{"id":8209,"date":"2022-02-22T12:02:01","date_gmt":"2022-02-22T11:02:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=8209"},"modified":"2022-02-22T12:02:04","modified_gmt":"2022-02-22T11:02:04","slug":"gruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/02\/22\/gruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici\/","title":{"rendered":"Gruppi politici e &#8220;anti-trasfughismo&#8221;: nuove regole e spunti critici"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/02\/22\/gruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici\/picasso\/#main\" rel=\"attachment wp-att-8210\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"8210\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/02\/22\/gruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici\/picasso\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/picasso.jpg\" data-orig-size=\"450,362\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"picasso\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/picasso-300x241.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/picasso.jpg\" class=\"alignright size-thumbnail wp-image-8210\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/picasso-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di <strong>Salvatore Curreri<\/strong><\/p>\n<p>La disponibilit\u00e0 dei testi di riforma dei regolamenti parlamentari predisposti dalle Giunta per il regolamento di Camera (v. <a href=\"https:\/\/documenti.camera.it\/apps\/commonServices\/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&amp;shadow_organo_parlamentare=2798&amp;sezione=bollettini&amp;tipoDoc=allegato&amp;anno=2022&amp;mese=02&amp;giorno=17&amp;view=filtered_scheda_bic&amp;idCommissione=15\">l\u2019allegato alla seduta del 17 febbraio<\/a>) e Senato (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/Web\/18LavoriNewV.nsf\/All\/AC8E839FA1381DF0C12587E900529F36?OpenDocument\">v. il testo base adottato nella seduta del 18 gennaio 2022<\/a>) consente finalmente di poter svolgere alcune prime considerazioni su un tema la cui importanza \u00e8 inutile qui evidenziare.<!--more--><\/p>\n<p>Le regole sulla costituzione e lo scioglimento dei gruppi politici, e le in certo modo connesse clausole c.d. anti-transfughismo, rilevano ai fini non solo della strutturazione e del funzionamento delle camere nella prossima legislatura, dopo la riduzione del numero dei loro componenti, ma anche della conformazione del quadro politico, essendo talora la lasca interpretazione delle suddette regole causa principale della sua frammentazione, nonostante i meccanismi elettorali selettivi posti all\u2019ingresso della rappresentanza politica.<\/p>\n<p>Quella che segue, quindi, \u00e8 una breve esposizione &#8211; per comodit\u00e0 espositiva suddivisa schematicamente in punti &#8211; delle disposizioni che si vorrebbero introdurre sui gruppi parlamentari e sulle componenti politiche del gruppo misto, con annotate a margine alcune considerazioni critiche in merito alla loro efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati, formulate anche alla luce delle precedenti prassi parlamentari in tema.<\/p>\n<p>I riferimenti normativi vanno intesi in relazione non al testo vigente ma a quello che si vorrebbe introdurre.<\/p>\n<p><em>1<\/em>. <em>Costituzione dei gruppi parlamentari ad inizio legislatura. <\/em>Entrambe le Camere prevedono una riduzione degli attuali quorum minimi previsti per costituire un gruppo parlamentare: alla Camera da venti a quattordici deputati (art. 14.1); al Senato da dieci a sette senatori (art. 14.4 R.S.).<\/p>\n<p>Rispetto alla diminuzione del numero dei componenti delle due assemblee (com\u2019\u00e8 noto da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi), in entrambi i casi <em>le riduzioni sono pi\u00f9 che proporzionali<\/em>. Applicando infatti la proporzione numerica (alla Camera 20:630=x:400; al Senato 10:315=x:200) il quorum minimo per costituire un gruppo parlamentare avrebbe dovuto essere di tredici deputati alla Camera (20&#215;400:630=12,69) e di sei senatori al Senato, con arrotondamento per difetto (10: 315=x:200=6,34). Lo stesso dicasi per il gruppo delle minoranze linguistiche del Senato (alla Camera invece esse possono costituirsi in componente politica del Gruppo misto: v. infra, \u00a7 4.<em>d)<\/em>), dove occorrerebbero non pi\u00f9 cinque ma quattro senatori (art. 14.8) anzich\u00e9 tre (5:315=x:200, per cui x \u00e8 uguale a 3,17). Evidentemente entrambe le Camere vorrebbero rendere il quorum costitutivo leggermente pi\u00f9 selettivo. Il che, per\u00f2, ha subito indotto taluni (v. l\u2019intervento del deputato Fornaro nella predetta seduta della Giunta per il regolamento della Camera) a rilevare come tale riduzione pi\u00f9 che proporzionale possa comportare per le forze politiche minoritarie ulteriori difficolt\u00e0 rispetto a quelle di derivanti dall\u2019attuale legge elettorale.