{"id":2458,"date":"2017-04-19T09:57:44","date_gmt":"2017-04-19T07:57:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=2458"},"modified":"2018-01-03T10:44:17","modified_gmt":"2018-01-03T09:44:17","slug":"turchia-un-democratico-addio-alla-democrazia-nel-dettaglio-le-modifiche-costituzionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/04\/19\/turchia-un-democratico-addio-alla-democrazia-nel-dettaglio-le-modifiche-costituzionali\/","title":{"rendered":"Turchia: un &#8220;democratico&#8221; addio alla democrazia? <br> Nel dettaglio le modifiche costituzionali"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2459\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/04\/19\/turchia-un-democratico-addio-alla-democrazia-nel-dettaglio-le-modifiche-costituzionali\/th-77\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/th-4.jpg\" data-orig-size=\"300,197\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/th-4-300x197.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/th-4.jpg\" class=\"alignright wp-image-2459 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/th-4-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Alessandro Morelli * <\/strong>e <strong>Entela Cukani **<\/strong><\/p>\n<p>Pu\u00f2 una democrazia \u201csuicidarsi\u201d in modo democratico? Abbandonare per sempre i propri principi e istituti, attraverso gli stessi strumenti della tradizione democratica (votazioni, referendum ecc.)? Ovviamente \u00e8 possibile. Il popolo non \u00e8 infallibile e per dimostrarlo non \u00e8 necessario scomodare la \u201cdemocratica\u201d Atene del V sec. a.C., che condann\u00f2 a morte Socrate, o la folla chiamata in causa da Ponzio Pilato per decidere chi liberare tra Ges\u00f9 e Barabba. <!--more-->Si sbaglia da soli e lo si pu\u00f2 fare anche quando si \u00e8 in tanti. L\u2019errore pu\u00f2 riguardare persino la definizione dei tratti identitari di un ordinamento e, del resto, la storia \u00e8 piena di transizioni costituzionali in senso autoritario consacrate dal voto popolare. A ci\u00f2 deve aggiungersi che, affinch\u00e9 una votazione possa servire realmente le ragioni della democrazia, essa deve avere luogo in modo libero e in condizioni che ne consentano il regolare svolgimento. Anche quando ci\u00f2 accade, tuttavia, non si danno garanzie sicure che possano salvare un ordinamento democratico da se stesso. La forma di Stato (il rapporto tra governanti e governati) pu\u00f2 sempre mutare sotto il reale o apparente rispetto delle procedure democratiche.<\/p>\n<p>\u00c8 probabilmente quello che sta accadendo oggi in Turchia, dove la transizione involutiva verso un regime autoritario si sta compiendo dietro le apparenze di un\u2019\u201cinnocua\u201d trasformazione della forma di governo (ossia il rapporto tra gli organi costituzionali, il cui mutamento non comporta necessariamente un cambiamento della forma di Stato). Nelle intenzioni dichiarate del \u201criformatore\u201d Erdo\u011fan, gli interventi di revisione del testo costituzionale che vedono la luce con il referendum del 16 aprile 2017 sono volti solo a modernizzare il sistema istituzionale attraverso il passaggio da una forma di governo parlamentare a una presidenziale. In realt\u00e0, come vedremo, le modifiche incidono profondamente sul rapporto tra autorit\u00e0 e libert\u00e0. Un rapporto mai semplice, ma che in Turchia, dalla fine degli anni \u201980 del secolo scorso, aveva intrapreso la via di un faticoso ma promettente percorso di democratizzazione, fortemente sollecitato dalle istituzioni europee. In seguito all\u2019avvio del processo di adesione all\u2019Unione europea, tuttavia, il percorso si \u00e8 rivelato sempre pi\u00f9 accidentato e, anche a fronte dell\u2019esigenza di rispettare i Criteri di Copenaghen, si sono manifestate sempre pi\u00f9 marcate tendenze autoritarie.