{"id":8649,"date":"2023-03-02T11:29:12","date_gmt":"2023-03-02T10:29:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=8649"},"modified":"2023-03-02T11:29:24","modified_gmt":"2023-03-02T10:29:24","slug":"dialogo-tra-un-no-vax-e-un-si-vax-parafrasando-le-sentenze-della-corte-costituzionale-sui-vaccini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/03\/02\/dialogo-tra-un-no-vax-e-un-si-vax-parafrasando-le-sentenze-della-corte-costituzionale-sui-vaccini\/","title":{"rendered":"Dialogo tra un No-Vax e un Si-Vax, parafrasando le sentenze della Corte costituzionale sui vaccini"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/03\/02\/dialogo-tra-un-no-vax-e-un-si-vax-parafrasando-le-sentenze-della-corte-costituzionale-sui-vaccini\/vax\/#main\" rel=\"attachment wp-att-8650\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"8650\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/03\/02\/dialogo-tra-un-no-vax-e-un-si-vax-parafrasando-le-sentenze-della-corte-costituzionale-sui-vaccini\/vax\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/vax.jpeg\" data-orig-size=\"275,183\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"vax\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/vax.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/vax.jpeg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-8650\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/vax-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di<strong> Salvatore Curreri<\/strong><\/p>\n<p><strong>No-Vax<\/strong>: E cos\u00ec, a distanza di pi\u00f9 di due mesi dalla decisione, sono state finalmente pubblicate le motivazioni delle sentenze (nn. 14, 15 e 16) con cui la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni d\u2019incostituzionalit\u00e0 sui vaccini contro il Covid-19. <!--more-->Evidentemente ce n\u2019\u00e8 voluto di tempo per giustificare l\u2019ingiustificabile!<\/p>\n<p><strong>Si-Vax<\/strong>: Se la Corte avesse depositato tali motivazioni dopo pochi giorni ti saresti sicuramente lamentato dello scarso tempo dedicato alle questioni sollevate. Come dire: dinanzi a chi \u00e8 prevenuto come fai sbagli. Il punto \u00e8 che la Corte ha voluto motivare adeguatamente le sue decisioni anche per il loro rilievo pubblico. Prova ne sono le numerose pagine delle due sentenze nel merito<\/p>\n<p><strong>N.<\/strong>: Va be\u2019. Allora cominciano a discuterle queste motivazioni, a cominciare dall\u2019imposizione di un vaccino sperimentale che non proteggeva dal rischio contagio ed ha provocato anche morti.<\/p>\n<p><strong>S.<\/strong>: La Corte si muove in un\u2019ottica di assoluta continuit\u00e0 rispetto alla propria precedente giurisprudenza, ricordando di aver chiarito fin dal 1994 che i trattamenti sanitari obbligatori per legge previsti dall\u2019art. 32 Cost. devono: 1) essere diretti a migliorare la salute non solo del singolo ma anche degli altri; 2) non incidere sullo stato di salute di chi vi si sottopone tranne per quelle conseguenze tollerabili e marginali che, se provocano danni alla salute, 3) devono essere indennizzabili. Il diritto del singolo di rifiuto delle cure non pu\u00f2 dunque mettere a rischio la salute della collettivit\u00e0 perch\u00e9, come efficacemente sintetizzato dal Presidente della Repubblica, libert\u00e0 di cura non equivale certo a libert\u00e0 di contagiare gli altri. Anzi, come scrive la Corte, \u201cl\u2019interesse della collettivit\u00e0 costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidariet\u00e0\u201d sociale sanciti dall\u2019art. 2 Cost.<\/p>\n<p><strong>N.:<\/strong> Ok, \u00e8 vero che le reazioni gravi avverse al vaccino sono numericamente minime. Ma quando si parla di vite umane non si pu\u00f2 certo applicare un criterio quantitativo. Qualunque evento fatale, seppur isolato, \u00e8 comunque inaccettabile, tanto pi\u00f9 quando, come nel caso in specie, non \u00e8 fortuito e imprevedibile, come dimostra l\u2019esistenza di una certa omogeneit\u00e0 nella tipologia di eventi avversi segnalati dai vari Paesi.