{"id":9264,"date":"2024-08-05T19:00:02","date_gmt":"2024-08-05T17:00:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9264"},"modified":"2024-08-05T19:00:26","modified_gmt":"2024-08-05T17:00:26","slug":"autonomia-differenziata-il-punto-di-vista-di-una-modesta-esperienza-diretta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/08\/05\/autonomia-differenziata-il-punto-di-vista-di-una-modesta-esperienza-diretta\/","title":{"rendered":"Autonomia differenziata. Il punto di vista di una modesta esperienza diretta"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><strong> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"7763\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/05\/05\/costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni\/rodin\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\" data-orig-size=\"750,1000\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Rodin\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin-225x300.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-7763\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/strong>di\u00a0<strong>Claudio Stefano Tani<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Il decennio 1970\/1980 si era aperto con la strage di Piazza Fontana e gli echi della bomba (morte di Pinelli, Calabresi e la strage alla Questura di Milano) e chiuso con la strage di Bologna; nel mezzo l\u2019Italicus, via Fani e l\u2019assassinio di Aldo Moro, di Guido Rossa e Walter Tobagi. In questo drammatico clima politico venivano approvati lo Statuto dei lavoratori, il divorzio, il diritto all\u2019aborto, la riforma sanitaria e si avviava l\u2019attuazione dell\u2019art.115 della Costituzione.\u00a0 Questo il contesto alla nascita e alle prime esperienze delle Regioni a statuto ordinario, che smentirono scetticismo di molti.<!--more--><\/p>\n<p>1, Senza aspettare la l.n.382\/1975 sull\u2019ordinamento delle Regioni a statuto ordinario e il d.p.r. n. 616\/1977 di attuazione della delega, alcune Regioni anticiparono un intenso processo riformatore della legislazione dello Stato. Due esempi spiegano l\u2019affermazione. Mi limito alla Lombardia, che fu antesignana, ma analogo ruolo svolsero all\u2019epoca altre Regioni.<\/p>\n<p>La riforma sanitaria (l. 833\/1978) istitutiva del Servizio sanitario nazionale e la riforma \u201cBasaglia\u201d (l. 180\/1978, il pi\u00f9 alto esempio di civilt\u00e0 legislativa mai pi\u00f9 superato) furono varate dopo la l.r. 37\/1972 della Lombardia di <em>\u201cIstituzione dei comitati sanitari di zona e della medicina <u>preventiva, sociale e di cura<\/u>\u201d<\/em>. Gli aggettivi segnavano la svolta.<\/p>\n<p>Un esempio riguardante, invece, l\u2019assetto della propriet\u00e0 privata in conformit\u00e0 con gli scopi di cui all\u2019art. 42 della Costituzione fu la l. 10\/1977, <em>\u201cNorme in materia di edificabilit\u00e0 dei suoli\u201d,<\/em> nota come legge Bucalossi, approvata dopo la l.r. 51\/1975 della Lombardia \u201c<em>Disciplina urbanistica del territorio <u>e misure di<\/u> <u>salvaguardia del patrimonio naturale e paesistico<\/u>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La qualit\u00e0 normativa regionale di quel decennio era figlia di una genuina visione dell\u2019effettivit\u00e0 dei diritti sociali e individuali. Il legislatore regionale proveniva da un largo contesto sociale che lo aveva selezionato e che conosceva bene. La chiarezza della normativa era la premessa per un ceto politico consapevole della necessit\u00e0 di una svolta anche per questo aspetto. La legge regionale esprimeva la volont\u00e0 di farsi capire dai destinatari e di rispettarli. Il consigliere regionale sapeva che quando parli ti rivolgi a qualcuno e se il tuo interlocutore non ti capisce non parli a nessuno; quando scrivi, scrivi per qualcuno e se il tuo scrivere \u00e8 non difficile, ma incomprensibile quello che scrivi sar\u00e0 respinto e dimenticato e la legge non sar\u00e0 applicata. