{"id":9226,"date":"2024-07-01T19:28:00","date_gmt":"2024-07-01T17:28:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9226"},"modified":"2024-07-01T19:28:18","modified_gmt":"2024-07-01T17:28:18","slug":"legge-calderoli-ostacoli-procedurali-rimedi-auspicabili-abbagli-evitabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/01\/legge-calderoli-ostacoli-procedurali-rimedi-auspicabili-abbagli-evitabili\/","title":{"rendered":"Legge Calderoli: ostacoli procedurali, rimedi auspicabili, abbagli evitabili"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p>di <strong>Roberta Calvano<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9227\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/01\/legge-calderoli-ostacoli-procedurali-rimedi-auspicabili-abbagli-evitabili\/autodiff\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/autodiff.jpeg\" data-orig-size=\"300,168\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"autodiff\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/autodiff.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/autodiff.jpeg\" class=\"alignright size-thumbnail wp-image-9227\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/autodiff-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/> <\/strong><\/p>\n<p>La legge 86\/2024, meglio nota come legge Calderoli, ha concluso il suo iter con la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale lo scorso 28 giugno. Decorrono quindi ora i termini per le eventuali richieste referendarie popolari o di cinque consigli regionali, nonch\u00e9 i sessanta giorni per l\u2019impugnazione della legge dinanzi alla Corte costituzionale da parte delle Regioni che ritengano lese le proprie competenze.<!--more--><\/p>\n<p>Pi\u00f9 difficile da percorrere la via del giudizio incidentale, che dovr\u00e0 probabilmente attendere l\u2019attuazione del disegno del legislatore da parte delle leggi di differenziazione, o dei decreti di fissazione degli ormai celeberrimi LEP. Si impone quindi ora al dibattito il tema delle insidie procedurali dei diversi rimedi da intentare, restando la difficolt\u00e0 del raggiungimento dell\u2019eventuale quorum, o l\u2019improbabilit\u00e0 di un\u2019accoglienza favorevole dei ricorsi da parte della Corte costituzionale, che a breve avr\u00e0 una composizione diversa, valutazioni prognostiche-politiche del tutto opinabili.<\/p>\n<p>A fronte della preoccupazione suscitata dalla legge n. 86, e dal timore che essa finisca per sciogliere l\u2019armonioso abbraccio tra principio di unit\u00e0 nazionale e principio autonomista di cui all\u2019art. 5 Cost., e che anzi l\u2019unit\u00e0 nazionale rischi in definitiva di andarsene a ramengo, si tenta quindi l\u2019esercizio di valutare i possibili rimedi costituzionalmente previsti da opporre al dettato legislativo, pur nella consapevolezza che chi li dovr\u00e0 predisporre \u00e8 gi\u00e0 alacremente all\u2019opera.<\/p>\n<p>Premessa necessaria \u00e8 la considerazione per cui la legge Calderoli \u00e8 l\u2019unico atto della sequenza che potr\u00e0 essere sottoposto ad abrogazione referendaria, perch\u00e9 le leggi di differenziazione, in quanto leggi rinforzate, saranno sottratte alle iniziative referendarie. Esiste per\u00f2 il forte rischio che il referendum arrivi troppo tardi, dopo l\u2019approvazione di leggi di differenziazione, che saranno tuttavia aggredibili per la via del giudizio di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Guardando a questi due principali rimedi si evidenzia la duplice difficolt\u00e0 derivante dai tempi lunghi del procedimento referendario e dai limiti scrutinati nel giudizio di ammissibilit\u00e0 dei quesiti, alla luce dei precedenti della Corte costituzionale. Chi conosce questa giurisprudenza e la sua incoerenza sa bene che una pluralit\u00e0 di quesiti consentirebbe, come il puntare su pi\u00f9 numeri alla roulette anzich\u00e9 su uno solo, di aggirare l\u2019ostacolo dell\u2019imprevedibile applicazione di limiti concernenti la formulazione del quesito, la sua omogeneit\u00e0, la natura costituzionalmente necessaria