<\/p>\n<p>Inoltre, va evidenziato come <em>permane la profonda differenza tra le due Camere in materia di requisiti per la costituzione dei gruppi parlamentari ad inizio legislatura<\/em>. Alla Camera dei deputati, infatti, continuerebbe ad essere sufficiente il mero requisito numerico (art. 14.1 che richiama espressamente il termine di quattro giorni dalla prima seduta previsto dal successivo art. 15.1). Al Senato, al contrario, si confermerebbe la necessit\u00e0 di affiancare ad esso il requisito politico, e cio\u00e8 il dover il gruppo parlamentare \u201crappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall\u2019aggregazione di pi\u00f9 partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l\u2019elezione di Senatori\u201d (art. 14.4). Si tratta di una discrasia grave, che gi\u00e0 nell\u2019attuale legislatura \u00e8 stata motivo di tensione tra le due Camere (si veda in tal senso la vicenda della costituzione del gruppo di Italia Viva, la cui costituzione alla Camera in base al mero requisito numerico ha in certo misura influenzato la costituzione al Senato grazie al decisivo appoggio del Partito socialista di Nencini). Tale discrasia appare tanto pi\u00f9 difficilmente spiegabile appena si consideri, come si dir\u00e0, che il requisito politico \u00e8 previsto per la costituzione di gruppi parlamentari in corso di legislatura. N\u00e9 basta a giustificare tale scelta la presumibile corrispondenza ad inizio legislatura tra forze politiche presentatesi alle elezioni e gruppi parlamentari perch\u00e9 nulla esclude che, proprio profittando del mero requisito numerico, si possano sin da subito costituire gruppi parlamentari espressione di aggregazioni politiche post-elettorali, come nel caso del gruppo <em>Per le autonomie<\/em> al Senato. Parimenti si potrebbe dare il caso della formazione di pi\u00f9 gruppi da parte di partiti o movimenti politici che si siano invece presentati congiuntamente alle elezioni.<\/p>\n<p>Proprio in riferimento a tale ipotesi, il nuovo art. 14.4 del regolamento del Senato, rispetto all\u2019attuale \u2013 oltrech\u00e9 ora opportunamente specificare che il riferimento alle elezioni del Senato vada inteso alle ultime \u2013 ribadisce, con formula meno anodina, che i \u201cpartiti o movimenti politici [che] abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici\u201d oppure \u201cuno o pi\u00f9 Gruppi autonomi\u201d ma &#8211; specificando ora &#8211; solo se \u201cabbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato\u201d: semprech\u00e9 ovviamente in entrambi i casi siano composti da almeno sette senatori. Pertanto, nel caso \u2013 gi\u00e0 ora frequente \u2013 di forze politiche che si presentano non coalizzate ma congiuntamente, inserendo il loro contrassegno elettorale all\u2019interno di uno pi\u00f9 vasto che comprenda anche quelli delle altre forze politiche \u2013 queste potranno formare solo un gruppo parlamentare, anzich\u00e9 suddividersi in pi\u00f9 di uno qualora ne avessero ovviamente la consistenza numerica.<\/p>\n<p><em>2. Costituzione dei gruppi parlamentari in corso di legislatura.\u00a0<\/em>Entrambe le proposte prevedono la possibilit\u00e0 di costituire nuovi gruppi parlamentari in corso di legislatura, per non ingessare la connaturata fluidit\u00e0 e dinamicit\u00e0 del quadro politico. Nel contempo, per\u00f2, ci\u00f2 \u00e8 consentito quando si \u00e8 in presenza di determinati <em>presupposti quantitativi e qualitativi che lascino ragionevolmente supporre che si sia in presenza di fenomeni politici significativi<\/em>.<\/p>\n<p>Tali presupposti sono identificati <em>alla Camera <\/em>dalla <em>fusione <\/em>di gruppi gi\u00e0 esistenti oppure da una <em>scissione <\/em>numericamente significativa all\u2019interno di un gruppo gi\u00e0 costituito. In quest\u2019ultimo caso, infatti, sempre almeno quattordici deputati possono costituire un nuovo gruppo parlamentare se \u201cesclusivamente [e quindi tutti] provenienti da un unico Gruppo parlamentare (\u2026) e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni\u201d (art. 14.2).