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Nessuno si aspettava un processo indolore. Segu\u00ec un continuo braccio di ferro con i Ministeri decisi a fare delle Regioni nuove burocrazie controllate non dagli organi politici eletti, ma dal personale statale trasferito, padrone delle assegnazioni di risorse e di poteri di spesa in settori strategici come la sanit\u00e0 e l\u2019agricoltura, data l\u2019insufficienza delle risorse ricavabili dalla prima legge (l. 281\/1970) sull\u2019autonomia impositiva delle Regioni.<\/p>\n<p>La panoramica pi\u00f9 completa di quel decennio sull\u2019evoluzione della legislazione regionale, della giurisprudenza costituzionale, ordinaria e delle giurisdizioni speciali venne offerta da Sergio Bartole e Luciano Vandelli (<em>Le Regioni nella<\/em> <em>giurisprudenza<\/em> &#8211; 1980, il Mulino).<\/p>\n<p>In quella ricerca (si rinvia all\u2019introduzione di Sergio Bartole) trova conferma il fatto che, in virt\u00f9 della legislazione regionale e dei nuovi rapporti con i poteri locali, mutava faticosamente anche la dimensione politica dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. I principi organizzativi della riforma regionale e dei poteri locali tentavano, in una nuova dimensione, con qualche illusione di troppo, di costruire una collettivit\u00e0 intelligente in cui l\u2019individuo sociale e il suo rovescio, quello liberale isolato, proprietario, calcolatore, avrebbero potuto integrarsi, secondo l\u2019indirizzo dell\u2019art. 2 della Costituzione. Ma le cose andarono diversamente.<\/p>\n<p><strong>2 \u2013<\/strong> Cominci\u00f2 la sovraeccitazione delle Bicamerali. Alla Commissione Bozzi \u201883\/\u201985, seguirono quella De Mita\/Iotti \u201893\/\u201994 e, la pi\u00f9 ambiziosa, D\u2019Alema\/Tatarella \u201897\/\u201998, che avrebbero dovuto, tra le altre cose, sovvertire il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Nessuna fin\u00ec il lavoro. Il problema era rinviato, ma in un clima politico ormai insofferente alla Costituzione.<\/p>\n<p>Negli anni \u201990 l\u2019accresciuta influenza di alcune personalit\u00e0 estranee alla matrice costituzionale fu decisiva; tre nomi su tutti, Gianfranco Miglio, Giuseppe Tatarella e Mirko Tremaglia.\u00a0Le Regioni furono un duro campo di battaglia di questa seconda fase, egemonizzata dall\u2019ascesa di una classe politica e di Governi espressione della decadenza industriale e della conseguente perdita di peso numerico e di ruolo politico unitario nazionale della classe operaia.<\/p>\n<p>Se le Regioni del Nord oggi sono in prima linea in difesa dell\u2019autonomia differenziata \u00e8 perch\u00e9 al Nord si \u00e8 affermata una borghesia semicolta e piena di s\u00e9, convinta della propria superiorit\u00e0 e di poter autogovernarsi, frustrata dalla presunta mancanza di attenzione nei propri confronti (su tutto la questione fiscale), incitata da un ceto industriale in cerca di rivincita dopo lo Statuto dei lavoratori e a sua volta messo all\u2019angolo dall\u2019irresistibile ascesa del primato della finanza.<\/p>\n<p>Al Centro Sud la questione meridionale persisteva sotto il segno dell\u2019ambiguit\u00e0. Sull\u2019avvio dell\u2019esperienza regionale gravarono a lungo gli effetti limacciosi delle rivolte fasciste de l\u2019Aquila e dei <em>\u201cboia chi molla\u201d<\/em> di Reggio Calabria.<\/p>\n<p>\u00c8 intatta l\u2019attualit\u00e0 della mai abbastanza studiata lezione gramsciana sulla questione meridionale e di quella liberale di Giovanni Amendola. Anche dal versante pi\u00f9 conservatore, che pure aveva grandi responsabilit\u00e0 per l\u2019arretratezza del Sud, non mancarono diagnosi amare di testimoni del fallimento del meridionalismo liberale. Giustino Fortunato scriveva a Pasquale Villari del 1899: <em>\u201cLa classe dominante del mezzogiorno sar\u00e0 per un Governo di reazione e di violenza. L\u2019abisso fra Nord e Sud, anche per questo si andr\u00e0 sempre pi\u00f9 allargando\u2026Ah, l\u2019Italia ufficiale ignora le terribili angustie dell\u2019Italia meridionale\u201d<\/em>. (G. Fortunato, <em>Carteggio, <\/em>Laterza, 1981).