{"id":7623,"date":"2021-02-14T16:14:26","date_gmt":"2021-02-14T15:14:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=7623"},"modified":"2021-04-22T17:13:07","modified_gmt":"2021-04-22T15:13:07","slug":"super-maggioranze-e-super-opposizioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/02\/14\/super-maggioranze-e-super-opposizioni\/","title":{"rendered":"\u201cSuper-maggioranze\u201d e \u201csuper-opposizioni\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p>di\u00a0<strong>Salvatore Curreri <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Copasir.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-thumbnail wp-image-7624 alignright\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Copasir-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p>La nascita del governo Draghi, sostenuto da una amplissima maggioranza parlamentare e avversato (al momento) verosimilmente dalla sola <em>Fratelli d\u2019Italia<\/em>, pone \u2013 o forse sarebbe meglio dire ripropone \u2013 tra gli altri un serio problema politico-parlamentare: <!--more-->quale saranno gli effetti del nuovo scenario politico-parlamentare, caratterizzato da una cos\u00ec marcata prevalenza numerica della maggioranza sull\u2019opposizione, sulla composizione e sulla presidenza di quegli organi collegiali (camerali e parlamentari) che a tali nozioni fanno espresso riferimento? Detto diversamente: spettano a <em>Fratelli d\u2019Italia<\/em> i componenti e le presidenze che sono riservati all\u2019opposizione?<\/p>\n<p>Pochi ma strategici sono, infatti, quegli organi di controllo e di garanzia che &#8211; per legge, regolamenti parlamentari o prassi consolidatesi sulla base di convenzioni tra le forze politiche &#8211; sono composti paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell\u2019opposizione e\/o presieduti da un esponente di quest\u2019ultima, adeguandosi in tal modo alla logica maggioritaria delle precedenti leggi elettorali.<\/p>\n<p>Riguardo alla composizione sono due: il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati \u201ccomposto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni\u201d (art. 16-bis R.C.) ed il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (CO.PA.SIR.) \u201ccomposto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall&#8217;inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificit\u00e0 dei compiti del Comitato\u201d (art. 30.1 l. 124\/2007).<\/p>\n<p>Riguardo, invece, alle presidenze, spettano all\u2019opposizione quelle dei seguenti organi: <em>a)<\/em> il suddetto CO.PA.SIR., il cui Presidente (dal 9 ottobre 2019 il deputato Volpi della Lega-Salvini Premier) per legge \u201c\u00e8 eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione [con] la maggioranza assoluta dei componenti\u201d (art. 30.3, secondo periodo, l. 124\/2007 che ha recepito una convenzione vigente fin dalla XI legislatura: sen. Pecchioli del PDS); <em>b)<\/em> la Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari del Senato, il cui Presidente (il sen. Gasparri di Forza Italia) per disposizione regolamentare \u00e8 eletto tra i membri \u201cappartenenti ai Gruppi di opposizione\u201d (art. 19.1 reg. Sen. secondo la modifica approvata il 20 dicembre 2017 che ha codificato una convenzione tra le forze politiche risalente sin dalla XIII legislatura).<\/p>\n<p>Non per disposizione normativa ma per prassi spettano all\u2019opposizione fin dalla XIII legislatura le presidenze: <em>c)<\/em> della Giunta delle elezioni (ricoperta dal deputato Giachetti di Italia Viva) e <em>d)<\/em> della Giunta per le autorizzazioni (ricoperta dal deputato Delmastro Delle Vedove, di Fratelli d\u2019Italia) della Camera dei deputati; <em>e)<\/em> della Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza sul sistema radiotelevisivo (ricoperta dal senatore Barachini di Forza Italia). Da notare che in quest\u2019ultimo caso la prassi \u00e8 andata al di l\u00e0 di quanto previsto dalla normativa vigente la quale, nel prevedere che il Presidente di tale Commissione \u00e8 eletto \u201cper scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti\u201d (art. 5.1 del Regolamento della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 13 novembre 1975), assegna alle opposizioni, tutt\u2019al pi\u00f9, un potere di veto su chi deve ricoprire tale carica ma non la sua titolarit\u00e0.