{"id":7762,"date":"2021-05-05T10:27:56","date_gmt":"2021-05-05T08:27:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=7762"},"modified":"2021-05-05T10:27:58","modified_gmt":"2021-05-05T08:27:58","slug":"costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/05\/05\/costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni\/","title":{"rendered":"Costituzionalit\u00e0, legalit\u00e0, giustizia. Riflessioni"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><em><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"7763\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/05\/05\/costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni\/rodin\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\" data-orig-size=\"750,1000\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Rodin\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin-225x300.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-7763\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/em>di <strong>Enrico Cuccodoro<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 qualche tempo che vado riflettendo intorno alla dimensione della crisi, la quale pervade le massime istituzioni, e si condensa nel terreno concreto della esperienza e del giudizio per ogni cittadino avvertito, e con particolare considerazione e sensibilit\u00e0 riguardo pure la sfera delle nuove generazioni, del dinamico, problematico \u201cmondo\u201d dei giovani di adesso, il futuro del Paese.<!--more--><\/p>\n<p>Taluni recenti mutamenti appaiono come modifiche superficiali, piuttosto che segni forse indicanti l\u2019insorgenza di una nuova comunit\u00e0, tendenti a incrinare il processo di acquisizione dell\u2019autonomia per le nuove generazioni, oggi fortemente intaccato dall\u2019emergenza sanitaria da <em>Covid-19<\/em>. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Proprio a tale logica si lega l\u2019opportunit\u00e0 di illustrare alcune valenze sottese al ricorrente tema della crisi, oggettiva e soggettiva, della legge, della legalit\u00e0 e della giustizia nell\u2019ambito della pervicace trasformazione delle tradizionali funzioni statuali e nei rapporti autorit\u00e0\/libert\u00e0 individuali e collettivi. Essi segnalano l\u2019attraversamento di una diffusa stagione distinta dalla disfunzionalit\u00e0 <em>infrapoteri<\/em> e intersecante insieme i soggetti e gli apparati chiamati ad attuare le molteplici manifestazioni d\u2019indirizzo, spesso \u201cparalizzate\u201d al momento <em>clou<\/em> della concreta decisione; purtroppo con acute compromissioni della legalit\u00e0 nell\u2019illegalit\u00e0, corruzione, ingiustizie. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019analisi giuridica si presenta qui qualificante, rispetto ad altri approcci tematici di parallelo indirizzo sociologico, economico o politologico. Poich\u00e9, il legame fra Stato e Giustizia, come \u00e8 noto, \u00e8 divenuto il punto di attacco dell\u2019architettura positivistica, allo stesso modo in cui il parlamentarismo, per propria parte, prova a conchiudere \u201cil porticato fra lo Stato e la societ\u00e0 civile\u201d. Anche per questo, allora, si deve rimarcare l\u2019importanza che il diritto, \u201cstorico\u201d oggetto di mutevoli e differenziati <em>ideali di giustizia<\/em>, rifugge da motivo tanto in senso semplicemente <em>formalistico<\/em> (nel richiamo <em>formale <\/em>delle norme giuridiche) ovvero <em>materialistico<\/em> (sia nel comportamento dei soggetti, sia nel contenuto estrinseco delle norme); quanto, infine, <em>teleologico<\/em> (nell\u2019esito complessivo della giustizia, come nel campo emergente della giustizia costituzionale, poi civile, penale, amministrativa, fiscale, <em>sociale<\/em>), acquisendo il peculiare carattere unitario di una <em>tecnica<\/em> della convivenza sociale possibile, quale pi\u00f9 semplice controllo dei comportamenti devianti.