{"id":8796,"date":"2023-07-25T14:09:27","date_gmt":"2023-07-25T12:09:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=8796"},"modified":"2023-08-21T18:05:03","modified_gmt":"2023-08-21T16:05:03","slug":"il-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/25\/il-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita\/","title":{"rendered":"Il Fisco degli Zombie. Cinquant\u2019anni di violazione della Costituzione in nome dell\u2019austerit\u00e0"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/18\/il-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita\/altan-4\/#main\" rel=\"attachment wp-att-8797\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"8797\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/25\/il-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita\/altan-4\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/altan.jpeg\" data-orig-size=\"232,217\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"altan\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/altan.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/altan.jpeg\" class=\"size-thumbnail wp-image-8797 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/altan-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di\u00a0<strong>Claudio Tani<\/strong><\/p>\n<p>1 <em>\u2013 La progressivit\u00e0 perseguita nei primi anni della Repubblica.\u00a0<\/em>L\u2019art. 3 della Costituzione stabilisce che <em>\u201cE\u2019 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine<\/em> <em>economico e sociale che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d<\/em>. Per realizzare gli scopi dell\u2019art. 3 la Costituzione stabilisce che il prelievo fiscale per <em>\u201cconcorrere alle spese pubbliche\u201d<\/em> debba essere distribuito a carico dei cittadini tutti <em>\u201c\u2026in ragione della loro capacit\u00e0 contributiva\u201d<\/em> e che <em>\u201cIl sistema tributario<\/em> <em>\u00e8 informato a criteri di progressivit\u00e0\u201d<\/em> (art. 53). La Costituzione ha indicato il fine (art. 3) e il mezzo (art. 53). <!--more--><\/p>\n<p>Due economisti cattolici, Ezio Vanoni e Pasquale Saraceno &#8211; nel 1943, con il Codice di Camaldoli &#8211; avevano preconizzato quello che si ritrova nell\u2019art. 53 della Costituzione e nei primi anni della Repubblica. La legislazione tributaria sar\u00e0 infatti informata a quei principi: la riforma del 1951 (Governo De Gasperi, Ministro Vanoni) che introdusse la dichiarazione unica annuale dei redditi e il piano Vanoni per lo sviluppo dell\u2019occupazione e del reddito del 1954 (Pella &#8211; Vanoni), sfociati infine nel T.U. delle imposte sul reddito del 1958 (Fanfani- Andreotti). Una legislazione incardinata su due principi chiamati a realizzare le finalit\u00e0 dell\u2019art. 3: la discriminazione quantitativa e la discriminazione qualitativa dei redditi.<\/p>\n<p>I pi\u00f9 vecchi ricordano che vi era il calcolo di un\u2019imposta (R.M.) con aliquota proporzionale, ma diversa e decrescente a seconda che si trattasse di redditi di solo capitale (cat. A), oppure di capitale e lavoro e quindi d\u2019impresa (cat. B), di lavoro autonomo (cat. C1) o subordinato (cat. C2). La prima voce diversificava il prelievo a seconda della fonte che lo produceva: la discriminazione qualitativa del reddito. Lo stesso reddito era poi sottoposto a una discriminazione quantitativa ai fini del calcolo dell\u2019imposta complementare progressiva sul reddito. Al T.U. era allegata una tabella con una lunghissima serie continua e crescente di scaglioni di reddito (152 suddivisi in gruppi di cinque) cui corrispondevano altrettante aliquote, riguardanti l\u2019imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, molto basse sui redditi pi\u00f9 bassi e poi progressivamente sempre pi\u00f9 elevate.<\/p>\n<p>L\u2019aliquota pi\u00f9 bassa, appena fuori dalla <em>no tax area<\/em>, di Lit. 240.000 (Euro 123,40 corrispondenti oggi in potere d\u2019acquisto a Euro 3.806,21), era del 2% (Lit. 4.800, Euro 2,47 corrispondenti oggi a Euro 76,19) e saliva progressivamente fino al 50% per un reddito pari a Lit. 500 milioni (oggi corrispondenti, in potere d\u2019acquisto, a Euro 7.965.572,69).<\/p>\n<p>L\u2019imposta progressiva personale era pari all\u2019importo corrispondente alla propria aliquota, detratta l\u2019imposta proporzionale (R.M.) calcolata e corrisposta a parte e diversificata secondo la fonte, in modo tale da non comportare nessun salto o divaricazione ingiusta e irrazionale di imposizione tra uno scaglione di reddito e quello immediatamente superiore. Era un sistema impostato a far crescere linearmente l\u2019aliquota applicata ad ogni <em>tot <\/em>di reddito dichiarato in pi\u00f9, realizzando, senza salti illogici, la perfetta linearit\u00e0 di crescita dell\u2019imposta al crescere del reddito.