{"id":6789,"date":"2020-01-22T16:47:55","date_gmt":"2020-01-22T15:47:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=6789"},"modified":"2020-01-22T16:47:57","modified_gmt":"2020-01-22T15:47:57","slug":"il-caso-gregoretti-e-le-sue-complesse-implicazioni-politico-regolamentari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/22\/il-caso-gregoretti-e-le-sue-complesse-implicazioni-politico-regolamentari\/","title":{"rendered":"Il caso Gregoretti e le sue complesse implicazioni politico-regolamentari"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/gregoretti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"6790\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/22\/il-caso-gregoretti-e-le-sue-complesse-implicazioni-politico-regolamentari\/gregoretti\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/gregoretti.jpg\" data-orig-size=\"301,167\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"gregoretti\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/gregoretti-300x166.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/gregoretti.jpg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-6790\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/gregoretti-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di\u00a0<strong>Salvatore Curreri<\/strong><\/p>\n<p>Nel gioco delle parti sviluppatosi in questi giorni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell\u2019ex Ministro dell\u2019interno Salvini \u00e8 forse utile, corrispondendo alle finalit\u00e0 di questa testata, fare un po\u2019 di chiarezza, ricostruendo in ordine cronologico gli accadimenti cos\u00ec da poter poi svolgere qualche considerazione di merito.<!--more--><\/p>\n<p>1. Al lettore che si volesse cimentare nella lettura di questo contributo (insolitamente lungo, anche per mie abitudini) devo subito una precisazione. In tale ricostruzione, specie per i profili pi\u00f9 prettamente giuridici, non mi sono stati d\u2019aiuto gli atti della Giunta per il regolamento, finora invano attesi. Ad oggi, infatti, non sono stati pubblicati n\u00e9 l\u2019ordine del giorno n\u00e9 il resoconto (ancorch\u00e9 sommario) delle sedute che tale Giunta ha svolto nel pomeriggio del 16 gennaio (ore 16), con successivo aggiornamento alle ore 9 dell\u2019indomani. Di conseguenza, circa l\u2019esito dei suoi lavori, ho potuto solo far riferimento al dibattito svoltosi in <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=Resaula&amp;leg=18&amp;id=1141526&amp;part=doc_dc\">Assemblea lo stesso 17 gennaio<\/a> (dalle 12,38).<\/p>\n<p>2. Il 18 dicembre 2019 il Presidente del Senato trasmette alla Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell\u2019allora Ministro dell\u2019Interno Salvini, formulata dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania (<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/18\/BGT\/Schede\/docnonleg\/37765.htm\">IV-bis, n. 2<\/a>).<\/p>\n<p>Forse non \u00e8 inutile ricordare &#8211; visto quanto erroneamente <a href=\"https:\/\/www.corriere.it\/politica\/20_gennaio_17\/caso-gregoretti-voto-giunta-salvini-20-gennaio-967d5444-391f-11ea-9ce1-c716cef22a3b.shtml\">affermato da un ex ministro per le riforme istituzionali in una nota trasmissione televisiva<\/a> (senza ovviamente ricevere smentita, il che la dice lunga sulla preparazione giuridica di certi commentatori politici) &#8211; \u00a0che in questi casi, al contrario di quanto accade per i parlamentari, la camera di appartenenza deve valutare non se l\u2019autorizzazione richiesta dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei confronti del ministro abbia un intento persecutorio ma solo se questi &#8220;abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell\u2019esercizio della funzione di governo&#8221; (art. 9.3 l. cost. 1\/1989).<\/p>\n<p>Poich\u00e9, ai sensi dell\u2019art. 135-<em>bis<\/em>, terzo comma, reg. Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari \u201cpresenta la relazione scritta per l\u2019Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti\u201d, essa avrebbe dovuto concludere i propri lavori entro il 17 gennaio.