del complesso delle disposizioni da abrogare, il loro essere collegate alle materia del bilancio. Un solo quesito abrogativo dell\u2019intera legge rischia infatti di incagliarsi miseramente in un colpo solo su tutti gli scogli del giudizio di ammissibilit\u00e0, riunendo in un solo quesito la violazione di tutti i limiti richiamati. Sarebbe allora necessario puntare, se i comitati ne avessero le forze, su quesiti plurimi, ed in particolare sulle disposizioni procedurali, e non su quelle concernenti il finanziamento delle funzioni, oltre che su quesiti manipolativi, in aggiunta al quesito totale sull\u2019intera legge.<\/p>\n<p>Ci\u00f2, va precisato, ferma restando l\u2019esigenza di percorrere entrambe le strade &#8211; referendaria e del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale -, la seconda delle quali \u00e8 meritevole di particolare attenzione data l\u2019urgenza di attivare un ricorso prima che si giunga all\u2019avvio della differenziazione, portando le istanze delle altre Regioni dinanzi alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Su questo secondo versante, vanno innanzitutto segnalate le difficolt\u00e0 che anche un ricorso regionale sconterebbe, per la difficolt\u00e0 delle Regioni di dimostrare l\u2019interesse ad agire richiesto nel giudizio di costituzionalit\u00e0, in assenza di norme che ledano direttamente le loro competenze. Come ha sottolineato la Corte nella sent. n. 40 del 2022 sono due le \u201ccondizioni costantemente richieste (\u2026) al fine dell\u2019ammissibilit\u00e0 di censure regionali fondate su un parametro estraneo al riparto di competenze: in primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza\u201d. Ovvero di come la violazione lamentata di un parametro costituzionale non concernente la competenza \u201cridondi\u201d in una violazione delle competenze regionali.<\/p>\n<p>Un orientamento della giurisprudenza costituzionale richiede che le Regioni che intendano far valere la violazione dell\u2019art. 81 Cost. dimostrino, allegando documentazione, l\u2019effettiva incidenza sulla loro autonomia finanziaria della norma statale impugnata. La Corte ha affermato (sentt. n. 65 e 10 del 2016, 155 del 2020 e 83 del 2019) che si possono avere riduzioni di risorse senza che sia violata la competenza regionale: \u201csono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purch\u00e9 tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi\u201d. \u00c8 stato quindi richiesto alle Regioni ricorrenti di documentare che l\u2019intervento normativo abbia dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione e un pregiudizio irreparabile<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>. Questo in definitiva per segnalare l\u2019incerta ammissibilit\u00e0 di ricorsi che facessero leva in modo centrale sulla questione delle risorse<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>, che appare cruciale, insieme a quella della scarsa voce in capitolo delle altre Regioni nel procedimento disegnato dalla legge n. 86, circa le decisioni da assumere nel procedimento di differenziazione, e nel monitoraggio sull\u2019andamento della garanzia dei LEP.<\/p>\n<p>Alla luce di tutto ci\u00f2 sono diverse le iniziative regionali prefigurabili come atte ad aggirare l\u2019ostacolo dell\u2019interesse a ricorrere, aggredendo le norme che vedono una o pi\u00f9 Regioni individuabili come dirette destinatarie<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>In questa prospettiva si evidenzia innanzitutto l\u2019art. 11 c. 1. Questo articolo fa salve, per tre Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), le iniziative per la differenziazione da esse avviate prima dell\u2019approvazione della legge Calderoli, consentendo loro di avvalersi di una sorta di corsia preferenziale, a danno per\u00f2 degli attuali consigli regionali, enti locali e popolazioni interessate. Il procedimento che porta alle leggi di differenziazione \u00e8 infatti lungo e complesso e prevede una serie di interlocuzioni istituzionali che precedono la firma delle intese, all\u2019interno