{"id":5911,"date":"2018-11-17T00:20:37","date_gmt":"2018-11-16T23:20:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=5911"},"modified":"2018-11-22T09:40:35","modified_gmt":"2018-11-22T08:40:35","slug":"prescrizione-e-tempo-del-processo-un-problema-complicato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/11\/17\/prescrizione-e-tempo-del-processo-un-problema-complicato\/","title":{"rendered":"Prescrizione e tempo del processo: un problema complicato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dali.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"5912\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/11\/17\/prescrizione-e-tempo-del-processo-un-problema-complicato\/dali\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dali.jpg\" data-orig-size=\"275,183\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"dali\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dali.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dali.jpg\" class=\"size-thumbnail wp-image-5912 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dali-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di <strong>Francesco Morelli<\/strong><\/p>\n<p>Da anni il dibattito attorno alla prescrizione del reato \u00e8 assai turbolento, pur con toni variegati. Unico merito del recente emendamento 1.124 al disegno di legge depositato alla Camera dei deputati A.C. 1189 \u00e8 quello di aver centrato il punto della tormentata questione: radicalmente, l\u2019<em>an<\/em> stesso della prescrizione.<!--more--><\/p>\n<p>Si intende modificare l\u2019art. 159 c.p. e sospendere il decorso dei termini prescrizionali dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna, fino alla data della esecutivit\u00e0 dei provvedimenti che definiscono i relativi giudizi. Si tratta anzitutto di una sospensione fasulla, poich\u00e9 il termine non potr\u00e0 ricominciare a decorrere mai, essendo sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza. Siamo di fronte piuttosto alla radicale soppressione della prescrizione a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dall\u2019emissione del decreto penale di condanna.<\/p>\n<p>Giunti a questo punto, \u00e8 evidente che gli addetti ai lavori non possano pi\u00f9 esimersi dal tornare ad approfondire (fino anche a rifondare) le ragioni dell\u2019istituto che si mira a ridimensionare, prima di esaminarne le interazioni con il processo penale ed i suoi tempi. Difatti, l\u2019attacco alla prescrizione non sembra oggi guidato dalla critica ai motivi che giustificano la resa del potere punitivo dopo che sia passato un certo tempo dal reato; esso pare piuttosto giustificato dall\u2019insofferenza alla non punibilit\u00e0 quando sopravvenga nel bel mezzo di certe fasi processuali, tipicamente quelle pi\u00f9 avanzate. Spreco di risorse, si dice, attivit\u00e0 convulsa senza riuscire ad ottenere, bench\u00e9 ci si trovi alle battute finali del processo, alcun accertamento (o alcuna condanna, come direbbe pi\u00f9 di qualcuno quando, in preda ad un sospetto lapsus, identifica l\u2019imputato con il reo, remando placido in direzione opposta al flusso del fiume costituzionale).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 fa capire quanto sia invisa, all\u2019attuale Governo, non la prescrizione in s\u00e9, che rende non punibile il reato, ma i proscioglimenti per prescrizione, che estromettono l\u2019imputato dal processo con esito diverso dalla condanna.<\/p>\n<p>Ne scaturisce, nella maggior parte dei casi, un discorso viziato, in cui si attacca, con la parola, l\u2019istituto della prescrizione (per taluni reati oggi considerevolmente lunga, nonostante la vulgata), e con il pensiero i tempi del processo. Ovviamente non piace a nessuno che la prescrizione venga dichiarata all\u2019esito del giudizio di appello o, peggio, di quello di cassazione; n\u00e9 sembra desiderabile che, dopo molti anni dalla data della condotta oggetto dell\u2019accusa, si insegua ancora l\u2019accertamento definitivo. Ma ci\u00f2 non vuol dire che occorra sbarazzarsi della prescrizione, meritevole ancora di essere difesa.