{"id":1926,"date":"2017-01-26T09:51:40","date_gmt":"2017-01-26T08:51:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=1926"},"modified":"2018-01-06T09:17:45","modified_gmt":"2018-01-06T08:17:45","slug":"tribunali-coraggiosi-il-tar-da-ragione-al-comune-nei-nidi-vaccini-obbligatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/26\/tribunali-coraggiosi-il-tar-da-ragione-al-comune-nei-nidi-vaccini-obbligatori\/","title":{"rendered":"TRIBUNALI CORAGGIOSI <br> Il Tar d\u00e0 ragione al Comune:<br> nei nidi vaccini obbligatori"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1928\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/26\/tribunali-coraggiosi-il-tar-da-ragione-al-comune-nei-nidi-vaccini-obbligatori\/th-47\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-9.jpg\" data-orig-size=\"299,203\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-9.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-9.jpg\" class=\"aligncenter wp-image-1928 size-full\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-9.jpg\" alt=\"\" width=\"299\" height=\"203\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">di <strong>Mariarosa Vicario<\/strong><\/p>\n<p>Il TAR del Friuli Venezia Giulia, lo scorso 16 gennaio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni genitori contro\u00a0 la delibera del Comune di Trieste che individua quale requisito di accesso ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia l\u2019assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa.<!--more--><\/p>\n<p>Posto che l\u2019obbligo di vaccinazione non \u00e8 mai stato abrogato dalla previsione normativa secondo la quale il suo mancato assolvimento non preclude l\u2019iscrizione alla scuola dell\u2019obbligo (art. 1 d.P.R. n. 355 del 1999), la decisione in commento si fonda, principalmente, su un\u2019argomentazione logica prima ancora che giuridica.<\/p>\n<p>\u00c8 grazie alla scelta della maggior parte dei genitori di vaccinare i loro figli (contro una sparuta minoranza che decide di fare la scelta opposta), che il rischio da vaccinazioni pu\u00f2 risultare superiore a quello di contrarre le malattie oggetto delle vaccinazioni medesime.<\/p>\n<p>Ove, infatti, vi fosse una controtendenza, ben pi\u00f9 estesi sarebbero i rischi, e per l\u2019intera collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Ed ecco il risvolto giuridico. L\u2019ente pubblico non pu\u00f2 che avere cura dell\u2019interesse pubblico, e quindi imporre la vaccinazione.<\/p>\n<p>Insomma, nel necessario \u201cbilanciamento\u201d tra interesse individuale e interesse pubblico effettuato dal Comune, mediante la delibera, \u00e8 sembrato ragionevole far prevalere il secondo.<\/p>\n<p>Ben fatto! In linea, del resto, con le recenti scelte legislative delle Regioni Emilia Romagna e Toscana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><strong> 00020\/2017 REG.PROV.COLL.<\/strong><\/li>\n<li><strong> 00495\/2016 REG.RIC.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Sezione Prima)<\/strong><\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 495 del 2016, proposto da:<br \/>\n-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS;<\/p>\n<p><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati OMISSIS ;<br \/>\nAzenda Sanitaria Universitaria Integrata di &#8230;, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato OMISSIS<\/p>\n<p><strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<\/em><\/strong><\/p>\n<p>in parte qua, della delibera del Consiglio Comunale di Trieste n 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l&#8217;introduzione dell&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l&#8217;et\u00e0 da 0 a 6 anni;<\/p>\n<p>e per il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e della Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<\/p>\n<p>1.0. Agiscono in giudizio due coppie di genitori di due bimbi in et\u00e0 prescolare, avverso la delibera comunale che, modificando il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia, pone quale requisito per l&#8217;accesso a detti servizi comunali l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale.<\/p>\n<p>1.1. Gli interessati chiedono altres\u00ec il risarcimento dei danni, in particolare delle spese che saranno costretti a sostenere in quanto i loro figli non potranno accedere ai servizi per l&#8217;infanzia offerti dal Comune di Trieste n\u00e9 a quelli di privati convenzionati.<\/p>\n<p>2.0. I ricorrenti, dopo aver spiegato la loro consapevole scelta di non sottoporre i propri figli ai vaccini obbligatori, illustrano i seguenti motivi di ricorso:<\/p>\n<ol>\n<li>Violazione dell&#8217;art 1 del d.P.R. n. 355 del 1999, quale espressione del principio regolatore in materia di accesso al sistema scolastico, applicabile in via estensiva ovvero analogica. Secondo i ricorrenti la citata norma, nello statuire che la mancata vaccinazione non comporta il rifiuto di ammissione dell&#8217;alunno alla scuola dell&#8217;obbligo, fissa un principio generale estendibile anche alla scuola dell&#8217;infanzia.<\/li>\n<li>Quale seconda doglianza deducono la violazione della riserva di legge statale in materia di istruzione, la violazione dello Statuto comunale e incompetenza della potest\u00e0 regolamentare. Secondo i ricorrenti, nessun potere sarebbe riconosciuto al Consiglio comunale n\u00e9 dal D Lgs 267 del 2000 n\u00e9 dallo Statuto in materia sanitaria o di accesso ai servizi scolastici.<\/li>\n<li>Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti presupposti. La delibera impugnata si fonda su un dato, la necessit\u00e0 di riportare il tasso di copertura vaccinale obbligatoria a valori maggiori del 95%, soglia ritenuta dal Comune di sicurezza per la salute pubblica. Secondo i ricorrenti invece l&#8217;analisi della copertura vaccinale per ogni malattia dimostra il travisamento e l&#8217;erronea valutazione di tale presupposto. I ricorrenti dettagliano &#8211; anche in riferimento all&#8217;estero e a ogni singola malattia &#8211; il ragionamento seguito.<\/li>\n<li>Ulteriore censura riguarda la motivazione a loro avviso insufficiente e contraddittoria, oltre la violazione dell&#8217;articolo 21 septies della legge 241 del 1990. La delibera impugnata non avrebbe contemperato la tutela della salute della collettivit\u00e0 con l&#8217;obiettivo della salute del singolo individuo, in relazione ai rischi derivanti dalle somministrazioni vaccinali. Anche su tale censura parte ricorrente dettaglia i riferimenti tecnici anche sulla base di esperienze estere. In sostanza, la delibera non avrebbe tenuto in dovuto conto il rischio derivante dalla vaccinazione obbligatoria per i bambini.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Inoltre l&#8217;oggetto della delibera sarebbe impossibile, in quanto in sede locale non risultano disponibili vaccini singoli ovvero in dosi multiple riferite alle sole vaccinazioni obbligatorie.<\/p>\n<ol>\n<li>Violazione del principio di proporzionalit\u00e0, in quanto in mancanza di un serio rischio di contagio l&#8217;obbligatoriet\u00e0 delle vaccinazioni sacrifica l&#8217;interesse dei singoli soggetti.<\/li>\n<li>Con ulteriore censura i genitori ricorrenti deducono la violazione della prassi e delle circolari amministrative, invalse dal 1999 in poi.