{"id":8580,"date":"2023-01-03T11:48:10","date_gmt":"2023-01-03T10:48:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=8580"},"modified":"2023-01-03T11:48:17","modified_gmt":"2023-01-03T10:48:17","slug":"la-verita-vera-e-a-proposito-di-legislazione-e-giudici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/01\/03\/la-verita-vera-e-a-proposito-di-legislazione-e-giudici\/","title":{"rendered":"&#8220;La verit\u00e0 vera \u00e8&#8221;: a proposito di legislazione e giudici"},"content":{"rendered":"\n<p>di\u00a0<strong>Glauco Nori<a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/01\/03\/la-verita-vera-e-a-proposito-di-legislazione-e-giudici\/true\/#main\" rel=\"attachment wp-att-8581\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"8581\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/01\/03\/la-verita-vera-e-a-proposito-di-legislazione-e-giudici\/true\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/true.jpeg\" data-orig-size=\"241,209\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"true\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/true.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/true.jpeg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-8581\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/true-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p>Ogni norma andrebbe valutata mettendola in relazione all&#8217;ambiente nel quale dovr\u00e0 operare. Si \u00e8 adoperato il condizionale perch\u00e9 si ha l&#8217;impressione che non sempre ci si curi della corretta individuazione di ci\u00f2 che si intende disciplinare e dell&#8217;attitudine dell&#8217;ambiente a rispettare quello che si dispone.<!--more--><\/p>\n<p>Anche quando nella formulazione si seguono i suggerimenti degli esperti (non sempre capita), ci si dovrebbe domandare ugualmente quante possibilit\u00e0 ci siano che la norma sia rispettata. Non sarebbe da escludere che una norma, corretta dal punto di vista tecnico, abbia meno possibilit\u00e0 di essere osservata rispetto ad una che lo sia meno, ma pi\u00f9 adatta al livello dei suoi destinatari, portando a risultati migliori. Questa verifica, che \u00e8 di opportunit\u00e0, non pu\u00f2 essere richiesta a chi segue criteri solo di tecnica normativa.<\/p>\n<p>Il caso della c.d. <em>flat tax<\/em> pu\u00f2 riuscire utile. Se nell&#8217;ambiente \u00e8 diffuso il <em>nero<\/em>, il limite di reddito, entro il quale \u00e8 applicabile, finisce con l&#8217;essere l&#8217;ammontare al di sopra del quale si continuer\u00e0 a ricorrere al nero: per non perdere il beneficio, si eviter\u00e0 di superarlo.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 accennato, una norma potrebbe produrre danni se non adatta alle condizioni dell&#8217;ambiente, danni evitabili qualora, seppure formalmente meno soddisfacente, incontrasse un consenso maggiore. Anche se questo criterio a prima vista risulta insoddisfacente, sarebbe da seguire, in particolare quando \u00e8 coinvolta l&#8217;amministrazione pubblica. Se fossero richiesti interventi rapidi o tecnicamente complessi, si dovrebbe tenere conto che da un&#8217;amministrazione non efficiente ci si potr\u00e0 aspettare quanto meno una perdita di tempo.<\/p>\n<p>Un certo modo di legiferare pu\u00f2 provocare la moltiplicazione delle leggi. Quando sono previste norme strumentali, che arrivano con troppo ritardo o addirittura non arrivano, diventa spesso necessario emetterne di nuove, finendo talvolta con l&#8217;essere una giustificazione della disfunzione di fronte all&#8217;opinione pubblica. Contemporaneamente pu\u00f2 sorgere la necessit\u00e0 di domandarsi se nell&#8217;inefficienza hanno trovato la realizzazione interessi diversi da quelli presi in considerazione dalla norma.<\/p>\n<p>Tempo a dietro una legge, per risolvere alcuni problemi, stanzi\u00f2 mezzi finanziari rilevanti. Le prime domande degli interessati furono respinte con motivazioni non convincenti. Quando si cerc\u00f2 di far cambiare l&#8217;orientamento, dagli organi responsabili fu risposto, naturalmente in via riservata, che, data la complessit\u00e0 della materia, si era considerato prudente dire di no; se poi gli interessati si fossero rivolti al giudice amministrativo, che probabilmente avrebbe accolto i loro ricorsi, si sarebbero eseguite le sentenze, evitando i rischi di una responsabilit\u00e0 patrimoniale per importi che potevano essere rilevanti.