto plurimo, agli elettori debbano essere sottoposti tanti quesiti quanti sono gli articoli o le parti di legge ad oggetto omogeneo.<br \/>\nLa domanda di natura cautelare, precisata in sede di trattazione, va formalmente identificata nella richiesta emanazione di un provvedimento volto a suscitare, anche, l\u2019esercizio dei poteri di sospensione delle operazioni referendarie da parte della Consulta, previa rimessione alla stessa Corte delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 4, 12, 16 L. n. 352\/1970 per contrasto con gli artt. 1, 46 e 138 Cost.<br \/>\nPonendo ordine nelle non sempre lineari argomentazioni di parti ricorrenti, si evince, tuttavia, che il vero rimedio \u201ccautelare\u201d, \u00e8 da identificare non nella rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, mero strumento mediato all\u2019ottenimento del vero risultato, ossia ottenere un provvedimento di sospensiva\/revoca delle operazioni referendarie (per intervento della Corte o per iniziativa delle stesse Autorit\u00e0 apicali dello Stato), funzionale alla tutela della prospettata lesione del diritto di voto, il cui fumus \u00e8 dato, in tesi attorea, dalla inammissibilit\u00e0 ex art. 138 Cost. di una proposta di revisione costituzionale non puntuale, ma avente ad oggetto pi\u00f9 articoli o finanche pi\u00f9 materie, e comunque dalla necessit\u00e0 che il quesito referendario sia scomposto in molteplici singole ed autonome domande, quanti sono gli articoli della Costituzione interessati dalla revisione.<br \/>\nE\u2019 noto che attraverso la riforma dell\u2019 art. 669 octies c.p.c., come modificato dalla legge n. 80\/2005 e dalla legge n. 69\/2009, si \u00e8 introdotto nell&#8217;ordinamento la cosiddetta attenuazione, definita anche &#8220;allentamento&#8221;, del vincolo di strumentalit\u00e0 cautelare tra provvedimento richiesto in via d&#8217;urgenza e la tutela di merito a cognizione piena di quello stesso diritto.<br \/>\nPer effetto della modifica cos\u00ec introdotta \u00e8 stata svincolata l&#8217;efficacia di alcuni provvedimenti cautelari dall&#8217;instaurazione e dalla prosecuzione del giudizio di merito. A mente degli artt. 669 octies e decies c.p.c., l\u2019inibitoria cautelare pu\u00f2 durare indefinitamente nel tempo, salva la possibilit\u00e0 di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento in questione ove si verifichino mutamenti nelle circostanze o si alleghino fatti anteriori di cui si acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare e ci\u00f2, indipendentemente dall&#8217;instaurazione del procedimento di merito. Per tale ragione i provvedimenti in questione vengono definiti come provvedimenti ad efficacia indefinitamente protratta. Ciononostante trattasi di provvedimenti che conservano un carattere provvisorio, rimanendo pur sempre soggetti a caducazione o assorbimento da parte della sentenza di merito, al pari di tutti i provvedimenti cautelari; ai sensi dell\u2019art. 669 novies c.p.c. la durata potenzialmente indeterminata della tutela accordata in via cautelare, resta pur sempre affidata a provvedimento dotato di vita &#8220;provvisoria&#8221; in quanto, oltre a essere assoggettato all&#8217;azione di revoca o modifica, pu\u00f2 essere travolto dal provvedimento definitivo principale, in attesa o in vece del quale \u00e8 stato emanato e dal quale \u00e8 funzionalmente preordinato; in altri termini il ravvisare una strumentalit\u00e0 attenuata o debole del procedimento cautelare rispetto al procedimento di merito va interpretato con esclusivo riferimento alla potenziale stabilit\u00e0 di fatto del provvedimento cautelare che resta pur sempre, un elemento accidentale ed estrinseco, dipendente dall&#8217;inerzia delle parti in ordine all&#8217;esplorazione del successivo giudizio di merito ed \u00e8 comunque soggetto a caducazione per effetto delle azioni, sempre possibili, di revoca o di modifica di esso. Per tale ragione si parla di instabilit\u00e0 in diritto della tutela cautelare, potendo sempre il provvedimento essere rimesso in discussione dalla successiva pronuncia di merito (nonch\u00e8 all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di revoca o modifica successive), di talch\u00e9 si sostiene che l&#8217;autonomia della misura cautelare sia solo di tipo cronologico e non anche di tipo funzionale. Non pu\u00f2 infatti ignorarsi che la migliore dottrina e la miglior giurisprudenza valorizzano una nozione di tipo &#8220;funzionale&#8221; della strumentalit\u00e0 cautelare, ritenendo che la riforma legislativa sopra richiamata non abbia fatto perdere ai provvedimenti di cui all\u2019art. 669 nonies c.p.c. comma sei, la loro natura cautelare, avendo unicamente comportato un allentamento della tradizionale, stretta e rigida &#8220;concatenazione temporale&#8221; tra procedimento cautelare di successivo giudizio di merito (tanto da esser stati definiti provvedimenti cautelativi a concatenazione temporale debole).<br \/>\nPrecisate dai ricorrenti nei termini sopra indicati domanda di merito e domanda cautelare, deve dunque verificarsi l&#8217;esistenza del necessario vincolo di strumentalit\u00e0 cautelare e, nello specifico, se la rimessione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata risulti funzionale in via immediata e diretta ad impedire la dedotta lesione del diritto elettorale esercitabile dai ricorrenti in sede referendaria.<br \/>\nFatta applicazione dei principi evocati al caso in esame, la determinazione non pu\u00f2 che essere negativa per molteplici ragioni, la prima delle quali \u00e8 di ordine temporale.<br \/>\nOccorre infatti porre mente al fatto che lo svolgimento delle operazioni di referendum costituzionale devono svolgersi all&#8217;interno di scansioni temporali delimitate da termini perentori, predeterminati a mente dell&#8217;art. 15, commi uno e due, legge n. 352\/1970 (tanto da essere legislativamente ammesso il rinvio di operazioni oltre i termini assegnati al solo fine di consentire l&#8217;abbinamento di un referendum gi\u00e0 indetto con quello eventualmente proposto in relazione ad altra legge di revisione costituzionale).<br \/>\nCom&#8217;\u00e8 noto, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato nel 4\/12\/2016 la data per lo svolgimento delle operazioni elettorali referendarie. \u00c8 di palmare evidenza che la rimessione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale proposta non potrebbe portare ad una pronuncia della Corte in termini utili in relazione al compimento delle operazioni di voto, data la necessit\u00e0 del rispetto dei tempi processuali normativamente assegnati per l&#8217;avvio del procedimento valutativo innanzi alla Corte Costituzionale.<br \/>\nL&#8217;eventuale accoglimento del rimedio cautelare richiesto si rivela, dunque, del tutto ininfluente all&#8217;assolvimento dei fini espressamente perseguiti dalla tutela anticipatoria oggetto della domanda cautelare; ne deriva l&#8217;insussistenza del nesso funzionale tra la misura pretesa in via di urgenza<br \/>\ndall\u2019A.G.O. (rimessione degli atti alla Corte Costituzionale) e la tutela nel procedimento principale del diritto che si assume essere leso e, finanche, come si vedr\u00e0, della strumentalit\u00e0 tra la stessa rimessione e il vero \u201cprovvedimento cautelare\u201d in realt\u00e0 perseguito dai ricorrenti.<br \/>\nConsapevoli, e non poteva essere altrimenti, dell&#8217;insuperabile sbarramento posto dal dato temporale della celebrazione del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale, gli odierni ricorrenti evocavano l&#8217;eventualit\u00e0 che la Corte costituzionale, rimessa ad essa la questione, potesse avvalersi &#8220;anche d&#8217;ufficio -occorrendo in via analogica- dei poteri di sospensione ad essa attribuiti dalla legge 87\/1953 (art. 35- 40) \u2026 ai fini della sospensione degli atti del procedimento referendario&#8221; (pag. 6, ricorso).<br \/>\nChiarito, a domanda del giudicante, stante la non lineare formulazione del paragrafo di riferimento, che il potere di sospensiva evocato era quello proprio dei giudici costituzionali, si osserva che intanto pu\u00f2 ritenersi sussistente il collegamento funzionale tra provvedimento d&#8217;urgenza azionato a tutela del diritto che si assume essere leso in quanto sussista un collegamento diretto e immediato tra la capacit\u00e0 (inibitoria o satisfattiva) del rimedio richiesto in via d&#8217;urgenza e la tutela anticipatoria propria del rito cautelare azionato. Non \u00e8 chi non veda che il vero obiettivo cautelare di ricorrenti, ossia la misura in grado di garantire il soddisfacimento in via anticipata e temporanea del diritto fatto valere, si identifica, in realt\u00e0, con l&#8217;adozione di un provvedimento giurisdizionale emesso da altra Autorit\u00e0 (Corte costituzionale), per ci\u00f2 stesso, e in tutta evidenza, estraneo ai poteri di intervento della A.G. adita.<br \/>\nSi osserva solo a margine, non competendo certo alla scrivente la valutazione dei provvedimenti ritualmente adottabili dai giudici costituzionali, che le norme invocate da parti ricorrenti (artt. 35 e 40 legge n. 87\/1953) sono testualmente riferibili ad un potere di sospensione della legge esercitabile dalla Corte solo in caso di &#8220;contrasto di una legge approvata dal Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni&#8221; (art. 35) o di &#8220;conflitto di attribuzione tra Stato Regione, ovvero tra Regioni&#8221; (art. 40), fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento.<br \/>\nSi ricorda che il potere di sospensiva, di rado invocato innanzi alla Corte, trova origine nella novella legislativa introdotta ad opera della legge n.131\/2003, cd. Legge La Loggia, il cui art. 9, comma quattro, modificando l\u2019art. 35 legge n. 87\/1953 prevede che nel giudizio di costituzionalit\u00e0 in via principale, limitatamente ai casi suddetti, la Corte possa sospendere la legge impugnata qualora l&#8217;esecuzione di quest&#8217;ultima sia suscettibile di comportare rischi di un pregiudizio irreparabile all&#8217;interesse pubblico per contrasto con l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica o di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. Nei rari casi di esame e di applicazione della presente disposizione ( cfr. ord. Corte Cost. n. 107\/2010) la Corte ha avuto modo di affermare che a tali requisiti, integranti il periculum, deve accompagnarsi al requisito del fumus, analogamente a quanto avviene per i giudizi cautelari ordinari. A lato di tali requisiti, i giudici costituzionali, applicando lo stesso criterio utilizzato dal Tribunale costituzionale federale tedesco, il cd. Abwagungsmodell, hanno ritenuto di dover valutare ai fini dell&#8217;esercizio del potere di sospensiva della legge, un confronto tra le due opposte ipotesi di accoglimento e di reiezione dell&#8217;istanza di sospensiva, valutando comparativamente le conseguenze della sospensione e di quelle della mancata sospensione, ed in particolare le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione della legge sospesa e quelle conseguenti alla continua applicazione della legge non sospesa, affermando l&#8217;ammissibilit\u00e0 e la fondatezza del rimedio cautelare solo qualora i danni prodotti dalla continua applicazione (qualora la legge non sospesa venga poi dichiarata incostituzionale) superino i danni derivanti dalla provvisoria sospensione (qualora la legge sospesa venga poi riconosciuta non contrastante con la Costituzione). A prescindere dai paventati profili di incostituzionalit\u00e0 del citato articolo 35 laddove il Legislatore configura il potere di attivazione in termini officiosi, non pu\u00f2 non rilevarsi come nei pochi casi portati alla cognizione dei giudici costituzionali, la Corte non sia giunta, salvo che nel caso sopraccitato, rigettandolo, all&#8217;esame nel merito della questione. Non constano precedenti di accoglimento dell&#8217;istanza di sospensiva, suscettibile di manifestarsi come ipotesi assai rara per le sue gravissime conseguenze, ossia privare temporaneamente di efficacia un atto legislativo prima della conclusione del giudizio sulla costituzionalit\u00e0 di tale atto (giudizio che potrebbe in ipotesi non concludersi nel senso della fondatezza), e perci\u00f2 determinare una conflittualit\u00e0 tra la Corte Costituzionale e l&#8217;organo legislativo (statale o regionale). In altri termini, il giudice costituzionale mostra di considerare il suddetto istituto come strumento da usare in casi gravissimi e presumibilmente rari, in cui un atto legislativo rischi di produrre un macroscopico pregiudizio all&#8217;interesse pubblico, all&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica o ai diritti dei cittadini e tale rischio emerge in maniera inequivocabile. Valutati i precedenti giurisprudenziali, numericamente non elevati e conclusisi per la maggior parte dei casi con sentenza di merito in cui si dava atto dell&#8217;assorbimento dell&#8217;originaria questione cautelare nella pronuncia di merito, ovvero di non luogo a provvedere, pu\u00f2 affermarsi che il diritto costituzionale esprime ad oggi l&#8217;intento di considerare il suddetto istituto come extrema ratio.<br \/>\nQuanto osservato consente di superare l&#8217;allegazione dei ricorrenti sulla necessit\u00e0 di adire l\u2019A.G.O. in via strumentale, non ammettendo l&#8217;ordinamento il ricorso diretto del cittadino alla Corte Costituzionale. La domanda dei ricorrenti, pur non avendolo essi esplicitato, presuppone dunque la configurabilit\u00e0 di un procedimento ex art. 700 c.p.c. strumentale non gi\u00e0 alla tutela azionabile nel procedimento principale, bens\u00ec all&#8217;ottenimento di un ulteriore e diverso provvedimento cautelare, unico e vero obiettivo d&#8217;urgenza avuto di mira dei ricorrenti, da emanarsi a cura di altra Autorit\u00e0.<br \/>\nRitiene il Tribunale che, da un lato, lo schema procedurale, rigido negli obiettivi funzionali perseguibili con il procedimento cautelare, non possa essere piegato al raggiungimento di risultati mediati, risultando la soddisfazione in via d&#8217;urgenza richiesta indissolubilmente connessa in via diretta con la tutela oggetto del procedimento principale. Dall&#8217;altro, l&#8217;effettivo risultato &#8220;cautelare&#8221; avuto di mira dai ricorrenti (ossia la sospensione per operazioni referendarie) cui dovrebbe provvedere la Corte Costituzionale, poggia sull&#8217;adozione di una misura priva di specifico e chiaro fondamento normativo, evocata in via meramente analogica, priva altres\u00ec di qualsivoglia significativo precedente per i diversi casi regolati dagli artt. 35 e 40 citati.<br \/>\nQuanto osservato caratterizza ulteriormente il difetto funzionale e diretto tra il provvedimento cautelare richiesto e l\u2019immediata tutela desiderata dai ricorrenti.<br \/>\nCorre peraltro l&#8217;obbligo di sottolineare che nelle deduzioni di parti ricorrenti oggetto delle prospettata sospensione in via d\u2019urgenza non sarebbero tanto le norme regolatrici delle operazioni referendarie e delle quali si allega l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, da deferire alla Corte, bens\u00ec il decreto di indizione del referendum emesso dal Presidente della Repubblica, come precisato in sede di discussione in udienza.<br \/>\nOra, va ribadito che anche sotto tale profilo difetterebbe il vincolo di strumentalit\u00e0 cautelare.<br \/>\nOccorre por mente alla classificazione del provvedimento presidenziale, indefettibile presupposto al fine di valutare l&#8217;ammissibilit\u00e0 e la fondatezza dell&#8217;istanza di sospensiva dello stesso; pare al Tribunale di doversi affermare l\u2019insindacabilit\u00e0 degli atti emanati dal Presidente della Repubblica, fatta eccezione per gli atti di alta amministrazione, nel cui novero non pu\u00f2 ascriversi il decreto presidenziale in oggetto.<br \/>\nAffermavano ancora i ricorrenti in sede di discussione che, una volta ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale adito, e ritualmente sollevata innanzi alla Corte, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme referendarie in contestazione, &#8220;il Presidente della Repubblica o gli organi costituzionali convenuti potrebbero intervenire in autotutela eliminando l&#8217;illegittimit\u00e0&#8221;.<br \/>\nA prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla opinabilit\u00e0 di un richiamo alla &#8220;autotutela&#8221; -rimedio proprio della P.A., volto a sanare l&#8217;illegittimit\u00e0 degli atti amministrativi emanati- per atti costituenti estrinsecazione del potere politico e legislativo, osserva il giudicante che, in altri termini, l&#8217;effetto tutelante del provvedimento cautelare richiesto dovrebbe risolversi in una sorta di moral suasion sul Presidente della Repubblica e sui vertici del potere esecutivo e legislativo affinch\u00e9, mediante l&#8217;emanazione di atti politici, rispondano alle istanze cautelari che parrebbero identificarsi, dalle precisazioni svolte in sede di udienza, nella revoca dell\u2019indetto referendum, pi\u00f9 che nella scomposizione della domanda referendaria in pi\u00f9 quesiti.<br \/>\nNon pare al Tribunale necessario spendere molte parole in ordine alla non accoglibilit\u00e0 della argomentazione proposta da parti ricorrenti; la richiesta di piegare un provvedimento dell&#8217;attivit\u00e0 giudiziaria al fine immediato di creare &#8220;pressione&#8221; sul potere politico \u00e8 inammissibile.<br \/>\nArgomentavano ancora i ricorrenti che non accogliere l&#8217;istanza cautelare in oggetto si risolverebbe in un difetto di tutela giurisdizionale, non conoscendo l&#8217;ordinamento il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale; in tal caso residuerebbe ai ricorrenti la sola possibilit\u00e0 di adire la Corte EDU.<br \/>\nOsserva il Tribunale, quanto alla tutela nel merito, che il rigetto cautelare ante causam -oltre a non impedire la riproposizione dell&#8217;istanza cautelare per ragioni diverse- ovviamente, non incide in alcun modo sulla possibilit\u00e0 di presentare la domanda principale di tutela nel merito del diritto azionato, precisato in termini di lesione del diritto di voto del cittadino elettore.<br \/>\nRitiene il giudicante vi sia una ulteriore ragione di inammissibilit\u00e0 del presente ricorso cautelare, dovendosi por mente, sia pure nell&#8217;angusto ambito della cognizione sommaria propria del presente giudizio, alla natura dell&#8217;organo referendario e del provvedimento dallo stesso adottato in tema di legittimit\u00e0 del quesito elettorale, anche sotto il profilo del necessario rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 1, 48 e 138 Cost.