{"id":3352,"date":"2017-12-09T18:51:55","date_gmt":"2017-12-09T17:51:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=3352"},"modified":"2018-01-02T19:19:54","modified_gmt":"2018-01-02T18:19:54","slug":"la-procedura-parlamentare-e-il-conflitto-di-attribuzioni-sulle-leggi-elettorali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/12\/09\/la-procedura-parlamentare-e-il-conflitto-di-attribuzioni-sulle-leggi-elettorali\/","title":{"rendered":"La procedura parlamentare e il conflitto di attribuzioni sulle leggi elettorali"},"content":{"rendered":"<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1973\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/01\/27\/italicum-quel-che-la-corte-non-dice-e-il-nodo-che-resta-da-sciogliere\/th-52\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-14.jpg\" data-orig-size=\"300,150\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"th\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-14-300x150.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-14.jpg\" class=\"alignright wp-image-1973 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/th-14-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Pubblichiamo questo articolo del consigliere parlamentare Giampiero Buonomo perch\u00e9, pur in un formato inusuale per i nostri articoli, ci pare assai rilevante per comprendere i temi che la Corte costituzionale affronter\u00e0 nella camera di consiglio di marted\u00ec 12 dicembre in merito al conflitto di attribuzione sollevato da parlamentari del M5S contro le Camere di appartenenza, di cui abbiamo gi\u00e0 <\/em><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/12\/07\/un-caso-interessante-alla-corte-puo-un-deputato-ricorrere-contro-il-modo-di-procedere-della-camera-di-appartenenza\/\"><em>scritto<\/em><\/a><em> alcuni giorni fa.<\/em><\/p>\n<p><em>di <strong>Giampiero Buonomo<\/strong>*<\/em><\/p>\n<p>L\u2019antico dilemma del diritto parlamentare gravita intorno al valore del precedente; ma forse, prima del valore, occorrerebbe porsi il problema della memoria del precedente.<!--more--><\/p>\n<p>\u00c8 noto infatti che il <em>Common law<\/em> si vale di una serie di garanzie, in tema di <em>stare decisis<\/em>, che si fondano sulla divulgazione pubblica, mediante compilazioni private di grande autorevolezza: poich\u00e9 le <em>parliamentary rules<\/em> determinano la scorrevolezza o meno delle procedure (nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di appigli ostruzionistici), un testo fondamentale come l\u2019<em>Erskine May<\/em> \u00e8 ripubblicato e periodicamente aggiornato, a cura della Camera dei comuni, a ben oltre un secolo dalla scomparsa del suo geniale autore.<\/p>\n<p>Da noi, parlamentari \u201cdi lungo corso\u201d hanno garantito, nel primo cinquantennio repubblicano, che la memoria storica non fosse solo mantenuta, ma anche declinata in successive decisioni procedurali (i cosiddetti \u201clodi\u201d, per utilizzare una felice denominazione di tipo quasi giusprivatistico, resa famosa da Antonio Maccanico), che raffinavano il principio di diritto per approssimazioni successive.<\/p>\n<p>Quando Nilde Iotti presidente della Camera enunci\u00f2 il suo pi\u00f9 noto \u201clodo\u201d, la Camera dei deputati fronteggiava l\u2019ostruzionismo del partito radicale contro i decreti-legge del governo Cossiga sull\u2019ordine pubblico e la lotta al terrorismo. Sebbene fosse gi\u00e0 fuori della maggioranza, l\u2019antemurale del PCI contro le Brigate rosse era \u2013 e sarebbe rimasto fino alla fine \u2013 dettato dalla \u201clinea Pecchioli\u201d, per cui nessuna sponda fu offerta dalla Presidenza della Camera al partito radicale. Eppure, nella \u201ccorteccia cerebrale collettiva\u201d, di tutti coloro che avevano vissuto i primi anni della storia repubblicana, era impressa la vicenda della \u201clegge truffa\u201d del 1953: l\u2019uso della questione di fiducia \u2013 nel febbraio alla Camera e nel marzo al Senato \u2013 per privare il dibattito parlamentare del contributo costituito dalla discussione (e possibile approvazione) di proposte emendative, nonch\u00e9 per imporre la disciplina di schieramento (prevalendo sui rischi di una votazione a scrutinio segreto).