{"id":1732,"date":"2017-01-11T12:03:38","date_gmt":"2017-01-11T11:03:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=1732"},"modified":"2018-01-06T09:19:13","modified_gmt":"2018-01-06T08:19:13","slug":"tribunali-coraggiosi-matrimoni-civili-e-unioni-civili-eguali-davanti-al-sindaco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/11\/tribunali-coraggiosi-matrimoni-civili-e-unioni-civili-eguali-davanti-al-sindaco\/","title":{"rendered":"TRIBUNALI CORAGGIOSI <br> Matrimoni civili e unioni civili <br> eguali davanti al sindaco"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1733\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/11\/tribunali-coraggiosi-matrimoni-civili-e-unioni-civili-eguali-davanti-al-sindaco\/image-75\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2.jpeg\" data-orig-size=\"1732,1199\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"image\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2-300x208.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2-1024x709.jpeg\" class=\"aligncenter wp-image-1733 size-medium\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2-300x208.jpeg\" alt=\"image\" width=\"300\" height=\"208\" srcset=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2-300x208.jpeg 300w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2-768x532.jpeg 768w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2-1024x709.jpeg 1024w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/image-2.jpeg 1732w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Il \u00a0TAR \u00a0della Lombardia, sez. Brescia, giudica di alcune norme comunali (Comune di Stezzano) che \u201cdeclassano\u201d il rito delle unioni civili rispetto a quello del matrimonio civile. <!--more-->Relegati in uno sgabuzzino, privi della presenza del Sindaco (che pare faccia \u201cobiezione di coscienza\u201d) gli interessati impugnano le norme comunali e provocano una sentenza molto dotta del TAR che fissa alcuni punti di diritto molto netti e importanti sia su analogie e differenze di rito sia sul preteso diritto del Sindaco a fare obiezione di coscienza. La sentenza impone anche al Comune di rifondere ai ricorrenti le spese giudiziarie pari a 4.000 euro pi\u00f9 il 15% per spese generali. Merita leggerla.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pubblicato il 29\/12\/2016<br \/>\nN. 01791\/2016 REG.PROV.COLL.<br \/>\nN. 01291\/2016 REG.RIC.<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br \/>\nsezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\n<b><\/b><\/p>\n<p><b>SENTENZA<\/b><br \/>\nex art. 60 cod. proc. amm.;<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 1291 del 2016, proposto da:<br \/>\n-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Giavazzi, Stefano Chinotti e Vincenzo Miri, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Brescia, via C. Zima 3, ai sensi dell\u2019art. 25 c.p.a.;<br \/>\ncontro<br \/>\nComune di Stezzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Tucci e Paolo Loda, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via Romanino 16;<br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\nprevia sospensiva, della deliberazione della giunta comunale n. 199 del 27\/09\/2016;<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Stezzano;<br \/>\nViste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nSentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p><b>FATTO<\/b><br \/>\nI. Con l\u2019atto introduttivo del giudizio, depositato il 22 novembre 2016, i ricorrenti, Signor G. e Signor I. &#8211; che dichiarano di essere conviventi more uxorio e di risiedere da undici anni in Comune di Stezzano &#8211; espongono in fatto che il pomeriggio del giorno 4 ottobre 2016 il Signor G. (il quale si era rivolto all\u2019ufficio servizi demografici di quel Comune onde avere delucidazioni sulla documentazione da predisporre in vista della costituzione di una unione civile con il sig. I., ai sensi della Legge 76\/2016) fu informato da un\u2019impiegata di quell\u2019ufficio, oltre che dei documenti a ci\u00f2 necessari, anche della circostanza che \u201ccon deliberazione assunta qualche giorno prima, la giunta comunale aveva disposto che le unioni civili fossero costituite in una stanza adiacente a quell\u2019ufficio\u201d; stanza che gli fu poi mostrata.<br \/>\nIl Sig. G. fece rilevare immediatamente \u201ccome la stanza mostratagli, angusta e indecorosa, non fosse affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell\u2019unione quale se l\u2019era prefigurata con il compagno, alla presenza di parenti e amici, e come essa fosse assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili\u201d.<br \/>\nQuindi, i ricorrenti chiesero e ottennero di prendere visione della delibera in questione e di ogni precedente in materia di matrimonio civile adottato dal Comune di Stezzano, tra cui:<br \/>\n&#8211; deliberazione di giunta 29.10.2010, n. 125, che aveva esteso la facolt\u00e0 di celebrazione dei matrimoni, oltre che nella casa comunale costituita da Villa Grumelli Pedrocca, in altre due dimore storiche, Villa Caroli Zanchi e Villa Moroni, site entrambe all\u2019interno del territorio comunale;<br \/>\n&#8211; deliberazione del consiglio comunale 1.06.2011, n. 29, di approvazione di un apposito regolamento per la disciplina della celebrazione del matrimonio civile, a norma del quale si destinava, per la celebrazione dei matrimoni nella casa comunale, la sala di rappresentanza del palazzo; in particolare, all\u2019art. 7 di tale regolamento si stabiliva che \u201cnelle celebrazioni nelle sale comunali il Comune garantisce che la sala sia allestita con un tavolo, un numero adeguato di sedie per gli sposi ed i testimoni e i divani abitualmente presenti nel locale. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti\u201d;<br \/>\n&#8211; successiva deliberazione della giunta comunale n. 66 del 23.04.2015, con cui furono stabilite le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili introducendo un distinguo di costi tra persone residenti e non residenti, i primi onerati della somma di \u20ac 50 per la celebrazione a palazzo comunale ed \u20ac 100 per quelle a Villa Caroli Zanchi e Villa Moroni; i secondi, invece, rispettivamente, delle somme di \u20ac 150 ed \u20ac 250.<br \/>\nInfine, con l\u2019impugnata deliberazione 27 settembre 2016, n. 199, la Giunta comunale adott\u00f2 un atto di indirizzo per la \u201ccelebrazione delle unioni civili\u201d, in cui si prevede la possibilit\u00e0 d\u2019una cerimonia di costituzione delle unioni a Villa Caroli Zanchi e a Villa Moroni (al medesimo costo previsto per la celebrazione del matrimonio civile), limitando tuttavia la costituzione delle unioni civili, nel palazzo municipale, al locale sopramenzionato, adiacente all\u2019ufficio servizi demografici: locale che, dopo alcuni articoli apparsi sulla stampa e su siti internet, \u00e8 stato svuotato e modificato negli arredi.