{"id":6046,"date":"2018-12-31T10:05:16","date_gmt":"2018-12-31T09:05:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=6046"},"modified":"2019-01-06T00:04:03","modified_gmt":"2019-01-05T23:04:03","slug":"non-ci-si-puo-aspettare-altro-che-moniti-ma-e-urgente-riprendere-la-strada-delle-riforme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/12\/31\/non-ci-si-puo-aspettare-altro-che-moniti-ma-e-urgente-riprendere-la-strada-delle-riforme\/","title":{"rendered":"Non ci si pu\u00f2 aspettare altro che moniti, ma \u00e8 urgente riprendere la strada delle riforme"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/mattarella.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-5918\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/mattarella-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di <strong>Salvatore Prisco<\/strong><\/p>\n<p>Una premessa prudenziale: questa breve nota viene scritta e inviata per la pubblicazione il giorno 30 dicembre 2018, a legge di bilancio per il 2019 appena approvata dalle Camere e prima della sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.<!--more--><\/p>\n<p>Si ha inoltre notizia dell\u2019avvenuto deposito il 28 dicembre, nella cancelleria della Corte Costituzionale, di un ricorso (preparato da un gruppo numericamente ristretto, ma agguerrito e autorevole, di costituzionalisti), che ha sollevato confitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato \u2013 su mandato di parlamentari dell\u2019opposizione e precisamente di appartenenti ai gruppi del Partito Democratico \u2013 in nome delle Camere e nei confronti (devo supporre) del Governo e forse dei Presidenti delle Camere (che nelle Assemblee sono la massima autorit\u00e0 regolatrice dei lavori) \u00a0assumendosi violato l\u2019art. 72 della Costituzione, che prescrive il giusto procedimento per l\u2019approvazione di una\u00a0 legge ordinaria, date le convulse modalit\u00e0 di (mancato) esame del disegno di legge in termini.<\/p>\n<p>Esso \u00e8 stato infatti approvato, com\u2019\u00e8 noto, a seguito della presentazione di un maxiemendamento dell\u2019ultimo istante (\u00abin zona Cesarini della zona Cesarini\u00bb, si \u00e8 detto dal Presidente del Consiglio, secondo organi di stampa) al testo precedentemente in discussione nelle commissioni parlamentari competenti. In concreto, si \u00e8 trattato di un (nuovo) testo di molte pagine, scritto dopo lunghissime e defatiganti trattative con la Commissione europea, intese a far rientrare l\u2019esposizione debitoria prevista dall\u2019impianto originario della manovra finanziaria in una cifra tale da consentire di evitare al Governo di incorrere nella minacciata procedura di infrazione dell\u2019Unione e composto di un solo articolo, sul quale \u00e8 stata posta la fiducia e che \u00e8 a sua volta ripartito in diverse centinaia di commi, in sostanziale e percepibilissima elusione delle garanzie di tempi e modi congrui del suo esame da parte delle Assemblee rappresentative, secondo quanto dispone appunto la richiamata previsione costituzionale.<\/p>\n<p>Essa \u00e8 stata insomma palesemente violata, ma non certo per la prima volta. Severamente Massimo Villone (<em>Governo e opposizione. Voto al buio, sul Parlamento cala il sipario<\/em>, <em>Il Manifesto<\/em>, 23 dicembre2018) ha dunque notato che le lamentele odierne delle opposizioni non sono del tutto credibili, avendo esse dato mano a ruoli invertiti ad analoghi abusi e mancando comunque di radicamento e consenso nel Paese.<\/p>\n<p>La critica appare fondata, anche se va anche detto che le brutte prassi precedenti non erano mai giunte ad azzerare del tutto lo <em>spatium deliberandi<\/em> delle Camere e il lavoro delle sue commissioni, essenziali all\u2019identificazione della natura stessa di un organo che, alla fin fine, da tempo immemorabile si denomina \u201cParlamento\u201d.