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 nonostante, nella seduta del 19 dicembre 2019 l\u2019Ufficio di presidenza della Giunta, deliber\u00f2 all\u2019unanimit\u00e0 che il voto sull\u2019autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini avvenisse il 20 gennaio (ore 17), nonostante fosse a tutti noto la prossimit\u00e0 di tale data con quella delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, cos\u00ec da \u201cconsentire il <em>sostanziale<\/em> rispetto del termine di trenta giorni, previsto per l\u2019esame in Giunta dal comma 2 (<em>rectius<\/em> 3) dell\u2019articolo 135-<em>bis<\/em> del Regolamento\u201d (dal <a href=\"https:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=18&amp;id=1141171&amp;part=doc_dc-sedetit_aapasda96dc\">resoconto sommario della seduta del 19 dicembre della Giunta<\/a>, corsivo nostro).<\/p>\n<p>Tale leggero sforamento \u2013 appena tre giorni \u2013 del termine non solo non fu contestato da alcuna forza politica, ma anzi fu frutto di una esplicita richiesta di due esponenti della maggioranza &#8211; i sen. Grasso (LeU) e Giarrusso (M5S) \u2013 i quali, nella seduta della Giunta delle elezioni dell\u20198 gennaio 2020 chiesero e ottennero dal suo Presidente di poter \u201csvolgere il [loro] intervento in discussione generale nella seduta del giorno 20 gennaio, atteso che nelle sedute precedenti [sarebbero stati] impossibilitati a svolgerlo in quanto impegnati in una concomitante missione negli Stati Uniti della Commissione antimafia\u201d (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=18&amp;id=1141276&amp;part=doc_dc-sedetit_aapasda96dc\">dal resoconto sommario della seduta della Giunta delle elezioni dell\u20198 gennaio<\/a>). Va ricordato, infatti, che, al contrario di quanto previsto per i membri delle commissioni parlamentari, il Presidente del Senato non pu\u00f2 sostituire un componente della Giunta delle elezioni, tranne che egli \u201cnon possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle [sue] sedute\u201d (art. 19, comma 2, reg. Senato).<\/p>\n<p>Da qui una prima osservazione: il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dal regolamento \u00e8 dovuto ad un apprezzabile e da tutti condiviso gesto di cortesia istituzionale del Presidente della Giunta delle elezioni nei confronti di due esponenti della maggioranza &#8211; e in special modo del sen. Grasso nella veste di unico rappresentante del Gruppo Liberi ed Uguali in Giunta &#8211; i quali altrimenti non avrebbero potuto n\u00e9 partecipare ai lavori della Giunta, n\u00e9 votare. Diversamente, se il Presidente della Giunta delle elezioni avesse deciso di porre ai voti la propria relazione entro il 17 gennaio, in scrupolosa osservanza formale del dettato del citato terzo comma dell\u2019art. 135-<em>bis<\/em> reg. Senato., la maggioranza di certo non avrebbe esitato in quel momento ad accusare, con una certa ragione, il Presidente di volersi profittare della loro assenza per cercare di far approvare la propria relazione (come poi di fatto avvenuto, seppur per altra decisione: \u00a7 4).<\/p>\n<p>3. Venuto meno il consenso fino ad allora unanime per il voto del 20 gennaio, per ragioni politiche che qui non vale la pena commentare, era prevedibile che fosse sollevata la questione se il termine di trenta giorni previsto dal regolamento era da considerare ordinatorio o perentorio e se, di conseguenza, la Giunta delle elezioni poteva o no deliberare dopo la scadenza del 17 gennaio. Ci\u00f2 in considerazione anche del fatto che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari aveva disposto la sospensione delle attivit\u00e0 parlamentari dal 20 al 26 gennaio, come di solito accade in prossimit\u00e0 di elezioni regionali per permettere ai senatori di partecipare alle relative campagne elettorali.