{"id":9299,"date":"2024-10-02T16:06:09","date_gmt":"2024-10-02T14:06:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9299"},"modified":"2024-10-02T16:06:35","modified_gmt":"2024-10-02T14:06:35","slug":"ddl-sicurezza-ha-davvero-senso-la-stretta-sulle-carte-sim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/10\/02\/ddl-sicurezza-ha-davvero-senso-la-stretta-sulle-carte-sim\/","title":{"rendered":"DDL Sicurezza, ha davvero senso la \u201cstretta\u201d sulle carte SIM?"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-9300\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/sim-digi-004-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di<strong> Antonella Buzzi<\/strong><\/p>\n<p>Il 18 settembre scorso la Camera dei deputati ha approvato un nuovo disegno di legge in tema di sicurezza pubblica, che aggrava diversi reati gi\u00e0 presenti nel Codice penale e ne prevede di nuovi. Il testo, ora nelle mani del Senato, sta suscitando reazioni sia a livello di dibattito politico che nell\u2019ambito della societ\u00e0 civile, soprattutto per le restrizioni che sarebbero introdotte ad alcune forme di protesta laddove il disegno di legge fosse definitivamente approvato. <!--more-->In questa sede, per\u00f2 ci soffermiamo su un emendamento che la Camera ha approvato in merito ai servizi di telefonia mobile rivolti ai cittadini di paesi extra-UE. Una disposizione che, in mezzo alle altre, potrebbe sembrare apparentemente meno impattante, ma che pu\u00f2 avere, in realt\u00e0, ricadute importanti su una significativa parte della popolazione.<\/p>\n<p>Prima di entrare nel merito dell\u2019emendamento, si riporta brevemente la normativa attualmente vigente. L\u2019art. 98 <em>undetricies<\/em> del codice delle comunicazioni elettroniche, il d.lgs. 1\u00b0 agosto 2003, n. 259, prevede che le imprese che offrono servizi di telefonia mobile siano tenute a identificare i clienti prima dell\u2019attivazione del servizio, acquisendo i dati anagrafici del titolare del contratto riportati sul documento di identit\u00e0 nonch\u00e9 estraendone numero e tipo e facendo copia dello stesso. Gli elenchi dei clienti devono essere poi inviati al centro di elaborazione dati del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Stando cos\u00ec le cose, allo stato attuale un cliente, italiano o straniero, pu\u00f2 acquistare una SIM solo se in possesso di carta di identit\u00e0 o di un documento di riconoscimento ad esso equipollente, quale la patente o il passaporto.\u00a0Con l\u2019emendamento approvato pochi giorni fa alla Camera e ora in discussione al Senato, all\u2019art. 98 <em>undetricies<\/em> verrebbe aggiunto il seguente periodo:<\/p>\n<p>\u201c<em>Se il cliente \u00e8 cittadino di uno Stato non appartenente all\u2019Unione europea, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui \u00e8 in possesso<\/em>\u201d. Inoltre, \u00e8 stata prevista, per l\u2019impresa autorizzata alla vendita di SIM, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0 da 5 a 10 giorni in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione.<\/p>\n<p>Nelle intenzioni della maggioranza di governo ed in particolare di uno dei deputati che ha presentato <a href=\"https:\/\/www.giovannidonzelli.it\/attivita\/basta-sim-fantasma-aiutano-i-criminali.html\">l\u2019emendamento<\/a>, tale disposizione aiuterebbe a proteggere la sicurezza dei cittadini e a ridurre il mercato di SIM fantasma, rendendo \u201c<em>identificabili eventuali responsabili di reati intercettati<\/em>\u201d.\u00a0Ma siamo davvero sicuri che sia cos\u00ec?<\/p>\n<p>Gi\u00e0 con la normativa attuale, come visto sopra, il cittadino di un paese extraUE pu\u00f2 acquistare una SIM soltanto se \u00e8 identificabile con un documento di identit\u00e0, vale a dire se \u00e8 in possesso del passaporto del proprio Paese in corso di validit\u00e0 oppure della carta di identit\u00e0 italiana, non ancora scaduta. Di converso, la normativa esclude che una scheda SIM possa essere venduta a chi sia privo di un documento di identificazione.<\/p>\n<p>Come noto, in base alla normativa italiana la carta d\u2019identit\u00e0 viene generalmente rilasciata ai cittadini di Paesi extra UE a seguito dell\u2019iscrizione anagrafica, che pu\u00f2 avvenire solo in costanza di regolare soggiorno del soggetto interessato, previa esibizione di un permesso di soggiorno valido oppure di una ricevuta della domanda in alcuni casi particolari, ad esempio in quello dei richiedenti asilo.