<br \/>\nRichiamando l&#8217;orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, e dalla stessa Corte di Cassazione, in ordine alla classificazione dell&#8217;organo e dei provvedimenti di competenza dell&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum, pare doversi accedere alla natura giurisdizionale dell&#8217;Ufficio Centrale e dei provvedimenti dello stesso adottati (Corte Cost. sent. n. 164\/2008; sent. n. 334\/2004; ord. n. 343\/2003).<br \/>\nTrattasi, invero, di organo che per composizione e struttura, si colloca in posizione di terziet\u00e0 e di indipendenza rispetto alle parti, indifferente ad esse ed agli interessi trattati, volto ad esplicare un&#8217;attivit\u00e0 diretta alla soddisfazione di interessi pubblici generali garantendo l&#8217;osservanza della legge su un piano diverso rispetto all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative, risultando l&#8217;attivit\u00e0 svolta funzionale al controllo ed alla garanzia del corretto funzionamento del sistema ordinamentale generale dello Stato sulla base di criteri obiettivi e precostituiti, secondo le valutazioni da ultimo espresse dal giudice amministrativo nella sentenza n. 10445\/2016, pubblicata il 20\/10\/201, emessa dal TAR Lazio, da condividersi, sia pure per la sola parte che qui rileva (e considerando che in quella sede veniva impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum), ossia quella relativa alla individuazione dell\u2019Autorit\u00e0 demandata alla valutazione di legittimit\u00e0 del quesito.<br \/>\nInnanzi all\u2019A.G.A. le parti avevano &#8220;evocato questioni di illegittimit\u00e0 costituzionale della legge 352\/1970, in ipotesi riconducibili alla predeterminazione del quesito in base all&#8217;autoqualificazione della legge, in termini di revisione costituzionale popolare nella legge costituzionale dipendentemente dal contenuto effettivo e sostanziale della stessa (la cui scelta \u00e8 rimessa alla determinazione del proponente e della maggioranza parlamentare), e del titolo della stessa, tenuto conto dell\u2019art. 138 Costituzione, di cui la legge 352\/1970 costituisce attuazione, e tenuto altres\u00ec conto dei principi che devono presiedere all&#8217;esercizio del diritto di voto, tra cui quelli di libero convincimento e consapevole manifestazione della volont\u00e0 popolare, nonch\u00e9 della finalit\u00e0 del referendum costituzionale, volto, anche, alla tutela della minoranza parlamentare&#8221;, le valutazioni in punto di legittimit\u00e0 del quesito referendario devono intendersi esclusivamente demandate per legge al vaglio della suddetto Ufficio Centrale in sede di applicazione delle norme qui denunciate.<br \/>\nCi\u00f2 chiarito, deve porsi il problema -funzionale alla determinazione di ammissibilit\u00e0 della tutela cautelare innominata richiesta con il ricorso in esame- se, come paiono prospettare i ricorrenti, non vi sarebbe azione alcuna avverso le determinazioni assunte dall\u2019Ufficio Centrale in punto di legittimit\u00e0 del quesito.<br \/>\nVal la pena premettere che \u00e8 stata ammessa la legittimazione attiva del suddetto organo a sollevare questioni incidentali di costituzionalit\u00e0 innanzi alla Corte Costituzionale (ex plurimis: Corte Cost. sent. n. 278\/2011, con specifico riferimento alle questioni inerenti alla legge n. 352\/1970 e, in generale, si veda Corte Cost. nn. 181\/200015; 126\/1976). Deve poi ritenersi esperibile, in generale, anche il rimedio della revocazione ex artt. 391 bis e 391 ter c.p.c. delle ordinanze adottate proprio in materia di referendum costituzionale, come espresso dallo stesso organo deliberante (ordinanza Ufficio Centrale per il Referendum 11\/11\/2008; Corte cost. sent. n. 17\/1986). In assenza di carattere contenzioso, non parrebbero, allo stato, applicabili i principi generali di rito ordinario (ad esempio attraverso una legittimazione del terzo all&#8217;intervento in sede di procedimento) in favore del cittadino elettore che deduca l&#8217;illegittimit\u00e0 del quesito nei termini proposti dai comitati referendari, con conseguente potenziale lesione del diritto elettorale; giova, tuttavia, ricordare che l\u2019ordinamento riconosce a tutti i cittadini referendari, e quindi anche agli odierni ricorrenti, di raccogliere e depositare in termini le sottoscrizioni richieste ex lege per promuovere il referendum con l\u2019inerente domanda di ammissibilit\u00e0 del quesito (o dei quesiti), con conseguente legittimazione all\u2019eventuale instaurazione di un successivo procedimento costituzionale.<br \/>\nLe determinazioni assunte rendono dunque di ardua configurazione l&#8217;ammissibilit\u00e0 di un ricorso in via d&#8217;urgenza laddove gli interessati non hanno ritenuto di intervenire in data antecedente alla presentazione del ricorso, nelle sedi, nei tempi e nei modi demandati, alla pronta tutela del diritto che assumono essere leso.<\/p>\n<p>Solo per il caso non si intenda condividere le argomentazioni sin qui espresse, si osserva quanto segue.<br \/>\nGli articoli della legge 352\/1970 &#8220;Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo&#8221; denunciati sotto il profilo costituzionale degli odierni ricorrenti presentano il testo di seguito riportato: \u201cArt. 4 La richiesta di referendum di cui all&#8217;articolo 138 della Costituzione deve contenere l&#8217;indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altres\u00ec citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale \u00e8 stata pubblicata. La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell&#8217;articolo 3.<br \/>\nArt. 12 Presso la Corte di cassazione \u00e8 costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione pi\u00f9 anziani nonch\u00e9 dai tre consiglieri pi\u00f9 anziani di ciascuna sezione. Il pi\u00f9 anziano dei tre presidenti presiede l&#8217;ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente (1). L&#8217;Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell&#8217;articolo 138 della Costituzione e della legge. L&#8217;Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimit\u00e0 della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarit\u00e0. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l&#8217;Ufficio ritiene legittima la richiesta, l&#8217;ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all&#8217;Ufficio che essi intendono sanare le irregolarit\u00e0 contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell&#8217;ordinanza. Entro le successive 48 ore l&#8217;Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimit\u00e0 della richiesta.<br \/>\nPer la validit\u00e0 delle operazioni dell&#8217;ufficio centrale per il referendum \u00e8 sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri (2).<br \/>\n(1) Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, D.L. 1\u00b0 luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212). (2) Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 2, D.L. 1\u00b0 luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212).<br \/>\nArt. 16 Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: \u00abApprovato il testo della legge di revisione dell&#8217;articolo&#8230; (o degli articoli &#8230;) della Costituzione, concernente &#8230; (o concernenti &#8230;), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero &#8230; del &#8230;\u00bb; ovvero: \u00abApprovate il testo della legge costituzionale &#8230; concernente &#8230; approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero &#8230; del &#8230; \u00bb.<br \/>\nIn estrema sintesi, parti ricorrenti, oltre a denunciare il ricorso allo strumento di cui all\u2019art. 138 Cost. come sopra evidenziato, lamentavano la violazione della libert\u00e0 del voto del singolo cittadino, garantita dagli artt. 1 e 48 Cost., nella parte in cui il quesito pone l&#8217;elettore di fronte all&#8217;alternativa secca tra prendere o lasciare l&#8217;intero pacchetto senza possibilit\u00e0 di valutazione dei diversi componenti, sulla base dell&#8217;erroneo assunto che la valutazione della combinazione tra i diversi contenuti sia prerogativa assoluta ed insindacabile del Parlamento, facilmente evitabile, nella tesi proposta, laddove fosse normativamente presidiata l&#8217;esigenza a che l&#8217;oggetto del referendum fosse necessariamente omogeneo, con conseguente inammissibilit\u00e0 di quesiti posti su molteplici questioni insuscettibili di essere ridotte ad unit\u00e0, non potendosi distorcere uno strumento di democrazia diretta, qual \u00e8 l&#8217;istituto referendario, in uno strumento di democrazia rappresentativa con il quale, nella sostanza, si chiedano pronunciamenti plebiscitari nei confronti di complesse scelte politiche parlamentari.<br \/>\nNon pare inutile ricordare che la vigente costituzione, definita &#8220;lunga e rigida&#8221;, \u00e8 garantita oltre che dalla previsione di organi e procedure di controllo della conformit\u00e0 delle fonti normative sub costituzionali ai principi costituzionali, dalla previsione di procedimenti speciali attraverso i quali apportare al dettato costituzionale modifiche che dovessero rendersi necessarie per il mutare delle condizioni sociali e politiche nel tempo.<br \/>\nLa funzione di revisione costituzionale \u00e8 attribuita dalla Costituzione al Parlamento, mediante la previsione di un procedimento, speciale per l&#8217;oggetto normativo -leggi di revisione costituzionale, propriamente identificabili in quelle destinate a modificare il dettato costituzionale, mediante la modifica, integrazione o soppressione di alcune parti della Costituzione, e leggi costituzionali, con ci\u00f2 intendendosi quelle dirette ad attuare alcuni particolari istituti dell&#8217;attuale dettato costituzionale- e per le regole che ne scandiscono le varie fasi, regolato dall\u2019art. 138 Cost.