<\/p>\n<p>E&#8217;, questo, un segno di quali oggi siano i rapporti tra amministrazione e giudici. La inefficienza della prima talvolta \u00e8 provocata dagli orientamenti giurisprudenziali, quando sono oscillanti.<\/p>\n<p>Quando, poi, \u00e8 coinvolta la discrezionalit\u00e0, le cose si complicano ulteriormente. &#8220;Discrezionale&#8221;, attribuito al potere, suscita diffidenza nel pubblico che vi associa il pericolo di un esercizio scorretto. Per essere discrezionale, si pensa che il potere possa essere esercitato come si vuole.<\/p>\n<p>Per rendere l&#8217;idea, si pu\u00f2 dire che il potere \u00e8 discrezionale quando va esercitato tenendo conto della situazione del momento, che nelle norme non pu\u00f2 essere ricondotta in uno schema predeterminato in misura sufficiente. Si rimette all&#8217;Amministrazione di scegliere la via che al momento appare la pi\u00f9 utile.<\/p>\n<p>Al giudice amministrativo \u00e8 affidato il controllo sulla motivazione per verificarne la sufficienza a dimostrare la ragionevolezza e la coerenza. Pu\u00f2 finire con l&#8217;essere coinvolto il merito, non la sola legittimit\u00e0, quando Il giudice applica criteri che \u00e8 lui stesso a definire. Si \u00e8 sostenuto che il controllo sarebbe in ogni caso di natura formale perch\u00e9 il merito \u00e8 lasciato all&#8217;Amministrazione che dovr\u00e0 riprovvedere; si trascura che si dovr\u00e0 attenere ai profili ritenuti rilevanti dal Giudice in base ad una valutazione diversa da quella di chi ha provveduto. Nella giurisprudenza si trovano casi singolari: partendo dal difetto di motivazione, il Giudice amministrativo \u00e8 arrivato a disporre direttamente la nomina di organi di alto grado.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 sembrare un gioco di parole e forse per questo non ha richiamato sinora la giusta attenzione: il controllo sulla discrezionalit\u00e0 non assume anche esso natura discrezionale dal momento che comporta una giudizio su quella altrui?<\/p>\n<p>La distribuzione dei poteri col tempo sembra si sia squilibrata ulteriormente. Magistrati del Consiglio di Stato continuano ad essere chiamati a dirigere uffici legislativi ministeriali o ad essere inseriti, in posizione non defilata, nei gruppi di consulenti dei vertici dello Stato. Il passaggio ad incarichi di rilievo politico \u00e8 in discussione a proposito della magistratura ordinaria; se ne parla molto meno per quella amministrativa. Si \u00e8 sentito dire che le due posizioni vanno tenute distinte e che quello che vale per l&#8217;una non vale automaticamente per l&#8217;altra. Sembra non sia considerato rilevante che i poteri della Magistratura amministrativa hanno una incidenza maggiore sulla gestione della c.d. cosa pubblica e quindi anche sulla realizzazione degli obiettivi di governo che talvolta i membri di quella magistratura hanno contribuito ad elaborare.<\/p>\n<p>Non dovrebbe essere riportato nella normalit\u00e0 che al vertice della magistratura amministrativa pervengano magistrati, di valore professionale indubbio, ma che hanno frequentato a lungo la politica diretta, anche come ministri. Si obietta che la loro correttezza istituzionale \u00e8 fuori discussione, ma certamente non \u00e8 fuori discussione che al cittadino comune possa venire qualche dubbio che, seppure infondato, costituisce un danno per le istituzioni.<\/p>\n<p>Il problema non \u00e8 di soluzione facile e Il momento non sembra il pi\u00f9 adatto per affrontarlo. Orientamenti utili, quanto meno per semplificarlo, si potrebbero ricavare dalla giurisprudenza comunitaria.