{"id":3154,"date":"2017-09-19T16:00:37","date_gmt":"2017-09-19T14:00:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=3154"},"modified":"2018-01-03T10:19:17","modified_gmt":"2018-01-03T09:19:17","slug":"regionarie-5stelle-cosi-lo-stop-del-tribunale-di-palermo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/09\/19\/regionarie-5stelle-cosi-lo-stop-del-tribunale-di-palermo\/","title":{"rendered":"&#8220;Regionarie&#8221; 5stelle: cos\u00ec lo stop del Tribunale di Palermo (ora pubblicato anche il decreto di conferma assunto in contraddittorio)"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"3156\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/09\/19\/regionarie-5stelle-cosi-lo-stop-del-tribunale-di-palermo\/th-97\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/th-3.jpg\" data-orig-size=\"312,187\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/th-3-300x180.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/th-3.jpg\" class=\"alignright wp-image-3156 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/th-3-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Elena Falletti<\/strong><sup>*<\/sup><\/p>\n<p>La procedura di selezione dei candidati alle elezioni amministrative del Movimento 5 Stelle \u00e8 caduta di nuovo sotto la lente della magistratura: come noto il Tribunale di Palermo, il 12 settembre 2017, ha sospeso gli effetti\u00a0 delle \u201cRegionarie 2017\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>Tale provvedimento si inserisce in una corrente giurisprudenziale che ha visto il Movimento 5 Stelle soccombere di fronte a diversi giudici di merito. A questo proposito si ricordano: <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/18\/che-cosa-dice-e-non-dice-il-tribunale-di-roma-sullelezione-del-sindaco-raggi\/\">Tribunale di Roma<\/a> (12 aprile 2016), Tribunale di Napoli (14 luglio 2017), <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/04\/10\/onesta-onesta-ma-ci-puo-essere-onesta-senza-legalita-il-tar-liguria-da-ragione-a-cassimatis\/\">Tribunale di Genova<\/a> (10 aprile 2017) e, adesso, il Tribunale di Palermo (<strong>decreto e ordinanza riportati qui sotto<\/strong>). I primi due provvedimenti riguardano l\u2019impugnazione di alcune espulsioni da M5S, gli ultimi due concernono l\u2019esclusione di aspiranti candidati alle elezioni amministrative locali dalle liste di M5S.<\/p>\n<p>Innanzitutto, il tribunale palermitano afferma la natura di associazione non riconosciuta del Movimento Cinque Stelle. Il suo stesso \u201cNon Statuto\u201d disciplina gli elementi essenziali di tale soggetto giuridico dandosi \u201c<em>la finalit\u00e0 di perseguire in collettivit\u00e0 finalit\u00e0 comuni, partecipando e manifestando un pensiero culturale, sociale e politico riconducibile al gruppo dei consociati\u201d<\/em> (p. 3).<\/p>\n<p>Si tratta degli elementi tipici delle associazioni come disciplinate sia dal codice civile, sia dall\u2019art. 49 della Costituzione. Pertanto, sono impugnabili da parte dei singoli associati sia le delibere, sia gli atti degli organi gestori delle associazioni, qualora questi abbiano un contenuto idoneo a pregiudicare i diritti del singolo associato. Su questo punto il provvedimento palermitano \u00e8 innovativo, perch\u00e9 riconosce un ruolo ad un atto informale quale la comunicazione via email inviata dallo \u201cStaff\u201d del movimento. Nel caso in esame, le email dello \u201cStaff\u201d sono riconducibili ai suddetti atti gestori e sono idonei a pregiudicare i diritti del ricorrente alla vita associativa in qualit\u00e0 di singolo associato, nello specifico nell\u2019esercizio del suo diritto di elettorato passivo esplicitato nella presentazione della candidatura alle \u201cRegionarie\u201d.<\/p>\n<p>La procedura di esclusione del ricorrente dalle \u201cRegionarie\u201d conosce un antefatto relativo alla sua partecipazione alle \u201cComunarie\u201d della primavera 2017, che va illustrato per chiarire la connessione tra i due eventi e le loro conseguenze all\u2019interno del procedimento di scelta interna dei candidati alle elezioni regionali autunnali 2017.<\/p>\n<p>Con email del 7 febbraio 2017 il ricorrente era stato invitato a sottoscrivere un \u201ccodice etico\u201d, ma non vi aveva adempiuto sia per lo stretto preavviso temporale di poche ore con il quale l\u2019avviso era stato mandato, sia per l\u2019impossibilit\u00e0 di analizzare in modo approfondito il suddetto codice comportamentale. In mancanza di tale sottoscrizione, il ricorrente era stato escluso dalla lista dei candidati comunali.<\/p>\n<p>Con email del 23 maggio 2017 lo \u201cStaff\u201d chiedeva al ricorrente di fornire chiarimenti entro 10 giorni a proposito della mancata adesione al codice etico. Il ricorrente rispondeva alla richiesta con email del 30 maggio 2017 spiegando le proprie ragioni.<\/p>\n<p>In assenza di ulteriori comunicazioni, il ricorrente aveva presentato la sua candidatura per la nuova competizione elettorale interna, in vista della formazione delle liste per le elezioni regionali. Tuttavia, il 29 giugno 2017 il ricorrente riceveva una email da parte dello \u201cStaff\u201d con la quale tale candidatura veniva rifiutata in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio dei Probiviri dell\u2019associazione stessa; pertanto egli veniva escluso in quanto non candidabile, mentre la selezione veniva effettuata il 4 luglio 2017, ed il 9 luglio venivano proclamati i candidati pi\u00f9 votati.<\/p>\n<p>Sul punto, il Tribunale di Palermo afferma che la comunicazione del 29 giugno non conteneva alcuna indicazione specifica sulla rilevanza disciplinare della condotta, n\u00e9 in merito all\u2019avvio del procedimento disciplinare volto all\u2019irrogazione della sanzione. A questo proposito, l\u2019invito a fornire chiarimenti consisteva semplicemente in una sollecitazione a rispondere sul perch\u00e9 non era stato sottoscritto il codice etico. Tale circostanza, di per s\u00e9, non costituiva elemento sufficiente ad interferire con l\u2019esercizio diritto di elettorato passivo del ricorrente, cio\u00e8 a candidarsi, seguendo le procedure stabilite per le \u201cRegionarie\u201d.<\/p>\n<p>Al contrario, l\u2019espletamento delle \u201cRegionarie\u201d, senza la partecipazione del ricorrente, costituiva lesione del suo diritto all\u2019elettorato passivo rispetto al quale la candidatura alle primarie si poneva quale atto prodromico.<\/p>\n<p>In discussione non vi \u00e8 soltanto il provvedimento di esclusione, ma anche la legittimit\u00e0 dei provvedimenti attributivi dei diritti dei soggetti \u201cvincitori\u201d, che verrebbero travolti dalla caducazione delle \u201cRegionarie\u201d. Infatti, l\u2019atto di proclamazione interna dei candidati ha loro riconosciuto la candidatura ufficiale, relativa al loro diritto di elettorato passivo. Ne consegue che deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti e a tal fine il giudice rinvia l\u2019udienza al 18 settembre 2017.<\/p>\n<p>In conclusione, il giudice stabilisce che \u00e8 configurabile il diritto alla candidatura dell\u2019associato (sia alle primarie, sia successivamente alla lista ufficiale), quando la scelta dei candidati all\u2019interno della associazione non \u00e8 discrezionale e insindacabile da parte di un organo interno dell\u2019associazione, ma \u00e8 disciplinata dalla stessa associazione, seppure in modo scarno, attraverso un regolamento che ne delinea i requisiti minimi per la partecipazione alle primarie.<\/p>\n<p><sup>* <em>Ricercatrice della LUIC &#8211; Castellanza<\/em><\/sup><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">A) DECRETO ASSUNTO &#8220;INAUDITA ALTERA PARTE&#8221; (11 SETTEMBRE 2017)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE di PALERMO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>V sezione civile. Sezione specializzata in materia di impresa.\u00a0 r.g. 13020-1\/2017<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice, letto il ricorso ex art. 23 co. 3 c.c. e ex art.669 sexies c.p.c., 700 c.p.c. promosso da Mauro Giulivi, la comparsa di costituzione di MoVimento 5 Stelle, esaminati gli atti causa, sentite le parti, emette il seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>decreto<\/strong><\/p>\n<p>Mauro Giulivi, nella qualit\u00e0 di iscritto all\u2019associazione MoVimento 5 Stelle, nell\u2019ambito del giudizio di merito volto alla declaratoria di illegittimit\u00e0 del provvedimento di esclusione del 29 giugno 2017 e delle votazioni del 4 e 9 luglio 2017 per la scelta dei candidati alla carica di consiglieri regionali e di Presidente della Regione Sicilia e per la declaratoria di nullit\u00e0 del regolamento della medesima associazione pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 e del regolamento approvato tra il 27.09.2016 e il 26.10.2016, domanda in via cautelare la sospensione dell\u2019efficacia esecutiva: 1) del provvedimento di esclusione dalle primarie per la candidatura alle elezioni regionali, comunicatogli in data 29 giugno 2017; 2) delle delibere del 4 e 9 luglio 2017 per l\u2019individuazione della lista dei candidati del medesimo movimento alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione siciliana.