delle singole Regioni e a livello centrale. Nell\u2019art. 11 c. 1 \u00e8 prevista invece un\u2019accelerazione: per le Regioni che abbiano gi\u00e0 avviato le procedure di cui al 116, c. 3, Cost., sono fatte salve le iniziative gi\u00e0 avviate, consentendo di evitare cos\u00ec di ripetere il primo step di queste interlocuzioni all\u2019interno delle tre Regioni. In particolare, si deve ritenere che con ci\u00f2 ci si riferisca quantomeno alla fase della consultazione delle autonomie locali e alla deliberazione della Regione, che precede la negoziazione col Governo sulle intese. La disposizione dell\u2019art. 11, c. 1, nella sua portata di strumento di accelerazione che potenzialmente porterebbe alle leggi di differenziazione per Lombardia e Veneto molto velocemente, potrebbe essere impugnata nella misura in cui, in violazione dello stesso art. 116, c. 3, Cost., lede le prerogative dei consigli regionali e degli enti locali che avrebbero dovuto essere ascoltati. Ci\u00f2 va rilevato tanto pi\u00f9 alla luce del tempo trascorso e del rinnovo delle legislature intercorso due volte dalle iniziative avviate nel 2017. Un simile ricorso potrebbe essere promosso solo da parte di una delle tre Regioni cui essa si applica, presumibilmente l\u2019Emilia Romagna.<\/p>\n<p>Infatti, la Regione Emilia Romagna \u00e8 l\u2019unica tra le destinatarie della norma &#8211; non governata dalle forze politiche che hanno votato a favore della legge n. 86 -, ed essa pu\u00f2 dirsi esautorata della fase preliminare di avvio della richiesta di differenziazione in violazione degli artt. 116 c. 3, 5, 3, 121 c. 2.<\/p>\n<p>Va inoltre ricordato<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>, che tanto veloce fu la consultazione interna da essa svolta, che ci fu una proposta di risoluzione delle forze di opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale dell\u2019Emilia Romagna nel 2020 con cui si chiedeva di \u00abtrasmettere a questa Assemblea legislativa lo schema di intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione in modo che l\u2019Assemblea possa avviare quella fase di consultazione dei Comuni, costituzionalmente prevista, che non pu\u00f2 considerarsi esaurita nella semplice acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali o tramite la consultazione di ANCI e UPI\u00bb. La diversa composizione odierna del CAL richiederebbe comunque di ascoltarne nuovamente i componenti. Essendosi svolto per due volte il rinnovo del Consiglio regionale dopo l\u2019avvio della procedura nel 2017, il rispetto delle competenze del Consiglio, del principio rappresentativo, dell\u2019art. 116. comma 3 e del ruolo in esso attribuito alle autonomie locali, all\u2019epoca non adeguatamente sentite, pone quindi la Regione nella posizione privilegiata di essere l\u2019unica potenziale ricorrente in via diretta contro la disposizione de qua.<\/p>\n<p>Nel corso del giudizio la ricorrente potrebbe poi chiedere la sospensione cautelare delle norme impugnate (come avvenuto gi\u00e0 con ord. n. 4\/21), precludendone l\u2019applicazione anche nei confronti di Veneto e Lombardia, ex art. 35 l. 87\/1953. Ci\u00f2 perch\u00e9, \u201cqualora la Corte ritenga che l\u2019esecuzione dell\u2019atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all\u2019interesse pubblico o all\u2019ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini (\u2026) d\u2019ufficio pu\u00f2 adottare i provvedimenti di cui all\u2019art. 40\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Un\u2019ulteriore specifica lesione delle competenze di una o pi\u00f9 Regioni concerne le Regioni speciali, che trovandosi dinanzi ad una trasformazione surrettizia dell\u2019assetto del regionalismo, diverrebbero Regioni speciali \u201cdi serie b\u201d, a fronte di un numero di Regioni-differenziate \u201cdi serie a\u201d che potrebbero negoziare condizioni ulteriori di autonomia ben oltre quelle concesse dagli statuti speciali. \u00c8 vero che le cinque Regioni speciali \u201cstoriche\u201d sono destinatarie di una norma di favore concernente una sorta