{"id":8802,"date":"2023-07-24T11:54:38","date_gmt":"2023-07-24T09:54:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=8802"},"modified":"2023-07-27T12:22:12","modified_gmt":"2023-07-27T10:22:12","slug":"effettivita-delle-leggi-e-magistratura-considerazioni-sparse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/24\/effettivita-delle-leggi-e-magistratura-considerazioni-sparse\/","title":{"rendered":"Effettivit\u00e0 delle leggi e magistratura. Considerazioni sparse"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/04\/20\/quali-sono-i-limiti-dellinterpretazione-costituzionalmente-orientata-del-giudice-ordinario-riflessioni-a-margine-dellapertura-della-cassazione-alle-adozioni-delle\/cassazione-3\/#main\" rel=\"attachment wp-att-7715\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"7715\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/04\/20\/quali-sono-i-limiti-dellinterpretazione-costituzionalmente-orientata-del-giudice-ordinario-riflessioni-a-margine-dellapertura-della-cassazione-alle-adozioni-delle\/cassazione-3\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/cassazione-1.jpg\" data-orig-size=\"750,501\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"cassazione\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/cassazione-1-300x200.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/cassazione-1.jpg\" class=\"size-thumbnail wp-image-7715 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/cassazione-1-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di\u00a0<strong>Glauco Nori<\/strong><\/p>\n<p>La soluzione di alcune questioni pu\u00f2 restare condizionata dai criteri secondo i quali sono formulate.<\/p>\n<p>Non sembra, ad esempio, che sia sempre prestata la giusta attenzione al fatto che In alcuni rapporti \u00e8 cambiata la funzione del territorio. Su di esso \u00e8 fondata la sovranit\u00e0 che perde di sostanza se slegata dal territorio di riferimento. Il rapporto si pu\u00f2 modificare nel tempo. Per la difesa e la politica estera, ad esempio, il territorio ha mantenuto la sua funzione solo su scala continentale. Opporsi, per tutelare la sovranit\u00e0, ad una organizzazione che interessa quei settori pu\u00f2 diventare contraddittorio. Nell&#8217;articolare una norma, pertanto, sarebbe il caso di valutarne la proporzionalit\u00e0 alla sfera di applicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Se ne dovrebbe tenere conto anche quando si parla di inquinamento. Risultati sensibili si potranno realizzare quando le misure necessarie saranno adottate a livello continentale. Questo non significa che l&#8217;Italia potrebbe non interessarsene data la sua incidenza ridotta, ma che, al contrario, proprio per questo pu\u00f2 svolgere una funzione di rilievo, ma sul piano culturale.<\/p>\n<p>Sarebbe anche il caso di verificare l&#8217;attitudine dei destinatari a rispettare le norme. Riducendo le violazioni, si ridurrebbero le difficolt\u00e0 per i giudici ad intervenire in tempi ragionevoli. Una norma, pur se tecnicamente ineccepibile, se disapplicata oltre certi limiti, potrebbe risultare di minore utilit\u00e0 di un&#8217;altra, meno articolata, ma pi\u00f9 vicina alla sensibilit\u00e0 dei destinatari. Un governo che, pur avendo la maggioranza in Parlamento, abbia ricevuto un consenso elettorale complessivo inferiore alla met\u00e0 degli elettori (non dei votanti) dovrebbe prevedere che modifiche rilevanti del sistema esistente potrebbe provocare opposizioni difficili da superare.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 complessa e naturalmente viene solo accennata. Si cercher\u00e0 di trarre qualche spunto da norme alle quali sarebbe da prestare una attenzione maggiore.<\/p>\n<p>Quelle sulla circolazione non sono osservate quando, in assenza di controlli, si pensa che non ci siano pericoli. Se al momento non sono utili, perch\u00e9 rispettarle? La risposta \u00e8 rimessa alla valutazione individuale. Chi utilizza un veicolo, in pratica, si ritiene legittimato a decidere come crede. Non importa se il beneficio dal punto di vista pratico si riduce al risparmio di poco tempo; il vero beneficio personale si trova nel decidere secondo il proprio giudizio e non secondo la norma. Non ci si deve meravigliare se poi lo stesso criterio viene seguito quando il beneficio \u00e8 rilevante, come in materia tributaria.<\/p>\n<p>Stando ai comportamenti, il codice della strada sembra che non sia considerato applicabile, oltre che ai singoli, anche ad alcune categorie.