<\/p>\n<p>Espone: &#8211; di aver partecipato alle primarie per la scelta dei candidati alla lista del MoVimento 5 Stelle per le elezioni Comunali (c.d. comunarie) e di essersi collocato utilmente all\u2019undicesimo posto; di essere stato quindi invitato con mail del 7 febbraio 2017 a presentarsi per il medesimo giorno tra le ore 19,00 e le ore 20,00 in via Saverio Scrofani per firmare il \u201cCodice di comportamento per i candidati e gli eletti del movimento alle elezioni amministrative di Palermo 2017\u201d; &#8211; di aver risposto a detto invito con mail del medesimo giorno delle ore 23,00, rilevando di non essersi presentato per tempo, in ragione dello stretto preavviso concesso e che comunque riteneva necessario visionare preventivamente il c.d. codice etico onde valutare l\u2019opportunit\u00e0 della relativa sottoscrizione, trattandosi di \u201c<em>scrittura privata verosimilmente impositiva di obblighi nei confronti di un organismo privato cui venivano attribuite prerogative in merito alla libert\u00e0 di operato di un futuro esercente una funzione pubblica disciplinata dal TUEL<\/em>\u201d; che in mancanza di alcun riscontro a detta mail, era stato escluso dalla lista dei candidati alle comunali; &#8211; il 23 maggio 2017 aveva ricevuto la mail con la quale lo \u201d<em>Staff<\/em>\u201d dell\u2019associazione segnalava la mancata firma del codice di comportamento per i candidati eletti del MoVimento 5 Stelle per elezioni comunali e lo invitata a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; &#8211; aveva quindi risposto con mail del 30 maggio rilevando di non aver firmato il codice deontologico in ragione dell\u2019esiguo preavviso concesso e della necessit\u00e0 della previa lettura; &#8211; in assenza di alcuna ulteriore comunicazione, aveva poi presentato, su specifico invito del 19 giugno, la propria candidatura per le primarie per le elezioni regionali; &#8211; il 29 giugno aveva tuttavia ricevuto mail dello \u201cStaff\u201d con la quale detta candidatura veniva rifiutata in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio di Proviri con conseguente esclusione dall\u2019elenco dei candidati; &#8211; detta lettera era stata contestata in pari data con mail che evidenziava la inesistenza (o comunque la mancata conoscenza) di alcun procedimento disciplinare; &#8211; il 4 luglio si erano svolte le primarie per la scelta dei candidati alle elezioni regionali alle quali non aveva potuto partecipare, con conseguente proclamazione del 9 luglio, dei nove candidati pi\u00f9 votati.<\/p>\n<p>Cos\u00ec ricostruiti gli avvenimenti succediti, il ricorrente lamenta l\u2019insussistenza della causa di esclusione (pendenza del procedimento disciplinare) addotta nel provvedimento del 29 maggio 2017, non essendogli mai stato comunicato l\u2019avvio del relativo procedimento (non potendosi qualificare come tale la mail del 23 maggio 2007).<\/p>\n<p>In ogni caso deduce l\u2019inconfigurabilit\u00e0 dell\u2019illecito disciplinare indicato non avendo effettivamente frapposto un rifiuto alla sottoscrizione del codice etico e la carenza di poteri di esclusione in capo all\u2019organo (c.d. \u201cStaff\u201d) che ha adottato il provvedimento.<\/p>\n<p>Contesta poi la validit\u00e0 del regolamento (pubblicato sul sito internet dell\u2019associazione in data 23.12.2014) disciplinante la procedura della candidatura degli iscritti e contenete la previsione delle diverse sanzioni disciplinari, in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 21 e 36 c.c. e ci\u00f2 anche all\u2019esito delle votazioni del 28 ottobre 2016.<\/p>\n<p>In particolare le modifiche del \u201c<em>Non statuto<\/em>\u201d erano state adottate: senza la maggioranza prescritta dall\u2019art. 21 co. 2 c.c.; con votazione effettuata on line senza alcuna effettiva discussione del relativo contenuto; senza certezza di effettiva convocazione degli associati; con illegittima esclusione dal diritto di voto (senza alcun valido provvedimento) degli iscritti tra il 1.1.2016 e il 25.09.2016.<\/p>\n<p>La modalit\u00e0 di proposizione della votazione, con rinvio ai link contenti i provvedimenti da approvare, aveva poi determinato assoluta incertezza in relazione all\u2019oggetto della votazione.<\/p>\n<p>Il ricorrente censura poi l\u2019art. 4 di detto regolamento laddove prevede le singole ipotesi di illecito disciplinare per indeterminatezza delle condotte previste; per violazione del principio di libert\u00e0 del mandato elettorale ed indipendenza nell\u2019esercizio della carica elettiva.<\/p>\n<p>Ritenuta l\u2019invalidit\u00e0 del provvedimento di esclusione per le ragioni esposte, il ricorrente lamenta anche l\u2019invalidit\u00e0 della proclamazione dell\u2019esito delle primarie cui non ha potuto partecipare.<\/p>\n<p>Il MoVimento 5 Stelle, costituito in giudizio, eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda cautelare in quanto contenente domande difformi rispetto a quelle spiegate nel giudizio di merito: nella domanda cautelare non risultava infatti domandato l\u2019annullamento\/sospensione del regolamento integrativo del \u201cnon statuto\u201d, domandata invece nel giudizio a cognizione piena.<\/p>\n<p>Contesta poi la configurabilit\u00e0 in capo all\u2019associato di un diritto alla candidatura alle primarie sulla base dello statuto: detto diritto era infatti riconosciuto soltanto dal regolamento integrativo del \u201c<em>Non statuto\u201d <\/em>e della cui invalidit\u00e0\/inesistenza si doleva lo stesso ricorrente.<\/p>\n<p>Nel merito rileva come la sottoscrizione del codice etico, costituisce condizione di accettazione della candidatura, come indicato nello stesso modulo di raccolta delle candidature sottoscritto dal ricorrente, e ribadito con comunicazioni anche a mezzo wathsapp inviate e ricevute dal Giulivi, e come previsto nella nota 4 del regolamento integrante lo statuto.<\/p>\n<p>L\u2019avvio del procedimento disciplinare era stato correttamente comunicato con la nota del 23 maggio 2017 contenente l\u2019invito, cos\u00ec come prescritto nel regolamento, a produrre note difensive.<\/p>\n<p>In ogni caso la relativa contestazione doveva considerarsi effettuata con la nota del 30 giugno 2017, con la quale erano state esposte le argomentazioni a sostegno del provvedimento di esclusione dalla primarie per le elezioni regionali.<\/p>\n<p>Nessuna verifica di validit\u00e0 del regolamento pubblicato in data 23.12.2014, cos\u00ec come di quello approvato in data 26 ottobre 2016 (dei quali sostiene la piena legittimit\u00e0), poteva infine essere domandata dal ricorrente, avendovi questi prestato acquiescenza.<\/p>\n<p>**<\/p>\n<p>Va preliminarmente affermata la natura di associazione non riconosciuta del MoVimento 5 Stelle, con la conseguente applicabilit\u00e0 della relativa disciplina quanto al funzionamento dell\u2019ente e al regime di impugnativa degli atti adottati.<\/p>\n<p>Ed invero dall\u2019esame del \u201c<em>Non statuto<\/em>\u201d, e a prescindere da definizioni <em>ad escludendum <\/em>contenute nell\u2019atto con il quale \u00e8 stata data vita a detto soggetto giuridico, se ne desume la natura associativa, rappresentata dalla finalit\u00e0 di perseguire in collettivit\u00e0 finalit\u00e0 comuni, partecipando e manifestando un pensiero culturale, sociale e politico riconducibile al gruppo dei consorziati (\u201c<em>il moVimento 5 stelle intende raccogliere l\u2019esperienza maturata nell\u2019ambito del blog <\/em><em>www.beppegrillo.it<\/em><em>, dei meet.up, delle manifestazioni ed altre iniziative popolai e delle liste civiche certificate e va a costituire, lo strumento di consultazione per l\u2019individuazione, selezione e scelta di quanto potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promossa da Beppe Grillo nell\u2019ambito del blog <\/em><em>www.beppegrillo.it <\/em><em>in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della repubblica o per i Consigli regionali e comunali, organizzandosi <\/em>e <em>strutturandosi attraverso la rete internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decision<\/em>e <em>ed elezione<\/em>\u201d), quali elementi tipici della figura delle associazioni disciplinate dal codice civile ed espressione del diritto costituzionalmente tutelato di cui all\u2019art. 49 della Carta fondamentale.<\/p>\n<p>Cos\u00ec qualificato il soggetto convenuto e la disciplina applicabile, deve rigettarsi l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 della domanda cautelare per difetto del vincolo di strumentalit\u00e0 rispetto alla domanda di merito.<\/p>\n<p>Ed invero il ricorrente nel domandare la sospensione degli atti indicati, ha espressamente sostenuto l\u2019illegittimit\u00e0 del regolamento pubblicato il 23.12.2014 sul sito del movimento resistente e quello successivamente approvato col procedimento on line (meglio descritto negli atti di causa), svolgendo una allegazione coincidente con la domanda spiegata nel giudizio di merito ( cfr. pag. 45 dell\u2019atto introduttivo:\u201d<em>dichiarando di conseguenza altres\u00ec nulli o comunque annullandoli, dichiarandoli di nessun effetto, il regolamento oggetto della votazione svoltasi tra il 27.9.2016 e il 26.10.2016<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>La verifica di legittimit\u00e0 di detti atti, in quanto fondanti l\u2019atto di esclusione del 29 giugno 2017 impugnato e conseguentemente anche il provvedimento di proclamazione degli eletti, costituisce quindi oggetto della domanda di merito cos\u00ec come della domanda cautelare.