{"id":2718,"date":"2017-05-22T12:12:41","date_gmt":"2017-05-22T10:12:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=2718"},"modified":"2018-01-03T10:34:39","modified_gmt":"2018-01-03T09:34:39","slug":"il-decreto-legge-sui-vaccini-tra-scienza-e-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/05\/22\/il-decreto-legge-sui-vaccini-tra-scienza-e-politica\/","title":{"rendered":"Il decreto legge sui vaccini tra scienza e politica"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1172\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/04\/20\/vaccini-un-po-di-buon-senso-da-recuperare\/image-49\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/image-19.jpeg\" data-orig-size=\"1173,868\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"image\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/image-19-300x222.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/image-19-1024x758.jpeg\" class=\"alignleft wp-image-1172 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/image-19-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Stefano Rossi<\/strong><\/p>\n<p>Scienza e politica sono ineluttabilmente intrecciate nelle scelte relative ai programmi sanitari. Il ruolo trainante che la scienza ha assunto rispetto allo sviluppo economico e sociale ha fatto s\u00ec che politica e diritto abbiano dovuto dedicare un\u2019attenzione particolare alla regolazione di ambiti connessi alla tecnoscienza.<\/p>\n<p><!--more-->E al tempo stesso siano stati\u00a0 pervasi e colonizzati dal sapere scientifico, capillarmente presente nella vita stessa delle istituzioni giuridiche e politiche.<\/p>\n<p>In questi mesi, nel dibattito pubblico, la polemica sul tema delle campagne vaccinali \u00e8 stata particolarmente accesa. Era inevitabile se si pensa che la commistione tra scienza e societ\u00e0, tra scienza e istituzioni politiche e giuridiche \u00e8 infatti ormai tale da incidere profondamente sulle strutture e sulle dinamiche istituzionali, sul ruolo dei gruppi che rappresentano categorie di soggetti e di interessi, sulle posizioni dei cittadini: le possibilit\u00e0 offerte dalla scienza infatti hanno ricondotto nel dominio della volont\u00e0 decisioni che prima non vi appartenevano, collegando perci\u00f2 le conseguenze di quella scelta ad un atto umano e dunque ad una responsabilit\u00e0 individuale.<\/p>\n<p>Se infatti il mutamento incessante di cui \u00e8 portatrice la scienza \u00e8 oggetto di difficile metabolizzazione sociale soprattutto in conseguenza delle novit\u00e0 che arreca, mettendo in discussione dati antropologici e certezze consolidate, ci\u00f2 si riflette sull\u2019atteggiamento dei cittadini che sono in balia dell\u2019alluvione di informazioni pi\u00f9 o meno credibili sul tema e sono conseguentemente intimoriti dai rischi connessi alle reazioni avverse.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha determinato l\u2019espansione del fenomeno del <em>vaccine hesitancy<\/em> (cd. \u201cesitazione vaccinale\u201d) che per\u00f2 non \u00e8 prevalentemente il frutto della mancanza di conoscenza specifica del problema, dato che \u2013 come emerge dai dati delle ricerche svolte \u2013 la maggior parte dei soggetti che rifiutano l\u2019offerta vaccinale appartengono a classi culturalmente evolute, con livello medio-elevato di istruzione. Tale fenomeno \u00e8 legato al ruolo attivo e consapevole del paziente, sempre meno disposto ad essere in balia dell\u2019autorit\u00e0 medica e sempre pi\u00f9 partecipativo nella costruzione del percorso e delle scelte intorno alla propria salute e nella valutazione delle organizzazioni sanitarie e dei professionisti che vi operano.<\/p>\n<p>Il dibattito pubblico sui vaccini soffre quindi di una sorta di schizofrenia, essendo orientato dagli indiscutibili successi della scienza e, al contempo nella societ\u00e0 del rischio, dall\u2019aver fatto corrispondere al progresso materiale un incremento dei rischi che minacciano la salute.<\/p>\n<p>Dopo essere stati per molti anni confinati nell\u2019ambito medico, gli effetti indesiderati dei vaccini sono sempre pi\u00f9 spesso portati all\u2019attenzione dell\u2019opinione pubblica in modo eclatante e acritico. Si tratta di campagne <em>postmoderne <\/em>che obliterano ogni confronto con il passato quando malattie come poliomielite, difterite e morbillo mietevano migliaia di vittime ed erano ben pochi a ritenere che non valesse la pena correre qualche rischio per ottenere i benefici assicurati dalle vaccinazioni.