<\/p>\n<p>Sono molte le posizioni da considerare: quella di chi ha commesso il reato, che non \u00e8 l\u2019imputato ma il protagonista necessario del sistema punitivo, di cui la norma penale assume l\u2019esistenza lasciando al processo il compito di identificarlo; va considerata la posizione del soggetto sottoposto al processo, che coincide con il primo solo nell\u2019ipotesi d\u2019accusa, ma che per l\u2019art. 27 comma 2 Cost. \u2212 cromosoma necessario al corredo genetico di ogni democrazia \u2212 se ne differenzia strutturalmente, dovendosi presumere innocente; va considerato il potere dello Stato di accertare per poi punire, che non pu\u00f2 esplicarsi al massimo delle sue potenzialit\u00e0 ma non pu\u00f2 neppure soffrire impedimenti eccessivamente gravosi (un sistema penale che punisce troppo e con troppa disinvoltura \u00e8 incompatibile con una convivenza democratica tanto quanto un sistema penale che punisca troppo poco o con troppa difficolt\u00e0).<\/p>\n<p>Tutti questi piani interagiscono tra loro: congiunti da solide scalinate, per\u00f2, restano piani distinti (prende questo assunto a perno del suo approccio metodologico S. Silvani, <em>Il giudizio del tempo<\/em>, Il Mulino, 2009, p. 294 e 397). Di conseguenza, prima di trarre conclusioni affrettate, mescolando tra loro questioni assai diverse, bisognerebbe soffermarsi a considerare entro quali limiti la Costituzione repubblicana consenta di intaccare l\u2019istituto della prescrizione nell\u2019ottica di ricavare risultati efficientistici sul piano della amministrazione dei processi.<\/p>\n<p>Consideriamo la posizione del reo, ossia quel soggetto privo di identit\u00e0 nella norma penale e che il processo mira ad identificare. La prescrizione serve a lui, serve al reo, ossia al soggetto agente della norma incriminatrice, del tutto a prescindere dal fatto che si trovi a rivestire il ruolo di imputato. La prescrizione serve a lui per ragioni molteplici e profonde, tutte radicate nelle norme costituzionali di riferimento, ma che si possono racchiudere in un concetto semplice: lo Stato non pu\u00f2 punire a piacimento, quando abbia in considerazione i diritti umani dell\u2019individuo, specialmente di quello che abbia commesso un reato. Si tratta di una conclusione che viene dalle posizioni che la Costituzione garantisce all\u2019individuo quando entri in contatto con la materia penale (il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, la funzione rieducativa della pena), ma anche da quelle che nulla hanno a che fare con la materia penale e che assicurano alla persona uno svolgimento della vita all\u2019insegna della libert\u00e0 e della autodeterminazione (diritto alla salute, al lavoro, alla famiglia, posizioni soggettive in ordine all\u2019iniziativa economica, F. Giunta-D. Micheletti, Tempori cedere, Giappichelli, 2003, p. 45-47). Insomma, pur potendo molto approfondire, basta qui rilevare che lo Stato, detentore del potere di punire in un contesto democratico, deve esercitare tale potere subendo le limitazioni funzionali a non scalfire la vita dell\u2019individuo al di l\u00e0 di quanto il sistema penale prevede con la sanzione che dovesse essere legittimamente irrogata (si ricava da D. Negri. <em>Il dito della irretroattivit\u00e0 sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Corte di Giustizia UE, Taricco<\/em>, in <em>Arch. Pen.<\/em>, 2016, p. 645 come l\u2019assenza di prescrizione scardini ogni punto fermo della vita tanto del reo, quanto dell\u2019imputato). Se la prescrizione termina, per sempre, con la sentenza di primo grado (o in altre ricostruzioni ipotizzate con l\u2019esercizio dell\u2019azione penale), da quel momento in poi \u00e8 attribuita allo Stato la possibilit\u00e0 di punire a piacimento, quando pi\u00f9 ne abbia voglia. Questo aspetto sfugge spesso perch\u00e9 i tempi della prescrizione e quelli dell\u2019accertamento sono visti quasi come fossero gemelli siamesi; da qui, la certezza che, pur senza la prescrizione, l\u2019accertamento si concluder\u00e0 non appena i magistrati saranno in grado di celebrare quel processo, e nulla altro condizioner\u00e0 i suoi tempi se non gli assetti o le difficolt\u00e0 organizzative o gestionali di un certo Tribunale o una certa Procura. Per\u00f2, con una soluzione definitiva