{"id":6777,"date":"2020-01-12T19:40:01","date_gmt":"2020-01-12T18:40:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=6777"},"modified":"2020-01-12T19:40:03","modified_gmt":"2020-01-12T18:40:03","slug":"perche-cio-che-sabino-cassese-sostiene-contro-il-referendum-elettorale-non-puo-essere-condiviso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/perche-cio-che-sabino-cassese-sostiene-contro-il-referendum-elettorale-non-puo-essere-condiviso\/","title":{"rendered":"Perch\u00e9 ci\u00f2 che Sabino Cassese sostiene contro il referendum elettorale non pu\u00f2 essere condiviso"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/tarzan2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"6779\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/perche-cio-che-sabino-cassese-sostiene-contro-il-referendum-elettorale-non-puo-essere-condiviso\/tarzan2\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/tarzan2.jpg\" data-orig-size=\"300,378\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"tarzan2\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/tarzan2-238x300.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/tarzan2.jpg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-6779\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/tarzan2-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di <strong>Andrea Morrone<\/strong><\/p>\n<p>Sostiene Sabino Cassese (cfr. <em>I rischi che si corrono a giocare con le leggi<\/em>, in <em>Corriere della sera<\/em> dell\u201911 gennaio 2020), che il referendum elettorale per l\u2019introduzione dei collegi uninominali sarebbe inammissibile, perch\u00e9 il \u201c<em>furbo architetto<\/em>\u201d della proposta avrebbe confezionato un quesito mediante un <em>collage<\/em> di norme, pensate per fini diversi e, quindi, prese a caso, facendo come \u201c<em>Tarzan che, per muoversi velocemente nella giungla, andava con liane da un albero all\u2019altro<\/em>\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>Sostiene Cassese, che il quesito elettorale non si limita a abrogare le disposizioni della legge per l\u2019elezione delle Camere, ma ha ad oggetto anche una legge <em>diversa<\/em>, e cio\u00e8 una \u201c<em>legge diretta ad uno scopo (la riduzione dei parlamentari), per adoperarla come strumento per un altro scopo (la trasformazione del sistema elettorale)<\/em>\u201d. Inoltre, sostiene Cassese, il quesito amputerebbe questa legge del <em>dies a quo<\/em> previsto per la revisione dei collegi elettorali, quale conseguenza della riduzione dei parlamentari, lasciando cos\u00ec indeterminato il momento della sua decorrenza.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Agendo in una simile maniera, sostiene Cassese, \u201c<em>l\u2019ardita invenzione<\/em>\u201d avrebbe privato la legge delega sia dell\u2019<em>oggetto<\/em> sia del <em>tempo<\/em>, con \u201c<em>vulnerazione dell\u2019assetto organizzativo costituzionale<\/em>\u201d. \u201c<em>Le leggi non sono <\/em>bon \u00e0 tout faire\u201d, perch\u00e9 \u2013 sostiene sempre Cassese \u2013 \u201c<em>bisogna rispettare la volont\u00e0 del Parlamento, specialmente se si \u00e8 sul crinale di un principio fondamentale, che riguarda l\u2019assetto organizzativo costituzionale, quello della riserva di funzione legislativa del Parlamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019esito del ragionamento non \u00e8 soltanto che \u201c<em>Non si pu\u00f2 prendere una legge delega e farle dire quello che non dice, n\u00e9 darle un tempo a piacimento<\/em>\u201d, ma, parossisticamente, quello per cui \u201c<em>Se si pensa che la formula elettorale debba essere decisa dall\u2019elettorato (una conclusione che molti ritengono non saggia, per la complicatezza della materia), lo si faccia in modo diretto a chiaro, non per vie traverse<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sabino Cassese \u00e8 troppo saggio per non sapere che qualunque architetto di un referendum, specie in materia elettorale, non pu\u00f2 affatto sottoporre al popolo <em>una qualsiasi domanda<\/em>, ma \u00e8 