{"id":7048,"date":"2020-04-22T00:12:39","date_gmt":"2020-04-21T22:12:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=7048"},"modified":"2020-04-22T00:12:41","modified_gmt":"2020-04-21T22:12:41","slug":"per-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/04\/22\/per-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza\/","title":{"rendered":"Per un ritorno alla normalit\u00e0 (anche) \u201cistituzionale\u201d, ovvero dell\u2019abuso del potere di ordinanza"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/governatori.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"7050\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/04\/22\/per-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza\/governatori\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/governatori.jpg\" data-orig-size=\"1192,746\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"governatori\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/governatori-300x188.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/governatori-1024x641.jpg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-7050\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/governatori-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di <strong>Salvatore La Porta<\/strong><\/p>\n<p>Quando un Paese si trova a dover affrontare un\u2019emergenza che deriva da un evento eccezionale, straordinario, non previsto n\u00e9 prevedibile \u2013 come quella che stiamo vivendo in Italia a causa dell\u2019epidemia del COVID-19 \u2013 in genere la risposta dell\u2019autorit\u00e0 pubblica \u00e8 duplice. <!--more-->Da una parte, si convogliano in capo a un unico centro decisionale i poteri, in modo da assicurare un\u2019azione uniforme su tutto il territorio colpito dall\u2019evento eccezionale e, dall\u2019altra parte, si ricorre a strumenti (anche normativi) straordinari.<\/p>\n<p>Ebbene, l\u2019esperienza italiana per fronteggiare l\u2019emergenza in corso sembra discostarsi da questo modello. Il che, si anticipa, non \u00e8 una buona cosa. Infatti, se lo Stato \u00e8 sicuramente il livello pi\u00f9 appropriato per arginare un\u2019epidemia che investe l\u2019intero territorio nazionale, il Governo, al di l\u00e0 dell\u2019apparenza, appare timido e talvolta titubante nell\u2019assumere tale compito. Di converso assistiamo a un protagonismo eccessivo delle Regioni che, a un ritmo incessante, continuano ad adottare un numero impressionante di ordinanze, che, se sommate agli atti statali e alle ordinanze dei Sindaci (il cui conteggio \u00e8 ormai impossibile), non solo hanno svuotato di significato il potere di ordinanza, facendo un uso improprio di questo peculiare strumento straordinario, ma soprattutto hanno disorientato il cittadino. Questi due atteggiamenti sono collegati perch\u00e9 la <em>timidezza<\/em> del Governo lascia liberi alcuni spazi di intervento che le Regioni riempiono, spesso in modo scomposto. E questo anche al netto del protagonismo \u2013 in alcuni casi, pittoresco \u2013 dei Presidenti delle Regioni, autoproclamatisi Governatori (e non da oggi).<\/p>\n<p>Si potrebbe avere da ridire sul fatto che si \u00e8 lamentata una \u201ctimidezza\u201d del Governo perch\u00e9, in effetti, pu\u00f2 sembrare strano intravvedere nel Governo un atteggiamento timido quando, in realt\u00e0, siamo sommersi da un profluvio di dichiarazioni, messaggi alla Nazione, conferenze stampa non solo del Presidente del Consiglio, ma anche di singoli ministri, dei consulenti del Governo, dei rappresentanti di altre autorit\u00e0 nazionali, a cui si aggiungono le quotidiane conferenze stampa della Protezione civile. E ancor pi\u00f9 strano potrebbe apparire lamentare una timidezza governativa, mentre facciamo fatica a raccapezzarci nel <em>mare magnum <\/em>dei numerosi atti governativi di varia natura e, quindi, non solo gli, ormai celeberrimi, d.p.c.m.. E, tuttavia, questo frenetico attivismo del Governo cela, in realt\u00e0, una timidezza dello stesso nell\u2019attivare forme corrette e appropriate di quell\u2019accentramento delle funzioni che dovrebbe avvenire in casi di emergenza nazionale. Accentramento su cui, per\u00f2, bisogna intendersi.