<\/p>\n<p>2 \u2013 <em>La violazione a tappe forzate della Costituzione.<\/em> \u00a0Con il DPR 597\/1973 istitutivo dell\u2019IRPEF (Governo Fanfani, Ministro del Tesoro Colombo) le aliquote e i relativi scaglioni scendono a trentadue. La progressivit\u00e0 \u00e8 fortemente compressa, ma niente a che vedere con la rinuncia che caratterizzer\u00e0 la legislazione dal 1983 in poi. L\u2019esame comparato delle aliquote IRPEF del T.U. del 1958 e del 1974 con quelle sugli stessi scaglioni di reddito, aggiornati a oggi, \u00e8 la prova dell\u2019insostenibile aumento del prelievo sui redditi bassi e medi a fronte di una forte e continua flessione del prelievo, fino al dimezzamento sui redditi via via pi\u00f9 alti. Alcuni esempi chiariscono l\u2019affermazione.<\/p>\n<p>a) \u2013 un reddito di Lit.1.000.000, pari a Euro 516,35 nel 1958 era tassato, al lordo dell\u2019imposta proporzionale con l\u2019aliquota del 3,17%, scontando un tributo di Lit. 31.700, pari a Euro 16,37; nel 1974 lo stesso reddito, in termini di potere d\u2019acquisto pari a Euro 1.067,30 avrebbe scontato un imposta del 10% pari a Euro 106,73; oggi quel reddito in termini di potere di acquisto sarebbe pari a Euro15.930,93 e con le aliquote Vanoni avrebbe scontato un\u2019imposta di Euro 505,01, con le aliquote del 1974\u00a0 avrebbe scontato un\u2019imposta del 10% pari Euro 1.593,09 e oggi, secondo le aliquote IRPEF 2023, sconta un tributo del 23% pari a Euro 3.664,11 <u>oltre sette volte superiore rispetto a<\/u> <u>quella che il fisco avrebbe percetto nel 1958 e due volte e mezzo di quella del 1974;<\/u><\/p>\n<p>b) &#8211; un reddito di Lit. 2.000.000, pari a Euro 1.032,70 nel 1958 era tassato, al lordo dell\u2019imposta proporzionale, con l\u2019aliquota del 4,12% scontando un tributo di Lit. 82.400, pari a Euro 42,55; lo stesso reddito oggi in termini di potere d\u2019acquisto \u00e8 pari a Euro 31.754.75, secondo le aliquote Vanoni avrebbe scontato un tributo di Euro 1.308,29, con l\u2019aliquota del 1974 del 13% un tributo di Euro 4.128,11, mentre oggi sconta un\u2019IRPEF di Euro 7.638,5 (3.450,00+25% della parte eccedente 15.000) <u>sei volte pi\u00f9 elevata di quello che il fisco avrebbe percetto nel 1958 e quasi il doppio di quella del 1974;<\/u><\/p>\n<p>c) &#8211; un reddito di Lit. 4.000.000, pari nel 1958 a Euro 2.065,82 era tassato, al lordo dell\u2019imposta proporzionale, con l\u2019aliquota del 5,46% scontando un tributo di Lit. 218.400 pari a Euro 112,79; oggi lo stesso reddito in termini di poter d\u2019acquisto \u00e8 pari a Euro 56.287,40 e sconterebbe con le aliquote \u201cVanoni\u201d un\u2019imposta di Euro 3.073,29, nel 1974 avrebbe scontato un tributo del 16% di Euro 9.005,98, mentre oggi, in quanto superiore allo scaglione di Euro 50.000,00, sconter\u00e0 un\u2019IRPEF pari a Euro 17.103,58 (14.400+43% della parte eccedente 50.000)<u> oltre cinque volte pi\u00f9 elevata di quella che il fisco avrebbe percetto nel 1958 e il doppio di quella del 1974<\/u>;<\/p>\n<p>d) \u2013 un reddito di Lit.10.000.000 pari a Euro 5.164,60 nel 1958 era tassato, al lordo dell\u2019imposta proporzionale, con l\u2019aliquota dell\u20198,11% scontando un tributo di Lit. 811.000, Euro 418,84; oggi un reddito equivalente, in termini di potere d\u2019acquisto pari a Euro 158.775,30, sconterebbe con le aliquote \u201cVanoni\u201d un\u2019imposta di Euro 12.876.76 e con l\u2019aliquota del 1974 del 31% di Euro 49.220,34 gi\u00e0 quadruplicata, mentre oggi sconter\u00e0 un\u2019imposta del 43% pari a Euro 68.273,37 <u>poco pi\u00f9 di cinque volte superiore a quella del 1958 e quasi una volta e mezzo in pi\u00f9 di quella del 1974<\/u>.<\/p>\n<p>e) &#8211; un reddito di Lit. 20.000.000 pari a Euro 10.329,13 nel 1958 era tassato, al lordo dell\u2019imposta proporzionale, con l\u2019aliquota dell\u201911,08%, scontando un tributo di Lit. 2.216.000, Euro 1.144,46; oggi quel reddito, pari in termini di potere d\u2019acquisto a Euro 325.636,15, sconterebbe con le aliquote \u201cVanoni\u201d un\u2019imposta di Euro 36.080,48, con l\u2019aliquota del 36% del 1974 avrebbe scontato un tributo di Euro 117.229,00, mentre oggi sconter\u00e0 un\u2019IRPEF del 43% pari a Euro 140.023,54 <u>quattro volte<\/u> <u>superiore quella che avrebbe scontato con la Vanoni e un quinto circa in pi\u00f9 di quella del 1974<\/u>.