<\/p>\n<p>Inizialmente, nella <a href=\"https:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=18&amp;id=1141296&amp;part=doc_dc\">seduta della Giunta delle elezioni del 9 gennaio 2020<\/a>, gli esponenti della maggioranza di governo hanno sostenuto la non perentoriet\u00e0 del termine di 30 giorni, chiedendo la rimodulazione del calendario dei lavori con conseguente differimento del voto finale, previsto per il 20 gennaio, riassuntivamente per tre motivi: <em>a)<\/em> consentire l\u2019approfondimento del caso, visto che la pausa natalizia aveva di fatto precluso a diversi senatori la possibilit\u00e0 di consultare e conoscere il fascicolo agli atti; <em>b)<\/em> dare modo ai membri della Giunta delle elezioni di partecipare alle suddette campagne elettorali, pena una loro discriminazione rispetto ai loro colleghi; <em>c)<\/em> permettere alla Giunta lo svolgimento di alcune attivit\u00e0 istruttorie integrative, specie riguardo alla situazione sanitaria a bordo della nave Gregoretti, ritenute necessarie.<\/p>\n<p>La richiesta di tali ulteriori adempimenti istruttori \u00e8 stata contestata giacch\u00e9 essi esorbiterebbero dalla competenza della Giunta delle elezioni, la quale sarebbe chiamata solo a valutare, sulla base di una valutazione eminentemente politica, se il ministro nell\u2019esercizio delle sue funzioni di governo abbia o no agito, come detto (\u00a7 2), a tutela di interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico.<\/p>\n<p>Tale valutazione non pu\u00f2 per\u00f2 essere assoluta ed astratta, come se la sussistenza di simili interessi giustificasse sempre e comunque l\u2019operato del ministro, il quale, invece, nell\u2019esercizio delle proprie funzioni, pu\u00f2 commettere reati a due condizioni: non ledere diritti fondamentali \u201cincomprimibili\u201d, come la vita (per cui, ad esempio, non potrebbe mai autorizzarsi un omicidio di Stato) o la salute; ledere diritti fondamentali comprimibili, come erano nel caso in questione la libert\u00e0 personale e di circolazione, ma non in modo irreversibile.<\/p>\n<p>Fu proprio l\u2019assenza di tali due condizioni che indusse la Giunta delle elezioni prima e il Senato poi (seduta del 20 marzo 2019) a negare la autorizzazione a procedere nei confronti sempre di Salvini nel caso dei migranti trattenuti sulla nave Diciotti.<\/p>\n<p>Poich\u00e9, quindi, in nome di interessi costituzionalmente rilevanti o preminenti interessi pubblici non si possono mai violare diritti fondamentali incomprimibili, n\u00e9 quelli comprimibili in modo irreversibile, la valutazione circa la sussistenza di simili interessi deve essere il risultato di un attento esame delle circostanze di fatto che ne permetta la comparazione con il grado di compressione sub\u00ecto dai diritti fondamentali coinvolti. Da qui la legittima richiesta dei membri di acquisire ulteriori elementi istruttori, atti ad una pi\u00f9 completa ricostruzione della vicenda sotto il profilo costituzionale, e non solo penale.<\/p>\n<p>4. Nella <a href=\"https:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=18&amp;id=1141328&amp;part=doc_dc\">seduta della Giunta delle elezioni del 13 gennaio 2020<\/a> la suddetta richiesta di integrazione istruttoria non \u00e8 stata approvata, grazie sia al voto contrario del Presidente che alle ricordate assenze di due esponenti della maggioranza (il che ha determinato l\u2019abbandono dei lavori per protesta da parte dei senatori della maggioranza). Se il voto del Presidente della Giunta non \u00e8 certamente criticabile giacch\u00e9, al contrario del Presidente di Assemblea, quelli delle Commissioni e delle Giunte delle elezioni e delle autorizzazioni per prassi consolidata votano come tutti gli altri loro componenti, perplessit\u00e0 solleva la sua decisione di sottoporre al voto, e quindi alla regola della maggioranza, simili istanze in mancanza di unanimit\u00e0 e per il timore che l\u2019accoglimento di tali richieste potesse comportare il mancato rispetto del termine previsto di 30 giorni per riferire in Assemblea: sia perch\u00e9 esse, al netto di eventuali strumentalit\u00e0 del caso, paiono per loro natura rispondenti al superiore e generale interesse di un pi\u00f9 approfondito esame dei profili costituzionali della vicenda, sia perch\u00e9 rimane indimostrato che esse non avrebbero comunque potuto essere soddisfatte in tempo utile.