<\/p>\n<p>\u00c8 ormai normale che le biciclette vadano in senso vietato sui marciapiedi. Ad un passante, che era intervenuto , un ciclista ha obiettato che non gli poteva essere rimproverato di andare controsenso perch\u00e9 procedeva sul marciapiede e non sulla carreggiata: in altre parole, i due illeciti si sarebbero neutralizzati. Un altro ha rivendicato la precedenza sulle strisce pedonali anche se aveva continuato a stare in sella e pedalare.<\/p>\n<p>I motociclisti, per un fatto quasi di gerarchia, pretendono di pi\u00f9. Per le prestazioni di cui i veicoli sono capaci possono non osservare i limiti di velocit\u00e0. Per la stessa ragione in prossimit\u00e0 dei semafori in rosso sorpassano a zig zag le auto in fila fino ad arrivare all&#8217;incrocio; tagliano le curve e prendono i sensi vietati perch\u00e9, veloci come possono essere, lo impegnano per un tempo ridotto.<\/p>\n<p>Per i monopattini andare in senso vietato \u00e8 diventato normale. La giustificazione \u00e8 spesso la stessa: stanno passando sul marciapiede.<\/p>\n<p>Questi fatti stanno a significare che la norma viene osservata non perch\u00e9 c&#8217;\u00e8, ma solo se, a giudizio dell&#8217;interessato, la violazione non produce danni e non pu\u00f2 essere rilevata dagli organi competenti. In pratica, viene messo da parte il suo valore generale ed astratto. Se si rispetta il limite di velocit\u00e0 si \u00e8 superati da quasi tutti. Oramai non ci si fa pi\u00f9 attenzione tanto \u00e8 diventato normale.<\/p>\n<p>Si obietter\u00e0 che, su quello che \u00e8 diventato normale, non vale la pena di soffermarsi. Se anche fosse cos\u00ec, sarebbe ugualmente utile tenerne conto quando si predispongono le norme. Si dovrebbe essere d&#8217;accordo sul fatto che non possono essere strutturate allo stesso modo quando tra i destinatari ci sono sensibilit\u00e0 molto differenti: per alcuni continuano ad essere strumenti per ordinare meglio la convivenza, mentre da altri sono intese come ostacoli da evitare.<\/p>\n<p>L&#8217;estensione del fenomeno sta ad indicare che ormai la questione \u00e8 diventata di ordine generale, sul rapporto tra norma e destinatario, e non limitata a singoli settori. Anche in proposito la risposta ricorrente \u00e8 che ormai non resta che prenderne atto. Personalit\u00e0 esperte e di prestigio potrebbero dedicarsi ad una campagna, rivolta soprattutto ai giovani, su quella che dovrebbe essere considerata la base per qualsiasi organizzazione, vale a dire che le norme vanno rispettate perch\u00e9 ci sono e non perch\u00e9 non scomodano.<\/p>\n<p>Su queste premesse pu\u00f2 essere utile proporsi alcune domande, non per trovarne le risposte, ma per cercare di formularle nei termini meno imprecisi.<\/p>\n<p>Prima domanda: si \u00e8 fatto il possibile per ridurre i tempi della giustizia le cui disfunzioni si avvitano su se stesse? Almeno nelle versioni ufficiali si trascura che quei tempi inducono a ricorrere alla giustizia anche quando si \u00e8 convinti di essere dalla parte del torto. Pi\u00f9 spesso di quanto non si creda, quando sono coinvolti interessi rilevanti, affrontare un giudizio, anche se con esito negativo, per la sua durata pu\u00f2 diventare complessivamente pi\u00f9 economico che provvedere all&#8217;adempimento senza contestazioni. Si obietter\u00e0 che fino a che i magistrati non aumenteranno di numero \u00e8 difficile venirne fuori. Questo non esclude che nel frattempo si tenti di ridurre i danni.<\/p>\n<p>Si potrebbe, per esempio, anticipare l&#8217;applicazione del criterio seguito nell&#8217;art. 360 bis c.p.c. (impugnazione in Cassazione) In Italia (non in <em>questo Paese, <\/em>come ormai \u00e8 diventata formula corrente) si sono avuti non pochi orientamenti giurisprudenziali contraddittori, con la Corte di cassazione talvolta in conflitto con se stessa. Risultato impossibile far valere la violazione del principio di uguaglianza, si \u00e8 rimediato con l&#8217;art. 360 bis c.p.c.. Si potrebbe consentire gi\u00e0 al giudice di primo grado di dichiarare la domanda inammissibile alle stesse condizioni. \u00c8 evidente la simmetria istituzionale che si \u00e8 tenuta presente riservando alla Cassazione di provvedere in caso di contrasto con la sua giurisprudenza. La simmetria potrebbe essere salvata, almeno in parte. Una volta che l&#8217;azione fosse dichiarata inammissibile in primo grado, il giudizio potrebbe essere considerato concluso con effetti diretti sul rapporto contestato, ma con la