<\/p>\n<p>Nell\u2019epoca della medicalizzazione di ogni aspetto della vita, in cui molte malattie sono drasticamente diminuite, se non addirittura scomparse, il rischio che si manifestino effetti indesiderati viene percepito in una prospettiva diversa: rispetto all\u2019incidenza delle malattie che il vaccino previene, le possibili reazioni avverse vengono infatti ad assumere un peso percentualmente trascurabile, ma socialmente avvertito come un rischio non sopportabile.<\/p>\n<p>Il rapporto rischi\/benefici delle vaccinazioni \u00e8 rappresentato dal cd. \u201ceffetto piramide\u201d, ove la base della piramide \u00e8 costituita dal beneficio che deriva alla gran parte della popolazione dall\u2019uso di un vaccino, mentre l\u2019apice si rinviene nell\u2019evento avverso che riguarda un numero marginale di casi rispetto alla maggioranza degli individui che ne trae vantaggio. A differenza di questi ultimi, chi subisce un danno lo vive per\u00f2 in prima persona, divenendo paradigma di una condizione esistenziale diffusive anche se eccezionale.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, le malattie infettive possono essere controllate solo se una percentuale ampia della popolazione risulta vaccinata (cd. \u201cimmunit\u00e0 comunitaria\u201d o <em>herd immunity<\/em>) e, dato che i minori sono spesso pi\u00f9 vulnerabili alle malattie, i pediatri e i funzionari della sanit\u00e0 pubblica mirano alla massima copertura dei vaccini nella prima infanzia in cui il vaccino \u00e8 pi\u00f9 efficace. Malauguratamente, deve essere segnalato che negli ultimi anni si\u00a0 \u00e8 assistito ad un progressivo calo delle coperture vaccinali per singola malattia prevenibile il che potrebbe quindi influire sullo scenario epidemiologico e demografico.<\/p>\n<p>In questo contesto \u2013 a quanto emerge dai comunicati stampa \u2013 il Consiglio dei ministri ha approvato in data 19 maggio un decreto legge che re-introduce l\u2019obbligatoriet\u00e0 dei vaccini (12 entro i 16 anni) \u2013 secondo le indicazioni del calendario allegato al vigente Piano nazionale di prevenzione vaccinale \u2013 quale condizione per l\u2019iscrizione all\u2019asilo nido e alla scuola dell\u2019infanzia, pubblica e privata. Tale previsione aggira il problema del conflitto tra diritto individuale all\u2019istruzione e interesse collettivo alla salute, nella misura in cui l\u2019obbligo scolastico inizia con l\u2019ultimo anno della scuola dell\u2019infanzia.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica si deve rammentare come, prima del 1999, le trasgressioni agli obblighi vaccinali dessero luogo a sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legislazione allora vigente, prevedendosi altres\u00ec, in virt\u00f9 dell\u2019art. 47, d.P.R. n. 1518\/1967, il rifiuto dell\u2019ammissione alla scuola dell\u2019obbligo e agli esami nel caso di mancata certificazione della sottoposizione dell\u2019alunno alle vaccinazioni obbligatorie. Tale soluzione era stata oggetto di critica nella misura in cui \u00abl\u2019obbligo della vaccinazione condiziona[va] dei diritti-doveri del cittadino, e\/o l\u2019inserimento del medesimo in collettivit\u00e0 a loro volta obbligatorie\u00bb. In proposito si faceva notare come \u00abil margine di scelta (&#8230;) per il titolare della patria potest\u00e0 (&#8230;) risulta[sse] vieppi\u00f9 ridotto, poich\u00e9 sottrarre il minore alle vaccinazioni significa[va] precludergli anche l\u2019istruzione obbligatoria e gratuita (art. 34, 2\u00b0 co., Cost.), ed al tempo stesso rendere operanti \u2013 oltre a quelle che direttamente conseguono alla mancata vaccinazione \u2013 le sanzioni previste per la violazione dell\u2019obbligo scolastico\u00bb. Questo combinato disposto di misure determinava una \u00abillegittima restrizione del diritto di libert\u00e0 personale\u00bb che \u2013 considerata anche l\u2019indisponibilit\u00e0 del diritto allo studio \u2013 si riflettava sull\u2019\u00abobbligo della vaccinazione [che] sarebbe&#8230; nullo e ci si [sarebbe] pot[uti] quindi rifiutare di sottostare ad essa, pur senza rinunciare alla pretesa alla iscrizione scolastica\u00bb (Panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Dir. soc., 1979, 896 s.).<\/p>\n<p>A tali considerazioni si potrebbe replicare rilevando come, nel bilanciamento tra le posizioni giuridiche sopra richiamate, sarebbe comunque prevalente l\u2019interesse collettivo alla salute che, nella specie, si riflette e coincide con la tutela del diritto alla salute del minore laddove la vaccinazione costituisce esplicazione del <em>best interests of the child<\/em>. In questo senso si pu\u00f2 sostenere che il diritto protetto dall\u2019art. 32 Cost. gode di efficacia c.d. orizzontale, sino ad imporsi all\u2019interno delle formazioni sociali (famiglia) entro cui il minore \u00e8 inserito, il che vuol dire che l\u2019obbligo posto a carico dei genitori \u00e8 solo uno degli strumenti attraverso cui pu\u00f2 passare la soddisfazione del diritto alla salute del minore, mentre il suo interesse sostanziale \u2013 il c.d. bene della vita \u2013 resta pur sempre quello di ricevere il trattamento.