{"id":2268,"date":"2017-03-23T13:05:42","date_gmt":"2017-03-23T12:05:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=2268"},"modified":"2018-01-03T10:48:15","modified_gmt":"2018-01-03T09:48:15","slug":"il-caso-di-dj-fabo-il-quadro-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/03\/23\/il-caso-di-dj-fabo-il-quadro-costituzionale\/","title":{"rendered":"Il caso di dj Fabo: <br> il quadro costituzionale"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2270\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/03\/23\/il-caso-di-dj-fabo-il-quadro-costituzionale\/th-69\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-8.jpg\" data-orig-size=\"240,148\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-8.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-8.jpg\" class=\"alignright wp-image-2270 size-full\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-8.jpg\" alt=\"\" width=\"240\" height=\"148\" \/>di<strong> Carlo Casonato *<\/strong><\/p>\n<p>Da pi\u00f9 parti si sostiene come in Italia vi sia un vuoto di disciplina in tema di consenso e fine vita. La cosa \u00e8 solo parzialmente corretta: \u00e8 vero che manca una legge specifica, ma vi sono numerose altre componenti normative che permettono di delineare con una certa precisione il quadro all\u2019interno del quale ricondurre vicende come quelle di Fabiano Antoniani, pi\u00f9 noto come Dj Fabo. <!--more-->Il principio del consenso e il corrispondente diritto di rifiutare trattamenti sanitari \u00e8 riconosciuto, infatti, da una molteplicit\u00e0 di fonti giuridiche.<\/p>\n<p><strong>Consenso e rifiuto: le basi costituzionali<\/strong><\/p>\n<p>Si deve partire dall\u2019art. 32 della Costituzione secondo cui \u00abNessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana\u00bb (art. 32, secondo comma).<\/p>\n<p>Tale articolo \u00e8 importante per due motivi. Anzitutto, esclude un generale dovere di curarsi, riconoscendo in maniera chiara il diritto al rifiuto di qualsiasi trattamento sanitario. In secondo luogo, stabilisce che la legge che voglia imporre una cura deve rispettare alcune condizioni. La Corte costituzionale, per quanto ci riguarda, ha affermato da tempo che un trattamento non potrebbe legittimamente imporsi contro la volont\u00e0 di una persona capace e consapevole al solo fine di curarla. \u00c8 di ben 27 anni fa la sentenza con cui si \u00e8 precisato come possa essere solo lo scopo di preservare la salute degli altri (la salute come interesse della collettivit\u00e0) a giustificare \u00abla compressione di quella autodeterminazione dell\u2019uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale\u00bb (sent. n. 307 del 1990). Infatti, l\u2019unica normativa che impone trattamenti nei confronti di persone che non presentino problemi di salute mentale \u00e8 quella riguardante le vaccinazioni. Ed una legge che imponesse terapie al solo fine di guarire la persona malata sarebbe incostituzionale.<\/p>\n<p><strong>Il falso problema dei trattamenti di sostegno vitale<\/strong><\/p>\n<p>Potrebbe rimanere a questo punto un problema. L\u2019art. 32 Cost. parla espressamente di \u201ctrattamenti sanitari\u201d. Qualcuno potrebbe, quindi, tentare di escludere dalla sua portata ci\u00f2 che trattamento sanitario non \u00e8. La strada \u00e8 stata a lungo percorsa in riferimento alla qualificazione della nutrizione e idratazione artificiale (NIA), che qualcuno ancora vorrebbe definire non trattamento, ma cura in qualche modo indisponibile, sempre dovuta da un punto di vista etico e deontologico.<\/p>\n<p>Tale posizione non \u00e8 condivisibile per una serie di motivi. Nella massima parte dei casi, le sacche utilizzate per la NIA non sono riempite del cibo che ognuno di noi mangia ogni giorno. Si tratta di una miscela composta da aminoacidi, glucosio, lipidi, elettroliti, oligoelementi, vitamine, e spesso i farmaci di cui la persona assistita ha bisogno. La composizione \u00e8 insomma talmente complessa che la persona che la prescrivesse o preparasse senza essere medico o farmacista commetterebbe il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 del codice penale). In questo senso, una commissione scientifica incaricata dall\u2019allora Ministro Veronesi, sulla scorta della letteratura scientifica