<\/p>\n<p>Il testo dell\u2019attuale Costituzione turca \u00e8 stato adottato nel 1982, dopo il golpe militare del 1980, ed \u00e8 stato sottoposto a diverse modifiche, in parte realizzate dopo l\u2019apertura dei negoziati di adesione all\u2019Unione nel 2005. Tali revisioni hanno messo in evidenza l\u2019estrema difficolt\u00e0 d\u2019introdurre i principi del costituzionalismo liberal-democratico nella forma ordinamentale definita dalla Costituzione del 1982, che riconosceva un ruolo di primo piano alle forze militari.<\/p>\n<p>Il referendum appena svoltosi, nel pieno dello stato di emergenza instaurato in seguito al fallito golpe militare del 15 luglio 2016, d\u00e0 il via libera a una riforma che apporta ben <strong>18 emendamenti alla Costituzione<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019esigenza di rinnovare il testo della Carta fondamentale \u2013 pur avvertita dalla societ\u00e0 civile e richiesta dall\u2019Unione europea (ai fini del riconoscimento normativo dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali) quale requisito per l\u2019adesione della Turchia \u2013 di fatto \u00e8 rimasta finora insoddisfatta per lo stallo politico tra il partito di Erdo\u011fan, l\u2019AKP (<em>Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi<\/em>), e gli oppositori. Questi ultimi hanno temuto sin dall\u2019inizio il rischio che la riforma determinasse un aumento dei poteri e dei privilegi del partito di maggioranza e, del resto, se si guarda alla storia costituzionale del Paese, di regola, a ogni golpe militare \u00e8 corrisposta l\u2019adozione di un nuovo testo costituzionale, con il quale si \u00e8 sempre inteso dare un segno di discontinuit\u00e0 rispetto al precedente regime. Il che si \u00e8 verificato con l\u2019adozione delle due Costituzioni successive a quella di Atat\u00fcrk (del 1924), nel 1961 e nel 1982.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 la riforma del 2010 aveva suscitato seri dubbi sulle intenzioni dell\u2019AKP. Da pi\u00f9 parti si era denunciato, infatti, il rischio che, dietro la <strong>trasformazione della forma di governo<\/strong>, si volesse affermare, di fatto, la <strong>supremazia assoluta del partito di maggioranza<\/strong>. Nella medesima direzione sembrano muoversi le modifiche introdotte ora con la legge costituzionale n. 6771, adottata dal Parlamento il 21 gennaio del 2017 e definitivamente approvata con il referendum del 16 aprile.<\/p>\n<p>La proposta di riforma \u00e8 stata votata dai 3\/5 dei membri del Parlamento (maggioranza sufficiente, ai sensi dell\u2019art. 175 Cost., a consentire la sottoposizione del testo al referendum popolare obbligatorio) ed \u00e8 stata promossa dalla coalizione composta dall\u2019AKP e dall\u2019MHP (<em>Milliyet\u00e7i Hareket Partisi<\/em>), partito nazionalista di destra, senza il consenso delle altre forze politiche. In pi\u00f9, poich\u00e9 l\u2019approvazione della legge costituzionale \u00e8 avvenuta nel giro di poche settimane, durante lo stato d\u2019emergenza e nel contesto della grande \u201cepurazione\u201d dei g\u00fclenisti (i seguaci di Fethullah G\u00fclen, ritenuti responsabili del tentato golpe del 15 luglio 2016), di fatto sui suoi contenuti non si \u00e8 svolto un dibattito pubblico. Ben si comprendono, pertanto, le ragioni per le quali la <strong>Commissione di Venezia<\/strong>, il 13 marzo 2017, abbia espresso parere negativo sullo svolgimento di un referendum costituzionale durante uno stato di emergenza, considerando il clima d\u2019intimidazione che si riscontra, in questo momento, in Turchia.<\/p>\n<p>Alla consultazione popolare i S\u00cc hanno vinto di misura, con il 51,3%. Decisivo \u00e8 stato il voto dei Turchi residenti all\u2019estero, molti dei quali, secondo le statistiche dell\u2019<em>Europe Elects<\/em>, avrebbero votato a favore della riforma, pur vivendo da tempo in Paesi democratici. Anche in considerazione del ridotto scarto di voti, \u00e8 subito scoppiato un acceso conflitto sulla regolarit\u00e0 delle elezioni. In particolare, il principale partito di opposizione, il CHP (<em>Cumhuriyet Halk Partisi<\/em>), ha denunciato alla Commissione elettorale suprema la circostanza che un alto numero di schede votate non recherebbe il timbro ufficiale e contro la validit\u00e0 della consultazione si \u00e8 espressa anche l\u2019Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).