{"id":2643,"date":"2017-05-16T18:46:06","date_gmt":"2017-05-16T16:46:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=2643"},"modified":"2018-01-03T10:39:51","modified_gmt":"2018-01-03T09:39:51","slug":"legge-elettorale-e-i-vincoli-posti-dalla-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/05\/16\/legge-elettorale-e-i-vincoli-posti-dalla-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"Legge elettorale e i vincoli posti<br> dalla Corte Costituzionale"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2644\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/05\/16\/legge-elettorale-e-i-vincoli-posti-dalla-corte-costituzionale\/th-88\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/th-10.jpg\" data-orig-size=\"300,179\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/th-10-300x179.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/th-10.jpg\" class=\"alignleft wp-image-2644 size-medium\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/th-10-300x179.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"179\" \/><\/strong>di<strong> Glauco Nori<\/strong> *<\/p>\n<p><strong>1<\/strong>-Per la legittimit\u00e0 di un premio di maggioranza \u00e8 necessaria una soglia minima: lo ha detto la Corte costituzionale con la sentenza n.1 del 2014.\u00a0 Ha anche spiegato, ripetendolo con la sentenza n.35 del 2017, che si \u00e8 dovuta fermare a quella dichiarazione perch\u00e9 non pu\u00f2 modificare la disciplina legislativa attraverso interventi manipolativi o additivi, per esempio indicando direttamente la soglia minima.<!--more--><\/p>\n<p>Il criterio proporzionale pu\u00f2 essere \u201ccorretto\u201d ma non \u201crovesciato\u201d. La Corte lo ha argomentato anche richiamando ordinamenti costituzionali, omogenei a quello italiano, nei quali \u201cil giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell\u2019elettorato la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cio\u00e8 una disuguale valutazione del \u201cpeso\u201d del voto in \u201cuscita\u201d, ai fini dell\u2019attribuzione dei seggi\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale era gi\u00e0 stata motivata con la \u201cillimitata compressione della rappresentativit\u00e0 dell\u2019assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale\u201d. Che col premio di maggioranza si sarebbe andati contro la scelta proporzionale di partenza sembrerebbe un argomento di conferma, ripreso nella sentenza n.35 del 2017: \u201cun turno di ballottaggio \u2026 innesta tratti maggioritari nel sistema elettorale delineato dalla legge n.52 del 2015. Ma tale innesto non cancella la logica prevalente della legge, fondata su una formula di riparto proporzionale dei seggi, che resta tale persino per la lista perdente il ballottaggio .. \u201c.<\/p>\n<p>Se questo secondo argomento non fosse solo confermativo, potrebbe sorgere qualche complicazione. Per la \u201clegittima aspettativa\u201d che, secondo la Corte costituzionale, sarebbe stata creata dalla base proporzionale, non sembra che ci siano i presupposti. Una aspettativa \u00e8 \u201clegittima\u201d, almeno secondo la nozione tradizionale, perch\u00e9 si fonda su una norma gi\u00e0 in vigore che gli attribuisce una capacit\u00e0 di resistenza anche verso una norma successiva. Quando la base proporzionale e la correzione maggioritaria si trovano nella stessa legge, per l\u2019aspettativa manca la divaricazione temporale tra norme. In caso contrario il c.d. legislatore dovrebbe stare attento a non esordire con una normativa di principio sottoposta a condizionamenti dalle norme successive. Non va dimenticato che in Assemblea Costituente non fu accolta la proposta di richiamare nella Costituzione il principio proporzionale per lasciare al legislatore ordinario la scelta della legge elettorale pi\u00f9 adatta ai tempi.