{"id":8962,"date":"2023-12-26T18:05:18","date_gmt":"2023-12-26T17:05:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=8962"},"modified":"2023-12-26T18:05:21","modified_gmt":"2023-12-26T17:05:21","slug":"puo-un-deputato-ritirare-la-firma-dalla-sua-proposta-di-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/12\/26\/puo-un-deputato-ritirare-la-firma-dalla-sua-proposta-di-legge\/","title":{"rendered":"Pu\u00f2 un deputato ritirare la firma dalla sua proposta di legge?"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/fiducia.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"8933\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/12\/15\/quel-pasticciaccio-brutto-del-voto-di-fiducia-iniziale\/fiducia-3\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/fiducia.jpeg\" data-orig-size=\"292,173\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"fiducia\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/fiducia.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/fiducia.jpeg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-8933\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/fiducia-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>di <strong>Alessandro Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p>Nelle scorse settimane la Camera dei deputati ha esaminato la proposta di legge, presentata dai gruppi di opposizione, avente ad oggetto l\u2019istituzione del salario minimo, tema notoriamente molto divisivo e su cui lo scontro politico \u00e8 stato particolarmente acceso. L\u2019esame parlamentare, al di l\u00e0 delle questioni di merito, pone interessanti profili di ordine procedimentale, in relazione alla possibilit\u00e0 per un deputato di ritirare la sottoscrizione ad una proposta di legge presentata a sua prima firma.<!--more--><\/p>\n<p>Prima ancora di affrontare il tema sul piano del procedimento legislativo occorre riepilogare brevemente i fatti.<\/p>\n<p>In materia di salario minimo i diversi gruppi di opposizione avevano presentato diverse proposte di legge \u2013 rispettivamente, la n. 141 a prima firma on. Fratoianni (AVS), la n. 210 dell\u2019on. Serracchiani (PD-IDP), la n. 216 dell\u2019on. Laus (PD-IDP), la n. 306 dell\u2019on. Conte (M5S), la n. 432 dell\u2019on. Orlando (PD-IDP), la n. 1053 dell\u2019on. Richetti (A-IV-RE) e, infine, la n. 1275 dello stesso on. Conte \u2013 che sono state conseguentemente abbinate, ai sensi dell\u2019art. 77, comma 1, del regolamento della Camera, e discusse nella XI commissione permanente (Lavoro pubblico e privato). In occasione della seduta del 12 luglio 2023, la commissione aveva deliberato di adottare la proposta di legge n. 1275 come testo base, ai sensi dell\u2019art. 77, comma 3, del regolamento, anche alla luce del fatto che detta proposta era stata firmata da parlamentari di diversi gruppi di opposizione e costituiva, per esplicita ammissione degli stessi, una sorta di sintesi delle posizioni dei medesimi gruppi. Nel frattempo, la Conferenza dei Capigruppo della Camera aveva deliberato di avviare l\u2019esame in Assemblea a partire dalla seduta di venerd\u00ec 28 luglio 2023; si trattava di un tema inserito nel calendario dei lavori in quota opposizione, ai sensi dell\u2019art. 24 del regolamento.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.camera.it\/leg19\/995?sezione=documenti&amp;tipoDoc=lavori_testo_pdl&amp;idLegislatura=19&amp;codice=leg.19.pdl.camera.1275.19PDL0043880&amp;back_to=\">La proposta di legge n. 1275<\/a> recava la firma dell\u2019on. Conte ed era stata sottoscritta anche dagli onorevoli Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D\u2019Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani e Orlando. Essa, in estrema sintesi, introduceva l\u2019obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori dipendenti \u2013 nonch\u00e9 ai parasubordinati \u2013 una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato, da intendersi come trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando l\u2019obbligo di corrispondere un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi.<\/p>\n<p>L\u2019esame in commissione non \u00e8 stato lineare, a motivo della contrapposizione tra i gruppi di opposizione e quelli di maggioranza, decisamente poco propensi all\u2019istituzione di un salario minimo predefinito per legge, al punto da non consentire di ultimare i lavori in tempo utile per l\u2019esame in Assemblea. In particolare, nel corso della seduta del 25 luglio l\u2019Ufficio di Presidenza della Commissione aveva convenuto unanimemente che non vi fossero le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti \u2013 invero non particolarmente numerosi \u2013 e conferire il mandato al relatore. Presso l\u2019Aula, l\u2019esame era stato quindi avviato il successivo 27 luglio con la discussione sulle linee generali, mentre nella seduta del 3 agosto era stata approvata una questione sospensiva, presentata dai deputati di maggioranza, che prevedeva \u2013 ai sensi dell\u2019art. 40, comma 1, del regolamento \u2013 la sospensione dell\u2019esame per un periodo di sessanta giorni. L\u2019esame era quindi ripreso nella seduta del 18 ottobre e in quella circostanza l\u2019Aula aveva deliberato il rinvio in commissione del testo, al fine di svolgere un\u2019ulteriore fase istruttoria anche alla luce di un approfondimento realizzato dal CNEL sul tema del salario minimo e del lavoro povero.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9, nel corso dei lavori di commissione susseguenti al rinvio la contrapposizione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, anzich\u00e9 stemperarsi, si \u00e8 progressivamente acuita. Non solo e non tanto per via dell\u2019abbinamento di una nuova proposta di legge, questa volta di maggioranza, recante disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito (A.C. 1328 dell\u2019on. Barelli, gruppo\u00a0 FI) e ritenuta estranea al tema del salario minimo, quanto per la presentazione, a seguito della riapertura dei termini, di un emendamento di maggioranza, presentato dall\u2019on. Rizzetto (FDI) e finalizzato a sostituire l\u2019intero articolato con disposizioni recanti una delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva. L\u2019emendamento, secondo i gruppi di opposizione, stravolgeva totalmente il testo e la cosa, a loro dire, si rivelava inopportuna anche in considerazione del fatto che l\u2019esame verteva su una proposta di legge in quota opposizione.<\/p>\n<p>Posto in votazione, l\u2019emendamento 1.6 dell\u2019on. Rizzetto veniva quindi approvato, determinando la preclusione di tutte le altre proposte emendative e consentendo il conferimento del mandato al relatore in tempo utile per l\u2019esame in Assemblea, fissato per i giorni immediatamente successivi. Si giunge cos\u00ec alla seduta del 5 dicembre 2023, nella quale l\u2019on. Conte, primo firmatario della proposta di legge n. 1275, una volta preso atto che l\u2019Aula aveva bocciato una sua proposta emendativa finalizzata a reintrodurre, nella sostanza, le disposizioni contenute nella sua originaria proposta, ha chiesto di ritirare la sua firma come gesto di disapprovazione verso la nuova formulazione che stravolgeva completamente il suo testo. A quel punto, nel corso della stessa seduta tutti gli altri firmatari hanno progressivamente chiesto la parola per ritirare anch\u2019essi la propria sottoscrizione. Ciononostante, la proposta di legge \u00e8 stata approvata nella seduta del giorno successivo e trasmessa quindi al Senato, dove \u00e8 stata numerata come disegno di legge n. 957 \u2013 secondo la differente terminologia del regolamento di Palazzo Madama \u2013 ma con la peculiarit\u00e0 di essere un testo di legge completamente privo di sottoscrittori.