<\/p>\n<p>&#8220;&#8230;mentre il giudice comunitario esercita un sindacato generale e completo sulla sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 85, n.1, il sindacato che esso esercita sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell&#8217;osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonch\u00e9 nella esattezza materiale dei fatti, dell&#8217;errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere&#8221; (<em>De<\/em>ere c. <em>Commissione,<\/em> C\/7\/95, sent.28 maggio 1998, punto 34)&#8221;.<\/p>\n<p>Il Giudice, in altre parole, non dovrebbe intervenire su quelle valutazioni della situazione di fatto della quale l&#8217;Amministrazione ha conoscenza diretta. Come la Corte di Giustizia non ha avuto difficolt\u00e0 a individuare i limiti ai suoi poteri, lo stesso potrebbero fare i Giudici italiani: anche per la giurisdizione si dovrebbero ricercare tratti comuni.<\/p>\n<p>Che alcuni canoni stiano sfumando \u00e8 confermato da alcune minacce di sciopero dei Magistrati. Lo sciopero, se non ci si allontana dalla sua nozione tradizionale, \u00e8 uno strumento a disposizione del prestatore per tutelarsi nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro ed i Magistrati, anni a dietro, se ne sono serviti per opporsi ad una minaccia di riduzione dei loro stipendi.<\/p>\n<p>Per la sua natura tecnica, la giustizia deve essere affidata a soggetti appositamente qualificati. Il diritto di sciopero pu\u00f2 essere esteso, come pure \u00e8 stato prospettato, a tutela di pretese sulla qualit\u00e0 del servizio e non sulle condizioni di lavoro? C&#8217;\u00e8 chi ritiene che col tempo il diritto di sciopero avrebbe cambiato la sua fisionomia. Ammesso che sia cos\u00ec, qualche dubbio dovrebbe sorgere quando alla forzatura di un concetto giuridico contribuisce chi dovrebbe applicare il diritto. L&#8217;efficacia dal servizio che si presta andrebbe tenuta distinta dalle condizioni del rapporto di prestazione. Solo per rendere meglio l&#8217;idea: potrebbero i chirurghi scioperare perch\u00e9 l&#8217;ente non ha messo a disposizione gli strumenti pi\u00f9 avanzati che consentirebbero interventi d&#8217;avanguardia, quando il loro impegno lavorativo \u00e8 lo stesso?<\/p>\n<p>Sulla qualit\u00e0 del servizio della giustizia dovrebbe essere quanto meno dubbio che i Magistrati possano avere pretese maggiori dei cittadini utenti perch\u00e9 anche essi sono interessati in quanto cittadini e non in quanto prestatori del servizio. I risultati dello sciopero pu\u00f2 far pensare che la gran parte, seppure senza dichiararlo, abbia percepito l&#8217;incongruenza.<\/p>\n<p>Il settore pubblico attraversa un momento difficile anche in sfere, rimaste defilate fino a poco fa. Sono tornate d&#8217;attualit\u00e0 le concessioni balneari. Secondo alcuni si sarebbe messa indebitamente di mezzo l&#8217;Unione Europea, allontanando cos\u00ec la questione dal diritto italiano.<\/p>\n<p>I beni demaniali, come dovrebbe essere noto, sono soggetti all&#8217;uso di tutti &#8220;e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano&#8221; (art.823 c.c.), leggi che naturalmente debbono rispettare la Costituzione. A questi usi, definiti <em>speciali, <\/em>dovrebbero essere ammessi gli interessati attraverso procedimenti di selezione a tutela dell&#8217;uguaglianza che garantisca la parit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>Quelle concessioni risalgono nel tempo, alcune anche di molto, ed avevano un termine di scadenza. Con giustificazioni varie molte sono state prorogate ripetutamente senza rinnovare il procedimento di aggiudicazione. Sostenendo che sarebbe fuori luogo dover cambiare orientamento solo perch\u00e9 ce lo chiede l&#8217;Europa, si d\u00e0 per scontato, almeno cos\u00ec sembra, che secondo il diritto italiano tutto sarebbe a posto.<\/p>\n<p>Per la legge italiana l&#8217;uso individuale di un bene pubblico non pu\u00f2 diventare un diritto del singolo, impedendo il concorso periodico dei possibili interessati. Si tratta di un principio in materia di concessioni che non dovrebbe richiedere commenti ulteriori: valido per tutte le concessioni, non si vede perch\u00e9 non dovrebbe essere applicabile a quelle demaniali. Sembrerebbe che, per il fatto che per lungo tempo il rinnovo dei concorsi \u00e8 stato evitato, la situazione sarebbe diventata legittima. In pratica, una illegittimit\u00e0 prolungata diventerebbe legittimit\u00e0. La critica agli argomenti dell&#8217;Unione Europea finisce con allontanare l&#8217;attenzione dal diritto italiano.