<\/p>\n<p>Nel dibattito qui in corso, in cui si sta provando ora ad entrare in punta di piedi, questa esigenza minima di deliberare solo se e dopo seri approfondimenti \u00e8 richiamata fin dal titolo \u2013 che cita Luigi Einaudi \u2013 dell\u2019intervento di <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/12\/25\/come-si-puo-deliberare-senza-conoscere\/\">Giovanni di Cosimo.<\/a><em>\u201cCome si pu\u00f2 deliberare senza conoscere?\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Va peraltro mantenuta una cautela circa i possibili rimedi, giacch\u00e9 del ricorso attuale non si conosce il testo, che resta in questa fase riservato, in attesa del giudizio preliminare alla decisione sul merito. Questa dovr\u00e0 infatti intervenire in una data da eventualmente stabilire, ma unicamente se \u2013 a seguito di un\u2019udienza in camera di consiglio circoscritta all\u2019esame del solo profilo di ammissibilit\u00e0 e gi\u00e0 fissata per il prossimo 9 gennaio 2019, \u00a0come pure \u00e8 stata individuata la relatrice del giudizio in tale prima fase, ossia il giudice professoressa Marta Cartabia \u2013 il collegio avesse con propria ordinanza ritenuto ammissibile il conflitto prospettato.<\/p>\n<p>Deve ricordarsi che la pi\u00f9 recente giurisprudenza\u00a0 costituzionale, formatasi su un ricorso promosso in quel caso dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi con altri colleghi e che la Corte ritenne inammissibile con ordinanza 149\/ 2016, relatrice la stessa sua componente oggi investita del medesimo ufficio, \u00e8 per l\u2019ipotesi negativa circa l\u2019ammissibilit\u00e0, essendo la Consulta ritornata in quel caso a perimetrare una vetusta area di insindacabilit\u00e0 degli <em>interna corporis<\/em> delle assemblee, giacch\u00e9 aveva argomentato la sua decisione dalla circostanza che erano state denunciate violazioni di norme e prassi regolamentari da singoli parlamentari: si veda \u2013 nel nostro dibattito \u2013 la puntuale ricostruzione e decisa censura della pronunzia da parte di Salvatore Curreri<em>, <\/em><em>In memoriam del giusto procedimento legislativo<\/em>.<\/p>\n<p>Vero \u00e8, peraltro e come si \u00e8 da molti notato, che il dibattito in commissione e in aula in quella circostanza, su una questione presentatasi subito come spinosa (quella della legittimazione delle unioni omosessuali e del riconoscimento di diritti patrimoniali minimi ai conviventi eterosessuali di fatto, sfociata poi nella approvazione \u201clegge Cirinn\u00e0\u201d, 76\/ 2016) era stato comunque ampio, imparagonabile perci\u00f2 a quanto da ultimo accaduto, ma resta il fatto che le prassi devianti in materia (questione di fiducia per controllare l\u2019identit\u00e0 e la fedelt\u00e0 dei votanti su un maxiemendamento, pur spesso concordato, dell\u2019ultimo momento, soprattutto quanto all\u2019approvazione di leggi di stabilit\u00e0 finanziaria), appaiono essere, come si \u00e8 gi\u00e0 ricordato, risalenti.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>Chi scrive ha praticato a lungo intensamente (e all\u2019occasione lo fa ancora) l\u2019attivit\u00e0 di commentatore giornalistico, aggiungendola agli impegni professionali di avvocato e professore universitario. Pur dovendo riconoscere che tra tutte quelle appena enumerate si instaura una relazione in un certo qual modo di continuit\u00e0 e di mutuo ausilio, ha nondimeno tenuto sempre presente che tempi, modi comunicativi, grado di possibile approfondimento di qualunque problema che si ponga sono notevolmente diversi, a seconda della veste\u00a0 di volta in volta indossata e del pubblico al quale si intenda rivolgersi. Sicch\u00e9, ad esempio, invitato da una rivista a commentare la nota e inusuale ordinanza emessa dalla Consulta sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano nel processo a Marco Cappato, per assunta violazione dell\u2019art.580 c.p., in tema di assistenza al suicidio, fin dal comunicato che preannunciava il deposito del provvedimento, ha preferito attendere di leggere quest\u2019ultimo prima di esprimersi (rinvio chi volesse al mio \u00a0<a href=\"http:\/\/www.biodiritto.org\/ojs\/index.php?journal=biolaw&amp;page=article&amp;op=view&amp;path%5B%5D=335\"><em>Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare<\/em>, in <em>BioLaw Journal<\/em>\/ <em>Rivista di biodiritto<\/em><\/a>, 3\/ 2018, 153 ss.).