<\/p>\n<p><strong>S.:<\/strong> \u00c8 evidente che il legislatore in questi casi si trovi dinanzi a scelte tragiche che noi tutti preferiremmo evitare in cui \u201cin vista di un bene\u201d collettivo si deve purtroppo accettare \u201cil rischio di un male\u201d individuale. Ma la prevedibilit\u00e0 che si verifichino eventi avversi anche gravi, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile, non rende di per s\u00e9 incostituzionale il trattamento sanitario obbligatorio se si tratta di un rischio inevitabile e comunque remoto rispetto alla sua incidenza a livello generale. Proprio per questo in simili casi \u00e8 previsto un indennizzo per chi si sottopone a vaccinazioni obbligatorie o fortemente consigliate.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Questo significa allora che \u00e8 legittimo sacrificare la salute del singolo in nome della salute collettiva?<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>No, anzi il legislatore deve cercare di contemperare il potenziale conflitto tra le due dimensioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute. E questo conflitto \u00e8 esploso in tutta la sua tragica drammaticit\u00e0 durante la pandemia dichiarata dalla Organizzazione mondiale della sanit\u00e0, in cui sofferenze e benessere non potevano essere equamente ripartiti tra tutti. Dinanzi a tale conflitto la Corte si chiede se il legislatore ha esercitato correttamente la sua discrezionalit\u00e0 nel rispetto dell\u2019art. 32 della Costituzione, cio\u00e8 bilanciando in modo ragionevole e proporzionato il diritto alla salute, nella sua dimensione individuale e collettiva, rispetto alla finalit\u00e0 perseguita di impedire la diffusione dell\u2019epidemia da Covid-19.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>E allora parliamone delle scelte del legislatore! Scelte insensate, basate su valutazioni di fatto incerte, errate e su risultanze scientifiche indimostrate e opinabili circa la sicurezza e l\u2019efficacia dei vaccini.<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Non \u00e8 vero! Anzi la Corte dedica molte pagine della sentenza n. 14\/2023 proprio per smentire questa tesi. Innanzi tutto le scelte del legislatore non possono essere valutate con il senno di poi ma tenendo conto della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica esistente in quel momento nonch\u00e9 del suo evolversi. In secondo luogo, il legislatore, nell\u2019esercizio della sua ineliminabile discrezionalit\u00e0 politica, non pu\u00f2 prescindere dalle migliori conoscenze scientifiche in merito definite dalle autorit\u00e0 medico-scientifiche istituzionalmente preposte, anche ai fini dell\u2019efficacia delle sue decisioni in ordine alla loro tempestivit\u00e0. \u00c8 dunque comprensibile, anzi inevitabile, che le scelte del legislatore sui soggetti da vaccinare e sulla stessa natura del vaccino (dapprima raccomandato, poi previsto come onere, infine rese obbligatorio per categorie sociali sempre pi\u00f9 ampie) siano mutate nel tempo in base all\u2019evoluzione della situazione sanitaria che ha dovuto fronteggiare e delle conoscenze scientifiche via via acquisite e dai conseguenti contributi elaborati dalle istituzioni preposte (tra cui l\u2019Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0 (ISS).<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Lasciamo perdere: vaccini imposti senza adeguata sperimentazione e senza che ne fosse ancora testata la efficacia!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Anche questo non \u00e8 vero e la dettagliata ricostruzione della Corte lo smentisce. Non si \u00e8 trattato di vaccini sperimentali perch\u00e9 essi sono stati immessi in commercio dopo aver completato l\u2019iter per determinarne qualit\u00e0, sicurezza ed efficacia a seguito di una autorizzazione condizionata, come si era peraltro gi\u00e0 fatto in precedenza in ambito europeo per far fronte a bisogni terapeutici insoddisfatti. Nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico dei vaccini \u00e8 stato omesso come pure il numero dei pazienti coinvolti \u00e8 stato lo stesso dei precedenti vaccini sviluppati con tempistiche standard, grazie al fatto che si sono potute affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e arruolare contemporaneamente decine di migliaia di partecipanti. Circa la sicurezza dei vaccini, a fronte dei miliardi di persone vaccinatesi contro il Covid-19, la stragrande maggioranza degli effetti collaterali sono stati lievi e di breve durata. Le reazioni avverse gravi sono state da rare a molto rare e comunque non hanno mai configurato un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Ma i dati statistici richiamati dalla Corte sull\u2019efficacia dei vaccini sono farlocchi, mai verificati!