{"id":2084,"date":"2017-02-15T20:46:45","date_gmt":"2017-02-15T19:46:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=2084"},"modified":"2018-01-03T10:53:53","modified_gmt":"2018-01-03T09:53:53","slug":"lazione-di-accertamento-come-surrogatro-del-ricorso-diretto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/02\/15\/lazione-di-accertamento-come-surrogatro-del-ricorso-diretto\/","title":{"rendered":"L&#8217;azione di accertamento <br> come surrogato del ricorso diretto"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2085\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/02\/15\/lazione-di-accertamento-come-surrogatro-del-ricorso-diretto\/paolo_grossi_2016_04_11\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Paolo_Grossi_2016_04_11.jpg\" data-orig-size=\"561,790\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Paolo_Grossi_2016_04_11\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Paolo_Grossi_2016_04_11-213x300.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Paolo_Grossi_2016_04_11.jpg\" class=\"alignright wp-image-2085 size-medium\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Paolo_Grossi_2016_04_11-213x300.jpg\" alt=\"\" width=\"213\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Paolo_Grossi_2016_04_11-213x300.jpg 213w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/Paolo_Grossi_2016_04_11.jpg 561w\" sizes=\"auto, (max-width: 213px) 100vw, 213px\" \/>di <strong>Alessandro Mangia<\/strong><sup>*<\/sup><\/p>\n<p>In un intervento di qualche settimana fa, e prima della pronuncia della Corte, <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/19\/la-corte-e-la-legge-elettorale-e-difficile-credere-ad-un-ritorno-indietro\/\"><abbr class='c2c-text-hover' title='Professore ordinario di Diritto costituzionale - Universit\u00e0 di Ferrara'>Roberto Bin<\/abbr><\/a> si interrogava, non a torto, sulle conseguenze in ordine al processo costituzionale di una eventuale pronuncia nel merito sull\u2019Italicum. Gli argomenti di Bin, peraltro gi\u00e0 circolanti nel <a href=\"http:\/\/www.federalismi.it\/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=33215&amp;dpath=document&amp;dfile=18012017185056.pdf&amp;content=Il+giudizio+della+Corte+per+temperare+ma+non+interrompere+il+trend+maggioritario+-+stato+-+dottrina+-\">dibattito anteriore alla decisione<\/a>, erano sostanzialmente due.<!--more--><\/p>\n<p>L\u2019Italicum, innanzi tutto, sarebbe stata una legge che aveva ancora avuto alcuna applicazione, e nel nostro ordinamento ad essere impugnate davanti alla Corte sono le norme in quanto applicate. Pagine di giurisprudenza e letteratura scientifica sul \u2018diritto vivente\u2019 starebbero a suffragare questa affermazione &#8211; sembra di potere aggiungere &#8211; e accedere una diversa impostazione avrebbe significato superare d\u2019un tratto un dato comunemente riconosciuto, ossia che il giudizio costituzionale \u00e8 un giudizio concreto, che deve avere una ricaduta sui una controversia attualmente in corso, rispetto alla quale la pronuncia della Corte deve avere un effetto condizionante. E siccome l\u2019Italicum non sarebbe ancora stato applicato, la questione avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, innanzi tutto perch\u00e9 astratta (\u2018teorica\u2019 ci dice Bin).<\/p>\n<p>In secondo luogo, l\u2019esame nel merito delle questioni di legittimit\u00e0 sull\u2019Italicum avrebbe avuto, sempre secondo Bin, un\u2019altra conseguenza, anche pi\u00f9 rilevante, ma connessa alla prima. Avrebbe cio\u00e8 confermato l\u2019ammissibilit\u00e0 della prassi di impugnare disposizioni di legge attraverso la proposizione, avanti al giudice ordinario, di un\u2019azione di accertamento di un diritto riconosciuto in Costituzione, sul quale le disposizioni impugnate sarebbero per\u00f2 in grado di incidere. Il che rischierebbe di dare luogo ad una alterazione profonda e irreversibile della fisionomia del giudizio in via incidentale. Sostiene Bin \u2013 credo giustamente \u2013 che una pronuncia nel merito sull\u2019Italicum avrebbe potuto sancire l\u2019introduzione nel nostro sistema di giustizia