<\/p>\n<p>\u00a0Il diritto \u00e8 cos\u00ec abbinato alla tipologia dei valori e al grado di loro incidenza e radicata diffusione nel sistema. E, dunque: si va dal senso di giustizia del giusnaturalismo al positivismo della <em>\u201ccertezza\u201d<\/em> e dei dogmi di <em>\u201ccoerenza\u201d<\/em> e <em>\u201ccompletezza\u201d<\/em>, l\u2019una \u201cunit\u00e0 negativa\u201d che si richiede, l\u2019altra quale \u201cunit\u00e0 positiva\u201d che si aspira a realizzare sempre nell\u2019ordinamento (da Savigny a Modugno), con figure o clausole generali quali formule \u201caperte\u201d da colmare di vario significato ermeneutico: ad esempio, dalla \u201cbuona fede\u201d alla \u201cdiligenza\u201d o alla \u201cgiusta causa\u201d, dalla \u201cfunzione sociale\u201d all\u2019 \u201cinteresse generale\u201d, fino al \u201cbuon andamento\u201d e all\u2019 \u201cimparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione\u201d o all\u2019 \u201cautonomia\u201d e \u201cindipendenza\u201d della magistratura, contemperando o bilanciando in una gamma di possibili raccordi principi e valori oscillanti dalle garanzie e tutele ai parametri di certezza, efficacia, efficienza, nonch\u00e9, si pensi al problematico ed emblematico dovere del giudice \u201cnel seguire le norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equit\u00e0\u201d (per l\u2019art. 113 c.p.c.), ovvero si impieghino altre \u201cnozioni a contenuto variabile\u201d di incerta compatibilit\u00e0 \u201ccon le regole costituzionali che presiedono alla ripartizione di competenza fra legislatore e giudice, ossia tra creatore ed applicatore del diritto\u201d, nella versione delle esperienze di <em>civil law <\/em>e <em>common law<\/em> (Pizzorusso).<\/p>\n<p>La linea di confine fra tutela dei diritti e amministrazione di interessi variamente configurabili si fa tanto pi\u00f9 incerta quanto pi\u00f9 problematico ed esteso, spesso, \u00e8 il tentativo di conchiudere la \u201cgiustiziabilit\u00e0\u201d di situazioni giuridiche soggettive nelle\u00a0 forme e rimedi garantistici presenti, codificati nella temperie storico-politica tutt\u2019altro che aperta o ricettiva nel riguardo del dinamismo sociale e del pluralismo verso nuovi diritti, libert\u00e0, garanzie e valori che via via emergono o si accrescono oggi, ove si abbia riguardo alla sfera primaria della salute, delle tutele per il lavoro e l\u2019ambiente. In realt\u00e0, anche da tali prospettive, si \u00e8 detto: \u201cla spada della giustizia non \u00e8 nelle mani della giustizia stessa, ma in quelle delle persone naturali. Si determina cos\u00ec uno scarto tra l\u2019ideale e l\u2019esperienza reale\u201d, appunto, come bene indica H\u00f6ffe per la tendenza della democrazia nell\u2019era della globalizzazione, tanto discussa.<\/p>\n<p>Le concezioni di <em>legalit\u00e0<\/em> e <em>giustizia<\/em> si contraddistinguono ora, sulla scia di un lungo percorso evolutivo, per una peculiare e sempre pi\u00f9 profonda <em>scissione<\/em> tra <em>diritti<\/em> e <em>leggi<\/em> (Bobbio, Zagrebelsky, Silvestri). Questo \u201c<em>sdoppiamento<\/em>\u201d concettuale, di risalente nascita ed evoluzione, che sembra ormai permeare in modo caratteristico <em>spirito<\/em> e <em>lettera<\/em> delle Carte costituzionali, si \u00e8 imposto e radicato negli ordinamenti giuridici contemporanei, a tal punto che, allo stato, si profila l\u2019urgenza di una ricomposizione ed <em>armonizzazione<\/em>, proprio tra le disposizioni positive del legislatore, quali le <em>leggi<\/em>, e quel nucleo fondamentale di <em>diritti<\/em> e <em>garanzie<\/em> <em>universali<\/em> e \u201cnaturali\u201d, che ne costituiscono \u201cstorico antecedente\u201d e \u201cpremessa logico-giuridica\u201d, vessillo