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il passaporto dei cittadini extraUE, ovviamente le regole per il suo rilascio o rinnovo dipendono dal paese di origine.<\/p>\n<p>Quindi, quando i cittadini di un paese extraUE intendono acquistare una scheda SIM, devono esibire passaporto o carta di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0. Per cui, \u00e8 estremamente improbabile che chi non sia regolarmente presente sul territorio italiano possa \u2013 gi\u00e0 con le regole attuali \u2013 acquistare una SIM. Si tratterebbe, essenzialmente, di coloro che siano ancora in possesso del passaporto valido del proprio Paese o di una carta di identit\u00e0 con una validit\u00e0 residua, rilasciata prima della perdita del permesso di soggiorno, ma anche in questo caso, si ribadisce, soggetti perfettamente identificabili con passaporto o con carta di identit\u00e0 nonostante il soggiorno irregolare.<\/p>\n<p>L\u2019effetto dell\u2019emendamento approvato dalla Camera sarebbe quindi in primis quello di impedire \u2013 irragionevolmente, a parere di chi scrive &#8211; agli individui irregolarmente presenti sul territorio ma comunque perfettamente identificabili, di acquistare una SIM presso un venditore regolare per il mero fatto di essere privi di un permesso di soggiorno. A chi si rivolger\u00e0 una persona che si trovi in una situazione simile e che pure avr\u00e0 bisogno di una scheda telefonica? Con molta probabilit\u00e0, in mancanza di alternative, proprio a quel mercato di SIM fantasma che l\u2019emendamento approvato vorrebbe contrastare, perlomeno nelle parole di chi lo ha proposto. Se questa persona commetter\u00e0 un reato, le forze dell\u2019ordine avranno maggiori difficolt\u00e0 ad intercettarla su una SIM acquistata al mercato illegale, mentre avrebbero potuto farlo pi\u00f9 agevolmente nel rispetto della legge sulle intercettazioni (tra l\u2019altro, proprio limitata dal governo in carica), se avesse acquistato la SIM presso un regolare esercizio di telefonia mobile. Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Un ulteriore effetto, probabilmente (auspicabilmente) involontario, della normativa in corso di esame, sarebbe quello di impedire l\u2019acquisto di una SIM anche agli stranieri che \u2013 pur non essendo in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validit\u00e0 per le pi\u00f9 svariate ragioni &#8211; sono regolarmente presenti in Italia e sono titolari di un passaporto o una carta di identit\u00e0. A titolo di esempio e senza pretesa di esaustivit\u00e0, si pensi a:<\/p>\n<ul>\n<li>tutti i cittadini extraUE che entrano in Italia con passaporto e regolare visto per motivi di lavoro. Tali cittadini stranieri devono attendere diversi mesi prima di avere il permesso di soggiorno a causa dei tempi delle Prefetture e delle Questure, ma nelle more sono perfettamente regolari sul territorio italiano, possono svolgere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa per la quale hanno fatto ingresso e richiedere l\u2019iscrizione anagrafica. Nelle more hanno solo una \u201cricevuta\u201d postale che attesta la loro regolare presenza sul territorio, ma tali \u201cricevute\u201d verranno accettate dai servizi di telefonia mobile? I dubbi sono leciti.<\/li>\n<li>Stesso discorso vale per tutti i cittadini extraUE che entrano in Italia con passaporto e regolare visto per motivi familiari: nelle more del rilascio del permesso di soggiorno sono perfettamente regolari, ma per molti mesi rimangono in possesso di una mera ricevuta.<\/li>\n<li>Migliaia di studenti universitari, dottorandi, ricercatori, professori provenienti da paesi extraUE si fermano ogni anno nelle nostre universit\u00e0 per periodi di tempo pi\u00f9 o meno lunghi: tutte queste persone per molti mesi potrebbero essere private del diritto di acquistare una scheda telefonica, almeno fino a quando non avranno un permesso di soggiorno per motivi di studio o ricerca.<\/li>\n<li>I turisti provenienti da alcuni paesi con cui l\u2019Italia ha stretto particolari accordi (ad esempio, gli Stati Uniti) si possono fermare in Italia fino a tre mesi consecutivi senza necessit\u00e0 di richiedere il permesso di soggiorno. Anche loro non potranno pi\u00f9 acquistare schede telefoniche da utilizzare nel breve periodo di vacanza in Italia.