{"id":6771,"date":"2020-01-12T15:46:34","date_gmt":"2020-01-12T14:46:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=6771"},"modified":"2020-01-12T15:47:21","modified_gmt":"2020-01-12T14:47:21","slug":"il-re-pallido-dinanzi-alla-consulta-le-posizioni-organizzative-a-elevata-responsabilita-e-lagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/il-re-pallido-dinanzi-alla-consulta-le-posizioni-organizzative-a-elevata-responsabilita-e-lagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"Il Re pallido dinanzi alla Consulta: le &#8220;posizioni organizzative a elevata responsabilit\u00e0&#8221; e l\u2019Agenzia delle Entrate"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/agentrate.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"6772\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/il-re-pallido-dinanzi-alla-consulta-le-posizioni-organizzative-a-elevata-responsabilita-e-lagenzia-delle-entrate\/agentrate\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/agentrate.jpg\" data-orig-size=\"242,208\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"agentrate\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/agentrate.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/agentrate.jpg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-6772\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/agentrate-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di\u00a0<strong>Giuseppe Tropea<\/strong><\/p>\n<p>Citer\u00f2 <em>Il Re Pallido<\/em> di D. Foster Wallace per iniziare: \u00e8 utile richiamare questo capolavoro incompiuto, perch\u00e9 si svolge in un contesto di profonda trasformazione delle agenzie fiscali americane, e di passaggio dal modello burocratico a quello manageriale, problema che come vedremo \u00e8 al centro anche della questione qui trattata\u2026<!--more--><\/p>\n<p>\u201cDimenticate l&#8217;dea che le informazioni siano un bene. Solo certe informazioni sono un bene. <em>Certe<\/em>\u00a0nel senso di poche, non nel senso di confermate al cento per cento. (p. 441, cap. 27)\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 ci\u00f2 che in questa sede mi limiter\u00f2 appunto a fare.<\/p>\n<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questione di legittimit\u00e0 costituzionale in ordine alle disposizioni di cui alla legge n. 205 del 2017 con cui, in riferimento ad alcune delle Agenzie fiscali (Entrate e Dogane): da un lato si istituisce una nuova posizione organizzativa (con poteri e funzioni sostanzialmente dirigenziali); dall\u2019altro lato si introducono alcuni peculiari benefici (ammissione diretta alle prove scritte e riserva del 50% dei posti) riservati ad una parte del personale dipendente dalla Agenzie stesse.<\/p>\n<p>Con detta ordinanza, n. 7067 del 3 giugno 2019, la sezione II-ter del T.a.r. per il Lazio &#8211; chiamata a pronunziarsi sul ricorso della Dirpubblica \u2013 Federazione del pubblico impiego avente ad oggetto alcune modifiche apportate al regolamento di organizzazione dell\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalit\u00e0 della legge di bilancio per il 2018 con riferimento alle norme che introducono, nella disciplina regolamentare della predetta Agenzia, nuove posizioni organizzative nonch\u00e9 alcuni benefici per alcuni dei dipendenti interni che intendano partecipare alle procedure concorsuali finalizzate all\u2019accesso ai ruoli dirigenziali della medesima amministrazione fiscale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1, comma 93, della legge di bilancio per il 2018, ha introdotto, all\u2019interno delle due Agenzie delle Entrate e delle Dogane, una nuova posizione organizzativa per lo svolgimento di compiti di \u201celevata professionalit\u00e0\u201d [lettera a)], la cui disciplina pu\u00f2 essere sintetizzata come segue:<\/p>\n<p>\u2212 le nuove posizioni sono affidate, previa selezione interna, a funzionari interni con almeno 5 anni di anzianit\u00e0 nella terza area [lettera b)];<\/p>\n<p>\u2212 i titolari delle nuove posizioni possono adottare atti e provvedimenti con rilevanza anche esterna; atti di spesa e di entrata; atti gestionali ed organizzativi [lettera c)];<\/p>\n<p>\u2212 per i medesimi titolari \u00e8 prevista altres\u00ec una retribuzione di risultato [lettera d)];<\/p>\n<p>\u2212 viene poi delineata una specifica disciplina per