di \u201cclausola di maggior favore <em>bis<\/em>\u201d, contenuta nell\u2019art. 11, c. 2, ma proprio tale norma, nella sua totale indeterminatezza appare del tutto irragionevole e lesiva dell\u2019art. 116, c.1, Cost, ledendo la specialit\u00e0 delle Regioni che diversamente dalle differenziate o <em>neo-speciali,<\/em> dovrebbero previamente modificare le proprie leggi statutarie per poter accedere all\u2019esercizio di competenze analoghe a quelle differenziate sopraggiunte. Inoltre le Regioni speciali dovrebbero allo stesso modo negoziare per poter pretendere le risorse<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a> ed esercitare le competenze che saranno via via attribuite alle Regioni differenziate, ci\u00f2 ponendole sullo stesso piano di queste ultime. Pi\u00f9 in generale tali Regioni potranno essere oggetto di un potenziale \u201csorpasso\u201d derivante dalla potenziale specialit\u00e0 diffusa per tutte le altre Regioni che si avvarranno della differenziazione, come la legge consente, non potendo limiti rispetto al realizzarsi di questa prospettiva.<\/p>\n<p>Passando ad esaminare qualche idea a prima lettura della legge, circa la formulazione di possibili quesiti, si pu\u00f2 innanzitutto appuntare l\u2019attenzione sull\u2019art. 3 comma 3, laddove enumera le materie LEP. Data la crucialit\u00e0 dell\u2019oggetto, questa disposizione potrebbe essere oggetto sia di ricorso che di quesito referendario: cancellare l\u2019elenco permetterebbe di abolire le materie <em>\u201cnon LEP\u201d<\/em>, ri-espandendo le materie LEP oltre questo elenco.<\/p>\n<p>Sul versante del giudizio di costituzionalit\u00e0, le Regioni avrebbero legittimazione ad impugnare questa norma per violazione degli artt. 3 e 117 c. 2, lett. m, nonch\u00e9 c. 3,\u00a0 nella misura in cui escludendo alcune materie dai LEP, si esclude la necessit\u00e0 che per esse lo Stato garantisca uniformit\u00e0 di livelli essenziali, finanziando le relative funzioni adeguatamente. Conseguentemente andrebbe impugnato (o coinvolto nel quesito) anche il successivo art. 4, c. 2 nella parte in cui consente che il trasferimento delle materie non LEP avvenga senza attendere la procedura di fissazione dei LEP stessi.<\/p>\n<p>Un punto di difficile aggressione pu\u00f2 essere individuato nella clausola di invarianza finanziaria di cui all\u2019art. 9, c. 1, che appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte che afferma la priorit\u00e0 della determinazione dei LEP rispetto alla determinazione delle risorse (\u201cuna volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo [il diritto alla prestazione sociale di natura fondamentale, esso] non pu\u00f2 essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali\u201d<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Maggiormente aggredibili appaiono le disposizioni (di cui ai commi 4 e 5 dell\u2019art. 3), laddove affidando il monitoraggio sui LEP alla commissione paritetica tra Stato e Regione differenzianda, esclude le altre Regioni dalla procedura e dalle \u201cmodalit\u00e0 operative per monitorare l\u2019effettiva garanzia in ciascuna Regione dell\u2019erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell\u2019utilizzo delle risorse, nonch\u00e9 la congruit\u00e0 tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione\u201d. La conferenza unificata avrebbe infatti solo il potere di svolgere raccomandazioni. Il difforme trattamento tra Regioni e Regioni oltre ad essere irragionevole, ridonderebbe in lesione della competenza delle Regioni non differenziate ad esercitare un controllo sull\u2019andamento dell\u2019impiego delle risorse pubbliche, al fine di garantire servizi efficienti sul proprio territorio. Identico ragionamento vale per l\u2019art. 7, c. 4, e per l\u2019art. 8, c. 1, sul monitoraggio degli oneri finanziari, su cui la conferenza unificata ricever\u00e0 solo un\u2019informativa. Viene previsto che in caso si rendano necessarie variazioni delle aliquote (di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che sar\u00e0 assegnato alle Regioni differenziande) ci\u00f2 sia deciso d\u2019intesa con la conferenza unificata, nella quale tuttavia il parere delle Regioni non differenziate potrebbe risultare recessivo, mettendo a rischio le risorse necessarie ad esercitare le proprie competenze. Una simile ricostruzione della differenziazione gestita su base pattizia bilaterale tra Stato e singola Regione pare suscettibile di violare l\u2019art. 5, oltre agli artt. 3, 81, 119, c. 4, 117 c. 2, lett m, e c. 3 Cost.