<\/p>\n<p>Quando s\u2019invoca una guida unitaria non ci si riferisce ai \u201cpieni poteri\u201d vagheggiati in Italia nell\u2019agosto scorso, n\u00e9, tanto meno, a quelli attribuiti a Viktor Orb\u00e1n pochi giorni fa. In un ordinamento liberaldemocratico a connotazione autonomistica come il nostro, l\u2019accentramento dei poteri, che pure deroga all\u2019assetto ordinario delle competenze, deve avvenire nel rispetto di regole volte a salvaguardare i diritti dei cittadini e le loro Istituzioni rappresentative, anche locali. Altrimenti un accentramento dei poteri provoca, nella peggiore delle ipotesi, una compressione (fino alla cancellazione) dei diritti dei cittadini e, nella migliore delle ipotesi, un\u2019inutile confusione che disorienta i cittadini senza produrre effetti concreti e tangibili. Ed \u00e8 proprio questa seconda ipotesi che si sta verificando.<\/p>\n<p>Si ritiene, da parte di alcuni, che quella che qui si \u00e8 preferito chiamare \u201ctimidezza\u201d derivi dal fatto che lo Stato, nel nostro ordinamento autonomistico, non avrebbe gli strumenti per accentrare i poteri in casi di emergenza. Di conseguenza si propone l\u2019inserimento nel testo costituzionale della c.d. \u201cclausola di supremazia\u201d, cio\u00e8 di un meccanismo che consenta allo Stato di avocare a s\u00e9 competenze, anche in materie regionali, qualora lo richieda la tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica ed economica della Repubblica e la tutela dell\u2019interesse nazionale. Tra l\u2019inizio di marzo e l\u2019inizio di aprile di quest\u2019anno sono stati presentati alla Camera dei Deputati due progetti di legge costituzionale volti proprio a inserire nel testo costituzionale questa clausola. Il primo (n. 2422, primo firmatario Stefano Ceccanti si veda <a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.2422.18PDL0098511.pdf\">qui<\/a>) prevede che per attivare la clausola di supremazia sia necessario un preventivo parere della Conferenza Stato-Regioni, che lo stesso progetto di legge propone di \u201ccostituzionalizzare\u201d. Il secondo (n. 2458, prima firmataria Maria Elena Boschi si veda <a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.2458.18PDL0098720.pdf\">qui<\/a>) non prevede alcun tipo di coinvolgimento regionale.<\/p>\n<p>Niente da obiettare, almeno in questa sede, sulla <em>Supremacy Clause<\/em>, che esiste in alcuni ordinamenti federali di sicuro stampo liberaldemocratico, come quello statunitense e tedesco. Tuttavia, non si pu\u00f2 addebitare alla mancanza di un testuale riconoscimento costituzionale di tale meccanismo lo stallo (che qui abbiamo chiamato \u201ctimidezza\u201d) che questi progetti di legge mirano a superare. Pur in assenza di un esplicito riferimento costituzionale, il nostro ordinamento conosce un meccanismo analogo almeno dal 2003, vale a dire all\u2019indomani della riforma del Titolo V del 2001, quando la Corte costituzionale (con la notissima sent. n. 303) elabor\u00f2 un meccanismo denominato dalla dottrina \u201cchiamata in sussidiariet\u00e0\u201d, che \u00e8 poi stato ribadito in successive decisioni fino a consolidarsi nel nostro ordinamento costituzionale. Come \u00e8 noto, in base a tale meccanismo per far fronte a emergenze (o, comunque, per soddisfare esigenze) di rilievo nazionale o non circoscrivibili localmente, lo Stato, in materie di competenza regionale, avoca a s\u00e9 funzioni amministrative, regolandone anche l\u2019esercizio. Questa <em>statalizzazione<\/em> delle funzioni non comporta la totale estromissione delle Regioni, che anzi, precisa la Consulta, devono necessariamente essere coinvolte in ossequio al principio di