<\/p>\n<p>La sentenza ha reso integralmente proporzionale una normativa con la quale si era voluto realizzare un sistema maggioritario. Anche se fondata su una norma costituzionale, non sembra fuori luogo domandarsi se possa la sentenza di un giudice, per quanto alto ne sia il livello, invertire gli effetti voluti dal legislatore nell\u2019esercizio di quella che per la stessa Corte \u00e8 \u201cun\u2019ampia discrezionalit\u00e0 legislativa\u201d. La Costituzione \u00e8 stata definita come il pi\u00f9 politico dei testi normativi; nell\u2019applicarla anche il Giudice costituzionale finisce con l\u2019operare sul piano politico. Per questo sarebbe stato forse il caso di verificare se la Costituzione consentisse altre vie. Secondo la Corte tra pi\u00f9 misure appropriate va scelta \u201cquella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi\u201d. Solo per fare un esempio: si sarebbe potuto dichiarare la illegittimit\u00e0 costituzionale con un termine iniziale degli effetti e con la sollecitazione al legislatore a provvedere nel frattempo se non fosse sua intenzione mantenere la proporzionalit\u00e0. La fissazione di un termine iniziale di efficacia della sentenza non sarebbe stata una novit\u00e0 per la Corte. E\u2019 solo un esempio, non una soluzione, per prospettare la opportunit\u00e0 che la questione fosse stata almeno affrontata.<\/p>\n<p>La legge mirava ad assicurare in ogni caso una maggioranza partendo da una base proporzionale. I due caratteri si integravano, nel senso che quella base proporzionale era stata scelta in vista della correzione maggioritaria. Dal momento che al principio proporzionale possono essere apportati correttivi, ci si sarebbe potuto domandare se, eliminata l\u2019integrazione maggioritaria, il legislatore avrebbe mantenuto il sistema proporzionale puro. Non dovrebbe essere dato per scontato che secondo la Costituzione una legge, che la viola, possa produrre effetti opposti a quelli voluti dal legislatore. La volont\u00e0 del Parlamento sarebbe \u00a0\u201drovesciata\u201d dalla sentenza della Corte costituzionale quasi come sanzione di applicazione automatica a carico del legislatore per la violazione della Costituzione.<\/p>\n<p><strong>2<\/strong> &#8211; La Corte ha riconosciuto che \u201cagevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilit\u00e0 del Governo del Paese e di rendere pi\u00f9 rapido il processo decisionale .. \u201ccostituisce senz\u2019altro un obiettivo costituzionalmente legittimo\u201d, ma ha ritenuto che la disciplina, introdotta dalle norme censurate, \u201cnon rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti\u201d.\u00a0 Tra due interessi, entrambi tutelati dalla Costituzione, andrebbe, pertanto, trovato un punto di equilibrio in modo che ad ognuno sia portato il minore sacrificio.<\/p>\n<p>\u201dBen pu\u00f2 il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema proporzionale ispirato al criterio\u00a0 del riparto proporzionale dei seggi, purch\u00e9 tale meccanismo premiale non sia foriero di un\u2019eccessiva sovrarappresentazione delle lista di maggioranza relativa\u201d. L\u2019art.3 impone di verificare che \u201cil bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalit\u00e0 tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva\u201d. \u00a0Tra pi\u00f9 misure appropriate va adottata \u201cquella meno restrittiva dei diritti a confronto\u201d che stabilisca \u201coneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi\u201d.<\/p>\n<p>Anche la tutela del principio rappresentativo si sarebbe dovuta realizzare con un adeguato \u201cbilanciamento\u201d con la funzione di governo.<\/p>\n<p>Secondo la Corte la disciplina \u201cnon \u00e8 proporzionata rispetto all\u2019obiettivo perseguito, posto che determina una compressione delle funzione rappresentativa dell\u2019assemblea, nonch\u00e9 dell\u2019eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un\u2019alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica\u201d. In corrispondenza la stabilit\u00e0 di governo \u00e8 stata pregiudicata integralmente malgrado la compressione della rappresentativit\u00e0 fosse stata ritenuto illegittima perch\u00e9 \u201cillimitata\u201d. La Corte non ha chiarito come questa soluzione si coordinasse con la premessa che fosse da prescrivere la misura meno restrittiva dei diritti a confronto. Malgrado richiamando i \u201cdiritti\u201d, al plurale, la Corte abbia presupposto che entrambi fossero da tenere in considerazione, \u00e8 mancata una indagine sulla applicabilit\u00e0 di \u201ccorrettivi\u201d che rendessero meno difficile la formazione di un governo stabile.