<\/p>\n<p><strong>Quali sono le novit\u00e0 che introduce la riforma appena approvata?<\/strong><\/p>\n<p>Mutano, innanzitutto, alcune importanti previsioni relative all\u2019elezione e alle funzioni del Presidente della Repubblica. Secondo quanto stabilito dal testo del 1982, il Capo dello Stato era eletto per un mandato di sette anni dal Parlamento, la Grande Assemblea Nazionale Turca, tra i propri membri; non poteva essere eletto per la seconda volta e se era membro di un partito, doveva lasciarlo al momento dell\u2019elezione. Inoltre, all\u2019atto della designazione, sarebbe cessato <em>status<\/em> di componente dell\u2019Assemblea Nazionale Turca. La riforma approvata il 21 ottobre del 2007 aveva ridotto la durata del mandato da sette a cinque anni, prevedendo la possibilit\u00e0 di un eventuale secondo mandato e l\u2019elezione diretta del Capo dello Stato da parte del corpo elettorale (e non pi\u00f9 dall\u2019Assemblea Nazionale, come originariamente previsto). Con la riforma appena varata, la <strong>durata del mandato<\/strong> rimane di cinque anni, ma si prevede che al primo possa fare seguito un altro mandato. Si stabilisce, inoltre, che le <strong>elezioni presidenziali e quelle parlamentari si svolgano congiuntamente<\/strong>. Laddove le elezioni parlamentari abbiano luogo, durante il secondo mandato, prima della fine della legislatura, il Presidente della Repubblica ha la possibilit\u00e0 di ricandidarsi. In pratica, qualora il Capo dello Stato decidesse di dare luogo a <strong>elezioni parlamentari anticipate<\/strong> al termine del secondo mandato, egli potrebbe anche essere <strong>rieletto per un altro mandato<\/strong> e l\u2019ipotesi potrebbe ripetersi per un numero indefinito di volte.<\/p>\n<p>Viene meno, inoltre, la clausola d\u2019incompatibilit\u00e0 tra la carica di Capo dello Stato e il partito di appartenenza. Pertanto, in seguito alla riforma, Erdo\u011fan potr\u00e0 continuare a rimanere Presidente dell\u2019AKP e, attraverso il ricorso a elezioni parlamentari anticipate indette prima della fine del mandato presidenziale, potrebbe anche rimanere in carica come <strong>Capo dello Stato a vita<\/strong>.<\/p>\n<p>Di grande impatto sono, poi, le modifiche riguardanti l\u2019Esecutivo: cambiano, infatti, le previsioni dell\u2019art. 104, lett. b), della Costituzione, che disciplinano i rapporti tra Presidente e Consiglio dei Ministri. Nella previsione originaria, il Presidente poteva nominare il Primo ministro ed accettarne le dimissioni, nonch\u00e9 nominare e revocare i ministri su proposta dello stesso Primo ministro. Con la riforma, invece, la figura del premier viene soppressa e il Capo dello Stato ne assume le funzioni, acquisendo il <strong>potere di nomina diretta e di revoca dei ministri<\/strong>, dei vicepresidenti e dei funzionari governativi. Passa, inoltre, al Presidente della Repubblica il potere di emettere <strong>decreti legislativi<\/strong> su materie di competenza del Governo. L\u2019art. 91 Cost. prevedeva, invece, che la Grande Assemblea Nazionale Turca potesse autorizzare il Consiglio dei Ministri a emanare decreti aventi forza di legge, richiedendo una ratifica parlamentare successiva. Con la riforma, da una parte viene meno la necessit\u00e0 dell\u2019intervento parlamentare per i decreti presidenziali e, dall\u2019altra, s\u2019introduce la possibilit\u00e0 che si legiferi esclusivamente per il tramite di <strong>decreti presidenziali<\/strong>, ivi compreso anche per i diritti fondamentali. L\u2019art. 91 Cost e le altre disposizioni normative del diritto emergenziale (artt. 15, 120, 121 Cost. e legge n. 2935 del 1983) escludevano la possibilit\u00e0 che i diritti fondamentali, i diritti individuali e i doveri inclusi nel primo e secondo capitolo della Seconda parte della Costituzione, nonch\u00e9 i diritti e doveri politici elencati al