leale collaborazione, mediante la previa intesa con lo Stato. In altre parole, lo Stato <em>eccezionalmente <\/em>esercita s\u00ec funzioni <em>ordinariamente<\/em> regionali, ma lo fa solo se ha raggiunto l\u2019intesa con le Regioni. Non si vuole sostenere che anche in questa emergenza si debba seguire alla lettera la procedimentalizzazione (con la previa intesa) elaborata dal giudice costituzionale, ma il principio che anima la \u201cchiamata in sussidiariet\u00e0\u201d, vale a dire la leale collaborazione che postula un reale coinvolgimento regionale, quello s\u00ec che sarebbe utile attuare anche nell\u2019emergenza coronavirus.<\/p>\n<p>Al momento, per\u00f2, questo non sembra che sia avvenuto ed \u00e8 in questo senso che prima si parlava di \u201ctimidezza\u201d del Governo. Si \u00e8 avuta l\u2019impressione che il Governo abbia voluto \u201ccalare dall\u2019alto\u201d la sua alluvionale produzione normativa, a cui ha fatto (e fa) da contraltare un variopinto carosello di ordinanze regionali (su cui si torner\u00e0 pi\u00f9 avanti), dai contenuti pi\u00f9 disparati. Non c\u2019\u00e8 stato praticamente alcun Presidente di Regione che abbia fatto mancare ai cittadini la sua buona dose di ordinanze (l\u2019elenco si pu\u00f2 vedere <a href=\"http:\/\/www.regioni.it\/protezione-civile\/2020\/03\/31\/coronavirus-ordinanze-regionali-al-31032020-608461\/\">qui<\/a>). In questo caleidoscopico intreccio di disposizioni, di varia natura e provenienza e talvolta in contraddizione, il cittadino non riesce a districarsi, non riesce a capire quale sia la disposizione da rispettare. Senza contare che la confusione \u00e8 aumentata dalla miriade di ordinanze dei Sindaci, che non hanno voluto essere da meno dei Presidenti regionali.<\/p>\n<p>Ora, non si vuole prendere posizione nella diatriba che, sui giornali e nei <em>talk show<\/em>, contrappone chi ritiene che il responsabile sia il Presidente del Consiglio, che avrebbe <em>personalizzato<\/em> la gestione dell\u2019emergenza in vista di un suo eventuale futuro impegno politico e chi, al contrario, accusa i Presidenti regionali di aver approfittato dell\u2019emergenza per organizzare un\u2019opposizione al Governo e ai partiti che lo sostengono o accusa alcuni Presidenti regionali, ormai al termine del mandato, di sfruttare questa situazione per la campagna elettorale, in vista della loro rielezione. Al netto di questa polemica a cui non si vuole partecipare, non si pu\u00f2 fare a meno di rilevare che grava sul Governo, quale organo statale chiamato a garantire l\u2019uniformit\u00e0 nazionale, fare uno sforzo maggiore per coinvolgere le Regioni e dare ai cittadini una disciplina unitaria, che tenga conto delle specificit\u00e0 locali che, pure in una pandemia come quella del coronavirus, ci sono. Va detto che il Governo, per programmare la c.d. \u201cFase 2\u201d, ha ora istituito la \u201ccabina di regia Governo-Regioni-Enti locali\u201d e speriamo che sia l\u2019occasione per correggere la rotta.<\/p>\n<p>A questo punto e prima di riprendere il discorso per parlare delle ordinanze regionali (che \u00e8 il secondo corno del problema), si vuole fugare un possibile equivoco in cui pu\u00f2 incorrere il lettore. Quando si auspica un accentramento (nel senso detto sopra) delle funzioni in caso di emergenza, non si vuole sostenere che l\u2019intera materia sanitaria debba essere assegnata in via \u201cordinaria\u201d allo Stato. In questi giorni, abbiamo ascoltato diversi commentatori e anche politici (a cui ha risposto su queste colonne <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/04\/03\/caro-speranza-il-vero-problema-della-sanita-e-al-centro-non-in-periferia\/\"><abbr class='c2c-text-hover' title='Professore ordinario di Diritto costituzionale - Universit\u00e0 di Ferrara'>Roberto Bin<\/abbr><\/a>) auspicare, dopo che l\u2019epidemia sar\u00e0 passata, una modifica costituzionale che superi