<\/p>\n<p>Il pregiudizio all\u2019interesse incompatibile, anche esso tutelato dalla Costituzione, sembrerebbe giustificato, secondo la sentenza n.35 del 2017, dalla prevalenza del principio rappresentativo: \u201cogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non po\u2019 che essere <em>primariamente <\/em>destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentativit\u00e0\u201d. Questa gerarchia, almeno nella portata attribuita dalla Corte, avrebbe meritato di essere argomentata dal momento che non sembra del tutto evidente nella prospettiva della Costituzione.<\/p>\n<p><strong>3<\/strong> &#8211; Con la sentenza n.35 del 2017 la Corte ha considerato adeguata la quota del 40% dei voti, richiesta per l\u2019assegnazione del premio di maggioranza. Non ha preso in considerazione, perch\u00e9 al di fuori della questione che gli era stata proposta, la possibilit\u00e0 di attribuire il premio ad una coalizione di liste, formata dopo la prima votazione, che complessivamente raggiunga il 40%.<\/p>\n<p>La legittimit\u00e0 non sarebbe sicura. La coalizione, invece di sottoporsi al giudizio dell\u2019elettorato, si formerebbe successivamente per una scelta a colpo sicuro perch\u00e9 si sa gi\u00e0 in partenza che arriver\u00e0 al premio. Che in questo modo si formino governi pi\u00f9 coesi e duraturi sarebbe oi da dimostrare.<\/p>\n<p>La Corte ha dichiarato illegittimo il ballottaggio non di per s\u00e9, ma perch\u00e9 disciplinato in un modo che finisce con l\u2019attribuire il premio di maggioranza con un criterio analogo a quello dichiarato illegittimo.<\/p>\n<p>Nella legge n.52 del 2015, secondo la Corte, il ballottaggio \u00e8 costruito non come una nuova votazione rispetto a quella del primo turno, ma come la sua prosecuzione nella quale \u201caccedono le sole due liste pi\u00f9 votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste\u201d. Sembrerebbe (il condizionale \u00e8 indispensabile) che la soluzione sarebbe diversa se tra le due votazioni fosse prevista una cesura che portasse una proposta elettorale diversa dalla precedente: \u201cInoltre la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta \u2013 per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio \u2013 la stessa del primo turno. Il turno del ballottaggio serve dunque ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva ottenuto al primo turno\u2026 e poich\u00e9, per le caratteristiche gi\u00e0 ricordate, il ballottaggio non \u00e8 che una prosecuzione del primo turno di votazione, il premio conseguentemente attribuito resta una premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilit\u00e0\u201d. \u00a0In via indiretta sarebbe attribuito il premio di maggioranza a chi nella prima votazione non ha raggiunto la soglia minima richiesta. Alla obiezione che la lista, per vincere, avrebbe dovuto ottenere pi\u00f9 del 50% dei voti la Corte ha risposto che, una volta ammesse solo due liste, il superamento del 50% diventava un effetto automatico. L\u2019argomentazione si presta ad un critica formale: se l\u2019ammissione di sole due liste porta necessariamente a superare il 50%, sarebbe il criterio di ammissione ad essere opinabile, non i suoi effetti.<\/p>\n<p>Il ballottaggio \u2013 la Corte lo ha ricordato &#8211; \u00e8 un meccanismo tipico dei collegi uninominali dove la distinzione tra primo e secondo turno \u00e8 \u201cinevitabile\u201d dal momento che uno solo pu\u00f2 essere l\u2019eletto. E\u2019 su questa necessit\u00e0 che si fonda la possibilit\u00e0 che risulti eletto un candidato che, secondo il risultato iniziale, rappresenta una minoranza esigua. Perch\u00e9 possa dirsi garantita \u201cl\u2019ampia rappresentativit\u00e0 del singolo collegio\u201d alla seconda votazione si attribuisce valore decisivo.