<br \/>\nIl procedimento si compone di due fasi, una necessaria, afferente l&#8217;attivit\u00e0 svolta in sede parlamentare, ed una, solo eventuale, che vede il coinvolgimento del corpo elettorale attivato mediante l&#8217;istituto referendario. Ove la maggioranza ottenuta nelle Camere in seconda deliberazione sia assoluta (met\u00e0 pi\u00f9 uno), anzich\u00e9 quella di due terzi dei componenti, il testo legislativo pu\u00f2 essere sottoposto a referendum, qualora ne facciano richiesta 1\/5 dei componenti di una Camera, 500.000 elettori, ovvero cinque Consigli Regionali.<br \/>\nIl procedimento referendario \u00e8, dunque, meramente eventuale, di carattere sospensivo (posto che la sua indizione sospende il perfezionamento del procedimento di revisione fino al momento in cui si sia svolta la consultazione popolare con esito favorevole alla revisione stessa) di natura oppositiva, posta a tutela delle minoranze, potendo gli interessati chiedere di sottoporre a consultazione popolare un testo votato dal Parlamento -definito da parte di rilievo della dottrina come una sorta di &#8220;appello al popolo&#8221;- per ostacolare una revisione costituzionale che non \u00e8 riuscita a trovare un consenso anche fra le minoranze.<br \/>\nProprio sotto tale profilo parti ricorrenti, che pure tanto insistevano sulla natura &#8220;oppositiva&#8221; dell&#8217;istituto, ed in particolare sulla sua funzione tutelante nei confronti di minoranze dissenzienti, non ne traevano le dovute conseguenze giuridiche; dovrebbe, invero, consentirsi agli elettori di &#8220;sanzionare&#8221; con un voto diretto una riforma costituzionale approvata \u201ca colpi di maggioranza\u201d, ove si ritenga che la stessa abbia ingiustamente pretermesso le istanze e le osservazioni di rilievo costituzionale formulate dalla parte minoritaria.<br \/>\nLa mancata previsione di un quorum si iscrive comunemente proprio sotto tale profilo di tutela, posto che una minoranza attiva e ben organizzata pu\u00f2 prevalere, in assenza di soglie di sbarramento sull\u2019entit\u00e0 della partecipazione al voto, su un forte astensionismo dell&#8217;elettorato dei partiti di maggioranza, proprio per tale appartenenza meno motivati alla partecipazione referendaria.<br \/>\nDeve dunque affermarsi che la scelta dei padri costituenti -per quanto criticata dagli odierni ricorrenti- individuava nel Parlamento l&#8217;organo deputato all&#8217;esercizio della funzione di revisione costituzionale, riservando un ruolo solo eventuale al corpo elettorale.<br \/>\nCondivisibile o meno che sia la scelta operata in sede di formazione della Costituzione repubblicana, non pu\u00f2 prescindersi dalla valutazione compiuta in sede di redazione dell&#8217;art. 138 quale elemento meramente eventuale dell&#8217;intero procedimento di revisione, dovendosi prendere atto della volont\u00e0 dei costituenti di riservare il potere di procedere a revisione costituzionale all&#8217;organo rappresentativo, cio\u00e8 ai soggetti istituzionali appartenenti alla medesima categoria cui debbono ascriversi gli artefici del processo costituente, attribuendo al corpo elettorale un potere d&#8217;intervento del tutto eventuale e residuo; in altri termini, l&#8217;art. 138 esprime una visione della Costituzione quale patto sociale frutto di intesa tra tutte le maggiori forze politiche del Paese, destinata ad essere sostenuta, garantita, e, se del caso, modificata dalle stesse, sottraendola non solo alla libera disponibilit\u00e0 di ridotte maggioranze politiche contingenti, ma anche ad estemporanei interventi diretti del corpo elettorale.<br \/>\nL\u2019idoneit\u00e0 della procedura prevista dall\u2019art.138 Cost. a consentire modifiche ad ampio spettro del testo costituzionale \u00e8 tema dibattuto in dottrina.<br \/>\nSi sottolinea che la norma non presenta nel proprio testo alcun limite espresso all&#8217;esercizio del potere di revisione costituzionale, ravvisandosi, semmai, una demarcazione al successivo art. 139 che dispone che la forma repubblicana dello Stato non pu\u00f2 essere modificata, nemmeno attraverso il ricorso allo speciale procedimento di revisione.<br \/>\n\u00c8 stato affermato che accanto a tale unico limite espresso, la funzione di revisione costituzionale ne incontri altri, impliciti, rappresentati da quei principi costituzionali che caratterizzano il nostro ordinamento (in primo luogo il principio di sovranit\u00e0 popolare, il principio di unit\u00e0 indivisibilit\u00e0 dello Stato e, ovviamente, i diritti inviolabili della persona), quei principi, cio\u00e8, il cui sovvertimento sarebbe operabile solo attraverso un nuovo processo costituente un nuovo patto sociale radicalmente diverso da quello da cui ha avuto origine la Costituzione repubblicana.<br \/>\nTra questi principi pu\u00f2 con ragione iscriversi quello che caratterizza il procedimento di revisione regolato dal menzionato art. 138: riserva del potere decisionale al Parlamento, necessario coinvolgimento di un arco di forze politiche pi\u00f9 ampio di quello che si identifica con la maggioranza di governo, un ruolo secondario del corpo elettorale.<br \/>\nL&#8217;esistenza di &#8220;principi supremi&#8221; non suscettibili di subire modifiche nel loro contenuto essenziale, neppure da parte delle norme internazionali di cui all&#8217;art. 10 Cost., e quindi neppure attraverso l\u2019adozione di un procedimento di revisione ex art. 138 Cost., \u00e8 stata espressamente riconosciuta dal giudice costituzionale ( sent. nn. 1146\/1988 e 366\/1991).<br \/>\nNe deriva che il dato testuale e l\u2019inquadramento sistematico dell\u2019art. 138 Cost. non consentono di accedere alla lettura, frutto di un filtro eminentemente soggettivo che da tale dato prescinde, che di esse viene offerto dai ricorrenti.<br \/>\nQuanto all&#8217;evocazione della volont\u00e0 dell&#8217;Assemblea costituente, in tesi di parti ricorrenti volta a configurare un procedimento di revisione &#8220;puntuale&#8221;, quindi ammissibile solo in relazione ad una sola disposizione per volta, richiede formularsi un duplice ordine di considerazioni.<br \/>\nIl primo, fondamentale, \u00e8 dato dall&#8217;insuperabile tenore letterale della norma costituzionale, come detto, priva di limitazioni nel senso voluto dai ricorrenti.<br \/>\nIl secondo, comporta una necessaria precisazione sugli interventi svolti in tema da vari membri della Costituente, assai articolati e, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, contenenti significativi interventi a favore di un intervento di revisione anche assai ampio; si veda, ad esempio, quanto sostenuto dal costituzionalista Costantino Mortati laddove prospetta una distinzione tra &#8220;revisione totale della Costituzione&#8221; e una &#8220;revisione parziale&#8221;, richiedente procedimenti meno complessi, intendendo per la prima un intervento &#8220;in cui la modificazione interessi l&#8217;assetto fondamentale dello Stato&#8221;, dicotomia che esclude in radice una possibilit\u00e0 di revisione costituzionale consentita solo in relazione ad un singolo, o a pochi, articoli per volta, configurando, persino, la possibilit\u00e0 di una revisione con un contenuto di totale stravolgimento degli assi portanti dell&#8217;ordinamento costituzionale (verbali Assemblea, art.138, 15\/1\/1947). Pu\u00f2 serenamente affermarsi che, per il caso che qui occupa, e nonostante l&#8217;indiscutibile ampiezza ed eterogeneit\u00e0 della riforma, tale ultima evenienza non pare ravvisabile, risultando immodificati i diritti inviolabili della persona, la natura parlamentare della Repubblica, il mantenimento di Camera e Senato (sia pure con le importanti modifiche apportate al secondo), l&#8217;autonomia del potere giudiziario (con aumentato ambito di intervento del vaglio di legittimit\u00e0 della Corte Costituzionale), il riconoscimento delle autonomie locali, il bilanciamento dei rapporti tra poteri, in particolare tra potere esecutivo e potere legislativo.<br \/>\nIl distillato dei principi sovra richiamati porta ad escludere, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che non possa procedersi legittimamente ai sensi dell&#8217;art. 138 alla revisione costituzionale per parti tra loro non omogenee.<br \/>\nD\u2019altro canto, data l\u2019irragionevolezza, per le ragioni che verranno illustrate al capitolo che segue, di una revisione del testo costituzionale portata da tanti singoli referendum quanti sono gli articoli (o le materie) oggetto di modifica, e considerato che la Carta costituzionale non prevede una alternativa praticabile (considerato, altres\u00ec, che la soluzione pi\u00f9 volte richiamata dai ricorrenti, ossia la creazione ex novo di appositi organi costituenti, oltre a non essere prevista in Costituzione, si \u00e8 rivelata, nei precedenti che la storia repubblicana ha conosciuto, inadeguata al raggiungimento del fine costituente); considerato, infine, che, ad una sommaria delibazione della questione, pare arduo porre per via interpretativa, all\u2019interno di un sistema di democrazia rappresentativa, un limite ulteriore a quelli espressamente posti dall\u2019art. 138 Cost, (tracciante i confini all\u2019esercizio della discrezionalit\u00e0 politica in sede di riforma costituzionale); tanto premesso, non si rinvengono margini argomentativi per accedere alle tesi offerte da parti ricorrenti.