<\/p>\n<p>Sempre alla Camera ulteriore possibilit\u00e0 di costituire un gruppo parlamentare in corso di legislatura riguarda i <em>gruppi composti da meno di quattordici deputati che l\u2019Ufficio di Presidenza pu\u00f2 autorizzare <\/em>\u201centro il primo anno di legislatura\u201d se rappresentano \u201cun partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi. In caso di liste presentate unitariamente da pi\u00f9 partiti, pu\u00f2 essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo Gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista\u201d (art. 14.2-<em>bis<\/em>). Verrebbe quindi mantenuta l\u2019ipotesi \u2013 abrogata dal Senato nel 2017 \u2013 del gruppo autorizzato in deroga al requisito numerico previsto, richiamando espressamente a tal fine la necessit\u00e0 di attualizzare i requisiti regolamentari oggi previsti per autorizzare tali gruppi (v. Giunta per il regolamento, parere del 16 maggio 2006), continuando peraltro a non prevedere \u2013 come invece sarebbe opportuno per ragioni organizzative \u2013 un numero minimo di deputati aderenti. Rispetto all\u2019attuale art. 14.2, verrebbe introdotto <em>il limite temporale del primo anno di legislatura,<\/em> nell\u2019implicito presupposto che vadano autorizzati solo i gruppi parlamentari di quelle forze politiche che, pur non avendo ottenuto alle ultime elezioni politiche della Camera (specificazione opportuna) almeno quattordici eletti (rectius: l\u2019adesione al gruppo di almeno quattordici eletti), abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati in <em>almeno venti circoscrizioni <\/em>(anzich\u00e9, come oggi, venti collegi) e siano state <em>ammesse all\u2019assegnazione dei seggi<\/em>, formula pi\u00f9 semplice e meno impegnativa rispetto all\u2019attuale che richiede di aver \u201cottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi\u201d (cos\u00ec l\u2019art. 14.2 R.C. vigente). Infine, onde evitare il proliferare di gruppi corrispondenti a forze politiche presentatesi in coalizione, si specifica che in caso di liste presentate unitariamente da pi\u00f9 partiti, l\u2019Ufficio di Presidenza pu\u00f2 autorizzare la costituzione \u201cdi un solo Gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista\u201d. Ci\u00f2 che per\u00f2 non viene chiarito \u2013 ed \u00e8 un chiarimento che sembra quanto mai opportuno in tempi di fragilit\u00e0 del quadro politico \u2013 se in quest\u2019ultimo caso la mancata adesione o la defezione di uno di tali partiti presentatisi in coalizione determini rispettivamente l\u2019impossibile costituzione del gruppo o il suo successivo scioglimento; insomma, se le forze politiche coalizzate <em>simul stabunt, simul cadent<\/em>.<\/p>\n<p>Anche al <em>Senato<\/em>, contrariamente alla disciplina vigente, verrebbe ammessa la possibilit\u00e0 di costituire nuovi gruppi parlamentari in corso di legislatura. Il quinto comma dell\u2019art. 14, infatti, in deroga al precedente quarto, introdurrebbe la possibilit\u00e0 di nuovi gruppi a condizione \u201cche rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l\u2019elezione di propri rappresentanti, a condizione che sia costituito da non meno di dieci componenti\u201d<strong>. <\/strong><em>Pertanto, per costituire un nuovo gruppo occorrono due requisiti<\/em>. Il primo, <em>numerico<\/em>, consistente in un numero di aderenti (dieci) superiore a quello generalmente previsto (sette) per costituire un gruppo<strong>,<\/strong> nel presupposto che ci\u00f2 lasci ragionevolmente presumere che tali nuovi soggetti politici abbiano una effettiva e consistente corrispondenza nel corpo elettorale. Il secondo, <em>politico<\/em>, per cui il gruppo deve corrispondere ad una forza politica che abbia presentato liste alle elezioni politiche, regionali o europee (e quindi, al limite, non necessariamente per il Senato).<\/p>\n<p>Piuttosto non \u00e8 immediatamente chiaro <em>se un gruppo siffatto possa costituirsi solo ad inizio legislatura <\/em>o \u2013 come sembra &#8211; <em>anche nel suo corso<\/em>, dato che il citato quinto comma deroga al precedente quarto (sui requisiti per costituire un gruppo) ma non al secondo e terzo che fissano in tre giorni il termine entro cui i senatori eletti ad inizio o nel corso della legislatura devono dichiarare il gruppo del quale intendono far parte.<\/p>\n<p>\u00c8 infine previsto che in tal caso i senatori debbano produrre al Presidente una <em>dichiarazione <\/em>circa il riconoscimento del gruppo da parte del partito o del movimento politico che intendono rappresentare, il cui venir meno determina il suo successivo scioglimento (per ulteriori considerazioni v. <em>infra<\/em>, \u00a7 5).<\/p>\n<p><em>3. Scioglimento dei gruppi parlamentari in corso di legislatura.\u00a0<\/em>Alla <em>Camera<\/em> il gruppo parlamentare il numero dei cui componenti sia disceso in corso di legislatura <em>al di sotto della soglia minima <\/em>prevista di almeno quattordici deputati pu\u00f2 essere autorizzato dall\u2019Ufficio di Presidenza a <em>permanere tale <\/em>(art. 14.2-<em>bis<\/em>).