<\/p>\n<p>Tutte cose ammissibili, e confortate da prassi conforme, quando si versa in ambito di indirizzo politico di maggioranza, espresso dal rapporto fiduciario che astringe la maggioranza parlamentare al Governo. Ma tutte cose vissute come inammissibili, quando dall\u2019indirizzo politico di maggioranza si passa all\u2019indirizzo politico \u201ccostituzionale\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>: non a caso &#8211; su quella forzatura di De Gasperi e Scelba &#8211; si era dimesso un presidente del Senato, non prima di aver dichiarato che capitolare alla richiesta del Governo non costituiva un precedente<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Ventisette anni dopo, la memoria storica del precedente indusse Nilde Iotti ad una precisazione, solo apparentemente inconferente mentre si trattava di decreti-legge: \u201cla questione di fiducia, modificando in base all&#8217;articolo 116 l&#8217;ordinario procedimento di discussione e di approvazione dei progetti di legge, d\u00e0 vita ad un <em>iter<\/em> autonomo e speciale, come confermato dalla sua stessa collocazione nella parte terza del regolamento\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>. La nozione di \u201cprocedimento speciale\u201d richiama una norma costituzionale ben precisa, cio\u00e8 l\u2019articolo 72 quarto comma della Costituzione: quella che prescrive il \u201cprocedimento normale\u201d in ossequio a tutta una panoplia di valori costituzionali che pretendono, per essere conseguiti, un approccio parlamentare il meno possibile caratterizzato da \u201cstraordinariet\u00e0\u201d procedurali.<\/p>\n<p>Orbene, proprio mentre considerava \u201cl&#8217;obbligo costituzionale della Camera di pronunciarsi comunque ed esplicitamente sulla fiducia\u201d, Nilde Iotti riteneva necessario fare salvo un ambito \u2013 pure esso fondato sulla Costituzione \u2013 che, se possibile, richiede una condotta parlamentare \u201csotto il velo dell\u2019ignoranza\u201d, in ordine ai possibili tornaconti immediati. Proprio nel momento in cui, negli anni Ottanta, si prefigurava un approccio pi\u00f9 \u201cdecisionista\u201d alla gestione della cosa pubblica, ella sentiva ancor pi\u00f9 necessario rafforzare l\u2019argine, che impedisse sconfinamenti dalla <em>politique politicienne<\/em> nella forma di governo. Del resto, se \u201cl\u2019illustrazione degli emendamenti \u2026 assume pertanto il carattere di una discussione politica, tendente ad influire sullo stesso voto di fiducia\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, allora l\u2019endiadi \u201cleggi in materia costituzionale ed elettorale\u201d \u00e8 sicuramente estranea alla possibilit\u00e0 di porre la questione di fiducia, per il banale motivo che non si pu\u00f2 sacrificare la natura delle \u201cregole del gioco\u201d ad una \u201cdiscussione politica\u201d, durante la quale, in luogo dell\u2019illustrazione degli emendamenti, viene meno il contributo della dialettica parlamentare.<\/p>\n<p>Per un esempio virtuoso di \u201cmemoria del precedente\u201d, assai opportunamente citato nei ricorsi per conflitto di attribuzioni nn. 5, 6 e 7 del 2017, la prassi parlamentare pi\u00f9 recente conosce tanti altri esempi di smemoratezza. Quando si \u00e8 trattato di applicare il \u201cdecreto Severino\u201d ai senatori Berlusconi e Minzolini, ad esempio, sarebbe stato estremamente utile interrogarsi sulla natura della Giunta delle elezioni, per chiarire se da essa potesse derivare una q.l.c. con cui investire la Corte costituzionale. Le premesse per farlo c\u2019erano tutte, visto che la medesima Giunta non pi\u00f9 di quattro anni prima aveva fatto il punto della sua giurisprudenza, dichiarativa della propria natura di giudice <em>a quo<\/em>. Eppure, le relazioni della Giunta nella presente legislatura ignorano totalmente i precedenti del proprio ramo del Parlamento<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, riposando pressoch\u00e9 esclusivamente sui precedenti opposti della Camera dei deputati<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p>Non c\u2019erano solo, da rispolverare, antichi argomenti dottrinari<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> sulla verifica dei titoli di ammissione e permanenza dei componenti del Senato, di cui all\u2019articolo 66 Cost.; molto pi\u00f9 vicini nel tempo e molto pi\u00f9 attinenti alla questione, vi erano ben quattro precedenti del Senato che consideravano giurisdizionale l\u2019attivit\u00e0 della Giunta, e cio\u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li><u>Documento n. XXXI della IV legislatura<\/u> (Relazione sulla elezione contestata nella Regione della Lombardia \u2013 senatore Bruno Amoletti)<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>: <em>&#8220;In relazione a quanto dispone l\u2019articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 &#8211; che fa riferimento alle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale insorte &#8220;nel corso di un giudizio&#8221; &#8211; sono stati innanzi tutto riconosciuti dalla Giunta