l\u2019attuale \u201cregionalizzazione\u201d della sanit\u00e0 per trasferirla all\u2019esclusiva competenza statale. Giace alla Camera dei Deputati un progetto di legge costituzionale che mira a modificare l\u2019art. 117 Cost. per trasferire all\u2019esclusiva competenza statale la materia sanitaria anche se, a onor del vero, \u00e8 stato presentato all\u2019inizio di questa legislatura e quindi prima dello scoppio dell\u2019epidemia (n. 2422, primo firmatario Stefano Ceccanti si veda <a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.528.18PDL0014220.pdf\">qui<\/a>). Chi scrive ritiene che bisogna distinguere la situazione straordinaria (come l\u2019attuale) da quella ordinaria: nel primo caso, \u00e8 auspicabile, come detto sopra, un accentramento delle funzioni; nel secondo caso (vale a dire per regolamentare il servizio sanitario pubblico nel periodo <em>normale<\/em>), l\u2019attuale competenza concorrente Stato-Regioni, pur perfettibile, \u00e8 da ritenere una soluzione preferibile alla completa <em>statalizzazione<\/em> della materia. Una <em>concorrenza<\/em> di competenze che non esclude \u2013 come qualcuno vorrebbe far credere \u2013 lo Stato, il quale gi\u00e0 oggi ha precise funzioni, per cos\u00ec dire, <em>unificanti<\/em>: dalla determinazione della cornice di princip\u00ee fondamentali entro cui ciascuna Regione organizza il proprio sistema sanitario, alla determinazione dei livelli essenziali che, in un\u2019ottica di uguaglianza, devono essere assicurati sull\u2019intero territorio nazionale, fino al potere sostitutivo (anche) qualora le Regioni non attuino tali livelli essenziali. Riconosciuti questi compiti allo Stato, ciascuna Regione potr\u00e0 organizzare il proprio servizio sanitario secondo le esigenze territoriali.<\/p>\n<p>Insomma, si ritiene che il trasferimento in via esclusiva allo Stato dell\u2019intera materia sanitaria allontanerebbe dai cittadini il centro decisionale (e gestionale) di un servizio che, come quello sanitario, \u00e8 connotato da una forte <em>personalizzazione<\/em>, che meglio potr\u00e0 essere assecondata da un livello di governo pi\u00f9 prossimo ai cittadini. Contro la completa <em>statalizzazione<\/em> della materia militano anche ragioni di ordine \u201cpratico\u201d (che, ovviamente, lasciano il tempo che trovano), giacch\u00e9 in questi anni lo Stato non ha dato prova di aver utilizzato bene i poteri che pure la Costituzione gli assegna. L\u2019elenco sarebbe lungo, ma viene da chiedersi per quale motivo lo Stato non abbia utilizzato il suo potere sostitutivo nei confronti di quelle Regioni con un sistema sanitario non proprio di qualit\u00e0 e che, in alcuni casi, non hanno dato completa attuazione ai livelli essenziali? Se non si sbaglia, lo Stato \u00e8 intervenuto nei confronti delle Regioni che avevano accumulato un ingente debito sanitario, concordando un piano di rientro dal debito e nominando un suo commissario. Il quale commissario (del Governo!), almeno in passato, in genere altro non era che\u2026il Presidente della stessa Regione commissariata. E ancora, come mai lo Stato non ha ancora determinato i costi e fabbisogni <em>standard<\/em>? Come si ricorder\u00e0, infatti, circa un decennio fa si decise di cambiare il sistema di finanziamento (anche) della sanit\u00e0, passando dal tanto vituperato criterio della spesa storica (accusato di aver fatto lievitare la spesa pubblica senza che ci\u00f2 avesse comportato un effettivo miglioramento della qualit\u00e0 dei servizi) al nuovo sistema dei costi e fabbisogni standard che, a sentire i sostenitori, dovrebbe comportare una razionalizzazione della spesa e un conseguente miglioramento dei servizi. Ebbene, introdotto il criterio nel 2009 e disciplinata la modalit\u00e0 di determinazione dei costi e fabbisogni standard per la sanit\u00e0 nel 2011, lo Stato non li ha ancora determinati. Insomma la <em>concorrenza <\/em>in ambito sanitario dei due livelli (statale e regionale) potr\u00e0 essere migliorata, ma forse non \u00e8 il caso di scardinarla perch\u00e9 cos\u00ec si possono raggiungere gli obiettivi tipici del nostro servizio sanitario nazionale, come recentemente ha ribadito la Corte costituzionale con la sent. n. 62\/2020 (annotata da <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/04\/16\/lea-finanziamento-pubblico-e-leale-collaborazione-la-sanita-della-regione-sicilia-davanti-alla-corte-costituzionale\/\">Camilla Buzzacchi<\/a> su queste colonne).