<\/p>\n<p>f) \u2013 alla fine, salendo di fascia, un reddito di Lit. 500.000.000, pari oggi a Euro 7.965.572,96 con l\u2019aliquota Vanoni sconterebbe un\u2018IRPEF del 50%, ossia Euro 3.982.786,48, con quella del 1974 pari al 70% sconterebbe un tributo di Euro 5.575.901,07, mentre con le aliquote vigenti sconta un\u2019IRPEF del 43% e quindi di Euro 3.425.196,37 <u>ossia Euro 557.590,11 in meno rispetto all\u2019aliquota Vanoni e circa la met\u00e0 (Euro 2.150.704,70) in meno rispetto all\u2019aliquota del 1974.<\/u><\/p>\n<p>In sintesi. Dopo il DPR 597\/1973 istitutivo dell\u2019IRPEF che aveva ridotto gli scaglioni a trentadue con aliquote variabili tra il 10% e il 72%, nel 1983 (Governo Craxi, Ministro Visentini) si attua la svolta decisiva e gli scaglioni si riducono a nove; nel 1998 (Governi Prodi-D\u2019Alema, Ministro Visco) diminuiscono a cinque con l\u2019aliquota pi\u00f9 bassa al 18,5%, che nel 2003 (Governo Berlusconi, Ministro Tremonti) sale al 23%. \u00a0<\/p>\n<p>I redditi superiori a Euro 75.000, oggi pari a Euro 279.900,00 \u2013 che nel 1974 avrebbero scontato un\u2019aliquota del 54% in aumento progressivo fino al 65% per i redditi oltre Lit. 500.000.000, pari oggi appunto a quasi otto milioni di Euro &#8211; nel 1998 (D\u2019Alema -Visco) beneficiano di un\u2019ulteriore riduzione al 45,5%, per scendere al 43% dal 2005 (Ministro Siniscalco).<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di <em>\u201cadempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u201d<\/em> stabilito dall\u2019art 2 della Costituzione, che l\u2019art. 53 serve a garantire, \u00e8 stato messo a carico dei ceti meno abbienti e di quelli medi e a favore dei pi\u00f9 ricchi. <em>\u00a0<\/em>\u00a0<\/p>\n<p>3- <em>Il disastro dell\u2019iniquit\u00e0 di classe della politica fiscale e l\u2019esplosione del debito pubblico.\u00a0<\/em>Dal 1974 al 2018 tutto questo ha prodotto una riduzione del gettito di 146 miliardi di Euro e lo Stato per ovviare al disastro da esso stesso provocato \u00e8 ricorso ai mercati finanziari, accollandosi, in virt\u00f9 degli interessi composti, circa 300 miliardi di debito (cfr. <em>Gli effetti delle controriforme fiscali<\/em> <em>sul nostro debito pubblico<\/em>, a cura di R. Artifoni, A. De Lellis, F. Gesualdi, reperibile in <a href=\"http:\/\/italia.cadtm.org\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fisco%20&amp;%20Debito1-1.pdf\">http:\/\/italia.cadtm.org\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fisco &amp; Debito1-1.pdf<\/a>). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Limitatamente all\u2019aspetto che qui interessa, questo \u00e8 accaduto perch\u00e9 dal 1974 il legislatore ha perseguito tre obiettivi, tutti in contrasto con l\u2019art. 53 della Costituzione: a) aumento delle imposte sui redditi pi\u00f9 bassi; b) rinuncia alla progressivit\u00e0 con la riduzione degli scaglioni; c) riduzione delle imposte sui redditi pi\u00f9 alti. \u00a0Non siamo di fronte a una generica questione di eccessiva pressione fiscale, ma a un problema molto pi\u00f9 serio: lo squilibrio, in danno del sistema costituzionale, del carico fiscale tra i ceti pi\u00f9 ricchi e medio alti e i ceti poveri, medio-bassi e medi.<\/p>\n<p>Le leggi importanti, mettendo a rischio la legittimit\u00e0 dello Stato di diritto, ormai le fanno i grandi studi legali, rivestendo con abiti giuridici le idee politiche delle grandi imprese e della grande finanza, con documenti legali lunghi e complessi, in modo che soltanto loro siano in grado di muoversi nel diritto societario, nelle norme fiscali e contabili (cfr. l\u2019analisi di Katharina Pistor, <em>Il Codice del Capitale \u2013 Come il diritto<\/em> <em>crea ricchezza e disuguaglianza<\/em>, 2021, 163. ss.). \u00a0<\/p>\n<p>Nella patria del diritto, in materia tributaria, si aggiungono le decine e decine di criptiche circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate, decifrabili soltanto dagli iniziati (scritte con un linguaggio volutamente incomprensibile in modo da riservare soltanto a chi le ha scritte l\u2019interpretazione applicativa), una modulistica per la compilazione della dichiarazione dei redditi (in media duecento pagine a doppia colonna ogni anno) espressione dell\u2019indecifrabile <em>forma mentis<\/em> di redattori lontanissimi da ogni sforzo minimo di trasparenza che dovrebbe aiutare a presidiare il fine di buon andamento e imparzialit\u00e0 nell\u2019endiadi dell\u2019art. 97 della Costituzione, ma che per il legislatore e la p.a. italiani non \u00e8 neanche un <em>optional.