<\/p>\n<p>5. Dinanzi all\u2019opposta interpretazione dei membri della Giunta delle elezioni circa la natura perentorio o ordinatoria del termine di 30 giorni entro cui riferire all\u2019Assemblea (art. 135-bis, comma 3, reg. Senato), la Presidente del Senato ha deciso di sottoporre la questione al parere della Giunta per il regolamento. Decisione certamente opportuna ma, purtroppo, non frequente.<\/p>\n<p>In questi quasi due anni di legislatura, fino alla scorsa settimana la Giunta per il regolamento si era riunita appena due volte: il 18 dicembre 2018 e il 25 luglio 2019. \u00c8 un dato su cui vale la pena riflettere perch\u00e9 in evidente controtendenza rispetto alle finalit\u00e0 perseguite dalla riforma regolamentare del 20 dicembre 2017. In quell\u2019occasione, infatti, fu introdotta la possibilit\u00e0 per uno o pi\u00f9 Presidenti di gruppo di consistenza numerica pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato di sollevare una questione di interpretazione del Regolamento, inducendo cos\u00ec il Presidente a sottoporla alla Giunta (art. 18, comma 3-bis, reg. Senato).<\/p>\n<p>Tale innovazione regolamentare perseguiva un duplice scopo: da un lato, recuperare sulle questioni regolamentari la centralit\u00e0 della Giunta per il regolamento, spesso di fatto sostituita in materia dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo parlamentare, quale organo in cui si esprimono al vertice la volont\u00e0 delle forze politiche; dall\u2019altro lato, permettere ai gruppi parlamentari di minoranza, spesso vittime del ricorso da parte della maggioranza a cattivi ed ignoti precedenti (che la riforma del 2017 non a caso ha azzerato), di poter discutere delle questioni interpretative regolamentari nella sede istituzionalmente deputata. Il fatto che la Giunta per il regolamento si sia riunita prima di ora appena due volte \u00e8 preoccupante dimostrazione di come la riforma abbia fallito in tali scopi, forse perch\u00e9 sono le stesse minoranze parlamentari a continuare a preferire discutere e risolvere altrove le questioni regolamentari.<\/p>\n<p>6. La Giunta per il regolamento affronta la questione della perentoriet\u00e0 o meno del termine di trenta giorni entro cui la Giunta delle elezioni deve riferire in Assemblea in una inconsuetamente lunga seduta, cominciata alle ore 16 del 16 gennaio, aggiornata alle ore 9 dell\u2019indomani e conclusasi (presumibilmente, vista l\u2019assenza del resoconto) intorno alle 12.<\/p>\n<p>La prima questione che la Giunta per il regolamento deve risolvere \u00e8 per\u00f2 un\u2019altra: la sua composizione. Per capirne il motivo bisogna fare un passo indietro.<\/p>\n<p>Ad inizio della XVIII legislatura il Presidente del Senato, costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i dieci componenti della Giunta per il regolamento. Poich\u00e9 la composizione della Giunta per il regolamento deve rispecchiare \u201cper quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari\u201d (art. 18, comma 1, reg. Senato), il Presidente nomina cinque senatori della maggioranza di governo e cinque dell\u2019opposizione). Tale equilibrio tra maggioranza ed opposizione si mantiene anche dopo la nascita del governo Conte II, giacch\u00e9 al posto dei due senatori della Lega subentrano per la maggioranza altrettanti senatori del Partito democratico.<\/p>\n<p>Tale equilibrio si spezza per\u00f2 lo scorso 12 dicembre giacch\u00e9, con <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/spreadsheets\/d\/1N7AbjPsVoUXXRkq-2jtyr6C7O9Pv3mWXzq83QDwO-rQ\/edit#gid=155013261\">il passaggio del sen. Grassi dal MoVimento 5 Stelle alla Lega<\/a>, i senatori dell\u2019opposizione sono aumentano a sei contro i quattro della maggioranza. Si noti che in caso di cambio volontario di gruppo il regolamento del Senato non prevede la decadenza dalla carica, invece sancita per i vicepresidenti ed i segretari dell\u2019Ufficio di Presidenza (art. 13.1-<em>bis) <\/em>e per i membri degli Uffici di Presidenza delle Commissioni (art. 27.3-<em>bis<\/em>). Questo perch\u00e9 i componenti della Giunta per il regolamento, come quelli della Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari, non sono eletti ma nominati dal Presidente, in base anche ad un rapporto fiduciario.