<\/li>\n<li>I richiedenti asilo, che hanno diritto all\u2019iscrizione anagrafica e al rilascio della carta di identit\u00e0 previa esibizione della sola ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per richiesta asilo, attualmente potrebbero acquistare una SIM esibendo la carta di identit\u00e0, mentre con la nuova normativa potrebbero dover attendere il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che spesso viene stampato dalle Questure con tempistiche estremamente lunghe.<\/li>\n<li>Persino alcuni cittadini italiani non potranno acquistare la SIM: mi riferisco a tutti coloro che entrano in Italia per il riconoscimento della cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em>. In attesa della conclusione di tale procedimento, che pu\u00f2 richiedere alcuni mesi, la regolarit\u00e0 della loro presenza in Italia \u00e8 attestata unicamente da una ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Possiamo dunque concludere che la normativa in corso di esame bench\u00e9 diretta, nelle intenzioni di chi l\u2019ha proposta, ai cittadini stranieri che siano irregolarmente presenti sul territorio (i \u201cclandestini\u201d, nelle parole del proponente), per via della sua formulazione comporti effetti molto pi\u00f9 vasti. In altre parole, per tentare di colpire una sparuta minoranza (si direbbe quasi una caccia all\u2019uomo) di persone che, nonostante l\u2019irregolare presenza sul territorio, potrebbe provare la propria identit\u00e0 e comprare legalmente una SIM (e che dunque, in caso di indagini di polizia, sarebbe perfettamente rintracciabile e intercettabile dalle autorit\u00e0 procedenti), si andrebbe in realt\u00e0 a rendere la vita pi\u00f9 difficile anche a una ulteriore pluralit\u00e0 decisamente eterogenea di cittadini stranieri, presente in Italia regolarmente per i motivi pi\u00f9 disparati.<\/p>\n<p>Occorre una precisazione. La disposizione in esame non parla in realt\u00e0 di \u201cpermesso di soggiorno\u201d, ma di \u201ctitolo di soggiorno\u201d. \u00c8 chiaro, dunque, che tutte le persone di cui sopra abbiano titolo di soggiorno in Italia, sebbene non siano in possesso di un permesso di soggiorno immediatamente producibile alle compagnie telefoniche. Le imprese di telefonia mobile potrebbero, dunque, in via ipotetica accertare la regolarit\u00e0 del cittadino extraUE conoscendo nel dettaglio la normativa sul soggiorno in Italia e chiedere la documentazione atta a comprovare la regolarit\u00e0 del soggiorno. Tuttavia, si tratta di una casistica estremamente variegata, che non di rado causa incomprensioni, lentezze e ritardi negli stessi uffici pubblici che dovrebbero conoscere la materia. Francamente, \u00e8 un onere che si pu\u00f2 imporre a un operatore di telefonia mobile, che non \u00e8 neppure un pubblico ufficiale? \u00c8 evidente che, date le pesanti sanzioni previste in caso di inottemperanza all\u2019obbligo di identificazione, in casi siffatti sarebbero maggiori i rifiuti a contrarre il contratto di telefonia mobile rispetto alle compravendite di schede telefoniche.<\/p>\n<p>Per i motivi sopra esposti, sorge fortemente il dubbio che l\u2019emendamento approvato contrasti con gli articoli 3 e 15 della Costituzione, in quanto andrebbe a comprimere la libert\u00e0 di comunicazione di un elevato numero di persone in maniera indiscriminata, in assenza di una ragionevole giustificazione: anzi, l\u2019obiettivo dichiarato e perseguito dalla novella attraverso la limitazione della libert\u00e0 di comunicazione di alcuni individui, per un\u2019evidente eterogenesi dei fini, sembrerebbe ostacolato anzich\u00e9 centrato dalla disposizione in esame.<\/p>\n<p>Ulteriori profili di dubbia costituzionalit\u00e0 emergono, in particolare, rispetto a tutta una serie di diritti connessi alla libert\u00e0 di comunicazione (e all\u2019esigenza di avere un\u2019utenza telefonica personale):<\/p>\n<ul>\n<li>il diritto alla difesa (art. 24), riconosciuto a tutti gli individui, a prescindere dallo status giuridico sul territorio italiano. Le comunicazioni telefoniche tra assistito e difensore, in particolare nella difesa d\u2019ufficio, sono fondamentali;<\/li>\n<li>il diritto alla salute (art. 32): le cure urgenti sono riconosciute a tutti, anche alle persone prive di permesso di soggiorno. \u00c8 evidente che avere a disposizione un\u2019utenza telefonica \u00e8 indispensabile nei casi di urgenza;<\/li>\n<li>il diritto all\u2019istruzione (art. 34), riconosciuto anche ai minori non regolarmente presenti sul territorio. Anche in questo caso l\u2019accesso a un\u2019utenza telefonica \u00e8 essenziale affinch\u00e9 il minore possa compiutamente godere di tale diritto;<\/li>\n<li>la libert\u00e0 