<\/p>\n<p>Nella sentenza non \u00e8 precisato come si posa evitare che il ballottaggio sia la prosecuzione della prima votazione. Sembrerebbe che sarebbe sufficiente una modifica della ripartizione percentuale dei seggi rispetto ai risultati del primo turno; ma incidere su questi risultati potrebbe provocare qualche dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale. Per questo probabilmente per la Corte a quell\u2019effetto si dovrebbe arrivare attraverso collegamenti o apparentamenti.<\/p>\n<p><strong>4<\/strong> &#8211; Per la Corte la c.d. seconda scelta, decisiva nei collegi uninominali, non pu\u00f2 essere utilizzata per la formazione dell\u2019assemblea rappresentativa, improntata ad una logica diversa.<\/p>\n<p>Quando \u201cgli elettori non votano per eleggere un solo appresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell\u2019ambito di un ramo del Palamento nazionale, sostenere il governo del Paese\u2026 un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non pu\u00f2 non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un\u2019assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare\u201d.<\/p>\n<p>Con i collegi uninominali, facendo le somme finali, \u00e8 possibile arrivare allo stesso risultato, vale a dire ad una maggioranza parlamentare espressa da una minoranza di voti. Anche se non detto, l\u2019orientamento della Corte potrebbe trovare la sua giustificazione su due argomenti non nuovi a questo proposito: che i collegi uninominali andrebbe presi in considerazione singolarmente, senza fare la somma aritmetica di voti; che la non corrispondenza tra maggioranza di seggi e maggioranza dei voti sia solo una possibilit\u00e0 e non una \u201csicura attribuzione\u201d, come per il ballottaggio di lista.<\/p>\n<p>La Corte ha dato l\u2019impressione di fermarsi alla premessa del c.d. paradosso di Condorcet, vale a dire che il risultato di una seconda votazione pu\u00f2 non essere coerente con quello della prima, senza trarne le conseguenze. Lasciando da parte il principio di Condorcet ed il teorema di Arrow, per la tutela della rappresentativit\u00e0 \u00e8 solo al primo voto che \u00e8 stato dato valore.<\/p>\n<p>Una volta mantenuti a favore delle liste escluse gli effetti della prima votazione, quando il ballottaggio \u00e8 a due, la seconda votazione non assicurerebbe la capacit\u00e0 rappresentativa anche se le altre liste, per avere riportato meno voti, hanno una rappresentativit\u00e0 minore.<\/p>\n<p>Sembra da escludere che, per rendere legittimo il ballottaggio, sia sufficiente avere consentito i collegamenti o gli apparentamenti tra liste e non sia anche necessaria la loro effettiva realizzazione. Nel primo caso rimarrebbero le ragioni della illegittimit\u00e0, questa volta provocate non da un vizio di origine della norma ma dagli effetti non prodotti.<\/p>\n<p>Un\u2019ultima osservazione, solo per rilevare una singolarit\u00e0 che non incide sulle questioni che si stanno trattando. La Corte ha distinto il premio di maggioranza \u201ccon l\u2019obiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza di una maggioranza politica governante\u201d, dal premio di governabilit\u00e0, condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e\/o dei seggi, per arrivar ad una funzione di governo pi\u00f9 efficiente. Qualcosa di analogo, tempo a dietro, fu definita come \u201clegge truffa\u201d.<\/p>\n<p><strong>5<\/strong> \u2013 Ci sarebbe anche la possibilit\u00e0 che, mancata la soglia per il premio di maggioranza, alla lista, che ha riportato pi\u00f9 voti, sia dato un premio, ma che la mantenga al di sotto della maggioranza. Ne andrebbe verificata l\u2019utilit\u00e0. Se, da un lato, diventerebbero possibili pi\u00f9 coalizioni, eliminando la restrizione di una soluzione obbligata, dall\u2019altro, rendendo pi\u00f9 forte la posizione di una lista, in un eventuale governo di coalizione potrebbe rendere le altre pi\u00f9 diffidenti. Un effetto utile della correzione della proporzionalit\u00e0 non sarebbe sicuro.<\/p>\n<p>Del ballottaggio, per evitare incoerenze, si dovrebbero tenere distinte le forme possibili.<\/p>\n<p>Per lasciarlo come prosecuzione della prima votazione col mantenimento della ripartizione percentuale dei seggi, richiederebbe qualche cautela.