{"id":2295,"date":"2017-03-27T12:33:01","date_gmt":"2017-03-27T10:33:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=2295"},"modified":"2018-01-03T10:48:09","modified_gmt":"2018-01-03T09:48:09","slug":"decreto-minniti-adelante-con-juicio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/03\/27\/decreto-minniti-adelante-con-juicio\/","title":{"rendered":"Decreto Minniti: adelante, con juicio"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2298\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/03\/27\/decreto-minniti-adelante-con-juicio\/th-72\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-11.jpg\" data-orig-size=\"301,216\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-11-300x215.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-11.jpg\" class=\"alignright wp-image-2298 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/th-11-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Giuseppe Tropea<\/strong><\/p>\n<p>Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, contenente <em>\u201cDisposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt\u00e0\u201d<\/em> \u00e8 un provvedimento complesso, che merita attenzione, e che non pu\u00f2 essere liquidato con generiche ed unilaterali prese di posizione, spesso condizionate dalle lenti deformanti dell\u2019ideologia.<!--more--><\/p>\n<p>Sgombrerei sub\u00ecto il campo da una polemica che mi pare sterile, e che sconta una scarsa informazione sul tema: \u00e8 un provvedimento di destra? Il Ministro ha risposto sulle pagine di Repubblica, rivendicando di fatto alla sinistra il tema della sicurezza delle citt\u00e0, vista nel senso di \u201cbene comune\u201d che rifugge competenze esclusive e necessita di cogestione su pi\u00f9 fronti istituzionali.<\/p>\n<p>Il Ministro non ha torto su questo punto.<\/p>\n<p>Esiste certamente, \u201ca sinistra\u201d, un risalente dibattito: penso soprattutto al realismo criminologico anglosassone, che condivide con le impostazioni \u201csituazionali\u201d e di \u201ctolleranza zero\u201d l\u2019idea di prendere sul serio il crimine e la vittima, seppure deviando nelle ricette di intervento, sulla base di un programma socialdemocratico volto ad implementare piani locali di controllo della criminalit\u00e0 fondati su un approccio <em>multi-agency <\/em>e sul principio della responsabilit\u00e0 democratica.<\/p>\n<p>Ben prima dei provvedimenti del legislatore statale, quello pi\u00f9 recente che qui si considera e quelli del biennio 2008\/2010 (in cui un partito politico di sedicente ispirazione federalista ha, in questo settore, messo in campo politiche pubbliche di stampo fortemente centralista), si sono registrati interventi normativi su altri fronti. Penso soprattutto alla legislazione regionale in tema di c.d. \u201cservizio integrato di sicurezza\u201d, che vede, non a caso, l\u2019Emilia-Romagna in prima linea (con una legge del 1999, dunque prima della riforma costituzionale del 2001), ed all\u2019utilizzo sempre pi\u00f9 intenso di piani o protocolli per il controllo del territorio che hanno visto, e vedono, il coinvolgimento di Regioni ed enti locali, nonch\u00e9 di privati. Da queste esperienze, peraltro, si evince una nozione \u201campia\u201d di sicurezza urbana, dove sovente il momento repressivo non vive isolatamente, ma viene posposto a quello preventivo, di lotta al disagio sociale.<\/p>\n<p>La \u201csicurezza urbana\u201d, cos\u00ec, si pone in discontinuit\u00e0 rispetto ai tradizionali concetti di \u201cordine e sicurezza pubblica\u201d (di competenza esclusiva statale, ai sensi dell\u2019art. 117, lett. <em>h<\/em>, Cost.). L\u2019aggettivo \u201curbana\u201d designa il luogo dove maggiormente si percepiscono i problemi derivanti dall\u2019insicurezza \u201cglobale\u201d, da quella socio-economica, legata soprattutto alla crisi del 2007, a quella c.d. \u201cstrategica\u201d, oggi rappresentata soprattutto dal fondamentalismo islamico.