{"id":9238,"date":"2024-07-15T15:16:46","date_gmt":"2024-07-15T13:16:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9238"},"modified":"2024-07-15T16:30:17","modified_gmt":"2024-07-15T14:30:17","slug":"gli-italiani-residenti-allestero-sono-cittadini-di-serie-b","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/15\/gli-italiani-residenti-allestero-sono-cittadini-di-serie-b\/","title":{"rendered":"Gli italiani residenti all\u2019estero sono cittadini di serie B?"},"content":{"rendered":"\n<p>di <strong>Salvatore Curreri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" id=\"dimg_261\" class=\"YQ4gaf alignright\" src=\"https:\/\/encrypted-tbn0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcSoC4UvQtBd_WNzzin0bNOr41UEtF_5z_mC4Q&amp;s\" alt=\"ELEZIONI POLITICHE 2022 - Termini e modalita' esercizio dell'opzione degli  elettori residenti all'estero per il voto in Italia - Comune di Palermo\" width=\"225\" height=\"225\" data-csiid=\"TyCVZvauIafp7_UPxfSggAk_103\" data-atf=\"4\" data-ilt=\"1721049201946\" data-deferred=\"3\" \/><\/p>\n<p>1. Uno dei problemi, anche qui sollevato, suscitati dalla proposta di riforma costituzionale sul c.d. premierato riguarda il voto degli italiani all\u2019estero. Problema innanzi tutto rilevante sotto il profilo politico giacch\u00e9, per quanto gli italiani all\u2019estero che votano siano di solito pochi in termini sia assoluti (1,25 milioni nelle ultime politiche), sia percentuali rispetto agli aventi diritto (appena il 26,36% dei 4,7 milioni di elettori della circoscrizione Estero), il loro voto potrebbe comunque rivelarsi decisivo ai fini dell\u2019esito del voto. Un epilogo giudicato intollerabile, specie da quanti, in modo pi\u00f9 o meno esplicito, non hanno mai smesso di esprimere le loro riserve circa l\u2019opportunit\u00e0 delle riforme costituzionali d\u2019inizio secolo che hanno consentito a costoro di votare senza tornare in Patria.<!--more--><br \/>Anche sotto il profilo giuridico il tema \u00e8 estremamente delicato, poich\u00e9 impone di bilanciare il principio costituzionale dell\u2019eguaglianza del voto, sancito dall\u2019art. 48.2 Cost., con le successive disposizioni riguardanti l\u2019istituzione della circoscrizione Estero (art. 48.3) e l\u2019assegnazione dei relativi seggi (artt. 56.4 e, implicitamente, 57.4 Cost.). Il che solleva, come vedremo, tutta una serie di questioni di non facile e immediata risoluzione.<\/p>\n<p>2. Com\u2019\u00e8 noto, oggi gli italiani residenti all\u2019estero che ne fanno espressa richiesta possono votare per corrispondenza eleggendo nella circoscrizione loro dedicata appena dodici parlamentari (otto deputati e quattro senatori), rispetto ai venti (dodici deputati e otto senatori) inizialmente previsti prima dell\u2019approvazione della legge cost. n. 1\/2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari. Una diminuzione in termini sia assoluti che percentuali (dal 2,11 al 2%, rispetto al loro totale, con un leggero aumento \u2013 dall\u20191,9 al 2% per la Camera e una sensibile diminuzione \u2013 dal 2,53 al 2% &#8211; per il Senato). Tale sparuta rappresentanza parlamentare \u00e8 conseguenza del fatto che, ai sensi degli artt. 56.4 e 57.4 Cost., la circoscrizione Estero \u00e8 considerata completamente separata dalle circoscrizioni elettorali nazionali per quanto riguarda: sia, al numeratore, il numero dei residenti (gli italiani all\u2019estero non sono inclusi nella popolazione nazionale perch\u00e9 \u201cnon abitanti della Repubblica\u201d); sia, al denominatore, il numero dei seggi da eleggere in ciascuna delle due Camere, anche in questo caso prefissato anzich\u00e9 essere incluso nel numero complessivo dei seggi da assegnare. Cos\u00ec, ad esempio, se alla Camera dei deputati, in base al rapporto tra popolazione e seggi (392) nazionali, abbiamo un seggio ogni 117 mila abitanti circa, nella circoscrizione Estero, in base al rapporto tra residenti e seggi (8), abbiamo un seggio ogni 587 mila residenti circa. In definitiva, gli italiani all\u2019estero eleggono molti meno deputati e senatori di quelli cui avrebbero diritto se, ai fini della assegnazione dei seggi spettanti alla loro circoscrizione, il loro numero fosse incluso in quello degli elettori nazionali anzich\u00e9 essere considerato a parte.