come quella proposta, \u00e8 semplicemente data allo Stato la possibilit\u00e0 di condurre l\u2019accertamento ed eventualmente punire quando pi\u00f9 gli piaccia, e nulla o nessuno pu\u00f2 escludere che i tempi dell\u2019accertamento e della eventuale pena possano essere dettati, oltre che da impacci organizzativi, anche da precise scelte politiche, da istinti vendicativi, da meschine strategie processuali volte a logorare l\u2019imputato, a punirlo con l\u2019attesa del processo o a permettere la consunzione di una prova a discarico sopravvenuta alla decisione di prima istanza. Non potere punitivo, dunque, ma autorit\u00e0 cieca, arbitrio punitivo.<\/p>\n<p>Basta immaginare qualche possibile scenario per capire che un siffatto assetto della prescrizione si pone in termini di conflitto frontale con tutte le posizioni soggettive che la Costituzione assicura alla persona. Pu\u00f2 accadere (ed accade in parte gi\u00e0 oggi, in verit\u00e0, bench\u00e9 vigano i limiti prescrizionali) che la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado venga impugnata dal pubblico ministero, e che il giudizio di secondo grado verr\u00e0 celebrato solo dopo molti anni concludendosi con una condanna (e non si tema l\u2019iperbole nell\u2019esemplificare perch\u00e9 qui non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 alcun limite di tempo negli intendimenti del Governo). Essa interverr\u00e0 ad una tale distanza dal fatto di reato e la pena dovr\u00e0 essere eseguita con tale ritardo da ridurre a zero ogni dimensione umana dell\u2019intervento penale: lo Stato, pur gestendo l\u2019imputazione da tempo, pu\u00f2 decidere di sciogliere il giudizio, e limitare la libert\u00e0 del condannato, quando pi\u00f9 gli piaccia senza che sia neppure chiamato a giustificare le ragioni di tali attese.<\/p>\n<p>Gli effetti distorsivi risultano poi amplificati quando si metta da parte la figura del reo e si consideri la posizione dell\u2019imputato. Se dopo l\u2019assoluzione o la condanna di primo grado una seconda assoluzione intervenisse a distanza di molti anni avremmo in ogni caso ottenuto il risultato di aver trasformato il processo in una pena assai durevole \u2013 poich\u00e9 esso rappresenta una condizione in presenza della quale la persona non pu\u00f2 autodeterminarsi completamente \u2013 espiata da chi, all\u2019esito dell\u2019accertamento, ne esca persino da innocente.<\/p>\n<p>Oppure si consideri questo ulteriore probabile scenario: nell\u2019ottica di impedire la prescrizione certamente avremo un giudizio di primo grado contratto dalle scelte del giudice in ordine all\u2019ammissione della prova richiesta dall\u2019imputato, e fors\u2019anche dal pubblico ministero, perch\u00e9 occorre far presto e indugiare troppo su ogni aspetto dell\u2019accertamento ritarda il momento della decisione. Dunque, nel giudizio di primo grado, quello in cui il diritto alla prova ed il metodo del contraddittorio vivono la massima espansione, saranno forti i motivi che indurranno il giudice ad affrettarsi, approssimare, comportarsi in modo pi\u00f9 rigoroso davanti alle richieste probatorie delle parti, frustrare gli spazi riservati all\u2019argomentazione. Un processo convulso che deve, a tutti i costi, terminare prima che il termine della prescrizione spiri. \u00c8 il momento di dotarsi di senso della realt\u00e0: quale giudice accetter\u00e0 che il giudizio venga reso due giorni dopo dalla consumazione dei termini prescrizionali solo per assumere una testimonianza in pi\u00f9, o permettere un accertamento tecnico pi\u00f9 accurato? Per questo motivo, e non senza cadere nel paradosso, \u00e8 preferibile, se proprio occorre sgretolare la garanzia, una prescrizione che cessi di operare con l\u2019esercizio dell\u2019azione penale: quanto meno si garantir\u00e0 al giudice del primo grado di poter gestire il dibattimento con calma ed approfondire serenamente ogni tema, lasciando libere le parti di assolvere compiutamente alle rispettive funzioni.