<\/p>\n<p>In questa tematica l\u2019assetto delle competenze e delle fonti appare centrale, essendo avvinto a doppio nodo alle politiche pubbliche in materia, che si muovono lungo l\u2019asse della difficile conciliazione tra sicurezza, politiche \u201csituazionali\u201d e di c.d. \u201ctolleranza zero\u201d, e politiche sociali di prevenzione ed inclusione. Il tema di fondo \u00e8 rappresentato dal tramonto del c.d. welfarismo criminologico come specchio della pi\u00f9 ampia crisi, o comunque ristrutturazione, del Welfare State. In tale contesto le politiche della sicurezza possono prendere il posto delle politiche sociali.<\/p>\n<p>Il rischio, quindi, \u00e8 rappresentato da un determinato modo di intendere in questo delicatissimo settore l\u2019intreccio fra sussidiariet\u00e0 verticale e quella orizzontale: la legislazione statale degli ultimi anni ha finito per attirare, in una forma di sussidiariet\u00e0 \u201cascendente\u201d, l\u2019individuazione delle <em>policies<\/em>, rendendo tutto come forma di \u201csicurezza pubblica minore\u201d, sovente a danno di diversi modelli discendenti dalla legislazione regionale e da buone pratiche, specie a livello locale, caratterizzati da educazione alla convivenza, rispetto della legalit\u00e0, integrazione e inclusione sociale, rigenerazione urbana e \u201crammendo\u201d delle periferie (per dirla con Renzo Piano).<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 117, comma 2, lett. <em>h<\/em> Cost., introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, l\u2019ordine pubblico e la sicurezza, esclusa la polizia amministrativa locale, spettano alla potest\u00e0 legislativa esclusiva dello Stato; inoltre, il novellato art. 118, comma 3, affida alla legge statale forme di coordinamento fra Stato e Regioni, fra l\u2019altro, nelle materie di cui al suddetto art. 117, comma 2, lett. <em>h<\/em> (disposizione sinora colpevolmente inattuata dal Parlamento).<\/p>\n<p>La giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, privilegiando sovente il criterio della c.d. \u201cprevalenza\u201d, specie con riguardo a settori connessi alla prevenzione (in via amministrativa) di comportamenti penalmente rilevanti, di fatto ha portato ad un\u2019estensione dei casi di ritenuta sussistenza della competenza esclusiva statale, spesso a danno proprio delle competenze regionali.<\/p>\n<p>Tale linea interpretativa risulta sostanzialmente confermata dalla sentenza n. 196\/2009 in tema di sicurezza urbana. Secondo la Corte nel nuovo art. 54 t.u.e.l. i poteri esercitabili dai sindaci possono essere esclusivamente finalizzati all\u2019attivit\u00e0 di prevenzione e repressione dei reati, e non riguardano lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome. La Corte sembra optare a favore della tesi che vede la sicurezza urbana come parte dell\u2019ordine pubblico, sicurezza pubblica \u201cminore\u201d, scartando invece la diversa ricostruzione che configura la sicurezza urbana come intreccio e punto di coordinamento fra competenza diverse, statali e non, volto non solo, in senso stretto (c.d. <em>security<\/em>), alla prevenzione e repressione dei reati, ma anche, in senso ampio (<em>safety<\/em>), alla promozione e coesione sociale. Tutto ci\u00f2 finisce per determinare una potenziale indebita sottrazione di competenze regionali esclusive o concorrenti, rispetto a materie che ben potrebbero riguardare la sicurezza urbana (es. formazione professionale, tutela e sicurezza sul lavoro, servizi sociali, attivit\u00e0 culturali e istruzione, attivit\u00e0 produttive, urbanistica, edilizia).<\/p>\n<p>In direzione almeno parzialmente diversa si muove la sentenza n. 226\/2010, con riferimento al potere di stabilire le condizioni alle quali i comuni possono avvalersi della collaborazione di associazioni di privati per il controllo del territorio. La sentenza si pone in parziale continuit\u00e0 con la precedente n. 196\/2009, per la parte relativa al fine di segnalazione di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana. Altro discorso viene fatto per il riferimento alle \u201csituazioni di disagio sociale\u201d, che viene considerato elemento spurio ed eccentrico rispetto alla <em>ratio <\/em>della disciplina, e ricondotto alla sicurezza sociale, rientrante nella competenza regionale residuale.<\/p>\n<p>Trattasi di sentenza che merita un giudizio favorevole, in quanto trova nella nozione di \u201cdisagio sociale\u201d un argine rispetto a una tendenza, che prima che giuridica \u00e8 culturale: una \u201csupplenza\u201d della sicurezza pubblica rispetto alla sicurezza sociale, con una sorta di ritorno alle politiche pubbliche di trattamento della povert\u00e0 e del disagio sociale di fine \u2018800.