<br \/>\nNon residuano con ci\u00f2 dubbi sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle norme della legge n. 352\/1970 regolanti il quesito referendario, risultando funzionali all\u2019attuazione del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall\u2019art. 138 Cost.<\/p>\n<p>Quanto al merito delle doglianze di illegittimit\u00e0 costituzionale sollevate, si osserva quanto segue.<br \/>\nRitiene il Tribunale opportuno ricordare che la particolare ampiezza della discrezionalit\u00e0 di cui gode il Legislatore in materia di leggi elettorali, nella cui categoria, da intendersi in senso ampio, debbono necessariamente iscriversi le leggi di regolazione della procedura referendaria, ivi inclusa quella costituzionale, non comporta di per s\u00e9 che le relative norme ordinarie siano sottratte al sindacato di costituzionalit\u00e0, non potendo l&#8217;ordinamento riconoscere all&#8217;interno delle norme ordinarie zone franche, in grado di sfuggire al giudizio di conformit\u00e0 ai principi costituzionali. La scelta operata dalla Costituente di non inserire un&#8217;espressa disciplina dei meccanismi elettorali in costituzione, rimettendo al Legislatore ordinario la scelta e la configurazione dei relativi sistemi, &#8220;non significa che le norme legislative in materia non debbano essere concepite in un quadro coerente con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento e, in particolare, con il principio costituzionale di uguaglianza, inteso come principio di ragionevolezza ( art.3 Cost.) E con il vincolo costituzionale imposto al legislatore di rispettare i parametri del voto personale, il quale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.) In linea con una consolidata tradizione costituzionale comune agli Stati membri (art.3, prot1 CEDU)&#8221;; per le medesime ragioni, non potrebbe tollerarsi un caso di conclamata illegittimit\u00e0 costituzionale al solo fine di evitare una lesione al principio di continuit\u00e0 e costante operativit\u00e0 degli organi costituzionali, al cui funzionamento quelle leggi sono indispensabili, dovendosi piuttosto mirare al ripristino nella legge elettorale di contenuti costituzionalmente obbligati senza compromettere la permanente idoneit\u00e0 del sistema elettorale per garantire il funzionamento dell&#8217;ordinamento costituzionale mediante l&#8217;utilizzo di poteri a disposizione dell&#8217;organo giurisdizionale supremo, ovvero dal Legislatore stesso, in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale ( Cass. ord. n. 12060\/2013).<br \/>\nAnche le norme referendarie debbono dunque sottostare ai principi richiamati.<br \/>\nAllegavano parti ricorrenti che gli artt. 4,12 e 16 legge n. 352\/1970 debbono ritenersi illegittimi nella parte in cui non prevedono che &#8220;qualora la legge costituzionale sottoposta a referendum abbia contenuto plurimo ed eterogeneo, agli elettori debbano essere sottoposti tanti quesiti distinti, a cui l&#8217;elettore possa rispondere affermativamente o negativamente, quanti sono gli articolo e le parti della legge che abbiano oggetti omogenei &#8220;.<br \/>\nA conforto della tesi proposta i ricorrenti richiamavano un precedente giurisprudenziale della Corte Costituzionale che ha avuto occasione di affermare che &#8220;corrisponde alla naturale funzione dell&#8217;istituto l\u2019esigenza che il quesito da porre agli elettori venga formulato in termini semplici e chiari, con riferimento ai problemi affini e ben individuati; che nel caso contrario siano previste la scissione o anche l&#8217;integrale reiezione delle richieste non corrispondente un tale modello&#8221; sul presupposto che &#8220;se \u00e8 vero che il referendum non \u00e8 fine a se stesso, ma tramite della sovranit\u00e0 popolare, occorre che quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare o da coartare le loro possibilit\u00e0 di scelta \u2026 \u00e8 manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unit\u00e0 contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libert\u00e0 del voto stesso&#8221;; era, in sintesi, stigmatizzato che un referendum di natura abrogativa diventasse &#8220;distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie&#8221; (Corte Cost. n. 16\/1978).<br \/>\nRitiene il Tribunale che l&#8217;evocazione del precedente costituzionale sia mal posta, non potendosi applicare de plano i principi prescritti per il referendum di natura abrogativa, regolato dall\u2019art. 75 Cost. a quello costituzionale, disciplinato dall\u2019art.138, stante l&#8217;ontologica differenza dei due istituti che, pacificamente, hanno natura diversa, come si evince dal semplice dato testuale delle norme in questione.<br \/>\nNon si ritiene, dunque, corretto estendere per analogia la disciplina propria del referendum abrogativo ex art. 75 Cost., come integrata dalle statuizioni della Corte evocate, al referendum costituzionale ex art. 138 Cost .<br \/>\nL\u2019art. 75 Cost. fa riferimento all\u2019 abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, mentre l\u2019art. 138.2 Cost. fa esplicito riferimento alla legge sottoposta a referendum, cos\u00ec come l\u2019art. 138.1 Cost. si riferisce al fatto che le leggi stesse sono sottoposte a referendum.<br \/>\nLa diversit\u00e0 di disciplina costituzionale trova la propria ragione d&#8217;essere proprio perch\u00e9 la sostanza dei due istituti \u00e8 differente, nel senso che, come ha avuto modo di sottolineare la dottrina costituzionalistica, il referendum costituzionale ha ad oggetto una delibera legislativa del Parlamento non ancora produttiva di effetti, cos\u00ec che lo stesso referendum si inserisce a pieno titolo nell\u2019iter di formazione della legge, mentre il referendum abrogativo, se approvato, \u00e8 idoneo a costituire una vera e propria fonte del diritto, ovvero un elemento esterno che si oppone a un procedimento legislativo gi\u00e0 concluso. Non solo: la natura di \u201cfase procedimentale\u201d del referendum costituzionale \u00e8 facilmente deducibile da una particolare qualifica dello stesso, cio\u00e8 di referendum di tipo sospensivo, ovvero sospensivo del procedimento di revisione costituzionale fino alla consultazione popolare.<br \/>\nSotto tale profilo emerge in piena evidenza la differente posizione che nella formulazione del quesito assumono i comitati promotori del referendum: quello costituzionale non pu\u00f2 avere ad oggetto che la delibera parlamentare di modifica assunta nel rispetto delle forme di cui all&#8217;alt. 138 Cost. ; n\u00e8 potrebbe avere un contenuto diverso, competendo ai promotori solo un potere di iniziativa per sollecitare un pronunciamento del corpo elettorale; in caso di referendum abrogativo, per contro sono i promotori, con il proprio quesito, a determinare autonomamente i confini dell&#8217;innovazione normativa che, per abrogazione, si vuole produrre.<br \/>\nAnaloghe differenze si ravvisano nel diritto di voto esprimibile in ciascuna delle due fattispecie. Il corpo elettorale \u00e8 tenuto, ex art. 138, a esprimere il proprio assenso o dissenso rispetto alla promulgazione di una legge una volta che la stessa sia gi\u00e0 stata oggetto di votazione da parte del potere legislativo al fine di consentirne l\u2019entrata in vigore una volta promosso il referendum, e non ex novo, al fine di ottenerne la caducazione, come invece accade nel caso del referendum abrogativo.<br \/>\nRisulta, per contro, pertinente il richiamo effettuato dall&#8217;Avvocatura al precedente giurisprudenziale identificato nella sentenza della Corte n. 445\/2005, emessa in tema di referendum ex art. 123, comma terzo, Cost. Con tale pronuncia la Corte ha escluso la possibilit\u00e0 di proporre un quesito parziale in quanto il tenore letterale del terzo comma dell&#8217;articolo 123 Cost. rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisca alla complessiva deliberazione statutaria, e non a singole sue parti. I due istituti (referendum indetto a seguito di procedimento di revisione costituzionale e referendum statutario in sede di approvazione di nuovi Statuti regionali) costituiscono entrambi una fase eventuale del procedimento legislativo; l&#8217;oggetto del quesito, in entrambe le fattispecie, \u00e8 definito obbligatoriamente dalla costituzione, ed \u00e8 identificato, per il primo, nella &#8220;legge di revisione&#8221; e nel secondo, nello &#8220;Statuto regionale&#8221;, non potendo in entrambi i casi essere intaccate singole parti delle complessive deliberazioni della pronuncia referendaria e, prima ancora, da parte dei promotori in sede di formulazione del quesito.<br \/>\nIn entrambi i casi il corpo elettorale (rectius: corpo referendario, caratterizzato da unit\u00e0 nazionale, non risultando operare sulla base di collegi territoriali) \u00e8 chiamato attraverso il voto ad esercitare una forma di controllo politico sul complesso della deliberazione parlamentare o consigliare, e compete al voto popolare una valutazione complessiva -positiva o negativa- sulla riforma costituzionale proposta o sullo Statuto regionale.