<\/p>\n<p>Questa sorta di <em>rep\u00eachage<\/em> non \u00e8 prevista invece al <em>Senato<\/em>, dove l\u2019art. 14.9 prevede lo <em>scioglimento del gruppo per difetto del requisito numerico richiesto<\/em> (sette senatori; quattro per il gruppo delle minoranze linguistiche), con conseguente iscrizione dei suoi componenti al gruppo misto qualora costoro entro i successivi tre giorni non aderiscano ad altri gruppi<\/p>\n<p><em>4. Costituzione delle componenti politiche all\u2019interno del Gruppo misto della Camera.\u00a0<\/em>La nuova disciplina per la costituzione delle componenti politiche all\u2019interno del gruppo <em>riprende \u201cin scala\u201d quella sui gruppi parlamentari<\/em>.<\/p>\n<p>Alla <em>Camera<\/em> \u00e8 possibile costituire una componente politica nel gruppo misto in quattro ipotesi.<\/p>\n<p><em>4.a)<\/em> In primo luogo viene confermata la possibilit\u00e0 di costituire componenti politiche senza alcun limite temporale o requisito politico da parte della <em>met\u00e0 dei deputati previsti per costituire un gruppo parlamentare <\/em>(sette rispetto ai proposti quattordici, come oggi dieci rispetto agli attuali venti).<\/p>\n<p>4.<em>b)<\/em> In secondo luogo, viene ribadita l\u2019attuale possibilit\u00e0 di costituire ulteriori componenti politiche da parte di <em>almeno tre deputati, senza quindi alcuna riduzione proporzionale <\/em>ed anzi con un aumento percentuale rispetto al totale dei componenti dallo 0,47 (3 su 630) allo 0,75 (3 su 400) per cento. Costoro, per\u00f2, anzich\u00e9 rappresentare un partito o movimento politico \u201cla cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali\u201d (art. 14.5 vigente), dovrebbero piuttosto <em>rappresentare un partito o movimento politico <\/em>\u201cche abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l\u2019elezione di almeno un deputato\u201d (futuro art. 14.5). Il motivo di questi <em>criteri maggiormente restrittivi <\/em>sta nella interpretazione estremamente estensiva che i Presidenti della Camera che si sono succeduto hanno dato dei suddetti \u201celementi certi e inequivoci\u201d (ma v. <em>infra<\/em>) e che ha consentito la costituzione di componenti politiche anche a partiti o movimenti che si erano presentati alle elezioni politiche <em>senza per\u00f2 conseguirvi eletti <\/em>(per rimanere all\u2019attuale legislatura v. le vicende qui commentate delle componenti politiche di <em><a href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/01\/11\/il-gruppo-politico-etero-costituito-ed-etero-sciolto-le-oscure-vicende-di-cambiamo-10-volte-meglio\/\">Cambiamo!-10 Volte Meglio (gi\u00e0 Sogno Italia-10 Volte Meglio<\/a><\/em>; <em><a href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/06\/03\/una-nuova-componente-politica-etero-costituita-il-caso-di-popolo-protagonista-alternativa-popolare\/\">Popolo protagonista-Alternativa Popolare<\/a><\/em> nonch\u00e9 le ulteriori componenti politiche di <em>FacciamoEco-Federazione dei Verdi <\/em>(ora sciolta), <em>Europa Verde-Verdi Europei<\/em> e <em>Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista &#8211; Sinistra Europea<\/em>). Tutte componenti politiche definite <em>etero-costituite <\/em>in virt\u00f9 dell\u2019utilizzo di contrassegno elettorali di propriet\u00e0 di soggetti extraparlamentari. Da qui dunque la precisazione che tali componenti politiche dovrebbero rappresentare un partito che abbia presentato, anche congiuntamente o in coalizione, candidature di liste o candidati uninominali nelle ultime elezioni della Camera (e non, dunque, in altre) e che, soprattutto, vi abbia conseguito <em>almeno un eletto<\/em>.<\/p>\n<p>Rimangono per\u00f2 alcune criticit\u00e0. Innanzi tutto, al contrario di quanto previsto per i gruppi parlamentari, il <em>giudizio sulla costituzione<\/em> di tali componenti \u00e8 rimesso discrezionalmente <em>al solo Presidente della Camera anzich\u00e9 all\u2019Ufficio di Presidenza<\/em>, come sarebbe senz\u2019altro pi\u00f9 opportuno ai fini della collegialit\u00e0 e della trasparenza della decisione. In secondo luogo, al contrario del Senato (v. <em>infra<\/em>, \u00a7 5), nulla \u00e8 previsto per scongiurare l\u2019ipotesi, come detto gi\u00e0 verificatasi, che la componente politica si possa costituire non per volont\u00e0 esclusiva dei deputati suoi componenti ma perch\u00e9 un soggetto extraparlamentare, titolare del simbolo elettorale di una forza politica che ha ottenuto eletti, riconosca loro di rappresentarla, incentivando