<\/p>\n<p>La stessa Corte costituzionale in pi\u00f9 di una circostanza ha avuto modo di sottolineare che la previsione degli obblighi vaccinali \u00e8 disposta anche nell\u2019interesse del minore: cos\u00ec, nell\u2019ordinanza n. 262\/2004 (che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u00e0 concernente l\u2019obbligo della vaccinazione antitetanica) si \u00e8 rilevato che \u00abai fini di apprezzare la portata e il fondamento dell\u2019obbligatoriet\u00e0 della vaccinazione (&#8230;) da praticare ai nuovi nati, rispetto alla quale si manifesti un rifiuto dei genitori, non \u00e8 sufficiente argomentare, come viceversa fa il remittente, in base al solo carattere non diffusivo della malattia: infatti, alla valutazione rimessa al giudice non pu\u00f2 essere estranea la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall\u2019omissione della vaccinazione, posto che, nel caso del minore, non \u00e8 in gioco la sua autodeterminazione, ma il potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libert\u00e0 dei genitori di effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio\u00bb.<\/p>\n<p>Ancora nella sentenza n. 132\/1992 la Corte ha ammesso l\u2019applicazione degli artt. 333 e 336 c.c. per attuare la vaccinazione dei bambini contro la volont\u00e0 di uno o di entrambi i genitori, rilevando come il rifiuto di praticare la vaccinazione integrasse una \u00abcondotta del genitore pregiudizievole a[l] figli[o]\u00bb, pregiudicando un bene fondamentale del medesimo quale la salute, il che consentirebbe al giudice di intervenire \u2013 anche d\u2019ufficio \u2013 \u00abaffinch\u00e9 a tal[e] obblig[o] si provveda in sostituzione di chi non adempia\u00bb. In questa prospettiva si colloca la disposizione del decreto che prevede la segnalazione all\u2019azienda sanitaria del genitore o esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale sul minore che violi l\u2019obbligo di vaccinazione, la quale a sua volta \u00e8 tenuta a farne \u201cdenuncia\u201d al Tribunale dei minorenni per la sospensione della potest\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>Il contenuto dei provvedimenti che il Tribunale minorile pu\u00f2 adottare ex art. 333 e 336 c.c. non \u00e8 indicato dalla legge, ma \u00e8 rimesso al suo prudente apprezzamento. Si tratta, quindi, di uno strumento duttile di protezione del minore contro quelle violazioni dei genitori non cos\u00ec gravi da imporre la decadenza della potest\u00e0 e che, a sua volta, trova un limite nel: a) perseguimento dell\u2019interesse del minore; b) proporzione con la gravit\u00e0 del pregiudizio per quest\u2019ultimo; c) limitazione al campo dei rapporti relativi alla persona; d) rispetto dell\u2019autonomia dei genitori.<\/p>\n<p>Cos\u00ec in pi\u00f9 occasioni \u00e8 stato imposto al genitore di sottoporre il figlio minore a vaccinazione obbligatoria (<em>ex pluris <\/em>Cass. civ., n. 1653\/1996; n. 6147\/1994; App. Bari, decr. 12 febbraio 2003), limitando tuttavia il provvedimento del Tribunale dei minorenni al caso in cui l\u2019inottemperanza si accompagni ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di trascuratezza nei confronti del minore ovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale (Trib. min. Bologna, decr. 19 settembre 2013; anche Cass. civ., n. 1920\/2004).<\/p>\n<p>Ancora, scorrendo le misure previste nel decreto, emerge che la violazione dell\u2019obbligo vaccinale da parte dei genitori esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale e dei tutori determina l\u2019applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro che viene irrogata dalle aziende sanitarie. Il che porte a configurare l\u2019obbligo di vaccinazione come trattamento sanitario obbligatorio (non coattivo anche in virt\u00f9 di quanto stabilito dall\u2019art. 9 del d.l. n. 273\/1994), non essendo le previsioni talmente stringenti da \u00ablasciare cos\u00ec poco margine di scelta all\u2019interessato, da far pensare che essa sia tale da vanificare la sua autodeterminazione e da rendere il suo un comportamento \u201cimposto\u201d, anzi propriamente \u201ccoatto\u201d\u00bb, sino ad eliminare sostanzialmente \u00abil filtro della volont\u00e0 consapevole e non coercita del titolare della patria potest\u00e0\u00bb (Panunzio, <em>cit.<\/em>, 894 s.).<\/p>\n<p>Il decreto riconosce comunque alcune garanzie consentendo l\u2019omissione o il differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.