<\/p>\n<p>Naturalmente, anche le Regioni devono far buon uso dei loro poteri e questo non sempre \u00e8 avvenuto nel passato e non sempre avviene durante l\u2019attuale emergenza. Non \u00e8 avvenuto nel passato perch\u00e9, senza dilungarci, se unanimemente si ammette (anche da parte degli stessi Presidenti delle Regioni interessate) che in Italia alcune Regioni hanno un sistema sanitario buono \u2013 con punte di eccellenza \u2013 e altre un sistema meno buono, se non pessimo, vuol dire che queste ultime Regioni hanno adottato scelte sbagliate (se non, in alcuni casi, scellerate), facendo un cattivo uso dei loro poteri. Ma anche in questo frangente emergenziale \u2013 e riprendiamo cos\u00ec il discorso iniziale \u2013 non sempre le Regioni stanno dando grande prova, abusando dei loro poteri di ordinanza. Beninteso, nessuno pu\u00f2 dubitare che le Regioni in materia sanitaria siano titolari del potere di adottare ordinanze \u00abcontingibili e urgenti\u00bb: l\u2019art. 32 della legge n. 833\/1978 e l\u2019art. 117 del d.lgs. n. 112\/1998 sono chiari in proposito. Semmai, qualcuno potrebbe obiettare che l\u2019art. 117 del d.lgs. n. 112\/1998 assegna tale potere per fronteggiare emergenze sanitarie di carattere \u00ablocale\u00bb e il contagio da COVID-19 ha assunto connotati pandemici. Questo \u00e8 vero, ma \u00e8 altrettanto vero che la diffusione del contagio ha colpito in maniera sensibilmente diversa alcune zone del Paese. La Lombardia, per esempio, nei giorni a cavallo tra la fine di febbraio e l\u2019inizio di marzo ha vissuto una situazione particolarmente drammatica che non aveva (e non ha) pari in altre zone d\u2019Italia. In quei giorni il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (che, ricordiamolo, \u00e8 una terapia salvavita) aumentava in maniera esponenziale di ora in ora. Sicch\u00e9 non \u00e8 fuori luogo ritenere che in quei giorni il contagio, pur essendo pandemico, ha assunto in Lombardia la peculiarit\u00e0 di una drammatica emergenza \u201clocale\u201d, il cui contrasto \u2013 per la sua drammatica urgenza \u2013 avrebbe giustificato il ricorso a uno strumento straordinario come l\u2019ordinanza. Ma, appunto, \u201cin quei giorni\u201d, oggi la situazione rimane grave, ma <em>gestibile<\/em> con strumenti ordinari. Per non parlare, poi, di altre Regioni, fortunatamente, mai colpite in modo simile alla Lombardia che continuano imperterrite a far largo uso di ordinanze per disciplinare la vita quotidiana e anche per programmare la c.d. \u201cFase 2\u201d.<\/p>\n<p>Ma tale uso delle ordinanze appare improprio perch\u00e9 esse sono espressione di un potere <em>extra ordinem<\/em>, vale a dire che sono strumenti <em>straordinari<\/em> a cui si ricorre per fronteggiare \u2013 anche derogando <em>temporaneamente <\/em>alla disciplina ordinaria \u2013 un evento eccezionale, attuale e non previsto e che richiede, quindi, una risposta immediata dell\u2019autorit\u00e0. Insomma, sono strumenti a cui si ricorre quando, data l\u2019attualit\u00e0 del pericolo, non possono essere utilizzare mezzi <em>ordinari<\/em>. E allora non si comprende perch\u00e9 \u2013 come accennato \u2013 si ricorra alle ordinanze per programmare la \u201cFase 2\u201d, la quale non \u00e8 un evento (n\u00e9, tanto meno, un pericolo) <em>attuale<\/em>, ma \u00e8 una situazione futura che non \u00e8 nemmeno imprevista, ma