di insegnamento (art. 33) e il diritto al lavoro (art. 35) dei cittadini provenienti dall\u2019estero: un professore, un ricercatore, un lavoratore che giungono in Italia per la prima volta hanno evidentemente la necessit\u00e0 di avere a disposizione un\u2019utenza telefonica per comunicare con l\u2019universit\u00e0, l\u2019ente di ricerca, il datore di lavoro, senza essere costretti ad utilizzare l\u2019utenza del Paese di provenienza che ha costi molto pi\u00f9 elevati;<\/li>\n<li>la mancanza di un numero di telefono italiano impedisce di fruire dell\u2019identit\u00e0 digitale (cd. SPID): come noto, ad oggi lo SPID \u00e8 fondamentale per cittadini italiani e stranieri per accedere a tutta una serie di servizi (ad esempio, i centri per l\u2019impiego), a loro volta connessi con diritti di rilevanza costituzionale (ad esempio, ancora una volta, il diritto al lavoro);<\/li>\n<li>persino i principi di buon andamento e imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione di cui all\u2019art. 97 Cost. rischiano di essere compromessi dall\u2019emendamento in oggetto: i cittadini di Paesi extraUE devono essere poter raggiunti anche telefonicamente dagli uffici pubblici, in particolare dalle Prefetture e dalle Questure, visto che dal momento in cui arrivano in Italia sono soggetti alla regolarizzazione del loro status giuridico sul territorio. L\u2019amministrazione non pu\u00f2 affidarsi n\u00e9 richiedere a soggetti terzi di fornire la loro utenza telefonica per raggiungere telefonicamente il cittadino extraUE.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al contempo, l\u2019emendamento sembra contrastare anche con la normativa europea, e non solo con l\u2019art. 7 della Carta fondamentale dei diritti dell\u2019Unione Europea, che tutela il diritto al rispetto delle comunicazioni dell\u2019individuo, ma anche con l\u2019art. 100 della direttiva (UE) 2018\/1972, che fonde le direttive previgenti in materia e istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L\u2019art. 100 prevede infatti che le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali debbano rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e i principi generali del diritto dell\u2019Unione. In particolare, \u00e8 previsto che qualunque provvedimento riguardante l\u2019accesso ai servizi e applicazioni o l\u2019uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l\u2019esercizio dei diritti o delle libert\u00e0 fondamentali riconosciuti dalla Carta, pu\u00f2 essere imposto soltanto se \u00e8 previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libert\u00e0, se \u00e8 proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell\u2019Unione o all\u2019esigenza di proteggere i diritti e le libert\u00e0 altrui, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti possono essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d\u2019innocenza e del diritto alla privacy.<\/p>\n<p>Ma oltre che dannosa ai fini della sicurezza e contrastante con la Costituzione e la normativa europea, una normativa che leghi il diritto di fruire di un\u2019utenza telefonica alla regolarit\u00e0 del soggiorno, pur in presenza di una perfetta identificazione del soggetto interessato, sembra anche incongrua e fuori tempo massimo in un mondo dove basta avere accesso a una rete wi-fi per connettersi e comunicare, dove \u00e8 possibile utilizzare SIM estere o acquistare online schede anonime.<\/p>\n<p>A conti fatti, tale emendamento appare meramente propagandistico, al pi\u00f9 uno strumento per rendere inutilmente maggiormente complicata la permanenza nel nostro Paese per alcune categorie di persone. Con buona pace della sicurezza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Antonella Buzzi Il 18 settembre scorso la Camera dei deputati ha approvato un nuovo disegno di legge in tema di sicurezza pubblica, che aggrava diversi reati gi\u00e0 presenti nel Codice penale e ne prevede di nuovi. Il testo, ora nelle mani del Senato, sta suscitando reazioni sia a livello di dibattito politico che nell\u2019ambito &#8230; <a title=\"DDL Sicurezza, ha davvero senso la \u201cstretta\u201d sulle carte SIM?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/10\/02\/ddl-sicurezza-ha-davvero-senso-la-stretta-sulle-carte-sim\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2024\/10\/02\/ddl-sicurezza-ha-davvero-senso-la-stretta-sulle-carte-sim\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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