{"id":9120,"date":"2024-03-25T09:41:33","date_gmt":"2024-03-25T08:41:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9120"},"modified":"2024-03-25T09:41:44","modified_gmt":"2024-03-25T08:41:44","slug":"il-giudizio-universale-e-inammissibile-quali-prospettive-per-la-giustizia-climatica-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/25\/il-giudizio-universale-e-inammissibile-quali-prospettive-per-la-giustizia-climatica-in-italia\/","title":{"rendered":"Il \u201cGiudizio universale\u201d \u00e8 inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9121\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/25\/il-giudizio-universale-e-inammissibile-quali-prospettive-per-la-giustizia-climatica-in-italia\/giudizio\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio.jpg\" data-orig-size=\"1024,649\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"giudizio\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio-300x190.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio.jpg\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-9121\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio-300x190.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"190\" srcset=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio-300x190.jpg 300w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio-768x487.jpg 768w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/giudizio.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>di\u00a0<strong>Giacomo Palombino\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>La prima causa climatica italiana, nota come \u201cGiudizio universale\u201d, si \u00e8 conclusa, almeno in primo grado, con un nulla di fatto: il Tribunale civile di Roma ha deciso, con sentenza dello scorso 26 febbraio, che la domanda sia da considerarsi inammissibile \u00abper difetto assoluto di giurisdizione\u00bb (si veda il <a href=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/11\/la-sentenza-giudizio-universale-una-decisione-retriva\/\">commento di Cardelli<\/a>). Pur evidenziando \u00abla oggettiva complessit\u00e0 e gravit\u00e0 della emergenza a carattere planetario provocata dal cambiamento climatico antropogenico\u00bb, il Tribunale ha ritenuto di non poter accertare la responsabilit\u00e0 civile dello Stato, ex art. 2043 c.c. e, in subordine, 2051 cc., dinanzi a una domanda \u00abdiretta ad ottenere dal Giudice una pronuncia di condanna dello Stato legislatore e del governo ad un <em>facere<\/em> in una materia tradizionalmente riservata alla \u201cpolitica\u201d\u00bb, ovvero \u00abdiretta in concreto a chiedere, quale <em>petitum<\/em> sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalit\u00e0 di esercizio delle potest\u00e0 statali previste dalla Costituzione\u00bb.<!--more--><\/p>\n<p>Pi\u00f9 nello specifico, gli attori ritenevano che lo Stato stesse venendo meno a precisi vincoli internazionali, in particolare discendenti dagli Accordi di Parigi, in materia di riduzione delle emissioni di CO2 nell\u2019atmosfera, e che ci\u00f2 determinasse la violazione di una vera e propria obbligazione civilistica, cos\u00ec dando luogo a un danno extracontrattuale. Nell\u2019interpretazione offerta dai ricorrenti, invero, sottrarsi a questi impegni avrebbe integrato la lesione \u00abdi una situazione giuridica differenziata, ovvero di un diritto al clima e di un diritto a conservare le condizioni di vivibilit\u00e0 per le generazioni future che trova fondamento, oltre che nella Costituzione che tutela i diritti inviolabili della persona umana (tra cui anche il diritto umano al clima stabile e sicuro), anche nel Trattato dell\u2019Unione Europa (art.6) nella Carta dei diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea (art. 52), nonch\u00e9 nelle disposizioni CEDU (artt. 2,8,14)\u00bb.<\/p>\n<p>Posta la questione in questi termini, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il principio della separazione dei poteri fosse da considerarsi d\u2019ostacolo alla possibilit\u00e0 di accertare la responsabilit\u00e0 dello Stato, e ci\u00f2 in una duplice direzione: tanto contro una presunta inazione legislativa dello stesso, quanto avverso l\u2019adozione di misure considerate insufficienti a combattere o prevenire le conseguenze del riscaldamento globale.