<\/p>\n<p>Se il limite \u00e8 di non comprimere \u201ceccessivamente\u201d il carattere rappresentativo dell\u2019assemblea elettiva, l\u2019eccesso potrebbe esser evitato attraverso una soglia, naturalmente inferiore al 40%, che non scenda ad un livello che porti al raddoppio dei seggi conseguiti con la prima elezione. Dalla sentenza non si desumono indicazioni utili; sarebbe prudente tenere la soglia piuttosto alta.<\/p>\n<p>Ci sarebbe anche da domandarsi se la soglia vada richiesta per una sola delle liste o per la somma dei voti di entrambe in modo che il ballottaggio si svolga tra liste che complessivamente hanno una rappresentativit\u00e0 sufficiente.<\/p>\n<p>Per \u201ccostruire\u201d il ballottaggio come una nuova votazione si incontrerebbero ugualmente difficolt\u00e0 perch\u00e9 non \u00e8 chiaro, come \u00e8 stato gi\u00e0 rilevato, se sia sufficiente non mantenere la ripartizione percentuale dei seggi ottenuta con la prima votazione o se la modifica debba essere l\u2019effetto dei collegamenti o degli apparentamenti.<\/p>\n<p><strong>6<\/strong> \u2013 Si pu\u00f2 tentare di trarre qualche conclusione.<\/p>\n<p>Problemi di costituzionalit\u00e0 che, come ha dimostrato l\u2019esperienza, provocano sempre complicazioni, sarebbero evitati con un sistema proporzionale senza correttivi. Se si volessero mantenere le liste bloccate, escludendo le preferenze, andrebbe seguita l\u2019indicazione della Corte (sent. 1\/2014), di adottare \u201ccircoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da elegger sia talmente esiguo da garantire l\u2019effettiva conoscibilit\u00e0 degli stessi e connessa l\u2019effettivit\u00e0 della scelta e la libert\u00e0 del voto (al pari quanto accade nel caso dei collegi uninominali)\u201d.<\/p>\n<p>Per il ballottaggio potrebbe essere prevista una soglia, necessariamente inferiore al 40% se riferita ad una sola lista. La Corte ha dichiarato ragionevole questa soglia per il premio di maggioranza, ma non per questo ha escluso che una inferiore sia consentita per un fine diverso. Se al ballottaggio si ricorre per non essere stato assegnato direttamente il premio di maggioranza, la soglia per renderlo ammissibile non pu\u00f2 essere che inferiore mentre una soglia per la somma delle percentuali delle liste da ammettere dovrebbe esser superiore al 40%, richiesto per una sola lista.<\/p>\n<p>Nella situazione attuale, con la presenza di tre formazioni politiche di forze molto vicine, trovare una via per la formazione di un Governo efficiente e duraturo non sar\u00e0 facile. Si pu\u00f2 dire che la rappresentativit\u00e0, come prospettata dalla Costituzione, porta ad un risultato parlamentare coerente con le posizioni elettorali: all\u2019equilibrio a tre, corrisponde un equilibrio parlamentare analogo ma che non giova alla funzione di governo.<\/p>\n<p>Queste difficolt\u00e0 non ci sarebbero con un sistema a collegi uninominali che non sembra sia tra quelli presi in considerazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*<em>Gi\u00e0 avvocato dello Stato<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Glauco Nori * 1-Per la legittimit\u00e0 di un premio di maggioranza \u00e8 necessaria una soglia minima: lo ha detto la Corte costituzionale con la sentenza n.1 del 2014.\u00a0 Ha anche spiegato, ripetendolo con la sentenza n.35 del 2017, che si \u00e8 dovuta fermare a quella dichiarazione perch\u00e9 non pu\u00f2 modificare la disciplina legislativa attraverso &#8230; <a title=\"Legge elettorale e i vincoli posti&lt;br&gt; dalla Corte Costituzionale\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/05\/16\/legge-elettorale-e-i-vincoli-posti-dalla-corte-costituzionale\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/05\/16\/legge-elettorale-e-i-vincoli-posti-dalla-corte-costituzionale\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F05%2F16%2Flegge-elettorale-e-i-vincoli-posti-dalla-corte-costituzionale%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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