costretto, se vuole proporre quesiti ammissibili, a rispettare gli stringenti criteri che vigono in questo ambito, e che sono stati elaborati dalla Corte costituzionale nel corso della sua lunga giurisprudenza. La cosa veramente indispensabile, al fine di valutare l\u2019ammissibilit\u00e0 di un referendum elettorale \u00e8, per rimanere nella metafora di Cassese, focalizzare l\u2019attenzione <em>non<\/em> sulle acrobazie di Tarzan, ma sulla circostanza se Tarzan, nelle sue contorsioni, abbia o meno rispettato le regole del gioco. Fuor di metafora, Cassese condanna senza appello il referendum elettorale perch\u00e9 lo considera una <em>pomme impoison\u00e9e<\/em> prodotta dall\u2019astuzia dei promotori; ma, in realt\u00e0, ci\u00f2 che conta ai fini dell\u2019ammissibilit\u00e0, e che Cassese trascura altrettanto abilmente, \u00e8 esclusivamente il <em>contenuto obiettivo della domanda<\/em> referendaria, e la sua conformit\u00e0 alla <em>costituzione vivente<\/em> in questa specifica materia.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, sui referendum elettorali, il diritto vivente deriva integralmente dalla giurisprudenza costituzionale. Secondo la Corte costituzionale, le domande referendarie su leggi elettorali devono rispettare una serie di <em>requisiti necessari<\/em>: ammissibili sono solo i quesiti <em>parziali<\/em> e non quelli totali (la manipolazione pu\u00f2 riguardare pure singole parole, \u201c<em>anche se prive di autonomo significato normativo<\/em>\u201d: sent. n. 32 del 1993); devono essere necessariamente <em>omogenei<\/em>, e ci\u00f2 non solo nell\u2019<em>oggetto<\/em> ma anche nella cd. <em>normativa di risulta<\/em>; e, soprattutto, i quesiti elettorali devono essere <em>auto-applicativi<\/em>, per consentire comunque le elezioni, allo scopo di evitare l\u2019ipotesi \u201c<em>anche solo teorica<\/em>\u201d che il referendum abrogativo lasci sguarnito l\u2019ordinamento di un meccanismo di rinnovo di un organo costituzionale (cfr. sentt. nn. 29 del 1987, 47 del 1991, 32 del 1993, 5 del 1995, 27 del 1997, 13 del 1999, 15 e 16 del 2008).<\/p>\n<p>Ecco allora la posta in gioco, il vero <em>thema decidendum<\/em>: il referendum elettorale sui collegi uninominali deve essere valutato nella sua <em>oggettiva<\/em> struttura formale e solo alla stregua di questi criteri giurisprudenziali, e non di questo o quel punto di vista, di natura puramente <em>soggettiva<\/em>.<\/p>\n<p>Quella della giurisprudenza costituzionale in materia di referendum elettorali \u00e8 una storia troppo nota, soprattutto ai giuristi, per essere nuovamente ricordata. Del resto, lo stesso Cassese ne \u00e8 ben consapevole: a tal punto che, nel suo articolo, non affronta nessuno di quei classici problemi di ammissibilit\u00e0, ma <em>sposta ulteriormente in avanti<\/em> la soglia dell\u2019(in)ammissibilit\u00e0 dei quesiti elettorali. Oggi, ad essere in questione, sostiene Cassese, sarebbe l\u2019organizzazione costituzionale, per avere il referendum abrogativo ad oggetto una <em>legge delega<\/em>, che verrebbe deformata nella sua funzione, per essere piegata agli obiettivi politici dei promotori.<\/p>\n<p>In fondo, \u00e8 chiaro quel che vuole Cassese: offrire alla discussione un espediente, l\u2019ennesimo, utile per <em>inventare<\/em> ad arte un nuovo limite di ammissibilit\u00e0, che, nel nostro caso, deriverebbe dalla sua autorevole, ma altrettanto ingegnosa, proposta per una sorta di \u201cgaranzia d\u2019istituto\u201d come ostacolo alla proponibilit\u00e0 del referendum abrogativo: in particolare, la \u201clegge di delegazione\u201d, tutelata dall\u2019art. 76 Cost., sarebbe un\u2019altra fonte normativa ad essere esclusa <em>implicitamente<\/em> dall\u2019elenco degli atti su cui, il corpo elettorale, pu\u00f2 presentare delle richieste di referendum ai sensi dell\u2019art. 75 Cost.