la natura giurisdizionale del procedimento contenzioso, che si instaura allorch\u00e9 una elezione ven\u00adga contestata, e quindi il carattere, anch\u2019esso sostanzialmente giurisdizionale, della fun\u00adzione che Giunta ed Assemblea sono chiamate ad esercitare quando deliberano in materia\u201d<\/em>;<\/li>\n<li><u>Relazione 21 gennaio 2008 del senatore Manzione<\/u>, all\u2019esito dei lavori del Comitato inquirente per il Piemonte: \u201c<em>Qualora per\u00f2 la maggioranza della Giunta dovesse ritenerlo, si potrebbe dar corso all\u2019ultimo possibile margine di valutazione che residua ad un organo di natura giurisdizionale in sede di applicazione della legge: se cio\u00e8 la disciplina legislativa cos\u00ec ricostruita resista ad uno scrutinio di ragionevolezza, e nel dubbio valutare se sollevare d\u2019ufficio questione di costituzionalit\u00e0 innanzi alla Corte costituzionale<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>;<\/li>\n<li><u>Lettura <\/u><u>20 ottobre 2008 del presidente Follini <\/u>della deliberazione adottata dalla Giunta a seguito della contestazione dell\u2019elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo (circoscrizione Estero \u2013 ripartizione Europa): \u201cvisti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (\u2026)\u201d<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>;<\/li>\n<li><u>Relazione 1\u00b0 luglio 2009 del senatore Mercatali <\/u>sul ricorso Scotti contro Fasano: <em>\u201c<\/em><em>Va risolta pertanto per la positiva la questione della configurabilit\u00e0 della Giunta come giudice a quo, il che tra l\u2019altro \u00e8 l\u2019unico modo di dare corso alla previsione della la Corte costituzionale nella sentenza n. 16 del 2008, quando \u2013 rilevati &#8220;gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l\u2019attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e\/o di seggi&#8221; \u2013 ha dichiarato che &#8220;ogni ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalit\u00e0 delle leggi<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a><em>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche in quest\u2019ultimo caso (\u201c<em>La Giunta respinge l&#8217;ordinanza proposta dal relatore Mercatali<\/em>\u201d) all\u2019ammissibilit\u00e0 in astratto della votazione non fa seguito un accoglimento della proposta di sollevare la q.l.c.: eppure, a dispetto del crescente consenso<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, \u00e8 rimarchevole che proprio su questo ultimo precedente sia caduta la <em>damnatio memoriae<\/em>.<\/p>\n<p>Si trattava del precipitato di riflessioni maturate sotto la Presidenza Follini, a fronte dell\u2019inusitata impennata del contenzioso sulle leggi elettorali politiche nel corso del 2008: tra TAR Lazio, Consiglio di Stato e Corte di cassazione, la vicenda del \u201cporcellum\u201d aveva sollecitato riflessioni assai accurate, in termini di \u201czona franca\u201d da evitare. Ci\u00f2 valeva sia per la legge elettorale che il suo stesso autore aveva definito \u201cporcata\u201d, sia per le altre doglianze, che venivano valutate alla luce di un\u2019attenta lettura delle pronunce giurisdizionali di quell\u2019anno<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>: \u201c<em>il giudizio di costituzionalit\u00e0 instaurato dinanzi alla Corte in ragione dell&#8217;eccezione Scotti, fatta propria dalla Giunta, potrebbe anche consentirle di riprendere la questione <\/em>ex professo<em> (e non coi metodi indiretti di sottoposizione di quesiti alla Corte, <u>censurati dall&#8217;ordinanza n. 284 del 2008 declaratoria dell&#8217;inammissibilit\u00e0 del conflitto di attribuzioni instaurato dall&#8217;onorevole Besostri<\/u>) della soglia minima di voti e\/o di seggi atta a far scattare il premio di maggioranza (esplicito<\/em><em> o implicito che sia) e del suo rapporto con la soglia di sbarramento: laddove dalla Corte giudicata rilevante e non manifestamente infondata, essa verrebbe in esame mediante l&#8217;eccezione di costituzionalit\u00e0 innanzi a s\u00e9 stessa<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p>Il conflitto di attribuzioni tentato nel 2008 dal cittadino Felice Carlo Besostri non era, insomma, un fantoccio polemico contro cui scagliarsi, n\u00e9 l\u2019antitesi di un <em>argumentum per absurdum<\/em>: era il sintomo (precisamente individuato, citando col numero e la data l\u2019ordinanza della Corte) del rischio di ricadere nel paradosso del mugnaio di Potsdam. Se non si fosse acceduto alla possibilit\u00e0 \u2013 almeno in astratto \u2013 di creare una sede in cui valutare l\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 sulle leggi elettorali, la stessa impalcatura di quella inammissibilit\u00e0 sarebbe potuta crollare.