<\/p>\n<p>La prevalenza dell\u2019opposizione sulla maggioranza contraddice per\u00f2 l\u2019art. 18, comma 1, reg. Senato, modificato nel 2017 proprio allo scopo di privilegiare, nella composizione della Giunta per il regolamento, il criterio di proporzionalit\u00e0 su quello di rappresentativit\u00e0. Il Presidente del Senato, infatti, deve nominare i suoi membri \u201cin modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i gruppi parlamentari\u201d, al pari di quanto accade per le commissioni parlamentari (artt. 72.2 e 82.2 Cost.). Il criterio della rappresentativit\u00e0 riemerge piuttosto se il Presidente intende integrare la composizione della Giunta, giacch\u00e9 egli pu\u00f2 nominare non pi\u00f9 di due (anzich\u00e9, come in passato, quattro) altri membri al precipuo scopo \u201cdi assicurar[ne] una pi\u00f9 adeguata rappresentativit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso specifico, poich\u00e9 i tre gruppi parlamentari privi di rappresentanza erano tutti riconducibili alla maggioranza di governo, il Presidente, ad inizio della seduta della Giunta per il regolamento del 16 gennaio, nonostante il parere contrario della maggioranza di questa (e cio\u00e8 dell\u2019opposizione), ha deciso in piena autonomia di procedere comunque alla nomina dei sen. De Petris (Misto) e Unterberger (Per le Autonomie), lasciando fuori il gruppo Italia Viva-Partito socialista italiano, a quanto pare dietro consenso di quest\u2019ultimo. Si tratta di una decisione tardiva ma senz\u2019altro condivisibile ed opportuna, non solo, come dir\u00f2 (\u00a7 8), nel metodo ma anche nel merito. perch\u00e9 ha permesso al Presidente nello stesso tempo di dare rappresentanza a gruppi parlamentari finora rimasti fuori dalla Giunta e di riequilibrare (anche se non del tutto) la proporzionalit\u00e0 tra le forze politiche all\u2019interno della Giunta per il regolamento, dove dal 17 gennaio siedono sei esponenti della maggioranza ed altrettanti dell\u2019opposizione.<\/p>\n<p>7. Sciolto il problema relativo alla propria composizione, la Giunta per il Regolamento ha affrontato il tema della natura ordinatoria o perentoria del termine di trenta giorni entro cui la Giunta delle elezioni deve riferire all\u2019Aula in materia di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri (art. 135-bis, terzo comma, reg. Senato).\u00a0<\/p>\n<p>Alla Camera dei deputati tale tema \u00e8 stato risolto fin dal 1989, stabilendosi in modo inequivoco che su tali richieste di autorizzazione la Giunta per le autorizzazioni debba riferire all\u2019Assemblea \u201ccon relazione scritta, nel termine <em>tassativo e improrogabile<\/em> di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera\u201d (art. 18-<em>ter<\/em>, comma 1, reg, Camera, corsivo mio).<\/p>\n<p>Al Senato, invece, il tema \u00e8 controverso. Da un lato, infatti, la prassi depone per la natura ordinatoria del termine. Di contro, la dottrina prevalente ne sostiene la perentoriet\u00e0, in considerazione della particolare natura \u201cparagiurisdizionale\u201d delle funzioni svolte in tal caso dalla Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0, non assimilabili a quelle degli altri organi parlamentari, per i quali non a caso i termini sono solitamente considerati ordinatori.