<\/p>\n<p>Questa tesi <em>prova troppo<\/em>, e per pi\u00f9 d\u2019un profilo. Innanzitutto, quel che per Cassese non sarebbe consentito al corpo elettorale, verrebbe da lui stesso permesso alla Corte costituzionale, la quale, sostiene Cassese, dovrebbe allargare ancora di pi\u00f9 il novero delle fonti escluse dall\u2019ammissibilit\u00e0, cos\u00ec riscrivendo ancora il testo dell\u2019art. 75 Cost. E, potrebbe aggiungersi ancora, in materia di legge di delegazione una simile operazione non sarebbe neppure cos\u00ec nuova nella giurisprudenza, dopo che, con la sent. n. 251 del 2016 (sulla cd. legge delega Madia), il giudice delle leggi ha gi\u00e0 contribuito a deformare il volto di quell\u2019istituto, nell\u2019imporre l\u2019<em>intesa<\/em> con le regioni ogni volta che lo Stato, con quella fonte normativa, incrocia competenze regionali. Singolare che Sabino Cassese non ricordi le sue severe critiche a quella decisione, che, sosteneva allora lo stesso Cassese, riscrivevano l\u2019assetto organizzativo della Costituzione repubblicana!<\/p>\n<p>Il punto pi\u00f9 critico della teoria di Cassese \u00e8, per\u00f2, un altro: non tiene conto \u2013 volutamente o meno poco conta \u2013 che l\u2019inserimento nel quesito elettorale della legge n. 51 del 2019 non \u00e8 affatto, per dirla con la sua metafora, un \u201ccambio di liana\u201d fatto con la disinvoltura di Tarzan nella giungla, ma un\u2019<em>oggettiva<\/em> necessit\u00e0 proprio <em>secondo la costituzione vivente<\/em>, rispondendo pienamente alla giurisprudenza costituzionale, che Cassese vorrebbe non tanto richiamare (e, comunque, solo in parte), ma, soprattutto, <em>rinforzare<\/em> avanzando quel nuovo limite di ammissibilit\u00e0.<\/p>\n<p>La legge n. 51 del 2019 <em>non<\/em> <em>\u00e8<\/em> la legge sulla riduzione dei parlamentari, ma una legge approvata dal Parlamento per consentire l\u2019applicazione della formula elettorale vigente anche nell\u2019ipotesi \u2013 che era coeva al momento della sua approvazione e, poi, \u00e8 diventata realt\u00e0 l\u20198 ottobre 2019 \u2013 dell\u2019approvazione di una legge costituzionale diretta a ridurre il numero dei rappresentanti. La legge n. 51 del 2019, innanzitutto e precisamente, <em>modifica la legge elettorale vigente<\/em>, prevedendo una <em>diversa<\/em> definizione del rapporto tra collegi uninominali e collegi plurinominali, da stabilire in rapporto al nuovo numero dei parlamentari eleggibili. A questo scopo precipuo, di conseguenza, quella legge n. 51 del 2019 dispone <em>anche<\/em> (e, quindi non ne costituisce l\u2019oggetto specifico) una delega al governo, necessaria per disegnare la (nuova) geografia dei collegi elettorali, corrispondente alla nuova e diversa composizione del Parlamento.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto agli studiosi di referendum abrogativo, l\u2019ammissibilit\u00e0 di un quesito si regge secondo la Corte costituzionale su due criteri particolari, che ne condizionano l\u2019ammissibilit\u00e0. Il primo: la \u201c<em>matrice razionalmente unitaria<\/em>\u201d, ossia l\u2019identit\u00e0 della domanda, che deve perseguire un fine determinato, univoco, che permetta di unificare nella sua <em>ratio<\/em> unitaria, <em>anche<\/em> la pluralit\u00e0 delle disposizioni incluse in un quesito parziale o manipolativo, <em>anche<\/em> quelle che al <em>comune mortale<\/em> sembrano formule prive di senso. Il secondo: il criterio della \u201c<em>completezza del quesito<\/em>\u201d, secondo il quale l\u2019oggetto della domanda deve comprendere tutte le disposizioni che siano coerenti con, e funzionali alla, matrice razionalmente unitaria che lo sorregge. Senza l\u2019una e l\u2019altro il quesito \u00e8 inammissibile.<\/p>\n<p>Alla luce di questi principi, l\u2019obiezione che sostiene Cassese \u00e8 <em>del tutto fuori tema<\/em>: nel quesito elettorale in discussione non viene affatto operato uno <em>sviamento<\/em> del fine originario della legge n. 51 del 2019 verso un diverso obiettivo (legge n. 51 del 2019 che, come detto, non \u00e8 tanto la forma di una delega al governo ma, soprattutto, l\u2019atto introduttivo di una diversa disciplina della formula elettorale vigente). Il quesito elettorale ha ad oggetto <em>anche<\/em> la legge n. 51 del 2019 perch\u00e9 esso, <em>secondo la costituzione vivente<\/em> <em>in materia di referendum abrogativo<\/em>, non poteva e non pu\u00f2 non estendersi \u2013 e precisamente nel modo esatto in cui il ritaglio \u00e8 stato in concreto svolto \u2013 anche alla legge n. 51 del 2019.