costituzionale di qualcosa di molto simile al ricorso diretto. E ci\u00f2 per il fatto che &#8220;s<em>e chiunque potesse promuovere un\u2019azione di accertamento di un qualche suo diritto prima della concreta violazione di esso avremmo introdotto in Italia una forma di impugnazione diretta delle leggi che in altri Paesi c\u2019\u00e8, ma \u00e8 prevista dalla loro Costituzione. Una volta avviata per questa strada, come potr\u00e0 la Corte spiegare che essa \u00e8 aperta solo per le leggi elettorali e per i \u201cdiritti politici\u201d e non per altri diritti certo non meno rilevanti per i cittadini: il diritto all\u2019ambiente, la tutela del risparmio, la protezione dei beni culturali, il diritto alla ricerca scientifica, la salute\u2026 Perch\u00e9 per questi diritti bisognerebbe aspettare atti concreti e personali di violazione e non si potrebbe chiedere preventivamente l\u2019accertamento giudiziale della loro violazione<\/em>? &#8221;<\/p>\n<p>Si tratta di un interrogativo pi\u00f9 che fondato. E tuttavia si tratta di un interrogativo destinato a restare aperto, non perch\u00e9 la Corte non si sia pronunciata nel merito, superando in modo piuttosto convincente l\u2019obiezione imperniata sulla non ancora intervenuta applicazione della legge elettorale, ma perch\u00e9 a restare incerti o, per lo meno, non del tutto chiariti, sono diversi aspetti dell\u2019azione di accertamento, primo fra tutti quello relativo alla natura dell\u2019interesse su cui tale azione poggerebbe.<\/p>\n<p>Intanto, quanto al primo punto, \u00e8 da osservare che la Corte (3.3 del Considerato in diritto) distingue nettamente tra <em>applicazione <\/em>di una disciplina in concreto e la sua <em>efficacia <\/em>in astratto: \u2026 <em>l<\/em><em>\u2019incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto \u00e8 direttamente ricollegabile alla modificazione dell\u2019ordinamento giuridico dovuta alla stessa entrata in vigore della legge elettorale, alla luce dei contenuti di disciplina che essa introduce nell\u2019ordinamento. Non rileva la circostanza che, come avviene in questo caso, le disposizioni della legge siano ad efficacia differita, poich\u00e9 il legislatore \u2013 stabilendo che le nuove regole elettorali siano efficaci a partire dal 1\u00b0 luglio 2016 \u2013 non ha previsto una condizione sospensiva dell\u2019operativit\u00e0 di tali regole, legata al verificarsi di un evento di incerto accadimento futuro, ma ha indicato un termine certo nell\u2019an e nel quando per la loro applicazione. Il fatto costitutivo che giustifica l\u2019interesse ad agire \u00e8 dunque ragionevolmente individuabile nella disciplina legislativa gi\u00e0 entrata in vigore, sebbene non ancora applicabile al momento della rimessione della questione, oppure al momento dell\u2019esperimento dell\u2019azione di accertamento: le norme elettorali regolano il diritto di voto e l\u2019incertezza riguarda la portata di quest\u2019ultimo, con il corollario di potenzialit\u00e0 lesiva, gi\u00e0 attuale, sebbene destinata a manifestarsi in futuro, in coincidenza con la sua sicura applicabilit\u00e0 (a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2016<\/em>).<\/p>\n<p>Corollario del ragionamento \u00e8 che la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante, e non conseguibile se non attraverso l\u2019intervento del giudice. Ne deriva la sussistenza, nei giudizi <em>a quibus<\/em>, di un interesse ad agire in mero accertamento.<\/p>\n<p>Dunque, con buona pace di quanti avevano ragionato muovendo dal carattere necessariamente concreto della controversia su cui normalmente dovrebbe pronunciarsi la Corte \u2013 e su cui, vale la pena di dirlo, aveva insistito non poco l\u2019Avvocatura di Stato &#8211; questo passo ci fa capire che, affinch\u00e9 una questione sia ammissibile, \u00e8 sufficiente che abbia per oggetto una disciplina <em>applicabile.<\/em> E, nel caso di specie, questa disciplina sarebbe <em>applicabile<\/em> solo perch\u00e9 <em>efficace<\/em> o, per usare il linguaggio della Corte, semplicemente perch\u00e9, essendo gi\u00e0 entrata in vigore, \u00e8 suscettibile di applicazione in ogni momento.