<\/p>\n<p>Un discorso a parte va fatto per il Comitato per la legislazione della Camera che, in ragione della sua natura di organo tecnico e non politico, \u201c\u00e8 presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno\u201d (art. 16-<em>bis<\/em>.2 reg. Camera), elevati a dieci, con parere della Giunta per il regolamento del 16 ottobre 2001, in via sperimentale e da allora rimasti tali (a conferma di quanto nel nostro paese non ci sia niente di pi\u00f9 definitivo del provvisorio). Anche qui per convenzione tale rotazione prevede l\u2019alternanza tra maggioranza ed opposizione, per cui all\u2019attuale presidente, il deputato Ceccanti del Partito democratico, succeduto alla deputata Tomasi della Lega- Salvini premier, seguir\u00e0 il deputato Butti di Fratelli d\u2019Italia.<\/p>\n<p>Chiarito il quadro normativo e convenzionale, per rispondere alla domanda iniziale credo sia opportuno tenere distinti i due profili delle presidenze e della composizione di tali organi camerali e parlamentari.<\/p>\n<p>Riguardo alle presidenze della Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 del Senato e del CO.PA.SIR. (che dovrebbe toccare all\u2019attuale Vice Presidente Urso) non credo ci possano essere dubbi sul fatto che esse spettano di diritto ad esponenti di Fratelli d\u2019Italia, quale verosimilmente unico gruppo d\u2019opposizione.<\/p>\n<p>A favore di tale conclusione depone innanzi tutto la chiara lettera e <em>ratio<\/em> della disposizione che, nell\u2019ottica di una moderna traduzione ed applicazione del principio della separazione dei poteri, attribuisce all\u2019opposizione le presidenze degli organi di controllo sull\u2019operato della maggioranza e di garanzia del corretto funzionamento dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare. In tal senso depone anche l\u2019unico precedente che si pu\u00f2 richiamare al riguardo. Per quanto assolutamente eccezionale, l\u2019attuale situazione politico-parlamentare non \u00e8 infatti nuova. Anche dopo la nascita del governo Monti (16 novembre 2011) vi fu infatti un solo Gruppo di opposizione \u2013 la Lega Nord che, in forza dell\u2019essere stata la sola forza politica ad aver votato contro la fiducia al Governo, reclamava una maggiore rappresentanza negli organismi parlamentari. Per questo motivo, al corrispondente gruppo parlamentare della Camera dei deputati fu deciso di accordare un segretario aggiuntivo nell\u2019Ufficio di Presidenza a fronte degli altri 19 (!) componenti \u2013 Presidente escluso \u2013 tutti appartenenti alla maggioranza di governo (v. Giunta per il regolamento, seduta del 7 dicembre 2011). In quell\u2019occasione si pose anche il problema, analogo all\u2019attuale, se alla Lega dovesse spettare anche la presidenza del CO.PA.SIR. Ebbene, in quell\u2019occasione l\u2019allora suo Presidente, l\u2019on. D\u2019Alema (il quale peraltro era subentrato all\u2019on. Rutelli che aveva apprezzabilmente avvertito il dovere morale di dimettersi dalla carica dopo aver abbandonato il Partito democratico, pur rimanendo egli all\u2019opposizione) fu l\u2019unico tra i presidenti (ex) d\u2019opposizione che, alla luce del nuovo scenario politico, decise \u201cper correttezza\u201d di <a href=\"https:\/\/www.dirittiglobali.it\/2011\/11\/daalema-pronto-a-lasciare-il-copasir\/\">rimettere il proprio mandato ai Presidenti delle due Camere<\/a>. L\u2019essere poi rimasto in carica, per decisione unanime dei gruppi parlamentari, non toglie nulla alla doverosit\u00e0 giuridica ed etica delle sue dimissioni.