<\/p>\n<p>La fine della prescrizione con la sentenza di primo grado permette senza dubbio che intervenga un giudizio sulla responsabilit\u00e0. Ma attraverso quale tipo di processo? Esaminati questi possibili scenari, basta un test per verificare la compatibilit\u00e0 di tali soluzioni con l\u2019assetto processuale voluto dalla Costituzione. Potremmo mai accettare che un simile trattamento sia riservato ad un imputato che pensiamo innocente? Confido che la risposta unanime sia negativa. Allora l\u2019alternativa \u00e8 una: dobbiamo respingere con forza una tale virata del sistema penale e processuale; oppure dobbiamo ammettere che non pensiamo all\u2019imputato come ad un innocente, e che possiamo giustificare simili vessazioni contro costui solo perch\u00e9 il processo riguarda in fondo una persona colpevole, e serve a produrre condanne, non accertamenti (avevo gi\u00e0 preso in considerazione questo convincimento perverso ma diffuso, anche tra i giuristi, in F. Morelli, <em>Le formule di proscioglimento<\/em>, Giappichelli, 2014). Non vedo dunque alcuno spazio di compatibilit\u00e0 della proposta qui in discussione con la presunzione costituzionale di innocenza, e con l\u2019identica regola, stabilita dall\u2019art. 6, \u00a7 2 C.E.D.U., che vieta di trattare un presunto innocente come fosse colpevole (Corte E.D.U., Grand Chamber, 4 dicembre 2008, appl. n. 30562\/04 e 30566\/04, S. and <em>Marper vs. United Kingdom<\/em>). Ci\u00f2 basta a respingere la proposta difesa dal Governo, anche se non si volesse valutare quanto la possibilit\u00e0, attribuita all\u2019autorit\u00e0 statale, di punire \u201ca piacimento\u201d ferisca a morte l\u2019intera dimensione personalistica della Carta costituzionale.<\/p>\n<p>Ci si potr\u00e0 tranquillizzare, sperando che simile greve prescrizione, come preannunciato, sar\u00e0 affiancata da una \u201criforma epocale\u201d della giustizia, che contempli tempi processuali scanditi indipendenti dalla prescrizione, intesa come causa di non punibilit\u00e0. Eppure questa soluzione, proposta con diverse varianti anche in passato (G. Giostra, <em>Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali<\/em>, in <em>Giur. it., <\/em>2005, p. 2222; S. Silvani, <em>Il giudizio del tempo<\/em>, Il Mulino, 2009, p. 395), quanto mai opportuna se davvero si eliminasse la prescrizione, rischia di non riuscire a salvaguardare quelle posizioni soggettive dell\u2019individuo che la Costituzione gli riconosce, quando sia coinvolto nell\u2019<em>iter<\/em> dell\u2019accertamento penale. Ci\u00f2 accade perch\u00e9 il tempo in cui viene ristretta la possibilit\u00e0 del giudizio non dipenderebbe pi\u00f9 dal reato medesimo, dai tempi e dalla sostanza della condotta ipotizzata, ma da esigenze connesse al percorso processuale. Come si \u00e8 detto, i tempi della punibilit\u00e0 e i tempi del processo stanno su due piani distinti, certo connessi, ma distinti: hanno ragioni differenti, tutelano garanzie individuali differenti, riguardano esigenze differenti. Possiamo esemplificare: se una Corte d\u2019appello statisticamente fissa i dibattimenti a distanza di quattro anni dall\u2019atto d\u2019impugnazione sarebbe fuori contesto un legislatore che le imponga di decidere entro un anno. Quindi la legge stabilir\u00e0 che il secondo grado dovr\u00e0 esaurirsi entro quattro anni. Questo tempo \u00e8 proporzionato all\u2019andamento organizzativo e gestionale delle Corti d\u2019Appello ma potrebbe essere del tutto sproporzionato rispetto ad un\u2019attesa, erosiva delle possibilit\u00e0 di vita, che si consuma fin dal momento in cui la condotta \u00e8 stata posta in essere. Imporre un tempo al processo non ha nulla a che vedere con le posizioni soggettive di rango costituzionale che la prescrizione tutela. Se una \u201cprescrizione processuale\u201d, sganciata dal tempo del reato, si trova a fungere da limite temporale alla punizione \u00e8 solo per motivi contingenti, che non sono riproducibili in una norma generale ed astratta. Semplificando: \u00e8 proporzionato rispetto a tutte le esigenze in gioco un tempo X destinato alla celebrazione del processo di secondo grado e di quello di cassazione? Dipende. Banalmente, dipende da quanto tempo sia trascorso non dalla sentenza di primo grado, ma dalla commissione del reato. Quindi, a fronte della medesima norma, in taluni casi il tempo massimo per la conclusione del processo sar\u00e0 adeguato, in altri meno.