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto deve affermarsi l\u2019impugnabilit\u00e0 da parte dei singoli associati, non solo delle delibere assembleari, ma anche degli atti adottati dagli organi gestori delle associazioni qualora abbiano contenuto idoneo a pregiudicare i diritti del singolo associato.<\/p>\n<p>Mutuando il principio di cui all\u2019art. 2388 co. 4 c.c. previsto per le societ\u00e0, alla quale deve riconoscersi portata generale, deve affermarsi che il controllo dei singoli associati pu\u00f2 riguardare anche gli atti gestori, non in relazione alla conformit\u00e0 alla legge o allo statuto, come previsto dall\u2019art. 23 per le delibere assembleari, bens\u00ec in relazione al carattere lesivo dei diritti del singolo associato della relativa determinazione (cfr Corte di Cassazione 10188\/2011).<\/p>\n<p>Va quindi affermata, nella specie, l\u2019impugnabilit\u00e0 della nota a firma dello \u201cStaff\u201d del MoVimento 5 Stelle del 29 giugno 2017 con la quale \u00e8 stata disposta l\u2019esclusione di Mauro Giulivi alla candidatura alle primarie per le elezioni regionali siciliane.<\/p>\n<p>Detto atto deve essere qualificato come emesso dagli organi dell\u2019associazione (a prescindere dalla verifica, pur domandata, del relativo potere dispositivo in capo all\u2019organo che l\u2019ha emessa), e, in quanto idoneo a pregiudicare il diritto del singolo associato alla partecipazione alla vita associativa (nella forma dell\u2019esercizio del diritto alla candidatura alle c.d. primarie), certamente impugnabile.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, il provvedimento impugnato cos\u00ec recita \u201cCiao Mauro, <em>abbiamo notato che hai accettato la candidatura per le regionali siciliane, tuttavia uno dei requisiti per avanzare la propria candidatura \u00e8 il non avere procedimento disciplinari in corso ovvero di non aver ricevuto sanzioni disciplinari da parte degli organi preposti del MoVimento 5 Stelle negli ultimi sei mesi. A tuo carico ci risulta un procedimento in corso con il Collegio dei Probiviri. Viene quindi meno uno rei requisiti per la candidatura. Pertanto ti comunichiamo che sei stato rimosso dall\u2019elenco dei candidati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Occorre allora verificare se effettivamente sulla scorta degli atti disponibili sussista la dedotta causa di non candidabilit\u00e0 indicata.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019art. 4 del regolamento contestato \u201c<em>negli altri casi nei quali \u00e8 applicabile una sanzione disciplinare (<\/em>diversa dalla sanzione dell\u2019espulsione<em>), il gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta che non risulti manifestamente infondata, ne d\u00e0 contestazione all\u2019interessato con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone comunicazione al collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni eventualmente presentate<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la mera segnalazione dell\u2019illecito necessita, per espressa previsione regolamentare, del vaglio della non manifesta infondatezza, condizione richiesta per l\u2019apertura del procedimento, deve quindi affermarsi che lo stesso pu\u00f2 dirsi pendente soltanto all\u2019esito di detta verifica e del conseguente invio della prescritta contestazione.<\/p>\n<p>Nella specie il testo della nota del 23 maggio 2017 (\u201c<em>nonostante avessi avanzato la tua candidatura online per le elezioni amministrative di Palermo, ci risulta che non ti sei presentato per firmare il \u201ccodice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 stelle alle elezioni amministrative di Palermo 2017\u201d, necessario per essere in lista con il MoVimento 5 stelle. Ti chiediamo di fornirci un chiarimento a questa email entro 10 giorni<\/em>\u201d), richiamato dall\u2019associazione resistente, non pu\u00f2 qualificarsi come atto di contestazione di illecito disciplinare.<\/p>\n<p>La comunicazione non contiene infatti alcuna indicazione in ordine al compimento di una condotta disciplinarmente rilevante, n\u00e9 in relazione all\u2019avvio del procedimento volto all\u2019irrogazione di alcuna sanzione.<\/p>\n<p>Il mero invito a fornire chiarimenti, non risulta preordinato a garantire il necessario diritto di difesa al destinatario, bens\u00ec, in assenza di alcuna esplicitazione, costituisce un semplice sollecitazione a chiarire la volont\u00e0 in ordine all\u2019invito alla sottoscrizione del c.d. codice etico, o ancora a fornire le eventuali motivazioni.<\/p>\n<p>Trattandosi peraltro di organizzazione avente finalit\u00e0 politica, le modalit\u00e0 interlocutorie utilizzate paiono congruenti e compatibili con il normale scambio dialettico all\u2019interno del movimento.<\/p>\n<p>Manca infine alcun riferimento alle conseguenze disciplinari derivanti dall\u2019inosservanza segnalata.<\/p>\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 richiamarsi per sostenere (come fatto dalla resistente), che comunque la relativa comunicazione sarebbe avvenuta in data 30 giugno 2017 con la nota che segnalava, a seguito dell\u2019esclusione delle primarie del 29 giugno, l\u2019apertura del relativo procedimento.<\/p>\n<p>Ed invero la contestazione, postuma rispetto al provvedimento di esclusione, risulterebbe comunque compiuta in violazione delle regole dello stesso regolamento invocato dal movimento resistente, in quanto mancante del termine a difesa di dieci giorni previsto per presentare eventuali controdeduzioni.<\/p>\n<p>Ne consegue che in mancanza del corretto avvio di alcun procedimento disciplinare (ed a prescindere da ogni verifica in questa sede della validit\u00e0 del regolamento richiamato, contestata dal ricorrente ed invece sostenuta dalla resistente) va registrata l\u2019insussistenza della causa di esclusione della candidatura di Mauro Giulivi indicata nel provvedimento impugnato.<\/p>\n<p>Sussiste quindi il fumus della richiesta sospensione in ragione dell\u2019evidente capacit\u00e0 lesiva di detta delibera del diritto di elettorato passivo dell\u2019istante e rispetto al quale la candidatura alle primarie costituisce atto prodromico.<\/p>\n<p>Il ricorrente ha altres\u00ec domandato la sospensione delle determine del 4 e 9 luglio 2017 di individuazione, all\u2019esito delle c.d. regionarie, dei candidati pi\u00f9 votati per la designazione alla carica di consigliere e di Presidente della Regione siciliana.<\/p>\n<p>In relazione a detta domanda, in quanto diretta all\u2019annullamento del provvedimento di proclamazione reso in favore di altri associati, come correttamente eccepito dall\u2019associazione resistente, sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario con i soggetti ivi indicati e utilmente collocati nella relativa graduatoria.<\/p>\n<p>Non si controverte infatti nella specie del solo provvedimento di esclusione, bens\u00ec della legittimit\u00e0 dei provvedimenti attributivi di diritti in favore di altri soggetti che verrebbero travolti dalla domandata caducazione.<\/p>\n<p>Pur trattandosi di proclamazione interna dei candidati alle future elezioni, gli atti indicati (e a prescindere dalla loro natura giuridica di atti gestori o deliberativi) hanno prodotto in capo ai soggetti proclamati vincitori, l\u2019insorgenza del diritto alla relativa candidatura ufficiale, con la conseguenza che la richiesta sospensione al pari dell\u2019eventuale caducazione, \u00e8 certamente idonea ad incidere sul loro diritto di elettorato passivo.<\/p>\n<p>Nella specie si ravvisa tuttavia la necessit\u00e0 di provvedere <em>inaudita altera parte <\/em>ex art. 669 sexies c.p.c. co. 2 in ragione dell\u2019imminente scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali (7 ottobre 2017) e del tempo presumibilmente necessario per i relativi adempimenti, circostanze queste che impongono di provvedere prima della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati.<\/p>\n<p>Nel merito, sulla scorta della sommaria delibazione qui svolta ed impregiudicata ogni valutazione all\u2019esito dell\u2019instaurazione del contraddittorio, anche detta domanda cautelare risulta fondata.<\/p>\n<p>Deve osservarsi come la procedura di selezione dei candidati da inserire nelle liste alle singole competizioni elettorali, quale strumento propedeutico all\u2019esercizio del diritto di elettorato passivo, costituisce disciplina rimessa al singolo movimento e la conseguente verifica di sussistenza del diritto alla relativa partecipazione, nonch\u00e9 la correttezza del relativo procedimento, va svolta sulla base delle norme che la stessa associazione si \u00e8 data sul punto.<\/p>\n<p>E\u2019 quindi configurabile un diritto alla candidatura (cos\u00ec alle primarie come alla lista ufficiale), laddove la scelta dei candidati all\u2019interno dell\u2019associazione non sia frutto di una scelta discrezionale e insindacabile ad opera di un organo interno dell\u2019associazione, e sia invece disciplinata dalla stessa associazione, e conseguentemente riconoscibile nei limiti delineati da detta disciplina.<\/p>\n<p>Al riguardo l\u2019associazione resistente afferma l\u2019inconfigurabilit\u00e0 di un diritto alla candidatura alle primarie in capo al ricorrente, avendo lo stesso contestato la validit\u00e0 del regolamento che ne disciplina il funzionamento.