<br \/>\nRitenendo, tuttavia, quest\u2019ultimo intervento non sufficiente a emendare la stessa delibera giuntale da violazione di legge e conseguenze discriminatorie, i ricorrenti ne chiedono l\u2019annullamento, previa sospensione, deducendo, in sintesi, le seguenti censure:<br \/>\na) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicit\u00e0, manifesta ingiustizia del provvedimento impugnato e sua inadeguatezza a modificare una precedente deliberazione del consiglio comunale: previo richiamo all\u2019art. 1 della legge della L. 76\/2016 (secondo cui \u201cLa presente legge istituisce l\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione &#8230;\u201d) e alla sentenza 10\/5\/2011, in causa C-147, R\u00f6mer della Corte di Giustizia &#8211; Grande Sezione, i ricorrenti sostengono:<br \/>\n&#8211; che sussisterebbe l\u2019equiordinazione valoriale (nello Stato laico) del matrimonio eterosessuale all\u2019unione omosessuale;<br \/>\n&#8211; che non sarebbe consentito a una pubblica amministrazione di discriminare due soggetti in ragione dei loro orientamenti sessuali;<br \/>\n&#8211; non vi sarebbe alcuna valida ragione organizzativa tale da giustificare la scelta di assegnare alle due (costituzionalmente equiordinate) funzioni dell\u2019ufficio dello stato civile due differenti stanze;<br \/>\n&#8211; che tale scelta contrasterebbe con i canoni di \u201cbuon andamento\u201d e \u201cimparzialit\u00e0\u201d dell\u2019azione amministrativa ex art. 97 Cost.; con il combinato disposto degli artt. 8 (\u201cdiritto al rispetto della vita privata e familiare\u201d) e 14 (\u201cdivieto di discriminazione\u201d) della CEDU; con gli artt. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE sull\u2019inviolabilit\u00e0 della dignit\u00e0 umana e 21 sul divieto di discriminazioni fondate sull\u2019orientamento sessuale;<br \/>\n&#8211; che l\u2019impugnata deliberazione di giunta contrasterebbe con quella consiliare del 2011 e che competente a disciplinare la costituzione dell\u2019unione civile sarebbe, ex art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 267\/2000, lo stesso Consiglio comunale;<br \/>\n&#8211; che la stessa deliberazione giuntale non si risolverebbe in una mera misura logistica relativa al palazzo municipale, ma determinerebbe le modalit\u00e0 di esercizio di una funzione, stabilendo che la celebrazione delle unioni civili sia effettuata da soggetti (i consiglieri comunali che hanno comunicato la propria disponibilit\u00e0 e, in caso di indisponibilit\u00e0 dei consiglieri, il dipendente comunale cui sono state delegate le funzioni di ufficiale di stato civile) differenti da quello (sindaco) cui \u00e8 attribuito il compito di officiare i matrimoni eterosessuali;<br \/>\nb) violazione degli artt. 2 e 3 Cost., stante lo svolgimento della pubblica funzione de qua secondo modalit\u00e0 differenti e deteriori rispetto a quella riservata a persone con orientamento eterosessuale, cui \u00e8 concessa la possibilit\u00e0 di accedere ad altri e pi\u00f9 pregevoli spazi loro riservati, mentre il nuovo istituto delle unioni civili sarebbe permeato dal medesimo fondamento solidaristico del matrimonio, come si evincerebbe dalla recente sentenza Corte Cost. n. 174\/2016 (punto 3.2);<br \/>\nc) mancato rispetto del disposto del comma 20 della L. 76\/2016, che recita: \u201cAl solo fine di assicurare l\u2019effettivit\u00e0 della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole \u00abconiuge\u00bb, \u00abconiugi\u00bb o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonch\u00e9 negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonch\u00e9 alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti\u201d).<br \/>\nIl legislatore non avrebbe inteso estendere il matrimonio civile alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma avrebbe scelto di riservare a esse un nuovo istituto (l\u2019unione civile), pur nella consapevolezza che, stante la pari dignit\u00e0 sociale di ogni forma di relazione familiare (da tempo affermata sia dalla Corte Costituzionale sia dalle Corti sovranazionali), non avrebbe potuto introdurre un trattamento discriminatorio tra le coppie formate da persone dello stesso sesso.<br \/>\nDi qui, la disposizione recata dal surriportato comma 20, il quale &#8211; ferma restando la non equiparazione tra i due istituti &#8211; determinerebbe esclusivamente &lt;la piena e, per cos\u00ec dire, \u201crapida\u201d regolamentazione di quello nuovo&gt; al fine di porlo al riparo da trattamenti deteriori rispetto al matrimonio civile: con la conseguenza, rispetto al caso di specie, che il \u201cRegolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili\u201d del Comune di Stezzano si applicherebbe inderogabilmente &#8211; stante la suddetta fonte normativa di rango superiore &#8211; anche alla costituzione delle unioni civili, cosicch\u00e9 \u201cla circostanza che il luogo individuato per la costituzione delle unioni civili sia diverso da quello assegnato ai matrimoni civili dall\u2019art. 3 del citato regolamento rende, ex se, illegittima la delibera di giunta comunale n. 199\/2016\u201d.<br \/>\nII. Il Comune di Stezzano si \u00e8 costituito in giudizio il 9 dicembre 2016, depositando documentazione e memoria difensiva, in apertura della quale sostiene che \u201cil ricorso avversario \u00e8 privo di fondamento perch\u00e9 si basa in primo luogo su una erronea lettura del provvedimento impugnato\u201d, in quanto sarebbe evidente:<br \/>\n&#8211; &lt;che nella delibera in esame si tengono sempre distinte le parole &#8220;celebrazione&#8221;, intesa come &#8220;celebrazione del matrimonio&#8221; fra persone eterosessuali, di cui al Libro Primo, Sezione IV, artt. 106 e seguenti del Codice Civile, e &#8220;costituzione di unione civile&#8221;, intesa come unione fra persone dello stesso sesso, di cui alla legge n. 76 del 2016&gt;;<br \/>\n&#8211; &lt;che il contenuto della delibera della G. M. n. 199\/2016 si applica ad entrambi gli istituti e non soltanto alle unioni fra omosessuali, come sostengono i ricorrenti, forse fuorviati da un dato testuale non adeguatamente esplicato&gt;: dunque, la disposizione relativa all\u2019ufficio servizi demografici si applicherebbe anche alla celebrazione dei matrimoni fra persone eterosessuali, tanto \u00e8 vero che \u00e8 prevista la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili proprio nella sala dedicata, attigua all&#8217;ufficio servizi demografici, come risulterebbe dalla documentazione prodotta.<br \/>\nIn ogni caso &#8211; prosegue il Comune &#8211; \u201cl&#8217;interpretazione del contenuto della delibera in questione non pu\u00f2 che essere quella che oggi il Comune ribadisce nelle presenti difese\u201d.<br \/>\nIn secondo luogo, i ricorrenti censurerebbero la delibera de qua sotto un profilo del tutto inconferente, in quanto \u00e8 pacifico che competa \u201cal Sindaco (e non al Consiglio Comunale) il potere di delegare, come per i matrimoni fra persone eterosessuali, per la costituzione delle unioni civili fra persone eterosessuali, un soggetto diverso da s\u00e9, ovvero i &#8220;consiglieri comunali che abbiano dato la propria disponibilit\u00e0 o il dipendente comunale a cui siano state delegate le funzioni di Ufficiale di Stato Civile&#8221;, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e seguenti del D.P.R. n. 396\/2000\u201d.<br \/>\nDunque, la delibera di Giunta non farebbe che confermare la delega del Sindaco, non potendo per questo essere ritenuta illegittima.<br \/>\nIn terzo luogo, la delibera impugnata non violerebbe la competenza del Consiglio Comunale in materia, proprio perch\u00e9 in forza dell&#8217;art. 3 del D.P.R. n. 396\/2000 la Giunta ha specifica competenza per istituire o sopprimere uno o pi\u00f9 separati Uffici dello Stato Civile, nel cui ambito pu\u00f2 regolare il funzionamento degli uffici con i relativi servizi, senza dover ricorrere ogni volta a una previa delibera del Consiglio Comunale (come testimonierebbero \u201ci numerosi precedenti di delibere di Giunta Comunale &#8211; di altri Comuni &#8211; in materia\u201d, pure prodotti).