<\/em><\/p>\n<p>E\u2019 giusta la condanna morale dell\u2019evasione fiscale perch\u00e9 contrasta la realizzazione dei fini di giustizia sociale dell\u2019art.3. Tuttavia come per ogni fenomeno sociale si deve, prima di tutto, studiarne le cause strutturali. La condanna morale indifferenziata non raggiunge lo scopo se prescinde dalla realt\u00e0 sociale, risolvendosi a favore dello <em>status quo<\/em>. E la realt\u00e0 attuale ci insegna che quando il sistema \u00e8 capovolto, perch\u00e9 \u201cideologicamente\u201d impostato sull\u2019ingiustizia fiscale e sulla riduzione della spesa sociale (l\u2019operazione \u201causterit\u00e0\u201d coeva alla politica tributaria di sempre pi\u00f9 incalzante abbandono del principio dell\u2019art. 53) non solo pagare le tasse non \u00e8 per niente bello (un po&#8217; di albagia in meno non guasterebbe), ma si distrugge la moralit\u00e0 del contribuente. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Quando l\u2019imposizione fiscale \u00e8 ingiusta i contribuenti hanno un solo modo per reagire, determinando l\u2019evasione di proporzioni colossali. Tra i pi\u00f9 importanti crediti deteriorati vi sono quelli del fisco, spesso connotati <em>ab origine<\/em> dall\u2019impossibilit\u00e0 di essere onorati. L\u2019evasione fiscale \u00e8 un fenomeno effetto della \u201cforza delle circostanze\u201d e della perdita di autorit\u00e0 del potere politico che ha ridotto gli affari pubblici al mero esercizio privato di un dominio in danno dei ceti fiscalmente deboli.<\/p>\n<p>Condoni e \u201crottamazioni\u201d non incidono sull\u2019evasione strutturale, sono manovre di alleggerimento rivolte alla platea diffusa di insolventi per impossibilit\u00e0 della prestazione, a volte temporanea, altre definitiva, a volte non imputabile e altre colpevole. Il risultato inferiore alle attese dipende, oggettivamente, anche dal fatto che tali manovre intervengono su una platea di debitori gi\u00e0 stressati dall\u2019ingiustizia del sistema contrastante con il principio di progressivit\u00e0.<\/p>\n<p>Un impianto \u201cideologico\u201d in contrasto con il principio costituzionale e che, per le ragioni sin qui dette, non \u00e8 grado di restituire in servizi ci\u00f2 che percepisce dal tributo, ha bisogno di questi periodici mezzi di regolazione per sopravvivere politicamente e perpetuare la violazione della Costituzione.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Fin qui, in estrema sintesi, sul versante delle entrate. Proviamo a spiegarci sul versante della spesa. \u00a0<\/p>\n<p>4 \u2013 <em>Lo scambio antieconomico della progressivit\u00e0 sul prelievo con quella sul costo dei servizi \u00e8 contro l\u2019art.2 della Costituzione.\u00a0<\/em>La scienza delle finanze ha studiato i benefici effetti della progressivit\u00e0 essenzialmente sul fronte del prelievo e quindi delle entrate. Sennonch\u00e9 la Costituzione esige anche di finanziare il costo di alcuni servizi essenziali per garantire alcuni diritti, come per esempio il diritto alla salute (art. 32) e quello all\u2019istruzione (artt. 33 e 34). Ci\u00f2 impone il reperimento di risorse diventate via via sempre pi\u00f9 scarse, a causa sia dell\u2019abbandono del sistema fiscale creato da Vanoni e sia della libera circolazione dei capitali, che hanno il brutto vizio di andare dove sono meno tassati e pi\u00f9 remunerati.<\/p>\n<p>Dovendo rimediare al danno dell\u2019abbandono del sistema dell\u2019art.53, la politica ha escogitato un furbo espediente che non dovrebbe avere posto nel prelievo delle imposte (intendo \u201cimposte\u201d e non \u201ctasse\u201d nel significato tecnico delle parole), totalmente estraneo al sistema costituzionale e che nella scienza delle finanze \u00e8 sempre stato studiato come un problema assolutamente diverso.<\/p>\n<p>Invece che dal lato del prelievo si \u00e8 deciso di praticare la progressivit\u00e0 dal lato del costo dei servizi, ossia dal lato della spesa. Il risultato \u00e8 stato che tutti (dai pi\u00f9 ricchi ai meno poveri e salvo alcune fasce di esenzione) dobbiamo pagare per chiedere di essere curati, per mandare i figli a scuola e all\u2019universit\u00e0, cos\u00ec come per usufruire di qualsiasi altro servizio (il servizio giustizia per esempio) che dovrebbe essere istituzionalmente ed essenzialmente gratuito se il prelievo fiscale fosse realmente progressivo ed efficace, o al massimo dovrebbe avere un costo indifferenziato per tutti.