<br \/>\nNon pare corretto attribuire, come sostengono i ricorrenti, al corpo elettorale un potere di composizione del (nuovo) testo costituzionale che ad esso non pare spettare, come la stessa Corte Costituzionale ha lasciato intendere nella sentenza n. 496\/2000 in tema di referendum oppositivo\/confermativo: &#8220;\u00e8 indubitabile che la decisione politica di revisione costituzionale \u00e8 rimessa primariamente dall\u2019art. 138 alla rappresentanza politico parlamentare. All&#8217;interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo interviene infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una volont\u00e0 parlamentare di revisione gi\u00e0 perfetta che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici. Se ne possono desumere due fondamentali proposizioni: la prima di esse \u00e8 che il popolo in sede referendaria non \u00e8 individuato dalla Costituzione come propulsore della innovazione costituzionale. La seconda \u00e8 che l&#8217;intervento del popolo non \u00e8 a schema libero, poich\u00e9 l&#8217;espressione della sua volont\u00e0 deve avvenire secondo forme tipiche e all&#8217;interno di un procedimento, che, grazie ai tempi, alle modalit\u00e0 e alle fasi in cui \u00e8 articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalit\u00e0 di cui, per parte sua, \u00e8 capace e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti&#8221;.<br \/>\nE ben si comprende poi che la natura oppositiva del referendum costituzionale, ripetutamente sostenuta dallo stesso ricorrente Onida, verrebbe a mancare, e ad essere irrimediabilmente snaturata laddove si ammettesse la parcellizzazione dei quesiti; l\u2019elettore, libero di scegliere su ogni singolo quesito, finirebbe in tal caso per intervenire quale organo propulsore dell&#8217;innovazione costituzionale contro la lettera della norma (oltre che a favorire l\u2019ingresso di una contrattazione politica di carattere compromissorio, evenienza giustamente paventata dagli stessi ricorrenti).<br \/>\nNon possono poi essere ignorate le ulteriori valutazioni e le conseguenze negative derivanti da una determinazione di segno contrario.<br \/>\nAnche delle riforme costituzionali di ampio respiro, come possono essere revisioni della Costituzione interessanti pi\u00f9 articoli e pi\u00f9 titoli -da definirsi pur sempre revisioni parziali- il referendum nazionale non potr\u00e0 che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza, non potendosi disarticolare l\u2019approvazione o il rigetto di un testo indiviso alla sua fonte, le cui diverse parti sono in rapporto di reciproca interdipendenza.<br \/>\nSotto tale profilo deve essere tenuto presente che le disposizioni di una legge di revisione, ancorch\u00e9 quest&#8217;ultima si occupi di articoli della Costituzione fra loro diversi e regolanti materie potenzialmente non omogenee, non possono per ci\u00f2 stesso ritenersi prive di interconnessione.<br \/>\nL&#8217;interdipendenza renderebbe artificioso e, in ultima analisi, illegittimo, procedere ad eventuali ripartizioni di quesiti.<br \/>\nLo si afferma a prescindere dalla oggettiva difficolt\u00e0 e controvertibilit\u00e0 di definizione di &#8220;omogeneit\u00e0&#8221; di articoli e materie, cos\u00ec come dei criteri di eventuale raggruppamento o scorporamento dei singoli quesiti. Val la pena sottolineare che neppure i ricorrenti offrivano soluzioni radicate in norme dell&#8217;ordinamento -e per la verit\u00e0 non paiono neppure porsi il relativo problema- circa l&#8217;attribuzione soggettiva dei poteri di frazionamento del quesito, rectius: della revisione voluta dal Parlamento; sia che si voglia attribuire il compito di formulazione dei quesiti separati dai comitati promotori, sia che si intenda individuare nell\u2019Ufficio Centrale del Referendum l&#8217;organo a ci\u00f2 deputato, va affermato che in tal caso i soggetti indicati agirebbero al di fuori dei poteri loro espressamente attribuiti dall&#8217;ordinamento.<br \/>\nNon pu\u00f2 sottacersi che ogni Costituzione \u00e8 patto fondante di una comunit\u00e0 statuale; corrisponde pertanto alla natura essenziale di ogni Carta costitutiva che ogni parte del patto, e quindi ogni singola materia trattata, sia strettamente legata, non solo nelle disposizioni adottate all&#8217;interno di ogni singolo argomento, ma anche alle altre varie materie che ne compongono l&#8217;intero testo, e che non possa prescindersi, neppure in sede referendaria, ad una scomposizione che alteri l&#8217;equilibrio complessivo delle reciproche interconnessioni avuto di mira dal Legislatore in funzione costituente. Una scelta di segno contrario aprirebbe il rischio a risultati costituenti una combinazione casuale di diverse scelte elettorali in grado di distruggere l&#8217;unit\u00e0 del patto approvato dal Parlamento; la desiderata scomposizione dei quesiti potrebbe condurre all&#8217;esito, statisticamente possibile, di molteplici combinazioni, anche casuali, frutto di scelte referendarie differenziate da elettore a elettore. Ciascuna di esse potrebbe essere in grado di portare, in dipendenza dei risultati elettorali raggiunti, persino ad un mutamento di significato giuridico delle espressioni normative presenti nel testo; in ogni caso, l&#8217;esito potenzialmente alternato di approvazione\/dissenso in relazione ad ogni singola domanda referendaria, finirebbe per condurre ad una ineludibile distruzione dell&#8217;unit\u00e0 disegno di revisione approvato dal Parlamento, con buona pace della volont\u00e0 dell&#8217;Assemblea costituente laddove optava per un esercizio della sovranit\u00e0 popolare in termini di rappresentanza indiretta per i casi di modifica della Costituzione ed assegnava al Parlamento il compito di progettare ed approvare estensione contenuti della revisione della Carta costituzionale.<br \/>\nDeve dunque condividersi l\u2019osservazione formulata da parti resistenti, ossia che una artificiosa successione dei quesiti su parti separate del testo comporta un rischio intrinseco di esiti potenzialmente incoerenti in ragione della natura sistematica dell&#8217;intero dettato costituzionale. Ne deriva che la materia referendaria costituzionale, al fine di garantire la coerenza interna e la ragionevolezza complessiva del testo richiede l&#8217;applicazione del principio simul stabunt, simul cadent.<br \/>\nSi osserva ancora che la valutazione deve essere espressa indipendentemente dalla ravvisabilit\u00e0 di interdipendenza tra le materie trattate nella presente legge di revisione costituzionale, dovendosi individuare un criterio astrattamente valido per ogni procedimento di modifica costituzionale<br \/>\nQuanto alle conseguenze negative, non pu\u00f2 non considerarsi che in caso di dissenso in ordine ad alcuni quesiti referendari parziali e non ad altri, in mancanza del riconoscimento di un potere di promulgazione parziale del Presidente della Repubblica, un voto elettorale non omogeneo su tutti i quesiti bloccherebbe la promulgazione della legge di revisione anche con riguardo alla parte non colpita dal quesito referendario.<br \/>\nNon ritiene dunque il Tribunale di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libert\u00e0 di voto degli elettori per difetto di omogeneit\u00e0 dell&#8217;oggetto del quesito referendario<br \/>\nOsserva, ancora, il Tribunale che la prospettazione di parti ricorrenti dell\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge n. 352\/1970 pare, in ultima analisi, volta a superare o, comunque, a sanare attraverso la parcellizzazione dei quesiti ci\u00f2 che viene ritenuto essere un illegittimo ricorso alla procedura di cui all&#8217;art. 138, illegittimit\u00e0 non ravvisabile per le ragioni dianzi esposte, ribadendo i ricorrenti in plurimi passaggi che l\u2019illegittimit\u00e0 delle norme evocate si fonda essenzialmente nella prospettata coartazione dell&#8217;elettore &#8220;a dire un s\u00ec o un no comprensivi ad un testo contenente diversi oggetti, e<br \/>\ncos\u00ec ad approvare le singole proposte non condivise o a bocciare singole proposte condivise&#8221; ; per le medesime ragioni non \u00e8 ravvisabile un vulnus portato dall&#8217;espressione di un voto referendario di carattere unitario al principio democratico fondamentale dell&#8217;esercizio della sovranit\u00e0 popolare.<br \/>\nSi osserva da ultimo sul punto in esame che i ricorrenti omettono di richiamare, in particolare in ordine alla ripetutamente invocata sentenza costituzionale n. 16\/1978, quanto nella stessa affermato in punto di inammissibilit\u00e0 di richieste referendarie eterogenee. Invero la Corte associava tra i requisiti indefettibili per l&#8217;applicazione della sanzione di inammissibilit\u00e0 un&#8217;ulteriore condizione, ossia che il quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga non solo una pluralit\u00e0 di domande eterogenee, ma che non sia ravvisabile tra esse una &#8220;matrice razionalmente unitaria&#8221;. La carenza richiesta si ravvisa qualora non sia riconoscibile &#8220;un criterio ispiratore fondamentalmente comune un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale&#8221;, principio evocato da ultimo anche nella sentenza della Corte n. 16\/2016). Ci\u00f2 vale a dire che quand&#8217;anche si fosse rivolto al corpo elettorale un quesito su differenti contenuti normativi, nondimeno il quesito sarebbe, in applicazione delle statuizione rese, ammissibile, una volta identificato una matrice unitaria nei termini declinati dalla Corte.<br \/>\nVa sottolineato -prescindendo da qualsivoglia valutazione di merito della proposta di riforma costituzionale, trattandosi di questione estranea al presente procedimento e certamente non di competenza della A.G.