<\/p>\n<p>Lo Stato di diritto, all\u2019interno dei Palazzi del potere politico, sin dalla sentenza n. 379 del 1996 non \u00e8 pi\u00f9 un ospite ammesso in punta di piedi: se la capacit\u00e0 autoregolatoria del diritto parlamentare intacca beni tutelati dal macro-ordinamento generale, riprende le sue ragioni la \u201cgrande regola\u201d, come la defin\u00ec il relatore di quella sentenza, Carlo Mezzanotte. La fattispecie della (asserita) lesione dei diritti degli ex dipendenti della Camera \u00e8 bastata alla Corte per accordare &#8211; ad un organo interno alle Camere, costituito con regolamenti minori &#8211; natura di giudice <em>a quo<\/em>, consentendogli di sollevare una q.l.c. giudicata ritualmente ammissibile<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>: \u00e8 mai possibile che un organo previsto dal Regolamento maggiore sia privo di questa facolt\u00e0?<\/p>\n<p>Disattendere un precedente non \u00e8 mai un\u2019operazione neutra, in un micro-ordinamento giuridico di diritto pretorio (quale, tutto sommato, resta quello governato dalla procedura parlamentare): se Besostri ebbe torto nel 2008, \u00e8 perch\u00e9 la zona franca si poteva e si doveva evitare. Se Besostri pu\u00f2 avere ragione nel 2017, \u00e8 perch\u00e9 non si \u00e8 saputo o voluto cogliere quello spiraglio.<\/p>\n<p><em>*Consigliere parlamentare<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. A. MANNINO, <em>Indirizzo politico e fiducia nei rapporti tra governo e parlamento<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 1973, pp. 47 ss.; M. DOGLIANI, <em>Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarit\u00e0 del diritto costituzionale<\/em>, Napoli, Jovene, 1985, p. 41.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Il Presidente del Senato accolse la richiesta di De Gasperi con le parole: &#8220;Quindi questo non rappresenta un precedente&#8221; (seduta pomeridiana CMLIII della I legislatura del Senato della Repubblica, 8 marzo 1953, Presidenza del Presidente Paratore). Il medesimo Presidente il giorno dopo cos\u00ec ricostru\u00ec l&#8217;evento: &#8220;sen. FORTUNATI. Io so che secondo la prassi parlamentare, nel processo verbale normalmente le interruzioni non sono registrate. Mi pare, per\u00f2, che nella seduta di ieri \u00e8 partita da lei, onorevole Presidente, una interruzione, durante le comunicazioni del Presidente del Consiglio, di notevole rilievo e di estrema gravit\u00e0. Mentre il Presidente del Consiglio parlava, ella, in maniera chiara e compresa da tutta l&#8217;Assemblea, cos\u00ec lo interrompeva: \u00abQuindi questo non costituisce un precedente?\u00bb. Io le chiedo, onorevole Presidente, che questa sua richiesta, che non ha avuto dal Presidente del Consiglio alcuna risposta, sia registrata a verbale. PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, le posso garantire che nel resoconto stenografico questa interruzione \u00e8 stata registrata. Comunque, il processo verbale sar\u00e0 rettificato nel senso da lei richiesto. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato&#8221; (seduta antimeridiana CMLIV della I legislatura del Senato della Repubblica, 9 marzo 1953, Presidenza del Presidente Paratore).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> VIII Legislatura, resoconto stenografico della seduta dell\u2019Assemblea della Camera dei deputati, 23 gennaio 1980, Presidenza della Presidente Iotti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> VIII Legislatura, resoconto stenografico della seduta dell\u2019Assemblea della Camera dei deputati 25 settembre 1980, Presidenza della Presidente Iotti (riconfermando testualmente l\u2019allocuzione della medesima presidente Iotti nella seduta dell\u2019Assemblea 23 gennaio 1980, cit.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>\u00a0Cfr. XVII LEGISLATURA, Senato della Repubblica, Doc. III n. 1, pagine 17-18 <strong>&#8211; <\/strong>RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNIT\u00c0 PARLAMENTARI SULLA ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE MOLISE (Silvio BERLUSCONI) (\u2026) \u00a7 3.2: \u201cLa prima questione \u2013 se la norma del decreto legislativo n. 235 del 2012 sia o no incostituzionale \u2013 presuppone la scioglimento di un quesito preliminare alla analisi sostanziale, se cio\u00e8 la Giunta abbia un potere propositivo per la rimessione alla Corte costituzionale, se cio\u00e8 la Giunta sia giudice a quo per la valutazione della possibile incostituzionalit\u00e0 della norma. Anche qui, a