<\/p>\n<p>Detto ci\u00f2, le politiche pubbliche degli ultimi due anni mi pare rappresentino un cambiamento di rotta, seppure parziale, rispetto a quelle del biennio 2008\/2010.<\/p>\n<p>Penso, prima di tutto, al D.P.C.M. 25 maggio 2016, attuativo dell\u2019art. 1, comma 974 ss., della legge n. 208\/2015, che istituisce il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citt\u00e0 metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi, volti, fra l\u2019altro, alla rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualit\u00e0 del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all\u2019accrescimento della sicurezza territoriale e della capacit\u00e0 di resilienza urbana, etc.<\/p>\n<p>A me pare che secondo tali coordinate generali vada letto anche il Capo I del d.l. n. 14\/2017 (\u201cCollaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana\u201d), la cui Sezione I (\u201cSicurezza integrata\u201d), merita un giudizio favorevole. Non \u00e8 un caso che esso venga adottato (finalmente) \u201canche in attuazione dell\u2019art. 118, terzo comma, della Costituzione\u201d (art. 1).<\/p>\n<p>Ferma restando la definizione delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, affidata alla proposta del Ministro dell\u2019interno, ma soggetta all\u2019accordo in sede di Conferenza unificata (art. 2), viene generalizzata la possibilit\u00e0 di accordi tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, prendendosi atto di un fenomeno ampiamente diffuso nella prassi oltre che normato in varie leggi finanziarie degli ultimi anni, e si richiama un altro importante aspetto, anch\u2019esso diffuso (nella legislazione regionale sopra richiamata), ma spesso trascurato, relativo al sostegno regionale nei confronti degli enti locali per interventi di promozione della sicurezza integrata (art. 3, comma 2).<\/p>\n<p>La sezione II del d.l. n. 14\/2017 \u00e8 espressamente dedicata alla \u201csicurezza urbana\u201d. Anche in questo caso si d\u00e0 ampio spazio ai patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, volti a perseguire obiettivi di prevenzione di fenomeni di criminalit\u00e0 diffusa e predatoria, promozione e rispetto della legalit\u00e0, nonch\u00e9 del decoro urbano (art. 5).<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 reca una definizione di sicurezza urbana che rispecchia quella precedentemente contenuta nel d.m. 5 agosto 2008. Di fatto, quindi, costituisce un\u2019opportuna \u201clegificazione\u201d di quel discusso decreto di natura non regolamentare (ebbene s\u00ec, ancora la \u201cfuga dal regolamento\u201d!) che era stato uno dei principali bersagli della sentenza n. 115\/2011 della Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima, come \u00e8 noto, richiama il principio di legalit\u00e0 sostanziale, posto a base dello Stato di diritto: \u201cNon \u00e8 sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma \u00e8 indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalit\u00e0, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell\u2019azione amministrativa\u201d.<\/p>\n<p>Non si tratta, dunque, di un problema di deroghe alle norme vigenti, col limite dei principi generali. La questione si colloca pi\u00f9 a monte, e riguarda i presupposti dell\u2019esercizio del potere di ordinanza. Essendo esercitabile il potere anche al di fuori di fatti eccezionali e imprevedibili a carattere transeunte, la modifica all\u2019art. 54 t.u.e.l. appare incostituzionale l\u00e0 dove consente che eventi \u201cnormali\u201d possano costituire presupposti per la sua applicazione.<\/p>\n<p>I giudici accostano al principio di legalit\u00e0 sostanziale la riserva di legge relativa di cui all\u2019art. 23 Cost. N\u00e9 all\u2019uopo pu\u00f2 essere richiamato il d.m. 5 agosto 2008, che ha indicato cosa debba intendersi ai sensi dell\u2019art. 54 t.u.e.l. per incolumit\u00e0 pubblica o per sicurezza urbana. Infatti: \u201cla natura amministrativa del potere del Ministro, esercitato con il decreto sopra citato, se assolve alla funzione di regolare i rapporti tra autorit\u00e0 centrale e periferiche nella materia, non pu\u00f2 soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di un atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalit\u00e0 amministrativa nei rapporti con i cittadini\u201d.