<br \/>\nNemmeno potrebbe essere accolta la censura formulata dai ricorrenti circa la scelta del Sindaco di delegare ad altri la celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili, essendo tale facolt\u00e0 di delega stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell&#8217;adunanza del 15 luglio 2016.<br \/>\nIII. All\u2019odierna Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, alla quale era chiamata per la decisione la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, il Collegio ha informato i difensori presenti dell\u2019intenzione di procedere ex art. 60 c.p.a., in ragione dell\u2019obiettiva rilevanza della controversia: dopodich\u00e9, terminata la discussione orale tra gli stessi difensori, la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione per la definizione immediata del giudizio, seppur con sentenza non propriamente semplificata, stante la peculiarit\u00e0 della questione trattata.<br \/>\nDIRITTO<br \/>\n1. Il quadro giuridico complessivo in tema di unioni civili.<br \/>\nPer una migliore organicit\u00e0 espositiva, alla concreta disamina della fattispecie dedotta in causa occorre premettere un indispensabile riepilogo del complessivo quadro giuridico in cui essa si colloca.<br \/>\nle sollecitazioni di Corte costituzionale e Corte EDU<br \/>\nCome \u00e8 noto, prima nel 2010 (sentenza n. 138) e poi nel 2014 (sentenza n. 170), la Corte costituzionale aveva sollecitato il Parlamento a garantire con legge il diritto delle coppie dello stesso sesso ad ottenere la formalizzazione della loro unione, consentendo loro di ricondurre a un rapporto giuridicamente regolato dallo Stato il desiderio di vivere liberamente una condizione di coppia.<br \/>\nL\u2019anno successivo, la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo ha accertato la violazione dell\u2019art. 8 della Convenzione da parte dell\u2019Italia, per aver omesso di adottare una legislazione diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (sentenza 21 luglio 2015, caso Oliari e a. contro Italia, nei ricorsi riuniti n. 18766\/11 e 36030\/11) e ha riconosciuto, a carico dello stato italiano, un risarcimento di \u20ac 5.000,00 ad ogni ricorrente, per i danni non patrimoniali sofferti.<br \/>\nLa Corte, richiamando la propria giurisprudenza in tema di diritti delle coppie same sex<br \/>\n(Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk and Kopf e Vallianatos c. Austria), ha ribadito che le coppie formate da persone dello stesso sesso hanno la medesima capacit\u00e0 di dare vita ad una relazione stabile e hanno il medesimo bisogno di riconoscimento e di protezione della propria unione di quelle formate da persone di sesso diverso.<br \/>\nLa Corte richiama, poi, a supporto anche la citata sentenza Corte costituzionale n. 138\/2010 (par. 180) e la sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400 della Corte di cassazione (par. 45).<br \/>\nLa Corte riconosce tuttavia (par. 159 e par. 162) che, nell\u2019applicare le misure positive per assicurare il rispetto effettivo dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento.<br \/>\nInvero, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, se per un verso il diritto al matrimonio pu\u00f2 essere riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli Stati (Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, 15 marzo 2012, Gas e Dubois c. Francia), per altro verso, la Convenzione garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali.<br \/>\nE anche la Corte costituzionale aveva ritenuto non \u00abcostituzionalmente obbligata\u00bb, in riferimento all\u2019art. 29 Cost., l\u2019introduzione del matrimonio per coppie dello stesso sesso (ancora sent. 138\/2010).<br \/>\nla legge 76\/2016<br \/>\nTenendo conto di tali indicazioni, con la l. 76\/2016 il legislatore italiano non ha percorso la via del matrimonio egualitario (pure intrapresa da diversi paesi europei) e ha optato, invece, per la soluzione presente in altri paesi europei, i cui ordinamenti contemplano un istituto analogo al matrimonio, ma da esso formalmente distinto (partnership variamente denominate, che nella legge 76 sono state definite \u201cunioni civili\u201d).<br \/>\nSecondo Cassazione penale sez. I 27\/06\/2016, n. 44182, \u201cla finalit\u00e0 perseguita dal legislatore con tale nuova regolamentazione \u00e8 quella di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente\u201d (capo 3 in diritto).<br \/>\nDi seguito si analizzeranno brevemente tali analogie e distinzioni.<br \/>\n1.3. analogie e differenze tra gli istituti del matrimonio e dell\u2019unione civile.<br \/>\nIn linea generale pu\u00f2 riprendersi l\u2019osservazione contenuta in uno dei primi commenti dottrinali alla legge 76 e secondo cui l\u2019unione civile \u00e8 istituto che condivide con il matrimonio i tratti essenziali, sia per quel che riguarda il momento costitutivo (il profilo dell\u2019\u00abatto\u00bb), sia per quanto riguarda la relazione interpersonale (il profilo del \u00abrapporto\u00bb) e la rilevanza nei confronti dei terzi e della collettivit\u00e0.<br \/>\nInvero, passando a una rapida esemplificazione:<br \/>\n&#8211; complessivamente analoghi al matrimonio sono il regime dell\u2019invalidit\u00e0 per mancanza di presupposti soggettivi (libert\u00e0 di stato, assenza di vincoli di parentela e affinit\u00e0, assenza dell\u2019impedimento ex delicto) o per vizi derivanti dalla mancata espressione di un consenso libero e consapevole; e identica \u00e8 anche la disciplina dei termini per proporre la relativa azione;<br \/>\n&#8211; anche gli effetti dell\u2019unione nei rapporti tra i partner sono disciplinati sulla falsariga di quelli propri del matrimonio, con esclusione delle norme relative ai rapporti tra genitori e figli e alla separazione personale dei coniugi;<br \/>\n&#8211; per quanto riguarda i rapporti patrimoniali e successori, gli obblighi alimentari, l\u2019istituto dell\u2019amministrazione di sostegno e il rapporto di lavoro, si applicano le norme previste per i coniugi: ed \u00e8 prevista anche la facolt\u00e0 di scelta del cognome comune;<br \/>\n&#8211; anche per quanto riguarda i reciproci diritti e doveri (assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione), sussiste analogia con quanto previsto per i coniugi dagli artt. 143, 144, 145 c.c..<br \/>\nTutto ci\u00f2 emerge dalla stessa tecnica legislativa seguita dalla legge 76, che costruisce la disciplina dell\u2019unione civile mediante ripetuti rinvii, quasi per relationem, a quella codicistica del matrimonio, come osservato questa volta in altro commento dottrinale che adduce quale esempio paradigmatico in tal senso l\u2019art.1, comma 5 (secondo il quale \u00ab\u2009si applicano gli artt. 65 e 68, nonch\u00e9 le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile\u2009\u00bb).<br \/>\nMa proprio questa tecnica sta a marcare anche la principale differenza, sotto il profilo formale, tra unione civile e matrimonio, in quanto essa sottolinea la scelta di affidare la disciplina delle unioni civili a una legge speciale, anzich\u00e9 farvi posto nel codice civile.