<\/p>\n<p>Allora \u00e8 scesa in campo la \u201c<em>fabbrica del consenso<\/em>\u201d per manipolare il cittadino medio, eccitando la sua istintiva avversione al prelievo fiscale diretto, avvertito come pi\u00f9 gravoso e ingiusto di un prelievo che si \u00e8 costretti a pagare soltanto quando ci si ammala (tutti speriamo di non ammalarci mai), o quando mandiamo i figli all\u2019universit\u00e0. Contemporaneamente il sistema ha generalizzato ed enfatizzato l\u2019immagine del cittadino criminale evasore per distogliere l\u2019attenzione dall\u2019ingiustizia di un sistema fiscale sempre pi\u00f9 regressivo e per questo motivo incapace di restituire in servizi e rispetto dell\u2019art. 2 (\u2026<em>dovere inderogabile di solidariet\u00e0<\/em>\u2026) e dell\u2019art. 3 <em>(\u2026rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale\u2026)<\/em> quello che ha percepito con il prelievo.<\/p>\n<p>I privatizzatori sono investitori nel fallimento dello Stato sociale, fanno vero e proprio terrorismo. Dicono, per esempio, che la sanit\u00e0 privata \u00e8 pi\u00f9 efficiente di quella pubblica, difendendo i loro ricchi interessi, vogliono farci credere che l\u2019assistenza sanitaria universale \u00e8 responsabile dell\u2019aumento della pressione fiscale e della minore qualit\u00e0 delle prestazioni mediche (cfr. P. Krugman, <em>Discutere con gli Zombie<\/em>, 2020, 53 ss.). Cos\u00ec ha vinto la politica che fa gravare il costo dei servizi essenziali non sulla fiscalit\u00e0 generale ma su chi ne usufruisce. Il diritto alle cure (art. 32) \u00e8 garantito soltanto a chi pu\u00f2 esigerlo e il diritto ai gradi pi\u00f9 alti degli studi non ai \u201c<em>capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi\u201d <\/em>(art. 34), ma soltanto se la famiglia pu\u00f2 sostenerne i costi.<\/p>\n<p>Questo accade perch\u00e9 la progressivit\u00e0 sul fronte delle entrate, prevista dalla Costituzione e teorizzata dalla scienza delle finanze quale strumento diretto di finanza pubblica al servizio degli scopi di regolazione economica e sociale. \u00e8 stata via via sostituita con la progressivit\u00e0 sul lato opposto, provando a recuperare il costo del servizio da chi ne usufruisce, un po\u2019 pi\u00f9 elevato per i soggetti fiscalmente pi\u00f9 ricchi e un po\u2019 meno per quelli meno capienti, fino all\u2019esenzione per i poverissimi.<\/p>\n<p>Provo a spiegarmi. Prendiamo il ticket sanitario: esclusi, va da s\u00e9, i poverissimi, con il ticket non si attua una distinzione tra ricchi e poveri in funzione redistributiva della ricchezza e quindi di equit\u00e0 sociale, ma tra cittadini (ricchi o poveri) che si ammalano e quelli (ricchi o poveri) che non si ammalano. Il gettito prodotto dal ticket dipende dalla diffusione della morbilit\u00e0 tra i ceti sociali e non dalla loro ricchezza. Nell\u2019istruzione si distingue tra ricchi e meno poveri che possono pagare per mandare i figli all\u2019universit\u00e0 e poveri che non possono mandare i figli all\u2019universit\u00e0. Chi pu\u00f2 pagher\u00e0 un\u2019assicurazione sanitaria, o attinger\u00e0 ai risparmi per pagare l\u2019universit\u00e0.<\/p>\n<p>La progressivit\u00e0 sul fronte del recupero della spesa pubblica nei servizi essenziali, \u00e9 manifestamente ingiusta, irrazionale e soprattutto antieconomica, perch\u00e9 non si pu\u00f2 pretendere di far dipendere dalla casualit\u00e0 della composizione dell\u2019utenza un effetto redistributivo realizzabile soltanto se praticato sul fronte delle entrate e del prelievo fiscale diretto. Quando i servizi pubblici essenziali finiscono per soggiacere alle logiche del mercato, diventando beni acquisibili soltanto da chi ha i mezzi, va da s\u00e9 che al danno del cittadino che non pu\u00f2 accedervi, si aggiunge il danno per lo Stato a causa della diminuzione del gettito. Tra parentesi, lo scrivente non ha dati sul costo di gestione del sistema del ticket sanitario, ma non mi meraviglierei se in alcuni contesti superasse le entrate.<\/p>\n<p>Con gravissimi effetti di ingiustizia sociale, invece di invertire la rotta e tornare alla progressivit\u00e0 dal lato delle entrate, un ceto politico sconsiderato strumentalizza la crisi che egli stesso ha causato per cedere i servizi pubblici essenziali ai privati, che ne fanno sopportare i costi, e i profitti, al cittadino che se capiente ne usufruir\u00e0, altrimenti vi rinuncer\u00e0. Il trasferimento della progressivit\u00e0 dal lato del prelievo a quello del costo dei servizi contrasta apertamente con <em>\u201cl\u2019adempimento<\/em> <em>dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u201d<\/em> sanciti dall\u2019art. 2 della Costituzione.