internazionale prevalente, qualificava la NIA come \u00abtrattamenti che sottendono conoscenze di tipo scientifico e che soltanto i medici possono prescrivere, soltanto i medici possono mettere in atto (&#8230;) e soltanto i medici possono valutare ed eventualmente rimodulare nel loro andamento\u00bb; posizione condivisa dalla Corte di Cassazione secondo cui la NIA integra \u00abun trattamento che sottende un sapere scientifico, che \u00e8 posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche\u00bb (sez. prima civile, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748. Sulla stessa linea anche il Consiglio di Stato, sent. n. 4460 del 2014).<\/p>\n<p>Su queste basi, parrebbe davvero paradossale negare la qualifica di \u201ctrattamento sanitario\u201d ad una attivit\u00e0 che solo un medico potrebbe gestire, compiendo chiunque altro il reato di esercizio abusivo della professione (medica, appunto).<\/p>\n<p>In ogni caso, accettando il paradosso, anche l\u2019eventuale ammissione che la NIA possa non essere qualificata come trattamento sanitario non ne fa perci\u00f2 una cura sempre dovuta e non rifiutabile. La Corte costituzionale, infatti, ha esteso il principio del consenso e il corrispondente diritto al rifiuto anche oltre le cure che possano definirsi tecnicamente \u201ctrattamenti sanitari\u201d (ex art. 32, secondo comma). Nella sentenza n. 438 del 2008, cos\u00ec, ha offerto una efficace e chiara sintesi della definizione e delle basi costituzionali del principio del consenso, il quale non pu\u00f2 essere limitato ai soli trattamenti sanitari: \u00abinteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell\u2019art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che \u201cla libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u201d, e che \u201cnessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge\u201d\u00bb.<\/p>\n<p>A sostegno di tale posizione, possono citarsi tanto la Convenzione di Oviedo quanto la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea. Seppure non ancora compiutamente ratificata la prima e difficilmente applicabile la seconda, la logica ad esse sottesa \u00e8 la medesima e permette il controllo da parte della persona malata non dei soli \u201ctrattamenti sanitari\u201d, ma di tutte le operazioni da compiersi nel \u00abcampo della salute\u00bb (art. 5 Conv. Oviedo) e \u00abnell\u2019ambito della medicina\u00bb (art. 3 Carta UE). E lo stesso codice di deontologia medica, dispone che il medico \u00abinforma la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volont\u00e0 e continua l\u2019assistenza, non assumendo iniziative costrittive n\u00e9 collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Lo stato dell\u2019arte<\/strong><\/p>\n<p>Sulla base di quanto detto, il quadro giuridico italiano, pur in assenza di una legislazione specifica, vede il riconoscimento unanime, su basi costituzionali, del principio del consenso e del corrispondente diritto al rifiuto delle cure. Il fatto che le terapie che si respingono, inoltre, siano tali da mantenere la persona in vita, come la NIA o la ventilazione meccanica, pu\u00f2 imporre una dose di cautela maggiore nell\u2019accertare la volont\u00e0 della persona, ma non conduce certamente ad una negazione dell\u2019autodeterminazione individuale. Anche su questo, la Cassazione civile citata \u00e8 stata chiara: \u00abDeve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorch\u00e9 da esso consegua il sacrificio del bene della vita\u00bb.<\/p>\n<p>Su queste basi, condivise fra l\u2019altro dalla totalit\u00e0 degli ordinamenti appartenenti alla cosiddetta Western Legal Tradition (cfr. il dossier dedicato al fine vita in <a href=\"http:\/\/www.biodiritto.org\/\">http:\/\/www.biodiritto.org\/<\/a>), \u00e8 stato recentemente accolto il ricorso di Walter Piludu, una persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica che aveva chiesto il distacco della ventilazione meccanica. Dopo averne accertato la capacit\u00e0 di \u00abdeterminarsi lucidamente, in piena autonomia, di rendersi conto del valore delle proprie determinazioni e delle proprie scelte, di comprenderne motivi e significato, di valutarne criticamente la portata e le conseguenze\u00bb, la giudice adita ha autorizzato il