da poter sbandierare, sotto ogni cielo, delle libert\u00e0 ed espressioni di ragione e ragionevolezza del diritto per tutti, donne e uomini del mondo, come si dir\u00e0 in fine<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 di ricongiunzione e pi\u00f9 adeguata connessione \u00e8 avvertita, in modo ancora pi\u00f9 acceso, nel contesto contemporaneo come il nostro, all\u2019interno del quale si assiste, <em>in primis<\/em> sul piano del sistema delle fonti normative, ad una progressiva <em>erosione della centralit\u00e0 della legge<\/em>: quella legge che, primario strumento del potere, scevro da limitazioni o interpretazioni \u201cdistorsive\u201d (<em>Dura lex, sed lex<\/em>!), costituiva, nel pensiero giuridico pre-costituzionale, la garanzia <em>unica<\/em> e <em>sufficiente <\/em>della <em>legalit\u00e0<\/em> e <em>legittimit\u00e0 <\/em>dell\u2019azione dello Stato. In altre parole, nelle prime esperienze statuali moderne, vi era una quasi totale sovrapponibilit\u00e0 tra ci\u00f2 che si considerava \u201c<em>giusto<\/em>\u201d, e ci\u00f2 che era \u201c<em>legale<\/em>\u201d, ossia affermato dall\u2019onnipotente sovranit\u00e0 della legge scritta e, in definitiva, sancita dal presidio delle Assemblee rappresentative. Quindi, la legge costituiva strumento \u201c<em>per tutte le avventure del potere<\/em>\u201d, democratico o antidemocratico, e la sua \u201cforza\u201d diveniva corollario applicativo al servizio, volta in volta, delle classi via via emergenti, di giacobini piuttosto che della borghesia burocrate o mercantile, in regimi liberaldemocratici o in sistemi oppressivi e dittatoriali.<\/p>\n<p>A causa di notevoli, significative <em>trasformazioni <\/em>degli equilibri tra organi e poteri costituzionali, nello scenario attuale il Parlamento ha abdicato, spesso, alla sua storica e consueta funzione politico-rappresentativa. La legge ha perduto cos\u00ec la sua antica onnipotenza e onnicomprensivit\u00e0 del poter \u201ctutto\u201d disciplinare: ove, considerata <em>ex se, <\/em>senza cio\u00e8 essere ricondotta allo <em>spirito costituzionale<\/em> e al sistema di <em>garanzie<\/em> e diritti umani universali che qui si esprimono. Essa costituisce ormai, sul piano materiale del tempo di crisi, un mero artificio, quasi <em>una finzione<\/em> di un testo incapace di imporsi <em>a fortiori<\/em> e stabilmente, nel tessuto sociale e culturale della Nazione, del pari inidoneo a favorire un\u2019identificazione unitaria delle esigenze normative e politiche, talvolta foriero di potenziali <em>incertezze<\/em>, <em>aberrazioni <\/em>o <em>tirannie<\/em>.<\/p>\n<p>La legalit\u00e0, dunque, intesa come coerenza al dettato \u201csovrano\u201d della legge, non \u00e8 pi\u00f9 identificabile, da sola, come \u201cgiustizia\u201d <em>pleno jure<\/em>, ossia come rispetto delle <em>garanzie<\/em> e delle <em>libert\u00e0 individuali e collettive<\/em>, che, invece, via via prescindono dall\u2019utilizzo dello strumento legislativo per il loro riconoscimento, e si autoaffermano ed autoimpongono, in quanto prerogative essenziali ed originarie dotate di peculiare ed innata \u201cforza\u201d costituzionale, quali norme fondamentali caratterizzanti l\u2019ordinamento giuridico degli Stati.