<\/p>\n<p>Sempre ammesso, ha lasciato intendere il giudice di Roma, che vi fosse una reale responsabilit\u00e0 da accertare. La sentenza, infatti, ha anche evidenziato come il Governo avesse in realt\u00e0 fornito documentazione sufficiente a dimostrare l\u2019impegno dello Stato nella sfida climatica, circostanza che, a causa dell\u2019elevato livello tecnico-scientifico della questione, il Tribunale si \u00e8 dichiarato impossibilitato a smentire. Sul punto, si legge nella sentenza che \u00able valutazioni prognostiche di parte attrice, in ordine alla inadeguatezza delle scelte politiche effettuate per la realizzazione degli obiettivi cui lo Stato si \u00e8 auto vincolato, si basano su dati contestati da parte convenuta (\u2026) e non verificabili in questa sede, non disponendo questo Giudice delle informazioni necessarie per l\u2019accertamento della correttezza delle complesse decisioni prese dal Parlamento e dal Governo\u00bb.<\/p>\n<p>Ma se da un lato il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso, dall\u2019altro pure ha evidenziato come le parti avrebbero forse dovuto prediligere altre sedi giurisdizionali per far valere la presunta responsabilit\u00e0 dello Stato. Tra questi, si fa riferimento ai rimedi offerti dal diritto dell\u2019UE, ovvero artt. 263 e 340 TFUE, visto che gli attori denunciavano anche il mancato adempimento degli obiettivi assunti dall\u2019Unione; nonch\u00e9 il ricorso alla giustizia amministrativa, considerato che \u00abla questione attiene alla legittimit\u00e0 dell\u2019atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all\u2019esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi \u00e8 afferente alla giurisdizione amministrativa generale di legittimit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>Ebbene, la sentenza del Tribunale di Roma offre il fianco a non poche critiche, soprattutto perch\u00e9 si discosta completamente dal contesto in cui la causa \u201cGiudizio universale\u201d si colloca, o almeno tenta di collocarsi. La <em>climate change litigation<\/em>, che sperimenta una casistica in continua crescita, sta prendendo piede nel panorama internazionale ed europeo (si contano gi\u00e0 1500 cause climatiche) proprio sulla base della medesima formula proposta dinanzi al giudice di Roma: responsabilit\u00e0 dello Stato nei confronti delle vittime, anche potenziali e future, per la mancata adozione di misure, o l\u2019adozione di misure insufficienti, contro i cambiamenti climatici e i loro effetti nefasti.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, \u00e8 allora singolare che il Tribunale pur menzioni vari precedenti giurisprudenziali nel considerato in diritto (d\u2019altronde, \u00e8 la domanda attorea a ricordarli), per poi per\u00f2 discostarsene in virt\u00f9 del fatto che \u00absi ispirano a modelli di azione differenti in ragione della diversit\u00e0 degli ordinamenti giuridici nazionali nell\u2019ambito dei quali\u00bb si inquadrano. In altri termini, che altri giudici nazionali abbiano accolto ricorsi dello stesso tipo non significa che il giudice civile italiano possa fare lo stesso, a causa di un sistema giuridico distinto e che non consentirebbe di accertare, nella sede adita, la responsabilit\u00e0 dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019argomentazione seguita dal Tribunale di Roma, tuttavia, non pu\u00f2 considerarsi qui del tutto condivisibile, e ci\u00f2 per distinte ragioni. \u00c8 significativo, per esempio, che la sentenza sottolinei in pi\u00f9 punti che gli obblighi in materia climatica corrispondano a degli \u201cauto vincoli\u201d assunti dallo Stato, quasi a voler evidenziare, cio\u00e8, che la scelta di auto vincolarsi costituisca, in s\u00e9, prova della preoccupazione e dell\u2019impegno del decisore politico sul punto. Ebbene, un\u2019allusione di questo tipo, oltre a considerarsi irragionevole, risulta anche imprudente sotto alcuni profili. Anzitutto, sarebbe