possibilit\u00e0 per la parte soccombente di proseguirlo nelle fasi successive. Sarebbe violato qualche principio della Costituzione? Non sembra cos\u00ec sicuro. Una giustizia tardiva, ammesso che possa essere considerata ancora tale, \u00e8 comunque una mezza giustizia. Ridurne i tempi, attenendosi ad un precedente della Cassazione, realizzerebbe un interesse tutelato dalla Costituzione. L&#8217;interesse contrastante non sarebbe pregiudicato; ne sarebbe solo rinviata la tutela eventuale ad un tempo successivo. Se qualcuno deve subire il pregiudizio dei tempi lunghi, sarebbe ragionevole risparmiarlo a chi ha dalla sua parte un precedente della Cassazione. Verrebbe comunque meno l&#8217;interesse a proporre un giudizio solo per guadagnare tempo.<\/p>\n<p>Seconda domanda: era difficile prevedere che per gran parte dei lavori, di competenza dei diversi soggetti interessati, rientranti nel PNRR, ci sarebbero state difficolt\u00e0 a rispettare i tempi? Dei governanti, che si sono succeduti, tutto si pu\u00f2 dire, ma non che non fossero al corrente dello stato di efficienza di gran parte delle amministrazioni pubbliche, cominciando dai Comuni. C&#8217;\u00e8 chi sostiene che molto sarebbe stato fatto. Se si va a vedere in quali percentuali sinora sono state realizzate nei tempi le opere finanziate dall&#8217;Unione, non ci si pu\u00f2 fare illusioni. Per l&#8217;entit\u00e0 di quelli del PNRR e degli effetti del loro mancato rispetto, si sarebbe potuto pensare a procedimenti snelliti per la loro realizzazione, concentrando eventualmente in una sola competenza l&#8217;esecuzione dei lavori di pi\u00f9 enti. Sembra che se ne sia parlato, ma che qualcuno abbia messo in dubbio la legittimit\u00e0 costituzionale di una disciplina del genere. Si pu\u00f2, peraltro, osservare, con la necessaria dose di spregiudicatezza, che, prima di arrivare ad una sentenza negativa della Corte costituzionale, probabilmente buona parte delle opere sarebbero state gi\u00e0 fatte.<\/p>\n<p>Che in Italia sia difficile rispettare i tempi nella esecuzione dei lavori sembra chiaro a tutti. Se si facesse un&#8217;indagine, si verificherebbe che il solo caso in cui \u00e8 stato possibile negli ultimi tempi \u00e8 quello del ponte Morandi, quando la ricostruzione rapida, pi\u00f9 che essere decisa, si \u00e8 imposta quasi da sola. Quella esperienza avrebbe potuto suggerire una legge speciale per l&#8217;esecuzione del PNRR, proporzionata ai tempi disponibili. L&#8217;interesse alla esecuzione e quello alla legittimit\u00e0 dei procedimenti si sarebbero potuti mettere a confronto, individuando la soluzione complessivamente pi\u00f9 utile una volta che la tutela contemporanea di entrambi fosse stata ritenuta impossibile.<\/p>\n<p>Terza domanda: sarebbero ormai pochi a dubitare che l&#8217;Unione Europea debba evolvere, anche tra quelli che poi propongono ostacoli. Potrebbe essere utile ritornare su alcuni argomenti, affrontati al tempo dei lavori per la Costituzione Europea. Anche se se ne parl\u00f2 poco, verso la conclusione fu prospettato, con una certa prudenza, di subordinare l&#8217;ingresso nell&#8217;Unione degli Stati ex URSS all&#8217;approvazione della Costituzione, Da un lato, il ritardo nell&#8217;ingresso avrebbe potuto indurre gli Stati, che si opponevano, a rivedere la loro posizione e, comunque, ad abbassare i toni non foss&#8217;altro per una questione di immagine; dall&#8217;altro i nuovi Membri si sarebbe trovati una costituzione gi\u00e0 articolata, sottratta a poteri di veto. Da quello che si \u00e8 potuto sapere, non se ne fece nulla perch\u00e9, anche chi era favorevole in linea di principio, non se la sent\u00ec di assumere posizioni impopolari.<\/p>\n<p>Oggi la situazione \u00e8 di stallo e non \u00e8 prevedibile che a breve si sblocchi. Con i tempi utili di intervento, che continuano a ridursi, ci si dovrebbe domandare se si possa ricercare qualche soluzione intermedia, come una cooperazione rafforzata (art. 20 TUE).<\/p>\n<p>Fino ad oggi non risulta che se ne sia parlato con convinzione, quanto meno ufficialmente. Almeno un tentativo potrebbe servire per chiarire le posizioni dei singoli Stati, in particolare di quelli che si troverebbero a dover valutare gli effetti della loro posizione negativa di fronte ad una iniziativa di altri con possibilit\u00e0 di successo. Il solo tentativo potrebbe costituire una scossa iniziale.<\/p>\n<p>Quarta domanda: sar\u00e0 il caso che i costituzionalisti chiariscano definitivamente i rapporti tra politica e magistratura?