- che ogni intervento legislativo che modifichi e ridefinisca diritti, doveri e funzioni delle istituzioni come disciplinati nella Carta, interferisce con l&#8217;architettura delineata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali successivamente emanate. Ogni intervento, oltre a garantire il necessario rispetto dei principi fondamentali tracciati dalla Carta costituzionale, comporta il necessario bilanciamento dei molteplici interessi tutelati e il rispetto dei rapporti di equilibrio tra i poteri dello Stato (cfr. in senso conforme, Corte Cost. sent. n.62\/2009). L&#8217;unitariet\u00e0 indicata, a maggior ragione, deve potersi ravvisare sia nel rapporto tra le modifiche che si intendono apportare e il complessivo disegno costituzionale che dalla riforma deriverebbe, sia all&#8217;interno del complessivo intervento di revisione, contribuendo anch&#8217;esso senza ombra di dubbio a connotare l\u2019identit\u00e0 costituzionale dell\u2019ordinamento. Orbene, parti ricorrenti appuntavano le proprie doglianze sulla pluralit\u00e0 di oggetti della riforma costituzionale, senza tuttavia affermare, neppure essi stessi, l&#8217;assenza di un criterio ispiratore comune. Pare difficilmente negabile l&#8217;oggettivo alveo finalistico (di per s\u00e9 indipendente dalla valutazione di merito della riforma) in cui si inseriscono le previsioni volte a ridefinire l&#8217;assetto istituzionale apicale dello Stato, il procedimento legislativo, cui risulta correlata la ridefinizione del rapporto tra Stato e Regioni (attraverso l&#8217;introduzione, da un lato della clausola di supremazia, e, dall&#8217;altro dal rafforzamento delle Regioni &#8220;dal centro&#8221; mediante la nuova composizione del Senato), gli interventi relativi agli istituti di democrazia partecipativa, la preventiva devoluzione alla Corte Costituzionale del giudizio preventivo sulle leggi elettorali. Quanto osservato trova riscontro nella circostanza che gli stessi ricorrenti in sede di interlocuzione sul tema richiamavano unicamente la previsione di soppressione del CNEL. Va da s\u00e9 che l&#8217;eventuale lateralit\u00e0 di una sola disposizione non pare sufficiente a eradicare l&#8217;unitariet\u00e0 progettuale di revisione.<br \/>\nLa sottoposizione articolo per articolo in separato quesito referendario potrebbe, in ipotesi, portare ad una paralizzante disarticolazione del testo costituzionale riformato; d&#8217;altro canto, non pu\u00f2 sottacersi la difficolt\u00e0 di individuare e definire giuridicamente il concetto di &#8220;omogeneit\u00e0&#8221; in materia costituzionale, che pare a chi scrive non scindibile in sede di valutazione dal concetto di interdipendenza costituzionale; ne deriva che, avvenuta, in ipotesi, una separazione del quesito referendario in pi\u00f9 domande per materie &#8220;omogenee&#8221;, sussisterebbe comunque il rischio di una disarmonia costituzionale per effetto della separazione &#8220;imposta&#8221; con isolamento di ogni singola materia dal contesto istituzionale in cui deve andare per forza ad inserirsi.<br \/>\nD&#8217;altro lato, ci\u00f2 che viene definito con termine orribile &#8220;spacchettamento&#8221; del quesito a tutela della libert\u00e0 dell\u2019elettore, comporterebbe l&#8217;attribuzione al corpo elettorale del potere di divenire fonte legislativa diretta di una modifica costituzionale con inevitabile eterogenesi dei fini, che in radice devono intendersi come razionalmente unitari, posti dal Legislatore a ci\u00f2 costituzionalmente preposto.<br \/>\nLa ravvisabilit\u00e0 di una volont\u00e0 legislativa di revisione organica della Costituzione, da un lato, limita fortemente il peso oggettivo della lamentata pluralit\u00e0 delle materie di rango costituzionale trattate; dall&#8217;altro, parrebbe richiedere proprio ci\u00f2 che i ricorrenti non vogliono ammettere, ossia che il cittadino elettore esprima il proprio consenso\/dissenso rispetto a quello specifico complessivo progetto di riforma e, quale conseguenza derivata, alla complessiva lettura che da esso deriverebbe della nuova Carta Costituzionale.<br \/>\nIn altri termini, non pu\u00f2 condividersi l&#8217;equazione svolta dai ricorrenti di omogeneit\u00e0\/libert\u00e0 d&#8217;esercizio del diritto di voto del cittadino elettore e eterogeneit\u00e0\/assenza di libert\u00e0 di quello stesso soggetto. Posto che la Costituzione consente di sottoporre a referendum una legge costituzionale complessa ed eterogenea, deve valutarsi se sussista una lesione della &#8220;libert\u00e0 giuridica&#8221; dell&#8217;elettore (che \u00e8 comunque certamente libero nei fatti di esprimere il proprio voto, qualunque esso sia, sulla proposta complessiva) per effetto della mancata scomposizione del quesito sul presupposto che il cittadino potrebbe voler aderire ad alcune parti della riforma e non ad altre. \u00c8 del tutto evidente che competer\u00e0 ad ogni singolo elettore formulare una valutazione complessiva di tutte le ragioni a favore e di quelle contrarie di tutte le parti di cui \u00e8 composta la riforma, insieme considerate, esprimendo infine un voto sulla base della prevalenza del giudizio favorevole o sfavorevole formulato in ordine a talune sue parti, ovvero secondo ogni altra personale valutazione.<br \/>\nGiova osservare che i promotori del referendum si sottopongono al rischio di manifestazioni di dissenso a valle di una valutazione complessiva che potrebbe essere posta a sanzione anche solo di minime parti di riforma eventualmente non gradite al singolo elettore.<br \/>\nIn definitiva, il diritto di voto non pare leso dalla presenza di un quesito esteso e comprensivo di un\u2019ampia variet\u00e0 di contenuti, in quanto \u00e8 lo stesso art. 138 Cost. a connotare l\u2019oggetto del referendum costituzionale come unitario e non scomponibile a mente dei commi primo e secondo dell\u2019art. 138 Cost.<br \/>\nQuanto alla violazione del diritto elettorale sotto il profilo di una lesione al diritto di corretta ed esaustiva comprensione del quesito referendario da parte del cittadino elettore, si osserva che la questione non pare essere posta dai ricorrenti in via di autonoma doglianza, avendo allegato la necessit\u00e0 di un frazionamento del quesito al principale fine di consentire una valutazione ed un voto ripartiti su ogni articolo oggetto di revisione.<br \/>\nCi\u00f2 nonostante, non pare inutile formulare alcune precisazioni in ordine al concetto di &#8220;chiarezza&#8221; funzionale all&#8217;esercizio del diritto di voto, avendo le parti denunciato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme che ne regolano la formulazione, sia pure sotto il differente profilo indicato.<br \/>\nLa prima basilare questione non pu\u00f2 che attenere ai modi di formulazione del quesito astrattamente prescritti dalla legge regolatrice del referendum, risolto in senso positivo in ordine alla sussistenza di esso per le ragioni escludenti la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale posta in relazione alla legge n. 352\/1970.<br \/>\nDeve dunque valutarsi se sia prospettabile una lesione del diritto elettorale per un difetto di &#8220;chiarezza&#8221; presente nella concreta formulazione dell&#8217;odierno quesito. Va precisato che la valutazione della legittimit\u00e0 della domanda referendaria, ivi incluse le ipotesi di censura per un&#8217;erronea scelta compiuta dai comitati promotori tra le opzioni poste dalla legge n.352\/1970, per quanto sopra affermato, risulta di esclusiva competenza dell&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum.<br \/>\nL&#8217;Ufficio Centrale ha avuto modo di affermare che nel caso in esame la legge costituzionale sottoposta a referendum presenta natura &#8220;mista&#8221;, mostrando caratteri sia di &#8220;legge di revisione costituzionale&#8221; da intendersi come legge che modifica il testo di &#8220;articoli&#8221; della Costituzione, sia di &#8220;altra legge costituzionale\u201d, da intendersi come legge che modifica un testo normativo di rango costituzionale non presente nella Carta costituzionale e, in via residuale, come legge che non modifica il testo di articoli della Costituzione, posto che, nonostante l&#8217;autodichia di &#8220;legge di revisione&#8221; adottata dal Legislatore, il testo normativo comporta anche la modifica di una disposizione della Costituzione che si risolve nella nuova denominazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonch\u00e9 la modifica del testo di alcuni articoli di tre diverse leggi costituzionali, ragioni che hanno portato l&#8217;Ufficio Centrale per il Referendum ad adottare per la formulazione del quesito il paradigma previsto dall\u2019art. 16 della legge n. 352\/1970.<br \/>\nTanto premesso, e su tali presupposti, avuto riguardo all&#8217;elettore medio, osserva il Tribunale che appare difficile individuare un diverso livello di comprensione, e quindi di consapevole manifestazione del voto, ove in luogo dell&#8217;oggetto della legge di riforma sottoposta all&#8217;approvazione (e degli estremi identificativi della stessa), venisse sottoposto all&#8217;elettore un lungo elenco di tutte le specifiche disposizioni soggette a modifica.<br \/>\nNeppure sotto tale residuale profilo pare dunque ravvisarsi il fumus di una pi\u00f9 generale lesione dell&#8217;esercizio del diritto di voto referendario.