<\/p>\n<p>Cuore della disciplina e possibile motivo di ricorso, ma probabilmente debole in termini di interesse a ricorrere, sembra essere l\u2019art. 5 c. 2 secondo cui \u00e8 l\u2019intesa che individua le quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali: la violazione degli art. 3, 117., c. 3, 119 e 81, potrebbe discendere dall\u2019assenza, nella legge, di alcuna predeterminazione di criteri. La determinazione nelle intese del quantum delle quote di tributi erariali che verrebbero sottratti al bilancio dello Stato (Svimez calcola una decurtazione di circa il 30% del gettito) andrebbe a ledere l\u2019attribuzione alle altre Regioni delle quote di finanziamento pubblico necessario per le funzioni ad esse attribuite. L\u2019irragionevole indeterminatezza dei criteri di determinazione del <em>quantum<\/em> ridonderebbe in una lesione dell\u2019interesse delle altre Regioni a godere delle risorse finanziarie in termini di perequazione oltre che di finanziamento dei lep (art. 3, 119 Cost.). Pi\u00f9 incerta la via del ricorso per conflitto di attribuzione del singolo parlamentare, che potrebbe essere tentata per sollevare la questione circa l\u2019art. 2, c. 8, che prevede la sola deliberazione delle camere sulle leggi di differenziazione, in violazione dell\u2019art. 72 Cost., essendovi in questo ambito una zona franca del giudizio di costituzionalit\u00e0 (la legge non potrebbe essere impugnata in via incidentale perch\u00e9 difetterebbe la rilevanza della questione).<\/p>\n<p>Di fronte a tale variet\u00e0 di possibili punti di \u201caggressione\u201d della disciplina, sorprende che quella che, a detta dei mezzi di informazione, si sia scelto di intraprendere come arma principale, sia la via del quesito unico sull\u2019intera legge. La mente corre immediatamente al caso analogo del quesito concernente la legge n. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita, che la Corte ha dichiarato inammissibile con sent. n. 45 del 2005. Allora ci si ricolleg\u00f2 alla precedente sent. n. 35 del 1997 concernente \u00ab<em>leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione<\/em>\u00bb. Si ricordarono anche le sentt. n. 42 e n. 49 del 2000, che hanno dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 anche in ipotesi nelle quali la legislazione oggetto della richiesta referendaria garantiva solo il \u201cnucleo costituzionale irrinunciabile\u201d di tutela di un principio costituzionale, nonch\u00e9 la sent. n. 49 del 2000 circa le \u00ab<em>leggi costituzionalmente necessarie<\/em>\u00bb, \u00abin quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, <em>una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate<\/em>, cos\u00ec da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento\u00bb. Dai casi richiamati sembra emergere che il vincolo costituzionale pu\u00f2 anche riferirsi al fatto che una disciplina legislativa, anche di tardiva attuazione del dettato costituzionale, come in questo caso, comunque sussista.<\/p>\n<p>Nel 2005 poi si sanciva come non potesse \u201cobiettarsi che successivamente all\u2019esito referendario, in ipotesi favorevole ai richiedenti, potrebbe essere adottata una diversa legislazione in tema di procreazione medicalmente assistita, ma pur essa idonea a garantire almeno un minimo di tutela agli interessi costituzionalmente rilevanti nella materia: questa Corte ha gi\u00e0 avuto occasione di notare nella sent. n. 17 del 1997 che \u2013 mentre \u00absono irrilevanti\u00bb \u2026 \u00abi propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata\u00bb \u2013 <em>\u00abci\u00f2 che conta \u00e8 