<\/p>\n<p>Contro tale conclusione non varrebbe opporre l\u2019argomento secondo cui l\u2019appartenenza all\u2019opposizione del Presidente sarebbe requisito richiesto solo all\u2019atto della costituzione dell\u2019organo, per cui, in mancanza di una espressa clausola di decadenza (come quella prevista dall\u2019art. 27.3-<em>bis<\/em> reg. Senato per i membri del Senato in caso di abbandono del gruppo), ai fini della sua permanenza in carica sarebbero irrilevanti l\u2019eventuale cambiamento di orientamento politico (dall\u2019opposizione alla maggioranza) suo o del suo gruppo. Pare evidente, infatti, che in tal modo si eluderebbe la <em>ratio<\/em> della disposizione che &#8211; vale la pena ribadire \u2013 \u00e8 quella di sottrarre la presidenza di tali organi di garanzia e di controllo a chi, appartenendo alla maggioranza, potrebbe avere l\u2019interesse (magari anche episodico) a non farli funzionare in modo pieno e corretto. Il precedente D\u2019Alema \u2013 cui si potrebbe aggiunge nell\u2019attuale legislatura quello del deputato Giachetti, nominato Presidente della Giunta delle elezioni della Camera perch\u00e9 appartenente allora ad un gruppo d\u2019opposizione (il Partito democratico) e rimasto tale nonostante poi passato ad un gruppo di maggioranza (Italia viva) &#8211; dimostrano solo la possibilit\u00e0 che i gruppi parlamentari d\u2019opposizione, pur potendolo, possano non rivendicare per loro tali cariche quando ad esempio hanno avuto di apprezzare la correttezza e l\u2019imparzialit\u00e0 del Presidente. La disponibilit\u00e0 della disposizione normativa da parte delle forze politiche che ne sono beneficiarie, in nome dell\u2019autonomia delle camere, non toglie nulla alla sua precettivit\u00e0 qualora esse volessero azionarla<\/p>\n<p>N\u00e9, per quanto ovvio, si pu\u00f2 pretendere che dai nuovi rapporti di forza tra maggioranza ed opposizioni discenda l\u2019obbligo di ridiscutere le presidenze e la composizione di tutte le commissioni parlamentari non solo perch\u00e9 per regolamento vanno rinnovate dopo due anni (artt. 20.5 reg. Camera e 21.7 reg. Senato) ma per la ancor pi\u00f9 decisiva ragione che esse devono rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e non la loro collocazione politica rispetto al Governo (artt. 72.3 e 82.2 Cost.).<\/p>\n<p>Piuttosto si potrebbe riproporre il problema \u2013 <a href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/06\/11\/5295\/\">gi\u00e0 attentamente analizzato in questa sede<\/a> \u2013 di quale sia il requisito decisivo per qualificare come d\u2019opposizione un gruppo parlamentare. Va innanzi tutto scartata la rilevanza delle votazioni sulle proposte del Governo, per quanto politicamente qualificanti per la sua politica generale, perch\u00e9 ai nostri fini non decisive ai sensi dell\u2019art. 94.4 Cost. secondo cui \u201cil voto contrario di una o d\u2019entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni\u201d, vengono in evidenza ovviamente le votazioni fiduciarie (mozioni di fiducia e di sfiducia nonch\u00e9 questioni di fiducia). D\u2019opposizione \u00e8 certo chi in simili occasioni voti contro il governo. Ma se si astiene (indipendentemente se <em>dal<\/em> o <em>nel<\/em> voto)?<\/p>\n<p>L\u2019astensione non \u00e8 un voto a favore ma nemmeno \u00e8 un voto contrario; piuttosto essa esprime \u201cla volont\u00e0 di non partecipare alla votazione\u201d (Corte cost. 78\/1984, 4\u00b0 c.d.), come dimostra peraltro da ultimo la revisione regolamentare del 2017 con cui il Senato, allineandosi alla Camera, ha stabilito che gli astenuti sono considerati presenti ai fini del computo del numero legale ma non votanti ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa (art. 107.1 reg. Senato). Ci\u00f2 trova conferma nella prassi consolidata che consente ad un gruppo parlamentare di calendarizzare le sue proposte in quota d\u2019opposizione solo se ha votato contro la fiducia al Governo. Da questo punto di vista, quindi, il gruppo che si astiene in una votazione di fiducia non potrebbe essere considerato d\u2019opposizione. \u00a0<\/p>\n<p>Utilizziamo il condizionale perch\u00e9 contro tale conclusione vi sono due precedenti.