dispetto di pareri <em>pro veritate<\/em> di segno favorevole e della ultima difesa del senatore Berlusconi, \u00e8 possibile ritrovare punti di vista differenti \u2013 il valore della coerenza del precedente torner\u00e0 pi\u00f9 volte nella presente relazione \u2013 ed infatti va evidenziata la recente presa di posizione di questa Giunta nella riunione del 2 luglio 2013 ove si \u00e8 perfezionata una opinione nel senso di escludere il rinvio di una legge alla Corte costituzionale. Ed \u00e8 a tutti noto come, al netto del requisito della \u00abterziet\u00e0\u00bb dell\u2019organo remittente e dell\u2019anomala assimilazione della Giunta ad un giudice, la decisione definitiva spetti all\u2019Aula del Senato, il che conferma come la decisione alla quale questa Giunta \u00e8 stata chiamata abbia natura provvisoria e non vincolante n\u00e9 decisoria. E sinceramente, nel rispetto che si deve al punto di vista contrario, il tentativo di superare questo dato inequivoco si rileva molto poco convincente e certamente inidoneo a disvelare una modifica del quadro giuridico e politico tale da consigliare un <em>revirement<\/em> di indirizzo a cos\u00ec poca distanza dal precedente di appena due mesi fa\u201d. Questo ultimo rinvio alla decisione assunta su due \u201cricorsi\u201d generali (Legislatura 17\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 3 del 02\/07\/2013 &#8211; VERIFICA DEI POTERI &#8211; I. Esame dei ricorsi di carattere generale relativi alla validit\u00e0 delle elezioni svolte sul territorio nazionale e degli atti elettorali propedeutici a tali elezioni \u00a7 2 &#8211; Ricorsi concernenti questioni di legittimit\u00e0 costituzionale) \u00e8 di dubbia conferenza, quanto meno procedurale, visto che fuoriescono dall\u2019ordito del Regolamento di verifica dei poteri del Senato (imperniato sui ricorsi regionali) e su di essi si addiviene ad un esame pi\u00f9 propriamente assimilabile ai meri esposti (cfr. Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 2 del 04\/06\/2008 &#8211; VERIFICA DEI POTERI e Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 10 del 31\/07\/2008 &#8211; VERIFICA DEI POTERI e relativo allegato).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cfr. XVII LEGISLATURA, SENATO DELLA REPUBBLICA, Doc. III, n. 2, pp. 8-9 &#8211; RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNIT\u00c0 PARLAMENTARI SULLA ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE LIGURIA (Augusto MINZOLINI) (\u2026) \u00a7 3 (La natura dell&#8217;organo parlamentare e delle funzioni esercitate): \u201cTanto la Giunta quanto l&#8217;Assemblea hanno gi\u00e0 affrontato in precedenti circostanze la tematica che verte sulla natura dell&#8217;organo parlamentare. Giova in queste sede richiamare sinteticamente le conclusioni cui si \u00e8 pervenuti in quanto la natura dell&#8217;organo parlamentare incide inevitabilmente sulle scelte cui \u00e8 chiamata in una prima fase la Giunta e, quindi, l&#8217;Assemblea. Secondo l\u2019orientamento assunto in precedenza, la Giunta resta organo di carattere politico, sprovvisto di quelle attribuzioni indefettibili che, invece, connotano gli organi giurisdizionali. Pur in presenza di opinioni diverse, non pu\u00f2 che tenersi conto delle scelte gi\u00e0 operate secondo una costante e risalente prassi, secondo la quale il presente procedimento non ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che n\u00e9 questa Giunta, n\u00e9 l\u2019Assemblea del Senato della Repubblica, possano qualificarsi come giudici a quo ai fini dell\u2019eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimit\u00e0 costituzionale (si vedano la seduta notturna del 18 settembre 2013 della Giunta delle elezioni del Senato in cui furono respinte, rispettivamente, la questione preliminare concernente la possibilit\u00e0 di sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale con riferimento ad alcuni profili ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati, e la questione preliminare concernente la possibilit\u00e0 di avanzare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea per dubbi di compatibilit\u00e0 col diritto dell&#8217;Unione europea, nonch\u00e9 le sedute della Giunta della Camera del 30 gennaio 1964, del 17 giugno 2009 e del 18 aprile 2002). Inoltre, si ricorda che la Giunta del Senato, nella seduta del 2 luglio 2013, sempre nell&#8217;ambito della verifica dei poteri, ha escluso la proponibilit\u00e0 di una questione di legittimit\u00e0 costituzionale\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cfr. L. Elia, voce <em>Elezioni politiche (contenzioso)<\/em>, in <em>Enciclopedia del