<\/p>\n<p>La stessa giurisprudenza se da una parte ha riconosciuto il dovere del genitore di tutelare la salute del minore quale causa giustificatrice dell\u2019inottemperanza all\u2019obbligo vaccinale, dall\u2019altra ha chiarito a pi\u00f9 riprese come il rifiuto alle vaccinazioni pu\u00f2 considerarsi lecito e legittimo unicamente laddove da \u201cfatti concreti\u201d sia desumibile un pericolo reale per il minore (Corte cost., n. 262\/2004). In particolare la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha precisato come la concretezza del pericolo vada accertata caso per caso, e che la circostanza secondo cui nella famiglia d\u2019origine si sia gi\u00e0 verificata un\u2019ipotesi di danno da vaccinazione non costituisce elemento idoneo a giustificare l\u2019inottemperanza all\u2019obbligo vaccinale (Cass. civ., n. 5877\/2004).<\/p>\n<p>Sul versante scolastico, in caso di omissione non giustificata, i dirigenti \u2013 nel caso di asilo nido e scuola dell\u2019infanzia \u2013 hanno l\u2019obbligo di segnalare, entro 5 giorni dalla richiesta di iscrizione rifiutata, all\u2019Azienda sanitaria il nominativo del bambino affinch\u00e9 si adempia all\u2019obbligo vaccinale. Tale onere di segnalazione, a pena della commissione del reato di cui all\u2019art. 328 c.p., si estende anche al dirigente della scuola dell\u2019obbligo. Sul punto si potrebbe segnalare come sia foriera di dubbi l\u2019applicazione della disposizione penale al preside o coordinatore didattico della scuola paritaria o privata, al quale sarebbe difficilmente ascrivibile la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non sono poi da trascurare i problemi organizzativi e burocratici legati a verifiche di massa che potrebbe interessare sino a 800 mila minori e le rispettive famiglie.<\/p>\n<p>Il provvedimento del governo non si limita tuttavia ad imporre oneri e sanzioni, avendo compreso che non \u00e8 con un atto di forza che si risolve un problema anzitutto culturale, laddove il dilemma della liceit\u00e0 dell\u2019atto medico vaccinale si \u00e8 arricchito di implicazioni nuove e complesse derivanti dal rapporto tra medico e cittadino\/utente, investendo la moderna concezione della salute come stato di benessere. Ci\u00f2 ha fatto propendere per la ricerca di soluzioni alternative, come quelle che puntano su una migliore e pi\u00f9 efficace comunicazione sul tema: cos\u00ec, a decorrere dal 1\u00b0 giugno 2017, il ministero della Salute dovr\u00e0 avviare una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull\u2019importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute, accompagnata da iniziative di formazione del personale docente e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria. Le istituzioni, in ambito vaccinale, intervenendo al fine di evitare minacce alla salute della collettivit\u00e0 dovrebbero comunicare efficacemente con i cittadini offrendo loro un <em>nudge<\/em> ovvero un aiuto, una motivazione che li renda autonomamente consapevoli delle scelte proposte, portandoli verso una responsabile accettazione in sinergia con l\u2019istituzione e non in contrasto con essa.<\/p>\n<p>Per concludere, si prevede che le misure del decreto entrino in vigore dal prossimo anno scolastico, venendo quindi a rendere concreta la distinzione tra efficacia del provvedimento ed efficacia del provvedere. Nel caso di specie l\u2019atto potrebbe qualificarsi inefficace, rispetto al provvedimento, in quanto, pur entrato in vigore, non \u00e8 ancora in grado di produrre effetti (essendo tra l\u2019altro l\u2019anno scolastico al suo termine), laddove risulta invece efficace rispetto al provvedere, in quanto la relativa adozione ha posto fine ad una situazione lesiva di posizioni giuridiche tutelate dall\u2019ordinamento. Il decreto-legge assicura in sostanza il conseguimento di un risultato immediato, rivelandosi utile ad affrontare in termini (si presume) risolutivi una situazione di necessit\u00e0 ed urgenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Stefano Rossi Scienza e politica sono ineluttabilmente intrecciate nelle scelte relative ai programmi sanitari. Il ruolo trainante che la scienza ha assunto rispetto allo sviluppo economico e sociale ha fatto s\u00ec che politica e diritto abbiano dovuto dedicare un\u2019attenzione particolare alla regolazione di ambiti connessi alla tecnoscienza.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/05\/22\/il-decreto-legge-sui-vaccini-tra-scienza-e-politica\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F05%2F22%2Fil-decreto-legge-sui-vaccini-tra-scienza-e-politica%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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