<\/p>\n<p>La domanda referendaria, sorretta da una <em>inequivoca<\/em> e <em>oggettiva<\/em> matrice razionalmente unitaria, \u00e8 quella di abolire i collegi plurinominali attribuiti con metodo proporzionale, per estendere a tutti i seggi disponibili il metodo di assegnazione sulla base dei collegi uninominali. Questo risulta chiaramente dall\u2019oggetto del quesito, e non \u00e8 affatto in questione, <em>neppure<\/em> nella tesi che sostiene Cassese nel suo articolo.<\/p>\n<p>Ma se questa \u00e8 la <em>ratio<\/em> del referendum elettorale, il quesito non pu\u00f2 non ricomprendere nell\u2019oggetto della domanda anche le disposizioni della legge n. 51 del 2019, laddove si riferisce alla formula elettorale vigente, che contempla tanto i collegi uninominali, <em>quanto i collegi plurinominali<\/em>: solo espungendo questi ultimi dall\u2019ordinamento vigente il quesito \u00e8 <em>completo<\/em>, perch\u00e9 altrimenti ne verrebbe frustata proprio la <em>ratio<\/em> unitaria, che, se rimanessero i collegi plurinominali nel testo della legge n. 51 del 2019, avrebbe contraddittoriamente natura ancipite (dato che la volont\u00e0 referendaria sarebbe diretta, da una lato, ad eliminare alcune disposizioni sui collegi plurinominali e, dall\u2019altro, a lasciare in vigore i collegi plurinominali previsti dalla legge n. 51 del 2019).<\/p>\n<p>Dunque, solo l\u2019inserimento, nell\u2019oggetto della domanda, anche di quelle specifiche disposizioni della legge n. 51 del 2019 che si sono indicate, permette al quesito abrogativo d\u2019essere un quesito <em>oggettivamente coerente<\/em> con la <em>ratio<\/em> unitaria di rendere <em>generale<\/em> la formula elettorale del collegio uninominale e, altres\u00ec, un <em>quesito completo materialmente<\/em>, nell\u2019eliminare dall\u2019ordinamento vigente ogni disposizioni che prevede l\u2019assegnazione di seggi parlamentari mediante i collegi plurinominali con metodo proporzionale.<\/p>\n<p>Ma non \u00e8 tutto. Proprio la matrice razionalmente unitaria del quesito esige, poi, una congruente manipolazione dei contenuti della delega legislativa di cui all\u2019art. 1 della legge n. 51 del 2019. Il quesito elettorale deve essere <em>auto-applicativo<\/em>, ossia mantenere vigente una normativa di risulta che permetta il rinnovo dell\u2019organo costituzionale che si tratta di eleggere (diversamente). Amputare, con il quesito elettorale, la disposizione che lega la delega all\u2019approvazione della riduzione dei parlamentari, discende <em>linearmente<\/em> proprio dal requisito giurisprudenziale della auto-applicativit\u00e0.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ignoto, neppure a Cassese, che la legge n. 51 del 2019 sia stata proposta da quel \u201cfurbo architetto\u201d che ha escogitato il presente quesito elettorale, proprio per corrispondere, con il suo contenuto normativo, al requisito giurisprudenziale della auto-applicativit\u00e0. Stratagemma, peraltro, non nuovo nella storia dei referendum elettorali: il precedente pi\u00f9 importante \u00e8 stato la leggina che, nel 1992, ha permesso al quesito sulla legge elettorale del Senato di diventare auto-applicativo, superando le obiezioni contenute nella sent. n. 47 del 1991, ai fini della sua ammissibilit\u00e0, pronunciata apertamente nella sent. n. 32 del 1993 della Corte costituzionale (cfr. A. Barbera e A. Morrone, <em>La Repubblica dei referendum<\/em>, Bologna, Il Mulino, 2003, 133 ss.).