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 della Giunta, infatti, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri s\u2019inserisce in un procedimento che prende le mosse ed \u00e8 destinato a concludersi dinanzi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e pu\u00f2 coinvolge anche soggetti non parlamentari. Per questo motivo l\u2019esame parlamentare della richiesta dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non pu\u00f2 protrarsi all\u2019infinito ma \u00e8 scandita dal rispetto di termini regolamentari precisi e rigidi, tutti decorrenti dalla ricezione degli atti trasmessi dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria: cinque giorni per il loro invio da parte del Presidente alla Giunta; trenta giorni perch\u00e9 quest\u2019ultima presenti una relazione scritta per l\u2019Assemblea; sessanta giorni perch\u00e9 quest\u2019ultima si riunisca e decida, anche in assenza di relazione (art. 9.3 l. cost. 1\/1989; art. 135-<em>bis<\/em>, commi 1, 3 e 6, reg. Senato).<\/p>\n<p>Pur in assenza del relativo resoconto sommario, si ha ragione di ritenere che siano stati questi gli argomenti che hanno indotto la Giunta per il regolamento, nella seduta del 16-17 gennaio 2020, a respingere all\u2019unanimit\u00e0 la proposta sulla natura ordinatoria del termine di trenta giorni entro cui la Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari deve riferire in Aula ai sensi dell\u2019art. 135-bis, comma 3, reg. Senato.<\/p>\n<p>In conseguenza della perentoriet\u00e0 del termine, la stessa Giunta per il regolamento ha altres\u00ec respinto la proposta secondo cui le determinazioni della Conferenza dei capigruppo o dell\u2019Assemblea in materia di organizzazione si applicano anche alla Giunta delle elezioni. Pertanto, la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare dal 20 al 26 gennaio, decisa dalla Conferenza dei capigruppo in vista delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, non pu\u00f2 incidere su attivit\u00e0 costituzionalmente necessaria, come la conversione dei decreti legge (come accade per quello su Alitalia) o, per l\u2019appunto, l\u2019esame delle richieste di autorizzazioni a procedere nei confronti dei ministri.<\/p>\n<p>8. Questione risolta? Tutt\u2019altro. Se il termine di trenta giorni andava considerato perentorio, esso scadeva, come detto, lo stesso 17 gennaio, data in cui non era possibile comunque convocare la Giunta, stante il necessario preavviso di 24 ore (art. 29, comma 4, reg.). Da qui la richiesta della maggioranza di governo, in conseguenza della delibera della Giunta per il regolamento, di annullare\u00a0la seduta della Giunta delle elezioni prevista il 20 gennaio. Seduta che, come ricordato (\u00a7 2), era stata in origine fissata per consentire ai sen. Grasso e Giarrusso di poter partecipare ai lavori e votare.<\/p>\n<p>In considerazione di questo motivo e per permettere comunque alla Giunta di potersi esprimere, evitando che la richiesta di autorizzazione fosse rimessa direttamente all\u2019Assemblea, la \u00a0Giunta per il regolamento, nella medesima seduta del 16-17 gennaio 2020, ha deciso (approvando a quanto pare un irrituale ordine del giorno), di consentire eccezionalmente alla Giunta per le elezioni di potersi riunire il 20 gennaio, ritenendo comunque soddisfatto in tal caso il termine di 30 giorni prima considerato perentorio.<\/p>\n<p>Tale decisione, vista la ricordata situazione di parit\u00e0 tra maggioranza ed opposizione (\u00a7 6), \u00e8 stata presa con il voto decisivo del Presidente del Senato, il che ha ulteriormente acuito le proteste della maggioranza. Sul punto si possono svolgere due connesse considerazioni: una negativa sul metodo; l\u2019altra positiva di merito.<\/p>\n<p>Sul metodo, anche se non \u00e8 la prima volta che il Presidente del Senato in questa legislatura vota in Giunta per il regolamento (v. <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/Web\/18lavorinewv.nsf\/All\/DD92542F5B993D28C12584A3005063A2?OpenDocument\">seduta del 25 luglio 2019<\/a>), certamente si tratta di una decisione grave che contrasta con una prassi finora consolidata. Invero, solo chi crede che il diritto parlamentare consista nei regolamenti camerali e non, anche, in precedenti, prassi e consuetudini pu\u00f2 affermare, strumentalmente o meno, che il Presidente del Senato pu\u00f2 votare in Giunta per il regolamento perch\u00e9 cos\u00ec non vietato dal regolamento. In realt\u00e0, il Presidente del Senato finora non ha mai votato, n\u00e9 in Assemblea n\u00e9 in Giunta per il regolamento a garanzia della propria posizione di terziet\u00e0. N\u00e9 si pu\u00f2 credibilmente stabilire un parallelo tra i Presidenti di Commissione e il Presidente di Assembla, traendo dal voto dei primi il diritto di voto del secondo, giacch\u00e9 \u00e8 di tutta evidenza che si tratta di ruoli e funzioni completamente incomparabili.