{"id":9512,"date":"2025-05-07T19:05:17","date_gmt":"2025-05-07T17:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9512"},"modified":"2025-05-07T19:06:00","modified_gmt":"2025-05-07T17:06:00","slug":"governo-e-magistratura-da-che-parte-stare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/05\/07\/governo-e-magistratura-da-che-parte-stare\/","title":{"rendered":"Governo e Magistratura \u2013 Da che parte stare"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9513\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/dante.jpeg\" alt=\"\" width=\"222\" height=\"227\" \/>di <strong><span class=\"gD bco\" tabindex=\"-1\" role=\"gridcell\" translate=\"no\" data-hovercard-id=\"&#x63;&#x6c;&#x61;&#x75;&#100;io.t&#x61;&#x6e;&#x69;&#x2e;&#115;tefa&#x6e;&#x6f;&#x40;&#x67;&#109;ail.&#x63;&#x6f;&#x6d;\" data-hovercard-owner-id=\"18\">Claudio Stefano Tani<\/span><\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>La\u00a0 giurisprudenza si adegua sempre a fatica ai capovolgimenti dei principi fondamentali, tende spontaneamente a continuare ad ispirarsi all\u2019ideologia del periodo precedente, anche se questa \u00e8 gi\u00e0 negata dal nuovo sistema nel momento in cui le sentenze sono emesse. Non \u00e8 possibile attribuire in assoluto una decisione all\u2019orientamento ideologico di un singolo magistrato, ovvero ai magistrati di una certa sede giudiziaria. Alcune decisioni si presentano come sintomi di transizione verso il nuovo ordinamento. Questo avviene perch\u00e9 nessuna ideologia muore senza lasciare residui e quella nuova non si afferma all\u2019improvviso su una tabula rasa.<!--more--><\/p>\n<p><strong>Due studi eseplari &#8211; <\/strong>Una preziosa ricerca degli anni sessanta dell\u2019Istituto lombardo di studi economici e sociali, realizzata con il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche, raccolta nel volume edito da Laterza nel 1970 \u201c<em>Valori socio-culturali della giurisprudenza<\/em>\u201d venne dedicata all\u2019analisi di oltre duemila decisioni edite sulle riviste giuridiche, suddivisa in tre periodi della storia italiana (1905-15, 1925-35, 1950-68) messi a confronto. Lo scopo era analizzare, attraverso il linguaggio delle sentenze, gli orientamenti assunti dai giudici nell\u2019applicazione delle norme di legge che regolano i rapporti sociali: il lavoro, l\u2019etica familiare e il buon costume; materie che si prestano per accertare il grado di adesione del giudice all\u2019ideologia trasfusa nelle leggi che \u00e8 chiamato ad applicare, nel confronto con l\u2019ideologia del sistema legislativo precedente.<\/p>\n<p>L\u2019analisi venne svolta da magistrati colti che avrebbero assunto un ruolo significativo nella storia della magistratura italiana, non valorizzato come avrebbe meritato nel discorso pubblico: Maria Cristina Celoria, Roberto Odorisio, Generoso Petrella e Domenico Pulitan\u00f2, accompagnati dal Presidente del Tribunale di Milano Luigi Bianchi d\u2019Espinosa\u00a0 e con la premessa di Dino Greco.<\/p>\n<p>Questo prezioso lavoro seguiva all\u2019importante studio di Ezio Moriondo su \u201c<em>L\u2019ideologia della magistratura italiana<\/em>\u201d, pubblicato tre anni prima nella stessa collana dell\u2019Editore Laterza, con prefazione di Renato Treves; una ricerca dell\u2019Istituto di filosofia e sociologia del diritto dell\u2019Universit\u00e0 di Milano, anch\u2019essa realizzata con il contributo del CNR, promossa dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sorto a Milano nel 1948 e con il contributo della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Era l\u2019epoca in cui i due importanti istituti di credito milanesi, la CARIPLO guidata da Giordano Dell\u2019Amore e la Banca Commerciale Italiana guidata da Raffaele Mattioli, il \u201cbanchiere umanista\u201d, gareggiavano nel sostenere la cultura italiana.