<\/p>\n<p>Fatto si \u00e8, ancora una volta oggettivamente, che al di l\u00e0 di quella diabolica trovata la legge n. 51 del 2019 \u00e8 ora una legge vigente, e che l\u2019amputazione, nel presente quesito, del riferimento all\u2019approvazione della riduzione dei parlamentari, consente al referendum di soddisfare proprio il requisito dell\u2019auto-applicativit\u00e0, rendendo utilizzabile la delega al riordino dei collegi <em>anche<\/em> nel caso di approvazione del referendum sui collegi uninominali. \u201c<em>Anche<\/em>\u201d, ho detto: ossia non viene meno affatto, per effetto del referendum, la <em>ratio<\/em> originaria della legge delega, come sostiene Cassese. La delega, per cos\u00ec dire, da speciale diventa generale e, quindi, non c\u2019\u00e8 nessun cambio di <em>ratio legis<\/em>, che era e rimane intatta nella sua essenza.<\/p>\n<p>Ancora: \u00e8 proprio la matrice razionalmente unitaria del quesito referendario che impone, per la necessit\u00e0 di renderlo auto-applicativo, di rivolgersi \u2013 cos\u00ec come \u00e8 oggettivamente contenuto nel quesito \u2013 al testo della legge n. 51 del 2019. Se l\u2019estensione del collegio uninominale a tutti i seggi disponibili \u00e8 il fine del referendum abrogativo, la possibilit\u00e0 di renderlo auto-applicativo esige di disporre di una disciplina vigente sul riordino dei collegi. E, nel nostro caso, proprio di quella disciplina contenuta nella legge n. 51 del 2019, che, a differenza di quanto accadeva nei passati quesiti elettorali (bocciati, di contro, per la mancanza di qualsivoglia regola sul riordino dei collegi: cfr. sent. n. 5 del 1995, confermata nella sent. n. 26 del 1997), mette a disposizione lo strumento per fare corrispondere i collegi elettorali al numero dei seggi assegnati a Camera e Senato.<\/p>\n<p>Il ritaglio referendario nella sua formulazione <em>testuale<\/em>, infatti, ha ad <em>oggetto<\/em> la previsione di una delega sul disegno dei collegi elettorali, nella parte in cui si riferisce all\u2019approvazione della revisione sulla riduzione dei parlamentari, per essere conseguentemente estesa, a seguito dell\u2019amputazione di quell\u2019ipotesi, a qualsiasi caso in cui <em>tratteggiare una diversa geografia dei collegi<\/em> <em>diventi necessario in concreto<\/em>. Anche qui, per\u00f2, il risultato \u00e8 <em>oggettivo<\/em>, e in linea, com\u2019\u00e8 arcinoto, con quanto il giudice delle leggi richiede nella sua giurisprudenza. Il referendum manipolativo, per rimanere entro le colonne d\u2019Ercole del giudizio di ammissibilit\u00e0, entrando nel mare aperto di una domanda plebiscitaria inammissibile, deve disegnare la normativa di risulta secondo le traiettorie consentite dall\u2019ordinamento vigente. Il risultato referendario, infatti, non pu\u00f2 essere il frutto della fantasia creativa dei promotori, il risultato, cio\u00e8, di un artificioso <em>collage<\/em> di disposizioni eterogenee prive di connessione, fatto per raggiungere qualsiasi scopo il comitato abbia a mente; la normativa di risulta, tutto all\u2019opposto, deve essere esclusivamente l\u2019effetto della naturale ri-<em>espansione<\/em> di una regola generale, implicita nel testo normativo inciso dal quesito, la cui efficacia normativa \u00e8, per\u00f2, da quel testo limitata ad alcuni casi determinati (cfr. sentt. nn. 36\/1996, 13 del 1999, 15 e 16 del 2008). Ed \u00e8 proprio questo che come ho detto, in maniera oggettiva, fa il presente quesito elettorale.<\/p>\n<p>L\u2019unica risposta che parrebbe rimanere priva di riferimenti testuali \u2013 questa l\u2019unica concessione, ma molto limitata, per quello che dir\u00f2, alla tesi che sostiene Cassese \u2013 \u00e8 il <em>dies a quo<\/em> di decorrenza dei sessanta giorni per l\u2019esercizio della delega (nel testo vigente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari). Ci\u00f2 nonostante, come ho dimostrato in un altro scritto (<em>In controtendenza. Note sull\u2019ammissibilit\u00e0 del referendum elettorale per i collegi uninominali<\/em>, in <em>Federalismi.it<\/em>, 18 dicembre 2019), si tratta di un <em>mero inconveniente<\/em>, che nulla ha a che vedere con la configurazione costituzionale della legge di delegazione, almeno secondo quel che sostiene Cassese.