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 il tempo dell\u2019oblio assolva alle sue funzioni, oggetto di pretese costituzionali, deve essere collocato in un assetto normativo che identifichi espressamente il <em>dies a quo<\/em> con il tempo del reato (meglio ancora, della condotta). Se il legislatore decider\u00e0 di fissare i tempi del processo per compensare la scomparsa della prescrizione dopo il primo grado non potr\u00e0 che assumere come riferimento un istante che prescinde dalla commissione del reato e ci\u00f2 rende davvero incerto il prodursi dello sperato effetto compensativo.<\/p>\n<p>Dunque, Costituzione alla mano, non sembra automatico che si possa rinunciare alla prescrizione una volta fissate scadenze temporali parametrate non al reato ma al percorso processuale.<\/p>\n<p>Del resto, sembra a tutti assurdo che un soggetto venga condannato, ormai sessantenne, per un furto commesso quando aveva vent\u2019anni. Ma indigna tutti che imputati di gravi reati vengano prosciolti per il decorso della prescrizione nel giudizio di appello, di cassazione o di rinvio. Allora il problema non \u00e8 la prescrizione, ma \u00e8 la capacit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di usare il tempo che le \u00e8 concesso (di certo non irragionevolmente esiguo) per giungere ad un accertamento definitivo. Prescrizione e tempi del processo sono quindi questioni distinte.<\/p>\n<p>Occorre fare pace con il dato per cui la prescrizione \u201cgarantisce l\u2019impunit\u00e0\u201d (slogan di questi giorni). \u00c8 cos\u00ec, la prescrizione garantisce l\u2019impunit\u00e0 (nel linguaggio del giurista la \u201cnon punibilit\u00e0\u201d) solo quando, secondo la valutazione della legge, punire \u00e8 diventato ormai intollerabile e contrario al rispetto della persona; quando, in definitiva, la punizione non \u00e8 pi\u00f9 manifestazione del potere dello Stato di usare la forza per sanzionare i comportamenti incriminati, ma rappresenta l\u2019autorit\u00e0 arbitraria e cieca che annienta l\u2019individuo a proprio piacimento. Certo, perch\u00e9 il discrimine tra la potest\u00e0 punitiva conforme a Costituzione e l\u2019arbitrio assoluto possa essere segnato con sicurezza, occorre una disciplina della prescrizione che, ben ponderata, non renda ingiustificatamente gravoso per l\u2019autorit\u00e0 statale il compito di irrogare la sanzione quando venga affermata con provvedimento definitivo la responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato. Quindi venga pure una riforma della prescrizione, anche radicale, se si sente la voglia di \u201cnuovi valori\u201d, intesi qui nell\u2019accezione preoccupata di Franco Battiato, in <em>Aria di rivoluzione <\/em>(<em>Sulle Corde di Aries<\/em>, Blabla, 1973). Ma nessuna nuova soluzione normativa potr\u00e0 evitare di fissare un limite cronologico massimo alla possibilit\u00e0 di punire che parta dal tempo del reato.<\/p>\n<p>Nella mitologia greca \u00e8 Crono, dio del tempo, a fermare Urano, che in un ciclo infinito fecondava Gea per poi assassinarne i figli, e lo ferma rendendolo improduttivo, infecondo. Fa parte della storia umana quella dinamica, inesorabile, per cui il tempo \u00e8 destinato a fermare, rendendole improduttive, le azioni di quell\u2019autorit\u00e0 che pretenda di affermarsi senza limiti. L\u2019autorit\u00e0 accettabile, quindi, \u00e8 quella che subisce gli effetti del tempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Francesco Morelli Da anni il dibattito attorno alla prescrizione del reato \u00e8 assai turbolento, pur con toni variegati. Unico merito del recente emendamento 1.124 al disegno di legge depositato alla Camera dei deputati A.C. 1189 \u00e8 quello di aver centrato il punto della tormentata questione: radicalmente, l\u2019an stesso della prescrizione.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/11\/17\/prescrizione-e-tempo-del-processo-un-problema-complicato\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2018%2F11%2F17%2Fprescrizione-e-tempo-del-processo-un-problema-complicato%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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