<\/p>\n<p>Meno di cinquant\u2019anni dopo Rodolfo Morandi, sull\u2019<em>Avanti<\/em> di Torino del 25 luglio 1945, ricordava come il Nord con i partiti e con il CLN avesse compiuto \u201c<em>un\u2019esperienza politica molto pi\u00f9 avanzata<\/em>. <em>Ci\u00f2 causa uno sfasamento con il resto del Paese<\/em>.<em> C\u2019\u00e8 un divario di metodo e di vedute, perfino di sensibilit\u00e0, nell\u2019impostare il problema politico italiano\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>La connessione tra divario economico e divario politico non fu mai spezzata. I drammi del Centro Sud della malavita, della disoccupazione e dell\u2019emigrazione, furono affidati a un\u2019industrializzazione coloniale, nel lungo periodo finita nella spoliazione dei territori e nel degrado ambientale ad opera di una criminalit\u00e0 manageriale politicamente protetta. \u00a0<\/p>\n<p>Lasciamo al loro posto nella storia la <em>devolution<\/em> o la tripartizione in <em>Padania, Etruria <\/em>e <em>Mediterranea<\/em>. A partire dagli anni \u201990 vi \u00e8 stato un processo di osmosi tra Nord e Sud, di segno opposto a quello dal dopoguerra. La criminalit\u00e0 organizzata ha occupato una parte dell\u2019economia del Nord. Gli schiavi e i caporali non sono pi\u00f9 soltanto al Sud, ma nel Lazio, nel Veneto, in Lombardia, in Emilia-Romagna, al servizio di multinazionali della logistica, non solo nella raccolta di pomodori, negli allevamenti di bestiame, o nelle risaie vercellesi. Un processo storico concluso con la concomitante sconfitta del principio solidarista e di quello liberale. \u00a0<\/p>\n<p><strong>3 &#8211; <\/strong>La legge sull\u2019autonomia differenziata \u00e8 soltanto uno stadio avanzato di un processo degenerativo di cui tutta la politica \u00e8 responsabile.<\/p>\n<p>Il tentativo di risposta organica alle pressanti rivendicazioni autonomiste, dopo la riforma del 2001(l. cost. 3\/2001), che nelle intenzioni tendeva a rafforzare le Regioni secondo la logica della sussidiariet\u00e0, si risolse nella riforma costituzionale cd. \u201cRenzi\/Boschi\u201d con l\u2019intento di diminuire l\u2019autonomia (funzioni e competenze) delle Regioni ordinarie e di congelare con efficacia differita quella delle Regioni speciali con la cd. \u201cclausola di salvaguardia\u201d, puntando al livellamento graduale dell\u2019assetto regionale.<\/p>\n<p>Il dibattito che segu\u00ec si concentr\u00f2 invece, naturalmente, sulla fine del bicameralismo perfetto e sulla riforma connessa del sistema elettorale. Dopo la sconfitta di quella proposta nell\u2019indifferenziato coacervo plebiscitario del referendum del 2016, la riforma del 2001 del Titolo V ha trovato attuazione con la legge Calderoli.<\/p>\n<p>Il referendum e i ricorsi diretti alla Corte costituzionale sono tentativi di terapia sintomatica, che non elimineranno le cause della crisi perch\u00e9 \u00e8 una sconfitta di sistema, come \u00e8 stata quella autolesionista inferta con la riforma Monti (l. cost. 1\/2012) degli articoli 81 e 97 della Costituzione. E il cerchio si chiude qui, perch\u00e9 sar\u00e0 proprio la riforma Monti del 2012, con i limiti dettati in coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea, (vedi art. 2, art. 5, art.9 e art.11 della legge Calderoli) a fissare il quadro finanziario di manovra delle leggi di approvazione delle intese, che in quanto leggi rinforzate non saranno assoggettabili a referendum. L\u2019autonomia differenziata \u00e8 concepita gi\u00e0 paralizzata dalle regole dell\u2019austerit\u00e0 e del patto di stabilit\u00e0 che, va da s\u00e9, colpiranno le Regioni finanziariamente pi\u00f9 deboli.