cos\u00ec un indecoroso \u201c<em>mercato dei simboli elettorali<\/em>\u201d. Infine, nulla pare impedisca che forze politiche presentatesi congiuntamente o in coalizione possano formare distinte componenti politiche, potendo \u201csfruttare\u201d pi\u00f9 volte l\u2019unico deputato eletto. A tal fine va evidenziato che <em>non viene specificato che il deputato debba essere eletto nella quota proporzionale oppure nel collegio uninominale<\/em>, dove per\u00f2 in realt\u00e0 i candidati non si presentano con un proprio contrassegno elettorale; per cui basterebbe l\u2019elezione di un siffatto candidato nella quota uninominale perch\u00e9 a cascata tutte le forze politiche coalizzatesi o presentatesi congiuntamente potrebbero costituire con appena tre deputati una componente politica. E, come \u00e8 noto, costituire una componente politica costituisce un vantaggio non solo in termini di visibilit\u00e0 politica ma anche di accesso al finanziamento pubblico indiretto.<\/p>\n<p><em>4.c)<\/em> La proposta di riforma della Camera introduce una terza e finora inedita possibilit\u00e0 di costituire una componente politica del gruppo misto, e cio\u00e8 da parte di almeno sette deputati esclusivamente (e quindi tutti) \u201cprovenienti da un unico gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto (\u2026) e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni\u201d. L\u2019equivoco criterio degli \u201celementi certi ed inequivoci\u201d rimesso alla valutazione discrezionale del Presidente viene dunque qui ripreso ma nello stesso tempo circoscritto ad una ipotesi ben determinata, e cio\u00e8 in presenza di una <em>scissione politica <\/em>che ha dato vita ad un partito o ad un movimento politico formatosi anche dopo le elezioni (da sottintendere ultime elezioni politiche della Camera). Tale scissione deve essere numericamente significativa (almeno sette deputati) rispetto al gruppo parlamentare (il che significa al massimo il 50%) o ad una componente politica (il che potrebbe per\u00f2 costituirne la totalit\u00e0, essendo come detto la componente politica composta giustappunto da almeno sette deputati). L\u2019aver stabilito una <em>medesima quota numerica (almeno sette deputati) <\/em>per due realt\u00e0 che per costituirsi necessitano l\u2019una (il gruppo) di un quorum doppio (quattordici anzich\u00e9 sette) di deputati dell\u2019altra (la componente politica) sembra irragionevole. Tra l\u2019altro non si comprende perch\u00e9 occorra una specificazione simile per gli scissionisti quando gi\u00e0 \u00e8 prevista comunque la possibilit\u00e0 per sette deputati di costituirsi in componente politica autonoma, a meno che la si voglia intendere limitata all\u2019inizio della legislatura, il che invero non traspare dal primo periodo dello stesso art. 14.5 che non introduce alcun limite temporale.<\/p>\n<p><em>4.d)<\/em> Infine \u00e8 ribadita (art. 14.5-<em>bis<\/em> uguale al precedente art. 14.5, ultimo periodo) la possibilit\u00e0 di costituire un\u2019unica componente politica all\u2019interno del gruppo della Camera da parte di almeno <em>due (anzich\u00e9, come ora, tre) deputati \u201cappartenenti a minoranze linguistiche <\/em>tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate\u201d. Quella numerica, dunque, \u00e8 l\u2019unica variazione introdotta e costituisce il minimo numerico per costituire una componente politica nel gruppo misto della Camera.<\/p>\n<p><em>5. Costituzione delle componenti politiche all\u2019interno del Gruppo misto del Senato.\u00a0<\/em>Al <em>Senato<\/em> le componenti politiche del gruppo misto sono state introdotte in virt\u00f9 del <em>parere \u201cinterpretativo\u201d della Giunta per il regolamento dell\u201911 maggio 2021<\/em><strong>.<\/strong> Parere che, come gi\u00e0 rilevato, di interpretativo non ha nulla giacch\u00e9 quella dell\u2019espressa introduzione nel regolamento di simili componenti \u00e8 questione che, come ebbe a dire la Presidente del Senato, certo \u201cnon [pu\u00f2] ritenersi di mera interpretazione in quanto, con riferimento alla disciplina delle componenti politiche del Gruppo Misto, il Regolamento del Senato presenta una vera e propria <em>vacatio<\/em>, tanto pi\u00f9 se raffrontato con l\u2019analitica disciplina prevista dal Regolamento della Camera dei deputati\u201d (Giunta per il regolamento, seduta del 2 dicembre 2020). Da allora, infatti, si sono formate nel misto, quasi sempre su iniziativa di senatori ex pentastellati, componenti politiche che hanno adottato il simbolo di forze politiche che non hanno ottenuto eletti: il 22 giugno 2021 <em>l\u2019Alternativa c\u2019\u00e8 \u2013 Lista del Popolo per la Costituzione<\/em> (cessata il 9 novembre); il 20 luglio 2021 <em>Potere al popolo <\/em>e <em>Italia dei Valori<\/em> da parte rispettivamente dei sen. Mantero e Lannutti, entrambi fuoriusciti dal M5S; il 14 settembre 2021<em> Italexit per l\u2019Italia-Partito Valore Umano<\/em> (quest\u2019ultimo presentatosi alle elezioni); l\u201911 novembre 2021 <em>Partito comunista <\/em>(sen. Dess\u00ec).