<\/p>\n<p>Prescindendo dalla vicenda politica, la questione procedimentale da chiarire \u00e8 se il primo firmatario di una proposta di legge possa ritirare la propria firma, nonch\u00e9 quella strettamente correlata dell\u2019idoneit\u00e0 di una proposta di legge a continuare il suo <em>iter<\/em> pur in assenza di soggetti titolari dell\u2019iniziativa. A tal proposito, occorre anzitutto osservare che, di principio, un deputato pu\u00f2 sottoscrivere una proposta di legge di un altro componente della Camera dei deputati e pu\u00f2 in seguito ritirare la sua sottoscrizione, cos\u00ec come avviene del resto per ogni altro atto parlamentare. Il ritiro della sottoscrizione non produce effetti procedurali significativi \u2013 salvo quello di espungere, per l\u2019appunto, la firma in questione \u2013 in quanto la proposta non viene meno e, se l\u2019esame \u00e8 gi\u00e0 avviato, questo prosegue senza che vi siano conseguenze di sorta: la sottoscrizione di un atto individuale, come una proposta di legge, \u00e8 infatti da considerare un mero elemento accessorio e quindi non essenziale ai fini della sua validit\u00e0.<\/p>\n<p>Diverso, invece, dovrebbe essere il caso del ritiro della sottoscrizione da parte del primo firmatario, poich\u00e9 in tal caso la firma rappresenta un elemento essenziale, la cui presenza diviene pertanto un requisito di perfezione dell\u2019atto: una proposta di legge, cos\u00ec come ogni atto parlamentare, non pu\u00f2 essere priva di un firmatario. Questo non significa, naturalmente, che un deputato non possa tornare sui suoi passi, quale che sia la ragione che lo induca ad operare in tal senso: egli \u00e8 sempre libero di ritirare la sua proposta di legge \u2013 l\u2019intera proposta \u2013, cos\u00ec come ogni singolo atto parlamentare pu\u00f2 essere ritirato su iniziativa del suo proponente. Si tratta di una facolt\u00e0 che \u00e8 connaturata al potere di iniziativa e che ha importanti conseguenze sul piano procedimentale, in quanto in tali frangenti il relativo <em>iter<\/em> si ferma venendo a mancare il presupposto, cio\u00e8 l\u2019esistenza di un atto parlamentare idoneo ad avviare il relativo procedimento. Ne consegue che il primo firmatario di una proposta di legge \u2013 e, pi\u00f9 in generale, di un atto parlamentare \u2013 non pu\u00f2 ritirare la propria sottoscrizione, o per meglio dire pu\u00f2 farlo nella misura in cui tale richiesta produca i medesimi effetti del ritiro dell\u2019atto nel suo complesso.<\/p>\n<p>La presente ricostruzione non trova per\u00f2 corrispondenza nei citati lavori parlamentari in ordine alla proposta di legge n. 1275, durante i quali \u2013 come accennato \u2013 la Presidenza dalla Camera dei deputati ha dato seguito alla richiesta dell\u2019on. Conte di ritirare la (sola) firma senza farne discendere la decadenza della proposta di legge nel suo complesso. Orbene, in situazioni del genere, quando nel corso dell\u2019esame di una proposta di legge vengano apportate modifiche tali da indurre il primo firmatario a disconoscerla, la modalit\u00e0 pi\u00f9 fisiologica dovrebbe essere quella del ritiro, cui l\u2019interessato deve ottemperare prima dell\u2019approvazione definitiva da parte dell\u2019Assemblea. Salvo ritenere, naturalmente, che tale facolt\u00e0 sussista solo in una fase preliminare del procedimento e non anche in quelle successive, ad esempio durante l\u2019esame in commissione o in Assemblea.