l\u2019accesso \u201ca regime\u201d alle qualifiche dirigenziali delle due Agenzie che ricomprende: tipologia di prove (scritti, orali ed eventuale prova preselettiva in caso di elevato numero di candidati); requisiti per accedervi; composizione della commissione di concorso; disposizioni di favore per i dipendenti delle Agenzie fiscali (ossia: possibilit\u00e0 di evitare le prove preselettive per alcune categorie di dipendenti e dunque ammissione diretta alle prove scritte<\/p>\n<p>nonch\u00e9 riserva di posti finali pari al 50% di quelli messi a concorso);<\/p>\n<p>\u2212 il regolamento di amministrazione dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 stato conseguentemente modificato, in funzione delle disposizioni primarie innanzi descritte, attraverso la sostituzione dell\u2019art. 12 e la introduzione di un nuovo art. 18-bis (non si discute in questa sede dell\u2019Agenzia delle Dogane che infatti viene estromessa dal giudizio davanti al T.a.r.).<\/p>\n<p>In relazione al requisito della non manifesta infondatezza, il T.a.r. per il Lazio ha individuato tre profili di possibile incostituzionalit\u00e0, in merito alle richiamate disposizioni legislative, come di seguito sintetizzati:<\/p>\n<p>a) violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. in quanto verrebbe nella sostanza dissimulato l\u2019esercizio di funzioni dirigenziali [i poteri concernenti la adozione di atti e provvedimenti con rilevanza anche esterna, atti di spesa e di entrata nonch\u00e9 atti gestionali ed organizzativi non rientrerebbero, in effetti, tra quelli della terza area funzionale ma sembrano piuttosto assimilabili a quelli, tipicamente dirigenziali, di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001]. Di qui la configurazione di \u201cun nuovo inquadramento\u201d ossia il passaggio ad una fascia funzionale superiore sottratta, tuttavia, alla regola del pubblico concorso (le nuove posizioni organizzative sono infatti riservate a dipendenti \u201cinterni\u201d alle Agenzie). E tanto anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie:<\/p>\n<p>a1) gli incarichi previsti per l\u2019affidamento delle nuove posizioni organizzative non sono espressamente qualificati \u2013 almeno formalmente \u2013 come temporanei;<\/p>\n<p>a2) non \u00e8 previsto alcun termine entro il quale concludere le procedure concorsuali per il reclutamento \u201ca regime\u201d di dirigenti;<\/p>\n<p>b) violazione dell\u2019art. 136 Cost. nella parte in cui la istituzione di tali nuove posizioni organizzative determina la violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. Violazione che si configura non solo allorch\u00e9 il legislatore emani una norma che costituisca \u00abmera riproduzione\u00bb di quella gi\u00e0 ritenuta lesiva della Costituzione (ovvero che \u201cripristini o preservi l&#8217;efficacia di una norma gi\u00e0 dichiarata incostituzionale\u201d) ma anche nell\u2019ipotesi in cui la nuova disciplina miri a \u00abperseguire e raggiungere, &#8220;anche se indirettamente&#8221;, esiti corrispondenti\u00bb;<\/p>\n<p>c) violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. nella parte in cui si prevede che, ai fini dell\u2019accesso alla qualifica dirigenziale \u201ca regime\u201d:<\/p>\n<p>c1) i dipendenti interni che per due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali oppure quali titolari delle nuove posizioni organizzative ad elevata professionalit\u00e0, siano esonerati dalla eventuale prova preselettiva;<\/p>\n<p>c2) ai dipendenti interni con dieci anni di anzianit\u00e0 nella terza area sia riservato il 50% dei posti messi a concorso.<\/p>\n<p>Si tratterebbe, in altre parole, di cumulare una doppia serie di benefici (naturalmente per coloro che possiedano entrambi i requisiti dei due anni di funzioni dirigenziali e dei 10 anni di anzianit\u00e0 nella terza area) correlati tuttavia \u201cnon tanto alla particolare qualificazione del dipendente (non agevolmente rinvenibile nel mero possesso del requisito dell\u2019anzianit\u00e0) ma alla condizione di dipendente stesso\u201d. Una simile \u201cingiustificata discriminazione\u201d si rivela tanto pi\u00f9 evidente ove soltanto si consideri che il requisito della mera anzianit\u00e0 decennale \u00e8 pacificamente posseduto anche da dipendenti di altre amministrazioni.