<\/li>\n<li>Disparit\u00e0 di trattamento, in quanto il provvedimento risulterebbe discriminatorio in riferimento a situazioni pressoch\u00e9 uguali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2.1. I ricorrenti concludono chiedendo anche il risarcimento dei danni, in particolare delle spese che dovranno sostenere in quanto i loro figli non potranno accedere ai servizi per l&#8217;infanzia offerti dal Comune di Trieste n\u00e9 a quelli di privati convenzionati.<\/p>\n<p>3.0. Si \u00e8 costituito in giudizio il Comune di Trieste, il quale eccepisce l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso in quanto proposto avverso un regolamento comunale che non risulta immediatamente lesivo.<\/p>\n<p>3.1. Il Comune poi contesta i singoli motivi di gravame, rilevando in particolare come la normativa invocata dai ricorrenti riguarda la scuola dell&#8217;obbligo e non gi\u00e0 la fascia prescolare.<\/p>\n<p>3.2. Ribadisce poi che la potest\u00e0 regolamentare del consiglio comunale riguarda indubbiamente anche la tutela della salute degli abitanti e l&#8217;organizzazione dei pubblici servizi, ivi compresi quelli per i bimbi in et\u00e0 prescolare. Conclude per l&#8217;inammissibilit\u00e0 ovvero il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>4.0. Si costituisce altres\u00ec in giudizio l&#8217;Azienda sanitaria la quale anch&#8217;essa eccepisce l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso per ragioni analoghe a quelle esplicitate dal Comune.<\/p>\n<p>4.1. Osserva come poi come l&#8217;obbligo di vaccinazione risulta fissato per legge e appare conforme a quanto indicato dall&#8217;Organizzazione mondiale per la sanit\u00e0.<\/p>\n<p>4.2. Contesta poi tutte le censure di cui al ricorso concludendo per il suo rigetto.<\/p>\n<p>5.0. Infine nella camera di consiglio dell&#8217;11 gennaio 2017 la causa, dopo approfondita discussione, \u00e8 stata introitata per la decisione.<\/p>\n<p>5.1. Il Collegio ritiene innanzitutto sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 del c.p.a., come preannunciato alle parti nel corso della discussione.<\/p>\n<p>6.0. L&#8217;eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso, sollevata sia dal Comune sia dall&#8217;Azienda sanitaria, in quanto i ricorrenti avrebbero impugnato un provvedimento non immediatamente lesivo, va disattesa. Invero, il regolamento comunale, in quanto inibisce ai genitori che non abbiano vaccinato i propri figli di iscriverli alle scuole comunali per l&#8217;infanzia, risulta di immediata lesivit\u00e0, e gli eventuali atti successivi ne risulterebbero meramente applicativi.<\/p>\n<p>7.0. Ci\u00f2 premesso, va innanzitutto rilevato come il ricorso presenta aspetti di particolare rilevanza, coinvolgendo il diritto dei genitori in relazione all&#8217;educazione dei propri figli, il diritto alla salute, sia della collettivit\u00e0 sia dei singoli, nonch\u00e9 il contemperamento tra i vari e talvolta opposti interessi.<\/p>\n<p>8.0. Occorre porre innanzitutto alcuni punti fermi.<\/p>\n<p>Nel nostro Paese esistono quattro vaccinazioni obbligatorie, fissate con quattro distinte leggi: la n. 891 del 1939 sulla vaccinazione antidifterica, la n. 292 del 1963 su quella antitetanica, la n. 51 del 1966 sulla vaccinazione antipoliomelitica e infine la n. 165 del 1981 sulla vaccinazione contro l&#8217;epatite B.<\/p>\n<p>8.1. L&#8217;obbligo di vaccinazione non \u00e8 mai stato abrogato; con il d.P.R. n. 355 del 1999, articolo 1, non si \u00e8 certo eliminata l&#8217;obbligatoriet\u00e0 dei vaccini, si \u00e8 solo consentita una specie di obiezione di coscienza nel senso che ove i genitori, contrariamente all&#8217;obbligo di legge, scelgano di non vaccinare i propri figli, ci\u00f2 non presenta conseguenze negative per quanto riguarda l&#8217;iscrizione dei pargoli alla scuola dell&#8217;obbligo.