<\/p>\n<p>Calma e gesso, dunque, nonch\u00e9 basso profilo, anche per non \u201ctirare per la giacchetta\u201d i due supremi organi di garanzia di cui il nostro ordinamento dispone per incanalare verso una possibile soluzione conflitti di tale natura, sebbene l\u2019istantaneit\u00e0 e larghezza di diffusione anche delle discussioni tra addetti ai lavori, oggi consentite dai <em>social network<\/em>, nonch\u00e9 la disponibilit\u00e0 di pregevoli riviste di settore nella forma dell\u2019<em> online<\/em> <em>open access<\/em> e di <em>blog <\/em>sul<em> web<\/em>, inducano senza dubbio in tentazione.<\/p>\n<p>Rispetto, allora, innanzitutto per il Capo dello Stato, nel cui intervento \u2013 nel nostro dibattito <em>\u2013<\/em> confida ad esempio <a href=\"http:\/\/www.biodiritto.org\/ojs\/index.php?journal=biolaw&amp;page=article&amp;op=view&amp;path%5B%5D=335\">Massimo Cavino<\/a>, <em>L\u2019avvocato del popolo e il curatore fallimentare della Repubblica.<\/em><\/p>\n<p>Sembra in realt\u00e0 improbabile che egli non promulghi la legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato e aprendo intanto la strada all\u2019esercizio provvisorio del bilancio. Sergio Mattarella \u00e8 un uomo prudente e il Presidente di una Repubblica parlamentare. Per entrambe queste buone ragioni, non si riesce a vederlo agevolmente nei ben diversi panni caratteriali e costituzionali di un Donald Trump, che con toni da <em>cow boy<\/em> sfida il Congresso del suo Paese a concedergli i fondi finora negati per erigere un muro anti-immigrati al confine col Messico, infischiandosene intanto bellamente del <em>government <\/em><em>shutdown<\/em>, forzatamente deliberato da quel Parlamento per la mancata approvazione nei termini del bilancio federale.<\/p>\n<p>Lo stesso Cavino osserva infatti giustamente che \u00abL\u2019esercizio provvisorio del bilancio dovrebbe trovare rara applicazione, anche se dalla data di entrata in vigore della Costituzione quarantadue leggi lo hanno autorizzato. Certo questa soluzione potrebbe avere pesanti ricadute sull\u2019economia nazionale. Al Presidente della Repubblica toccher\u00e0 quindi valutare quali conseguenze possa avere il ricorso all\u2019esercizio provvisorio sulla situazione economica generale del Paese, e sulla base di tale valutazione scegliere il male minore. La lungimiranza dell\u2019avvocato del popolo (<em>qui la polemica trasparente \u00e8 verso l\u2019autodefinizione del Presidente del Consiglio all\u2019atto dello scioglimento positivo della riserva di incarico a formare il Governo,<\/em> n. d. r<em>.<\/em>) rischia di trasformare il Capo dello Stato nel curatore fallimentare della Repubblica\u00bb.<\/p>\n<p>Questa strada non appare per\u00f2 realisticamente percorribile, se soltanto si ricorda la motivazione con la quale il Presidente della Repubblica resistette, pochi mesi or sono, alla nomina di un ministro dell\u2019Economia che appariva \u201ceuroscettico\u201d: appunto il richiamo alla tutela, in particolare, del risparmio degli Italiani, messo in forse da una compagine governativa in formazione allora molto critica proprio verso l\u2019Unione Europea e la sua moneta comune (sulla complessa vicenda si vedano i contributi al dibattito raccolti nell\u2019<em>Osservatorio Costituzionale<\/em> della <em>Rivista dell\u2019AiC<\/em>, 2\/ 2018 e Alessandro Morelli, a cura di, <em>Dal \u201ccontratto di governo\u201d alla formazione del Governo Conte<\/em><em>. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti<\/em>, Napoli, 2018).<\/p>\n<p>Forse egli potrebbe riservare qualche accenno\u00a0 \u2013 sobrio, come nel suo carattere, ma assieme fermo \u2013 alla difesa delle prerogative parlamentari nel tradizionale discorso di fine anno, ovvero (come \u00e8 gi\u00e0 successo in altre circostanze, ad esempio da parte del presidente Giorgio Napolitano) accompagnare la promulgazione con una forma pi\u00f9 mirata e formale di esternazione, in cui fare conoscere le proprie riserve, come ad esempio una lettera, da rendere pubblica nel sito <em>online<\/em> del Quirinale, al Presidente del Consiglio.<\/p>\n<p>Non si interpretino in alcun modo queste parole come un suggerimento, che mai ci permetteremmo; si tratta piuttosto di una previsione, resa sulla base di accadimenti e prassi del passato. In ogni caso, rispetto a chi scrive, il lettore da dopodomani (espressione da intendere proprio nel suo senso pi\u00f9 stretto e banale) in poi godr\u00e0 di un indubbio vantaggio: egli sapr\u00e0 quanto \u00e8 accaduto nel frattempo e valuter\u00e0 se l\u2019aruspice abbia o meno sbagliato clamorosamente pronostico.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>L\u2019altra via \u00e8 quella della Consulta, appunto gi\u00e0 intrapresa. Chi scrive concorda, in tesi, con <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/12\/28\/il-conflitto-di-attribuzioni-e-la-risposta-giusta-ma-bisogna-farlo-bene\/\"><abbr class='c2c-text-hover' title='Professore ordinario di Diritto costituzionale - Universit\u00e0 di Ferrara'>Roberto Bin<\/abbr><\/a>: <em>Il conflitto di attribuzioni \u00e8 la risposta giusta, ma bisogna farlo bene<\/em> (ivi). Non sollevato dunque da singoli parlamentari o da parlamentari \u201csciolti\u201d, in una condizione insomma randomica (certo, per\u00f2, di opposizione: e da chi, se no?), men che meno da un partito in quanto tale, ma da un gruppo che non abbia votato la fiducia al Governo.<\/p>\n<p>Nel dibattito che si sta ripercorrendo, opportunamente \u2013 e sulla stessa linea \u2013 precisa anzi Chiara Bergonzini, <a href=\"http:\/\/feedproxy.google.com\/~r\/LaCostituzionePuntoInfo\/~3\/Ah_zqyIS2h4\/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email\" class=\"broken_link\"><em>Sessione di bilancio 2018: una ferita costituzionale che rischia di non rimarginarsi<\/em><\/a>, che esso dovrebbe essere un \u00abconflitto di attribuzioni, sollevato da uno o pi\u00f9 gruppi di minoranza \u2013 basta che rappresentino almeno la quota che l\u2019art. 72, co. 4, Cost. richiede per il cd. ritorno al procedimento ordinario \u2013 contro la Presidenza di Assemblea, per violazione diretta dello stesso art. 72 della Costituzione\u00bb.<\/p>\n<p>Da qui in poi svolgo liberamente osservazioni solo mie (non vorrei che gli amici ricordati se ne sentissero coinvolti, ove non le condividano, il che peraltro non invalida la direzione convergente dei nostri rilievi).<\/p>\n<p><em>Ex<\/em> art. 37 L. 87\/1953 \u00abIl conflitto tra poteri dello Stato \u00e8 risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u00e0 del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali\u00bb.<\/p>\n<p>La via, diversa da quella indicata per prima, sembrerebbe allora egualmente ostruita, ma forse non \u00e8 cosi: da quando le Camere elettive hanno smesso potenzialmente di opporsi nel loro complesso al Governo, essendo i due organi frutto di legittimazioni diverse, nella repubblica parlamentare lo schema teorico-sistematico di funzionamento, dall\u2019unanime dottrina accettato, \u00e8 divenuto lentamente, ma con sicurezza, quello secondo il quale la maggioranza (in Parlamento <em>e<\/em> al Governo assieme) ha il potere-dovere di perseguire il proprio indirizzo politico, avendo ricevuto sul proprio programma la fiducia, l\u2019opposizione (come tale solo parlamentare) quello di controllarla, avendole votato contro in sede di investitura dell\u2019Esecutivo.