<\/p>\n<p>&#8220;Ci\u00f2 che importa \u00e8 fissare nell&#8217;articolo della Costituzione, come quattro chiodi, i punti essenziali, su cui \u00e8 competente il Consiglio e nei quali non pu\u00f2 inserirsi il ministro&#8221;: lo afferm\u00f2 l&#8217;on. Ruini in Assemblea Costituente. I punti sono poi diventati di pi\u00f9 nell\u2019art. 105, tutti attinenti alla carriera dei magistrati. Nella discussione sul secondo comma dell&#8217;art. 101, l&#8217;on Grassi rilev\u00f2 che &#8220;se \u00e8 vero che la Costituzione parla in un altro articolo di indipendenza e di autonomia della magistratura in genere, qui invece la norma concerne i singoli, i facenti parte dell&#8217;organo generale per i quali \u00e8 opportuno, al fine di meglio tutelarne l&#8217;indipendenza, riconoscerne la soggezione alla legge&#8221;.<\/p>\n<p>La Costituzione, dunque, definisce direttamente le sfere di tutela dei singoli magistrati e del Consiglio superiore, non anche , cos\u00ec sembra, della Magistratura, intesa come soggetto unitario. La definizione di <em>ordine <\/em>\u00e8 servita per fissare la posizione istituzionale di fronte agli altri poteri, ma non per attribuire legittimazioni o tutele specifiche. All&#8217;Associazione Nazionale Magistrati non sembra che sia stata assegnata una posizione diversa e privilegiata rispetto alle altre associazioni di dipendenti pubblici. La differenza si pu\u00f2 vedere nelle funzioni esercitate, ma non nella maggiore forza, dal punto di vista giuridico, della tutela degli interessi di categoria.<\/p>\n<p>Ai magistrati, per quanto riguarda il loro interesse alla natura delle funzioni che sono chiamati ad esercitare, pu\u00f2 essere riconosciuto un diritto pi\u00f9 esteso di quello che compete a tutti i pubblici dipendenti, vale a dire di manifestare il proprio pensiero anche in forme associate?<\/p>\n<p>Tenuto conto dell&#8217;intensit\u00e0 che ha assunto la questione, sembra il momento in cui chiarire la posizione del singolo magistrato, del Consiglio Superiore e della magistratura come ordine (o potere), indicando le basi costituzionali.<\/p>\n<p>Gli specialisti potrebbero pronunciarsi anche sul significato di alcuni comportamenti ormai consolidati.<\/p>\n<p>Nei dibattiti, non solo quelli parlamentari, la voce viene articolata sempre su toni molto alti, accompagnata da una gestualit\u00e0 talvolta pi\u00f9 movimentata di quella da palcoscenico. Che si voglia fare colpo sui parlamentari sembra da escludere. Se l&#8217;obiettivo, come sembra, dovesse essere chi guarda la televisione o chi ascolta, la considerazione in cui \u00e8 tenuto sarebbe veramente modesta.<\/p>\n<p>Ogni cosa, evento o persona <em>racconta <\/em>perch\u00e9 tutto \u00e8 diventato <em>narrazione; <\/em>non c&#8217;\u00e8 niente che non succeda <em>in qualche modo<\/em>. C&#8217;\u00e8 la <em>verit\u00e0 vera,<\/em> dando per presupposto che ci sia anche quella non vera. Il momento \u00e8 sempre <em>storico, <\/em>evidentemente per distinguerlo da quello fuori dalla storia. Le <em>virgolette, <\/em>da strumento grafico, sono diventate vocali Sono queste formule, ormai standardizzate, di uso pi\u00f9 frequente tra le tante adottate. Significano qualche cosa? Se s\u00ec, perch\u00e9 non viene spiegate?<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 54 Cost. &#8220;i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore&#8221;. Perch\u00e9 non viene ricordato agli interessati che dimostrano di averlo dimenticato?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Glauco Nori La soluzione di alcune questioni pu\u00f2 restare condizionata dai criteri secondo i quali sono formulate. Non sembra, ad esempio, che sia sempre prestata la giusta attenzione al fatto che In alcuni rapporti \u00e8 cambiata la funzione del territorio. Su di esso \u00e8 fondata la sovranit\u00e0 che perde di sostanza se slegata dal territorio &#8230; <a title=\"Effettivit\u00e0 delle leggi e magistratura. Considerazioni sparse\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/24\/effettivita-delle-leggi-e-magistratura-considerazioni-sparse\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/07\/24\/effettivita-delle-leggi-e-magistratura-considerazioni-sparse\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2023%2F07%2F24%2Feffettivita-delle-leggi-e-magistratura-considerazioni-sparse%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span 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