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 del \u201c<em>Non statuto<\/em>\u201d dell\u2019associazione rubricato \u201c<em>procedure di designazione dei candidati alle elezioni\u201d <\/em>prevede che<em>:\u201d in occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base europea, nazionale o comunale, il sito <\/em><em>www.movimento5stelle.it <\/em><em>costituir\u00e0 il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all\u2019uso del nome e del marchio \u201cMoVimento 5 Stelle\u201d nell\u2019ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Tali candidati saranno scelti tra i cittadini italiani, la cui et\u00e0 minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi contestato. L\u2019identit\u00e0 dei candidati a ciascuna carica elettiva sar\u00e0 resa pubblica attraverso il sito internet appositamente allestito nell\u2019ambito del sito; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti le candidature. Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell\u2019esperienza che verr\u00e0 maturata nel tempo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Lo statuto si limita a stabilire quindi una generica modalit\u00e0 di candidatura <em>on line<\/em>, prevedendo soltanto il requisito dell\u2019et\u00e0 minima, dello stato di incensurato, della mancanza di precedenti penali, salvo rimettere ad altri atti associativi la previsione delle regole del procedimento di candidatura e designazione, ferma restando l\u2019operativit\u00e0 di principi di pubblicit\u00e0, trasparenza e non mediazione della procedura di designazione.<\/p>\n<p>Nella scarna disciplina delle modalit\u00e0 di scelta dei candidati, risultano comunque delineati i requisiti minimi per riconoscere un diritto soggettivo in capo agli associati alla candidatura alla primarie.<\/p>\n<p>Vanno infatti considerate le finalit\u00e0 proprie del movimento enucleate dall\u2019art. 4 delle stesso statuto, \u201c<em>di individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere la compagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo\u2026\u2026.in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della repubblica o per i Consigli Regionali e comunali\u2026attraverso la rete, alla quale viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione, consultazione, decisione ed elezione\u201d<\/em>, che impongono di configurare comunque anche in ipotesi di mancanza delle norme integrative richiamate dallo stesso statuto, un diritto soggettivo degli associati in possesso dei requisiti ivi previsti, a proporre la propria candidatura, quale rappresentante del movimento alle consultazioni elettorali.<\/p>\n<p>Ne consegue che l\u2019eccezione di difetto di interesse ad agire per insussistenza del relativo diritto per l\u2019ipotesi di invalidit\u00e0 della fonte di integrazione dello statuto, non pu\u00f2 essere accolta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto deve rilevarsi come dalla valutazione di fondatezza della domanda di sospensione della delibera di esclusione dalle c.d. regionarie del Giulivi, consegue la sospensione anche delle determinazione di proclamazione dei candidati adottate a seguito della selezione interna che risulta svolta senza la partecipazione dell\u2019associato che ne aveva fatto istanza.<\/p>\n<p>Il MoVimento 5 Stelle sostiene che in ogni caso il ricorrente, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi non avendo sottoscritto il c.d. codice etico previsto dalla nota integrativa n. 4 del regolamento.<\/p>\n<p>Tale assunto non pare condivisibile.<\/p>\n<p>Da un lato il provvedimento di esclusione qui impugnato si fonda sulla sola motivazione della pendenza del procedimento disciplinare, e pertanto non pu\u00f2 in questa sede frapporsi un diniego alla candidatura per motivazioni diverse da quelle ivi esposte.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro, allo stato non pu\u00f2 affermarsi che effettivamente vi sia stato il diniego da parte del Giulivi alla relativa sottoscrizione, quale ulteriore causa ostativa alla candidatura.<\/p>\n<p>Ed invero, a prescindere dalla verifica di validit\u00e0 del regolamento e della nota integrativa n. 4 (nella quale \u00e8 prevista la condizione della accettazione del c.d. etico), nella specie, non pu\u00f2 affermarsi la sussistenza di detta causa ostativa in capo a Mauro Giulivi.<\/p>\n<p>La nota integrativa n. 4 del regolamento laddove prevede che <em>\u201ccostituiscono requisiti essenziali per la candidatura sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle in qualsiasi elezione l\u2019assunzione dell\u2019impegno da parte del candidato del rispetto delle regole comportamentali per i candidati e gli eletti pubblicate nel sito del MoVimento 5 Stelle con riferimento alla specifica elezione nella quale viene presentata la candidatura<\/em>\u201d non stabilisce infatti in quale momento detta assunzione di impegno debba avvenire. Secondo quanto indicato poi nel modello della candidatura on line (all. 30 della resistente) \u201c<em>le regionarie on line costituiscono il primo passaggio verso la candidatura, l\u2019iter si completer\u00e0 solo al momento dell\u2019accettazione della candidatura stessa, attraverso la presa visione, accettazione e sottoscrizione del \u201ccodice di comportamento per i candidati ed eletti del movimento 5 stelle alle elezioni regionali siciliane 2017\u201d procedura senza la quale nessuno pu\u00f2 ritenersi candidato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue che detta adesione, per come previsto nella fonte di disciplina, \u00e8 da qualificarsi come requisito di completamento del procedimento delle c.d. regionarie, e che ad esso deve necessariamente seguire per la candidatura nelle liste ufficiali.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 si desume anche dalla nota del 7 febbraio 2017 a firma dello stesso Staff del MoVimento 5 Stelle (all. 7 del fascicolo della resistente), con la quale, all\u2019esito delle primarie per le comunali (e quindi ovviamente a primarie gi\u00e0 svolte), il Giulivi veniva invitato a sottoscrivere detto documento.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 non risulta (n\u00e9 \u00e8 stato allegato) che detta adesione dovesse intervenire prima della candidatura proposta on line, e al contrario risulta che nella precedente procedura per le comunarie detta adesione \u00e8 stata richiesta solo all\u2019esito delle primarie, e poich\u00e9 il Giulivi \u00e8 stato escluso da detta procedura, senza formalizzazione di alcun invito alla relativa sottoscrizione, deve escludersi la sussistenza della causa ostativa alla candidatura (mancata sottoscrizione del c.d. codice etico) prospettata dall\u2019associazione resistente.<\/p>\n<p>N\u00e9 vale in senso contrario richiamare la mancata sottoscrizione del c.d. etico previsto per le comunarie in quanto cos\u00ec facendo si svolgerebbe una non ammissibile prognosi ex ante sulla futura determinazione del candidato al riguardo.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte anche in detta ipotesi, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr e-mail del 7 e 13 febbraio e 30 maggio 2017 del Gulivi), non pare configurabile un rifiuto alla sottoscrizione del codice di comportamento da parte dell\u2019associato.<\/p>\n<p>Va quindi accolta, <em>inaudita altera parte<\/em>, sussistendo il <em>periculum in mora <\/em>per le ragioni poc\u2019anzi esposte, la domanda cautelare di sospensione degli effetti delle determine di individuazione dei candidati utilmente collocati per la candidatura alle liste regionali.<\/p>\n<p>Deve contestualmente disporsi l\u2019integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in dette ultime delibere come utilmente collocati per la candidatura alle elezioni regionali, onerando il ricorrente del relativo adempimento.<\/p>\n<p>In ragione del numero dei litisconsorti e della innegabile esigenza di rapida definizione del procedimento, sussistono i presupposti per prescrivere ex art. 151 c.p.c., che la notifica del ricorso e del presente decreto siano eseguite mediante pubblicazione sul sito internet del MoVimento 5 Stelle.<\/p>\n<p>p.q.m.<\/p>\n<p>&#8211; dispone la sospensione l\u2019esecuzione della determina dello Staff del MoVimento 5 Stelle di esclusione di Mauro Giulivi dalla partecipazione alle primarie per le elezioni dei candidati alle elezioni regionali siciliane comunicata il 29 giugno 2017;<\/p>\n<p>&#8211; dispone la sospensione dell\u2019esecuzione delle determine di individuazione dei \u201ccandidati pi\u00f9 votati\u201d alla \u201cregionarie\u201d siciliane pubblicate sul sito internet del MoVimento 5 Stelle in data 4 e 9 luglio 2017;<\/p>\n<p>&#8211; dispone l\u2019integrazione nel contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in dette ultime delibere come utilmente collocati per la candidatura alle elezioni regionali, onerando il ricorrente della relativa notifica entro il 14 settembre 2017, prescrivendo che, ex art. 151 la notificazione del ricorso e del presente decreto, sia eseguita con la pubblicazione sul sito internet del MoVimento 5 Stelle, onerando lo stesso MoVimento 5 Stelle di porre in essere tutti gli adempimento necessari per consentire detta pubblicazione;<\/p>\n<p>&#8211; fissa per la comparizione delle parti innanzi a s\u00e9 e per la conferma\/revoca\/modifica del presente decreto l\u2019udienza del 18 settembre 2017 ore 9,30.