<\/p>\n<p><strong>4 \u2013<\/strong> Pi\u00f9 che giustamente \u00e8 stato ricordato (G. Azzariti, <em>il manifesto<\/em> 23 luglio 2024) che non ci libereremo dal \u201c<em>pericolo dell\u2019autonomia cos\u00ec come concepita dall\u2019attuale maggioranza\u2026<\/em> <em>finch\u00e9 non si riuscir\u00e0 a cancellare l\u2019attuale disposizione costituzionale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><em>Si parva licet<\/em>: Il rischio pi\u00f9 insidioso per il referendum sta proprio nell\u2019affermazione appena citata, nella misura in cui, oggettivamente, gli avversari potrebbero dedurre che la legge Calderoli \u00e8 l\u2019oggetto simulato della consultazione referendaria, perch\u00e9 quello vero \u00e8 <em>\u201cl\u2019attuale disposizione<\/em> <em>costituzionale\u201d<\/em> da \u201c<em>cancellare\u201d<\/em> in quanto fonte del <em>\u201cpericolo dell\u2019autonomia\u201d<\/em> come concepita dalla maggioranza. Il referendum rischia cos\u00ec di essere interpretato come il tentativo obliquo di intervenire sulla disposizione costituzionale e quindi dichiarato inammissibile, anche a prescindere dal dubbio, infondato, se la legge Calderoli sia o non sia a contenuto costituzionalmente necessario o addirittura vincolato.<\/p>\n<p>La fretta \u00e8 una pessima consigliera. La Prof. Roberta Calvano (su questa rivista 01\/07\/ 2024) ha messo giustamente in guardia sui rischi del referendum con un quesito unico avente ad oggetto tutta la legge Calderoli e dei ricorsi diretti delle Regioni alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>La precipitosa decisione per un quesito referendario unico su un testo di legge avente ad oggetto tante, troppe, materie tra loro disomogenee suscita forti perplessit\u00e0. Voglio essere smentito, ma il rischio di inammissibilit\u00e0 del referendum abrogativo totale, alla luce del <em>trend<\/em> giurisprudenziale della Corte costituzionale ricordato dall\u2019Autrice, \u00e8 tutt\u2019altro che ipotetico.\u00a0La Corte costituzionale non ha mai cambiato la propria idea a proposito di libert\u00e0 di voto nel referendum; materie diverse non possono essere sottoposte a un unico quesito indifferenziato. In altre parole la Corte ci ha sempre detto che, nel referendum ai sensi dell\u2019art 75, la libert\u00e0 di voto consiste nella libert\u00e0 di scegliere cosa abrogare e cosa non abrogare di una legge.<\/p>\n<p>Non deve trarre in inganno l\u2019illusione che in gioco ci sarebbe una sola materia omnicomprensiva, ovvero in un unico indivisibile contesto tutte le forme e le condizioni di autonomia di cui al terzo comma dell\u2019art 116 e nemmeno il fatto che l\u2019art.75 della Costituzione contempli anche l\u2019abrogazione \u201ctotale\u201d di una legge mediante referendum.<\/p>\n<p>Il criterio \u00e8 quello dell\u2019omogeneit\u00e0; la domanda ricavabile dalla lettura delle singole abrogazioni richieste e di quelle non richieste deve essere chiara, semplice, coerente e comprensibile. Invece il quesito unico costringe a dire s\u00ec o no, con una sola manifestazione di volont\u00e0, indifferentemente a ci\u00f2 che si vuole abrogare e a ci\u00f2 che non si vuole abrogare; anzi a ci\u00f2 che il cittadino medio \u201ccrede di sapere\u201d di voler abrogare o non abrogare. E se non gli \u00e8 chiaro, salvo che sia teleguidato, come dargli torto se in buona fede non voter\u00e0?<\/p>\n<p>\u00c8 come sperare nel <em>jackpot<\/em>, ammettiamo, ma l\u2019unica esile <em>chance<\/em> di ammissibilit\u00e0 del quesito di abrogazione totale \u00e8, forse, soltanto che la normativa residua non potrebbe essere accusata di incoerenza, nella misura in cui in caso di vittoria dei \u201cs\u00ec\u201d tutto tornerebbe come prima, con il tempo per un\u2019inversione di rotta. Si creerebbe una situazione di stasi, che a volte, anche in politica, \u00e8 un\u2019incomparabile <em>chance<\/em>, di cui per\u00f2 \u00e8 dubbio che l\u2019attuale classe politica, compresi i promotori del referendum, approfitter\u00e0 per rimediare ai guasti del passato.