<\/p>\n<p>8.2. In sostanza, l&#8217;obbligo di vaccinare i propri bimbi per le quattro malattie sopra indicate permane, viene solo inibita la conseguenza della mancata iscrizione alla scuola dell&#8217;obbligo.<\/p>\n<p>9.0. Va poi aggiunto come questo collegio non intenda n\u00e9 possa entrare nel merito di disquisizioni scientifiche sulla necessit\u00e0 delle vaccinazioni e sui rischi che esse comportano. In tale delicata materia risulta necessario quindi rifarsi alla consolidata letteratura scientifica e in particolare a quanto stabilito dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0, oltre che dagli organi sanitari italiani.<\/p>\n<p>9.1. Non si pu\u00f2 peraltro fare a meno di considerare che la situazione \u00e8 mutata nel tempo, sia per la oggettivamente minore &#8211; rispetto al passato &#8211; copertura vaccinale in Europa e in queste zone, sia per i pi\u00f9 frequenti contatti che necessariamente si hanno con soggetti provenienti da Paesi in cui le malattie sopra indicate sono ancora presenti.<\/p>\n<p>10.0. Va poi aggiunto come il ragionamento formulato dai ricorrenti sui rischi delle vaccinazioni obbligatorie, ancorch\u00e9 suggestivo e indipendentemente dalle sue basi scientifiche, non convince anche perch\u00e9, in un certo senso, prova troppo.<\/p>\n<p>10.1. Infatti, \u00e8 evidente, oltre che confermato dalla stessa impostazione del brillante ricorso, che il rischio derivante dalle vaccinazioni pu\u00f2 diventare superiore a quello di contrarre le malattie oggetto delle vaccinazioni stesse solamente ove gli altri soggetti presenti nel territorio abbiano sottoposto i loro figli alle vaccinazioni.<\/p>\n<p>10.2. In altri termini, non \u00e8 sufficiente affermare che allo stato il rischio da vaccinazione risulta superiore a quello di contrarre le malattie oggetto delle vaccinazioni, se non tiene conto che ci\u00f2 pu\u00f2 essere vero solamente in presenza di una rilevante percentuale della popolazione che si vaccina.<\/p>\n<p>10.3. In sostanza, la scelta dei ricorrenti pu\u00f2 trovare un ipotetico e parziale fondamento proprio perch\u00e9 gli altri soggetti della comunit\u00e0 non hanno seguito le loro idee e hanno quindi vaccinato i loro figli. Si tratta quindi di un ragionamento che &#8211; anche ove sia scientificamente corretto &#8211; si basa su di un elemento non discutibile, cio\u00e8 che gli altri soggetti della collettivit\u00e0 non seguono lo stesso orientamento.<\/p>\n<p>10.4. In ultima analisi, i ricorrenti usufruiscono delle vaccinazioni fatte degli altri genitori sui loro figli e quindi effettuano una scelta che ha un senso solo se non diventa troppo estesa. Tra l&#8217;altro, i ricorrenti non hanno alcuna possibilit\u00e0 di influenzare la libera scelta degli altri genitori, opposta alle loro radicate convinzioni.<\/p>\n<p>10.5. Non si tratta quindi solo di un palese vulnus all&#8217;imperativo kantiano, secondo cui \u2013 come noto \u2013 la regola del mio comportamento deve poter divenire norma universale, ma di una ben pi\u00f9 incisiva contraddizione, per cui l&#8217;assunto da cui muovono i ricorrenti, non vaccino mio figlio perch\u00e9 il rischio delle vaccinazioni \u00e8 maggiore del rischio derivante dalle malattie oggetto di dette vaccinazioni, ove si diffonda oltre a una certa percentuale di genitori, diventa addirittura intrinsecamente errato.<\/p>\n<p>10.6. A questo punto non rileva affatto ove si collochi tale percentuale, questione questa su cui si soffermano con dovizia di dettagli i ricorrenti, sia perch\u00e9 trattasi di aspetti tecnici esulanti da questo giudizio, sia per la ragione che gli stessi ricorrenti ammettono che tale percentuale, definibile di &#8220;inversione del rischio&#8221;, comunque sussiste.