<\/p>\n<p>Gli studi si concentravano sull\u2019espressione \u201cideologia della magistratura\u201d sotto due punti di vista: il Moriondo sull\u2019ideologia specifica professionale \u201c<em>orientata all\u2019organizzazione e all\u2019integrazione del corpo dei magistrati e alla determinazione del loro compito nella societ\u00e0<\/em>\u201d (dalla prefazione di Treves) ; la seconda ricerca collegiale mirata invece sui valori etici, sociali e culturali di ordine generale che conducono i magistrati a prendere posizione di fronte a istituti e a norme di legge penali e civili particolarmente significativi.<\/p>\n<p>L\u2019analisi storica non fu condizionata da elementi valutativi pro o contro e neppure meramente descrittiva; si tratt\u00f2 di un\u2019analisi scientifica di tipo finalistico (concatenazione tra mezzi e fini) e di tipo deduttivo, muovendo dal postulato della \u201csovranit\u00e0\u201d del potere giudiziario per come si esplica attraverso l\u2019indipendenza funzionale e l\u2019autonomia del giudice e del pubblico ministero. Venne confermato che in condizioni di stabilit\u00e0 politica e sociale i valori espressi nelle sentenze sono gli stessi tradotti nella norma di legge e non quelli del giudice. La discrezionalit\u00e0 pi\u00f9 o meno ampia nell\u2019applicazione della norma pu\u00f2 dipendere dalla norma stessa che si presta a una certa larghezza di interpretazione.\u00a0 Nessuno scandalo quindi se in tali casi, pi\u00f9 frequenti quanto pi\u00f9 i processi sociali sono complessi e conflittuali, accade che l\u2019orientamento ideologico e l\u2019attivit\u00e0 integratrice dell\u2019interprete diventano la base per la decisione.<\/p>\n<p><strong>Il periodo liberale &#8211;<\/strong>Per quanto riguarda il periodo precedente alla prima guerra mondiale l\u2019orientamento ideologico delle decisioni era in linea con i valori della societ\u00e0 dell\u2019epoca. L\u2019ossequio formale alle libert\u00e0 individuali proprio del regime monarchico-liberale era quello dell\u2019ideologia conservatrice \u201cdi classe\u201d dei giudici provenienti dalla borghesia, che consideravano lo sciopero come un fenomeno sovversivo \u201cche lo Stato tollera\u201d e le dottrine socialiste che cominciavano a diffondersi come \u201cbiasimevoli concetti politici\u201d; non mancarono isolate sentenze che riconoscevano nei fermenti del movimento operaio \u201cun ideale sociale, materiato di fraternit\u00e0 e solidariet\u00e0\u201d. Si era passati dal decennio reazionario di Pelloux all\u2019epoca giolittiana, ma le sentenze testimoniavano ancora una persistente adesione all\u2019ideologia al tramonto del periodo precedente.<\/p>\n<p><strong>Il ventennio fascista &#8211; <\/strong>L\u2019indagine sul periodo fascista mise in evidenza numerose sentenze con le quali i giudici opposero resistenza al fascismo, non soltanto contro il riconoscimento del PNF quale organo dello Stato e della Milizia fascista quale forza armata.\u00a0 Due esempi: una sentenza della Cassazione del 1924 in materia di resistenza a pubblico ufficiale in cui si affermava che \u00e8 \u201celementare in un regime di civile libert\u00e0\u201d il principio secondo il quale \u00e8 legittima la resistenza ad atti arbitrari e illegittimi della pubblica autorit\u00e0 e un\u2019altra del 1925 in cui si escludeva che costituisse reato di vilipendio al governo il grido \u201cabbasso Mussolini!