{"id":9094,"date":"2024-03-06T10:26:55","date_gmt":"2024-03-06T09:26:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9094"},"modified":"2024-03-06T10:27:07","modified_gmt":"2024-03-06T09:27:07","slug":"lautonomia-differenziata-unanalisi-del-ddl-calderoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/06\/lautonomia-differenziata-unanalisi-del-ddl-calderoli\/","title":{"rendered":"L&#8217;autonomia differenziata: un&#8217;analisi del ddl Calderoli"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9095\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/06\/lautonomia-differenziata-unanalisi-del-ddl-calderoli\/calderoli\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/calderoli.jpg\" data-orig-size=\"289,174\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"calderoli\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/calderoli.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/calderoli.jpg\" class=\"alignleft size-full wp-image-9095\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/calderoli.jpg\" alt=\"\" width=\"289\" height=\"174\" \/>di <strong>Camilla Buzzacchi<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p><em>Pubblichiamo il testo dell&#8217;Audizione del 4 marzo 2024 alla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati<\/em>,\u00a0<em>in relazione al disegno di legge\u00a0C. 1665 Governo, approvato dal Senato (c.d. &#8221; ddl Calderoli&#8221;), <\/em><strong>\u00a0\u201c<\/strong>Disposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u201d, <em>ringraziando l&#8217;A. di avercelo proposto.<\/em><!--more--><\/p>\n<p>Il mio intervento intende proporre alcune osservazioni su ciascuna delle disposizioni del testo in corso di approvazione. Tuttavia, posso gi\u00e0 anticipare che il testo presenta molteplici aspetti critici e di questi i pi\u00f9 allarmanti sono sostanzialmente due, a mio giudizio: il primo \u00e8 costituito dalle regole del versante finanziario, che sono contraddittorie e poco equilibrate; il secondo \u00e8 collegato alla nostra forma di governo, dal momento che si altera l\u2019equilibrio tra le istituzioni dello Stato. La considerazione che accomuna entrambi i profili \u00e8 che le ricadute di un modello mal impostato sono destinate a ripercuotersi sui diritti e sull\u2019eguaglianza dei cittadini, per cui appare pi\u00f9 che opportuno un ripensamento.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 cominciare dalla prima disposizione, nella quale viene esposto il quadro di principi che l\u2019attuazione dell\u2019art. 116.3 Cost. deve sicuramente rispettare: il co. 2 offre un elenco di valori \u2013 l\u2019unit\u00e0 nazionale, la rimozione delle discriminazioni e delle disparit\u00e0 di accesso ai servizi essenziali sul territorio \u2013 e una definizione dei LEP \u2013 quali \u201csoglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un\u2019equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali\u201d \u2013 che indubbiamente appaiono coerenti nel quadro pi\u00f9 ampio dei fini e delle direttive che discendono dall\u2019intera Costituzione. In particolare, si esprime l\u2019impegno a ricorrere a rapporti finanziari che garantiscano i diritti in sintonia con il principio di eguaglianza. Queste dichiarazioni condivisibili non trovano, tuttavia, logico sviluppo nelle successive disposizioni.<\/p>\n<p>Passando all\u2019art. 2, esso disciplina la procedura che conduce all\u2019approvazione dell\u2019intesa: il limite di tale procedura \u00e8 che i complessi passaggi che prevede \u2013 il cui svolgimento \u00e8 disciplinato in ben 8 commi, assai articolati \u2013 tradiscono l\u2019indicazione dell\u2019art. 116.3 Cost., nella misura in cui non considerano centrale il ruolo del Parlamento. Le fasi iniziali sono appannaggio del Governo, in interlocuzione con la Regione: solo dopo che il Consiglio dei ministri ha deliberato la bozza di intesa e che la Conferenza unificata ha espresso il proprio parere, il provvedimento viene trasmesso alle Camere per ottenere un atto di indirizzo entro novanta giorni. Ma considerato che il Governo pu\u00f2 comunque procedere anche in assenza dell\u2019atto di indirizzo, e che pu\u00f2 discostarsene con un\u2019apposita relazione che fornisce le motivazioni, il ruolo dell\u2019organo rappresentativo appare del tutto secondario. Dopo la delibera in sede regionale, \u00e8 il Governo che redige il disegno di legge da presentare al Parlamento: un asciutto co. 8 chiude il