<\/p>\n<p>Per formalizzare tale parere e dare compiutezza alla disciplina regolamentare sulle componenti politiche del misto, il testo di riforma propone di precisare che \u201ci Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato [anche qui, quindi, non al Consiglio di Presidenza] di costituire componenti politiche\u201d purch\u00e9 costoro \u201crappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall&#8217;aggregazione di pi\u00f9 partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l\u2019elezione di Senatori\u201d (art. 14.6). Di fatto, \u00e8 la stessa ipotesi prevista dalla proposta della Camera, come detto imperniata sulla necessit\u00e0 che si tratti di <em>forza politica che si sia non solo presentata alle ultime elezioni del Senato ma vi abbia anche conseguito l\u2019elezione di Senatori<\/em>. L\u2019unica differenza, negativa, \u00e8 la mancanza di un quorum minimo numerico, evidentemente dovuta al numero estremamente ridotto dei futuri senatori, sicch\u00e9 sarebbe possibile anche una componente politica costituita da un singolo senatore (come del resto gi\u00e0 accade: v. le componenti politiche di Italia dei Valori e Potere al Popolo). Inoltre, come per i gruppi parlamentari (art. 14.5 su cui v. <em>supra<\/em>, \u00a7 2), cos\u00ec anche per le componenti politiche \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 che il Presidente del Senato consenta \u201cla costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l\u2019elezione di propri rappresentanti\u201d (art. 14.6).<\/p>\n<p>Per costituire una componente politica, cos\u00ec come un gruppo parlamentare (v. art. 14.5 su cui v. supra, \u00a7 2), in rappresentanza di una forza politica che abbia presentato liste alle elezioni politiche, regionali o europee (e quindi, al limite, non le abbia presentate al Senato), occorre che i componenti trasmettano \u201cal Presidente una <em>dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare<\/em>\u201d. Se viene meno tale dichiarazione \u201cil Gruppo \u00e8 dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto\u201d (art. 14.9). Tale previsione si presta a due osservazioni critiche. In primo luogo, la previsione di scioglimento del solo Gruppo parlamentare lascerebbe intendere, di converso, la sopravvivenza della componente politica nonostante il venir meno della dichiarazione di riconoscimento che ne ha determinato la costituzione. In secondo luogo viene formalizzata la possibilit\u00e0 che tale dichiarazione possa essere firmata da un soggetto extraparlamentare detentore del simbolo elettorale presentato in una elezione diversa da quella del Senato che cos\u00ec deterrebbe, come oggi accade alla Camera, il potere di vita e di morte di tale componente politica, indipendentemente dalla volont\u00e0 dei senatori che ne fanno parte.<\/p>\n<p><em>6. Clausole c.d. anti-transfughismo.\u00a0<\/em>Com\u2019\u00e8 noto, su iniziativa soprattutto del Partito democratico si vorrebbero introdurre in entrambi i regolamenti clausole che, pur rispettando la libert\u00e0 di mandato del parlamentare garantita dall\u2019art. 67 Cost., tendessero a penalizzare &#8211; anzich\u00e9 come ora, incentivare &#8211; la mobilit\u00e0 da un gruppo politico ad un altro, magari appositamente costituito. Mobilit\u00e0 che, com\u2019\u00e8 altrettanto noto, ha raggiunto nella corrente legislatura notevoli dimensioni sia alla <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/spreadsheets\/d\/18Porli7PUW3TEDKfQbsxQ1jExP2A0TGSag__7mOue7c\/edit#gid=1936300351\">Camera<\/a> che al <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/spreadsheets\/d\/1N7AbjPsVoUXXRkq-2jtyr6C7O9Pv3mWXzq83QDwO-rQ\/edit#gid=155013261\">Senato<\/a>. Non essendo ovviamente questa la sede per riprendere le fila di una cos\u00ec ampia e complessa questione, che rimanda alla natura della rappresentanza politica, va solo qui evidenziato come entrambi i progetti di riforma regolamentare affrontino il tema seppur con proposte profondamente diverse.