distacco dei presidi medici, compresa la ventilazione assistita (cfr. <a href=\"http:\/\/www.biodiritto.org\/index.php\/item\/854-cagliari-2016\">http:\/\/www.biodiritto.org\/index.php\/item\/854-cagliari-2016<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Le ragioni di dj Fabo<\/strong><\/p>\n<p>Confermato il riconoscimento anche in Italia del diritto di rifiutare ogni trattamento, anche di sostegno vitale, rimane da spiegare perch\u00e9 dj Fabo non lo abbia esercitato, preferendo recarsi in Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Il motivo sta nelle sue condizioni cliniche. Divenuto cieco e tetraplegico a seguito di un incidente nel 2014, Fabiano Antoniani era in grado di respirare autonomamente, seppure a fatica. Nei video che riprendono i suoi appelli, \u00e8 possibile sentirlo parlare e vederlo respirare senza l\u2019ausilio del ventilatore. Tale macchinario sarebbe potuto essere legittimamente disattivato, costringendo per\u00f2 il dj a settimane o forse mesi di dispnea, che dopo un periodo variamente lungo di stato agonico lo avrebbe alla fine condotto ad una morte per insufficienza respiratoria. Avrebbe altrimenti potuto chiedere, sempre legittimamente, l\u2019interruzione di ogni forma di nutrizione, allo scopo di morire per disidratazione e denutrizione.<\/p>\n<p>A fronte di queste alternative, dj Fabo ha preferito poter gestire la propria morte in un modo considerato da lui stesso pi\u00f9 dignitoso, ricorrendo \u2013 appunto \u2013 all\u2019assistenza al suicidio in Svizzera. Ogni forma di agevolazione o di assistenza al suicidio \u00e8, infatti, considerata in Italia reato, punibile con una pena dai 5 ai 12 anni di reclusione (art. 580 del codice penale). Rimane da accertare il ruolo avuto da Marco Cappato, che si \u00e8 autodenunciato dopo aver accompagnato il dj in Svizzera.<\/p>\n<p><strong>Note conclusive<\/strong><\/p>\n<p>Tale vicenda permette di svolgere alcune considerazioni di carattere pi\u00f9 generale.<\/p>\n<p>Si \u00e8 visto come in Italia, si riconosca, in termini generali, il diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche di sostegno vitale, ma si vietino, al contempo, condotte che provochino direttamente la morte di malati anche fortemente sofferenti e inguaribili, capaci e consenzienti. La tutela dell\u2019autodeterminazione individuale si limita quindi al consenso o al rifiuto delle cure, arrestandosi di fronte a interventi volti a cagionare in forma diretta la morte della persona (come avverrebbe nell\u2019assistenza al suicidio o nell\u2019omicidio del consenziente).<\/p>\n<p>Cos\u00ec, mentre da un lato \u00e8 previsto un diritto al rifiuto di terapie anche di sostegno vitale (con una morte causata dalla malattia che fa il suo corso non pi\u00f9 impedita da presidi terapeutici cui la persona ha diritto di rinunciare), \u00e8 d\u2019altro canto disposto il divieto, sanzionato a livello penale, dell\u2019assistenza al suicidio (in cui la causa della morte \u00e8 esterna e altra rispetto alla patologia). In questo senso, il controllo sulla propria esistenza, che in fasi \u201cordinarie\u201d \u00e8 affidato al singolo, \u00e8 in fasi \u201cstraordinarie\u201d spostato in capo all\u2019ordinamento che viene legittimato ad imporre scelte esistenziali anche non condivise dal soggetto. Tale stato di cose, proprio alla luce della vicenda che ha coinvolto dj Fabo, si presta ad alcuni rilievi critici.<\/p>\n<p>In primo luogo, la situazione giuridica all\u2019interno della quale possono muoversi i malati gravi e gravissimi pare segnata da forti problematicit\u00e0. Essi possono legittimamente chiedere l\u2019interruzione dei dispositivi di sostegno vitale, morendo cos\u00ec di asfissia o di disidratazione, ma non possono chiedere di anticipare nemmeno di un momento una morte divenuta ormai prossima. Il fatto che comunque l\u2019interruzione del sostegno vitale sia accompagnata da potenti mezzi di sedazione non impedisce che tale situazione sfiori il paradosso. Come ebbe a dire una Commissione francese \u00abquando una persona alla fine della vita (&#8230;) richiede espressamente di interrompere ogni trattamento che potrebbe prolungare la sua vita, (\u2026) sarebbe crudele \u201clasciarla morire\u201d o \u201clasciare vivere\u201d senza permettere