<br \/>\nA ben vedere, la soluzione proposta dagli odierni ricorrenti, finirebbe, con tante risposte referendarie \u201cparziali\u201d, per traslare il referendum dal piano del controllo (politico) a quello della normazione.<br \/>\nIn sintesi, non si ravvisa il fumus della dedotta lesione al libero e pieno esercizio del diritto di voto dell\u2019elettore referendario chiamato ad esprimere il proprio assenso\/dissenso su un unico quesito, comprensivo di ogni aspetto della riforma approvata dal Parlamento, peraltro rispondente all\u2019ineludibile logica binaria dell\u2019istituto referendario.<br \/>\nIn forza di tutte le argomentazioni sviluppate -sottolineando ancora che l&#8217;elettore \u00e8 chiamato ad esprimere il proprio libero voto all&#8217;interno del procedimento referendario costruito dal Costituente come meramente &#8220;eventuale&#8221;- non si ravvisa neppure la paventata violazione del diritto supremo del principio democratico della sovranit\u00e0 popolare, risultando conforme a Costituzione un procedimento di revisione costituzionale avviato dagli organi rappresentativi nei tempi e nei modi portati dalla Costituzione vigente, sottoposto per iniziativa di pi\u00f9 comitati referendari alla -facoltativa- consultazione popolare, elementi che impongono di escludere la paventata lesione al massimo diritto democratico vigente.<br \/>\nIn ultima analisi, la declinazione del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall&#8217;Assemblea costituente in termini unitari indipendentemente dall&#8217;ampiezza e dall&#8217;intrinseca omogeneit\u00e0 delle disposizioni oggetto di revisione non consente di accedere -all\u2019esito della valutazione sommaria propria del rito cautelare, ed effettuato in tale angusto ambito il dovuto esame- alle censure allegate in ordine agli artt. 4, 12 e16 legge n. 302\/1970 nella parte in cui non impongono una formulazione di pi\u00f9 quesiti referendari per ciascuno degli articoli oggetto di modifica, con correlata previsione di pi\u00f9 voti referendari all&#8217;interno di un singolo procedimento di revisione costituzionale.<\/p>\n<p>Un breve cenno deve essere ora dedicato ai principi individuati dalla sentenza n.1\/2014, al fine di valutare se la loro applicazione al presente caso consenta una differente soluzione.<br \/>\nE\u2019 noto che la Corte, muovendo dalla valutazione che era in gioco un diritto individuale inviolabile e che la legge (elettorale) regolatrice definiva le regole della composizione di organi essenziali per il funzionamento di un sistema democratico, affermava che il diritto soggettivo che si assumeva essere leso (esercizio del diritto di voto) era per ci\u00f2 stesso un diritto (individuale) \u201cstrettamente connesso con l\u2019assetto democratico\u201d del Paese.<br \/>\nSi veniva in tal modo a superare la tradizionale conformazione individuale del giudizio di incidentalit\u00e0 costituzionale che, muovendo dall\u2019alveo di un giudizio di parti, e per ci\u00f2 stesso privilegiante gli interessi individuali e soggettivi di queste, veniva ad attingere la sfera del sistema costituzionale, con specifica attenzione, in quella sede, ai meccanismi di rappresentanza politica. Le considerazioni svolte dalla Corte sulla legge deferita per vizio di legittimit\u00e0 costituzionale muovevano altres\u00ec\u2019, come par di capire dalla reiterazione delle argomentazioni ed espressioni utilizzate, da una valutazione di oggettivo e grave pericolo per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche della Repubblica. Seguendo il ragionamento svolto dalla Corte, si afferma che \u00e8 consentito affrontare questioni cruciali per l\u2019assetto democratico, anche difficilmente avvicinabili attraverso il giudizio di incidentalit\u00e0, anche al fine di non consentire l\u2019esistenza di zone franche, sottratte all\u2019intervento della Corte.<br \/>\nVa precisato che il giudice costituzionale non affermava, per lo meno espressamente, l\u2019assunzione di un ruolo di garante di ultima istanza del regolare funzionamento del circuito democratico, eventualmente prescindendo, in fatto, dal principio di incidentalit\u00e0 di cui all\u2019art.1 legge costituzionale n.1\/1948 e 23 legge n. 87\/1953, non avendo neppure richiamato un approccio analogo a quello utilizzato in materia di conflitti tra i poteri (ove la giurisdizione si dispiega in via residuale quando vengono meno le possibilit\u00e0 di mediazione per via politica).<br \/>\nNon \u00e8 questa la sede per rilevare se la pronuncia richiamata integri uno stare decisis, applicabile de plano ad ogni vizio normativo correlato all\u2019esercizio del diritto di voto, anche referendario; quel che si pu\u00f2 trarre dall\u2019insegnamento offerto \u00e8 che, come ben esplicitato dalla Corte anche in occasione della richiamata sentenza, occorre pur sempre che il giudice remittente, effettuato il dovuto esame, ravvisi un motivato dubbio di costituzionalit\u00e0 della norma, integrato dalla potenziale violazione di uno o pi\u00f9 parametri costituzionali oppure da una oggettiva incertezza nella sua applicazione.<br \/>\nApplicati i principi posti nella sentenza n.1\/2014, ed in particolare il mantenimento dei requisiti della incidentalit\u00e0 e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalit\u00e0, non pu\u00f2 neppure sostenersi un accesso alla Corte da parte del giudice ordinario -in assenza di normati automatismi valutativi &#8211; per il solo fatto della rilevanza costituzionale e della estrema delicatezza delle questioni trattate, neppure per il caso in cui si attinga alla sfera del regolare funzionamento del sistema democratico.<br \/>\nOrbene, pare a chi scrive (in altre occasioni giudice remittente in casi di costituzionalit\u00e0 infine accolti) che le argomentazioni svolte nei capi che precedono non consentano di ravvisare siffatto vulnus, neppure alla pi\u00f9 severa delle analisi, dovendosi ricondurre le caratteristiche referendarie denunciate proprio alla struttura della norma costituzionale invocata (art. 138 Cost.), cui la legge referendaria aderisce, per ci\u00f2 stesso non passibile di censura alcuna. Riscontro \u00e8 dato dal fatto che gli stessi ricorrenti, al fine di sostenere un ambito di operativit\u00e0 della disposizione costituzionale diverso dal dato testuale (e dall\u2019interpretazione sistematica) dell\u2019art. 138, non potevano che appellarsi a singole posizioni espresse in seno all\u2019Assemblea Costituente, prescindendo dal precipitato normativo dei lavori, ed a non meglio puntualizzati orientamenti dottrinari.<br \/>\nAnche sotto tale residuo profilo non vi rinvengono ragioni per accedere alle richieste cautelari enunciate.<\/p>\n<p>Dipanando il procedere argomentativo in un&#8217;ultima doverosa sintesi, possono riassumersi le ragioni delle determinazioni assunte nei seguenti termini:<br \/>\n-difetto di strumentalit\u00e0 della misura cautelare richiesta;<br \/>\n-rispondenza della formulazione del quesito referendario in un&#8217;unica domanda formulata ai sensi della legge n. 352\/1970, ancorch\u00e9 avente ad oggetto pi\u00f9 articoli della Costituzione e pi\u00f9 oggetti, alle previsioni di cui all&#8217;art. 138 Cost.;<br \/>\n-la pedissequa applicazione della procedura disciplinata all\u2019art.138 Cost. non consente di sollevare dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme evocate in relazione agli artt. 1 e 48 Cost.<\/p>\n<p>Sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene dunque il giudicante di ravvisare dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale &#8211; plausibili e consistenti &#8211; delle disposizioni referendarie in oggetto.<br \/>\nIn sintesi conclusiva, a seguito di un primo prognostico accertamento delibativo del fumus, non si ritengono condivisibili la tesi proposte a supporto della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale posta in relazione agli artt. 4, 12, 16 L. n. 352\/1970 per contrasto con gli artt. 1, 48, 138 Cost.<br \/>\nRisulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta in atti.<br \/>\nA quanto sin qui osservato consegue il rigetto della domanda cautelare (avente ad oggetto la rimessione della questione di legittimit\u00e0 costituzionale alla Corte) per le ragioni di rito e di merito esaminate.<br \/>\nSpese compensate ex art. 92 c.p.c.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nletti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c.<br \/>\n1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica;<br \/>\n2) rigetta il ricorso indicato in premessa;<br \/>\n3) spese di lite compensate.<br \/>\nSi comunichi.<br \/>\nMilano, 6.11.2016 Il Giudice Firmato Da: DORIGO LORETA M.G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deaf5<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ecco le motivazioni integrali delle ordinanze del giudice Loreta Dorigo del Tribunale civile di Milano sui due ricorsi presentati, uno da Rosato, Dellai, Quaranta, Centinaio, Lupi e altri e quello presentato da Onida e Randazzo<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2016\/11\/09\/il-testo-integrale-delle-due-ordinanze-del-giudice-loreta-dorigo\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2016%2F11%2F09%2Fil-testo-integrale-delle-due-ordinanze-del-giudice-loreta-dorigo%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow 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