<\/p>\n<p>Alla <em>Camera <\/em>si punta soprattutto alla <em>decadenza <\/em>dalla carica di chi sia entrato a far parte di un gruppo diverso da quello d\u2019appartenenza al momento della elezione: vicepresidenti e segretari dell\u2019Ufficio di Presidenza (art. 5.7, che esclude il Presidente della Camera ed i questori), nonch\u00e9 il presidente, i due vicepresidenti e i due segretari di ogni Commissione (art. 20.1). Tale decadenza <em>non opera <\/em>se il gruppo d\u2019appartenenza abbia deliberato la sua <em>cessazione<\/em>, sia stato <em>sciolto <\/em>o si sia <em>fuso <\/em>con altro gruppo (ma si fa riferimento ad \u201caltri gruppi parlamentari\u201d, quasi che dovessero essere pi\u00f9 di uno). Parimenti la decadenza non opera se il titolare della carica abbia costituito in corso di legislatura, con altri deputati tutti provenienti dal suo gruppo, un <em>nuovo gruppo parlamentare <\/em>ai sensi dell\u2019art. 14.2 R.C. (almeno 14 deputati che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni). Infine, causa particolare di decadenza, certo non in funzione di anti-transfughismo, \u00e8 quella prevista per i componenti dell\u2019Ufficio di Presidenza \u2013 Presidente e questore stavolta inclusi \u2013 qualora chiamati a <em>far parte del Governo <\/em>(art. 5.9-bis R.C.).<\/p>\n<p>Anche il progetto di riforma del <em>Senato<\/em> prevede la <em>decadenza <\/em>dei \u201ccomponenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell\u2019elezione decadono dall\u2019incarico\u201d (art. 13.1-bis R.S.). Rispetto alla clausola di decadenza prevista dalla Camera, quella del Senato si applica quindi <em>anche ai Questori e al Presidente del Senato <\/em>con la sola \u2013 invero ben limitata eccezione \u2013 che egli eserciti le funzioni di supplenza del Capo dello Stato (art. 86.1 Cost.). Un\u2019ipotesi assolutamente inopportuna perch\u00e9 verrebbe ad infrangere la figura, per quanto mitizzata, di imparzialit\u00e0 e di neutralit\u00e0 del Presidente. Inoltre la decadenza interverrebbe <em>per il solo non far pi\u00f9 parte del gruppo d\u2019appartenenza al momento dell\u2019elezione<\/em>, anche se non si sia entrati a far parte di altro gruppo, come invece sarebbe previsto alla Camera. Invece, come per la Camera la decadenza non si applicherebbe \u201cquando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari\u201d (anche qui al plurale).<\/p>\n<p>Analogamente come alla Camera, anche al Senato decadrebbero dall\u2019incarico \u201c<em>i componenti dell\u2019Ufficio di Presidenza\u201d delle Commissioni<\/em> (art. 27.3-bis) nonch\u00e9 tutti <em>i componenti organi collegiali del Senato<\/em> (sembrerebbe esclusi quelli di giurisdizione interna: art. 27.3-ter) sempre nel presupposto che essi cessino di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell\u2019elezione. Anche in questo caso la decadenza non interverrebbe se il gruppo abbia deliberato la propria cessazione oppure sia stato sciolto o si sia fuso con \u201caltri Gruppi parlamentari\u201d (anche qui al plurale: art. 27.3-bis).<\/p>\n<p>In questo quadro fanno eccezione <em>i membri della Giunta per il regolamento (art. 18.1) e della Giunta delle elezioni e delle immunit\u00e0 parlamentari<\/em> (art. 19.1) del Senato i quali decadono dall\u2019incarico se cessino di far parte del gruppo d\u2019appartenenza al momento dell\u2019elezione, senza eccezione alcuna circa le vicende del gruppo (come detto cessazione, scioglimento o fusione).<\/p>\n<p>Piuttosto, per combattere il transfughismo parlamentare, il Senato, al contrario della Camera, vorrebbe introdurre, sul modello europeo e francese, la figura del <em>\u201csenatore non iscritto\u201d ad alcun gruppo parlamentare<\/em>, ipotesi finora limitata ai senatori di diritto ed a vita in ragione della loro natura non elettiva (art. 14.1). Infatti, secondo la nuova versione di quest\u2019ultimo articolo sono \u201cconsiderati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo gi\u00e0 costituito, previa [ovvia] autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ai senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti idonei tempi di intervento\u201d. Lo <em>status<\/em> di senatore non iscritto quindi non deriva semplicemente dalle dimissioni dall\u2019originario gruppo d\u2019appartenenza o dall\u2019esservi stato espulso (ipotesi inverosimile se riferita al Gruppo misto cui pure per\u00f2 la disposizione fa riferimento) ma dalla <em>scelta di non aver voluto aderire ad altro gruppo parlamentare<\/em> nei successivi tre giorni.<\/p>\n<p>Oltre a tale misura, per disincentivare il transfughismo parlamentare entrambe le Camere cercano soprattutto di <em>sterilizzarne gli effetti finanziari <\/em>sui contributi finora destinati ai gruppi in base alla loro consistenza numerica.