<br \/>\nCon l\u2019ulteriore conseguenza che ogni mancato richiamo alle disposizioni codicistiche segna anche una differenza tra le rispettive discipline dei due istituti, come nel caso del mancato richiamo all\u2019art. 78 del codice civile che, comporta &#8211; ancora secondo la prevalente opinione dottrinale &#8211; una differenza tra gli status di coniuge e di unito civilmente, in quanto sarebbe da escludere che l\u2019unione civile generi il vincolo di affinit\u00e0 tra ciascuna parte ed i parenti dell\u2019altra.<br \/>\nAltra differenza riguarda l\u2019et\u00e0: solo il maggiorenne pu\u00f2 contrarre unione civile.<br \/>\nInfine, le principali differenze tra matrimonio e unione civile concernono lo scioglimento del vincolo: nell\u2019unione civile, infatti, non \u00e8 prevista alcuna forma di separazione legale, ma soltanto il divorzio.<br \/>\n1.4 In particolare: la costituzione del vincolo<br \/>\nDifferenze tra matrimonio e unione civile si registrano anche per quanto riguarda sia il procedimento di costituzione del vincolo (per l\u2019unione \u00e8 omessa la fase delle pubblicazioni e delle eventuali opposizioni), sia la celebrazione (oltre alla dichiarazione delle parti, non \u00e8 prevista per l\u2019unione quella dell\u2019ufficiale di stato civile): ma identica \u00e8 la natura giuridica dell\u2019atto costitutivo. Invero, anche la costituzione dell\u2019unione civile tra persone dello stesso sesso avviene mediante atto formale e pubblico (dichiarazione del consenso manifestato dalle parti \u00abdi fronte all\u2019ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni\u00bb), successivamente registrato dallo stesso ufficiale di stato civile nell\u2019archivio di stato civile.<br \/>\nMentre \u00e8 pacifico che nel sistema della legge 76 rivesta natura contrattuale solo l\u2019istituto, nettamente distinto dall\u2019unione civile, del contratto di convivenza, contratto tipico, con propri requisiti sostanziali e formali, introdotto e disciplinato dai commi 50 e seguenti dell\u2019articolo unico della legge 76.<br \/>\n2. L\u2019art. 1 comma 20: chiave di volta e norma di chiusura della disciplina dell\u2019unione civile<br \/>\nCos\u00ec come \u00e8 pacifico &#8211; nelle prime esegesi, dottrinali e giurisprudenziali, della medesima legge 76 &#8211; che il comma 20 dello stesso articolo unico (qui integralmente riportato al capo I dell\u2019esposizione in fatto) rappresenti al contempo la chiave di volta dell\u2019istituto dell\u2019unione civile e la norma di chiusura dell\u2019intera sua disciplina positiva.<br \/>\nNella dottrina civilistica si \u00e8, cos\u00ec, definita regola generale quella contenuta nel comma 20 e si \u00e8 affermato che &#8211; per effetto del rinvio ivi effettuato ad ogni disposizione diversa dal codice civile non espressamente richiamata &#8211; tutti i diritti previsti dalla legge per il matrimonio sono riconosciuti anche ai partner di unione civile in materia di lavoro, assistenza, previdenza, sanit\u00e0, pensioni, immigrazione e in campo penale, penitenziario, fiscale.<br \/>\nAnche la dottrina processualcivilistica, pur critica nei confronti della modalit\u00e0 espressiva che caratterizza l\u2019incipit finalistico del comma 20, riconosce che attraverso questa norma si compie l\u2019equiparazione tra unione civile e matrimonio.<br \/>\nE, seppur in un obiter dictum, \u00e8 la stessa Corte Costituzionale ad aver qualificato recentemente (sentenza 14\/07\/2016, n. 174, punto 3.2. del Considerato in diritto, cui si richiamano anche i ricorrenti nella propria censura sub \u201cb\u201d) come \u201cclausola generale\u201d quella del comma 20, in forza della quale l&#8217;istituto della pensione di reversibilit\u00e0 \u00e8 stato applicato alle unioni civili \u201cin modo coerente con i princ\u00ecpi di eguaglianza e ragionevolezza\u201d.<br \/>\nDi recente e a proposito dello stesso istituto della pensione di reversibilit\u00e0, la Sez. lavoro della Cassazione civile (sentenza 3\/11\/2016, n. 22318) ha parimenti affermato che la nuova normativa di cui alla legge 76\/2016 non prevede in favore del convivente more uxorio la pensione di reversibilit\u00e0, &lt;a differenza dell&#8217;ampia previsione dei trattamenti riconosciuti al comma 20 dell&#8217;art. 1 alla parte della &#8220;unione civile&#8221; disciplinata nelle forme previste dalla stessa legge&gt;.<br \/>\nInfine, per quanto riguarda invece un esempio di automatica applicazione in sede amministrativa del comma 20, si pu\u00f2 segnalare la circolare prot. 0003511 del 05\/08\/2016, con cui la Direzione Centrale per le Politiche dell&#8217;Immigrazione e dell&#8217;Asilo del Ministero dell\u2019Interno ha pregato i Prefetti di informare le associazioni e i rappresentanti delle comunit\u00e0 straniere presenti sul territorio che, in virt\u00f9 del comma 20, \u201cil diritto al ricongiungimento familiare di cui all&#8217;art. 29 e seguenti del D.lgs 286\/98 (T.U. Immigrazione), si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente\u201d e che \u201cla procedura di rilascio del nulla osta e conseguente ingresso del ricongiunto non subisce alcuna modifica operativa se non con riferimento all&#8217;aggiornamento della modulistica in uso\u201d.<br \/>\n3. La questione dell\u2019&lt;obiezione di coscienza&gt;.<br \/>\nL\u2019introduzione nell\u2019ordinamento giuridico interno di un istituto a forte tasso di innovativit\u00e0 qual \u00e8 quello dell\u2019unione civile \u00e8 stata prevedibilmente preceduta, accompagnata e seguita da un dibattito pubblico \u2013 politico e istituzionale \u2013 assai acceso, all\u2019interno del quale non sono mancati i richiami alle tematiche dell\u2019obiezione di coscienza.<br \/>\nI profili strettamente giuridici di tali problematiche sono stati espressamente affrontati e risolti nell\u2019articolato parere (citato anche dal Comune nella propria memoria difensiva) reso per legge dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell\u2019Adunanza 15 luglio 2016 (parere 21\/07\/2016, n. 1695\/2016) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui, nella presente fase di prima applicazione della legge 76, sono dettate alcune disposizioni attuative \u201ccon il circoscritto fine di consentire l\u2019immediata operativit\u00e0 dei registri delle unioni civili, onde cos\u00ec corrispondere alle richieste presentate ai Comuni dalle coppie omosessuali per l\u2019applicazione ad esse del nuovo istituto\u201d (cos\u00ec lo stesso parere).<br \/>\nEbbene, al capo 4 della lettera A del suddetto parere, il Consiglio di Stato non si esime dall\u2019affrontare &lt;una seconda questione di carattere generale, che attiene ai doveri di adempimento da parte dei Comuni in ordine alle richieste formulate dalle coppie omosessuali aventi diritto&gt; e che &lt;riguarda la possibilit\u00e0 stessa, evocata di recente da alcuni sindaci, di una \u201cobiezione di coscienza\u201d motivabile con il rifiuto, in base a convinzioni culturali, religiose o morali, di concorrere \u2013 appunto, nella qualit\u00e0 di sindaco \u2013 a rendere operativo l\u2019istituto della unione civile tra persone dello stesso sesso&gt;.<br \/>\nVale la pena di riportare integralmente le considerazioni svolte sul punto dal parere:<br \/>\n&lt;&lt;Ritiene il Consiglio di Stato che il rilievo giuridico di una \u201cquestione di coscienza\u201d &#8211; affinch\u00e9 soggetti pubblici o privati si sottraggano legittimamente ad adempimenti cui per legge sono tenuti &#8211; pu\u00f2 derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicch\u00e9 detto rilievo, che esime dall\u2019adempimento di un dovere, non pu\u00f2 derivare da una \u201cauto-qualificazione\u201d effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, a un determinato comportamento.