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Ah s\u00ec? E quale sarebbe il fondamento scientifico dei vostri dati? Il punto \u00e8 che vorreste sostituire i dati scientifici forniti dalle autorit\u00e0 di settore con dati provenienti da fonti diverse parziali e non attendibili, peraltro forniti da presunti e pretesi \u201cesperti\u201d del settore scelti con non si sa quali criteri.<\/p>\n<p><strong>N<\/strong><strong>.: <\/strong>E che mi dici dell\u2019obbligo di vaccinazione imposto al personale sanitario? \u00c8 una discriminazione!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Ma ti ricordi il gravissimo stress cui era sottoposto il sistema sanitario in quei giorni? Ha dovuto affrontare oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da Covid-19, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva. In questo contesto si assisteva ad una crescente diffusione del contagio tra gli stessi operatori sanitari, i quali, ovviamente, erano maggiormente esposti al rischio di contagiarsi prendendosi cura dei pazienti e\/o interagendo con i loro colleghi. Era quindi perfettamente ragionevole e funzionale allo scopo obbligare tali soggetti alla vaccinazione al fine di proteggere, oltrech\u00e9 la loro salute, quella di quanti \u2013 specialmente i soggetti pi\u00f9 fragili &#8211; frequentavano gli ospedali ed entravano in contatto con loro e di evitare l\u2019interruzione di un servizio estremamente essenziale in quel momento per la collettivit\u00e0 come quello ospedaliero. L\u2019obbligo vaccinale per il personale sanitario \u00e8 stato introdotto, tra l\u2019altro, in Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti e i giudici, anche costituzionali, di alcuni paesi l\u2019hanno ritenuto legittimo perch\u00e9 rispondente ai requisiti di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza.<\/p>\n<p><strong>N<\/strong><strong>.: <\/strong>Il vaccino contro il Covid-19 non era in grado di preservare la salute dei pazienti dato che la persona vaccinata poteva e pu\u00f2 sempre contrarre il virus e quindi contagiare gli altri. La verit\u00e0 \u00e8 che i vaccini non erano giustificati dall\u2019esigenza di tutelare la salute della collettivit\u00e0!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Voi No-Vax ragionate per estremi: gli unici vaccini ammissibili per voi sarebbero solo quelli certi e sicuri al 100%. Basta che ci sia la possibilit\u00e0 di contagio, per voi sono inutili. Invece tra il bianco e il nero c\u2019\u00e8 il grigio. \u00c8 vero: come ha ammesso lo stesso Ministero della Salute, i vaccini non escludono il rischio contagio ma non per questo sono inutili! I dati dell\u2019Istituto Superiore della Sanit\u00e0 e, prima ancora, l\u2019esperienza della quasi totalit\u00e0 degli italiani che si sono vaccinati, dimostrano che i vaccini sono serviti a ridurre enormemente la percentuale di rischio sia nel prevenire il Covid-19 quanto nell\u2019evitare casi di malattia grave. In una situazione, specie iniziale, caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini hanno determinato una significativa riduzione di tale circolazione, specie nei luoghi destinati ad ospitare persone fragili o bisognose di assistenza.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Ma perch\u00e9 l\u2019obbligo di vaccinazione? Lo stesso risultato si poteva ottenere ugualmente con i test diagnostici, come si \u00e8 fatto all\u2019inizio, quando i vaccini non erano disponibili!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>\u00c8 stato fatto per l\u2019accesso ai luoghi pubblici di quanto non soggetti a vaccinazione obbligatoria. Ma era impossibile farlo negli ospedali. Ma tu t\u2019immagini cosa avrebbe comportato continuare a sottoporre il personale sanitario a test diagnostici ogni due\/tre giorni? A parte i costi insostenibili, questo avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, gi\u00e0 sotto stress per la gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo quanto per l\u2019impiego del personale. Peraltro poich\u00e9 i risultati del test non sarebbero stati immediatamente disponibili, essi sarebbero stati gi\u00e0 \u201cobsoleti\u201d in partenza, come di fatto capitava: ad esempio, il soggetto che era risultato negativo al tampone marted\u00ec diventava positivo venerd\u00ec, con la conseguenza che nel frattempo andando in giro aveva contagiato gli altri pazienti del reparto, cos\u00ec costretto alla chiusura per evitare il diffondersi del virus. La vaccinazione aveva come scopo quello di prevenire tali situazioni.