<\/p>\n<p>Il controllo del complesso del programma governativo (non dunque quello episodico degli atti di individuale esercizio dell\u2019ispezione parlamentare, bens\u00ec quello ufficializzato in occasione e in ragione del solenne voto palese e per appello nominale di fiducia\/ sfiducia), di cui l\u2019opposizione \u00e8 di fatto unica titolare, che insomma la rende soggetto politico riconoscibile dall\u2019addossarsela, \u00e8 peraltro una funzione costituzionale, tant\u2019\u00e8 che le commissioni in cui esso si esercita istituzionalmente sono infatti presiedute da esponenti di essa.<\/p>\n<p>Dunque (nello svolgersi di tale funzione) un gruppo che ad essa si ascriva svolge \u2013 la parte per il tutto \u2013 uno specifico potere costituzionale, anche se poi formalmente imputabile all\u2019organo assembleare nel suo complesso, in quanto necessario alla sua stessa operativit\u00e0, che si svolge sempre in contraddittorio degli interessi politici, come\u00a0 rappresentati e organizzati. I presupposti soggettivi e oggettivi perch\u00e9 il conflitto venga dichiarato ammissibile, dunque, sussistono (mi sembra essere questa anche\u00a0 l\u2019opinione espressa, seppure problematicamente e in un passaggio assai sintetico, da Michele Ainis, <em>\u00abImposto il bavaglio, la Consulta interverr\u00e0\u00bb<\/em>, intervista di Francesco Lo Dico, <em>Il Mattino<\/em>, 24 dicembre 2018).<\/p>\n<p><em>Quid agendum<\/em>, per\u00f2, dalla Corte? Sempre senza permettermi di suggerire alcunch\u00e9, rileggo l\u2019art. 38 della legge e torno a concordare con Bin: \u00a0\u00abLa Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla\u00bb.<\/p>\n<p>\u00c8 innegabile che l\u2019atto approvato (la legge di bilancio) non sia viziato da incompetenza: esso \u00e8 stato approvato proceduralmente malissimo, d\u2019accordo, ma non da una bocciofila o da un\u2019associazione di volontariato, bens\u00ec dall\u2019organo cui spettava farlo. Resta lo spazio per ribadire che le relative attribuzioni spettano alle Camere, il che non vuole per\u00f2 dire che le appartengano e siano da esercitare per finta o con ipocrisia, in modo meramente figurativo, bens\u00ec che devono potersi svolgere in pienezza.<\/p>\n<p>Non annullare, insomma, semmai ammonire: ecco il mio accordo con l\u2019amico e collega.<\/p>\n<p>Egli ha del resto ricordato in altra sede (voce <em>Conflitti Costituzionali<\/em>, in <em>Enc. Treccani online)<\/em>, lo scetticismo dei Padri Costituenti verso la Corte, \u00abultima fortezza\u00bb. Pi\u00f9 radicalmente, anzi, ha con la sua consueta onest\u00e0 intellettuale richiamato la nota e definitiva critica schmittiana sul rischio di giurisdizionalizzare conflitti politici (si veda <em>Il Custode della Costituzione<\/em>, trad. it., Milano, 1981, 240. Analoghi svolgimenti, del resto e se \u00e8 permesso, sono nel mio <em>Rigore \u00e8 quando arbitro fischia? Spunti di \u2018ragionevole\u2019 scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione,<\/em> in <em>Costituzionalismo e Democrazia.<\/em><em> Liber Amicorum <\/em><em>in onore di Augusto Cerri<\/em>, Napoli, 2016, 633 ss., ma con riferimento all\u2019ultrapolitico \u201cprincipio di ragionevolezza\u201d e alla non innocente tecnica del bilanciamento tra valori\/ principi). Tale situazione provoca infatti l\u2019inevitabile politicizzazione della giurisdizione, bench\u00e9 essa si configuri comunque, nel caso della Corte Costituzionale, come <em>sui generis<\/em>, presentando profili dell\u2019una e dell\u2019altra natura, al cui intreccio ha dedicato un impegnativo studio recente Rosa Basile (<em>Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell&#8217;evoluzione del processo costituzionale,<\/em> Milano, 2017).