<\/p>\n<p>Non si tratta di una distinzione di poco conto: sulla distinzione tra norma <em>applicata<\/em> e norma <em>applicabile<\/em> si gioca la differenza tra un danno effettivo e un danno potenziale, e dovrebbe essere evidente che sussiste tanto un interesse oggettivo dell\u2019ordinamento, quanto un interesse soggettivo delle parti attrici nel giudizio (d\u2019accertamento) <em>a quo<\/em>, alla rimozione di una disciplina incostituzionale, a prescindere dal fatto che questa abbia gi\u00e0 prodotto o meno una lesione concreta delle posizioni soggettive delle parti.<\/p>\n<p>Qualcosa del genere, del resto, si \u00e8 gi\u00e0 avuto, tempo addietro, sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle norme di favore nel processo penale. Che queste norme, comunque vada a finire il giudizio di legittimit\u00e0, non siano destinate a trovare applicazione nel giudizio a quo non vuol dire che non siano presenti nell\u2019ordinamento, e che non meritino di essere oggetto di cognizione innanzi alla Corte. C\u2019\u00e8 comunque un interesse che non si pu\u00f2 che definire oggettivo al loro sindacato (<a href=\"http:\/\/www.giurcost.org\/decisioni\/1983\/0148s-83.html\">C. cost. 148\/1983<\/a>, punto 3 del Considerato in diritto) perch\u00e9 \u201c<em>le norme penali di favore fanno anch&#8217;esse parte del sistema, al pari di qualunque altra norma costitutiva dell&#8217;ordinamento. Ma lo stabilire in quali modi il sistema potrebbe reagire all&#8217;annullamento di norme del genere, non \u00e9 un quesito cui la Corte possa rispondere in astratto \u2026 sicch\u00e9, per questa parte, va confermato che si tratta di un problema (ovvero di una somma di problemi) inerente all&#8217;interpretazione di norme diverse da quelle annullate, che i singoli giudici dovranno dunque affrontare caso per caso, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze<\/em>\u201d. Anche qui, come nel caso della sentenza sull\u2019Italicum, un nesso tra interesse oggettivo all\u2019annullamento e situazione delle parti nel giudizio <em>a quo<\/em> viene ritrovato, seppure con maggior fatica, salvo poi spostare l\u2019attenzione sui processi di applicazione\/interpretazione di norme diverse da quelle annullate, che sar\u00e0 affare dei giudici ordinari gestire man mano.<\/p>\n<p>Quel che \u00e8 certo \u00e8 che, a prescindere dai richiami alla giurisprudenza precedente, questo passaggio, che sembra mettere in crisi le classificazioni tradizionali del processo costituzionale (come giudizio astratto\/preventivo vs. concreto\/successivo) \u00e8, nella logica della sent. 35\/2017, un passaggio chiave, imposto dalla natura dell\u2019azione avviata nel giudizio <em>a quo<\/em> \u2013 un\u2019azione di accertamento \u2013 i cui profili sembrano fatti apposta per mandare in corto circuito le sistemazioni tradizionali: e cio\u00e8 quelle sistemazioni per cui, se il giudizio \u00e8 concreto, deve per forza riguardare una norma <em>come gi\u00e0 applicata<\/em>. E infatti non c\u2019\u00e8 dubbio che, se si entra in questa prospettiva, l\u2019unico approdo possibile \u00e8 sostenere che, laddove la norma impugnata non abbia ancora trovato applicazione, la relativa questione di costituzionalit\u00e0 dovrebbe ritenersi sempre e comunque inammissibile.<\/p>\n<p>Il punto \u00e8 che, per la 35\/2017, le cose stanno diversamente, perch\u00e9 qui, nel giudizio <em>a quo<\/em>, non si chiedeva un intervento ripristinatorio di una lesione avvenuta, ma soltanto un accertamento della portata di un diritto. Ed \u00e8 questa la ragione per cui la Corte ha dovuto distinguere tra applicazione e applicabilit\u00e0 per arrivare a dire che, nel caso dell\u2019Italicum, la questione sarebbe tutt\u2019altro che astratta, dato che riguarda una norma vigente e quindi comunque applicabile, indipendentemente dal fatto che abbia gi\u00e0 trovato applicazione.