diritto<\/em>, vol. XIV, Milano, 1965, 790; S. Tosi, <em>Diritto parlamentare<\/em>, Milano, 1974, 63-65; C. Mortati, <em>Istituzioni di diritto pubblico<\/em><sup>9<\/sup>, I, Padova, 1975, 483; Virga, <em>La verifica dei poteri<\/em>, 1949, 17-33; Mazziotti, <em>Osservazioni sulla natura dei rapporti fra la Giunta delle elezioni e la Camera dei deputati<\/em>, in <em>Giurisprudenza<\/em> <em>costituzionale<\/em>, 1958, 428; Bianchi D\u2019Espinosa, <em>Il Parlamento<\/em>, in <em>Commentario alla Costituzione<\/em> a cura di Calamandrei e Levi, 1950, vol. II, 34. Vedi anche, sempre per la tesi della giurisdizio\u00adnalit\u00e0 della verifica dei poteri, interventi del deputato Calamandrei, in <em>Atti Camera<\/em> 22 giugno 1948, pag. 596 e 28 no\u00advembre 1950, pag. 24049.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Atti parl. Sen., IV Leg., doc. n. 31, 17-23: la relazione terminava con un dispositivo in cui si proponeva l\u2019annullamento della ele\u00adzione \u00abritenuta la manifesta infondatezza della que\u00adstione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dalla difesa dell\u2019on. Amoletti\u00bb in ordine all\u2019art. 19, comma 3 l. 6 febbraio 1948, n. 29 e agli art. 48-53 t.u. n. 361, cit. in relazione agli art. 3, 48, 51 e 57 Cost. Le conclusioni furono approvate dall\u2019Assem\u00adblea del Senato (cfr. Atti parl. Sen. 10 marzo 1964, 5406) e trovarono conforto nella relazione sull\u2019elezione contestata del senatore Stefanelli (Atti parl. Sen., V Leg., Doc. III, n. 3, 8 ss.), non discussa in Assemblea.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> \u00a7 6 dell\u2019allegato al <a name=\"_Toc499911218\"><\/a>Resoconto sommario n. 68 del 21\/01\/2008 (Senato della Repubblica, Legislatura 15\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari). La relazione si segnala anche per il corretto utilizzo della tecnica delle citazioni dei precedenti parlamentari, che deve includere anche quelli contrari. Infatti, dopo aver sposato il precedente Amoletti nella nota 66 la relazione ricorda: \u201cDi contrario avviso si mostr\u00f2 la Giunta della Camera nella seduta del 30 gennaio 1964 (cfr. il resoconto sommario della Camera 30 gen\u00adnaio 1964, 8, cui fa riferimento anche la relazione sul senatore Amoletti, confutandone gli assunti): la giunta respingeva una serie di reclami in terna di collegio unico nazionale considerando tra l\u2019altro \u00abche l\u2019eventuale rinvio da parte della Camera alla Corte costituzionale dell\u2019art. 83 t.u. n. 361, cit., ai fini del giudizio di costituzionalit\u00e0, \u00e8 da escludersi in base ai principi generali sull\u2019autonomia degli or\u00adgani costituzionali e sulle loro competenze\u00bb. Come fa notare Elia, voce <em>Elezioni politiche (contenzioso)<\/em>, in <em>Enciclopedia del diritto<\/em>, vol. XIV, Milano, 1965, 789, n. 264, nella conseguente relazione Basile (Atti parl. Dep., IV Leg., doc. IX, n. 2, 3) la presa di posizione della Camera apparve meno decisa di quella assunta nella seduta del 30 gennaio 1964: si afferma, tra l\u2019altro che \u00abnon sarebbe stato ammissibile n\u00e9 corretto affrontare e promuovere, da parte di un organo parlamentare, alcuna procedura per interessare formalmente del problema la Corte co\u00adstituzionale. D\u2019altra parte la giunta ha osservato che la difesa non ha fatto della questione di legittimit\u00e0 costituzionale una richiesta formale e preliminare, ma una tesi di merito, discussa in via subordinata\u00bb. Su questa posizione di maggior cautela pare attestarsi anche un precedente del Senato della V legislatura, la relazione della Giunta sulla elezione conte\u00adstata del sen. La Rosa (cfr. <em>Atti parl. Sen., <\/em>V leg., doc. III, n. 1, p. 4), dove si legge testualmente: \u00abPoich\u00e9, come si \u00e8 detto, la sollevata questione di illegittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 apparsa alla Giunta manifestamente e palesemente infon\u00addata nel merito, non appare necessario, neppure in questa sede, affrontare <em>ex professo <\/em>i suddetti problemi: in tal modo tutte le implicate questioni re\u00adstano impregiudicate, senza costituire, in alcun modo, precedente. Pertanto, ove fosse sollevata in futuro una questione di illegittimit\u00e0 costituzionale che, in astratto, offrisse qualche elemento di fondatezza, in quella occasione la Giunta delle elezioni affronter\u00e0 <em>funditus <\/em>le varie questioni attinenti alla pro\u00adponibilit\u00e0 di questioni di legittimit\u00e0 costituzionale nelle varie fasi del procedimento elettorale politico. Le suddette precisazioni sono state fatte