<\/p>\n<p>Cos\u00ec alla <em>Camera<\/em> (art. 15.3-bis) i contributi finanziari destinati annualmente ai Gruppi sarebbero ripartiti dall\u2019Ufficio di Presidenza \u201cper un quarto in misura uguale tra i Gruppi e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica degli stessi all\u2019inizio di ciascuna legislatura\u201d. Tale contribuzione potrebbe variare solo, ovviamente, in caso di cessazione o nuova costituzione di un gruppo oppure, solamente per la parte proporzionale, se il gruppo <em>varia di consistenza numerica \u201cin misura non inferiore ad un terzo\u201d, sia in meno sia in pi\u00f9, ma in quest\u2019ultimo caso solo a seguito della \u201ciscrizione di almeno dieci ulteriori deputati<\/em>\u201d. A tal fine, per quanto riguarda il Gruppo misto, sono presi in considerazione solo i deputati iscritti ad una componente politica (esclusi quindi quelli non iscritti ad alcuna di esse) perch\u00e9 \u201cil contributo assegnato al Gruppo misto \u00e8 ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente\u201d. In tal modo, dunque, si intendono sterilizzare entro una certa misura gli effetti finanziari della mobilit\u00e0 parlamentare, fissando una soglia numerica (minimo dieci deputati) al di sotto della quale la contribuzione resta invariata. Inoltre si penalizzano i singoli deputati destinati al gruppo misto che non hanno i requisiti numerici e politici per costituirvi una componente politica.<\/p>\n<p>Analoga soluzione si ipotizza al <em>Senato <\/em>dove (art. 16.1, nuovo terzo periodo) ancor pi\u00f9 drasticamente sarebbe previsto che \u201cle variazioni nella consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, derivanti dall&#8217;adesione di senatori provenienti da altri Gruppi o precedentemente non iscritti, non determinano rimodulazioni nell&#8217;importo del contributo di cui al primo periodo\u201d. Piuttosto l\u2019importo di tali contributi sarebbe \u201csoggetto a rimodulazione nel solo caso di riduzione della consistenza numerica del Gruppo\u201d. <em>Di fatto quindi i contributi potrebbero solo essere diminuiti anzich\u00e9 aumentati<\/em>.<\/p>\n<p><em>7. Brevi considerazioni finali.\u00a0<\/em>Le proposte qui commentate costituiscono solo il testo base di un processo di riforma che si preannuncia lungo e complesso, in riferimento anche al necessario adeguamento della composizione numerica degli organi collegiali e dei quorum procedurali e, soprattutto, della necessaria riduzione del numero delle commissioni parlamentari, con conseguente ridefinizione delle loro competenze, in vista delle quali significativamente la Camera ha deciso di soprassedere in attesa di coordinarsi con il Senato al fine di armonizzare le reciproche discipline (a tal fine ci sar\u00e0 un inedito incontro tra i due Presidenti e i relatori delle rispettive Giunte).<\/p>\n<p>La sintetica panoramica che si \u00e8 voluta compiere ha l\u2019unico scopo di evidenziare sin da subito i pregi, ma anche i motivi di perplessit\u00e0 ed i difetti, di una riforma regolamentare sulla costituzione dei gruppi politici (includendo in tale espressione gruppi parlamentari e componenti politiche del misto) che potrebbe essere formulata in termini pi\u00f9 precisi e talora stringenti per rimediare a prassi applicative distorsive, come accaduto al Senato con la riforma del 2017. Prassi certo espressione della dinamicit\u00e0 del quadro politico \u2013 in certa misura incomprimibile \u2013 ma che hanno finito per contraddirne la <em>ratio<\/em>, che vuole i gruppi politici in primo luogo corrispondenti alle forze che si sono presentate alle elezioni e che vi hanno ottenuto il consenso degli elettori, anzich\u00e9 espressione delle volubili e talora poco trasparenti volont\u00e0 degli eletti.<\/p>\n<pre>L'immagine \u00e8 di Bruno Donzelli (1941) - ArsValue.com<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Curreri La disponibilit\u00e0 dei testi di riforma dei regolamenti parlamentari predisposti dalle Giunta per il regolamento di Camera (v. l\u2019allegato alla seduta del 17 febbraio) e Senato (v. il testo base adottato nella seduta del 18 gennaio 2022) consente finalmente di poter svolgere alcune prime considerazioni su un tema la cui importanza \u00e8 &#8230; <a title=\"Gruppi politici e &#8220;anti-trasfughismo&#8221;: nuove regole e spunti critici\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/02\/22\/gruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2022\/02\/22\/gruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2022%2F02%2F22%2Fgruppi-politici-e-anti-trasfughismo-nuove-regole-e-spunti-critici%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span 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