utile a giustificare una assoluta e generalizzata irresponsabilit\u00e0 dello Stato per violazione dei diritti soggettivi, avendosi sempre riguardo, almeno astrattamente, ad \u201cauto vincoli\u201d quando si tratta, in generale, di regole giuridicamente rilevanti, che ci si riferisca al rispetto di leggi ordinarie (che tra l\u2019altro modulano, a seconda dei casi, il rispetto dei vincoli assunti a livello sovranazionale e internazionale) o addirittura all\u2019attuazione della Costituzione, che nasce principalmente come un limite al potere. Tra l\u2019altro, anche volendoli considerare \u00abauto vincoli\u00bb, il relativo rispetto andrebbe comunque assicurato e rinnovato nel corso del tempo, proprio considerato che la volont\u00e0 politica che ha deciso di assumerli, in un contesto democratico, \u00e8 soggetta ad inevitabili mutazioni (d\u2019altronde, gli Accordi di Parigi risalgono al 2015, solo per fare un esempio). E ci\u00f2 soprattutto perch\u00e9 tali vincoli internazionali, come il giudice non evidenzia, acquistano una piena dimensione costituzionale, e dunque hanno natura obbligatoria, proprio per il legislatore, laddove \u00abla potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali\u00bb (art. 117, co. 1, Cost.).<\/p>\n<p>L\u2019altro spunto argomentativo, che pure risulta poco condivisibile, fa riferimento alla extraterritorialit\u00e0 delle conseguenze del riscaldamento globale e dunque anche delle misure dirette a ridurlo. La sentenza sottolinea, infatti, che \u00abtrattandosi di un problema provocato da una molteplicit\u00e0 di fattori che coinvolgono il pianeta, il contrasto ai cambiamenti climatici richiede un impegno unitario degli Stati che sul tema si sono \u201cautoregolamentati\u201d\u00bb.<\/p>\n<p>Di certo non vi \u00e8 dubbio che un fenomeno globale richieda risposte globali, o quantomeno condivise e attuate da quanti pi\u00f9 attori possibili; tuttavia, in attesa di conoscere l\u2019esito di varie opinioni consultive pendenti dinanzi a distinte Corti internazionali e dei ricorsi promossi davanti alla Corte EDU, l\u2019adempimento degli obiettivi climatici deve essere necessariamente monitorato sul piano interno. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di lasciare completamente sprovviste di tutela le relative pretese nel solo ordinamento nazionale, con una totale disparit\u00e0 di trattamento, tra l\u2019altro, rispetto agli altri paesi membri dell\u2019Unione: e, si badi bene, nel caso di specie non si tratta esclusivamente della pretesa di vedere condannato lo Stato italiano, bens\u00ec anche quella di vedere (\u201cmeramente\u201d) instaurato lo stesso giudizio. Il Tribunale di Roma, infatti, ha sostanzialmente deciso di non decidere. \u00a0<\/p>\n<p>La domanda, allora, \u00e8 se il giudice avrebbe potuto esaminare la questione nel merito, e cio\u00e8 valutare l\u2019appropriatezza delle misure adottate dallo Stato o, al contrario, evidenziarne l\u2019incompatibilit\u00e0 con i criteri di riduzione delle emissioni stabiliti a livello internazionale e sovranazionale. A questa domanda non pu\u00f2 che rispondersi in maniera assolutamente affermativa. In primo luogo, si presume che nessuna delle Corti che si sono gi\u00e0 espresse sul punto abbia, di per s\u00e9, competenze scientifiche tali da accertare l\u2019adempimento degli obblighi climatici; e la stessa considerazione sembra potersi riproporre anche rispetto al giudice amministrativo, che il Tribunale, invece, ritiene competente a decidere nel caso di specie. La conoscenza scientifica richiesta, allora, non \u00e8 altro che quella corrispondente al principio della <em>best available science<\/em>, ovvero la scienza che ispira il medesimo contenuto dei vincoli internazionali in materia climatica e sviluppata, dal 1988, dall\u2019<em>Intergovernmental Panel on Climate Change<\/em>, istituito presso le Nazioni Unite.