\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019adesione al fascismo fu meno ampia di quanto ci si potrebbe aspettare. Come ricordava Bianchi d\u2019Espinosa, vi furono resistenze, \u201c<em>talvolta caute, talvolta pi\u00f9 coraggiose<\/em>\u201d, ma sempre espressione di un \u201cantifascismo di destra\u201d. Nel complesso i giudici non avevano in mente di opporsi al fascismo da posizioni democratiche, non erano progressisti, ma conservatori liberali difensori della monarchia costituzionale e dello Statuto albertino. La materia del lavoro suscit\u00f2 l\u2019opposizione giudiziaria al sistema corporativo del fascismo da posizioni liberali, sempre dalla parte della libert\u00e0 assoluta del datore e senza alcuna apertura sociale. Non mancarono sentenze \u201cabnormi\u201d nelle quali il giudice si dilungava nella motivazione con argomenti estranei al caso deciso, manifestando un orientamento in adesione al regime; in alcuni casi l\u2019intento, con questo tributo, era di riceverne riconoscenza e merito e in altri di far digerire al regime decisioni che si temevano sgradite.<\/p>\n<p>Ovviamente il fascismo non si fidava dei magistrati e quando voleva garantirsi politicamente una sentenza in un certo senso, faceva in modo che il processo fosse affidato a giudici \u201callineati\u201d. Il processo Matteotti con il pretesto della \u201clegittima suspicione\u201d fu dirottato a Chieti e affidato a magistrati prescelti allo scopo. Il mezzo peraltro \u00e8 stato utile anche dopo la guerra. Nel 1947 all\u2019inizio degli anni del \u201c<em>lungo armistizio<\/em>\u201d, come Salvatore Lupo defin\u00ec il periodo 1946-1960, il processo per la strage di Portella delle Ginestre avvenuta il 1\u00b0 maggio, pochi mesi prima dell\u2019entrata in vigore della Costituzione, fu trasferito a Viterbo e molti decenni dopo il processo per la strage di Piazza Fontana fu trasferito a Catanzaro.<\/p>\n<p><strong>La Repubblica democratica <\/strong>-Dopo la Liberazione segu\u00ec un periodo (1945-1947) di \u201cvuoto normativo\u201d in attesa della fine dei lavori dell\u2019Assemblea costituente e della definizione dei nuovi principi fondamentali \u201cin gestazione\u201d, ma non ancora positivi.<\/p>\n<p>Il terzo periodo riguard\u00f2 l\u2019ordinamento democratico repubblicano instaurato con il varo della Costituzione. Lo studio guidato dal Presidente Bianchi d\u2019Espinosa esamin\u00f2 due decenni (1948\/1968) in cui la maggior parte delle leggi (si pensi al codice di procedura penale e alla legge di P.S.) era ancora quella del fascismo e la maggior parte dei precetti costituzionali non era ancora stata tradotta in norme di legge. Il giudice era di nuovo nella condizione di dover scegliere tra il sistema concettuale dell\u2019ordinamento precedente e quello del nuovo ordinamento. La Costituzione imponeva un cambiamento radicale e vi fu una forte contrapposizione tra le due tendenze, quella che sosteneva il valore precettivo e l\u2019immediata applicabilit\u00e0 delle disposizioni costituzionali e quella che invece ne sosteneva il valore meramente programmatico.<\/p>\n<p>Nel diritto del lavoro, per esempio, soltanto dalla met\u00e0 degli anni cinquanta si assistette all\u2019adozione da parte della giurisprudenza di merito, confermata in seguito dalla Corte costituzionale (sent. 156\/1971), dell\u2019interpretazione sempre pi\u00f9 liberale dell\u2019art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore <em>\u201ca una retribuzione sufficiente ad assicurare a s\u00e9 <u>e alla famiglia<\/u> un\u2019esistenza <u>libera<\/u> e <u>dignitosa<\/u>\u201d.<\/em> L\u2019attivit\u00e0 integratrice dei giudici fu quindi essenziale.<\/p>\n<p>L\u2019argomento di questi anni, per rimanere in tema di diritto del lavoro, \u00e8 quello del salario minimo, che (lo chieda l\u2019Europa o meno) \u00e8 una strategia difensiva in ritirata, sub\u00ecta nel contesto di un sistema economico in cui la competizione si esprime sul basso costo del lavoro e dopo decenni di concertazione e austerit\u00e0 che hanno inferto un durissimo colpo alla credibilit\u00e0 della contrattazione collettiva. La legislazione sul lavoro dagli anni novanta ad oggi \u00e8 attribuita alla cosiddetta \u201cquarta rivoluzione industriale\u201d con l\u2019avvento delle tecnologie informatiche e della \u201cglobalizzazione\u201d. Il nuovo diritto del lavoro ha messo al centro la \u201cflessibilit\u00e0\u201d, con le sue varianti: lavoro intermittente, ripartito, accessorio, contratti di formazione-lavoro, a tutele crescenti, deregulation pura o contrattata. Abbiamo assistito alla caduta verticale del sistema di garanzie economiche e giuridiche conquistate nel decennio 1970\/1980; garanzie interne al rapporto di lavoro (p.es. disciplina del cambiamento di mansioni) e nei licenziamenti, che hanno sub\u00ecto, con debolissime reazioni, un attacco ideologico, che le ha relegate alla marginalit\u00e0.