che anzi si prevede e, appunto, si <em>programma<\/em>. E ancora: da alcuni giorni gli scienziati ci mettono in guardia dal rischio della seconda ondata del contagio che si potrebbe ripresentare nel prossimo autunno, con la stessa virulenza dell\u2019inizio. Ci auguriamo che gli scienziati (ancora una volta\u2026) si sbaglino, ma se si dovesse avverare la loro previsione, non si potr\u00e0 dire che si tratta di un evento imprevedibile che giustificherebbe l\u2019esercizio del potere di ordinanza. Gi\u00e0 da ora Stato e Regioni potrebbe disciplinare le modalit\u00e0 per arginare la prevista seconda ondata di contagio, ricorrendo eventualmente alle ordinanze solo laddove il contagio si presentasse \u2013 Dio non voglia! \u2013 con tratti gravemente inediti e non previsti.<\/p>\n<p>Insomma, assistiamo a una impropria <em>ordinarizzazione<\/em> di uno strumento straordinario come le ordinanze. Si badi che non \u00e8 una questione meramente formale. Non solo perch\u00e9, come la Corte costituzionale ha sempre precisato, le ordinanze incidono pesantemente sulla \u00absfera generale di libert\u00e0 dei singoli e delle comunit\u00e0 amministrate\u00bb (cos\u00ec la notissima sent. n. 115\/2011, con riferimento alle ordinanze sindacali, ma si veda la giurisprudenza ivi citata) e, quindi, vanno <em>maneggiate<\/em> con cura e giudizio. Ma non \u00e8 questione meramente formale anche perch\u00e9 quando si parla di ordinanze <em>regionali<\/em> si commette una lieve imprecisione in quanto sarebbe corretto parlare di ordinanze del <em>Presidente della Regione<\/em>, che cos\u00ec estromette gli organi collegiali dove sono anche rappresentate tutte le sensibilit\u00e0 politiche dei cittadini. Beninteso: se si deve scongiurare un pericolo attuale, \u00e8 corretto ricorrere all\u2019ordinanza dell\u2019organo monocratico perch\u00e9 si tratta di approntare rapidamente una risposta a quel pericolo, sicch\u00e9 il coinvolgimento di organi collegiali rallenterebbe la decisione. Ma, quando si vuole disciplinare una situazione che non presenta pi\u00f9 quei caratteri di impellenza, perch\u00e9 non utilizzare i mezzi ordinari di cui Stato e Regioni dispongono, coinvolgendo anche, laddove possibile, gli organi collegiali che possono contribuire a scelte, forse, pi\u00f9 ponderate e, sicuramente, pi\u00f9 pluralistiche? Peraltro, da pi\u00f9 parti si chiede che il Parlamento nazionale \u201cnon venga chiuso\u201d e continui a operare. Anche la dottrina che si \u00e8 divisa tra fautori e contrari al c.d. \u201cvoto a distanza\u201d dei parlamentari \u00e8 concorde nel richiedere la continuit\u00e0 dell\u2019azione parlamentare. \u00c8 un auspicio che non si pu\u00f2 non condividere, ma che estendiamo anche con riferimento alle Giunte e ai Consigli regionali.<\/p>\n<p>In conclusione, si fa un gran parlare in questi giorni di \u201critorno alla normalit\u00e0\u201d con riferimento alla vita produttiva, lavorativa e sociale, ma si dovrebbe richiedere anche un \u201critorno alla normalit\u00e0\u201d delle nostre Istituzioni democratiche, statali e locali, per \u201cgestire\u201d <em>ordinariamente<\/em> una situazione che rimane anomala, ma che non giustifica pi\u00f9 una deroga all\u2019ordinaria attivit\u00e0 degli organi democratici, rappresentativi dei cittadini.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore La Porta Quando un Paese si trova a dover affrontare un\u2019emergenza che deriva da un evento eccezionale, straordinario, non previsto n\u00e9 prevedibile \u2013 come quella che stiamo vivendo in Italia a causa dell\u2019epidemia del COVID-19 \u2013 in genere la risposta dell\u2019autorit\u00e0 pubblica \u00e8 duplice.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/04\/22\/per-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2020%2F04%2F22%2Fper-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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