<br \/>\nIl primato della \u201ccoscienza individuale\u201d rispetto al dovere di osservanza di prescrizioni normative \u00e8 stato affermato \u2013 pur in assenza di riconoscimento con legge \u2013 nei casi estremi di rifiuto di ottemperare a leggi manifestamente lesive di principi assoluti e non negoziabili (si pensi alla tragica esperienza delle leggi razziali). In un sistema costituzionale e democratico, tuttavia, \u00e8 lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la \u201ccoscienza individuale\u201d possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge.<br \/>\nAllorquando il Legislatore ha contemplato (si pensi all\u2019obiezione di coscienza in materia di aborto o di sperimentazione animale) l\u2019apprezzamento della possibilit\u00e0, caso per caso, di sottrarsi ad un compito cui si \u00e8 tenuti (ad esempio, l\u2019interruzione anticipata di gravidanza), tale apprezzamento \u00e8 stato effettuato con previsione generale e astratta, di cui il soggetto \u201cobiettore\u201d chiede l\u2019applicazione.<br \/>\nNel caso della legge n. 76\/2016 una previsione del genere non \u00e8 stata introdotta; e, anzi, dai lavori parlamentari risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l\u2019&lt;obiezione di coscienza&gt; sulla costituzione di una unione civile \u00e8 stato respinto dal Parlamento, che ha cos\u00ec fatto constare la sua volont\u00e0 contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge.<br \/>\nDel resto, quanto al riferimento alla \u201ccoscienza individuale\u201d adombrato per invocare la possibilit\u00e0 di \u201cobiezione\u201d, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti a carico dell\u2019ufficiale di stato civile, e cio\u00e8 di un pubblico ufficiale, che ben pu\u00f2 essere diverso dalla persona del sindaco.<br \/>\nIn tal modo il Legislatore ha affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti \u2013 quella degli ufficiali di stato civile \u2013 proprio per tener conto che, tra questi, vi possa essere chi affermi un \u201cimpedimento di coscienza\u201d, in modo che altro ufficiale di stato civile possa compiere gli atti stabiliti nell\u2019interesse della coppia richiedente.<br \/>\nDel resto, \u00e8 prassi ampiamente consolidata gi\u00e0 per i matrimoni che le funzioni dell\u2019ufficiale di stato civile possano essere svolte da persona a ci\u00f2 delegata dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale, sicch\u00e9 il problema della \u201ccoscienza individuale\u201d del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge n. 76\/2016, pu\u00f2 agevolmente risolversi senza porre in discussione &#8211; il che la legge non consentirebbe in alcun caso \u2013 il diritto fondamentale e assoluto della coppia omosessuale a costituirsi in unione civile&gt;&gt;.<br \/>\nUna volta delineato lo scenario giuridico di fondo in cui la presente controversia si inserisce, si pu\u00f2 pi\u00f9 agevolmente analizzarne gli specifici profili.<br \/>\n4. La portata dispositiva dell\u2019impugnata deliberazione giuntale n. 199\/2016, cos\u00ec come ricostruita alla stregua degli usuali canoni ermeneutici.<br \/>\nPreliminare si rivela la ricognizione dell\u2019esatto significato e della reale portata provvedimentale della deliberazione giuntale impugnata, atteso che il Comune ne ha fornito, in questa sede giudiziale (cfr. la memoria difensiva del 9 dicembre 2016), una interpretazione per cos\u00ec dire estensiva, secondo la quale il suo contenuto (anche per ci\u00f2 che concerne lo svolgimento delle cerimonie nel locale adiacente all\u2019ufficio servizi demografici) si applicherebbe indifferentemente ad entrambi gli istituti del matrimonio civile e delle unioni civili: e ci\u00f2 in quanto nella delibera in esame si terrebbero &lt;sempre distinte le parole &#8220;celebrazione&#8221;, intesa come &#8220;celebrazione del matrimonio&#8221; fra persone eterosessuali, di cui al Libro Primo, Sezione IV, artt. 106 e seguenti del Codice Civile, e &#8220;costituzione di unione civile&#8221;, intesa come unione fra persone dello stesso sesso, di cui alla legge n. 76 del 2016&gt;.<br \/>\n4.1. La tesi confligge apertamente con gli usuali canoni dell\u2019interpretazione letterale e sistematica dei provvedimenti amministrativi, tenuto di quanto \u00e8 dato evincere dalle varie parti che compongono il provvedimento de quo (oggetto, motivazione, dispositivo).<br \/>\nInvero:<br \/>\na) l\u2019oggetto recita testualmente \u201catto di indirizzo celebrazioni unioni civili\u201d e nella motivazione si richiamano esclusivamente:<br \/>\n&#8211; l\u2019art. 3 del D.P.R. n. 396\/2000 e la relativa circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 10\/2014 che hanno ad oggetto la Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale;<br \/>\n&#8211; la deliberazione n. 125\/29.10.2010 con la quale la Giunta Comunale approvava l&#8217;istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione dei matrimoni, presso la Villa Caroli-Zanchi e la Villa Moroni;<br \/>\n&#8211; il D.P.C.M. 23.7.2016, n. 144, cio\u00e8 il Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell&#8217;archivio dello stato civile, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76 su cui il Consiglio di Stato ha espresso il citato e preventivo parere n. 1695\/201;<br \/>\nb) nella stessa motivazione non viene mai citato il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato dal Consiglio comunale di Stezzano con la menzionata deliberazione comunale 1.6.2011, n. 29, al cui articolo 3 si indicano quali luoghi della relativa celebrazione la sala di rappresentanza del Municipio e le sale di Villa Caroli-Zanchi e di Villa Moroni; e al cui art. 2 si stabilisce espressamente che \u201cla celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all\u2019art. 1 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396\u201d;<br \/>\nc) dopodich\u00e9, l\u2019unico passaggio argomentativo della motivazione &#8211; prima del \u201critenuto\u201d in cui si riportano le determinazioni da assumere che saranno ripetute nella parte dispositiva &#8211; \u00e8 il seguente:<br \/>\n\u201cConsiderato che questa Amministrazione Comunale, per finalit\u00e0 di promozione e valorizzazione del territorio comunale, intende confermare le locations sia per le celebrazioni che per le costituzioni delle unioni civili\u201d;<br \/>\nd) quindi, nella parte dispositiva si delibera espressamente:<br \/>\n&#8211; 1.\u201cdi autorizzare la celebrazione o la costituzione delle unioni civili, oltre che nella sede comunale, presso l&#8217;ufficio dei servizi demografici, anche presso la Villa Caroli-Zanchi e la Villa Moroni\u201d;<br \/>\n&#8211; 2. \u201cdi confermare le seguenti tariffe comunali vigenti\u201d: si tratta delle tariffe stabilite con la deliberazione giuntale n. 66 del 23.04.2015, articolate per ubicazione e per residenza, di cui si \u00e8 dato conto al capo I dell\u2019esposizione in fatto;<br \/>\n&#8211; 3. \u201cdi stabilire che le celebrazioni e costituzioni civili siano effettuate:<br \/>\n&#8211; dai consiglieri comunali che hanno comunicato la propria disponibilit\u00e0;<br \/>\n&#8211; in caso di indisponibilit\u00e0 dei consiglieri, dal dipendente comunale cui sono state delegate le funzioni di Ufficiale di Stato Civile\u201d.