<\/p>\n<p>Espungere la Corte dall\u2019influenza sul dibattito pubblico, insomma, non si pu\u00f2 ed \u00e8 perfino sbagliato pretenderlo; distanziarla da interventi con effetti pressoch\u00e9 immediatamente\u00a0 \u201cpolitici\u201d invece si potrebbe, ma alla sola condizione (un\u2019utopia, allo stato) che la politica rappresentativa recuperasse una forza che oggi non ha, ossia l\u2019autonomia e la capacit\u00e0 di decisione che le derivassero da un consenso figlio della sua autorevolezza, non gi\u00e0 quella che le viene residualmente dal rifiuto protestatario degli elettori verso \u201cquelli che c\u2019erano prima\u201d, inabile tuttavia a proiettarsi progettualmente verso un credibile disegno organico di rinnovamento.<\/p>\n<p>In assenza di tale forza e dovendosi comunque sempre diffidare \u2013 nella giusta dose \u2013 dei custodi, tocca s\u00ec proporre allo scopo qualche correttivo che ne renda pi\u00f9 trasparenti le pronunzie (come nel contributo appena citato si era appunto provato a fare), ma dobbiamo anche necessariamente affidarci alla speranza di un loro <em>self restraint<\/em>, perch\u00e9 alla lunga anche custodi che trasmodassero susciterebbero fastidio e ripulsa nell\u2019opinione pubblica.<\/p>\n<p>La Corte \u00e8 fatta di saggi, anche se non si voglia accogliere la nota immagine illuministica che la vede come \u00abl\u2019isola della ragione nel caos delle opinioni\u00bb e, appunto nella ricordata \u201cordinanza Cappato\u201d (207\/ 2018), ha saputo darsi un limite.<\/p>\n<p>Non possiamo dunque (qualunque sia la strada intrapresa) che attenderci, nella circostanza che si sta esaminando, reprimende, anche severe. Chi ha orecchie per intenderle le intenda, chi ha pi\u00f9 giudizio per farne tesoro vi si applichi <em>pro futuro<\/em>.<\/p>\n<p>Non credo che essa andrebbe oltre, nella circostanza che si sta esaminando, anche se sarebbe formalistico che dichiarasse l\u2019inammissibilit\u00e0 del conflitto per una sorta di cessata materia del contendere, ossia perch\u00e9 gli strappi sarebbero stati regolamentari (e perch\u00e9 da questo punto di vista \u00abl\u2019antico feticcio\u00bb degli <em>interna corporis<\/em> reclama ancora la sua dose di sacrifici umani), perch\u00e9 la legge ora c\u2019\u00e8 e il giudice costituzionale sarebbe in fondo chiamato ad esprimersi in carenza di un interesse attuale e fissando al pi\u00f9 principi per l\u2019avvenire.<\/p>\n<p>Quanto alla legge elettorale per le Camere, infatti, essa lo ha appunto fatto con la sentenza 1\/ 2014, ad elezioni gi\u00e0 celebrate, forzando quello che sarebbe stato forse un esito pi\u00f9 naturale e prevedibile, ossia rifiutando di prendere la pi\u00f9 comoda uscita dell\u2019inammissibilit\u00e0 della questione sottopostale.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>Nemmeno pu\u00f2 ritenersi con eccessiva fiducia percorribile una terza strada (in realt\u00e0 un vicolo cieco, alla luce dell\u2019attuale giurisprudenza costituzionale, come notano asciutti tanto Gianni di Cosimo, quanto Alessandro Morelli, <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/12\/26\/lelettore-buon-selvaggio-e-il-parlamento-esautorato-i-mostri-della-nuova-mitologia-politica-e-gli-strumenti-per-fronteggiarli\/\"><em>L\u2019elettore \u201cbuon selvaggio\u201d e il Parlamento esautorato: i mostri della nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli<\/em><\/a>, ivi), che vedrebbe il cittadino attendere la legge di bilancio al varco di una questione\u00a0 incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale, sollevata in via di eccezione \u00a0in un giudizio che lo riguardasse, come ha suggerito di fare Ugo De Siervo (<em>Votata senza regole, la manovra \u00e8 un mostro giuridico. Ricorrano i cittadini alla Consulta<\/em>, intervista di Liana Milella, <em>Repubblica<\/em>, 24 dicembre 2018), per il carattere organizzatorio e dunque non immediatamente lesivo di siffatta legge.