<\/p>\n<p>Tra l\u2019altro, se l\u2019elevato livello scientifico fosse davvero d\u2019ostacolo all\u2019intervento giurisdizionale, non si conoscerebbe giurisprudenza non solo in materia ambientale, ma anche in ulteriori contesti particolarmente sensibili alla tutela dei diritti, <em>in primis<\/em> quello della salute, strettamente collegato alla questione climatica. Solo per fare degli esempi, e tralasciando le numerose sentenze della giustizia costituzionale e di legittimit\u00e0 su questioni di questo tipo, si ricordi anche l\u2019impegno dei giudici ordinari dinanzi alla disinformazione al tempo della pandemia, laddove erano note ministeriali, formulate sulla base delle raccomandazioni dell\u2019OMS, ad indicare la <em>best available science<\/em>, normalmente rispettata (tra le altre, si vedano l\u2019ordinanza del Tribunale di Roma n. 41450\/2020 e le ordinanze del Tribunale di Milano nn. 13489\/2021, 20390\/2021 e 26248\/2021). Infine, sempre su questo punto, anche qualora fosse mancata qualsiasi informazione idonea ad accompagnare la decisione del giudice, non si dimentichi che, in tutti i gradi e livelli di giudizio, pu\u00f2 sempre ricorrersi, in varia forma, all\u2019ausilio di esperti.<\/p>\n<p>Bisogna ora rilevare, tuttavia, come il tentativo di dimostrare l\u2019infondatezza delle argomentazioni sinora commentate potrebbe scontrarsi contro la colonna portante, per cos\u00ec dire, della decisione del Tribunale, ovvero l\u2019ostacolo dettato dal principio della separazione dei poteri. Tuttavia, anche rispetto a questo passaggio, il giudice fa apparire come inequivocabile una posizione assolutamente imprecisa, delineata, tra l\u2019altro, in modo del tutto assertivo. In primo luogo, la sentenza non fa alcun riferimento alle fonti, europee e internazionali, che definiscono i termini dell\u2019accesso alla giustizia, in generale, in presenza della presunta lesione di un diritto fondamentale, e dell\u2019accesso alla giustizia ambientale, nello specifico. Rispetto a questa seconda ipotesi, ci si riferisce alla Convenzione di Aarhus, ratificata dall\u2019Italia nel 2001, volta a garantire (in particolare, art. 9) l\u2019accesso alla giustizia ambientale quando si verifichi la violazione di un \u00abinteresse sufficiente\u00bb o di un diritto. La Convenzione non \u00e8 mai menzionata nella sentenza.<\/p>\n<p>In secondo luogo, quest\u2019ultima non pare approfondire sufficientemente nemmeno la giurisprudenza costituzionale utile, nel caso di specie, a definire i limiti della giurisdizione di fronte al principio della separazione tra i poteri dello Stato. Infatti, la tesi proposta, volta a garantire la discrezionalit\u00e0 del decisore politico rispetto all\u2019azione climatica, dovrebbe venir meno dinanzi alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui, tra l\u2019altro, il diritto alla salute, l\u2019unico espressamente definito \u00abfondamentale\u00bb dal Costituente (art. 32 Cost.). Se cos\u00ec non fosse, paradossalmente, bisognerebbe rimettere in discussione la tenuta dello Stato di diritto ogniqualvolta un\u2019omissione legislativa, causa della violazione di diritti, non possa essere nemmeno \u201cgiudicata\u201d da un Tribunale in virt\u00f9 della sua corrispondenza a un\u2019opzione politica; opzione equivalente, si badi bene, alla scelta di non proteggere un diritto nonostante l\u2019adesione a vincoli internazionali da considerarsi obbligatori ai sensi dell\u2019art. 117 Cost., e che, imponendo allo Stato l\u2019adozione di determinate misure, ne circoscrivono implicitamente la discrezionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 inaccettabile da un punto di vista costituzionale, anche perch\u00e9 il giudice non esclude affatto, anzi conferma, la gravit\u00e0 del fenomeno climatico e le sue conseguenze sul piano della tutela dei diritti. Nonostante ci\u00f2, il Tribunale non solo afferma di non poter instaurare la giurisdizione, ma lo fa dopo tre anni, altra circostanza peculiare dato che nel considerato in diritto si parla espressamente di un\u2019emergenza e si fa pi\u00f9 volte riferimento alla natura intergenerazionale della problematica esaminata.