<br \/>\n4.2. L\u2019insieme dei dati testuali appena riportati e dei richiami ovvero non richiami a precedenti atti deliberativi del Comune conduce inequivocabilmente a concludere che &#8211; lungi dal costituire la regolamentazione uno actu della celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, come prospettato nella memoria difensiva comunale &#8211; l\u2019impugnata deliberazione n. 199\/2016 introduca una autonoma e distinta disciplina della celebrazione delle sole unioni civili.<br \/>\nE ci\u00f2 per le seguenti ragioni:<br \/>\naa) innanzitutto quella letterale: non \u00e8 vero che nella delibera de qua si tengano sempre distinte le parole &#8220;celebrazione&#8221; (intesa come &#8220;celebrazione del matrimonio&#8221; fra persone eterosessuali) e &#8220;costituzione di unione civile&#8221;.<br \/>\nTanto al secondo capoverso del ritenuto delle \u201cpremesse\u201d, quanto al punto 3 del dispositivo le parole \u201ccelebrazioni\u201d e \u201ccostituzione civili\u201d sono unite tra loro dalla congiunzione \u201ce\u201d, che serve chiaramente a ricomprendere in una locuzione unica non gi\u00e0 due realt\u00e0 tra loro distinte (matrimonio e unione civile), bens\u00ec due momenti o due fasi (la celebrazione\/rito; la costituzione\/atto pubblico) della procedura in cui si articola l\u2019unico istituto giuridico \u201cunione civile\u201d.<br \/>\nE\u2019 dunque esclusivamente a questo istituto che la deliberazione intende riferirsi quando individua quali possibili \u201ccelebranti\u201d solo i consiglieri comunali disponibili o, in difetto, il dipendente comunale\/ufficiale di stato civile: ch\u00e8 altrimenti, a voler seguire l\u2019interpretazione della memoria difensiva comunale, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la delibera n. 199\/2016 abbia voluto stabilire la regola che in Comune di Stezzano nessun matrimonio civile sia celebrato dal Sindaco, ponendosi cos\u00ec in palese contrasto con il citato art. 2 del regolamento comunale del 2011;<br \/>\nbb) che poi la stessa delibera n. 199\/2016 intenda riferirsi alle sole unioni civili anche per quanto riguarda i luoghi comunali messi a disposizione lo si ricava, questa volta, non tanto dal dato letterale (obiettivamente ambiguo in tal caso, poich\u00e9 i due termini sono uniti in motivazione dalle congiunzioni correlative \u201csia \u2026 che\u201d, mentre al punto 1 del dispositivo \u00e8 tra loro interposta la congiunzione disgiuntiva \u201co\u201d), quanto dall\u2019unico passaggio realmente motivazionale della delibera stessa: cio\u00e8 la finalit\u00e0 di promozione del territorio che ispira dichiaratamente la scelta di autorizzare l\u2019utilizzo delle due ville storiche Caroli-Zanchi e Moroni e, per quanto riguarda il palazzo comunale, l\u2019ufficio servizi demografici.<br \/>\nAnche in questo caso l\u2019interpretazione prospettata dal Comune in questo giudizio condurrebbe all\u2019esito di un contrasto con l\u2019art. 3 del Regolamento comunale, che riserva ai matrimoni civili la sala di rappresentanza del Municipio;<br \/>\ncc) l\u2019interpretazione della difesa comunale deve essere, dunque, disattesa, perch\u00e9 contra legem (duplice contrasto con il Regolamento comunale del 2011 per la celebrazione dei matrimoni civili) e non secundum legem;<br \/>\ndd) n\u00e9 in contrario possono valere gli ulteriori argomenti addotti dalla difesa comunale, in quanto:<br \/>\n* nessun rilievo probatorio pu\u00f2 assumere il documento 3 prodotto dalla stessa difesa, in quanto si tratta di un semplice elenco \u201cprenotazioni matrimoni\/unioni civili-sala presso uffici demografici\u201d, pur redatto su carta intestata dei Servizi demografici ma privo di data e sottoscrizione da parte del relativo responsabile, in cui figurano due matrimoni (per il 17.12.2016 e il 4.2.2017) e una unione civile per la primavera 2017 \u201cin data da definire\u201d, con l\u2019indicazione dei rispettivi contraenti.<br \/>\nAl di l\u00e0 dell\u2019inammissibilit\u00e0, sotto il profilo formale, di un siffatto mero elenco di prenotazioni per il futuro, quel che in ogni caso avrebbe potuto rivelarsi di un certo interesse sarebbe stata una certificazione del funzionario dei servizi demografici circa il locale della Residenza Municipale (sala di rappresentanza, ufficio servizi demografici) in cui si sono effettivamente svolte le celebrazioni dei matrimoni civili a partire dall\u2019adozione della delibera n. 199\/2016, dichiarata immediatamente eseguibile e sino al momento della costituzione in giudizio del Comune;<br \/>\n* neppure pu\u00f2 condividersi l\u2019argomento per cui la memoria difensiva del Comune varrebbe quale sorta di interpretazione autentica, perch\u00e9 tale facolt\u00e0 \u00e8 riservata per un sin troppo noto principio generale al solo organo che emanato l\u2019atto della cui interpretazione si tratta.<br \/>\nInoltre, ben avrebbe potuto la Giunta comunale, se lo avesse voluto, adottare un apposito atto di siffatta interpretazione autentica prima o dopo la notifica del ricorso, tanto pi\u00f9 tenuto conto che nella delibera 25 ottobre 2016, n. 225 (di incarico all\u2019attuale difensore in questa controversia) si d\u00e0 atto di una richiesta di annullamento in autotutela avanzata dai legali dei ricorrenti e della fissazione di un appuntamento del Sindaco con i ricorrenti stessi e i loro legali.<br \/>\nE in ogni caso una semplice deliberazione giuntale non sarebbe stata neppure sufficiente, stante che \u2013 ove interpretata come proposto dalla difesa comunale \u2013 la deliberazione n. 199\/2016 costituirebbe modificazione del Regolamento comunale 2011 sulle celebrazioni dei matrimoni civili.<br \/>\n4.3. E\u2019 inevitabile, pertanto, concludere che l\u2019argomento interpretativo dispiegato dalla difesa comunale integra un mero espediente difensivo e che, nell\u2019attuale ordinamento del Comune di Stezzano, matrimonio civile e unioni civili non trovano affatto una fonte disciplinare comune nella delibera giuntale n. 199\/2011, ma risultano autonomamente regolamentati da due distinte fonti e due difformi discipline:<br \/>\n&#8211; per le celebrazioni dei matrimoni civili, si applica il Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 1.6.2011, n. 29, alla stregua del quale le relative celebrazioni avvengono nella sala di rappresentanza del Municipio e nelle sale di Villa Caroli-Zanchi e Villa Moroni (art. 3) e sono effettuate dal Sindaco o da suoi delegati ai sensi dell\u2019art. 1 D.P.R. n. 396\/2000 (art. 2);<br \/>\n&#8211; per la celebrazione delle unioni civili, si applica l\u2019atto di indirizzo cos\u00ec espressamente intitolato e approvato dalla Giunta municipale con deliberazione 27.9.2016, n. 199, ai sensi della quale le relative celebrazioni avvengono, in Municipio presso l\u2019ufficio dei servizi demografici e nelle sale di Villa Caroli-Zanchi e Villa Moroni; e sono effettuate dai consiglieri comunali che si siano dichiarati a ci\u00f2 disponibili ovvero, in caso di loro indisponibilit\u00e0, dal dipendente comunale cui siano state delegate le funzioni di Ufficiale di Stato civile.