percorso, prevedendo che tale proposta, \u201ccui \u00e8 allegata l\u2019intesa\u201d, sia trasmessa alle Camere per la deliberazione. Nulla di pi\u00f9 si dice circa il contributo fornito dalle Camere e, a fronte di un testo cos\u00ec essenziale, dovrebbe valere pienamente la procedura ex art. 72 Cost.: ovvero un Parlamento che esercita le proprie prerogative, dibattendo in merito ai contenuti dell\u2019intesa \u201callegata\u201d e presentando emendamenti. Ma \u00e8 ingenuo ragionare in tal modo, perch\u00e9 \u00e8 presumibile che il ruolo predominante svolto dal Governo nella costruzione dell\u2019intesa non possa trovare una battuta d\u2019arresto o un intervento di modifica nella fase di approvazione parlamentare: non \u00e8 difficile dedurre, visto lo scarno passaggio riguardante il lavoro parlamentare, che gli spazi per l\u2019esercizio delle prerogative parlamentari non ci siano, e che ci si aspetti un passaggio parlamentare che non incide sull\u2019intesa. Tale declinazione della procedura mal si concilia con il dettato costituzionale, che richiede una maggioranza assoluta: ci si domanda come si possa immaginare che una maggioranza qualificata sia associata a un ruolo del Parlamento di pura ratifica di una volont\u00e0 di altri soggetti istituzionali, il Governo e la Regione.<\/p>\n<p>Tale impostazione \u00e8 del resto \u2013 direi con infelice coerenza \u2013 mantenuta con riferimento alla successiva disposizione, l\u2019art. 3 che \u00e8 relativo non solo alla determinazione dei LEP, ma anche al monitoraggio e alla procedura a cui ricorrere se la Regione \u201cdifferenziata\u201d non fosse in grado di garantire adeguatamente le prestazioni. Se appare condivisibile l\u2019utilizzo della fonte primaria del decreto legislativo, tuttavia il ruolo delle commissioni parlamentari, chiamate a produrre pareri per materia e per i profili finanziari, \u00e8 assolutamente marginale. Infatti tanto per i decreti della prima definizione dei LEP, quanto per quelli di aggiornamento tecnico e finanziario, il Governo \u00e8 legittimato a procedere secondo la propria linea in nel caso di termini scaduti, e anche nel caso di un parere non allineato con la sua proposta. Difficile non evidenziare quanto tale soluzione sia discutibile: anche rispetto a questo passaggio di attuazione del regionalismo differenziato il ruolo del Parlamento \u00e8 chiaramente accessorio.<\/p>\n<p>La disposizione provvede, inoltre, a elencare le materie rispetto alle quali i LEP devono essere determinati entro ventiquattro mesi: si tratta di quattordici materie se stiamo ai punti dell\u2019elenco, ma in realt\u00e0 ben di pi\u00f9, se si considera che le c.d. \u201cmaterie\u201d sono ambiti complessi. A mero titolo di esempio, basti pensare a settori come la tutela e sicurezza del lavoro, l\u2019istruzione e l\u2019ordinamento della comunicazione: \u00e8 importante che l\u2019entrata a regime delle intese sia espressamente subordinata alla definizione dei LEP, e l\u2019arco temporale previsto per concludere appare una vera sfida se si ha presente la quantit\u00e0 di funzioni di cui occorre occuparsi. Di tali LEP si disciplina poi il monitoraggio e si contempla l\u2019aggiornamento, ma proprio con riferimento a tali operazioni si coglie la contraddizione rispetto ai principi dell\u2019art. 1: se emergono criticit\u00e0 nella garanzia dei LEP, la disciplina prevede il potere sostitutivo dello Stato, ma soprattutto \u00e8 curiosa la previsione che il periodico aggiornamento avvenga \u201cnei limiti delle risorse finanziarie disponibili\u201d. Tale espressione introduce un vincolo di subordinazione delle prestazioni alle risorse, che va in netta contraddizione con una chiara giurisprudenza costituzionale in materia di LEP \u2013 per tutte, valga la sent. n. 275 del 2016, per la quale \u00ab\u00e8 la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l\u2019equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione\u00bb \u2013 che sancisce il criterio esattamente opposto.<\/p>\n<p>Passando alla successiva disposizione, l\u2019art. 4, essa presenta aspetti di ambiguit\u00e0. Il primo riguarda la nozione di \u201cresiduo fiscale\u201d, ovvero quel presupposto finanziario che ha dominato il dibattito di avvio delle richieste di maggiore autonomia; il secondo \u00e8 una vera e propria contraddizione rispetto al successivo art. 9, e quindi me ne occuper\u00f2 parlando di quella norma.