{"id":5263,"date":"2018-06-10T18:40:19","date_gmt":"2018-06-10T16:40:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=5263"},"modified":"2018-06-10T18:52:15","modified_gmt":"2018-06-10T16:52:15","slug":"sovranita-debito-pubblico-e-rispetto-delle-norme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/06\/10\/sovranita-debito-pubblico-e-rispetto-delle-norme\/","title":{"rendered":"Sovranit\u00e0, debito pubblico e rispetto delle norme"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/debito.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"5264\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/06\/10\/sovranita-debito-pubblico-e-rispetto-delle-norme\/debito\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/debito.jpg\" data-orig-size=\"265,190\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"debito\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/debito.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/debito.jpg\" class=\"wp-image-5264 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/debito-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"148\" height=\"148\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>di Glauco Nori<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019atmosfera politica si sta raffreddando, almeno cos\u00ec sembra. Si pu\u00f2 tentare di mettere un po\u2019 di ordine in quello che si \u00e8 letto e sentito fino a poco fa per superare l\u2019impressione che si voglia arrivare a una Costituzione <em>\u00e0 la carte<\/em>, da interpretare nel modo pi\u00f9 comodo al momento.<\/p>\n<p>L\u2019aspetto giuridico (quali sono i poteri e a chi competono) e quello che, per rendere l\u2019idea, si potrebbe definire della discrezionalit\u00e0 (come i poteri sono stati esercitati) saranno tenuti distinti, partendo dal primo<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 chi ha sostenuto che si sarebbe attentato alla sovranit\u00e0. L\u2019art.11 della Costituzione ne consente espressamente le limitazioni, in parit\u00e0 di condizioni con gli altri Stati, \u201cnecessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni\u201d (non va trascurata la maiuscola adottata nel testo).<\/p>\n<p>La norma, come \u00e8 risaputo, fu introdotta per consentire l\u2019adesione all\u2019ONU. In Assemblea fu proposto di riferire le limitazioni anche \u201calla unit\u00e0 dell\u2019Europa\u201d. Fu condivisa l\u2019opposizione dell\u2019on. Ruini: \u201dL\u2019aspirazione alla unit\u00e0 europea \u00e8 un principio italianissimo: pensatori italiani hanno messo in luce che l\u2019Europa \u00e8 per noi una seconda patria. E\u2019 parso per\u00f2 che, anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale pu\u00f2 e deve andare anche oltre i confini dell\u2019Europa\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>Al momento della ratifica dei Trattati negli anni \u201950 la sinistra estrema, contraria per ragioni evidenti, sostenne che sarebbe stata necessaria una legge costituzionale proprio per le limitazioni alla sovranit\u00e0 che prevedevano. Si adott\u00f2 una legge ordinaria perch\u00e9, per essere consentite espressamente, le limitazioni, sempre che ricorressero le condizioni richieste, non po6tevano essere in contrasto con la Costituzione.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2, pertanto, vedere attentati nei limiti alla sovranit\u00e0 accettati in sede internazionale.<\/p>\n<p>Quando si parla di sovranit\u00e0, si dovrebbe essere prudenti per non correre il rischio di non vedere i limiti che lo Stato si pu\u00f2 imporre da solo.