<\/p>\n<p>Non agisco in questa sede da \u201camicus curiae\u201d, n\u00e9 mi spinger\u00f2 a teorizzare l\u2019esito del contenzioso in corso, che sar\u00e0 discusso fra poco all\u2019udienza del prossimo 25 febbraio. Piuttosto, ben pi\u00f9 modestamente toccher\u00f2 rapidamente tre profili che mi sembrano particolarmente rilevanti:<\/p>\n<p>1) Il regime degli atti sottoscritti in caso di eventuale pronuncia di incostituzionalit\u00e0;<\/p>\n<p>2) Come si porrebbe una eventuale pronuncia di incostituzionalit\u00e0 in rapporto al regime giuridico organizzativo dell\u2019Agenzia delle Entrate;<\/p>\n<p>3) Le eventuali strade alternative percorribili in caso di pronuncia di incostituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>1) Secondo una certa giurisprudenza la declaratoria d\u2019incostituzionalit\u00e0 importerebbe consequenzialmente la nullit\u00e0 (o comunque l\u2019invalidit\u00e0) degli atti firmati dai dirigenti non di ruolo (Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, nella sent. n. 3222\/2015 del 31 marzo 2015).<\/p>\n<p>La tesi prevalente \u00e8 tuttavia quella della conservazione della validit\u00e0 degli atti di accertamento e imposizione firmati da tali soggetti.<\/p>\n<p>Non tanto per la tesi del \u201cfunzionario di fatto\u201d, che fa leva sui principi di buona fede e affidamento: essa non sembra tuttavia percorribile dal momento che si tratterebbe di atti pur sempre sfavorevoli nei confronti dei relativi destinatari.<\/p>\n<p>Altra \u00e8 la soluzione della Corte di cassazione: la normativa speciale che disciplina il settore fiscale nella parte in cui si prevede che i medesimi atti di accertamento, ai sensi dell\u2019art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, possano essere sottoscritti dal capo dell&#8217;ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che il capo dell&#8217;ufficio o il funzionario delegato debba necessariamente rivestire una qualifica dirigenziale (cfr. Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22810).<\/p>\n<p>Sulla base di tale giurisprudenza il problema andrebbe quindi inquadrato e risolto in senso affermativo alla conservazione della validit\u00e0 degli atti di accertamento e imposizione firmati da dirigenti non di ruolo.<\/p>\n<p>Il discorso \u00e8 pi\u00f9 delicato in altri settori, che non possono essere approfonditi in questa sede.<\/p>\n<p>Si pensi alla soppressione di Equitalia, avvenuta con d.l. n. 193\/2016, sostituita dall\u2019Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale in tutti i rapporti costituitisi fino a tale data. Ora, la giurisprudenza ha gi\u00e0 evidenziato come anche in tal caso il transito di dipendenti e dirigenti di Equitalia nel nuovo ente generi dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale, alla luce del fatto che, di regola, il conferimento di incarichi dirigenziali richieda il pubblico concorso, anche se si ha passaggio da un ente privatistico (societ\u00e0 per azione) e un ente pubblico economico (v. Cons. St., ord. n. 3213\/2017).<\/p>\n<p>In questo caso, peraltro, \u00e8 pi\u00f9 difficile trasporre la soluzione individuata dalla Cassazione, posto che l\u2019art. 42 del Dpr 600\/73 attiene alle sole imposte dirette e non anche agli atti della riscossione che, invece, ricadono nel campo di applicazione della normativa generale che non disciplina alcun tipo di delega di sottoscrizione. Di fatto, per gli atti della riscossione \u00e8 necessaria la firma dei dirigenti, senza possibilit\u00e0 di delega alcuna, posto che per tali atti non esiste una norma che disponga che siano firmati dal funzionario competente delegato.<\/p>\n<p>2) Bisogna rilevare che i precedenti sono nel senso di far ritenere, al di l\u00e0 del caso strettamente processuale della violazione del giudicato costituzionale prospettata nell\u2019ordinanza di remissione, un accoglimento della questione.<\/p>\n<p>Infatti la giurisprudenza costituzionale \u00e8 granitica nel ritenere che \u201cnessun dubbio pu\u00f2 nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell\u2019ambito di un\u2019amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gi\u00e0 in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta \u2018l\u2019accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni pi\u00f9 elevate ed \u00e8 soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso\u2019 (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentt. n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)\u201d.