<\/p>\n<p>La dimensione di \u201criserva indiana\u201d (Vigevani) in cui gli italiani residenti all\u2019estero sono stati finora confinati verrebbe parzialmente a cessare se la riforma costituzionale sul premierato fosse approvata. Questa, infatti, prevede che alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio eletto sia assegnato un premio su base nazionale che garantisca loro la maggioranza dei seggi in ciascuna delle due Camere (proposto art. 92.3 Cost.). Di conseguenza gli italiani residenti all\u2019estero, alla pari degli altri cittadini, non solo eleggerebbero il Presidente del Consiglio ma, con il loro voto contribuirebbero conseguentemente a determinare la maggioranza alla Camera e al Senato, andando cos\u00ec ben oltre il mero diritto di tribuna (come detto appena il 2% dei seggi totali) loro riservato dalla Costituzione.<\/p>\n<p>3. Per neutralizzare tale effetto, quanti lo ritengono indesiderabile e illegittimo hanno formulato alcune proposte, tutte accomunate dall\u2019obiettivo di sottostimare il voto degli italiani residenti all\u2019estero. <br \/>Cos\u00ec, anche a tal fine, chi preferisce all\u2019elezione diretta del Presidente del Consiglio la sua designazione indiretta propone di considerare eletto il Presidente del Consiglio che avr\u00e0 ottenuto pi\u00f9 seggi anzich\u00e9 pi\u00f9 voti (pi\u00f9 precisamente: collegato al raggruppamento politico che avr\u00e0 ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere, con eventuale ricorso al ballottaggio). In tal modo, infatti, il voto degli italiani residenti all\u2019estero inciderebbe sull\u2019esito delle elezioni nella misura ridotta dei seggi loro assegnati. Si tratta di una soluzione che, salvo quanto si dir\u00e0 dopo, potrebbe risolvere il problema ma che, com\u2019\u00e8 noto, non trova il consenso dell\u2019attuale maggioranza, la quale considera l\u2019elezione diretta un punto irrinunciabile della sua proposta di riforma, al fine di evitare possibili \u201cribaltoni\u201d della maggioranza elettorale scaturita dalle urne nonch\u00e9 un probabile protagonismo del Presidente della Repubblica nella gestione delle crisi di governo.<\/p>\n<p>4. In alternativa, si propone di \u201csottopesare\u201d il voto degli italiani residenti all\u2019estero, attribuendogli un valore inferiore ad uno, in funzione dell\u2019attuale rapporto intercorrente tra il numero di costoro e il numero complessivo dei seggi della circoscrizione Estero. In pratica &#8211; si sostiene &#8211; poich\u00e9 il voto degli italiani residenti all\u2019estero \u00e8 sottorappresentato, dato che eleggono appena un quarto dei parlamentari cui avrebbero diritto in base alla loro consistenza numerica, il loro voto per il Presidente del Consiglio dovrebbe conseguentemente valere per un quarto, cio\u00e8 0,25. In altri termini il voto per il candidato Presidente del Consiglio di un italiano residente in Patria equivarrebbe a quattro voti degli italiani residenti all\u2019estero.<\/p>\n<p>Mi sembra una conclusione assolutamente inaccettabile sotto il profilo costituzionale perch\u00e9 pretenderebbe di tramutare l\u2019attuale diseguaglianza del voto degli italiani residenti all\u2019estero \u201cin arrivo\u201d, cio\u00e8 in relazione al diritto dei cittadini di poter concorrere a parit\u00e0 di condizioni al risultato finale del voto (output), in un futura diseguaglianza del voto \u201cin partenza\u201d (Luciani), violando cos\u00ec il principio, sancito dall\u2019art. 48.2 Cost., per cui ogni cittadino ha diritto a che il proprio voto, all\u2019atto della sua espressione (input) sia pari agli altri: un uomo un voto, a nessuno nessun voto; a nessuno pi\u00f9 di un voto; a nessuno meno di un voto.