<\/p>\n<p>Viene sanzionata pure la violazione dell\u2019altra riserva di legge relativa, formulata dall\u2019art. 97 Cost. allo scopo di assicurare l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione, e ci\u00f2 sempre a garanzia del cittadino, che trova protezione, rispetto a possibili discriminazioni, proprio nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. Strettamente collegato alla rilevanza del principio di imparzialit\u00e0 \u00e8, quindi, il <em>vulnus <\/em>al principio di eguaglianza di fronte alla legge di cui all\u2019art. 3 Cost., l\u00e0 dove i medesimi comportamenti possono essere ritenuti in vario modo leciti o illeciti, a seconda delle numerose parti del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci.<\/p>\n<p>Nel dichiarare incostituzionale quell\u2019 \u201canche\u201d anteposto alle parole \u201ccontingibile e urgente\u201d, la Corte, peraltro, ha riportato al centro della scena il potere regolamentare dei consigli comunali; cos\u00ec, mi pare, possa leggersi il richiamo, contenuto all\u2019art. 8, comma 2, d.l. n. 14\/2017, proprio ai regolamenti comunali, che ritrovano il giusto spazio che ad essi spetta, nelle materie attinenti al degrado del territorio, al pregiudizio al decoro ed alla vivibilit\u00e0 urbana.<\/p>\n<p>E veniamo cos\u00ec alle ombre del decreto: che ci sono, \u00e8 indubbio, anche se appare opportuno distinguere.<\/p>\n<p>Sono gli artt. 8, 9, 10 e 11 le disposizioni che stanno facendo pi\u00f9 discutere. Cerchiamo di comprendere meglio perch\u00e9, anche alla luce di quanto sin qui osservato.<\/p>\n<p>Si consideri, prima di tutto, con specifico riferimento al potere di ordinanza in tema di sicurezza urbana, che il legislatore opportunamente dettaglia i casi che legittimano i provvedimenti di cui all\u2019art. 54 t.u.e.l., modificando il comma 4-<em>bis<\/em> che, in precedenza, rinviava a un decreto del ministro la disciplina dell\u2019ambito di applicazione di tale potere, secondo una modalit\u00e0 \u2013 come si \u00e8 detto \u2013 giudicata illegittima da parte della Consulta.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019ampliamento del potere di ordinanza del sindaco, quale rappresentante della comunit\u00e0 locale, che ora potr\u00e0 emettere ordinanze ai sensi dell\u2019art. 50 t.u.e.l. anche \u201cin relazione all\u2019urgente necessit\u00e0 di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilit\u00e0 urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillit\u00e0 o del riposo dei residenti\u201d, a me pare che tale potere rischi di rivelarsi, in pratica, un doppione del potere d\u2019ordinanza del sindaco in tema di sicurezza urbana <em>ex<\/em> art. 54 t.u.e.l., una volta caduta, grazie alla scure della Consulta, la possibilit\u00e0 che queste ultime vengano adottate anche al di fuori dei casi della contingibilit\u00e0 e dell\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Certo, ma questo \u00e8 un discorso pi\u00f9 ampio, che accomuna il potere <em>ex <\/em>art. 50 ed <em>ex <\/em>art. 54, una volta preso atto che i presupposti che legittimano i poteri sindacali sono tendenzialmente sovrapponibili, c\u2019\u00e8 da osservare come difficilmente in tali settori l\u2019adozione di questo tipo di ordinanze rispetti, per sua natura, i requisiti della contingibilit\u00e0 e dell\u2019urgenza, come testimonia la prassi ante 2017 e come si evince dai primi provvedimenti adottati (v. l\u2019ordinanza n. 43\/2017 del sindaco di Seregno che vieta il \u201cbivacco in tutto il centro abitato\u201d e di \u201cconsumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati\u201d).