<\/p>\n<p>Secondo la Corte, in linea astratta, una norma che consenta il conferimento non definitivo a funzionari d\u2019incarichi dirigenziali, cio\u00e8 a soggetti privi della relativa qualifica, in attesa del completamento delle procedure di concorso, non \u00e8 in contrasto con i principi prima richiamati.<\/p>\n<p>A condizione, tuttavia, che tale conferimento sia precisamente delimitato nel tempo. \u00c8 proprio ci\u00f2 che si \u00e8 ritenuto mancare con la sent. n. 37\/2015, ed \u00e8 ci\u00f2 di cui dubita il Tar Lazio con riguardo alla nuova disciplina.<\/p>\n<p>Piuttosto, si pu\u00f2 riflettere se dare prevalenza all\u2019inquadramento pubblicistico possa far sbiadire la specificit\u00e0 delle agenzie fiscali come modello organizzativo alternativo a quello ministeriale oppure, da una prospettiva diametralmente opposta, se il caso dell\u2019accesso alla dirigenza non mostri proprio come il paradigma organizzativo \u201cagenzia\u201d sia sempre stato forzato rispetto al corpo pubblico titolare della funzione erariale. Insomma, il caso muove dall\u2019importante ambito tematico rappresentato dall\u2019accesso ad una dirigenza pubblica mediante concorso ma lo trascende, potendo fungere da prisma rivelatore dell\u2019effettiva presa di una parte rilevante del processo di <em>agentrification<\/em> nel sistema amministrativo italiano e delle sue genetiche contraddizioni (cfr. L. Saltari, <em>L\u2019accesso alla dirigenza pubblica per concorso non conosce eccezioni, <\/em>nota a Corte cost., 17 marzo 2015, n. 37, in <em>Giorn. dir. amm.<\/em>, 2016, 33 ss.).<\/p>\n<p>Sul punto si \u00e8 osservato che le posizioni dirigenziali sono sempre state importanti. In un nuovo apparato, che si vuole capace di conseguire performance superiori all\u2019amministrazione tradizionale, lo sono (possibilmente) ancora di pi\u00f9. Non \u00e8, allora, irragionevole che questo ente si doti di regole per l\u2019accesso alla dirigenza in parte diverse da quelle valide nelle altre amministrazioni pubbliche. Se si applicano nelle agenzie le stesse statuizioni che reggono la burocrazia si corre il rischio di sbiadirne l\u2019innovativit\u00e0 e, in definitiva, le possibilit\u00e0 di divenire l\u2019ala marciante dell\u2019amministrazione. Nel settore privato, la progressione interna che porta a posizioni dirigenziali sub-apicali \u00e8 la prassi invalsa.<\/p>\n<p>Nella posizione assunta dalla giurisdizione amministrativa e da quella costituzionale hanno certamente influito l\u2019evidenza delle resistenze al processo di managerializzazione che tendono a mantenere le agenzie impigliate nell\u2019orbita burocratica. Per questo i due ordini giurisdizionali si sono mossi contro quello che hanno ritenuto essere un eccesso di autonomia che allontana dai canoni comuni dell\u2019amministrazione pubblica e pu\u00f2 essere foriero d\u2019ingiustificati vantaggi per gli organi che ne godono. Quest\u2019orientamento, al netto della sua teorica condivisibilit\u00e0, mette in discussione la stessa plausibilit\u00e0 dell\u2019applicazione del modello organizzativo \u201cagenzia\u201d nella parte maggiore dell\u2019amministrazione fiscale italiana.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte l\u2019Agenzia delle entrate non opera sul mercato. Essa \u00e8 titolare di penetranti poteri imperativi, tipica espressione della sovranit\u00e0 statale. Per essa, allora, distinguere tra policy e management diviene complesso in concreto tanto che le due sfere sarebbero separabili solo in astratto. Non \u00e8 un caso che il modello autonomo delle Agenzie, in un Paese che \u00e8 stato modello dei descritti processi di aziendalizzazione, sulla base del c.d. <em>New Public Management,<\/em> ovvero la Gran Bretagna, riguardi soprattutto enti erogatori di beni e di servizi, pi\u00f9 che titolari di funzioni.<\/p>\n<p>Bisogna per\u00f2 dire che, se questo \u00e8 vero, \u00e8 anche vero che di recente la giurisprudenza europea e italiana d\u00e0 un\u2019interpretazione molto restrittiva di \u201cfunzione pubblica\u201d (si v. il caso dei direttori stranieri dei musei, considerati legittimi dal Consiglio di Stato proprio sulla base di tale esegesi restrittiva).<\/p>\n<p>3) Per svolgere i concorsi occorre tempo.