<\/p>\n<p>Palermo, 11 settembre 2017<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p><em>Claudia Spiga<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>B)\u00a0DECRETO DI CONVALIDA\u00a0(19 SETTEMBRE 2017)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE di PALERMO<br \/>\nV sezione civile<br \/>\nSezione specializzata in materia di impresa<br \/>\nr.g. 13020-1\/2017<\/p>\n<p>Il Giudice, letto il ricorso ex art. 23 co. 3 c.c. e ex art. 700 c.p.c. promosso da Mauro Giulivi, la memoria di costituzione di MoVimento 5 Stelle e quella di Giovanni Carlo Cancelleri, Davide Aiello, Quarto Giovanni Callea, Erika Favuzza, Giacomo Li Destri, Al\u00ec List\u00ec Maman, Rosaria Lo Bianco, Angelo Moscarelli, Antonio Parente, Lydia Angela Schembri, Roberta Schillaci, Salvatore Siragusa, Carmela Trifir\u00f2, Giampiero Trizzino, Rosa Vilardi, Gianluca Cim\u00f2, Sergio Tancredi, esaminati gli atti causa, visto il proprio decreto reso inaudita altera parte in data 11\/12 settembre 2017, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio all\u2019esito della notifica effettuata ex art. 151 c.p.c., emette il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">decreto<\/p>\n<p>Mauro Giulivi, nella qualit\u00e0 di iscritto all\u2019associazione MoVimento 5 Stelle, nell\u2019ambito del giudizio di merito volto alla declaratoria d&#8217;illegittimit\u00e0 del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle primarie per la scelta dei candidati consiglieri regionali del 29 giugno 2017, nonch\u00e9 delle votazioni del 4 e 9 luglio 2017, e per la declaratoria di nullit\u00e0 del regolamento della medesima associazione pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 e di quello approvato tra il 27.09.2016 e il 26.10.2016, ha domandato in via cautelare la sospensione dell\u2019efficacia esecutiva: 1) del provvedimento di esclusione dalle primarie per la candidatura alle elezioni regionali, comunicatogli in data 29 giugno 2017; 2) delle delibere del 4 e 9 luglio 2017 per l\u2019individuazione della lista dei candidati del medesimo movimento alla carica di consigliere regionale e alla carica di presidente della Regione siciliana.<\/p>\n<p>Ha esposto: di aver partecipato alle primarie per la scelta dei candidati alla lista del MoVimento 5 Stelle per le elezioni comunali di Palermo (c.d. comunarie) e di essersi collocato utilmente all\u2019undicesimo posto; di essere stato quindi invitato con mail del 7 febbraio 2017 a presentarsi per il medesimo giorno tra le ore 19,00 e le ore 20,00 in via Saverio Scrofani per firmare il \u201cCodice di comportamento per i candidati e gli eletti del movimento alle elezioni amministrative di Palermo 2017\u201d; di aver risposto a detto invito con email del medesimo giorno delle ore 23,00, rilevando di non essersi presentato per tempo, in ragione dello stretto preavviso concesso e che comunque riteneva necessario visionare preventivamente il c.d. codice etico onde valutare l\u2019opportunit\u00e0 della relativa sottoscrizione, trattandosi di \u201cscrittura privata verosimilmente impositiva di obblighi nei confronti di un organismo privato cui venivano attribuite prerogative in merito alla libert\u00e0 di operato di un futuro esercente una funzione pubblica disciplinata dal TUEL\u201d; che in mancanza di alcun riscontro a detta email, era stato\u00a0escluso dalla lista dei candidati alle comunali; il 23 maggio 2017 aveva ricevuto la email con la quale lo \u201dStaff\u201d dell\u2019associazione segnalava la mancata firma del codice di comportamento per i candidati eletti del MoVimento 5 Stelle per elezioni comunali e lo invitata a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; aveva quindi risposto con mail del 30 maggio rilevando di non aver firmato il codice deontologico in ragione dell\u2019esiguo preavviso concesso e della necessit\u00e0 della previa lettura; in assenza di alcuna ulteriore comunicazione, aveva poi presentato, su specifico invito del 19 giugno, la propria candidatura per le primarie per le elezioni regionali; il 29 giugno aveva tuttavia ricevuto email dello \u201cStaff\u201d con la quale detta candidatura veniva rifiutata in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio di Probiviri con conseguente esclusione dall\u2019elenco dei candidati; detta lettera era stata contestata in pari data con email che evidenziava l&#8217; inesistenza (o comunque la mancata conoscenza) di alcun procedimento disciplinare; il 4 luglio si erano svolte le primarie per la scelta dei candidati alle elezioni regionali alle quali non aveva potuto partecipare, con conseguente proclamazione del 4 luglio dei candidati consiglieri regionali e del 9 luglio del candidato presidente.<\/p>\n<p>Cos\u00ec ricostruiti gli avvenimenti posti a fondamento della domanda, il ricorrente ha lamentato l\u2019insussistenza della causa di esclusione (pendenza del procedimento disciplinare) indicata nel provvedimento del 29 giugno 2017, non essendogli mai stato comunicato l\u2019avvio del relativo procedimento (non potendosi qualificare come tale la email del 23 maggio 2007).<br \/>\nIn ogni caso ha dedotto la carenza di poteri gestori in capo all\u2019organo (c.d. \u201cStaff\u201d) che aveva emesso il provvedimento di esclusione e l\u2019inconfigurabilit\u00e0 in fatto dell\u2019illecito disciplinare prospettato, non avendo effettivamente frapposto alcun rifiuto alla sottoscrizione del codice etico.<br \/>\nHa poi contestato la validit\u00e0 del regolamento (pubblicato sul sito internet dell\u2019associazione in data 23.12.2014) recante la disciplina della procedura per la candidatura degli iscritti e delle diverse sanzioni disciplinari, in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 21 e 36 c.c. e ci\u00f2 anche all\u2019esito delle votazioni del 28 ottobre 2016.<br \/>\nIn particolare le modifiche del \u201cNon statuto\u201d contenute nel regolamento erano state adottate: senza la maggioranza prescritta dall\u2019art. 21 co. 2 c.c.; con votazione effettuata on line senza alcuna effettiva discussione del relativo contenuto; senza certezza di effettiva convocazione degli associati; con illegittima esclusione dal diritto di voto (senza peraltro alcun valido provvedimento) degli iscritti tra il 1.1.2016 e il 25.09.2016.<br \/>\nLa modalit\u00e0 di proposizione della votazione, con rinvio ai link contenenti i provvedimenti da approvare, aveva poi determinato assoluta incertezza in relazione all\u2019oggetto della deliberazione stessa.<br \/>\nIl ricorrente ha infine censurato l\u2019art. 4 di detto regolamento per indeterminatezza delle condotte previste come illecito disciplinare, per violazione del principio di libert\u00e0 del mandato elettorale e di indipendenza nell\u2019esercizio della carica elettiva.<br \/>\nHa quindi domandato la sospensione del provvedimento di esclusione dalle primarie regionali e dei successivi atti d\u2019individuazione dei vincitori.<\/p>\n<p>Il MoVimento 5 Stelle, costituito in giudizio, ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda cautelare in quanto contenente domande difformi rispetto a quelle spiegate nel giudizio di merito. Nel procedimento cautelare non risultava infatti domandato l\u2019annullamento\/sospensione del regolamento integrativo del \u201cnon statuto\u201d, domandato invece nel giudizio a cognizione piena.<br \/>\nHa poi contestato la configurabilit\u00e0 in capo all\u2019associato di un diritto alla candidatura alle primarie sulla base dello statuto: detto diritto era infatti riconosciuto soltanto dal regolamento integrativo del \u201cNon statuto\u201d e della cui invalidit\u00e0\/inesistenza si doleva lo stesso ricorrente.<br \/>\nNel merito ha rilevato come la sottoscrizione del codice etico, costituisse condizione di accettazione della candidatura, come previsto nella nota 4 del regolamento integrante lo statuto ed indicato nello stesso modulo di raccolta delle candidature approvato dal ricorrente, poi ribadito con comunicazioni anche a mezzo wathsapp inviate e ricevute dal Giulivi.<br \/>\nL\u2019avvio del procedimento disciplinare era stato correttamente comunicato con la nota del 23 maggio 2017 contenente l\u2019invito, cos\u00ec come prescritto nel regolamento, a produrre note difensive.<br \/>\nIn ogni caso la relativa contestazione doveva considerarsi effettuata con la nota del 30 giugno 2017, con la quale erano state esposte le argomentazioni a sostegno del provvedimento di esclusione dalle primarie per le elezioni regionali.<br \/>\nNessuna verifica di validit\u00e0 del regolamento pubblicato in data 23.12.2014, cos\u00ec come di quello approvato in data 26 ottobre 2016 (dei quali ha sostenuto la piena legittimit\u00e0), poteva infine essere domandata dal ricorrente, avendovi questi prestato acquiescenza.<br \/>\nGiovanni Carlo Cancelleri, Davide Aiello, Quarto Giovanni Callea, Erika Favuzza, Giacomo Li Destri, Al\u00ec List\u00ec Maman, Rosaria Lo Bianco, Angelo Moscarelli, Antonio Parente, Lydia Angela Schembri, Roberta Schillaci, Salvatore Siragusa, Carmela Trifir\u00f2, Giampiero Trizzino, Rosa Vilardi, Gianluca Cim\u00f2, Sergio Tancredi, costituiti in giudizio a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, hanno eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda cautelare perch\u00e9 tardivamente proposta.