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Se \u00e8 per questo, allora si potevano fare i tamponi presso le farmacie facendoli pagare ai soli lavoratori interessati<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>No, per la semplice ragione che la gestione dei tamponi sarebbe comunque gravata interamente sul servizio sanitario nazionale, sottoponendolo come detto ad ulteriore stress.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>La verit\u00e0 \u00e8 che si \u00e8 voluto criminalizzare il personale sanitario non vaccinato, addirittura sospendendoli dal servizio anzich\u00e9 impiegarlo in reparti non a contatto con il pubblico!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Premesso che non si tratta di una sanzione disciplinare, il nostro legislatore, al contrario di altri, non ha previsto il licenziamento ma la sospensione, ritenendola una soluzione equilibrata. \u00c8 una soluzione obbligata per il datore di lavoro che deve garantire la sicurezza del luogo in cui si svolge l\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Ma cos\u00ec si lede il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Alt! Il diritto al lavoro non significa certo che tu debba lavorare anche quando costituisci un rischio per la sicurezza del luogo di lavoro o per la tutela della salute pubblica. Peraltro proprio la natura del luogo di lavoro avrebbe reso impossibile l\u2019isolamento del personale sanitario, con conseguente rischio per la salute di quanti lo frequentano e specie dei soggetti pi\u00f9 fragili che proprio per la loro condizione vi si trovano.<\/p>\n<p><strong>N<\/strong><strong>.: <\/strong>E allora come spieghi la sospensione solo del personale sanitario, al contrario del personale scolastico che poteva essere adibito ad altre mansioni per non parlare di coloro per i quali la vaccinazione poteva essere omessa o differita? Si \u00e8 trattato di una evidente discriminazione!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Forse ti sfugge la differenza tra un ospedale e una scuola. In ospedale dove ci sono persone malate il rischio di diffondere il virus \u00e8 ovviamente pi\u00f9 alto, con possibile paralisi dell\u2019intera struttura. Gli accomodamenti organizzativi che si potevano fare altrove erano molto pi\u00f9 difficili da realizzare negli ospedali per le diverse condizioni di fungibilit\u00e0 del personale sanitario e perch\u00e9 non esistono prestazioni lavorative alternative idonee a giustificare la prosecuzione del rapporto di lavoro. N\u00e9 puoi paragonare gli esentati dalla vaccinazione per comprovati motivi di salute con coloro che, pur potendolo, hanno scelto di non vaccinarsi. Infine, e te lo ripeto per l\u2019ultima volta, \u201cricollocare\u201d i non vaccinati avrebbe significato per le strutture sanitarie e assistenziali gi\u00e0 esposte all\u2019impatto della pandemia un significativo fattore di rigidit\u00e0 organizzativa.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Per\u00f2 la Corte ha eluso la questione della sospensione dal servizio del personale sanitario non vaccinato che avrebbe potuto esercitare la professione (nel caso in specie si trattava di una psicologa) senza contatti personali e, quindi, senza rischio di diffondere il virus.<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Non c\u2019\u00e8 dubbio che questa era la questione pi\u00f9 delicata e, ne convengo, pi\u00f9 controversa. La Corte ha giudicato la questione inammissibile perch\u00e9 sollevata da un giudice amministrativo anzich\u00e9 ordinario cui, secondo la Cassazione (ordinanza n. 28429\/2022 del 29 settembre), solamente spetta pronunciarsi sulla eventuale violazione del diritto soggettivo ad esercitare la professione sanitaria a causa del divieto in tal senso previsto per il personale medico non vaccinato. \u00c8 presumibile che la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sar\u00e0 riproposta e allora vedremo se, almeno sotto questo profilo, la Corte giudicher\u00e0 tale divieto irragionevole.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Almeno su questo mi pare concordiamo! Comunque non ti sembra disumano che al personale non vaccinato non spettasse nemmeno l\u2019assegno alimentare che risponde a finalit\u00e0 assistenziali?