che un medico acceleri il sopraggiungere della morte\u00bb (rapport Sicard, 2012). Come riconosciuto da una sentenza della Corte Suprema canadese, inoltre, la consapevolezza di rimanere intrappolati all\u2019interno di un corpo immobile, senza poter essere aiutati a morire, potrebbe portare qualche malato di patologia neurodegenerativa ad anticipare il proprio suicidio alle fasi in cui fosse ancora in grado di muoversi. Il divieto di assistenza al suicidio, infatti, lascerebbe la persona malata \u00abwith the \u201ccruel choice\u201d between killing herself while she was still physically capable of doing so, or giving up the ability to exercise any control over the manner and timing of her death\u00bb (Carter v. Canada, 2015 SCC 5).<\/p>\n<p>Un secondo profilo di criticit\u00e0 legato alla disciplina giuridica italiana in tema di fine vita pu\u00f2 collegarsi al rischio di trattare in maniera discriminatoria determinati malati. Dj Fabo, cos\u00ec, non ha potuto gestire le ultime fasi della propria vita, a differenza di quanto invece ha potuto fare Walter Piludu, a motivo della minore gravit\u00e0 della sua situazione clinica. Se la sua capacit\u00e0 respiratoria fosse stata del tutto compromessa, infatti, avrebbe potuto chiedere la sedazione e l\u2019interruzione del ventilatore, in modo da mettere fine alla sua vita in tempi rapidi e per lui ritenuti dignitosi. La possibilit\u00e0 di vedere rispettata una propria cruciale scelta esistenziale pare quindi dipendere da una causa del tutto accidentale: il tipo della malattia che si ha la sventura di avere.<\/p>\n<p>In terzo luogo, e in termini ancor pi\u00f9 generali, ci si potrebbe interrogare sulla compatibilit\u00e0 fra i caratteri connotativi dello stato costituzionale e il divieto di un atto che coinvolge in forma diretta solo la persona interessata. La forma di Stato di derivazione liberale, da questo punto di vista, si basa sull\u2019assunto che lo Stato possa intervenire a limitare l\u2019autonomia individuale solo laddove vi siano ragioni collegate alla tutela di interessi di terzi o della collettivit\u00e0. Sono certamente da considerare con estrema attenzione la debolezza e la vulnerabilit\u00e0 dei malati gravi, i quali potrebbero chiedere l\u2019assistenza al suicidio a motivo di cause legate al dolore o alla non autosufficienza, o addirittura per motivi di carattere economico. Tuttavia, un divieto di assistenza al suicidio di carattere assoluto e incondizionato, applicabile anche nei confronti dei malati pienamente consapevoli e in grado di manifestare una volont\u00e0 genuina e autentica, potrebbe su questa linea essere considerato eccessivo e sproporzionato.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 un ultimo interrogativo che pare utile proporre alla riflessione. Chi pu\u00f2 avere il diritto di decidere in che modo una persona possa gestire le ultime fasi di una vita ormai segnata da un fine prossima e da una sofferenza difficile da sopportare? La disciplina attuale non assegna tale facolt\u00e0 al malato se non in casi eccezionali: quelli segnati dalla presenza di un trattamento di sostegno vitale.<\/p>\n<p>Tale opzione pare rendere manifesta una diffidenza complessiva nei confronti della bont\u00e0 delle decisioni individuali. Con tutt\u2019altra prospettiva sarebbe possibile riporre una maggiore fiducia nella capacit\u00e0 dei malati di decidere per se stessi. In definitiva, citando da giurisprudenza costituzionale colombiana risalente a 20 anni fa (sent. 239 del 1997), \u00abil diritto fondamentale a vivere in forma dignitosa implica anche la possibilit\u00e0 di morire dignitosamente: condannare una persona a prolungare la sua esistenza per un tempo comunque limitato, quando non lo vuole e soffre profondamente, equivale non solo ad un trattamento inumano e degradante (\u2026) ma anche alla cancellazione della sua dignit\u00e0 e della sua autonomia quale soggetto morale\u00bb.<\/p>\n<p>* <em>Professore ordinario di diritto costituzionale comparato all&#8217;Universit\u00e0 di Trento<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Carlo Casonato * Da pi\u00f9 parti si sostiene come in Italia vi sia un vuoto di disciplina in tema di consenso e fine vita. 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