<\/p>\n<p>\u00a0Il lasso di tempo che occupa la vicenda (2021-2024) \u00e8 significativo anche per una ragione ulteriore. Si ricordi, infatti, che nel febbraio del 2022 \u00e8 stata approvata la legge di revisione costituzionale che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost.: l\u2019ambiente e gli interessi delle generazioni future compongono ormai l\u2019architettura dei principi fondamentali, divenendo a tutti gli effetti parametri di legittimit\u00e0 costituzionale, nonch\u00e9 limite all\u2019esercizio della libert\u00e0 di iniziativa economica. Ora, non vi \u00e8 dubbio che nell\u2019ordinamento italiano il giudizio di costituzionalit\u00e0 sia accentrato e che gli individui non possano accedere allo stesso direttamente (possibilit\u00e0 invece prevista in altri ordinamenti e che, come nella causa Neubauer c. Germania, ha facilitato l\u2019instaurazione del contenzioso climatico). Tutto ci\u00f2 non esclude, per\u00f2, che anche il giudice ordinario debba farsi interprete e garante della Carta costituzionale. D\u2019altronde, la natura incidentale del ricorso alla Consulta presuppone una prima interpretazione della Legge fondamentale da parte del giudice <em>a quo<\/em>, il cui dubbio di incostituzionalit\u00e0 discende proprio dalla lettura della Carta; a conferma di ci\u00f2, altrimenti, non avrebbe senso l\u2019impostazione, affermata dalla medesima giurisprudenza costituzionale, secondo cui prima di ricorrere alla Consulta il giudice debba preferire, tra tutte le interpretazioni possibili della norma che \u00e8 chiamato ad applicare, quella costituzionalmente orientata.<\/p>\n<p>Tuttavia, non ammettendo la giurisdizione, il Tribunale non si \u00e8 concesso nemmeno il beneficio del dubbio, nella prospettiva, poi, di ricorrere alla Consulta in via incidentale. Insomma, pur volendo ammettere che il giudice civile di Roma non fosse competente a far valere i nuovi parametri costituzionali (nonch\u00e9 la stessa obbligatoriet\u00e0 dei vincoli internazionali ex art. 117 Cost.), una volta ammessa la domanda, ci sarebbe stata ogni ragione per sollevare, quantomeno, dubbio di legittimit\u00e0 e interrogare la Consulta. Si spera, allora, che il mancato richiamo agli artt. 9 e 41 Cost. non sia altro che una svista del giudice romano, altrimenti non potrebbe che darsi ragione a chi afferma la \u00abmiseria pratica\u00bb della modifica approvata nel 2022.<\/p>\n<p>In conclusione, si \u00e8 del tutto consapevoli che la sentenza dello scorso febbraio sia solo la prima tappa di una causa che andr\u00e0 avanti e a cui, con ogni certezza, se ne aggiungeranno altre. Nel frattempo, si \u00e8 dell\u2019opinione che discuterne e cercare di approfondirne il dibattitto, anche costituzionalistico, abbia quantomeno l\u2019utilit\u00e0 di evidenziare l\u2019urgenza di una questione che vede l\u2019ordinamento italiano come uno dei fanalini di coda nell\u2019ambito dell\u2019Unione europea: dal punto di vista giurisprudenziale, e dunque della tutela dei diritti, continuando a non apportare nessun contributo alla costruzione di un modello di giustizia climatica; dal punto di vista legislativo, rimanendo l\u2019unico grande Paese europeo a non aver adottato una legge quadro sul clima. Dinanzi a una sfida di questa portata, la strada da percorrere sembra ancora lunga. Si spera che, a queste temperature, non si spezzi il fiato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Giacomo Palombino\u00a0 La prima causa climatica italiana, nota come \u201cGiudizio universale\u201d, si \u00e8 conclusa, almeno in primo grado, con un nulla di fatto: il Tribunale civile di Roma ha deciso, con sentenza dello scorso 26 febbraio, che la domanda sia da considerarsi inammissibile \u00abper difetto assoluto di giurisdizione\u00bb (si veda il commento di Cardelli). Pur &#8230; <a title=\"Il \u201cGiudizio universale\u201d \u00e8 inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/25\/il-giudizio-universale-e-inammissibile-quali-prospettive-per-la-giustizia-climatica-in-italia\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/03\/25\/il-giudizio-universale-e-inammissibile-quali-prospettive-per-la-giustizia-climatica-in-italia\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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