<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Guarda che l\u2019assegno alimentare viene erogato dal datore di lavoro che vuole sospendere il lavoratore sottoposto a procedimento penale o disciplinare cos\u00ec da dargli un sostegno in attesa che vengano svolti i necessari accertamenti. Qui la situazione \u00e8 opposta: \u00e8 il lavoratore che, scegliendo di non vaccinarsi, si sottrae unilateralmente alle condizioni di sicurezza necessarie per l\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 lavorativa. Non \u00e8 dunque irragionevole prevedere l\u2019erogazione dell\u2019assegno alimentare quando l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 impedita da un evento oggettivo anzich\u00e9 da una consapevole scelta soggettiva.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>C\u2019\u00e8 un\u2019ultima questione: il modo con cui si sono svolti i triage pre-vaccinali. Si \u00e8 introdotto, infatti, l\u2019obbligo vaccinale senza per\u00f2 adottare misure di precauzione, coinvolgendo ad esempio i medici di famiglia che conoscono i loro pazienti e svolgendo, prima della vaccinazione, adeguati accertamenti, analisi e test diagnostici, incluso lo stesso test sierologico.<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>Certamente si sarebbe potuto fare meglio ma guarda che finora le vaccinazioni sono state fatte senza coinvolgere nel triage il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Ci\u00f2 precisato, non \u00e8 vero che i medici di famiglia non sono stati coinvolti. Essi, infatti, sono stati affiancati ai medici vaccinatori nella verifica della presenza delle cause di esenzione dalla vaccinazione, svolgendo un ruolo tutt\u2019altro dunque che secondario. Non \u00e8 nemmeno vero che il triage pre-vaccinale \u00e8 stato svolto senza svolgere per precauzione adeguati accertamenti. Come sanno tutti coloro che si sono vaccinati \u00e8 stata svolta l\u2019anamnesi pre-vaccinale attraverso una serie di precise e semplici domande per verificare eventuali controindicazioni, in presenza di cui sono seguiti ulteriori approfondimenti e talora accertamenti diagnostici. Infine, normalmente per le vaccinazioni non si prevedono n\u00e9 test pre-vaccinali n\u00e9 test sierologici per stabilire la loro sicurezza rispetto ad ogni persona.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Ma allora perch\u00e9 a chi si doveva vaccinare veniva sottoposta la sottoscrizione del consenso informato? Si tratta di una palese contraddizione! Se il vaccino \u00e8 obbligatorio non c\u2019\u00e8 bisogno di alcun consenso!<\/p>\n<p><strong>S.: <\/strong>La raccolta del consenso era innanzi tutto funzionale a quell\u2019esigenza cui ti richiamavi, e cio\u00e8 all\u2019emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale. Inoltre sottoscrivendo o no il modulo il soggetto poteva autorizzare la materiale inoculazione del vaccino oppure, al contrario, esprimere la propria volont\u00e0 di sottrarsi all\u2019obbligo, assumendosene responsabilmente le conseguenze previste per legge.<\/p>\n<p><strong>N.: <\/strong>Non mi hai convinto. Sopra le sentenze dei giudici, sopra la Costituzione c\u2019\u00e8 sempre la legge naturale in nome di cui si deve resistere alle leggi ingiuste!<\/p>\n<p><strong>S:.<\/strong> La legge naturale \u00e8 l\u2019ultimo rifugio rimasto per chi come voi, non potendo pi\u00f9 sottrarsi alle categorie di reato e peccato, si erge a giudice di s\u00e9 stesso, ovviamente auto-assolvendosi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Curreri No-Vax: E cos\u00ec, a distanza di pi\u00f9 di due mesi dalla decisione, sono state finalmente pubblicate le motivazioni delle sentenze (nn. 14, 15 e 16) con cui la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni d\u2019incostituzionalit\u00e0 sui vaccini contro il Covid-19.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/03\/02\/dialogo-tra-un-no-vax-e-un-si-vax-parafrasando-le-sentenze-della-corte-costituzionale-sui-vaccini\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2023%2F03%2F02%2Fdialogo-tra-un-no-vax-e-un-si-vax-parafrasando-le-sentenze-della-corte-costituzionale-sui-vaccini%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 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