<\/p>\n<p>Una delle difficolt\u00e0 attuali, se non la pi\u00f9 seria, \u00e8 il debito pubblico. E\u2019 bene non dimenticarsi di un dato, in genere passato sotto silenzio, che si \u00e8 arrivati all\u2019importo attuale perch\u00e9 sistematicamente si \u00e8 speso pi\u00f9 di quanto si disponeva. Anche questo \u00e8 stato esercizio di sovranit\u00e0, ma degli effetti ci si \u00e8 preoccupati poco anche quando il debito ha superato il livello di guardia. La sovranit\u00e0 veniva limitata: per rimborsarlo, certe scelte non sarebbero state pi\u00f9 consentite. E\u2019 azzardato, pertanto, vedere una limitazione nella sollecitazione da parte di alcuni Paesi dell\u2019Unione a tenere conto dei limiti a tutela della moneta unica alla quale anche essi hanno aderito. Certo non si pu\u00f2 vedere una limitazione nella richiesta, da parte degli investitori esteri, di un interesse maggiore per l\u2019aumento del rischio che pensano di correre. La tesi pu\u00f2 essere cos\u00ec schematizzata: ho fatto un grosso debito che mi ha messo in difficolt\u00e0; per superarla penso di aumentarlo e prendere anche in considerazione di non pagarlo, almeno in parte; chi mi crea ostacoli viola la mia sovranit\u00e0.<\/p>\n<p>Vale la pena di ripeterlo: i Trattati Comunitari hanno comportato limiti alla sovranit\u00e0. Gli stessi limiti \u201cin condizioni di parit\u00e0\u201d hanno accettato gli altri Stati aderenti. Non si pu\u00f2 vedere una interferenza non consentita nell\u2019invito a rispettare i vincoli a tutela di tutti.<\/p>\n<p>Sul piano interno la questione si pone in termini diversi: va verificato se ogni organo abbia esercitato i poteri che la Costituzione gli ha attribuito.<\/p>\n<p>E\u2019 stato contestato che il Presidente della Repubblica potesse rifiutarsi di nominare un ministro proposto dal Presidente del Consiglio incaricato.<\/p>\n<p>Il procedimento ha avuto un sviluppo singolare. Due partiti hanno concluso un <em>contratto<\/em> nel quale hanno elencato le cose da fare, anche se in termini piuttosto generici. Dopo la conclusione si \u00e8 scelto chi avrebbe dovuto <em>eseguirlo.<\/em><\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 da richiamare un ordine del giorno votato dalla prima sottocommissione durante le discussioni sull\u2019art. 49 della Costituzione: \u201cLa 1 Sc. ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e dell\u2019attribuzione ad essi di compiti costituzionali\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019idea fu poi abbandonata. Ai partiti, in quanto associazioni tra cittadini, la cui libert\u00e0 \u00e8 tutelata dall\u2019art.18, doveva mantenersi la sola funzione politica, escludendo quelle costituzionali che avrebbero reso possibili dei controlli. Concordando una programma vincolante ed imponendolo a chi veniva proposto come Presidente del Consiglio i partiti hanno esercitato una funzione che la Costituzione non solo non aveva concesso, ma che aveva escluso.<\/p>\n<p>A questa prima forzatura se ne aggiunta qualche altra.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019art. 87 il Presidente della Repubblica \u201cratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l\u2019autorizzazione delle Camere\u201d. Sui trattati, dunque, la firma \u00e8 sua. Il potere di pretenderne il rispetto o di fare del tutto perch\u00e9 non siano violati non sembra che possa essere messo in dubbio.<\/p>\n<p>Si \u00e8 obiettato, anche da chi non era contrario in linea di principio, che quella del Presidente sarebbe stata una valutazione di opportunit\u00e0 politica, una eccezione nella storia istituzionale italiana. Che i trattati si rispettino non sembra un giudizio di opportunit\u00e0. Il rifiuto della nomina di chi aveva sostenuto ripetutamente il contrario \u00e8 stata una misura a garanzia del dovere di adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale. Non sembra che sia stato messo in dubbio il potere del Presidente della Repubblica di intervenire quando i trattati sono violati, ma non potrebbe intervenire preventivamente quando ne viene manifestata l\u2019intenzione.<\/p>\n<p>Come \u00e8 previsto nel secondo comma dell\u2019art. 92, il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. \u00a0Si \u00e8 sostenuto che il Presidente della Repubblica sarebbe tenuto a nominare la persona proposta; in altre parole quella del Presidente del Consiglio sarebbe, secondo una definizione tradizionale, una proposta vincolante.