<\/p>\n<p>Anche se sono in pochi ad essere d&#8217;accordo, sarebbe il caso di parlarne perch\u00e9, anche in questa materia, andrebbe evitata la formula ricorrente che &#8220;la verit\u00e0 \u00e8&#8221;.<\/p>\n<p>I fatti recenti hanno reso di triste attualit\u00e0 un altro argomento che l&#8217;aveva persa. Era oramai accettato quasi da tutti che nel settore immobiliare si dovesse essere meno intransigenti per consentire al maggior numero di persone di avere un&#8217;abitazione. I fatti di Ischia hanno confermato la pericolosit\u00e0 di questo modo di pensare, anche se qualcuno ha cominciato a prospettare che la causa non sia stata la violazione delle norme urbanistiche, dimenticando che quelle norme sono di tutela personale, oltre che di disciplina del territorio. Se il territorio fosse stato bonificato, il disastro sarebbe stato evitato, ma \u00e8 anche vero che i danni sarebbero stati molto minori se si fosse costruito rispettando le disposizioni urbanistiche.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 fare finta di non sapere che il fenomeno non riguarda solo Ischia ma molte altre parti d&#8217;Italia, non solo al Sud. Una giustificazione ricorrente \u00e8 stata che certe violazioni non portavano danno a nessuno. Il principio sarebbe che a ciascuno \u00e8 rimesso il giudizio se, quello che fa, porta danni agli altri; se non sono prevedibili, pu\u00f2 fare quello che vuole.<\/p>\n<p>In caso di violazioni urbanistiche, non solo ad Ischia, si \u00e8 spesso arrivati al giudicato amministrativo, sulla legittimit\u00e0 dall&#8217;ordine di demolizione, o in sede penale, sulla commissione di un reato. I condoni sono stati previsti anche per questi casi e nessuno ha obiettato.<\/p>\n<p>Qualche dubbio non sarebbe stato fuori posto. Pu\u00f2 il potere legislativo, con norme apposite, eliminare gli effetti di un giudicato? Che possa rendere consentita un&#8217;azione, proibita dalla legge fino ad allora, non \u00e8 la stessa cosa che neutralizzare un giudicato: in questo caso si incide sul rapporto tra poteri. Che sia consentito, non dovrebbe essere dato per presupposto senza parlarne, considerandolo come scontato. Sarebbe da interpellare la Corte costituzionale, ma sembra che nessuno si sia posto la questione.<\/p>\n<p>Il confronto fra i contenziosi annuali della Germania, della Francia e dell&#8217;Italia mette in evidenza quale sia il rapporto tra il cittadino italiano ed il diritto. Diventa cos\u00ec necessario un numero maggiore di magistrati con la conseguenza che, nel tempo dei concorsi per saturare i ruoli, la giustizia rallenta oltre il limite tollerabile e che, a concorsi conclusi, il loro maggior numero ne abbassa il livello medio. Torna di attualit\u00e0 quanto, in tempi migliori, \u00e8 stato rilevato, val e a dire che una giustizia rapida, anche se meno qualificata, \u00e8 meglio di una di alta qualit\u00e0 che interviene quando gli interessi delle parti sono scaduti.<\/p>\n<p>Sembra arrivato il momento che di questi argomenti si cominci a parlare senza pregiudizi, e senza sentir dire che &#8220;la verit\u00e0 vera \u00e8&#8221;, dando per scontato che sia profilabile una verit\u00e0 che vera non \u00e8.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Glauco Nori Ogni norma andrebbe valutata mettendola in relazione all&#8217;ambiente nel quale dovr\u00e0 operare. Si \u00e8 adoperato il condizionale perch\u00e9 si ha l&#8217;impressione che non sempre ci si curi della corretta individuazione di ci\u00f2 che si intende disciplinare e dell&#8217;attitudine dell&#8217;ambiente a rispettare quello che si dispone.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/01\/03\/la-verita-vera-e-a-proposito-di-legislazione-e-giudici\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2023%2F01%2F03%2Fla-verita-vera-e-a-proposito-di-legislazione-e-giudici%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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