<\/p>\n<p>Circa la prima incongruenza, va evidenziato che l\u2019operazione del trasferimento delle funzioni alle Regioni viene subordinata alla consistenza delle \u201crisorse rese disponibili nella legge di bilancio\u201d, ma soprattutto si mette in conto che possano sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale ipotesi lascia perplessi se si ha presente l\u2019ingannevole dibattito intorno al c.d. \u201cresiduo fiscale\u201d, che \u00e8 categoria giuridicamente irrilevante \u2013 la sent. n. 83\/2016 della Corte costituzionale \u00e8 stata chiara al riguardo \u2013 che ha indirizzato in una prospettiva eccentrica l\u2019attuazione del regionalismo differenziato: le Regioni che pretendevano di appropriarsi del residuo fiscale dichiaravano, evidentemente, di avere la necessaria solidit\u00e0 finanziaria per assumere nuove potest\u00e0. La posizione del giudice delle leggi \u00e8 netta sul punto: \u201cil residuo fiscale non pu\u00f2 essere considerato un criterio specificativo dei precetti contenuti nell\u2019art. 119 Cost., sia perch\u00e9 sono controverse le modalit\u00e0 appropriate di calcolo del differenziale tra risorse fiscalmente acquisite e loro reimpiego negli ambiti territoriali di provenienza, sia perch\u00e9 l\u2019assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest\u2019ultimo sul territorio di provenienza non \u00e8 un principio espresso dalla disposizione costituzionale invocata\u201d.<\/p>\n<p>Pare allora pacifico, sul piano giuridico, che il ricorso al \u201cresiduo fiscale\u201d non possa essere la ragione alla base della differenziazione, e nemmeno il criterio di conformazione del sistema di finanziamento. La stessa disposizione in esame disconosce, nella sostanza, l\u2019affidabilit\u00e0 proprio di quel criterio, al cui fallimento si rimedia andando a reperire nuove risorse statali, chiamate ad operare una generalizzata redistribuzione: da un lato ci sono le Regioni che sono convinte \u2013 come ho dimostrato \u201cerroneamente\u201d \u2013 di doversi appropriare del presunto \u201cresiduo fiscale\u201d; dall\u2019altro questa legge di principio prefigura un possibile peggioramento dei conti pubblici, e per aggiustare questi ultimi dispone che si debba intervenire con misure correttive. Personalmente vedo in questa disposizione la chiara manifestazione di quanto l\u2019operazione di spostamento delle funzioni possa essere avventata e possa mettere in dubbio il principio di eguale accesso a servizi e prestazioni.<\/p>\n<p>Lo scenario di insufficienza delle risorse \u00e8, del resto, ulteriormente sviluppato nel successivo art. 8, dove esplicitamente si mette in conto un andamento inadeguato del gettito effettivo dei tributi compartecipati: per sanare un\u2019evoluzione di questo tipo la soluzione indicata \u00e8 di ricorrere a \u201cconseguenti regolazioni finanziarie \u2026sempre nei limiti delle risorse disponibili\u201d. Inevitabilmente la domanda che prospetto \u00e8: ma non vi era la certezza che il residuo fiscale fosse una base finanziaria assolutamente solida per avanzare la richiesta di maggiore autonomia? La sua rivendicazione non discendeva da calcoli che assicuravano margini di performance migliore, da parte delle Regioni candidate alle intese, rispetto a quella dello Stato? A quanto pare, viene invece gi\u00e0 preventivato un gettito che potrebbe non dare sufficienti garanzie.<\/p>\n<p>\u00c8 il successivo art. 5 che identifica le risorse utilizzabili: la principale criticit\u00e0 della disposizione consiste nella previsione della commissione paritetica, organo che smaschera l\u2019obiettivo di conformare l\u2019autonomismo differenziato al modello dell\u2019autonomismo speciale. Sarebbe bene sgombrare il campo dal dubbio che il disegno perseguito dalle Regioni che gi\u00e0 si sono incamminate lungo la strada della \u201cdifferenziazione\u201d sia quello di una replica dell\u2019autono\u00admia speciale. Quest\u2019ultima \u00e8 ormai da tempo regolata, sul piano delle previ\u00adsioni finanziarie, da specifici accordi negoziati tra le singole amministrazioni e il Governo: secondo una logica che \u00e8 pertanto estranea all\u2019art. 119 Cost. Una soluzione di questo tipo renderebbe del tutto incostituzionali le intese, per le quali l\u2019art. 116.3 Cost. \u00e8 assolutamente chiaro nel pretendere che il modello di riferimento sia quello della finanza delle Regioni ordinarie. Nessuna fuga verso la specialit\u00e0, dunque: la via della \u201cdifferenziazione\u201d deve rimanere ancorata, soprattutto per quello che riguarda i mezzi finanziari, alla cornice delineata per qualit\u00e0 \u201cordinaria\u201d dell\u2019autonomia. L\u2019istituzione di una commissione paritetica, che storicamente per le autonomie speciali ha provveduto a negoziazioni bilaterali con lo Stato centrale, attesta qualche opacit\u00e0 del modello finanziario in via di costruzione.