<\/p>\n<p>La proposta nella teoria generale \u00e8 definita come atto endoprocedimentale, un atto che avvia un procedimento nel quale il provvedimento finale \u00e8 di un organo o di un soggetto diverso. Questa forma viene adottata quando si vuole che il provvedimento finale sia emesso dopo la valutazione di interessi di ordine diverso, alcuni da parte del proponente ed altri da chi poi emette l\u2019atto finale. Per questo la proposta non vincola il destinatario se non \u00e8 previsto espressamente o quando il dissenso incide sulla valutazione degli interessi, rimessa al solo proponente. A sostegno della carattere vincolante non si ricavano elementi, nemmeno in via indiretta, dall\u2019art. 92 e, prima ancora, dai lavori dell\u2019Assemblea Costituente. Se non ricorrono le condizioni richiamate la nomina su proposta richiede la volont\u00e0 concorrente di tutti e due gli organi, la c.d. nomina condivisa. Alcuni giuristi a suo tempo hanno sostenuto il contrario, ma in una situazione elettorale non confrontabile con quella di oggi. Quando le condizione cambiano, e cambiano radicalmente, anche l\u2019interpretazione delle norme va aggiornata, in particolare quando hanno la struttura di clausole generali, purch\u00e9 non si vada contro la loro formulazione o la coerenza del sistema<\/p>\n<p>Il Presidente del Consiglio di ministri dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile (art. 95). Il dissenso del Presidente della Repubblica non \u00e8 stato sulla politica generale. I dubbi hanno riguardato non la capacit\u00e0 tecnica della persona, ma alcune tesi economiche che aveva sostenuto ripetutamente nei suoi scritti. Dalla prima stesura del c.d. contratto si desumeva che proprio per queste era stato proposto. Per chi ha contestato il rifiuto doveva essere nominato senza discutere chi da tempo sosteneva di non attenersi ai vincoli della moneta unica e addirittura di non fare fronte integralmente al debito statale. Il Presidente della Repubblica si \u00e8, dunque, preoccupato che non fosse violato il Trattato che il Presidente dell\u2019epoca aveva ratificato. Sembra azzardato che nella politica generale, richiamata mnell\u2019art.95, sulla quale il Presidente della Repubblica non avrebbe poteri di intervento diretto, vada ricompresa anche la violazione delle norme internazionali.<\/p>\n<p>I vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario sono stati costituzionalizzati dall\u2019art. 117 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica, tutelando i Trattati Comunitari, ha anche assicurato il rispetto della Costituzione.<\/p>\n<p>Era stato obiettato che le tesi, di chi era stato proposto come ministro, sarebbero state solo toriche e da utilizzare come argomento di negoziazione per migliorare i Trattati. In contrario sono stati richiamati gli articoli e le dichiarazioni dell\u2019interessato. Per un giudizio informato si sarebbe dovuto verificare se la funzione di questi interventi fosse stata effettivamente quella che veniva prospettata. Oltre ai dati disponibili, sarebbe stato utile sapere che cosa era stato detto negli incontri istituzionali a sostegno delle posizioni rispettive. Il Presidente, lo ha dichiarato espressamente, ha voluto tutelare i risparmi delle persone e delle famiglie. Che le tesi del candidato costituissero pi\u00f9 di un pericolo per quei risparmi \u00e8 stato confermato dalle reazioni immediate dei c.d. mercati. Secondo l\u2019art. 47 della Costituzione la Repubblica tutela il risparmio un tutte le sue forme. Come la Corte costituzionale ha precisato da tempo, quando gli organi dello Stato che hanno i poteri primari non sono esercitati o lo sono in violazione della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha un potere correttivo se quello orientativo non basta.<\/p>\n<p>Risulta quanto meno singolare la tesi, sostenuta anche da chi agli incontri non aveva partecipato, perch\u00e9 viene ad essere fondata solo su se stessa. La proposta sarebbe stata da accogliere anche se fatta in vista della forzatura di diversi vincoli comunitari, sul deficit, sul debito e sul suo pagamento integrale. Se, in mancanza di un programma preliminare, un orientamento del genere fosse stato assunto dell\u2019attuazione della politica governativa, il Presidente della Repubblica, sempre seguendo questa tesi, non avrebbe potuto intervenire in funzione correttiva subendo passivamente una violazione internazionale di quel rilievo. Va sicuramente escluso che la tesi sia fondata sul fatto che nella Costituzione non \u00e8 previsto che i debiti siano pagati (non \u00e8 previsto nemmeno che le norme giuridiche vadano osservate).