<\/p>\n<p>Per promuovere una cultura della legalit\u00e0, impregnata dell\u2019ideale di giustizia, si deve valorizzare l\u2019etica della responsabilit\u00e0. La Costituzione, in questa dinamica, diviene essenziale esigenza di esprimere la <em>legittimit\u00e0<\/em> dell\u2019ordinamento, accanto alla sua piena <em>legalit\u00e0<\/em>, trascendendo l\u2019artificio per trasformarlo, appunto, in unificante <em>forza civile e culturale <\/em>di comuni identit\u00e0 e valori sia sociali, sia politici. \u00a0<\/p>\n<p>All\u2019attuale discrimine concettuale tra diritti e leggi sembra, infatti, corrispondere, sul piano funzionale, un principio operativo che si realizza attraverso una <em>ripartizione di compiti giuridici<\/em>, nella misura in cui alla Costituzione spetterebbe, con la sua rigidit\u00e0, di individuare e \u201ccertificare\u201d, in cataloghi dispositivi, quei diritti fondamentali intangibili, intesi ormai alla stregua di \u201c<em>dotazioni organiche<\/em>\u201d dei cittadini, \u201c<em>sostantivi di valore<\/em>\u201d indipendenti dalla volont\u00e0 del legislatore, che costituiscono reali essenze conquistate e rese vitali nel progredire del cammino della civilt\u00e0 pluralista. Mentre, alla legge competerebbe soltanto l\u2019espressione degli interessi dei <em>gruppi politici<\/em> maggioritari, vincolati al rispetto di quei diritti preesistenti, distinti da una sconfinata dimensione teleologica e da una potenzialit\u00e0 di sviluppo, attuazione e integrazione dell\u2019indirizzo politico \u201ccostituzionale\u201d.<\/p>\n<p>La Carta costituzionale, dunque, svela una portata rivoluzionaria e innovatrice nel vigente diritto. Per la prima volta nella storia, essa <em>\u201cnon si limita a fotografare (e cristallizzare) la realt\u00e0, ma si pone (anche) come punto di contestazione e di resistenza in difesa dei diritti e dell\u2019uguaglianza delle persone\u201d<\/em> (L. Pepino).<\/p>\n<p>Lo scenario si evidenzia ulteriormente per l\u2019esistenza, nel contesto europeo ed internazionale, nella stratificazione di ordinamenti vincolanti della sfera giuridica dei cittadini che, con ancor rinnovata urgenza, impone nell\u2019ambito di una consolidata pratica di limitazione di e delle sovranit\u00e0, l\u2019instaurazione di un nuovo equilibrio incentrato sul \u201c<em>dualismo<\/em>\u201d diritti e leggi, volont\u00e0 politica e garanzie degli individui, soprattutto nelle vicende alle quali ci \u00e8 dato assistere, adesso.<\/p>\n<p>A tal proposito, si pensi alle attualissime vocazioni di tutela <em>sostenibile<\/em> dell\u2019ambiente e centralit\u00e0 dell\u2019ecologia, della sicurezza <em>a protezioni crescenti<\/em> del lavoro e dunque della sfera complessiva di giustizia sociale (salvaguardie familiari e individuali, sanit\u00e0, istruzione, libert\u00e0 di circolazione, <em>privacy<\/em>, ecc.), <em>valori<\/em>, questi, che si impongono quali linee direttive fondamentali delle democrazie, tali da pervadere trasversalmente gli Stati, i suoi organi, le collettivit\u00e0 al centro e nelle c.d. \u201c<em>periferie esistenziali<\/em>\u201d, come ci ammonisce, ora vigorosamente, Papa Francesco per contrastare le c.d. \u201cvite di scarto\u201d dei nostri tempi, gi\u00e0 messe a nudo nella societ\u00e0 <em>liquida<\/em> fatta emergere da Bauman. \u00a0<\/p>\n<p>\u00c8 auto-evidente, quasi lapalissiano, alla luce di queste sommarie considerazioni, soprattutto nell\u2019ottica riscontrata dell\u2019atteggiarsi dei poteri dello Stato, considerare come il rispetto della <em>legge<\/em>, nella sua \u201cstatica\u201d dicitura, non possa e non debba pi\u00f9 ritenersi, da solo, l\u2019equivalente del rispetto della <em>giustizia<\/em>, cos\u00ec come, d\u2019altro canto, non si pu\u00f2 sostenere che, ci\u00f2 che viene considerato illegale sia, del pari, e per ci\u00f2 solo, ingiusto, e viceversa. La giustizia, oggi pi\u00f9 che mai, risponde ad istanze che richiedono molto pi\u00f9 che un rigido attenersi ad un dato scritto ed astratto, e che presuppone, invece, un\u2019adesione ben pi\u00f9 profonda e radicale ad un complesso <em>sistema di valori<\/em> del vivere civile comunemente condiviso e reso vitale.<\/p>\n<p>Legalit\u00e0 e giustizia, dunque, si prestano a valutazioni negative come salute e malasanit\u00e0, usura bancaria, sostenibilit\u00e0 ambientale, disagio sociale ecc.