<\/p>\n<p>Il che, per\u00f2, dovrebbe rammentarci una cosa: e cio\u00e8 che la connotazione in senso concreto del giudizio costituzionale non pu\u00f2 essere esasperata fino a porre in ombra il fatto che questo giudizio presenta comunque schemi di funzionamento riconducibili al modello di un giudizio oggettivo. Il processo costituzionale non \u00e8, cio\u00e8, un giudizio destinato a muoversi nella prospettiva di tutelare una posizione soggettiva concreta, venendo a mancare la quale il giudizio perde ragion d\u2019essere. Questo sar\u00e0 semmai rilevante per il giudizio <em>a quo<\/em>, non solo quando prende le forme dell&#8217;azione di accertamento.<\/p>\n<p>Piuttosto, episodi come le due decisioni sulla legislazione elettorale del 2014 e del 2017, o altri, pi\u00f9 antichi, come la vicenda relativa alle norme penali di favore, lasciano intendere che la concretezza del processo costituzionale pu\u00f2 tranquillamente coniugarsi alla sussistenza del carattere obiettivo di questo, in linea di quanto gi\u00e0 sostenuto in passato da altri (cfr., ad es., V. Angiolini, <em>La manifesta infondatezza nei giudizi costituzionali<\/em>, 1988, p. 112 ss.).<\/p>\n<p>Insomma, che la Corte rilevi \u201c<em>il potenziale lesivo, gi\u00e0 in atto<\/em>\u201d della normativa impugnata e, sulla base di questa valutazione, passi all\u2019esame nel merito, potrebbe e dovrebbe essere letto, per evitare cortocircuiti, alla luce del fatto, tutt\u2019altro che nuovo, che <em>scopo del processo costituzionale non \u00e8 l\u2019accertamento di una concreta lesione del diritto dedotto nel giudizio a quo<\/em>, quanto l\u2019accertamento dell\u2019incompatibilit\u00e0 tra norme vigenti e costituzione, purch\u00e9 questa incompatibilit\u00e0 sia dedotta nell\u2019ambito di una controversia concreta: e cio\u00e8 che non sia cio\u00e8 una <em>lis ficta <\/em>in cui <em>petitum<\/em> del giudizio <em>a quo<\/em> e del giudizio costituzionale coincidano.<\/p>\n<p>A ragionare diversamente, e cio\u00e8 dare per scontato che la mancanza di una lesione attuale del diritto (costituzionale) dedotto nel giudizio <em>a quo<\/em> a base dell\u2019accertamento determini il venir meno dei presupposti del processo costituzionale, significherebbe semmai dare per scontato proprio ci\u00f2 che si \u00e8 sempre rimproverato (fino alla remissione della Cassazione del 2013) agli attori: e cio\u00e8 che oggetto del giudizio <em>a quo<\/em> e oggetto della questione sarebbero coincidenti. Sicch\u00e9 senza una lesione attuale (davanti al giudice <em>a quo<\/em>) non ci potrebbe essere nemmeno ammissibilit\u00e0 della questione (davanti alla Corte).<\/p>\n<p>In realt\u00e0, al di l\u00e0 di ogni considerazione sul valore normativo dei modelli (e cio\u00e8 del modello del giudizio costituzionale come giudizio concreto e obiettivo che sembra uscire da questa pronuncia), forse bisognerebbe osservare che questa apparente contaminazione \u2013 e il conseguente, apparente cortocircuito della modellistica \u2013 trova una spiegazione in ordine al fatto che, nel caso dei due giudizi elettorali, la questione di costituzionalit\u00e0 scaturisce da una azione di accertamento: e cio\u00e8, facendo riferimento proprio a quella stranezza cui faceva riferimento Bin, da una azione che non mira ad ottenere una condanna o un qualunque altro effetto di natura costitutiva, ma che mira semplicemente a stabilizzare la portata di un diritto, accertandone il contenuto, nella prospettiva di una utilit\u00e0 che, per l\u2019attore, pu\u00f2 essere tranquillamente futura ed eventuale (cfr. 3.3: \u201c<em>\u00e8 la natura dell\u2019azione di accertamento a non richiedere necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ai fini della sussistenza dell\u2019interesse ad agire, ben potendo tale azione essere esperita anche al fine di scongiurare una futura lesione\u201d<\/em>).<\/p>\n<p>E non \u00e8 un caso, allora, che buona parte della motivazione della Corte sull\u2019ammissibilit\u00e0 sia giocata sulla questione del sindacato sull\u2019interesse ad agire nell\u2019ambito delle azioni di accertamento da parte del giudice <em>a quo<\/em>. Come casuale non \u00e8 che la Corte si liberi del problema partendo dal presupposto che, sotto questo profilo, basta che nell\u2019ordinanza di remissione si dia conto in modo \u201csufficiente\u201d e \u201cnon implausibile\u201d della sussistenza di questo interesse, fermo restando che non spetta alla Corte sovrapporre la sua valutazione a quella del giudice <em>a quo<\/em>.