<\/p>\n<p>Nella scorsa legislatura il sen. Stucchi fu eletto (il 6 giugno 2013) Presidente del CO.PA.SIR. nonostante il proprio partito (la Lega Nord) si fosse astenuto sulla mozione di fiducia al governo Letta sia alla Camera il 29 aprile 2013 che il giorno dopo al Senato. Tale elezione, contestata dal MoVimento 5 Stelle che invece aveva votato contro, fu frutto di diverse forzature, ben analizzate nel contributo citato, tra le quali anche il fatto che la stampa considerasse la Lega all\u2019opposizione senza quindi tenere conto delle posizioni formali assunte nelle aule parlamentari (un interessante caso di prevalenza della realt\u00e0 percepita su quella effettiva). Ad ogni modo, tale forzatura fu in certo senso subito sanata quando il 21 giugno \u2013 appena 15 giorni dopo l\u2019elezione \u2013 la stessa Lega Nord vot\u00f2 contro sulla prima questione di fiducia posta dal governo.<\/p>\n<p>Anche nell\u2019attuale legislatura si \u00e8 posto un problema simile. Tutte le presidenze riservate all\u2019opposizione sono state attribuite a suoi esponenti (rispetto all\u2019attuale situazione, riportata sopra, va precisato che il CO.PA.SIR. fu presieduto inizialmente dal deputato Guerini del Partito democratico che ha opportunamente lasciato l\u2019incarico dopo l\u2019appoggio del suo gruppo al governo Conte II), tranne quella della Giunta per le autorizzazioni attribuita come detto dal 18 luglio 2018 al deputato Delmastro Delle Vedove di Fratelli d\u2019Italia nonostante il corrispondente gruppo parlamentare si fosse inizialmente astenuto sul voto di fiducia al governo Conte I. Anche in questo caso, per\u00f2, tale forzatura procedurale si \u00e8 dopo non molto tempo sanata a seguito della mutata posizione di Fratelli d\u2019Italia nei confronti del Governo, come testimoniano i diversi voti contro sulle questioni di fiducia da esso poste (v. ad esempio <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg18\/410?idSeduta=0101&amp;tipo=stenografico#sed0101.stenografico.tit00010.int00010\">la dichiarazione del deputato Acquaroli nella seduta del 13 dicembre 2018<\/a> sulla conversione in legge del d.l. 119\/2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria).<\/p>\n<p>L\u2019ambiguit\u00e0 e l\u2019eccezionalit\u00e0 di tali due precedenti mi pare inducano a ribadire la regola per cui un gruppo politico vada considerato d\u2019opposizione solo se ha votato contro la fiducia al Governo. Se questo verosimilmente accadr\u00e0, Fratelli d\u2019Italia avr\u00e0 diritto a rivendicare per s\u00e9 la presidenza di tali due organi ed a <u>scegliere il suo esponente che dovr\u00e0 ricoprirla<\/u>.<\/p>\n<p>Precisazione non oziosa se \u00e8 vero che proprio su tale scelta si sono registrate le maggiori tensioni con la maggioranza, la quale talora si \u00e8 arrogata il diritto di scegliere l\u2019esponente dell\u2019opposizione da eleggere Presidente, talora previo consenso di questi. Si pensi al caso Villari, eletto il 13 novembre 2008 Presidente della Commissione parlamentare per l\u2019indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi quale esponente del Partito democratico (allora all\u2019opposizione) nonostante la contrariet\u00e0 di quest\u2019ultimo. Il che come si ricorder\u00e0 port\u00f2 alla paralisi di quell\u2019organo, con conseguente revoca da parte dei Presidenti delle Camere del Presidente e dei suoi residui membri della Commissione il cui conflitto di attribuzioni, in nome del loro diritto di rimanere comunque in carica, fu dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 222\/2009.<\/p>\n<p>Se non si vogliono riproporre simili scenari, la maggioranza farebbe bene a non profittare della sua forza numerica per imporre il nominativo dei futuri Presidenti all\u2019opposizione, giacch\u00e9 spetta a quest\u2019ultima designarli, previe sempre opportune precedenti intese. Diversamente, saremmo di fronte ad un sostanziale aggiramento della ratio garantista della disposizione che attribuisce la presidenza di tali organi collegiali all\u2019opposizione. A poco infatti ci\u00f2 varrebbe se poi la stessa opposizione non potesse sceglierne i titolari.