<\/p>\n<p>Sul punto, in assenza di disposizioni regolamentari esplicite, non resta che affidarsi alla prassi, la quale registra alcuni precedenti di notevole rilievo. Per quanto concerne l\u2019ipotesi di ritiro di una proposta nel suo complesso, in particolare, va detto che si tratta di una prassi non cos\u00ec infrequente: nella XVII legislatura, ad esempio, ci sono stati 87 casi alla Camera e 59 al Senato, nella XVIII 104 alla Camera e 57 al Senato, nella presente legislatura 26 a Montecitorio e 7 a Palazzo Madama. Dai resoconti, del resto, si evince che nella stragrande maggioranza dei casi si \u00e8 trattato del ritiro di atti il cui esame non era stato ancora avviato presso la commissione competente o, comunque, il cui <em>iter<\/em> in commissione era in una fase molto embrionale. Non mancano, tuttavia, eccezioni. Si pensi, in particolare, al caso dell\u2019Atto Camera n. 294 dell\u2019on. Giorgia Meloni (XVIII legislatura), in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attivit\u00e0 sindacale: nonostante l\u2019esame in commissione fosse ormai in una fase avanzata, nel corso della seduta del 31 luglio 2019 la prima firmataria ha chiesto il ritiro della proposta in senso di disapprovazione verso le modifiche apportate dalla commissione stessa, bloccando l\u2019<em>iter<\/em> quando ormai era prossimo il conferimento del mandato al relatore. Parimenti, va citato il caso della legislatura in corso relativo all\u2019Atto Camera n. 103, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, che l\u2019on. Serracchiani, prima firmataria, ha ritirato dopo che in commissione erano stati approvati alcuni emendamenti che andavano in una direzione non auspicata dalla proponente. In dettaglio, nel corso della seduta della commissione giustizia del 23 marzo 2023, il Presidente ha comunicato che nella riunione dell\u2019Ufficio di Presidenza l\u2019on. Serracchiani aveva notificato il ritiro, avvenuto il giorno stesso, e che pertanto la commissione non avrebbe proseguito i suoi lavori in quanto l\u2019<em>iter<\/em> si arrestava in conseguenza del ritiro. Sembra pertanto che la prassi alla Camera vada nel senso di consentire la facolt\u00e0 di ritiro di una proposta di legge anche in presenza di un <em>iter<\/em> gi\u00e0 avviato, quanto meno durante l\u2019esame in commissione.<\/p>\n<p>Per quanto concerne il mero ritiro della sottoscrizione da parte del primo firmatario, invece, \u00e8 significativo il precedente della XIII legislatura, in cui si \u00e8 registrato un caso sostanzialmente analogo a quello in commento, nel quale tutti i firmatari di una proposta di legge all\u2019esame dell\u2019Aula \u2013 anch\u2019essa presentata da un gruppo di opposizione e come tale calendarizzata in Assemblea \u2013 avevano chiesto il ritiro delle sottoscrizioni in quanto, dopo le modifiche apportate dalla commissione, essi non si riconoscevano pi\u00f9 nel testo. Nel corso della seduta del 20 gennaio 2000, il Presidente della Camera Luciano Violante si \u00e8 pronunciato in favore dell\u2019ipotesi del ritiro, ritenendo che i deputati sottoscrittori \u201c<em>possano ritirare le firme quando non si riconoscono pi\u00f9 nel provvedimento, con effetti diversi, a seconda che ci\u00f2 avvenga entro il momento in cui si d\u00e0 l\u2019incarico al relatore in Commissione o, successivamente, quando il provvedimento \u00e8 giunto all\u2019esame dell&#8217;Assemblea. Se tutti i colleghi ritirano le firme in Commissione prima di dare l\u2019incarico al relatore, non riconoscendosi pi\u00f9 in un testo completamente diverso da quello che avevano presentato, il provvedimento si intende ritirato. Se, invece, esso \u00e8 giunto all\u2019esame dell\u2019Assemblea, la proposta \u00e8 della Commissione e del relatore, perch\u00e9 \u00e8 stato nominato un relatore e la Commissione ha modificato il testo come ha voluto. In questa fase, a mio avviso, \u00e8 comunque ammissibile il ritiro delle firme, ma ci\u00f2 non fa decadere il provvedimento che resta del relatore e della Commissione che l\u2019ha presentato<\/em>\u201d. La proposta di legge n. 5808, presentata dall\u2019on. Fini e da altri deputati del gruppo di Alleanza Nazionale ed avente ad oggetto modifiche al testo unico sull\u2019immigrazione, \u00e8 stata quindi approvata il giorno stesso e trasmessa al Senato nonostante tutti i firmatari avessero ritirato la sottoscrizione (ad eccezione di tre deputati che, alla data del 20 gennaio 2000, non erano pi\u00f9 in carica).