<br \/>\nNel merito hanno invocato, ex art. 23 co. 2 c.c. la propria qualit\u00e0 di terzi di buona fede, per escludere l\u2019efficacia nei loro confronti della richiesta pronuncia di annullamento, e la prevalenza, nella valutazione dei gravi motivi, dell\u2019interesse dell\u2019associazione rispetto a quello del ricorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">**<\/p>\n<p>All\u2019esito delle precisazioni svolte in udienza da parte ricorrente, che ha inteso limitare la domanda di sospensione della delibera di proclamazione dei candidati consiglieri regionali nella parte riguardante la sola Provincia di Palermo, la qualit\u00e0 di litisconsorti necessari va riconosciuta soltanto in capo ai soggetti utilmente collocati per la Provincia di Palermo, nonch\u00e9 in capo a Giovanni Carlo Cancelleri, candidato alla carica di presidente della Regione, designato in virt\u00f9 della determina del 9 luglio 2017 di cui pure \u00e8 domandata la sospensione.<br \/>\nDisattendendo la prospettazione del ricorrente, deve osservarsi come nel presente giudizio non si controverte del solo provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle primarie svolte all\u2019interno del MoVimento 5 Stelle, bens\u00ec anche della legittimit\u00e0 dei provvedimenti attributivi di diritti in favore di altri soggetti.<br \/>\nPur trattandosi di proclamazione interna dei candidati alle future elezioni, gli atti indicati (e a prescindere dalla loro natura giuridica di atti gestori o deliberativi) hanno prodotto in capo ai soggetti proclamati vincitori, l\u2019insorgenza del diritto alla relativa candidatura ufficiale, con la conseguenza che la richiesta sospensione, al pari dell\u2019eventuale caducazione, \u00e8 certamente idonea ad incidere sul loro diritto di elettorato passivo.<br \/>\nCi\u00f2 posto, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con la pubblicazione del decreto reso inaudita altera parte sul sito internet dell\u2019associazione (quale modalit\u00e0 di notificazione disposta ex art. 151 c.p.c.) in questa sede vanno richiamate tutte le argomentazioni gi\u00e0 svolte nel decreto quanto al fumus della domanda avanzata.<br \/>\nSi deve cos\u00ec confermare la natura di associazione non riconosciuta del MoVimento 5 Stelle, con la conseguente applicabilit\u00e0 della relativa disciplina quanto al funzionamento dell\u2019ente e al regime di impugnativa degli atti adottati.<\/p>\n<p>Nelle norme contenute nel \u201cNon statuto\u201d e nella finalit\u00e0 ivi espressa di perseguire finalit\u00e0 comuni ad una pluralit\u00e0 di possibili aderenti al movimento, quali la partecipazione e diffusione di un pensiero culturale, sociale e politico riconducibile al gruppo degli stessi consorziati (\u201cil MoVimento 5 Stelle intende raccogliere l\u2019esperienza maturata nell\u2019ambito del blog www.beppegrillo.it, dei meet.up, delle manifestazioni ed altre iniziative popolai e delle liste civiche certificate e va a costituire, lo strumento di consultazione per l\u2019individuazione, selezione e scelta di quanto potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promossa da Beppe Grillo nell\u2019ambito del blog www.beppegrillo.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della repubblica o per i Consigli regionali e comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione\u201d), si rinvengono infatti gli elementi tipici della figura delle associazioni disciplinate dal codice civile ed espressione del diritto costituzionalmente tutelato di cui all\u2019art. 49 della Carta fondamentale.<\/p>\n<p>Cos\u00ec qualificato il soggetto convenuto e la disciplina applicabile, deve rigettarsi l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 della domanda cautelare per difetto del vincolo di strumentalit\u00e0 rispetto alla domanda di merito.<br \/>\nIl ricorrente nel domandare la sospensione degli atti indicati, ha sostenuto l\u2019illegittimit\u00e0 del regolamento pubblicato il 23.12.2014 sul sito del movimento resistente e quello successivamente approvato col procedimento di consultazione on line (meglio descritto negli atti di causa), svolgendo una allegazione coincidente con la domanda spiegata nel giudizio di merito (cfr. pag. 45 dell\u2019atto introduttivo:\u201ddichiarando di conseguenza altres\u00ec nulli o comunque annullandoli, dichiarandoli di nessun effetto, il regolamento oggetto della votazione svoltasi tra il 27.9.2016 e il 26.10.2016\u201d).<\/p>\n<p>La verifica di legittimit\u00e0 dei regolamenti, in quanto presupposti dell\u2019atto di esclusione del 29 giugno 2017 impugnato e conseguentemente anche dei provvedimenti di proclamazione degli eletti, costituisce quindi oggetto della domanda di merito cos\u00ec come della domanda cautelare.<\/p>\n<p>Deve poi affermarsi l\u2019impugnabilit\u00e0 da parte dei singoli associati, non solo delle delibere assembleari, ma anche degli atti emanati dagli organi gestori delle associazioni qualora abbiano contenuto idoneo a pregiudicare i diritti del singolo associato.<br \/>\nMutuando il principio di cui all\u2019art. 2388 co. 4 c.c. previsto per le societ\u00e0, alla quale deve riconoscersi portata generale, deve affermarsi che il controllo dei singoli associati pu\u00f2 riguardare anche gli atti gestori, non in relazione alla conformit\u00e0 alla legge o allo statuto, come previsto dall\u2019art. 23 per le delibere assembleari, bens\u00ec in relazione al carattere lesivo dei diritti del singolo associato della relativa determinazione (cfr Corte di Cassazione 10188\/2011).<br \/>\nVa quindi affermata l\u2019impugnabilit\u00e0 della nota a firma dello \u201cStaff\u201d del MoVimento 5 Stelle del 29 giugno 2017 con la quale \u00e8 stata disposta l\u2019esclusione di Mauro Giulivi dalla candidatura alle primarie per le elezioni regionali siciliane.<br \/>\nDetto atto deve essere qualificato come emesso dagli organi dell\u2019associazione (a prescindere dalla verifica, pur domandata, del relativo potere dispositivo in capo all\u2019organo che l\u2019ha emessa), e, in quanto idoneo a pregiudicare il diritto del singolo associato alla partecipazione alla vita associativa (nella forma dell\u2019esercizio del diritto alla candidatura alle c.d. primarie), certamente impugnabile.<\/p>\n<p>La difesa dei soggetti proclamati vincitori ha poi eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda cautelare per tardiva proposizione soltanto dopo la celebrazione delle primarie.<br \/>\nDeve al riguardo osservarsi come l\u2019impugnativa di cui all\u2019art. 23 c.c. non \u00e8 soggetta a termini di decadenza (salvo il decorso del termine di prescrizione) mentre la domanda di sospensione di un atto dell\u2019associazione, non pu\u00f2 ritenersi preclusa (o comunque tardivamente proposta) per effetto dell\u2019adozione di un successivo provvedimento che sul primo si fondi e anch\u2019esso oggetto di impugnativa.<br \/>\nAnche le delibere esecutive e che hanno quindi gi\u00e0 prodotto i loro effetti possono infatti essere sospese e annullate, sempre che gli effetti delle stesse non si siano definitivamente realizzati ed esuariti.<br \/>\nNella specie gli effetti degli atti di individuazione dei candidati non possono dirsi definitivamente esauriti, essendo pacifico che ancora non risulta proposta la candidatura ufficiale con la presentazione e deposito delle liste dei candidati.<br \/>\nD\u2019altra parte la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione dalle primarie avanzata dal Giulivi, ha la specifica finalit\u00e0 di garantire allo stesso il diritto alla relativa partecipazione, con la conseguenza che l\u2019avvenuta celebrazione delle primarie, non pu\u00f2 costituire motivo ostativo alla proposizione della sospensiva.<br \/>\nVa poi evidenziato come il provvedimento di esclusione (che reca la data del 29 giugno 2017) ha preceduto di pochissimi giorni la celebrazione delle primarie (del 4 e 9 luglio 2017), e non risulta quindi ravvisabile un comportamento negligente nella proposizione del ricorso (in data 21 luglio) a primarie gi\u00e0 celebrate,\u00a0considerando anche il tempo di \u201creazione\u201d necessario a valutare le scelte da adottare da parte del candidato escluso.<br \/>\nAl pari l\u2019avvio della campagna elettorale da parte dei candidati prescelti, non costituisce evento condizionante la proposizione della domanda cautelare.<br \/>\nL\u2019eccezione d&#8217;inammissibilit\u00e0\/tardivit\u00e0 deve quindi essere respinta.<\/p>\n<p>Nel merito il ricorso risulta fondato.<br \/>\nL\u2019esclusione si fonda sull\u2019unica motivazione dell\u2019esistenza di un procedimento disciplinare a carico di Mauro Giulivi.<br \/>\nIl procedimento di contestazione degli illeciti disciplinari trova la propria fonte nell\u2019art. 4 del regolamento del regolamento contestato a norma del quale \u201c\u2026negli altri casi nei quali \u00e8 applicabile una sanzione disciplinare (diversa dalla sanzione dell\u2019espulsione), il gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta che non risulti manifestamente infondata, ne d\u00e0 contestazione all\u2019interessato con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone comunicazione al collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni eventualmente presentate\u201d.