<\/p>\n<p>Nell\u2019orizzonte dell\u2019attuale Governo vi \u00e8 l\u2019&#8221;<em>equit\u00e0 orizzontale\u201d,<\/em> altrimenti detta <em>\u201climitazione dei disallineamenti nella tassazione\u201d<\/em> (con la riduzione a tre e in prospettiva sino a due soltanto degli scaglioni e delle aliquote) e tutto finir\u00e0 con l\u2019ulteriore inasprimento insopportabile per i ceti poveri, medi e medio-bassi e il privilegio per i pi\u00f9 ricchi, aggravando una divaricazione sociale gi\u00e0 molto pericolosa per la democrazia. Vediamo perch\u00e9.<\/p>\n<p>5 \u2013 <em>Politica di austerit\u00e0 e ingiustizia fiscale &#8211;\u00a0 Democrazie a rischio &#8211; E se tornassimo ai classici?\u00a0<\/em>Alla mia ormai anziana generazione i manuali classici, le cui idee furono preziose dopo la lezione degli anni bui dell\u2019ascesa dei regimi nazifascisti dopo la Grande guerra e la Grande Depressione (dalla quale si usc\u00ec con la seconda guerra mondiale), avevano insegnato che per uscire dalle crisi bisognava spendere bene e di pi\u00f9, <u>tassare equamente<\/u> e ampliare la base monetaria.<\/p>\n<p>E\u2019 finita, invece, che ben prima del fallimento di Lehman-Brothers i manuali classici erano gi\u00e0 stati gettati alle ortiche (Paul Krugman, <em>Fuori da questa crisi adesso!<\/em>, 2012, 213 ss.). Anche in Europa vinceva la politica dei tagli alla spesa sociale, la riduzione delle imposte ai ricchi e l\u2019aumento per i meno abbienti. L\u2019austerit\u00e0 &#8211; questa \u201c<em>fatina della fiducia\u201d<\/em> (Paul Krugman , <em>Discutere con gli zombie<\/em>, cit.163 ss.) che ha intontito la sinistra &#8211; e l\u2019ingiustizia fiscale hanno fatto pagare un prezzo altissimo alla democrazia.<\/p>\n<p>L\u2019austerit\u00e0 del neoliberismo \u00e8 quanto di pi\u00f9 lontano dall\u2019idea del \u201cborghese austero\u201d della letteratura europea del XIX e della prima met\u00e0 del XX secolo. Quel borghese, convenzionalmente democratico in patria e schiavista nelle colonie, anche quando espressione di quel lato dello spirito animale di un capitalismo pronto a qualsiasi nefandezza pur di fare denaro, in patria, nel contesto di una dura lotta di classe, era un protagonista della crescita sociale, produceva progresso e alleanze tra produttori, non disgregazione sociale come il neoliberismo dei nostri tempi. \u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019 austerit\u00e0 neoliberista dei \u201c<em>Chicago boys\u201d,<\/em> anche nella versione italica, \u00e8 quella delle \u201c<em>Very Serious<\/em> <em>People\u201d <\/em>che hanno imparato che \u00e8 pi\u00f9 facile e conveniente passare dalla lotta alla disoccupazione alla predica del rigore: \u201csacrifici\u201d per ceti medi e meno abbienti, riduzione dell\u2019imposizione fiscale per i ricchi e riduzione del deficit di bilancio statale con \u201cortodossi\u201d tagli indiscriminati al <em>welfare<\/em> a danno di chi ormai non lotta pi\u00f9 per migliorare la propria vita, ma soltanto per non peggiorarla.<\/p>\n<p>E\u2019 una politica che ha dimostrato tutta la sua natura fallimentare, e non soltanto socialmente, perch\u00e9 uno Stato non \u00e8 un\u2019azienda e le risposte politiche sono molto pi\u00f9 faticose di quelle individuali. Soprattutto \u00e8 una politica che ha aperto a esperienze che vanno ben oltre il classico conservatorismo. Per affermarsi l\u2019austerit\u00e0 neoliberista, precostituita all\u2019accentramento della ricchezza, si giova dell\u2019ingiustizia fiscale e ha bisogno di sistemi autoritari e di burocrazie obbedienti per essere gestita. Il segnale del cambiamento e della vittoria politica del neoliberismo a livello mondiale la storia lo aveva dato con il passaggio nodale dell\u201911 settembre 1973 in Cile. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Soltanto un cenno all\u2019attualit\u00e0. MES e PNRR, qualunque sia il giudizio politico sulla loro efficacia e convenienza, non sono soluzioni di passaggio, ma strumenti per consolidare strategie politiche di austerit\u00e0 coerenti con il Patto di stabilit\u00e0. L\u2019Europa distribuisce denaro, in prestito o a fondo perduto, se si riduce la spesa pubblica, <em>id est<\/em> il <em>welfare<\/em>. A parte le non prevedibili, ma decisive condizioni economiche e di mercato dei tempi in cui i prestiti saranno erogati e quelli in cui dovranno essere restituiti, \u00e8 certo che tutto il peso della restituzione e i rischi sociali, con l\u2019attuale sistema tributario e quello che si preannuncia, saranno riversati sui deboli e sulla spesa sociale.