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 peraltro intravedere un\u2019ultima strada e pazienza se la memoria storica e l\u2019esperienza la fanno forse ritenere ancora meno percorribile delle altre: quella di riprendere il discorso riformatore, dei regolamenti parlamentari e della Costituzione, opzione che in ogni caso non escluderebbe le precedenti, ma appresterebbe rimedi pi\u00f9 di fondo.<\/p>\n<p>Appartiene a tale ordine di decisioni ormai non rinviabili il dare finalmente corpo allo statuto costituzionale delle minoranze, raccogliendo il suggerimento che qui avanza Cavino, ossia quello di inserire nel secondo comma dell\u2019art. 64 della Costituzione il principio per cui \u00a0\u00abi regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari\u00bb.<\/p>\n<p>Sta ancora in tale livello delle cose da fare lo statuire il divieto di porre la questione di fiducia su maxiemendamenti, auspicato qui da Di Cosimo, come pure l\u2019introdurre \u2013 sempre nella Carta Costituzionale \u2013 il meccanismo del voto a data certa su disegni di legge dichiarati essenziali dal Governo, \u00a0onde svolgere il proprio indirizzo politico: data certa e quindi tempi contingentati e stroncatura delle forme pi\u00f9 abnormi e sofisticate di <em>filibustering<\/em>, ma al tempo stesso garanzia di presenza vigile dell\u2019opposizioni nel procedimento. Uno strumento previsto in realt\u00e0 dalla riforma costituzionale che l\u2019elettorato ha bocciato due anni fa, finito travolto da considerazioni di contesto politico generale della maggioranza dell\u2019elettorato e dal rifiuto di altre scelte tecniche in effetti meno commendevoli, ma in s\u00e9 non malvagio e soprattutto da riconsiderare, ora che avanza l\u2019onda del plebiscitarismo populista, dell\u2019apertura incontrollata all\u2019innamoramento referendario e verso il vincolo di mandato, della cripto-secessione strisciante di alcune regioni del centro Nord, che ancora pi\u00f9 richiede di munire le casematte di chi vuole potere dire no alla resistibile onnipotenza di una presunta \u201cvolont\u00e0 generale\u201d, da accertare peraltro \u2013 secondo chi fa il tifo per essa \u2013 con strumenti telematici dei quali \u00e8 opaco chi sia il manovratore; una democrazia diretta 2.0, si dice talora, magnificandola, ma di fronte alla quale la domanda giusta \u00e8, alla fine, \u00abdiretta da chi?\u00bb.<\/p>\n<p>Nel dibattito in cui ci si \u00e8 inseriti,\u00a0 i rischi di culture politiche populiste, che addirittura rifiutano in radice la prospettiva di possibili conflitti tra poteri, perch\u00e9 in realt\u00e0 respingono il principio stesso di una loro frammentazione a fini di controllo reciproco, l\u2019unica efficace contrapposizione potendo essere per loro quella tra popolo, organicamente inteso come un tutt\u2019uno ed <em>\u00e9lites<\/em> privilegiate, sono stati in particolare \u00a0vigorosamente sottolineati da Alessandro Morelli.<\/p>\n<p>Ormai , comunque, manca poco per togliersi la curiosit\u00e0. Non resta che attendere.<\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Prisco Una premessa prudenziale: questa breve nota viene scritta e inviata per la pubblicazione il giorno 30 dicembre 2018, a legge di bilancio per il 2019 appena approvata dalle Camere e prima della sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/12\/31\/non-ci-si-puo-aspettare-altro-che-moniti-ma-e-urgente-riprendere-la-strada-delle-riforme\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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