<\/p>\n<p>Parimenti, nel corso della XIV legislatura vi \u00e8 stato un precedente analogo nel quale il primo firmatario ha ritirato la propria sottoscrizione senza che tale richiesta venisse interpretata come ritiro della proposta nel suo complesso. Si tratta della nota proposta di legge dell\u2019on. Edmondo Cirielli, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato (proposta di legge n. 2055), in relazione alla quale l\u2019allora deputato chiese di ritirare la firma \u2013 in data 25 novembre 2004 \u2013 quando il testo era gi\u00e0 all\u2019esame dell\u2019Assemblea per esprimere la sua mancata adesione alle modifiche in corso di approvazione. L\u2019<em>iter<\/em> \u00e8 infatti proseguito regolarmente, giungendo all\u2019approvazione da parte della Camera nella seduta del 16 dicembre 2004 e, successivamente, all\u2019approvazione in via definitiva l\u2019anno successivo. In virt\u00f9 delle vicende richiamate, la legge 5 dicembre 2005, n. 251, \u00e8 generalmente ricordata come <em>ex<\/em> Cirielli, proprio per rimarcare la scelta del suo primo firmatario di disconoscere il provvedimento. Va detto che, nel caso della proposta Cirielli, i sottoscrittori che chiesero di ritirare la firma erano nel complesso tre su un totale di 28 (gli altri 25 non si sono avvalsi della facolt\u00e0 di ritiro).<\/p>\n<p>Dall\u2019analisi dei precedenti richiamati, si evince pertanto l\u2019esistenza di una prassi che tende a differenziare l\u2019ipotesi del ritiro della proposta di legge \u2013 che compete esclusivamente al primo firmatario e non anche a coloro che hanno apposto la firma \u2013 da quella del ritiro della sola sottoscrizione, che non va ad inficiare il procedimento \u2013 quanto meno in Assemblea \u2013 comportando la sola espunzione del sottoscrittore dall\u2019elenco dei firmatari. Prassi che va ricondotta alla diversa fase del procedimento legislativo, nel senso che la possibilit\u00e0 di ritirare una proposta di legge \u00e8 consentita nel corso dell\u2019esame in commissione ma non anche in Assemblea, dove il deputato che voglia disconoscere la propria proposta di legge \u2013 a motivo, generalmente, di modifiche non in linea con la filosofia che l\u2019ha ispirata \u2013 non ha altro strumento se non quello del ritiro della sottoscrizione.<\/p>\n<p>Senonch\u00e9, a questa prassi si potrebbero muovere due ordini di critiche. In primo luogo, essa differenzia \u2013 per ci\u00f2 che concerne la facolt\u00e0 di ritiro di una proposta di legge \u2013 l\u2019esame in commissione da quello in Assemblea, sebbene non vi siano elementi tali da giustificare questo diverso regime. Una proposta di legge, sino a quando non \u00e8 stata approvata dall\u2019Assemblea \u2013 o dalla commissione in sede legislativa \u2013 \u00e8 sempre suscettibile di modifiche o integrazioni, quanto meno quando il procedimento seguito \u00e8 quello ordinario: il passaggio dalla commissione in sede referente all\u2019Aula non \u00e8 infatti sinonimo di \u201capprovazione\u201d definitiva del testo, poich\u00e9 la commissione si limita a svolgere un lavoro istruttorio in funzione dell\u2019esame in Assemblea. Essa, per l\u2019appunto, \u201criferisce\u201d attraverso un relatore coadiuvato da un gruppo ristretto di commissari \u2013 il Comitato dei nove \u2013, riservando pertanto all\u2019Assemblea la decisione definitiva. Si consideri, del resto, che