<\/p>\n<p>6 \u2013 <em>Il processo tributario funzionale all\u2019illegittimit\u00e0 del sistema normativo del prelievo fiscale.\u00a0<\/em>Al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze \u00e8 affidato il compito di garantire il gettito, non di rendere giustizia. \u00a0Tuttavia il Ministro (sul quale grava la responsabilit\u00e0 civile, amministrativa e politica ai sensi dell\u2019art. 95 della Costituzione) che nomina i giudici tributari, su conforme parere del Consiglio di Giustizia Tributaria (art.9 d.lgs. n.545\/1992), \u00e8 lo stesso che deve garantire che le entrate tributarie assicurino il pareggio di bilancio, la coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019UE e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico, tenendo conto dell\u2019andamento del ciclo economico (l. cost. n.1\/2012).<\/p>\n<p>Il processo tributario \u201cdovrebbe\u201d essere un processo di diritti, ma \u00e8 ancora costruito apposta come un processo di mero controllo del corretto uso dei criteri impositivi da parte della p.a. Anche dopo la recente riforma (l. n. 130\/2022) il suo oggetto \u00e8 soltanto il tributo reclamato dal fisco nei confronti del \u201csingolo\u201d contribuente e non si occupa d\u2019altro che della fiscalit\u00e0 del \u201csingolo\u201d contribuente e mai della legittimit\u00e0 del sistema normativo di prelievo nel suo complesso.\u00a0<\/p>\n<p>Tutti ricordiamo che: a) l\u2019antica legge fondamentale sulle giurisdizioni (l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E) all\u2019art.6, terzo comma stabiliva che <em>\u201cnelle controversie relative alle imposte cos\u00ec dirette come indirette, la giurisdizione ordinaria sar\u00e0 <u>sempre<\/u> esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d\u2019appello\u201d<\/em>; b) l\u2019art.9, II comma del c.p.c. stabilisce che <em>\u201cIl Tribunale \u00e8 altres\u00ec <u>esclusivamente<\/u> competente per le cause in materia di imposte e tasse\u201d<\/em>; c) infine l\u2019art. 110 della Costituzione impone che \u201c<em><u>spettano<\/u> al Ministro della giustizia l\u2019organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Affidare al Ministro delle Finanze <em>\u201cil cui unico scopo \u00e8 quello di procacciare<\/em> <em>un\u2019entrata purchessia\u201d,<\/em> ovvero dietro lo schermo di <em>\u201cnorme caotiche, contraddittorie<\/em>, <em>intrinsecamente e oggettivamente irrazionali \u2026 all\u2019opposto di accordare esoneri, franchigie e privilegi\u201d<\/em> (Falsitta), l\u2019organizzazione e la nomina dei giudici tributari \u00e8 in contrasto con i principi di indipendenza, imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0. La preoccupazione di bilanciare il \u201c<em>garantismo\u201d<\/em> con il rendimento della <em>\u201cmacchina fiscale<\/em>\u201d (Elia) non si risolve con un sistema che non si d\u00e0 cura dei principi del giusto processo (art.110 Costituzione e art. 6 Convenzione EDU). Parliamo di indipendenza e imparzialit\u00e0 oggettiva; quella soggettiva non \u00e8 in discussione. \u00a0\u00a0<em>\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Il fatto che le controversie tributarie, che sono controversie su diritti, siano sottratte alla giurisdizione ordinaria e il processo continui ad essere di annullamento di atti, di mero controllo del corretto uso dei poteri della p.a., \u00e8 limitativo anche del diritto di cui all\u2019art. 24 della Costituzione che invece garantisce a ogni cittadino, purch\u00e9 via abbia interesse (art.100 c.p.c.), la possibilit\u00e0 di agire in giudizio per il ristoro pieno dei suoi diritti, quale che sia l\u2019origine della lesione e quindi anche se la lesione deriva dal sistema normativo di prelievo in contrasto con l\u2019art.53. \u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>I limiti al processo tributario sono anche un mezzo per sottrarre la politica economica a qualsiasi controllo. Il potere politico pu\u00f2 sopportare la contestazione sulla corretta applicazione amministrativa, nel singolo caso, del criterio impositivo, ma non la messa in discussione della legittimit\u00e0 costituzionale del sistema normativo su cui si fonda. \u00a0<\/p>\n<p>La politica far\u00e0 di tutto e di pi\u00f9 per evitare che i vizi e le ingiustizie del sistema imposto ai governati siano messe in discussione dal potere giurisdizionale, soprattutto quando riguardano i vincoli costituzionali entro i quali essa dovrebbe limitare le sue scelte; soprattutto il vincolo imposto dall\u2019art. 53 in funzione dei fini degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Un sistema processuale <em>ad hoc<\/em> serve proprio a scongiurare il rischio della messa in discussione della portata del potere politico impositivo esercitato, negando il diritto del cittadino di contestarlo se travalica i vincoli costituzionali.