<\/p>\n<p>10.7. In sostanza, anche muovendo dalla prospettazione dei genitori ricorrenti, la loro scelta si dimostra o meglio diventa errata alla radice ove sia condivisa da un certo numero di cittadini.<\/p>\n<p>11.0. Il rilievo test\u00e9 esaminato porta a immediate conseguenze sul piano giuridico: infatti, l&#8217;interesse tutelato dall&#8217;opzione di non vaccinare i figli \u00e8 evidentemente quello individuale, condizionato nella sua stessa esistenza dalla scelta opposta della maggior parte degli altri genitori.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 implica, con un elementare ragionamento a contrario, che la scelta dell&#8217;ente pubblico, nel caso il Comune, cui spetta ovviamente la cura del pubblico interesse, non possa che essere diversa, vale a dire a favore della vaccinazione.<\/p>\n<p>11.1. Altrimenti opinando, l&#8217;ente pubblico sosterrebbe almeno indirettamente un interesse individuale, che tra l&#8217;altro presenta una sua innata contraddittoriet\u00e0 e risulta scientificamente &#8220;falsificabile&#8221;, nel senso popperiano, non solo a posteriori ma addirittura dall&#8217;inizio.<\/p>\n<p>12.0. Ci\u00f2 premesso, risulta agevole esaminare le varie censure articolate in ricorso.<\/p>\n<p>Con la prima doglianza i ricorrenti si lamentano della mancata applicazione al loro caso dell&#8217;articolo 1 del d.P.R. 355 del 1999, che costituirebbe un principio regolatore in materia di accesso al sistema educativo scolastico, stabilendo che la mancata vaccinazione non comporta il rifiuto di ammissione dell&#8217;alunno alla scuola dell&#8217;obbligo.<\/p>\n<p>12.1. La tesi di parte ricorrente non pu\u00f2 trovare accoglimento.<\/p>\n<p>Innanzitutto la norma non abroga affatto l&#8217;obbligo delle quattro vaccinazioni previste per legge, ne elimina solo una conseguenza. Trattandosi poi di una norma del tutto eccezionale essa non pu\u00f2 essere estesa oltre la scuola dell&#8217;obbligo, ambito a cui espressamente si applica.<\/p>\n<p>12.2. In altri termini, il fatto che l&#8217;obbligatoriet\u00e0 delle vaccinazioni sia rimasta nell&#8217;ordinamento, non consente di estendere un beneficio particolare oltre l&#8217;ambito previsto dalla norma espressa. Non \u00e8 quindi consentito n\u00e9 il ricorso all&#8217;analogia n\u00e9 all&#8217;interpretazione estensiva.<\/p>\n<p>13.0. Con la seconda censura, i ricorrenti contestano la potest\u00e0 regolamentare esercitata dal comune, che non avrebbe nessuna competenza n\u00e9 in materia di istruzione n\u00e9 in materia di tutela della salute.<\/p>\n<p>13.1. La censura \u00e8 frutto di un equivoco.<\/p>\n<p>Spetta infatti al Comune regolamentare i servizi erogati, in particolare nel caso gli asili per l&#8217;infanzia. Nessuno dubita che al Comune spetti la gestione degli asili comunali, ed \u00e8 quindi evidente il suo potere di regolamentarne l&#8217;accesso.<\/p>\n<p>13.2. Quanto alla tutela della salute essa pu\u00f2 ben rientrare nei compiti del Comune, anche ai sensi dell&#8217;articolo 6 dello Statuto.<\/p>\n<p>13.3. Tra la potest\u00e0 regolamentare del Comune rientra poi ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 42, la potest\u00e0 regolamentare nelle materie di sua competenza.<\/p>\n<p>13.4. Va poi osservato come la scelta di rendere obbligatoria la vaccinazione per i bambini da iscrivere all&#8217;asilo comunale \u00e8 stata dettata dalla tutela della salute degli altri allievi, tenendo presente che la norma impugnata riguarda solo le vaccinazioni obbligatorie e comunque esenta determinati bambini che per comprovate ragioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazioni.<\/p>\n<p>13.5. Si tratta quindi di una norma di prevenzione e di precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l&#8217;accesso ai propri asili, pu\u00f2 legittimamente definire e disciplinare.<\/p>\n<p>13.6. A tale proposito, va per completezza rilevato come vi sia un&#8217;intrinseca contraddittoriet\u00e0 su tale punto nel ragionamento di parte ricorrente.<\/p>\n<p>I genitori invero, difendendo la scelta di non vaccinare i loro figli, si rifanno ad un principio di precauzione, cio\u00e8 alla probabilit\u00e0 che la vaccinazione provochi pi\u00f9 danni di quelli eventualmente possibili in caso di contagio.<\/p>\n<p>In tal modo peraltro omettono di considerare che lo stesso principio di precauzione e di prevenzione vale in senso opposto, nel rendere obbligatorie le vaccinazioni e nell&#8217;estendere la copertura della popolazione vaccinata.<\/p>\n<p>13.7. Secondo questo Collegio, proprio i principi invocati dai ricorrenti non possono limitarsi ad un&#8217;applicazione parcellizzata e individualizzata, ma devono essere estesi all&#8217;intera collettivit\u00e0, con la differenza che per definizione l&#8217;interesse pubblico deve prevalere su quello dei singoli.<\/p>\n<p>14.0. Con la terza censura, parte ricorrente deduce il travisamento e l&#8217;erronea valutazione dei fatti. In questa doglianza vengono svolte tutta una serie di considerazioni sul livello di copertura dalle vaccinazioni e sulla soglia di rischio. Su tale questione non resta che richiamare quanto sopra illustrato, non senza evidenziare l&#8217;inammissibilit\u00e0 di questioni tecnico discrezionali che esulano dall&#8217;ambito del presente giudizio.<\/p>\n<p>15.0. Del pari infondata risulta la quarta doglianza, con cui si deduce l&#8217;insufficienza della motivazione e la sua illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0 oltre che la nullit\u00e0 della delibera, per la presenza di un oggetto sul punto impossibile.<\/p>\n<p>15.1. Risulta evidente che spetta anche al Comune la tutela la salute della collettivit\u00e0, che deve per la sua natura prevalere sulla tutela della salute dei singoli individui, tanto pi\u00f9 che quest&#8217;ultima, come sopra ampiamente spiegato, risulta perlomeno dubbia e comunque sempre caducabile.<\/p>\n<p>15.2. Quanto all&#8217;asserita impossibilit\u00e0 dell&#8217;oggetto della delibera, che, riguardando solo le vaccinazioni obbligatorie, implica la possibilit\u00e0 per i cittadini di sottoporre i loro figli alle sole vaccinazioni per le quattro malattie citate, laddove secondo i ricorrenti non esisterebbero nel mercato e nelle strutture pubbliche vaccini limitati a dette quattro vaccinazioni, si tratta di una modalit\u00e0 applicativa della normativa che nulla a che fare con l&#8217;atto impugnato.<\/p>\n<p>15.3. Posto infatti che non si pu\u00f2 costringere nessun genitore a sottoporre il figlio alla vaccinazione non obbligatoria per legge, e che quindi \u00e8 indiscutibile il suo diritto ad accettare solo quelle obbligatorie e non le altre, la questione sollevata in ricorso riguarda l&#8217;attuazione della normativa ad opera dell&#8217;azienda sanitaria, ma non certo l&#8217;atto impugnato. Per tale aspetto quindi la censura \u00e8 inammissibile e infondata.<\/p>\n<p>16.0. La doglianza che riguarda poi l&#8217;asserito difetto di proporzionalit\u00e0 risulta anch&#8217;essa infondata, in quanto nessuno costringe i genitori a iscrivere i figli all&#8217;asilo comunale.<\/p>\n<p>16.1. La libera e responsabile scelta di non vaccinare i bimbi, che comunque si pone contro la legge vigente, comporta delle inevitabili conseguenze, tra cui l&#8217;impossibilit\u00e0 di iscrizione agli asili comunali.<\/p>\n<p>16.2. Quanto alla asserita violazione di prassi e circolari amministrative, la doglianza \u00e8 proposta in maniera del tutto generica e non vale a superare le obiezioni sopra indicate.