in sede referente la commissione non approva formalmente la proposta nel suo complesso \u2013 e nemmeno i singoli articoli, peraltro \u2013 ma si limita a conferire il mandato al relatore a riferire in Aula su quel determinato testo. Ed \u00e8 solo con l\u2019approvazione in Assemblea, ovvero in commissione in sede legislativa, che la proposta di legge diventa non pi\u00f9 modificabile, essendo trasferita al Senato dal Presidente della Camera ai sensi dell\u2019art. 70, comma 1, del regolamento e cessando conseguentemente di essere nella disponibilit\u00e0 della Camera stessa.<\/p>\n<p>Si potrebbe osservare, in senso contrario, che il passaggio in Assemblea ha pur sempre l\u2019effetto di spostare l\u2019oggetto della discussione da un testo \u2013 o da una pluralit\u00e0 di testi, come sovente avviene \u2013 ad un altro redatto dalla commissione, che si differenzia rispetto alla proposta originaria per l\u2019approvazione di emendamenti o, nel caso di testi abbinati, per l\u2019adozione di un testo unificato, che \u00e8 \u201caltro\u201d rispetto a quelli assegnati in origine. Senonch\u00e9, pur volendo accogliere la presente chiave di lettura, va detto che la prassi seguita alla Camera appare ad ogni modo contraddittoria nella misura in cui consente al primo firmatario di ritirare la propria sottoscrizione generando l\u2019aporia di una proposta priva di proponente. Se infatti durante l\u2019esame in Assemblea la proposta di legge non \u00e8 pi\u00f9 nella disponibilit\u00e0 del primo firmatario, essendo ormai un testo \u201cdiverso\u201d dalla sua proposta originaria, <em>a fortiori<\/em> non dovrebbe essere possibile il ritiro della sottoscrizione, che avrebbe l\u2019effetto di rimuovere il nominativo dalla lista dei sottoscrittori privando l\u2019atto di un suo elemento essenziale. Tanto pi\u00f9 se la firma viene ritirata da tutti coloro che l\u2019avevano apposta, come avvenuto in questo frangente.<\/p>\n<p>Non a caso, di tali incertezze si trovano puntuali conferme nei relativi atti parlamentari, dai quali si evince infatti che le sottoscrizioni, apparentemente sparite dagli atti della Camera, riappaiono in quelli del Senato, dove la proposta rimane in capo ai deputati che l\u2019hanno sottoscritta in origine (come denota la scheda relativa all\u2019<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/19\/DDLPRES\/0\/1399182\/index.html?part=ddlpres_ddlpres1\">Atto Senato n. 957<\/a>) con la mera indicazione, in nota, della volont\u00e0 di questi ultimi di ritirare la firma. Il che riduce per\u00f2 il ritiro ad una simbolica presa di distanza dal testo approvato, che non incide nella sostanza e che presenta forti analogie con il caso del parlamentare che, avendo sbagliato tasto al momento dell\u2019espressione del voto, chiede di inserire a verbale una rettifica. Il voto, infatti, non cambia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Gigliotti Nelle scorse settimane la Camera dei deputati ha esaminato la proposta di legge, presentata dai gruppi di opposizione, avente ad oggetto l\u2019istituzione del salario minimo, tema notoriamente molto divisivo e su cui lo scontro politico \u00e8 stato particolarmente acceso. L\u2019esame parlamentare, al di l\u00e0 delle questioni di merito, pone interessanti profili di &#8230; <a title=\"Pu\u00f2 un deputato ritirare la firma dalla sua proposta di legge?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/12\/26\/puo-un-deputato-ritirare-la-firma-dalla-sua-proposta-di-legge\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2023\/12\/26\/puo-un-deputato-ritirare-la-firma-dalla-sua-proposta-di-legge\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2023%2F12%2F26%2Fpuo-un-deputato-ritirare-la-firma-dalla-sua-proposta-di-legge%2F\" 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