<br \/>\n4.4. Come risulta evidente si tratta di due discipline tra loro non solo distinte ma anche qualitativamente differenti: e tale carattere deteriore impresso dalla Giunta comunale di Stezzano alle modalit\u00e0 di svolgimento delle celebrazioni delle unioni civili non si rivela rispettoso del vigente quadro normativo, cos\u00ec come ricostruito al precedente capo 1 della presente esposizione in diritto e alla cui essenziale componente normativa si richiamano esattamente anche talune delle censure svolte in ricorso.<br \/>\n5. L\u2019assorbente fondatezza di alcune delle censure dedotte dai ricorrenti avverso tale atto.<br \/>\nAlcune delle censure dedotte in ricorso si rivelano, infatti, puntuali e risultano fondate in misura assorbente rispetto alle rimanenti, cio\u00e8 tali da evidenziare ex se l\u2019illegittimit\u00e0 delle determinazioni contenute nella deliberazione impugnata e da comportarne il conseguente annullamento.<br \/>\n5.1. Il riferimento \u00e8 in primo luogo alla censura sub c), con cui si deduce il mancato rispetto dell\u2019art. 1 comma 20 legge 76\/2016 e si sostiene che il \u201cRegolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili\u201d del Comune di Stezzano si applicherebbe inderogabilmente &#8211; stante la suddetta fonte normativa di rango superiore &#8211; anche alla costituzione delle unioni civili.<br \/>\nLa censura coglie nel segno ed \u00e8 in grado di determinare di per s\u00e9 l\u2019annullamento del punto 1 del dispositivo della delibera 199\/2016, in quanto il citato comma 20 (il quale stabilisce che \u201cle disposizioni che si riferiscono al matrimonio (\u2026) ovunque ricorrono (\u2026) nei regolamenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso) riveste un\u2019automatica efficacia etero-integratrice delle norme regolamentari originariamente \u201cpensate\u201d per (e dedicate a) il (solo) istituto del matrimonio in allora esistente, nel senso che tali norme devono ora intendersi automaticamente estensibili e applicabili anche all\u2019istituto delle unioni civili pur senza la necessit\u00e0 di una apposita modifica espressa in tal senso.<br \/>\nEd invero &#8211; come si \u00e8 esposto al precedente capo 2 &#8211; questo significato e questa valenza le nostre giurisdizioni superiori hanno attribuito a tale clausola generale in materia di pensione di reversibilit\u00e0; e in questo senso si \u00e8 orientato lo stesso Ministero dell\u2019Interno che, con semplice circolare, ha preso e dato atto che l\u2019istituto del ricongiungimento familiare dovesse \u201csemplicemente\u201d valere anche nei confronti del partner dello stesso sesso unito civilmente, previo mero aggiornamento della modulistica in uso.<br \/>\nN\u00e9 l\u2019operativit\u00e0 del comma 20 nei confronti di un Regolamento comunale che disciplina la celebrazione del matrimonio civile pu\u00f2 trovare ostacoli nel ricordato incipit dello stesso comma 20, il quale espressamente pone il \u201cfine di assicurare l\u2019effettivit\u00e0 della tutela dei diritti \u2026 derivanti dall&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso\u201d: se \u00e8 vero, infatti, che, in questo caso il diritto non pu\u00f2 derivare da una unione civile non ancora costituita, \u00e8 altrettanto e ancor di pi\u00f9 vero che &#8211; come questa volta si \u00e8 gi\u00e0 osservato al capo 1.4. &#8211; essendo identica tra matrimonio e unione civile la natura giuridica dell\u2019atto costitutivo, la vis espansiva del comma 20 non pu\u00f2 non estendersi al momento genetico dell\u2019istituto, in modo da assicurare sin dall\u2019origine e sin dal suo sorgere quella \u201cparificazione\u201d, pur nella distinzione delle relative e specifiche discipline positive, della nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, parificazione gi\u00e0 individuata da Cass. Pen. n. 44182\/2016 (citata al capo 1.2.) quale finalit\u00e0 perseguita dal legislatore della legge 76\/16; nonch\u00e9 quella equiparazione tra unione civile e matrimonio a sua volta riconosciuta dalla dottrina menzionata al capo 2.<br \/>\nSe cos\u00ec non fosse, se si ammettesse che le modalit\u00e0 (anche esteriori) di formazione del vincolo dell\u2019unione civile potessero differire cos\u00ec sensibilmente rispetto a quelle riservate alla costituzione del vincolo matrimoniale, da essere ictu oculi percepibili come deminutio del primo rispetto al secondo ci\u00f2 significherebbe inevitabilmente un depotenziamento ontologico del nuovo istituto e una frustrazione\/violazione della complessiva finalit\u00e0 di tutela espressamente perseguita dal comma 20.<br \/>\nMerita, pertanto, condivisione la censura dedotta sub c) del ricorso introduttivo, laddove si afferma che \u201cla circostanza che il luogo individuato per la costituzione sia diverso da quello assegnato ai matrimoni civili dall\u2019art. 3 del citato regolamento rende, ex se, illegittima la delibera di giunta comunale n. 199\/2016\u201d e si sostiene che il comma 20 \u201cdovrebbe esplicitare la sua portata regolamentare \u201c non solo \u201crispetto al rapporto generato dall\u2019unione gi\u00e0 costituita\u201d, ma anche \u201crispetto alla fase genetica di quel rapporto\u201d.<br \/>\n5.2. Parimenti condivisibile \u00e8 l\u2019ultimo profilo del motivo sub a) del ricorso introduttivo con cui i ricorrenti lamentano che la celebrazione delle unioni civili sia effettuata da soggetti (i consiglieri comunali che hanno comunicato la propria disponibilit\u00e0 e, in caso di indisponibilit\u00e0 dei consiglieri, il dipendente comunale cui sono state delegate le funzioni di ufficiale di stato civile) differenti da quello (sindaco) cui \u00e8 attribuito il compito di officiare i matrimoni eterosessuali.<br \/>\nInvero, il punto 3 del dispositivo dell\u2019impugnata deliberazione n. 199\/2016 non si limita affatto, come pure sostiene la difesa comunale, a indicare i soggetti delegati dal Sindaco per celebrare le unioni civili (consiglieri comunali disponibili; in mancanza il funzionario delegato quale Ufficiale di Stato civile), ma al contrario sia per l\u2019organo che adotta la disposizione (non il Sindaco quale organo monocratico, bens\u00ec l\u2019organo collegiale Giunta), sia per il categorico tenore letterale della disposizione (si stabilisce che le celebrazioni e costituzioni civili siano effettuate dagli anzidetti soggetti) non costituisce affatto esercizio di delega, bens\u00ec individua aprioristicamente e in via generale la platea dei soggetti abilitati in via esclusiva alla celebrazione delle unioni civili.<br \/>\nE tra questi soggetti non figura il Sindaco (come invece prevede, unitamente alla facolt\u00e0 di delega, l\u2019art. 2 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili).<br \/>\nMa questa preventiva e generalizzata (auto)esclusione del Sindaco costituisce evidente manifestazione di quella obiezione di coscienza non prevista nel caso della legge n. 76\/2016 (come evidenziato dal parere Cons. Stato n. 1695\/2016) e un altrettanto evidente tentativo di aggirare, nella fase di attuazione della legge, la volont\u00e0 espressa sul punto dal Parlamento, allorquando ha respinto un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l\u2019&lt;obiezione di coscienza&gt;.<br \/>\nAnche questo come gi\u00e0 ampiamente e chiaramente argomentato nel suddetto parere del Consiglio di Stato che:<br \/>\n&#8211; \u00e8 stato pubblicato due mesi prima dell\u2019adozione della deliberazione n. 199\/2016;<br \/>\n&#8211; risulta espressamente richiamato nelle premesse del DPCM 23 luglio 2016, n. 144 che pure la stessa delibera n. 199\/2016 d\u00e0 per \u201cvisto\u201d;<br \/>\n&#8211; \u00e8 consultabile liberamente e integralmente, sin dalla sua pubblicazione, sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it.