<\/p>\n<p>4.1 La Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 43 del 1961 ha affermato che \u201cl&#8217;esigenza sancita dall&#8217;art. 48 Cost., che il voto&#8230; deve essere anche eguale, riflette l&#8217;espressione del voto, nel senso che ad essa i cittadini addivengano in condizioni di perfetta parit\u00e0, non essendo ammesso n\u00e9 il voto multiplo, n\u00e9 il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi&#8230;\u201d. Il principio di eguaglianza del voto \u00e8 dunque diretto \u00abad assicurare la parit\u00e0 di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, senza riguardare le fasi anteriori o successive a tale momento\u00bb (v. sentenza n. 173\/2005 ed i precedenti da questa richiamati). Il principio di eguaglianza, per\u00f2, \u201cnon si estende, altres\u00ec, al risultato concreto della manifestazione di volont\u00e0 dell&#8217;elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari\u201d (sempre sentenza n. 43\/1961), pena altrimenti l\u2019incostituzionalit\u00e0 di qualunque formula elettorale diversa dal proporzionale puro.<\/p>\n<p>Non pare dunque si possa far leva sulle in certa misura ineliminabili distorsioni che si producono nell\u2019output elettorale, in questo caso tra elettori e seggi assegnati, per giustificare violazioni nell\u2019input, attribuendo al voto di una certa categoria di cittadini un valore numerico non eguale ma inferiore a uno.<\/p>\n<p>4.2 Diverse furono le ragioni che indussero il legislatore costituzionale a dare agli italiani residenti all\u2019estero, rispetto agli altri concittadini, una rappresentanza parlamentare specifica (Fusaro), numericamente fissa, proporzionalmente inferiore e di natura separata (si rammenti che il testo originario dell\u2019art. 8.1.b) legge 459\/2001, prima della modifica del 2017, prevedeva che i candidati della circoscrizione Estero dovevano essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione): il timore altrimenti di un eccessivo aumento del numero dei parlamentari; il non essere gli italiani all\u2019estero soggetti all\u2019obbligo di concorrere alla spese pubbliche (art. 53 Cost.), salvo eventualmente per gli immobili posseduti nel territorio italiano; il numero incerto di elettori, visto che gli italiani residenti all\u2019estero possono pur sempre optare \u2013 per quanto sia raro \u2013 per il voto nel Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; l\u2019elevato astensionismo (per quanto il gap con il dato nazionale vada riducendosi), visto che ad esempio nelle ultime politiche ha votato l\u2019appena 26,6% degli aventi diritto; infine, e forse soprattutto, il timore che il voto non presidiato per corrispondenza avrebbe potuto non essere personale, libero e segreto come invece richiesto dall\u2019art. 48.2 Cost. (cui il successivo terzo comma di fatto deroga).<\/p>\n<p>4.3 Peraltro la possibilit\u00e0 che il peso del voto degli elettori possa dipendere dal numero dei seggi assegnati fu introdotta gi\u00e0 con la riforma costituzionale del 1963 quando, nel fissare in trecento quindici il numero dei senatori, si stabil\u00ec che tutte le Regioni (tranne la Valle d\u2019Aosta e poi il Molise) ne avessero almeno sette (ora tre), in tal modo sovrarappresentando quelle meno popolose. Il che significa, in pratica, che ad esempio in Basilicata (che elegge 3 senatori) si ha un seggio ogni 192 mila abitanti, mentre in Lombardia (che elegge 31 senatori) si ha un seggio ogni 313 mila. Nel caso della circoscrizione Estero la deroga al canone dell\u2019eguaglianza \u00e8 stata pi\u00f9 vistosa, visto che il legislatore costituzionale ha cristallizzato una volta per tutte, e non solo nel \u201cminimo\u201d, il numero dei parlamentari \u201cesteri\u201d (Chiara).<\/p>\n<p>Il fatto che la stessa Costituzione attribuisca al voto degli elettori delle Regioni meno popolose un peso maggiore pu\u00f2 portare a concludere, riprendendo l\u2019esempio appena fatto, che il voto degli elettori lucani per il Presidente del Consiglio dovrebbero percentualmente \u201cpesare\u201d di meno rispetto a quelli lombardi? Evidentemente no, perch\u00e9 la sotto o sovra rappresentazione di parti del territorio nell\u2019attribuzione dei seggi \u00e8 un effetto ineliminabile della scelta &#8211; all\u2019atto di stabilire come eleggere i membri di un\u2019assemblea rappresentativa &#8211; di suddividerli in circoscrizioni elettorali, anzich\u00e9 concentrarli in un collegio unico nazionale, cos\u00ec da valorizzare, seppur in termini non esclusivi ex art. 67 Cost., il legame degli eletti con il territorio, in questo caso con le Regioni e le Province autonome di cui si compone la Repubblica.