<br \/>\nPoich\u00e9 la mera segnalazione dell\u2019illecito, per espressa previsione regolamentare, \u00e8 sottoposta al vaglio della non manifesta infondatezza, condizione richiesta per l\u2019apertura del procedimento, deve quindi affermarsi che lo stesso pu\u00f2 dirsi pendente soltanto all\u2019esito dell\u2019invio della prescritta contestazione.<br \/>\nNella specie la nota del 23 maggio 2017 (\u201cnonostante avessi avanzato la tua candidatura online per le elezioni amministrative di Palermo, ci risulta che non ti sei presentato per firmare il \u201ccodice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 stelle alle elezioni amministrative di Palermo 2017\u201d, necessario per essere in lista con il MoVimento 5 Stelle. Ti chiediamo di fornirci un chiarimento a questa email entro 10 giorni\u201d), richiamata dall\u2019associazione resistente, non pu\u00f2 qualificarsi come atto di contestazione di illecito disciplinare.<br \/>\nLa comunicazione non contiene infatti alcuna prospettazione di configurabilit\u00e0 di una condotta disciplinarmente rilevante, n\u00e9 dell\u2019avvio del procedimento volto all\u2019irrogazione della corrispondente sanzione.<br \/>\nIl mero invito a fornire chiarimenti, non risulta preordinato a garantire il necessario diritto di difesa al destinatario, bens\u00ec, in assenza di alcuna esplicitazione, costituisce un semplice invito informale a chiarire la volont\u00e0 in ordine all\u2019invito alla sottoscrizione del c.d. codice etico, o ancora a fornire le eventuali motivazioni.<br \/>\nTrattandosi peraltro di organizzazione avente finalit\u00e0 politica, le modalit\u00e0 interlocutorie utilizzate paiono congruenti e compatibili con il normale scambio dialettico all\u2019interno del movimento.<br \/>\nManca infine alcun riferimento alle conseguenze disciplinari derivanti dall\u2019inosservanza segnalata.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 richiamarsi per sostenere (come fatto dalla resistente), che comunque la relativa comunicazione sarebbe avvenuta in data 30 giugno 2017 con la nota che\u00a0segnalava, a seguito dell\u2019esclusione delle primarie del 29 giugno, l\u2019apertura del relativo procedimento.<br \/>\nEd invero la contestazione, postuma rispetto al provvedimento di esclusione, risulterebbe comunque compiuta in violazione delle regole dello stesso regolamento invocato dal movimento resistente, in quanto mancante del termine a difesa di dieci giorni previsto per presentare eventuali controdeduzioni.<\/p>\n<p>Ne consegue che in mancanza del corretto avvio di alcun procedimento disciplinare (e a prescindere da ogni verifica in questa sede della validit\u00e0 del regolamento richiamato, contestata dal ricorrente ed invece sostenuta dalla resistente) va registrata l\u2019insussistenza dell\u2019unica causa di esclusione della candidatura di Mauro Giulivi indicata nel provvedimento impugnato.<\/p>\n<p>Sussiste inoltre il periculum in mora in ragione del pericolo di irrimediabile compromissione del diritto di elettorato passivo dell\u2019istante, che, nel tempo necessario a far valere il diritto nel giudizio a cognizione piena e della conseguente celebrazione delle consultazioni elettorali regionali, verrebbe definitivamente pregiudicato.<\/p>\n<p>Il ricorrente ha altres\u00ec domandato la sospensione delle determine del 4 e 9 luglio 2017 di individuazione, all\u2019esito delle c.d. regionarie, dei candidati pi\u00f9 votati per la designazione alla carica di consigliere e di presidente della Regione siciliana.<br \/>\nContrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, i proclamati vincitori, non possono qualificarsi come terzi di buona fede ex art. 23 c.c. rispetto alla domanda di sospensione\/annullamento degli atti indicati.<br \/>\nI soggetti proclamati vincitori sono infatti associati dell\u2019ente che hanno preso parte alla competizione interna che si assume realizzata proprio in violazione delle regole che ne disciplinano il funzionamento, e alle quali essi stessi sono sottoposti.<br \/>\nLa terziet\u00e0 di cui all\u2019art. 23 c.c. postula invece una totale estraneit\u00e0 rispetto al rapporto giuridico controverso al pari di quanto avviene nell\u2019ambito dell\u2019annullamento del contratto ex art. 1445 c.c., ipotesi non ravvisabile, per le ragioni esposte, in favore dei resistenti.<\/p>\n<p>Anche la richiesta sospensione delle determine di individuazione dei candidati da presentare alla competizione elettorale risulta fondata.<\/p>\n<p>Deve osservarsi come la procedura di selezione dei candidati da inserire nelle liste alle singole competizioni elettorali, quale strumento propedeutico all\u2019esercizio del diritto di elettorato passivo, costituisce disciplina rimessa alla singola associazione e la conseguente verifica di sussistenza del diritto alla relativa partecipazione, nonch\u00e9 la correttezza del relativo procedimento, va svolta sulla base delle norme che la stessa associazione si \u00e8 data sul punto.<br \/>\nAl riguardo l\u2019associazione resistente afferma l\u2019insussistenza di un diritto alla candidatura alle primarie in capo al ricorrente, avendo lo stesso contestato la validit\u00e0 del regolamento che ne disciplina il funzionamento.<br \/>\nL\u2019art. 7 del \u201cNon statuto\u201d dell\u2019associazione rubricato \u201cprocedure di designazione dei candidati alle elezioni\u201d prevede che: &#8220;in occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base europea, nazionale o comunale, il sito\u00a0www.movimento5stelle.it costituir\u00e0 il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all\u2019uso del nome e del marchio \u201cMoVimento 5 Stelle\u201d nell\u2019ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Tali candidati saranno scelti tra i cittadini italiani, la cui et\u00e0 minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi contestato. L\u2019identit\u00e0 dei candidati a ciascuna carica elettiva sar\u00e0 resa pubblica attraverso il sito internet appositamente allestito nell\u2019ambito del sito; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti le candidature. Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell\u2019esperienza che verr\u00e0 maturata nel tempo\u201d.<br \/>\nLo statuto si limita a stabilire quindi una generica modalit\u00e0 di candidatura on line, prevedendo soltanto il requisito dell\u2019et\u00e0 minima, dello stato di incensurato, della mancanza di precedenti penali, salvo rimettere ad altri atti associativi la previsione delle regole del procedimento di candidatura e designazione, ferma restando l\u2019operativit\u00e0 dei principi di pubblicit\u00e0, trasparenza e non mediazione della procedura di designazione.<br \/>\nNella scarna disciplina delle modalit\u00e0 di scelta dei candidati, risultano comunque delineati i requisiti minimi per riconoscere un diritto soggettivo in capo agli associati alla candidatura alla primarie.<br \/>\nVanno poi considerate le finalit\u00e0 proprie del movimento enucleate dall\u2019art. 4 delle stesso statuto, \u201cdi individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere la compagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo\u2026 in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica o per i Consigli regionali e comunali\u2026 attraverso la rete, alla quale viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione, consultazione, decisione ed elezione\u201d, che impongono di configurare comunque, anche in ipotesi di mancanza delle norme integrative richiamate dallo stesso statuto, un diritto soggettivo degli associati in possesso dei requisiti ivi previsti, a proporre la propria candidatura quale rappresentante del movimento alle consultazioni elettorali.<br \/>\nD\u2019altra parte la candidatura del Giulivi alle primarie segue l\u2019invito rivoltogli in tal senso dalla stessa associazione, segno evidente del riconoscimento di un diritto dell\u2019associato alla relativa candidatura.<br \/>\nNe consegue che l\u2019eccezione di difetto di interesse ad agire per insussistenza del relativo diritto per l\u2019ipotesi (peraltro in questa sede non verificata) di invalidit\u00e0 della fonte di integrazione dello statuto, non pu\u00f2 essere accolta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto deve rilevarsi come dalla valutazione di fondatezza della domanda di sospensione della delibera di esclusione dalle c.d. regionarie del Giulivi, consegue la sospensione anche delle determinazioni di proclamazione dei\u00a0candidati adottate a seguito della selezione interna che risulta svolta senza la partecipazione dell\u2019associato che ne aveva fatto istanza.<\/p>\n<p>Il MoVimento 5 Stelle sostiene che in ogni caso il ricorrente, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi non avendo sottoscritto il c.d. codice etico previsto dalla nota integrativa n. 4 del regolamento.<br \/>\nTale assunto non pare condivisibile.<br \/>\nDa un lato il provvedimento di esclusione qui impugnato si fonda sulla sola motivazione della pendenza del procedimento disciplinare, e pertanto non pu\u00f2 in questa sede frapporsi un diniego alla candidatura per motivazioni diverse da quelle ivi esposti.