<\/p>\n<p>Ma interessa soprattutto evidenziare la fonte finanziaria su cui erigere il regionalismo differenziato: in modo piuttosto essenziale, l\u2019ultimo comma di questa disposizione enuncia il criterio di finanziamento delle materie da trasferire, ovvero \u201ccompartecipazioni al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali maturato nel territorio regionale\u201d e il quadro normativo a cui ci si richiama \u00e8 l\u2019art. 119, co. 4 Cost. e la legge di contabilit\u00e0 n. 196\/2009. Vengono scelte le compartecipazioni al gettito di uno o pi\u00f9 tributi erariali maturato nel territorio regionale, che sono effettivamente in linea con quanto contemplato dall\u2019art. 119, senza tuttavia esaurire le fonti di entrata utilizzabili. La mancata menzione di tributi propri segnala una nozione meno solida di autonomia, dal momento che \u00e8 soprattutto in relazione ai tributi propri che emerge il profilo di responsabilit\u00e0, che \u00e8 componente necessaria della vera autonomia.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 si pronuncia in merito alla durata delle intese, a cui si impone di non superare un arco temporale di dieci anni: arrivando a prevedere una cessazione dell\u2019autonomia, a cui provvede una deliberazione delle Camere, che si vedono cos\u00ec assegnare un potere che la Costituzione non prevede. Tale potere \u00e8 declinato \u2013 quasi copiato \u2013 a partire dal potere di approvazione delle leggi che recepiscono le intese. Si tratta di una sorta di arbitraria \u201cintegrazione\u201d del dettato costituzionale, ma soprattutto mi sembra una previsione in chiave poco autonomistica e poco realistica.<\/p>\n<p>Poco autonomistica, perch\u00e9 in fondo rimette il destino delle Regioni con intese alla volont\u00e0 dello Stato, che unilateralmente potrebbe \u201csmontare\u201d l\u2019estensione di autonomia, senza particolari garanzie procedurali: vi \u00e8 da chiedersi se tra enti che, secondo l\u2019art. 5 e il titolo V Cost., vengono considerati equiordinati, e dunque dichiarati di pari dignit\u00e0, sia immaginabile un intervento unilaterale dello Stato, che porti ad annullare l\u2019intero processo che, come si \u00e8 visto, \u00e8 frutto di un complesso cammino costituito da tanti passaggi a cui contribuiscono vari organi.<\/p>\n<p>Ma la previsione manca anche di realismo: mi chiedo se sia immaginabile che il trasferimento di funzioni quali l\u2019istruzione ed il governo del territorio \u2013 per fare solo due esempi, ma vale per tutte le materie \u2013 dopo dieci anni venga meno, e che in maniera semplicistica si prospetti l\u2019ipotesi di ritornare all\u2019assetto precedente. Effettuare un nuovo trasferimento di risorse materiali, umane e finanziarie non \u00e8 un\u2019operazione che si possa compiere ogni dieci anni: se si pensa ai faticosi e lunghi processi di trasformazione amministrativa che hanno interessato la Repubblica in pi\u00f9 di settant\u2019anni, il quesito che pongo \u00e8 se sia credibile una previsione di questa portata. E se la prospettiva pi\u00f9 verosimile \u00e8 quella di un cammino che invece, una volta intrapreso, sar\u00e0 irreversibile, trovo la norma inutile perch\u00e9 promette quanto non potr\u00e0 aver luogo, lasciando solo la sensazione che le Regioni con intese rimarranno in una condizione di \u201ctutela\u201d, che sottintende poca fiducia nella loro responsabilit\u00e0. Ma soprattutto trovo la proposta legislativa pericolosa ed azzardata, nella misura in cui pone le premesse per un processo i cui esiti potrebbero essere precari, poco vantaggiosi, addirittura da abbandonare.<\/p>\n<p>Arrivano poi le clausole finanziarie.<\/p>\n<p>Nell\u2019art. 9 l\u2019affermazione che \u201cdall\u2019applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica\u201d contraddice l\u2019art. 4, dove si prevedono interventi finanziari di aggiustamento, come si \u00e8 evidenziato. Lascia perplessi che da un lato si prevedano provvedimenti finanziari di correzione del funzionamento delle intese, e d\u2019altro canto si escludano \u201cmaggiori oneri a carico della finanza pubblica\u201d. Mentre la nuova formulazione dell\u2019\u201cinvarianza finanziaria\u201d \u2013 che nel ddl n.