<\/p>\n<p>Comunque, per tornare all\u2019interrogativo posto da Bin sull\u2019irrompere del giudizio ad accesso diretto, e per cominciare ad eliminare qualche dubbio sulla struttura del processo costituzionale, basterebbe osservare che la Corte, nella sua motivazione, si preoccupa del problema e sistematizza la sua giurisprudenza in quattro punti (3.1 del Considerato in diritto) a conclusione del quale sta l\u2019affermazione per cui, stante \u201c<em>l\u2019esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, una zona franca rispetto al controllo di costituzionalit\u00e0 attivabile in via incidentale, deve restar fermo quanto deciso con la <a href=\"http:\/\/www.giurcost.org\/decisioni\/2014\/0001s-14.html\">sentenza n. 1 del 2014<\/a>, negli stessi limiti ivi definiti\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il che sembra voler dire che, a tutt\u2019oggi, secondo la Corte, questa modalit\u00e0 di accesso deve ritenersi limitata ai giudizi che coinvolgano la disciplina elettorale o, al pi\u00f9, il diritto di voto, proprio al fine di evitare una trasmutazione del processo costituzionale.<\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che, limitatamente a questa vicenda, l\u2019azione di accertamento abbia funzionato come un rimedio surrogatorio rispetto alle ordinarie modalit\u00e0 di instaurazione del giudizio costituzionale: qualcosa di simile, insomma, all\u2019accesso diretto, come giustamente rilevato da Bin. \u00c8, per\u00f2, impossibile fare previsioni sugli sviluppi di questa prassi, stante che a tutt\u2019oggi la magistratura ordinaria mostra una forte resistenza all\u2019impiego dell\u2019azione di accertamento come canale di accesso alla Corte, muovendo proprio da un sindacato particolarmente stretto sulla sussistenza dell\u2019interesse ad agire in questo genere di azione. Che forse potrebbe ritenersi non del tutto giustificato, soprattutto a fronte dei connotati che ormai normalmente vengono attribuiti alle azioni di accertamento da parte degli cultori del diritto processuale (cfr. C. Consolo, <em>L\u2019antefatto della sentenza della Consulta: l\u2019azione di accertamento della \u2018qualit\u00e0\u2019 ed \u2018effettivit\u00e0\u2019 del diritto elettorale<\/em>, in <em>Corr. Giur<\/em>. 1\/2014, 7 ss.), e che pu\u00f2 trovare una spiegazione innanzi tutto nel timore del giudice ordinario, ancor prima che della Corte, di trovarsi a gestire un numero spropositato di azioni miranti a raggiungere l\u2019accesso alla tutela erogata dalla Corte.<\/p>\n<p>Il che ci dovrebbe far capire che ci si trova di fronte ad una evoluzione del processo costituzionale la cui traiettoria dipende, com\u2019\u00e8 naturale, dall\u2019atteggiamento della Corte, ma che, almeno in questa fase, sembra dipendere in misura forse maggiore dall\u2019accoglimento che potr\u00e0 trovare presso la giurisprudenza ordinaria la prassi dell\u2019azione di accertamento di un diritto costituzionalmente garantito come surrogato funzionale del ricorso diretto.<\/p>\n<p><sup>*<\/sup> <em>Ordinario di Diritto costituzionale nell\u2019Universit\u00e0 Cattolica di Milano<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Mangia* In un intervento di qualche settimana fa, e prima della pronuncia della Corte, <abbr class='c2c-text-hover' title='Professore ordinario di Diritto costituzionale - Universit\u00e0 di Ferrara'>Roberto Bin<\/abbr> si interrogava, non a torto, sulle conseguenze in ordine al processo costituzionale di una eventuale pronuncia nel merito sull\u2019Italicum. Gli argomenti di Bin, peraltro gi\u00e0 circolanti nel dibattito anteriore alla decisione, erano sostanzialmente due.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/02\/15\/lazione-di-accertamento-come-surrogatro-del-ricorso-diretto\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F02%2F15%2Flazione-di-accertamento-come-surrogatro-del-ricorso-diretto%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" 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