quarto capitolo potessero essere regolati tramite decreti aventi forza di legge, eccezion fatta per le ipotesi di stato d\u2019emergenza. Tuttavia, prima della riforma, un eventuale prolungamento dello stato d\u2019emergenza poteva avvenire su richiesta del Presidente al Parlamento, per un periodo di quattro mesi. Con la riforma appena varata, invece, si prevede che lo <strong>stato d\u2019emergenza<\/strong> possa essere dichiarato esclusivamente da parte del Presidente, venendo meno, inoltre, il limite temporale dei quattro mesi. Pertanto, si prospetta la possibilit\u00e0 che il Paese sia governato solo tramite <strong>decreti presidenziali<\/strong>, che possono incidere anche sui <strong>diritti fondamentali<\/strong>, per un periodo potenzialmente indefinito. Il tutto determinerebbe, inoltre, un\u2019ipotesi di conflitto con il potere legislativo, al quale spetta in via prioritaria, in base a quanto previsto dall\u2019art. 7 Cost., la funzione normativa.<\/p>\n<p>Con riferimento al Parlamento, le novit\u00e0 introdotte dalla riforma sono ancora pi\u00f9 incisive. In apparenza sembra che le garanzie di rappresentanza democratica aumentino, con l\u2019incremento del numero totale dei deputati (da 550 a 600 membri) e la riduzione dell\u2019et\u00e0 richiesta per l\u2019elettorato passivo (da 25 a 18 anni). Tuttavia, si stabilisce che l\u2019approvazione di una legge rinviata dal Presidente all\u2019Assemblea debba avere luogo a maggioranza assoluta, con la conseguente attribuzione al Presidente di una sorta di <strong>diritto di veto sulla funzione legislativa del Parlamento<\/strong>.<\/p>\n<p>Il rapporto tra Capo dello Stato e Parlamento cambia anche sotto altri profili, ridimensionandosi sensibilmente il ruolo di controllo di quest\u2019ultimo sul primo e sul Governo. Con l\u2019entrata in vigore della riforma, infatti, il Parlamento non potr\u00e0 pi\u00f9 esercitare il suo <strong>potere di controllo<\/strong> per mezzo di \u201cdomande, inchieste parlamentari, dibattiti generali, interpellanza, e indagini parlamentari\u201d previste dall\u2019art. 98 Cost., nonch\u00e9 mediante le ipotesi d\u2019indagine parlamentare riguardanti il Primo Ministro ed altri ministri <em>ex<\/em> art. 100 Cost.; l\u2019organo potr\u00e0 solo richiede informazioni, sollecitare risposte da parte dei singoli ministri mediante domande poste per iscritto, indire riunioni per discutere le azioni del Capo dello Stato e del Governo.<\/p>\n<p>Non meno incisive sono le modifiche riguardanti il <strong>potere giudiziario<\/strong>. Da una parte, la riforma prevede l\u2019abolizione delle Corti militari; dall\u2019altra, essa muta il numero e le modalit\u00e0 di elezione dei membri del <strong>Consiglio supremo dei giudici e dei procuratori<\/strong>, le cui funzioni erano state gi\u00e0 oggetto di modifiche con la revisione del 2010 e, in seguito, con la legge n. 6524 del 2014. La prima aveva inteso rendere effettiva l\u2019indipendenza dei giudici; la seconda, invece, di segno opposto, aveva trasferito al Ministero della giustizia poteri molto ampi (tra cui quelli inerenti all\u2019esercizio dell\u2019azione disciplinare contro i magistrati). Molte norme della legge del 2014 erano state dichiarate <strong>illegittime dalla Corte costituzionale<\/strong>, ma la riforma appena varata le reintroduce, con qualche ulteriore novit\u00e0: si prevede, in particolare, una riduzione drastica del numero dei membri del Consiglio supremo dei giudici e dei procuratori (da 22 a soli 12), ma rimane ferma la presidenza dell\u2019organo in capo al Ministro della Giustizia. Con la riforma, inoltre, <strong>la nomina della met\u00e0 dei membri del Consiglio spetta al Presidente<\/strong>, mentre quella dell\u2019altra met\u00e0 resta prerogativa del Parlamento. Se si considera che, nel nuovo quadro istituzionale, la nomina e la revoca dei singoli ministri diviene prerogativa esclusiva del Capo dello Stato, quest\u2019ultimo potr\u00e0 anche nominare e destituire il Ministro della Giustizia, potendo cos\u00ec