princi\u00adpalmente allo scopo di evitare che il silenzio al riguardo potesse far ritenere &#8211; anche sulla base del dispositivo adottato dalla Giunta &#8211; che siano pacifiche determinate tesi (circa la natura delle attivit\u00e0 svolte dalle Camere in sede di contenzioso elettorale politico), le quali suscitano invece varie perplessit\u00e0\u00bb. Si tratta di un precedente citato da ultimo nella relazione sulla verifica delle elezioni senatoriali del 26-27 giugno 1983 nella regione Lazio (che si conclude con le parole &#8220;le sollevate eccezioni di illegittimit\u00e0 costituzionale non sembrano sostenute da alcun apprezzabile argomento, di modo che non appare necessario affrontare <em>ex professo<\/em> la questione della legittimazione della Giunta a provocare l\u2019intervento della Corte costituzionale: questione che rimane impregiudicata, e di cui la Giunta dovr\u00e0 eventualmente occuparsi in futuro&#8221;), che fu presentata il 15 febbraio 1984 dal relatore Di Lembo e fu approvata il 12 giugno 1985 dalla Giunta delle elezioni del Senato (<em>Atti parl. Senato<\/em>, IX leg., seduta della Giunta del 12 giugno 1985)\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> <a name=\"_Toc499911220\"><\/a>Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 16 del 20\/10\/2008: VERIFICA DEI POTERI. Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo (circoscrizione Estero &#8211; ripartizione Europa).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 37 del 01\/07\/2009 &#8211; VERIFICA DEI POTERI. Regione Campania; la relazione concludeva l\u2019illustrazione del 20 maggio 2009 (accoglimento della proposta subordinata contenuta nel ricorso Scotti contro Fasano).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> L\u2019esito del voto apparve assai pi\u00f9 contrastato di quello del 21 gennaio 2008: il secondo Gruppo per consistenza numerica in Giunta annunci\u00f2 voto favorevole alla proposta del Relatore (Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 37 del 01\/07\/2009 &#8211; VERIFICA DEI POTERI. Regione Campania), mentre l\u2019anno prima \u201cla Giunta, con i voti favorevoli dei soli senatori Manzione e D\u2019Onofrio, respinge la proposta subordinata contenuta nella relazione per il Piemonte in ordine alla questione di costituzionalit\u00e0 sull\u2019articolo 17 comma 6\u201d (VERIFICA DEI POTERI &#8211; Esame congiunto delle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Lazio e Puglia).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> \u00abSe \u00e8 vero l\u2019assunto dell\u2019Ufficio regionale campano in ordine alla sua natura meramente amministrativa, spetta alla Giunta di svolgere, nella fattispecie, l\u2019interpretazione &#8220;in prima battuta&#8221; della legge che in via ordinaria compete ai &#8220;giudici comuni&#8221; menzionati dalla Corte (\u00a7 6.1 della sentenza 16 gennaio 2008 n. 16). Proprio la norma di cui all\u2019articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 \u2014 nei cui confronti \u00e8 solle\u00advata l\u2019eccezione di illegittimit\u00e0 \u2014 \u00e8 quella in base alla quale si determinano i quozienti e, quindi, il riparto dei seggi a favore di ciascuna lista nelle regioni per il Senato, cio\u00e8 le proclamazioni la cui legittimit\u00e0 viene in rilievo dinanzi alla Giunta in sede di giudizio sui titoli di ammissione dei componenti del Senato. Una doglianza in merito alla legge elettorale, nei termini di cui alla sentenza 16 gennaio 2008 n. 16, sarebbe impossibile se non dinanzi alla Giunta. Se le &#8220;vie normali di accesso&#8221; alla Corte richiedono l\u2019esistenza di un giudice remittente, in via incidentale rispetto ad un giudizio, la Giunta o l\u2019Assemblea del Senato, in sede di verifica dei poteri, non pu\u00f2 che svolgere questa funzione, pena il diniego di ogni possibilit\u00e0 di portare la doglianza dinanzi al Giudice delle leggi. Va ricordato infine che l\u2019antica questione della configurabilit\u00e0 della Giunta delle elezioni come giudice a quo \u00e8 stata risolta per la positiva dal Senato, come dimostra l&#8217;accurata ed esaustiva disamina reperibile in Senato della Repubblica, XV legislatura, Giunte e Commissioni, 21 gennaio 2008, pp. 62-74. Anche la Presidenza della Giunta nell&#8217;attuale legislatura, il 7 ottobre 2008, ritenne che \u00abla verifica dei poteri \u00e8 qualificata come funzione giurisdizionale, da ultimo, dalla sentenza della Corte di cassazione (sezioni unite civili) 8 aprile 2008, n. 9151. Pertanto, deve darsi risposta risolutamente positiva al quesito \u2013 che pure in passato ha registrato conclusioni divergenti tra le due Camere e nelle stesse Giunte \u2013 se il Senato sia un &#8220;giudice&#8221;, in sede di esame dei titoli di un suo componente\u00bb. Come rilevato in dottrina e dalla stessa Giunta nel 1964 \u00abdal Senato pu\u00f2 essere sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale. Ci\u00f2 potr\u00e0 avvenire \u2013 d\u2019ufficio o su eccezione di parte \u2013 quando ne ricorrano i presupposti: essi coincidono con quelli vigenti per ogni altro giudizio, cio\u00e8 la rilevanza ai fini di causa e la non manifesta infondatezza\u00bb (Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 37 del 01\/07\/2009 &#8211; VERIFICA DEI POTERI. Regione Campania).