<\/p>\n<p>Per il ricorso diretto alla Corte costituzionale il problema \u00e8 la sussistenza dell\u2019interesse al ricorso, consistente nella lesione attuale e concreta della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Regione ricorrente (Corte cost. n. 216\/2008). L\u2019interesse ad agire potrebbe anche presupporre la sola esistenza della legge da impugnare, a prescindere dal fatto che non sia stata ancora applicata (Corte cost. 88\/2006), ma soltanto se \u00e8 sicuro che quando sar\u00e0 applicata, ci\u00f2 avverr\u00e0 con quel concreto e sin da ora predeterminato contenuto ritenuto lesivo della sfera di competenza della Regione ricorrente (art. 127 Cost.).<\/p>\n<p>Tuttavia non si versa in questa eventualit\u00e0, tanti sono i labirintici percorsi (vedi l\u2019art.2 sul <em>Procedimento di approvazione delle intese<\/em>) che rendono incerti sia i tempi, sia i concreti contenuti applicativi della legge. La possibilit\u00e0 (art.116, III c. Cost.) di ulteriori forme particolari di autonomia sono affidate a un futuro ed incerto contenuto di ogni singola intesa.\u00a0Se non vi \u00e8 alcuna certezza su quale sar\u00e0 il concreto regolamento degli interessi disciplinato da ogni intesa con le singole Regioni, n\u00e9 quali pregiudizi deriveranno agli interessi costituzionalmente garantiti di altre Regioni, manca la prova della lesione; prova che deve essere data per ogni fattispecie che attribuir\u00e0 le \u201c<em>ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma, siamo di fronte a una legge di natura eminentemente procedimentale, congegnata, oggettivamente, per scongiurare sia il referendum, sia i ricorsi diretti delle Regioni. La giustizia costituzionale non potr\u00e0 essere di aiuto senza un\u2019autocritica radicale e un\u2019iniziativa \u201cpolitica\u201d che segnino l\u2019inversione di rotta rispetto a quella intrapresa dalla sovraeccitazione dei decenni passati nel mettere mano alla Costituzione.<\/p>\n<p>Smettiamo anche di chiedere alla Corte costituzionale di farsi camera di compensazione di quello che la politica non sa, non pu\u00f2 o non vuole fare. La cosiddetta \u201canima politica\u201d della Corte non pu\u00f2 essere sempre invocata ed \u00e8 una doverosa prudenza evitare cocenti delusioni. Ma riprendiamo il vero problema pi\u00f9 evidentemente politico.<\/p>\n<p><strong>5 &#8211;<\/strong> Si tratta di un referendum su una legge che non offre all\u2019elettore opzioni culturali e ideologiche chiare e immediate riguardanti i diritti soggettivi individuali, ma coinvolge molti aspetti eminentemente tecnici. Si versa quindi in una situazione in cui al referendum, in ipotesi dichiarato ammissibile, si arriver\u00e0 con tanti aspetti non proprio chiari per il cittadino.<\/p>\n<p>Nei referendum la presenza di opzioni ideologiche e culturali chiare \u00e8 condizione necessaria, ma non sufficiente. Come \u00e8 sempre avvenuto, se non vi \u00e8 sintonia, o vi \u00e8 contrasto con lo stadio evolutivo della societ\u00e0 il voto sancir\u00e0 la sconfitta dei promotori.\u00a0I referendum su divorzio (1974) e aborto (1981) sanzionarono la sconfitta della destra integralista cattolica rispetto all\u2019evoluzione della coscienza sociale dei diritti civili cui quella parte sociale e politica non voleva rassegnarsi e, sul secondo, non si \u00e8 tuttora rassegnata.<\/p>\n<p>Sul versante opposto l\u2019esito del referendum del 1985 per abrogare il colpo di mano del decreto di San Valentino sulla scala mobile sanzion\u00f2 la sconfitta della sinistra la cui base sociale aveva sostenuto quasi da sola tutto il peso della ripresa post bellica. Era una base sociale composta anche da grandi masse di immigrati dal Sud, che erano portatrici non solo di manodopera alla catena di montaggio, ma di cultura, come lo sono stati tutti i grandi fenomeni migratori. L\u2019esperienza del Nord e quella del Sud Italia si erano giustapposte completandosi a vicenda in un processo storico unitario, laddove l\u2019Italia liberale aveva segnato il suo pi\u00f9 tragico fallimento.