<\/p>\n<p>La delega \u00e8 e resta, anche dopo il referendum abrogativo, una delega per un \u201ctempo limitato\u201d, appunto, <em>sessanta giorni<\/em>. Il venir meno della decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, in ogni caso, <em>non lascia nudo l\u2019interprete<\/em>. Per effetto della manipolazione referendaria sul testo della legge n. 51 del 2019, la decorrenza dei sessanta giorni non potr\u00e0 che coincidere con la data di vigenza dell\u2019effetto abrogativo: il <em>dies a quo<\/em>, conseguente linearmente all\u2019ablazione referendaria, \u00e8 quello in cui entrer\u00e0 in vigore il decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l\u2019esito positivo della consultazione popolare (o il giorno in cui il decreto del Capo dello Stato avr\u00e0 eventualmente differito quegli stessi effetti ablativi).<\/p>\n<p>Dovrebbe costituire un canone di giudizio generale, assodato per i giuristi di vaglia, che un inconveniente \u00e8 tale proprio quando per scioglierlo sussistono soluzioni ragionevoli consentite dall\u2019ordinamento; e, all\u2019opposto, un inconveniente diventa un problema <em>insormontabile<\/em>, quando non c\u2019\u00e8 nell\u2019ordinamento vigente una via interpretativa che permetta di rimuoverlo in concreto. Del resto, per riprendere le osservazioni critiche che Riccardo Guastini muoveva alla malferma decisione che dichiar\u00f2 inammissibile il quesito sulla reviviscenza del <em>Mattarellum<\/em> (sent. n. 13 del 2012, redatta dal giudice Sabino Cassese), proprio quando la risoluzione di un problema giuridico \u00e8, come nel nostro caso, dall\u2019ordinamento \u201c<em>interamente affidata alle costruzioni dei giuristi<\/em>\u201d, \u201c<em>sarebbe bene che le costruzioni dogmatiche dei giuristi fossero valutate non per la loro eleganza e armonia concettuale, ma per i loro effetti pratici<\/em>\u201d (cfr. la nota tranchant di R. Guastini, <em>Senza argomenti. La Corte sulla reviviscenza (e dintorni)<\/em>, in <em>Giur. Cost.<\/em>, 2012, 111, pag. 115 per la citazione).<\/p>\n<p>Per concludere. Sabino Cassese sostiene una tesi che prova troppo e che ha, essa stessa, l\u2019unico incauto merito di <em>deformare<\/em> la <em>costituzione vivente<\/em> in materia di referendum abrogativo <em>contro<\/em> un diritto politico fondamentale del cittadino. In materia di diritti fondamentali, insegna la Corte costituzionale, occorre privilegiare la <em>massima espansione dei diritti<\/em>, con conseguente messa al bando di tutte quelle interpretazioni che, invece, si pongono <em>contro<\/em> i diritti, a difesa di astratti e ipotetici poteri, che, o sono legittimi perch\u00e9 serventi gli interessi dei componenti di una <em>polis<\/em>, o sono essi stessi illegittimi. E nella giurisprudenza costituzionale non v\u2019\u00e8 il minimo dubbio che la Corte costituzionale si sia mostrata attenta alle domande (e alle relative ragioni) provenienti dalla societ\u00e0 civile (basti pensare alla coppia delle decisioni contenute nelle sentt. nn. 16 e 68 del 1978), anche se questa premura non sempre negli esiti si \u00e8 rivelata favorevole ai referendum elettorali. E ci\u00f2, guarda caso, \u00e8 accaduto proprio quando <em>Azzeccagarbugli<\/em> ha prevalso su <em>Dike<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Andrea Morrone Sostiene Sabino Cassese (cfr. I rischi che si corrono a giocare con le leggi, in Corriere della sera dell\u201911 gennaio 2020), che il referendum elettorale per l\u2019introduzione dei collegi uninominali sarebbe inammissibile, perch\u00e9 il \u201cfurbo architetto\u201d della proposta avrebbe confezionato un quesito mediante un collage di norme, pensate per fini diversi e, &#8230; <a title=\"Perch\u00e9 ci\u00f2 che Sabino Cassese sostiene contro il referendum elettorale non pu\u00f2 essere condiviso\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/perche-cio-che-sabino-cassese-sostiene-contro-il-referendum-elettorale-non-puo-essere-condiviso\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/12\/perche-cio-che-sabino-cassese-sostiene-contro-il-referendum-elettorale-non-puo-essere-condiviso\/'><div 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