<br \/>\nIl quale parere esplicita chiaramente anche che &#8211; in caso di \u201cimpedimento di coscienza\u201d &#8211; resta integra in capo al Sindaco la facolt\u00e0\/possibilit\u00e0 di fare ricorso all\u2019istituto delle delega: naturalmente secondo le modalit\u00e0 e i parametri propri del corretto esercizio di tale istituto ovvero, in primo luogo, delega ad personam (ad uno dei soggetti individuati dall\u2019art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396\/2000: consiglieri o assessori comunali; cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale; dipendenti comunali; segretario comunale) e non a una categoria indeterminata (i consiglieri comunali che si siano dichiarati disponibili).<br \/>\nIl punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 199\/2016 introduce, pertanto, una macroscopica differenziazione soggettiva (quanto al celebrante) tra matrimonio civile e unione civile, come esattamente denunciato dai ricorrenti all\u2019ultimo profilo del motivo sub a), s\u00ec da porsi in contrasto con l\u2019art. 1 comma 20 legge 76\/2016, che gli stessi invocato ricorrenti al motivo sub c).<br \/>\nPer tali ragioni, anche tale punto deve essere annullato.<br \/>\n5.3. Ci\u00f2 stante, il Collegio pu\u00f2 prescindere dalla disamina delle residue censure svolte in ricorso, in quanto da un loro eventuale accoglimento non poterebbe derivare ai ricorrenti alcun ulteriore risultato utile.<br \/>\nPeraltro, a conferma della non indispensabilit\u00e0 di tale disamina, si pu\u00f2 osservare che tali residue censure:<br \/>\n&#8211; per un verso, si affidano a parametri di illegittimit\u00e0 di carattere ampio e generale (violazione articoli 2 e 3 Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicit\u00e0, manifesta ingiustizia) rispetto a quelli assai pi\u00f9 puntuali supra presi in considerazione e ritenuti fondati;<br \/>\n&#8211; per altro verso, prospettano un possibile profilo di incompetenza della giunta municipale che risulta contraddittorio con la censura di mancato rispetto della comma 20 legge 76\/2016, censura questa che presuppone non la competenza a deliberare dell\u2019uno o dell\u2019altro organo comunale, bens\u00ec la non necessit\u00e0 di alcuna attivit\u00e0 provvedimentale da parte del Comune, per effetto della forza eterointegratrice della norma invocata.<br \/>\n5.4. Infine, va incidentalmente rilevato che il punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 199\/2016, oltre a non essere oggetto di autonome e specifiche censure, costituisce, al contrario, proprio l\u2019esempio di corretta applicazione, per tale profilo, del comma 20 legge 76\/16, nel senso che si limita a confermare, per le unioni civili, la stesse tariffe comunali vigenti per i matrimoni civili: esattamente come il Ministero dell\u2019Interno ha disposto l\u2019immediata estensione ai partner delle unioni civili delle norme e dei permessi per ricongiungimento familiare.<br \/>\nTale parte della deliberazione impugnata non deve, pertanto, essere annullata.<br \/>\n6. Conclusioni: accoglimento parziale del ricorso (limitatamente ai capi 1 e 3 del dispositivo della deliberazione impugnata) e carattere auto-esecutivo della presente sentenza.<br \/>\nPer le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l\u2019impugnata deliberazione deve essere annullata nelle seguenti parti:<br \/>\n&#8211; quanto alla premesse: limitatamente al primo e al secondo capoverso del \u201critenuto\u201d;<br \/>\n&#8211; quanto al dispositivo: limitatamente al punto 1 e al punto 3.<br \/>\nPoich\u00e9 l\u2019accoglimento parziale del presente ricorso consegue all\u2019accertata violazione, relativamente alle parti sopraindicate, dell\u2019art. 1 comma 20 legge 76\/2016, ne consegue anche il carattere auto-esecutivo della presente sentenza, nel senso che di seguito si precisa:<br \/>\ni) per effetto della eterointegrazione derivante dalla suddetta norma, le disposizioni del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Stezzano 1.6.2011, n. 29 (e in particolare i suoi articoli 2 e 3) devono intendersi automaticamente valevoli e applicabili anche nel caso di celebrazione delle unioni civili disciplinate dalla legge n. 76 del 2016;<br \/>\nii) nessuna ulteriore attivit\u00e0 provvedimentale da parte del Comune di Stezzano \u00e8 richiesta per dare esecuzione alla presente sentenza, stante che essa elimina dal mondo giuridico le statuizioni della delibera giuntale n. 199\/2016 che si frapporrebbero a tale automatica applicabilit\u00e0;<br \/>\niii) tutti gli effetti della presente sentenza, quelli annullatori e quelli precisati alla precedente lett. i)<br \/>\ndecorrono dalla data della sua pubblicazione.<br \/>\n7. Sulle spese di lite.<br \/>\nLe spese di lite seguono come per legge il principio della soccombenza.<br \/>\nAi fini della loro liquidazione, pu\u00f2 essere utile la quantificazione contenuta alle lettere c), d), e) del punto 3 del dispositivo della gi\u00e0 citata deliberazione n. 225\/2016, con cui la Giunta comunale di Stezzano ha conferito l\u2019incarico all\u2019attuale difensore, e precisamente:<br \/>\nc. euro 1.902,00 per la fase introduttiva del giudizio;<br \/>\nd. euro 2.226,00 per la fase istruttoria e di trattazione;<br \/>\ne. euro 4.857,60 per la fase decisionale.<br \/>\nAl successivo punto 4 si d\u00e0 atto che il legale ha praticato su tali importi lo sconto del 50%: ne deriva un ammontare di euro 4.493, oltre accessori di legge.<br \/>\nTenuto conto del parziale (seppur sostanzioso) annullamento disposto con la presente sentenza e della limitata salvezza di una sola determinazione del provvedimento per il resto annullato, appare equo stabilire in complessivi \u20ac 4.000,00 (euro 4.000\/00) oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, l\u2019ammontare delle spese di giudizio che il Comune di Stezzano dovr\u00e0 rifondere ai ricorrenti.<\/p>\n<p><b>P.Q.M<\/b>.<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e agli effetti specificati al capo 6 della motivazione.<br \/>\nCondanna il Comune di Stezzano a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di giudizio che liquida in complessivi \u20ac 4.000,00 (euro 4.000\/00) oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nRitenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignit\u00e0 della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 nonch\u00e9 di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti -OMISSIS-.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nGiorgio Calderoni, Presidente, Estensore<br \/>\nMauro Pedron, Consigliere<br \/>\nMara Bertagnolli, Consigliere<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il \u00a0TAR \u00a0della Lombardia, sez. Brescia, giudica di alcune norme comunali (Comune di Stezzano) che \u201cdeclassano\u201d il rito delle unioni civili rispetto a quello del matrimonio civile.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/11\/tribunali-coraggiosi-matrimoni-civili-e-unioni-civili-eguali-davanti-al-sindaco\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F01%2F11%2Ftribunali-coraggiosi-matrimoni-civili-e-unioni-civili-eguali-davanti-al-sindaco%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span 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