<\/p>\n<p>E\u2019 stato sostenuto che questi argomenti potrebbero essere stati anticipati per utilizzarli in una nuova campagna elettorale, prevista come imminente, perch\u00e9 utili per avere consenso. E si \u00e8 anche domandato quali sarebbero stati gli sviluppi se, in caso di un nuovo successo elettorale, i due partiti avessero riproposto lo stesso ministro.<\/p>\n<p>Se ci fossero state le condizioni perch\u00e9 il Presidente della Repubblica potesse rifiutare la nomina, la ripetizione della proposta, a situazione invariata, avrebbe potuto essere intesa come tentativo di forzarne le competenze. La questione sarebbe potuta finire alla Corte costituzionale attraverso un conflitto di attribuzione. Non si pu\u00f2 escludere che con la nuova posizione si sia voluto evitare di trovarsi una sentenza contraria da eseguire.<\/p>\n<p>Quello che \u00e8 successo \u00e8 l\u2019espressione di un modo di pensare ormai diffuso nella vita di tutti i giorni. Se ne pu\u00f2 avere una conferma scendendo dal piano costituzionale fino al codice della strada<\/p>\n<p>Se in autostrada si rispettano i limiti di velocit\u00e0 si \u00e8 superati quasi da tutti. Se poi si sta sulla corsia di sorpasso, chi sopravviene lampeggia e suona il clacson, quando non sorpassa a destra. Il significato dovrebbe essere evidente: Il rispetto dei limiti \u00e8 inteso come la violazione della libert\u00e0 di violarli. Anche la Cassazione ci ha messo del suo quando ha deciso che per la legittimit\u00e0 della contestazione \u00e8 necessario che nel tratto di strada ci sia l\u2019indicazione della presenza di uno strumento di misurazione. E\u2019 come dire: quando non c\u2019\u00e8, fate come vi pare perch\u00e9 nessuno pu\u00f2 dire niente.<\/p>\n<p>In citt\u00e0 le curve ed i divieti di sosta sono ormai diventati luoghi per parcheggiare senza limiti e senza spese perch\u00e9 i vigili, quelli che girano, sono diventati sempre di meno. I pedoni attraversano dove fa pi\u00f9 comodo, anche sostando per parlare al telefono.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 il rapporto tra il cittadino e le norme, non si pu\u00f2 sperare che la reazione sia diversa tra i partiti, formati da cittadini comuni, quando, non rispettandole, sperano in benefici economici per chi vota ed in maggiori poteri per chi i voti li riceve.<\/p>\n<p>Quale sia la sensibilit\u00e0 istituzionale italiana si ricava anche da altri segni che passano inosservati.<\/p>\n<p>Nei discorsi di De Gaulle ricorrevano i richiami <em>\u00e0 la<\/em> <em>France<\/em> o <em>\u00e0 la Patrie<\/em>; in quelli di Macron <em>\u00e0 la R\u00e9publique<\/em>. In Italia si parla sempre di <em>questo Paese <\/em>quasi a volerne sfuocare la fisionomia.<\/p>\n<p><sup>*\u00a0<\/sup><em>Gi\u00e0 avvocato dello Stato<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Glauco Nori L\u2019atmosfera politica si sta raffreddando, almeno cos\u00ec sembra. Si pu\u00f2 tentare di mettere un po\u2019 di ordine in quello che si \u00e8 letto e sentito fino a poco fa per superare l\u2019impressione che si voglia arrivare a una Costituzione \u00e0 la carte, da interpretare nel modo pi\u00f9 comodo al momento. L\u2019aspetto giuridico &#8230; <a title=\"Sovranit\u00e0, debito pubblico e rispetto delle norme\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/06\/10\/sovranita-debito-pubblico-e-rispetto-delle-norme\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/06\/10\/sovranita-debito-pubblico-e-rispetto-delle-norme\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2018%2F06%2F10%2Fsovranita-debito-pubblico-e-rispetto-delle-norme%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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