<\/p>\n<p>Alla luce del quadro italiano, la malasanit\u00e0 sembra funzionare a due velocit\u00e0: al Centro-Sud, infatti, si verificano i casi pi\u00f9 eclatanti, spesso e volentieri finiti sulla stampa. Vi \u00e8 una valida spiegazione: la sanit\u00e0 continua ad essere sinonimo di potere, di denaro, di voti e di clienti. Le molteplici vicende discusse negli ultimi anni, aventi come protagoniste le Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Sicilia e Campania), hanno posto in luce il rapporto contorto tra sanit\u00e0, affari, e politica.<\/p>\n<p>Tale fenomeno perverso \u00e8 stato denunciato tempo addietro perfino dal procuratore generale della Corte dei Corti, il quale sottolineava gi\u00e0 la sussistenza di una progressiva corruzione nei settori dei lavori pubblici, delle forniture pubbliche e della sanit\u00e0. La constatazione del pagamento di tangenti risulta connessa ad espedienti e irregolarit\u00e0 di diversa natura: dalla collusione con le ditte fornitrici di prestazioni e servizi all\u2019illecita aggiudicazione d\u2019asta nelle forniture agli ospedali pubblici; dalle false attestazioni sull\u2019andamento dei lavori di ristrutturazione delle strutture sanitarie all\u2019erogazione di rimborsi non dovuti ai centri sanitari privati ecc.<\/p>\n<p>Tradizionalmente, l\u2019estensione della corruzione \u00e8 inquadrata quale problema etico e giuridico, valutando come accessoria l\u2019implicazione finanziaria della stessa. \u00a0I c.d. \u201cparadisi fiscali\u201d costituiscono un ambiente ideale per il riciclaggio di denaro sporco, nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 della criminalit\u00e0 organizzata e del terrorismo. Con il decorrere del tempo, essi si sono convertiti in una minaccia per la sostenibilit\u00e0 degli Stati, allontanandosi cos\u00ec dal loro intento iniziale consistente nel permettere a pochi previlegiati di alleviare il proprio carico fiscale.<\/p>\n<p>La corruzione \u00e8 oggetto di attuale, mai sopito dibattito: il <em>Recovery Plan<\/em> si rivela una grande occasione per il Paese; al contempo, il rischio che la criminalit\u00e0 possa approfittarne \u00e8 elevato: essa, infatti, potrebbe cogliere in tale opportunit\u00e0 una rivincita contro le Istituzioni. A tale riguardo, il Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha illustrato i due fini prefissati dall\u2019Autorit\u00e0 stessa: evitare il rallentamento delle opere e monitorare l\u2019applicazione delle regole volte a garantire la buona amministrazione.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019usura, invece, non \u00e8 un reato tipico della criminalit\u00e0 organizzata: essa lo \u00e8 diventata proprio in connessione con l\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio. Tale circostanza comporta una modificazione della fisionomia dell\u2019usura. In primo luogo, assume specifico rilievo l\u2019usura imprenditoriale, per la quale la criminalit\u00e0 organizzata dispone delle risorse necessarie, da mobilitare prontamente, al fine di venire incontro ai bisogni economici della vittima-imprenditore. In secondo luogo, muta la situazione-presupposto: chi assolve un\u2019attivit\u00e0 professionale o imprenditoriale non versa sempre in disperate situazioni economiche, ma intende finanziare operazioni azzardate.<\/p>\n<p>Si assiste da tempo anche ad un costante incremento dell\u2019abusivismo edilizio, in particolare nelle Regioni interessate dalla presenza criminale. Negli ultimi anni, tale situazione si \u00e8 aggravata considerevolmente, tanto da parlare di \u201cmarea\u201d dell\u2019abusivismo.<\/p>\n<p>La pandemia in atto ha posto l\u2019accento sulla tutela insufficiente e inefficiente delle condizioni di lavoro negli uffici giudiziari. Le profonde lacune organizzative e gestionali sono comprovate da difetti strutturali della sicurezza dei locali e dagli infortuni in cui incorrano costantemente magistrati, avvocati e cittadini.