<\/p>\n<p>Concordo con l\u2019analisi di <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/03\/20\/daspo-urbano-tornano-davvero-i-sindaci-sceriffo\/\">Alessandro Morelli<\/a>, laddove questi osserva che il problema della genericit\u00e0 delle formule impiegate (\u201cdecoro\u201d e \u201cvivibilit\u00e0 urbana\u201d), che si pone sul piano della previa identificabilit\u00e0 delle situazioni di fatto nelle quali \u00e8 possibile esercitare il potere in questione (tornandosi, cos\u00ec, alle criticit\u00e0 messe in luce dalla sentenza n. 115\/2011), pu\u00f2 essere ridimensionato proprio attraverso il richiamo al vincolo dell\u2019indifferibilit\u00e0 e dell\u2019urgenza. Tuttavia, richiamerei quanto appena detto circa la intrinseca difficolt\u00e0 di configurare la contingibilit\u00e0 e l\u2019urgenza in questo tipo di provvedimenti (a differenza dei casi di \u201cemergenze sanitarie e di igiene pubblica\u201d). Peraltro, pur seguendo questa lettura, il problema rimane fermo con riguardo al potere di ordinanza \u201cnon contingibile e urgente\u201d, di cui al nuovo art. 50, comma 7 t.u.e.l. (sempre introdotto dall\u2019art. 8 d.l. n. 14\/2017), al fine di \u201cassicurare le esigenze di tutela della tranquillit\u00e0 e del riposo dei residenti in determinate aree della citt\u00e0 interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi\u201d e col quale \u00e8 possibile disporre, per un periodo non superiore a sessanta giorni, \u201climitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche\u201d. Anche in questo caso si tratta di potere tendenzialmente sovrapponibile a quello, contingibile e urgente, di cui all\u2019art. 54, comma 6, t.u.e.l., sicch\u00e9 sembra che in questo modo il legislatore abbia voluto aggirare, almeno in parte (l\u2019ordinanza deve avere limitazioni di efficacia nel tempo e nello spazio), quella giurisprudenza amministrativa che negli ultimi anni ha annullato tali provvedimenti proprio per mancanza dei requisiti della contingibilit\u00e0 e dell\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Resta, inoltre, il problema evidenziato da Stefania Parisi (sempre nelle pagine di questa <em>Rivista)<\/em>, legato alle potenziali discriminazioni che potranno verificarsi tra comune e comune, e fra varie parti del territorio nazionale, a causa dell\u2019alto tasso di discrezionalit\u00e0 che hanno sul punto i sindaci. Anch\u2019esso, lo si \u00e8 detto, ha costituito un profilo sul quale la Consulta ha avuto modo di esprimersi nella pi\u00f9 volte richiamata sentenza n. 115\/2011.<\/p>\n<p>Altra questione \u00e8 rappresentata dal fatto che le ordinanze <em>ex <\/em>art. 50, essendo adottate dal sindaco quale rappresentante delle comunit\u00e0 locali, e non come ufficiale del Governo, non saranno soggette al potere di controllo, e di eventuale annullamento ufficioso, da parte dei prefetti, che spesso in passato si \u00e8 rivelato prezioso (v. Bin) per scongiurare gravi violazioni dei diritti fondamentali, si pensi alle ordinanze anti-burka. Resta, fortunatamente, il baluardo del giudice amministrativo.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica, infine, va guardato l\u2019inedito potere ribattezzato \u201cdaspo\u201d urbano. Che di vero e proprio \u201cdaspo\u201d si tratti, lo conferma il rinvio alla legge n. 401\/1989, contenuto all\u2019art. 10, comma 3. Certo, fa una certa impressione che poteri di tal fatta, che impattano in modo rilevante sulla libert\u00e0 di circolazione (art. 16 Cost.), siano oggi rimessi (anche) all\u2019autorit\u00e0 comunale (il questore lo mantiene, in caso di reiterazione delle condotte vietate dall\u2019art. 9, ai sensi dell\u2019art. 10, comma 2), che evidentemente operer\u00e0 in tal caso come ufficiale del Governo (anche se ci\u00f2 non \u00e8 espressamente previsto).<\/p>\n<p>A proposito di ci\u00f2 che non \u00e8 previsto, ridimensionerei la preoccupazione circa la non prescrizione dell\u2019obbligo di motivazione in capo al sindaco (a differenza del potere del questore, per il quale tale obbligo \u00e8 invece espressamente contemplato). E\u2019 vero che, se si guarda alla prassi amministrativa in materia di \u201cdaspo\u201d sportivo, si evidenzia una diffusa e preoccupante superficialit\u00e0 da parte delle autorit\u00e0 competenti nell\u2019adozione delle misure antiviolenza, con la conseguenza che la valutazione rischia di tradursi in mero arbitrio se, come spesso si \u00e8 verificato, l\u2019applicazione del divieto segue automaticamente l\u2019episodio di violenza in assenza dei presupposti e delle necessarie verifiche prescritte