<\/p>\n<p>16.3. Quanto alla disparit\u00e0 di trattamento anch&#8217;essa non sussiste, in quanto i principi di tutela della salute e di precauzione riferiti ai bambini in et\u00e0 prescolare risultano nel caso aver improntato l&#8217;operato del Comune, che anche sotto tale aspetto risulta immune da censure.<\/p>\n<p>17.0. L&#8217;infondatezza di tutti i motivi di ricorso comporta anche il rigetto della connessa richiesta risarcitoria.<\/p>\n<p>18.0. Va doverosamente aggiunto come non \u00e8 in discussione la potest\u00e0 genitoriale, ma come quest&#8217;ultima deve cedere il passo all&#8217;interesse generale.<\/p>\n<p>L&#8217;iscrizione a un asilo comporta di necessit\u00e0 la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilit\u00e0 immunitarie.<\/p>\n<p>18.1. Il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all&#8217;interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute. N\u00e9 va dimenticato come le quattro vaccinazioni citate rimangono obbligatorie nel nostro ordinamento.<\/p>\n<p>18.2. In conclusione, questo collegio vuole sottolineare come in tale delicata materia la situazione oggettiva sia mutata negli ultimissimi anni, per la diminuzione della copertura vaccinale dei bambini e per l&#8217;esposizione al contatto con soggetti extracomunitari provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti, tra cui quelle oggetto delle quattro vaccinazioni obbligatorie.<\/p>\n<p>18.3. Il cambiamento del contesto ha comportato anche un mutamento della sensibilit\u00e0 degli operatori pubblici nella sanit\u00e0 e degli enti preposti, tra cui nel caso il Comune, ovviamente attento alla salute dei propri cittadini, in una materia in cui la razionalit\u00e0 scientifica e il pubblico interesse devono prevalere su facili suggestioni ed epidermiche emotivit\u00e0, pur nel pieno rispetto della libert\u00e0 di ognuno.<\/p>\n<p>19.0. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato.<\/p>\n<p>19.1. Il Collegio ritiene tuttavia di compensare le spese di giudizio per le ragioni di seguito enunciate:<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;evidente buona fede dei ricorrenti, che agiscono per la tutela della salute dei propri figli;<\/p>\n<p>&#8211; la parziale novit\u00e0 delle questioni;<\/p>\n<p>&#8211; il mutamento della situazione obiettiva della copertura vaccinale della popolazione;<\/p>\n<p>&#8211; il recente avvio di campagne di sensibilizzazione dell&#8217;opinione pubblica sull&#8217;importanza delle vaccinazioni.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<\/p>\n<p>Spese compensate.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalit\u00e0 di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 dei due minori, dei soggetti esercenti la potest\u00e0 genitoriale su di loro e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<\/p>\n<p>Alessandra Tagliasacchi, Referendario<\/p>\n<p>Marco Rinaldi, Referendario<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mariarosa Vicario Il TAR del Friuli Venezia Giulia, lo scorso 16 gennaio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni genitori contro\u00a0 la delibera del Comune di Trieste che individua quale requisito di accesso ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia l\u2019assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/26\/tribunali-coraggiosi-il-tar-da-ragione-al-comune-nei-nidi-vaccini-obbligatori\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F01%2F26%2Ftribunali-coraggiosi-il-tar-da-ragione-al-comune-nei-nidi-vaccini-obbligatori%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" 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