controllare, di fatto, l\u2019operato del Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori di cui il suddetto Ministro \u00e8 presidente. Ma vi \u00e8 di pi\u00f9: qualora il Capo dello Stato sia anche il presidente del partito di maggioranza (come nel caso di Erdo\u011fan con l\u2019AKP), di fatto, il Presidente della Repubblica potr\u00e0 influenzare anche la nomina della met\u00e0 dei membri del Consiglio spettante al Parlamento. In questo modo, il Capo dello Stato potr\u00e0 scegliere tutti i membri del Consiglio. Se si considerano le competenze che l\u2019art. 159 Cost. (gi\u00e0 revisionato nel 2010 e nel 2014) riconosce al Consiglio supremo dei giudici e dei procuratori, ben si comprende come il Presidente della Repubblica finisca con l\u2019acquisire <strong>poteri illimitati nell\u2019amministrazione della giurisdizione<\/strong>. A ci\u00f2 si aggiunga che il numero dei componenti della <strong>Corte costituzionale<\/strong> scende da 17 a 15, 12 dei quali saranno nominati dal Presidente della Repubblica e i restanti 3 designati dal Parlamento.<\/p>\n<p>La riforma elimina, inoltre, la <strong>mozione di sfiducia<\/strong> del Parlamento nei confronti del Presidente e dell\u2019Esecutivo e rilevanti modifiche sono apportate anche alla <strong>procedura d\u2019<em>impeachment<\/em><\/strong>, che potr\u00e0 essere avviata solo con la firma di 301 deputati. Il Parlamento potr\u00e0 istituire una <strong>commissione d\u2019inchiesta<\/strong> con l\u2019approvazione a voto segreto da parte di 360 deputati. Se tale commissione decider\u00e0 d\u2019inviare il Presidente alla Corte Suprema, il processo potr\u00e0 avere luogo con il raggiungimento del voto complessivo di 400 deputati. In pratica, l\u2019avvio della procedura d\u2019<em>impeachment<\/em> diventa un\u2019ipotesi difficilmente realizzabile.<\/p>\n<p>Come l\u2019analisi comparatistica dimostra, l\u2019adozione della forma di governo presidenziale, senza un rafforzamento del sistema di pesi e contrappesi idoneo a limitare le possibili degenerazioni autoritarie del sistema, pu\u00f2 essere molto rischiosa per la tenuta delle istituzioni democratiche. In diversi paesi nei quali \u00e8 stato importato tale modello, che, com\u2019\u00e8 noto, trova negli Stati Uniti d\u2019America la propria espressione esemplare, il presidenzialismo \u00e8 stato applicato senza il necessario rispetto dei principi basilari dello Stato di diritto: la garanzia dei diritti fondamentali e la separazione dei poteri. Si sono cos\u00ec prodotti assetti istituzionali che hanno dato luogo a forme di \u201cpresidenzialismo autoritario\u201d, chiamati anche \u201cregimi presidenzialisti\u201d. Sembrerebbe proprio questa la direzione verso la quale si starebbe avviando la Turchia con la riforma costituzionale appena varata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>* Ordinario di Diritto costituzionale, Universit\u00e0 di Catanzaro<\/em><\/p>\n<p>** <em>Dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato, Universit\u00e0 del Salento<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Morelli * e Entela Cukani ** Pu\u00f2 una democrazia \u201csuicidarsi\u201d in modo democratico? Abbandonare per sempre i propri principi e istituti, attraverso gli stessi strumenti della tradizione democratica (votazioni, referendum ecc.)? Ovviamente \u00e8 possibile. Il popolo non \u00e8 infallibile e per dimostrarlo non \u00e8 necessario scomodare la \u201cdemocratica\u201d Atene del V sec. a.C., &#8230; <a title=\"Turchia: un &#8220;democratico&#8221; addio alla democrazia? &lt;br&gt; Nel dettaglio le modifiche costituzionali\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/04\/19\/turchia-un-democratico-addio-alla-democrazia-nel-dettaglio-le-modifiche-costituzionali\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/04\/19\/turchia-un-democratico-addio-alla-democrazia-nel-dettaglio-le-modifiche-costituzionali\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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