la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l\u2019altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito\u00a0 perch\u00e9 in contrasto con la Costituzione, presentandosi come equivalente ad una domanda di abrogazione di norme o principi costituzionali<\/em>, anzich\u00e9 di sole norme discrezionalmente poste dal legislatore ordinario e dallo stesso disponibili (sent. n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981)\u00bb. Il rischio che per la Corte questo possa essere il caso della legge Calderoli pare abbastanza elevato. E del resto la stessa Corte proseguiva nel 2005, al punto 6, come si trattasse allora, come oggi, \u201c<em>della prima legislazione organica relativa ad un delicato settore , che negli anni pi\u00f9 recenti ha conosciuto uno sviluppo<\/em> (&#8230;), <em>e che indubbiamente coinvolge una pluralit\u00e0 di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa<\/em>\u201d. Come si vede, analoghe considerazioni rischiano di essere spendibili oggi nei confronti della legge n. 86. Puntare tutto sullo strumento di un solo quesito che richieda l\u2019abrogazione totale della legge n. 86, che per di pi\u00f9, disciplinando la finanza regionale appare sostanzialmente collegata al limite delle leggi tributarie e di bilancio ex art. 75, c. 2, Cost., oltre ad essere stata inserita formalmente tra i \u201ccollegati\u201d all\u2019ultima legge di bilancio, quesito per di pi\u00f9 disomogeneo al suo interno, sembrerebbe insomma un inspiegabile quanto evitabile abbaglio.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> Sentt. n. 151 del 2016, 182 del 2015, 76 del 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a> La sentenza n. 220 del 2021 ha anche precisato che \u201cle norme incidenti sull\u2019assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo atomistico, ma solo nel contesto della manovra complessiva, che pu\u00f2 comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali (sentenza n. 83 del 2019)\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a> Come feci in audizione in I Commissione alla Camera il 20 marzo scorso, p. 5, nt. 11, https:\/\/documenti.camera.it\/leg19\/documentiAcquisiti\/COM01\/Audizioni\/leg19.com01.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.33637.20-03-2024-18-03-30.351.pdf<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\"><sup>[4]<\/sup><\/a> Che recita \u201cL\u2019esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni pu\u00f2 essere, in pendenza di giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a> Tramite l\u2019attribuzione di quote di compartecipazione al gettito di analogo livello.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\"><sup>[6]<\/sup><\/a> Sent. n. 62 del 2020, punto 4.4 e 275 del 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Roberta Calvano La legge 86\/2024, meglio nota come legge Calderoli, ha concluso il suo iter con la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale lo scorso 28 giugno. Decorrono quindi ora i termini per le eventuali richieste referendarie popolari o di cinque consigli regionali, nonch\u00e9 i sessanta giorni per l\u2019impugnazione &#8230; <a title=\"Legge Calderoli: ostacoli procedurali, rimedi auspicabili, abbagli evitabili\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/01\/legge-calderoli-ostacoli-procedurali-rimedi-auspicabili-abbagli-evitabili\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/01\/legge-calderoli-ostacoli-procedurali-rimedi-auspicabili-abbagli-evitabili\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2024%2F07%2F01%2Flegge-calderoli-ostacoli-procedurali-rimedi-auspicabili-abbagli-evitabili%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box\"><svg style=\"display:block;\" focusable=\"false\" aria-hidden=\"true\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"100%\" height=\"100%\" viewBox=\"0 0 32 32\"><path fill=\"#fff\" d=\"M28 16c0-6.627-5.373-12-12-12S4 9.373 4 16c0 5.628 3.875 10.35 9.101 11.647v-7.98h-2.474V16H13.1v-1.58c0-4.085 1.849-5.978 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