<\/p>\n<p>A questa base sociale, che dalla met\u00e0 degli anni \u201870 era alle prese con la prima grande crisi industriale, da anni (dal 1977 con il discorso di Berlinguer all\u2019assemblea degli operai del Pci di Milano) erano stati proposti, a chi li aveva sempre praticati, rigore e austerit\u00e0; mentre la parte di ceto medio antioperaia si stava riorganizzando e riprendendo (la marcia degli ottantamila) gli spazi lasciati liberi dalla sinistra che aveva raggiunto l\u2019apice elettorale e di influenza politica, ma iniziava la parabola discendente. Quel referendum chiuse definitivamente ci\u00f2 che era rimasto dei quindici anni inaugurati con lo Statuto dei lavoratori.<\/p>\n<p><strong>6 &#8211;<\/strong> Il problema di oggi, \u00e8 che stiamo trattando di una legge contestata non dalla societ\u00e0, ma da una parte della classe politica e sindacale, per di pi\u00f9 essenzialmente perch\u00e9 \u201c<em>limitativa delle prerogative<\/em> <em>parlamentari e costituzionali<\/em>\u201d (G. Azzariti, <em>il Manifesto, <\/em>23 luglio 2024), cio\u00e8 delle prerogative della cd. \u201ccasta\u201d, con riferimento particolare alla delega al Governo per la determinazione dei cd. LEP; una legge che <em>\u201cpotrebbe\u201d<\/em> essere base di \u201c<em>eventuali\u201d<\/em> future intese che a loro volta \u201c<em>potrebbero\u201d<\/em> essere incostituzionali (Azzariti); tutto sempre al condizionale, espressione di un dubbio, di un\u2019incostituzionalit\u00e0 futura ed \u201c<em>eventuale<\/em>\u201d.\u00a0Ma per sapere <em>\u201cse il corpo elettorale pu\u00f2 abrogare una legge ritenuta alle origini di un regresso di civilt\u00e0<\/em>\u201d (Azzariti) soltanto da una parte della classe politica, affidarsi all\u2019<em>\u201delevato grado di<\/em> <em>imprevedibilit\u00e0<\/em>\u201d (Azzariti) della Corte costituzionale \u00e8 la resa della politica. Valutare questo non significa \u201c<em>indugiare su letture regressive della giurisprudenza costituzionale<\/em>\u201d (Azzariti).<\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 la legge Calderoli alle \u201c<em>origini di un regresso di civilt\u00e0<\/em>\u201d. Essa \u00e8 soltanto una tappa di un processo politico che nessuno sembra avere intenzione di porre in discussione.\u00a0Pochi esempi. La precariet\u00e0 si \u00e8 ammantata della flessibilit\u00e0; il diritto alla salute \u00e8 sul mercato delle polizze assicurative; di progressivit\u00e0 tributaria nemmeno a dirlo, si fa solo demagogia facendosi prendere in giro dai pi\u00f9 ricchi che \u201cimplorano (!) di essere tassati di pi\u00f9\u201d; il diritto al titolo ha sostituito il diritto allo studio e le universit\u00e0 e gli istituti privati telematici dominano lo <em>squid game<\/em> del mercato dei titoli per conquistare l\u2019abilitazione per diventare insegnanti.<\/p>\n<p>Quali sono i partiti realmente pronti a invertire la rotta definita nel 2001 e nel 2012 <em>\u201calle origini di un regresso di civilt\u00e0\u201d<\/em> ? Non \u00e8 dal referendum o dalla Corte costituzionale che verr\u00e0 la risposta.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Claudio Stefano Tani\u00a0 Il decennio 1970\/1980 si era aperto con la strage di Piazza Fontana e gli echi della bomba (morte di Pinelli, Calabresi e la strage alla Questura di Milano) e chiuso con la strage di Bologna; nel mezzo l\u2019Italicus, via Fani e l\u2019assassinio di Aldo Moro, di Guido Rossa e Walter Tobagi. In &#8230; <a title=\"Autonomia differenziata. Il punto di vista di una modesta esperienza diretta\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/08\/05\/autonomia-differenziata-il-punto-di-vista-di-una-modesta-esperienza-diretta\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/08\/05\/autonomia-differenziata-il-punto-di-vista-di-una-modesta-esperienza-diretta\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2024%2F08%2F05%2Fautonomia-differenziata-il-punto-di-vista-di-una-modesta-esperienza-diretta%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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