\u00a0<\/p>\n<p>A livello normativo, si scorge un accavallamento di piani, disfunzionale ad una valida organizzazione della sicurezza degli uffici giudiziari. In tale ambito, poi, \u00e8 fortemente sentita l\u2019assenza di un \u201cRappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u201d: occorre sottolineare che nessun settore pubblico o privato \u00e8 esentato dal suddetto diritto di rappresentanza. Il risultato \u00e8 critico: la rappresentanza dei lavoratori della giustizia \u00e8 affidata solo agli esponenti sindacali del personale amministrativo.\u00a0<\/p>\n<p>In tale contesto, emerge anche il problema dell\u2019inadeguatezza degli organici del personale amministrativo degli uffici giudiziari, da tempo considerato un obiettivo prioritario dell\u2019azione ministeriale.<\/p>\n<p>La dichiarata manchevolezza del contingente di personale in servizio presso gli uffici giudiziari si configura non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Negli organici nazionali, infatti, scarseggiano specifiche professionalit\u00e0, provviste di competenze informatiche, ingegneristiche e statistiche.<\/p>\n<p>Il Consiglio Superiore della Magistratura ha, pi\u00f9 volte, marcato l\u2019essenzialit\u00e0 di una cultura dell\u2019organizzazione nella direzione di un ufficio giudiziario. Essa non potrebbe prescindere da un\u2019adeguata struttura logistico-organizzativa di sostegno all\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale.<\/p>\n<p>Con il progetto <em>\u201cDiffusione delle best practices negli uffici giudiziari italiani\u201d<\/em>, avviato nel 2018 in virt\u00f9 dell\u2019intesa tra il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro, il Dipartimento della funzione pubblica, le Regioni e le Province autonome e finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell\u2019ambito della programmazione 2007-2013, si intendeva migliorare il servizio \u201cgiustizia\u201d favorendo sia la realizzazione da parte degli uffici di interventi di riorganizzazione interna del lavoro finalizzati a migliorarne l\u2019efficienza sia la predisposizione da parte degli uffici stessi di mezzi diretti a garantire la trasparenza, l\u2019<em>accountability<\/em> e la facile accessibilit\u00e0 (es. bilanci di responsabilit\u00e0 sociale, siti<em> web<\/em> e carte dei servizi). Sebbene tale progetto abbia dimostrato che la qualit\u00e0 del servizio \u201cgiustizia\u201d possa essere rafforzata attraverso interventi normativi mirati di carattere organizzativo, i risultati conseguiti si sono diversificati da un ufficio all\u2019altro.<\/p>\n<p>Appare, dunque, urgente ovviare a tali <em>handicap<\/em>. Come recentemente ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell\u2019incontro con i magistrati ordinari in tirocinio, la Costituzione assegna alla magistratura <em>\u201cla tutela dei diritti e la garanzia di giustizia ad essa connessa\u201d<\/em>; in sua mancanza, <em>\u201clo Stato democratico, fondato sull\u2019uguaglianza e sulla dignit\u00e0 della persona, ne sarebbe gravemente incrinato\u201d<\/em>. Per tali motivi, la comunit\u00e0 guarda con grande auspicio all\u2019attivit\u00e0 giudiziaria, dalla quale si attende \u201crisposte credibili e risolutive\u201d, spesso non concesse in ragione dei problemi delineati.