<\/p>\n<p>7-<em> Giudici e avvocati e processo tributario.\u00a0<\/em>La selezione dei giudici tributari dovrebbe essere funzionale per garantire i tutti principi costituzionali fin qui enunciati e che non possono essere affidati a chi faceva del processo tributario un dopolavoro. La riforma ha liberato il processo da alcune figure professionali minori (ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) che non avevano niente a che fare con l\u2019esercizio della funzione giurisdizionale, consolidando la presenza di soggetti con alta professionalit\u00e0, non giuridica ma tecnica, con laurea magistrale in Scienze dell\u2019economia o in Scienze economico-aziendali o titoli equiparati (art. 4 bis, d.lgs. 545\/1992 inserito dall\u2019art.1, comma 1 lett.f, l. 130\/2022).<\/p>\n<p>Non si diventa giudici o avvocati soltanto perch\u00e9 si indossa una toga, ma \u00e8 certo che il sistema ha bisogno innanzitutto di giuristi che dominano il diritto costituzionale, il diritto civile e il diritto processuale civile e che hanno fatto dell\u2019imparzialit\u00e0 la loro ragione di vita. E lo stesso vale per l\u2019assistenza tecnica alle parti private. Il ruolo della \u201cdifesa tecnica\u201d da parte di un esercente la professione legale, che l\u2019art. 24 della Costituzione vuole garantire, \u00e8 svalutato nella misura in cui gli avvocati sono ancora confusi, a rischio per i diritti delle parti private, con soggetti totalmente estranei alla cultura della giurisdizione (art. 12, comma 3, d.lgs 546\/1992 come sostituito dall\u2019art.9 d.lgs. 156\/2015). Questo succede anche per colpa degli avvocati, la maggior parte dei quali, nonostante che il codice civile dedichi un\u2019intera sezione alla materia, non superano la ritrosia a studiare un po&#8217; di ragioneria e acquisire almeno conoscenze di base delle tecniche di contabilit\u00e0 aziendale e di redazione dei bilanci.\u00a0 Certo \u00e8 che non ci sar\u00e0 nessun \u201cgiusto processo\u201d finch\u00e9 i giudici non saranno giudici e i difensori non saranno avvocati (F. Tesauro, <em>Giusto processo e processo tributario<\/em>).<\/p>\n<p>8<em>\u2013 Si parva licet.\u00a0<\/em>Con l\u2019ultimo libro Gustavo Zagrebelsky <em>(Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti) <\/em>lamenta la perdita di vocazione dei costituzionalisti, i quali si aggrapperebbero alla tecnica giuridica per non interrogarsi sul loro ruolo in tempi convulsi e disorientanti come gli attuali.<\/p>\n<p>Davvero <em>si parva licet<\/em>. Non le modeste opinioni sopra offerte, ma i meri dati numerici esposti e i fatti nudi e crudi ci dicono che nella materia non \u00e8 possibile separare il ragionamento sui fatti da quello sui principi. Non serve un raffinato ragionamento sui principi per accorgersi che il sistema normativo \u00e8 in contrasto \u201cmatematico\u201d con il valore precettivo della progressivit\u00e0 dell\u2019art. 53 e con il concetto di idoneit\u00e0 soggettiva all\u2019obbligazione di imposta. La tecnica basta e avanza. Se i costituzionalisti, come tutti i giuristi, avvocati e giudici hanno una colpa, \u00e8 quella di aver lasciato che altri invadessero il loro territorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Claudio Tani 1 \u2013 La progressivit\u00e0 perseguita nei primi anni della Repubblica.\u00a0L\u2019art. 3 della Costituzione stabilisce che \u201cE\u2019 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, &#8230; <a title=\"Il Fisco degli Zombie. Cinquant\u2019anni di violazione della Costituzione in nome dell\u2019austerit\u00e0\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/25\/il-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/25\/il-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2023%2F07%2F25%2Fil-fisco-degli-zombie-cinquantanni-di-violazione-della-costituzione-in-nome-dellausterita%2F\" title=\"Facebook\" 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