<\/p>\n<p>5. Queste considerazioni ovviamente non valgono, n\u00e9 possono mai valere, quando si tratti di eleggere non un organo collegiale ma una carica monocratica, ipotesi in cui qualsiasi meccanismo di sotto o sovra rappresentazione del voto non pu\u00f2 che tradursi nella palese violazione della sua eguaglianza. Nell\u2019elezione diretta, infatti, vengono per loro natura meno quelle distorsioni che, come detto, sono in certa misura ineliminabili in un\u2019assemblea elettiva per cui qualunque alterazione del valore del voto non pu\u00f2 che costituire una lesione del principio costituzionale che vuole il voto eguale per tutti. Ci\u00f2 trova conferma, del resto, nel fatto che il voto degli italiani residenti all\u2019estero non \u00e8 affatto sottostimato nel suo peso quando si tratta di votare in un referendum abrogativo o costituzionale.<\/p>\n<p>Anzi, sotto questo profilo, la possibilit\u00e0 degli elettori all\u2019estero di eleggere, a pari titolo con gli altri concittadini il (futuro) del Presidente del Consiglio potrebbe contribuire a sanare in parte quella che \u00e8 stata giudicata (Desantis) l\u2019attuale inaccettabile violazione del principio d\u2019eguaglianza, aggravata dalla riduzione del numero dei parlamentari. Tesi peraltro suffragata dal Rapporto finale della missione di valutazione elettorale dell\u2019Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell\u2019Uomo (ODIHR) che, in relazione alle elezioni del 4 marzo 2018, ha rilevato criticamente \u201cla grande discrepanza nel numero di votanti necessari per essere eletti, in particolare per il Senato e per la circoscrizioni estere\u201d, rilevando la necessit\u00e0 di \u201cprendere in considerazione la possibilit\u00e0 di aderire pi\u00f9 strettamente alla quota elettorale per tutte le circoscrizioni del paese, comprese quelle estere, in linea con le buone pratiche internazionali in materia di uguaglianza di voto, fatta salva la tutela delle minoranze\u201d (\u00a7 V).<\/p>\n<p>Per questo motivo costituirebbe una ancor pi\u00f9 grave violazione del principio d\u2019eguaglianza escludere gli italiani all\u2019estero dal voto per il Presidente del Consiglio, riservandolo ai soli italiani residenti nel territorio nazionale.<\/p>\n<p>In ogni caso, la natura del problema impone che esso sia affrontato e risolto in Costituzione, anzich\u00e9 in sede di legge elettorale, poich\u00e9 si tratterebbe in questo caso di parificare il voto degli italiani residenti all\u2019estero a quello degli altri concittadini, non estendendo quel regime derogatorio che la stessa Costituzione ha previsto esclusivamente per la loro rappresentanza parlamentare.<\/p>\n<p>In conclusione, quindi, il fatto che gli italiani residenti all\u2019estero eleggano un numero estremamente ridotto di deputati e senatori non dovrebbe indurre a ridurre in pari misura percentuale il loro diritto di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio e a determinare eventualmente, di conseguenza, la maggioranza parlamentare. Al contrario, il loro pieno diritto in tal senso potrebbe contribuire a farli uscire da quello stato di cittadini di serie B, dove finora il legislatore li ha confinati, con motivazioni forse non pi\u00f9 sostenibili sotto il profilo del rispetto del principio d\u2019eguaglianza di voto e della loro pari dignit\u00e0 sociale rispetto agli altri concittadini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Curreri 1. Uno dei problemi, anche qui sollevato, suscitati dalla proposta di riforma costituzionale sul c.d. premierato riguarda il voto degli italiani all\u2019estero. Problema innanzi tutto rilevante sotto il profilo politico giacch\u00e9, per quanto gli italiani all\u2019estero che votano siano di solito pochi in termini sia assoluti (1,25 milioni nelle ultime politiche), sia &#8230; <a title=\"Gli italiani residenti all\u2019estero sono cittadini di serie B?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/15\/gli-italiani-residenti-allestero-sono-cittadini-di-serie-b\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/07\/15\/gli-italiani-residenti-allestero-sono-cittadini-di-serie-b\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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