<br \/>\nDall\u2019altro, allo stato non pu\u00f2 affermarsi che effettivamente vi sia stato il diniego da parte del Giulivi alla relativa sottoscrizione, quale ulteriore causa ostativa alla candidatura.<br \/>\nEd invero, a prescindere dalla verifica di validit\u00e0 del regolamento e della nota integrativa n. 4 (nella quale \u00e8 prevista la condizione della accettazione del c.d. etico), nella specie, non pu\u00f2 affermarsi la sussistenza di detta causa ostativa in capo a Mauro Giulivi.<br \/>\nLa nota integrativa n. 4 del regolamento laddove prevede che \u201ccostituiscono requisiti essenziali per la candidatura sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle in qualsiasi elezione l\u2019assunzione dell\u2019impegno da parte del candidato del rispetto delle regole comportamentali per i candidati e gli eletti pubblicate nel sito del MoVimento 5 Stelle con riferimento alla specifica elezione nella quale viene presentata la candidatura\u201d non stabilisce infatti in quale momento detta assunzione di impegno debba avvenire.<br \/>\nSecondo quanto indicato poi nel modello della candidatura on line (all. 30 della resistente) \u201cle regionarie on line costituiscono il primo passaggio verso la candidatura, l\u2019iter si completer\u00e0 solo al momento dell\u2019accettazione della candidatura stessa, attraverso la presa visione, accettazione e sottoscrizione del \u201ccodice di comportamento per i candidati ed eletti del movimento 5 stelle alle elezioni regionali siciliane 2017\u201d procedura senza la quale nessuno pu\u00f2 ritenersi candidato\u201d.<br \/>\nNe consegue che detta adesione, per come previsto nella fonte di disciplina, \u00e8 da qualificarsi come requisito di completamento del procedimento delle c.d. regionarie, e che ad essa deve necessariamente seguire per la candidatura nelle liste ufficiali.<br \/>\nCi\u00f2 si desume anche dalla stessa nota del 7 febbraio 2017 a firma dello Staff del MoVimento 5 Stelle (all. 7 del fascicolo della resistente), con la quale, all\u2019esito delle primarie per le comunali (e quindi ovviamente a primarie gi\u00e0 svolte), il Giulivi veniva invitato a sottoscrivere detto documento.<br \/>\nPoich\u00e9 non risulta (n\u00e9 \u00e8 stato allegato) che detta adesione dovesse intervenire prima della candidatura proposta on line, e al contrario risulta che nella precedente procedura per le comunarie detta adesione \u00e8 stata richiesta solo all\u2019esito delle primarie, e poich\u00e9 il Giulivi \u00e8 stato escluso dalle primarie regionali, senza formalizzazione di alcun invito alla relativa sottoscrizione, deve escludersi la sussistenza della causa ostativa alla candidatura (mancata sottoscrizione del c.d. codice etico) prospettata dall\u2019associazione resistente.<br \/>\nN\u00e9 vale in senso contrario richiamare la mancata sottoscrizione del c.d. etico previsto per le comunarie in quanto cos\u00ec facendo si svolgerebbe una inammissibile prognosi ex ante sulla futura determinazione del candidato al riguardo.<br \/>\nD\u2019altra parte anche in detta ipotesi, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr email del 7 e 13 febbraio e 30 maggio 2017 del Giulivi), non pare configurabile un rifiuto alla sottoscrizione del codice di comportamento da parte dell\u2019associato.<br \/>\nVa quindi confermata la sussistenza del fumus della domanda avanzata.<\/p>\n<p>Quanto al periculum in mora, integrante i gravi motivi di cui all\u2019art. 23 c.c., basti rilevare che la conservazione degli effetti degli atti impugnati determinerebbe l\u2019irreparabile pregiudizio al diritto, come sopra ricostruito, del Giulivi, alla partecipazione quale possibile candidato del MoVimento 5 Stelle, alle elezioni regionali.<br \/>\nPur volendo poi ritenere operante il principio di cui all\u2019art. 2378 c.c. previsto in tema di impugnativa di delibere sociali (del quale si dubita), &#8211; e che quindi i gravi motivi postulino non solo la sussistenza del pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto fatto valere, ma anche l\u2019ulteriore requisito della prevalenza dell\u2019interesse di colui che domanda la sospensione, rispetto a quello dell\u2019associazione alla conservazione degli effetti dell\u2019atto -, deve concludersi per la fondatezza della domanda cautelare.<br \/>\nNella comparazione degli opposti interessi, risulta infatti preminente quello dell\u2019associato illegittimamente escluso dalla partecipazione alle primarie, che vedrebbe irrimediabilmente pregiudicato il proprio diritto per effetto della conservazione di efficacia degli atti impugnati, rispetto all\u2019interesse dell\u2019associazione alla conservazione degli effetti dell\u2019atto.<br \/>\nLa valutazione comparativa di cui all\u2019art. 2378 c.c. richiesta per la sola sospensione della delibera impugnata e non per l\u2019annullamento dell\u2019atto, non pu\u00f2 trascendere dalla disamina della eventuale natura irreversibile degli effetti dell\u2019atto di cui \u00e8 domandata la sospensione, e, di contro, della sua eventuale sospensione.<br \/>\nNella specie la mancata sospensione degli atti impugnati prima della pronuncia di merito (che determinerebbe la conseguente candidatura dei vincitori delle primarie alla futura consultazione elettorale) produrrebbe gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto della domanda di annullamento (pur ritenuta fondata), con evidente irreparabile ed irreversibile compromissione del diritto dell\u2019associato.<br \/>\nDi contro la sospensione non determinerebbe per l\u2019associazione un pregiudizio irreparabile e definitivo.<br \/>\nSecondo la difesa dei resistenti la sospensione richiesta porrebbe in pericolo la stessa partecipazione dell\u2019associazione politica alla futura consultazione elettorale in ragione del tempo necessario alla nuova celebrazione delle primarie e del successivo adempimento della raccolta delle firme prescritto dall\u2019art. 14 bis co. 5 L.R. 20\/1951.<\/p>\n<p>Deve al riguardo distinguersi l\u2019eventuale incidenza temporale dell\u2019atto prodromico alla consultazione elettorale rappresentato dalle primarie, dall\u2019adempimento di cui all\u2019art. 14 bis co. 5 L.R. 29\/1951.<br \/>\nMentre il primo adempimento costituisce procedimento rimesso alle determinazioni dell\u2019associazione sia quanto all\u2019an della celebrazione, sia quanto alle modalit\u00e0 di svolgimento e per il quale nessuna statuizione pu\u00f2 essere disposta nel presente giudizio, l\u2019attivit\u00e0 di raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste (adempimento da compiersi entro il trentesimo giorno antecedente a quello previsto per la votazione), sulla base di quanto allegato dalle parti, non risulta ancora avviata, proprio in ragione dell\u2019incertezza sui candidati da inserire nelle liste provinciali e regionali.<br \/>\nConseguentemente \u00e8 certo che l\u2019attivit\u00e0 di raccolta delle firme necessarie per la presentazioni delle liste dovr\u00e0 comunque compiersi (sia in caso di sospensione che di rigetto della domanda cautelare) nell\u2019arco temporale che residua sino al termine ultimo fissato nella norma.<br \/>\nSi tratta quindi di circostanza neutra nella comparazione degli opposti interessi.<br \/>\nQuanto alle eventuali ripercussioni negative sulla campagna elettorale in corso o ancora sull\u2019immagine dell\u2019associazione, deve affermarsi che trattasi di eventi imponderabili, e comunque riconducibili non alla disposta sospensione, bens\u00ec proprio alle vicende che vi hanno dato causa.<\/p>\n<p>In conclusione, anche all\u2019esito della disamina delle difese dei litisconsorti, deve quindi confermarsi il decreto reso inaudita altera parte in data 11\/12 settembre 2017.<br \/>\nLa regolamentazione delle spese di lite va infine rimessa al merito della controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">p.q.m.<\/p>\n<p>&#8211; conferma il decreto dell\u201911\/12 settembre 2017 con il quale \u00e8 stata disposta la sospensione dell\u2019esecuzione della determina dello Staff del MoVimento 5 Stelle di esclusione di Mauro Giulivi dalla partecipazione alla primarie per la scelta dei candidati alle elezioni regionali siciliane per la Provincia di Palermo comunicata il 29 giugno 2017, nonch\u00e9 la sospensione dell\u2019esecuzione delle determine del 4 luglio 2017 di individuazione dei \u201ccandidati pi\u00f9 votati\u201d alla \u201cregionarie\u201d siciliane limitatamente ai candidati alla Provincia di Palermo pubblicate sul sito internet del MoVimento 5 Stelle e quella del 9 luglio 2017 di individuazione del candidato alla presidenza della Regione siciliana;<br \/>\n&#8211; spese al merito.<br \/>\nPalermo, 19 settembre 2017 Il Giudice<br \/>\nClaudia Spiga<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Elena Falletti* La procedura di selezione dei candidati alle elezioni amministrative del Movimento 5 Stelle \u00e8 caduta di nuovo sotto la lente della magistratura: come noto il Tribunale di Palermo, il 12 settembre 2017, ha sospeso gli effetti\u00a0 delle \u201cRegionarie 2017\u201d.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/09\/19\/regionarie-5stelle-cosi-lo-stop-del-tribunale-di-palermo\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F09%2F19%2Fregionarie-5stelle-cosi-lo-stop-del-tribunale-di-palermo%2F\" title=\"Facebook\" 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