<\/p>\n<p>Lo strappo regolamentare del voto della Presidente del Senato \u00e8 tanto pi\u00f9 criticabile anche perch\u00e9, stante la parit\u00e0 di voti tra favorevoli e contrari alla deroga, si erano create paradossalmente le condizioni perch\u00e9 esso non solo non fosse opportuno ma neanche necessario.<\/p>\n<p>Troppo spesso, infatti, si dimentica, pi\u00f9 o meno colpevolmente, che per espresso dettato regolamentare quelli approvati dalla Giunta per il regolamento sulla interpretazione delle disposizioni regolamentari non sono decisioni ma pareri (art. 18, comma 3, reg. Senato; v. in senso analogo l\u2019art. 16, comma 2, reg. Camera) nei confronti del Presidente, al quale spetta in via esclusiva l\u2019interpretazione e applicazione del regolamento (art. 8 reg. Senato). La trasformazione della Giunta per il regolamento da organo apparentemente consultivo ad organo di fatto deliberativo sulle questioni interpretative regolamentari \u00e8 la causa prima non solo della sua assimilazione alle commissioni legislative, a cominciare come detto (\u00a7 6) dalla sua composizione prevalentemente proporzionale anzich\u00e9 rappresentativa, ma anche della creazione e legittimazione a colpi di maggioranza di quei cattivi precedenti che purtroppo sempre pi\u00f9 contrassegnano, degradandola, l\u2019attivit\u00e0 parlamentare.<\/p>\n<p>Per questo motivo la decisione del Presidente del Senato di votare in Giunta per il regolamento non solo \u00e8 criticabile perch\u00e9 contravviene ad una prassi finora costante ma \u00e8 anche inutile, poich\u00e9 il Presidente poteva ugualmente, e anzi pi\u00f9 opportunamente, prenderla senza votare, come peraltro aveva poco prima fatto in tema d\u2019integrazione dei componenti della medesima Giunta. Anzi, in prospettiva, la pari rappresentanza di maggioranza e opposizione in seno alla Giunta potrebbe conferire maggiore tecnicit\u00e0 ai pareri da essa espressi.<\/p>\n<p>Il miglior lascito di questa ingarbugliata e complessa vicenda potrebbe essere allora proprio questo: far s\u00ec che le decisioni in materia regolamentare tornino ad essere prese dal Presidente di Assemblea, il quale, ascoltate le posizioni espresse in Giunta, decide in splendida e terribile solitudine. Questa mi pare la migliore garanzia perch\u00e9 il diritto parlamentare sia applicato in modo imparziale, senza che la ragione della forza prevalga sulla forza delle ragioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Salvatore Curreri Nel gioco delle parti sviluppatosi in questi giorni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell\u2019ex Ministro dell\u2019interno Salvini \u00e8 forse utile, corrispondendo alle finalit\u00e0 di questa testata, fare un po\u2019 di chiarezza, ricostruendo in ordine cronologico gli accadimenti cos\u00ec da poter poi svolgere qualche considerazione di merito.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/22\/il-caso-gregoretti-e-le-sue-complesse-implicazioni-politico-regolamentari\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2020%2F01%2F22%2Fil-caso-gregoretti-e-le-sue-complesse-implicazioni-politico-regolamentari%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box\"><svg style=\"display:block;\" focusable=\"false\" aria-hidden=\"true\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"100%\" height=\"100%\" viewBox=\"0 0 32 32\"><path fill=\"#fff\" d=\"M28 16c0-6.627-5.373-12-12-12S4 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