\u00a0615 dello scorso anno era declinata diversamente \u2013 appare ora coerente con l\u2019impianto dell\u2019art. 119 Cost., dal momento che si prescrive che le intese non debbano pregiudicare l\u2019entit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. Ma sulla neutralit\u00e0 delle intese sul sistema di finanza pubblica \u00e8 legittimo nutrire seri dubbi.<\/p>\n<p>Lo conferma l\u2019art. 10, che correttamente richiama l\u2019art. 119 Cost. nella misura in cui vincola il processo di differenziazione alla solidariet\u00e0 sociale perseguita attraverso la perequazione: la disposizione inserisce nelle lettere da <em>a)<\/em> a <em>d)<\/em> un complesso di misure strumentali a finalit\u00e0 perequative \u2013 tra l\u2019altro si esplicita il concorso anche delle Regioni con intese agli obiettivi di finanza pubblica, secondo la logica del coordinamento \u2013 e raccomanda obiettivi quali la promozione dello sviluppo economico, la coesione, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l\u2019eliminazione del <em>deficit <\/em>infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale. Veramente ci si chiede come possa essere immaginabile che impegni di tale portata, imposti dalla Carta costituzionale, possano essere assunti senza che lo Stato si apra a operazioni finanziarie che comportano maggiori oneri.<\/p>\n<p>Il giudizio complessivo \u00e8 di una disciplina confusa e contraddittoria, che proprio perch\u00e9 non richiesta dalla Costituzione \u2013 e dunque non qualificabile come normativa costituzionalmente necessaria \u2013 offre un quadro di regole ampiamente superflue, ma anche di dubbia legittimit\u00e0. Con un percorso di passaggi anomali rispetto ai meccanismi procedurali previsti nella Carta si va a inserire una discutibile alterazione nel sistema delle autonomie, camuffando per un nuovo modello di regionalismo quello che, invece, non pare altro che la semplice replica del regime speciale. Ma il raggiungimento di quel livello a s\u00e9 stante di competenze \u2013 e soprattutto di disponibilit\u00e0 finanziarie \u2013 passa attraverso un percorso che si sottrae alla meccanismo previsto per i territori ad autonomia alta.<\/p>\n<p>Circa gli aspetti finanziari, ovvero la parte pi\u00f9 nevralgica, la disciplina nulla aggiunge \u2013 e non potrebbe farlo! \u2013 alla cornice costituzionale: il riferimento non pu\u00f2 che essere l\u2019art. 119 Cost., con la scelta a favore di una delle fonti di finanziamento messe a disposizione da quella norma, e specificamente i tributi compartecipati. Opzione non esageratamente originale, e soprattutto ambigua perch\u00e9 associata alla previsione di significativi interventi dello Stato centrale se il gettito non si dimostrasse sufficiente.<\/p>\n<p>La legge appare non necessaria, dato che proprio l\u2019ultima disposizione recupera gli atti di iniziativa delle Regioni gi\u00e0 presentati al Governo nella passata legislatura, dimostrando cos\u00ec che il procedimento delle intese ben pu\u00f2 prescindere da questo testo normativo.<\/p>\n<p>La normativa, infine, inserisce nel sistema un preoccupante squilibrio nei rapporti tra Parlamento e Governo, che in alcun modo \u00e8 desumibile dall\u2019art. 116.3: e che non \u00e8 accettabile se siamo convinti che l\u2019organo che tutela l\u2019interesse nazionale \u00e8 quello elettivo e di rappresentanza politica, che si accinge ad approvare un testo di rottura degli equilibri costituzionali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Camilla Buzzacchi\u00a0 Pubblichiamo il testo dell&#8217;Audizione del 4 marzo 2024 alla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati,\u00a0in relazione al disegno di legge\u00a0C. 1665 Governo, approvato dal Senato (c.d. &#8221; ddl Calderoli&#8221;), \u00a0\u201cDisposizioni per l\u2019attuazione dell\u2019autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u201d, ringraziando l&#8217;A. di &#8230; <a title=\"L&#8217;autonomia differenziata: un&#8217;analisi del ddl Calderoli\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/06\/lautonomia-differenziata-unanalisi-del-ddl-calderoli\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/06\/lautonomia-differenziata-unanalisi-del-ddl-calderoli\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' 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