<\/p>\n<p>La seconda questione riguarda quegli organi \u2013 come detto all\u2019inizio il Comitato per la legislazione alla Camera ed il CO.PA.SIR \u2013 che per legge o regolamento parlamentare devono essere composti paritariamente tra maggioranza ed opposizione. La conseguenza del nuovo scenario politico dovrebbe dunque essere duplice: da un lato la sovra-rappresentazione al loro interno del gruppo di Fratelli d\u2019Italia che, come unica opposizione, con appena 33 deputati (pari al 5,23% del totale) e 19 senatori (5,91%) avrebbe diritto al 50% dei seggi di tali organi, dall\u2019altro, rovesciando i termini del problema, la sotto-rappresentazione e financo l\u2019assenza di tutti i gruppi della ampia maggioranza parlamentare che sostiene il governo Draghi. \u00c8 evidente, infatti, che i cinque seggi spettanti alla maggioranza potrebbero rilevarsi insufficienti.<\/p>\n<p>Posto dal punto di vista della maggioranza il problema \u00e8 chiaramente irrisolvibile, come confermano i precedenti. Chiamata a pronunciarsi sulla composizione del CO.PA.SIR., la Giunta per il regolamento della Camera, pur dichiarandosi incompetente a pronunciarsi su un organo bicamerale previsto per legge e non dai regolamenti parlamentari, volle comunque per cortesia istituzionale nei confronti del gruppo richiedente (l\u2019Udc) precisare che tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, non hanno diritto ad essere rappresentati in tale organo (v. seduta del 21 maggio 2008). Tale problema, del resto, si \u00e8 posto in maniera particolarmente esigente nella XVII legislatura quando, a seguito del passaggio del senatore Esposito da Forza Italia al Nuovo centro destra, la prima rest\u00f2 senza rappresentanti nel CO.PA.SIR. per ben due anni. A nulla, allora, valsero le due apposite riunioni congiunte della Conferenza dei capigruppo di Camera e Senato convocate per trovare un accordo per cui alla fine fu necessario approvare un\u2019apposita disposizione legislativa per ampliare di due unit\u00e0 la composizione di tale organo solo per la XVII legislatura (v. art. 20 l. 145\/2016 recante \u201cDisposizioni concernenti la partecipazione dell\u2019Italia alle missioni internazionali\u201d).<\/p>\n<p>Piuttosto, \u00e8 dal lato dell\u2019opposizione, anzich\u00e9 della maggioranza, che il problema va risolto. \u00c8 evidente, infatti, che la sovra-rappresentazione della prima \u00e8 causa della sotto-rappresentazione della seconda. Una situazione che pare esito imprevisto e irragionevole di disposizioni che, nel prevedere una rappresentanza paritaria tra maggioranza ed opposizione, evidentemente presupponevano rapporti di forza non cos\u00ec clamorosamente squilibrati a favore della prima ed a danno della seconda. Del resto, forse non \u00e8 inutile ricordare che la citata legge n. 124\/2007 sul CO.PA.SIR. fu approvata mentre era in vigore la legge elettorale n. 270\/2005 che, fissando il premio di maggioranza nel 54% dei seggi (almeno alla Camera a livello nazionale), di contro riservata il restante 46% alle minoranze e, quindi, con tutta probabilit\u00e0, alle opposizioni.<\/p>\n<p>Sotto questo profilo, dunque, parrebbe ragionevole che Fratelli d\u2019Italia non insistesse per mutare la composizione di tali due organi fermo restando che, a fronte di tale senso di responsabilit\u00e0 istituzionale, dovrebbe corrispondere da parte della maggioranza, per analogo senso di responsabilit\u00e0, il dovere di accogliere le richieste che dovessero provenire da tale gruppo d\u2019opposizione, non facendo valere la sua prevalenza numerica.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 a cortesia istituzionale deve corrispondere pari cortesia costituzionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Salvatore Curreri La nascita del governo Draghi, sostenuto da una amplissima maggioranza parlamentare e avversato (al momento) verosimilmente dalla sola Fratelli d\u2019Italia, pone \u2013 o forse sarebbe meglio dire ripropone \u2013 tra gli altri un serio problema politico-parlamentare:<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/02\/14\/super-maggioranze-e-super-opposizioni\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2021%2F02%2F14%2Fsuper-maggioranze-e-super-opposizioni%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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