dalla legge. E tuttavia, se si esamina la giurisprudenza amministrativa sul punto, si nota come essa \u2013 anche alla luce delle indicazioni derivanti dalla sentenza n. 193\/1996 della Corte costituzionale (che richiede una valutazione che non attinga a dati formali, bens\u00ec alla concreta ed attuale pericolosit\u00e0 del soggetto, che \u00e8 anche il presupposto di giustificazione ed idoneit\u00e0 della misura stessa in relazione allo scopo che si intende perseguire) \u2013 ha sovente annullato tali provvedimenti per carenza di specifica motivazione in ordine all\u2019esistenza dei presupposti applicativi, oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, a sua volta spesso rivelatrice di carenza e\/o insufficienza dell\u2019istruttoria procedimentale. Certo, anche qui ha ragione Alessandro Morelli laddove segnala che anche per il \u201cdaspo\u201d urbano si ripropongono i problemi tradizionali in tema di misure di prevenzione, che prescindono dall\u2019accertamento giudiziale di delitti e si basano su meri sospetti. Ma questo \u00e8 un tema pi\u00f9 ampio e di sistema, legato alle crescenti intersezioni tra diritto penale ed amministrativo (si pensi al ruolo dell\u2019Anac nell\u2019anticorruzione, o alle c.d. informative antimafia), e non pu\u00f2 essere affrontato in questa sede.<\/p>\n<p>Mi pare, infine, formulato in modo poco chiaro l\u2019art. 11 che, nel conferire al prefetto il potere di determinare le modalit\u00e0 esecutive dei provvedimenti dell\u2019A.G. concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, stabilisce al comma 3 che l\u2019eventuale annullamento del provvedimento prefettizio pu\u00f2 dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave (discutibile limitazione di responsabilit\u00e0 della p.a., che potrebbe essere soggetta, sul punto, a dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 per violazione degli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.), esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell\u2019obbligo per la p.a. di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell\u2019immobile. Non si comprende bene, in questo caso, a cosa serva l\u2019accoglimento del ricorso, seppure giudicato fondato: si tratter\u00e0, forse, in sede di esecuzione del medesimo, di effettuare (comunque) lo sgombero disposto dall\u2019A.G., ma seguendo un rigido criterio di proporzionalit\u00e0 nella ponderazione degli interessi. In ogni caso si ha qui una forte limitazione dei diritti del privato sia sul piano della tutela \u201creale\u201d che sul piano della tutela per equivalente.<\/p>\n<p>Per concludere, ci si \u00e8 incamminati su una strada sicuramente meno impervia di quella del pacchetto sicurezza di quasi un decennio fa, soprattutto sul fronte della visione della sicurezza urbana come fascio di politiche pubbliche e interventi necessariamente integrati, anche se persistono talune criticit\u00e0 legate ai poteri di ordinanza e al \u201cdaspo\u201d urbano, che nei prossimi mesi verranno molto probabilmente all\u2019attenzione del giudice amministrativo, al quale, al solito, \u00e8 affidato il delicato compito di conciliare i molteplici interessi, potenzialmente in conflitto, che ruotano attorno alla sicurezza urbana.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 giocoforza che sia cos\u00ec, nella complessit\u00e0 e liquidit\u00e0 della societ\u00e0 contemporanea: in tale contesto \u00e8 normale esperienza la difficolt\u00e0 di avanzamento della politica (al netto delle patologie che inficiano il nostro sistema istituzionale) e l\u2019opera insostituibile della giurisprudenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giuseppe Tropea Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, contenente \u201cDisposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt\u00e0\u201d \u00e8 un provvedimento complesso, che merita attenzione, e che non pu\u00f2 essere liquidato con generiche ed unilaterali prese di posizione, spesso condizionate dalle lenti deformanti dell\u2019ideologia.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/03\/27\/decreto-minniti-adelante-con-juicio\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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