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Legislatura 16\u00aa &#8211; Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari &#8211; Resoconto sommario n. 37 del 01\/07\/2009 &#8211; VERIFICA DEI POTERI. Regione Campania (sottolineatura aggiunta).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Corte Costituzionale, sent. 12 ottobre 2017, n. 213 &#8211; Pres. Grossi &#8211; Est. Morelli: \u201c<em>Ritenuto in fatto<\/em> &#8211; 1.\u2212 Nel corso di due giudizi \u2013 promossi da altrettanti gruppi di ex dipendenti della Camera dei deputati per ottenere l\u2019annullamento della delibera 4 giugno 2014, n. 87, con la quale l\u2019Ufficio di Presidenza di quella Camera aveva disposto la decurtazione delle pensioni dei ricorrenti, per l\u2019importo e la durata stabiliti dal comma 486, ed il versamento dei correlativi risparmi all\u2019entrata del bilancio dello Stato, con (implicito) riferimento a quanto previsto dal successivo comma 487, dell\u2019art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u00e0 2014)\u00bb \u2013 l\u2019adita Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, premessane la rilevanza (in ragione della coincidenza di contenuto precettivo della delibera impugnata e delle richiamate disposizioni di legge) e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 53 e (implicitamente anche) all\u2019art. 136 della Costituzione, ha sollevato, con le due (pressoch\u00e9 identiche) ordinanze in epigrafe, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, commi 486 e 487, della suddetta legge n. 147 del 2013. (&#8230;.) <em>Considerato in diritto<\/em> &#8211; 1.\u2013 Con due ordinanze \u2013 che, per testuale coincidenza dell\u2019oggetto e del <em>petitum<\/em>, preliminarmente si riuniscono \u2013 la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, ritenuta la \u00abidentit\u00e0 del contenuto precettivo\u00bb della delibera dell\u2019Ufficio di Presidenza 4 giugno 2014, n. 87, innanzi a s\u00e9 impugnata, con quello di cui ai commi 486 e 487 dell\u2019art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante \u00abDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u00e0 2014)\u00bb, chiede a questa Corte di verificare la legittimit\u00e0 costituzionale delle due suddette disposizioni, che essa sospetta in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e violative del giudicato di cui alla sentenza n. 116 del 2013. 2.\u2212 Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione della Commissione rimettente a sollevare l\u2019incidente di costituzionalit\u00e0, come giudice <em>a quo <\/em>ai sensi dell\u2019art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell\u2019art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati e pensionati suoi ex dipendenti) per l\u2019obiettiva applicazione della legge (<em>ex plurimis<\/em>, sentenze n. 376 del 2001, n. 226 del 1976). (&#8230;)\u201d.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo questo articolo del consigliere parlamentare Giampiero Buonomo perch\u00e9, pur in un formato inusuale per i nostri articoli, ci pare assai rilevante per comprendere i temi che la Corte costituzionale affronter\u00e0 nella camera di consiglio di marted\u00ec 12 dicembre in merito al conflitto di attribuzione sollevato da parlamentari del M5S contro le Camere di appartenenza, &#8230; <a title=\"La procedura parlamentare e il conflitto di attribuzioni sulle leggi elettorali\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/12\/09\/la-procedura-parlamentare-e-il-conflitto-di-attribuzioni-sulle-leggi-elettorali\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2017\/12\/09\/la-procedura-parlamentare-e-il-conflitto-di-attribuzioni-sulle-leggi-elettorali\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2017%2F12%2F09%2Fla-procedura-parlamentare-e-il-conflitto-di-attribuzioni-sulle-leggi-elettorali%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 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