<\/p>\n<p>In tale contesto, trova terreno fertile la \u201cvoce\u201d del Presidente Sandro Pertini che, nel 1982, presso la <em>Columbia University <\/em>si esprimeva nella sua <em>Lectio magistralis<\/em>, in ordine a \u201c<em>La libert\u00e0 e la<\/em> <em>legge<\/em>\u201d, tema a Lui carissimo e illustrato vigorosamente ai giovani in tale affascinante, sofferta prolusione interamente scritta di suo pugno, con estremo vigore ammonisce: \u201c<em>ricordiamolo, le leggi giuste sono quelle che liberano, e non opprimono l\u2019uomo\u2026 le leggi che consentono all\u2019uomo di restare in piedi, padrone dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri e non servitore in ginocchio<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Cos\u2019\u00e8, allora, ingiusto? Cos\u2019\u00e8 illegale? Ci\u00f2 che legale \u00e8 di per s\u00e9, anche giusto? Quesiti ai quali, pertanto, nella evoluzione della Statualit\u00e0, sono state date risposte differenti ed anche antitetiche, influenzate da concezioni, volta a volta, positivistiche, formalistiche, kelseniane, giustizialiste ed ideologiche, e che ora si riverberano, in tutta la loro incidenza <em>reale<\/em>, attraverso il dualismo <em>leggi\/diritti<\/em>, nel contemporaneo profilo vigente del Costituzionalismo contemporaneo.<\/p>\n<p>Si tratta di argomenti delicati e controversi per doversi misurare fra mondi ideali e ipotetici; mentre, nel piano \u201csostanziale\u201d della storia <em>la giustizia<\/em> rende talora gli esseri umani in carne ed ossa, vittime di ingiustizie <em>terribili<\/em>, tanto dal non poter dimenticare o addirittura ignorare il decisivo avvertimento e richiamo che deriva dall\u2019Olocausto, dai massacri di sopraffazione e atrocit\u00e0 dittatoriali, dei <em>gulag<\/em>, dei genocidi, del terrorismo vigliacco, della pena di morte, del carcere con isolamento assoluto e duraturo del detenuto, fino al \u201cnuovo\u201d emergere dell\u2019<em>idea di giustizia<\/em> (Rawls, Dworkin, Matteucci, A. Cassese, Bobbio, Irti, Stella) oggi realizzabile nelle forme ed espressioni di <em>integrale Democrazia<\/em>, pur in questi tempi davvero difficili.<\/p>\n<p>Echeggiano cos\u00ec le parole di Piero Calamandrei <em>\u201cnon c\u2019\u00e8 libert\u00e0 senza legalit\u00e0\u201d<\/em>. Egli teneva a evidenziare come lo slogan <em>\u201cla libert\u00e0 \u00e8 la vita morale e l\u2019uomo l\u2019ha gi\u00e0 in s\u00e9\u201d<\/em>, non fosse valido sul piano politico, nel quale devono essere definite, mediante leggi, le condizioni pratiche necessarie e sufficienti che consentano ad ogni consociato di esplicare la propria libert\u00e0 senza ostacoli (<em>\u201cLa libert\u00e0 come fervore di vita dello spirito, come vitalit\u00e0 morale, non sono le leggi che possono crearla in chi non la vuole; ma per chi l\u2019ha e vorrebbe praticamente esplicarla in opere, sono le leggi che debbono assicurargli la libert\u00e0 politica di poter esplicare la sua libert\u00e0 morale\u201d<\/em>). \u00a0<\/p>\n<p>Legalit\u00e0 e illegalit\u00e0 non sono affatto concetti indeterminati: essi si distinguono e si confondono, confliggono e si congiungono, ma costituiscono un elemento vitale di ciascuna vita individuale e collettiva. Non potrebbe immaginarsi esistenza senza legalit\u00e0; al contempo, sarebbe senz\u2019altro illusorio concepirla completamente priva di qualsiasi forma d\u2019illegalit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Enrico Cuccodoro E\u2019 qualche tempo che vado riflettendo intorno alla dimensione della crisi, la quale pervade le massime istituzioni, e si condensa nel terreno concreto della esperienza e del giudizio per ogni cittadino avvertito, e con particolare considerazione e sensibilit\u00e0 riguardo pure la sfera delle nuove generazioni, del dinamico, problematico \u201cmondo\u201d dei giovani di &#8230; <a title=\"Costituzionalit\u00e0, legalit\u00e0, giustizia. Riflessioni\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/05\/05\/costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/05\/05\/costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2021%2F05%2F05%2Fcostituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" 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