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 soluzioni alternative al concorso sarebbero definitivamente precluse da una seconda declaratoria d\u2019incostituzionalit\u00e0. L\u2019idea ormai invalsa \u00e8 che un&#8217;amministrazione che funziona dipenda (anche) dalla sua capacit\u00e0 di attrarre e selezionare personale qualificato. In questa prospettiva \u00e8 evidente che le modalit\u00e0 del reclutamento influenzano l&#8217;autoselezione dei soggetti che aspirano all&#8217;impiego pubblico.<\/p>\n<p>Si consideri, ad esempio, che il d.lgs. n. 75\/2017, che ha novellato in pi\u00f9 punti il Testo unico sul pubblico impiego, se da un lato ha introdotto il sistema del piano triennale dei fabbisogni, pi\u00f9 flessibile di quello tradizionale delle dotazioni organiche, dall\u2019altro ha stabilito che per quanto attiene la stabilizzazione del precariato essa debba avvenire con pubblico concorso. Ci\u00f2 sia nel caso di stabilizzazione del precariato ancora in servizio (art. 20), ad esempio mediante procedura concorsuali riservate, sia nel caso di ricorso ex novo della p.a. a regime di lavoro flessibile (art. 9).<\/p>\n<p>Si possono quindi prefigurare due soluzioni che consentano di conciliare le peculiarit\u00e0 dell\u2019Agenzia delle Entrate, che voglia configurarsi come effettiva \u201cagenzia\u201d, con le esigenze dell\u2019imparzialit\u00e0 e con la regola del pubblico concorso, oltre che con le i caratteri della funzione pubblica, distinta dall\u2019ente erogatore di beni e di servizi.<\/p>\n<p>Una nel breve periodo, l\u2019altra in un regime in cui venga definitivamente affermata la regola del pubblico concorso.<\/p>\n<p><em>a) <\/em>Lo Stato ha la necessit\u00e0 di poter contare su un\u2019amministrazione fiscale pienamente efficiente per tenere in equilibrio i propri conti. Una soluzione cui si potrebbe pervenire, avvalendosi dell\u2019autonomia regolamentare (e\/o, forse, addirittura in via di contrattazione collettiva), potrebbe essere l\u2019enucleazione di una figura non dirigenziale ma superiore a quella del funzionario direttivo. Per tale posizione potrebbe immaginarsi un compenso maggiore del livello sub-dirigenziale ma necessariamente inferiore a quello dirigenziale. Questo nuovo disegno potrebbe essere sfruttato per correggere il regime della retribuzione incentivante ancorando il premio dal quantitativo accertato a quello effettivamente riscosso.<\/p>\n<p><em>b) <\/em>In ogni caso, al fine dell\u2019indizione del concorso che dovr\u00e0 comunque esserci, specie in caso di possibile sentenza di incostituzionalit\u00e0, sembra plausibile ricavare da un\u2019analisi sistematica elementi che possono far considerare l\u2019Agenzia delle entrate un organo amministrativo dai tratti peculiari per il quale pu\u00f2 essere ammissibile una differente declinazione delle regole per l\u2019accesso alla dirigenza (come previsto dal legislatore nell\u2019art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 300\/1999).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Ci\u00f2 deve aversi, per\u00f2, nel rispetto sostanziale della regola del concorso pubblico aperto, e quindi solo se la declinazione della disciplina dell\u2019accesso alla dirigenza non sia tale da precludere le opportunit\u00e0 degli esterni. Il riconoscimento, con specifici punteggi, del valore dell\u2019esperienza degli interni, e il condizionamento del definitivo ingresso in ruolo con un periodo di applicazione, non pu\u00f2 che essere calibrato in modo tale da consentire ai pi\u00f9 capaci e qualificati dei concorrenti esterni di entrare come dirigenti nell\u2019Agenzia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Giuseppe Tropea Citer\u00f2 Il Re Pallido di D. Foster Wallace per iniziare: \u00e8 utile richiamare questo capolavoro incompiuto, perch\u00e9 si svolge in un contesto di profonda trasformazione delle agenzie fiscali americane, e di passaggio dal modello burocratico a quello manageriale, problema che come vedremo \u00e8 al centro anche della questione qui trattata\u2026<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/il-re-pallido-dinanzi-alla-consulta-le-posizioni-organizzative-a-elevata-responsabilita-e-lagenzia-delle-entrate\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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