<\/p>\n<p>Le sentenze della Corte di cassazione dell\u2019ottobre 2023 sull\u2019applicabilit\u00e0 diretta da parte del giudice di un salario minimo e tutti i commenti precedenti e successivi sono giustissimi, purch\u00e9 accompagnati dalla consapevolezza che le modifiche profonde ricordate hanno prodotto una mutazione \u201cideologica\u201d del rapporto di lavoro, con un\u2019operazione distruttiva della base portante non soltanto \u00a0dell\u2019art. 36, ma anche di tutte le altre norme di legge ordinaria come quelle sulla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, sui diritti e i doveri di lavoratori e datori di lavoro, su sciopero, serrata e libert\u00e0 sindacali.\u00a0<\/p>\n<p>Comunque non soltanto nel diritto del lavoro, ma in ogni materia, il giudice oggi ha davanti a s\u00e9 un problema di confronto tra i propri valori socio-culturali e la nuova realt\u00e0 sociale pi\u00f9 radicale che in passato; il che ha posto in discussione, con intenti strumentali e con un linguaggio di sfida, gli stessi fondamenti concettuali dell\u2019autonomia e dell\u2019indipendenza da ogni altro potere.<\/p>\n<p><strong>Tornare ai \u201cfondamentali\u201d \u2013 L\u2019essenza dell\u2019autonomia e dell\u2019indipendenza funzionale del giudice &#8211; <\/strong>Lo scopo dell\u2019interpretazione (Salvatore Pugliatti e Angelo Falzea, <em>I fatti<\/em> <em>giuridici<\/em>, 1945, Ed. Giuffr\u00e9, 1996 con prefazione di Natalino Irti, cap.VI, p.171 segg.) \u00e8 di ricercare, attraverso l\u2019analisi delle espressioni con le quali si \u00e8 manifestata, la volont\u00e0 che costituisce il contenuto della legge. L\u2019art.12 delle disposizioni preliminari pone in rilievo l\u2019<em>intenzione<\/em> del legislatore e l\u2019art. 14 sancisce il divieto dell\u2019analogia in materia penale, mentre l\u2019art. 1362 C.C. richiama la <em>comune intenzione<\/em> delle parti contraenti. La legge, a differenza dei contratti, non \u00e8 destinata a perseguire un interesse particolare del legislatore e a operare nell\u2019ambito di chi l\u2019ha formata, ma \u00e8 destinata all\u2019esterno, a valere <em>erga omnes. <\/em><\/p>\n<p>La cosiddetta <em>mens legis<\/em>, come ricordava Pugliatti, \u00e8 cosa ben diversa dall\u2019intenzione di coloro che materialmente l\u2019hanno predisposta e approvata, perch\u00e9 la legge una volta approvata ha una sua portata che prescinde dall\u2019intenzione del legislatore e dalla cosiddetta \u201cvolont\u00e0 popolare\u201d, che Il legislatore conclama, ma che tutt\u2019al pi\u00f9 potrebbe soltanto \u201cpresumere\u201d di esprimere, non essendone il depositario assoluto e incontestabile; per di pi\u00f9,\u00a0 e per fortuna, svincolato in virt\u00f9 dell\u2019art. 67 della Costituzione, che mette il legislatore non soltanto come corpo legislativo, ma come singolo parlamentare di fronte solo a s\u00e9 stesso e alla propria deontologia politica e professionale.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00c8 quindi lo studio della portata \u201cobiettiva\u201d della legge il nucleo insostituibile dell\u2019attivit\u00e0 interpretativa del giudice, che ha di per s\u00e9 una funzione creatrice il cui risultato deve essere quello di permettere al destinatario della decisione e ai consociati la conoscenza della norma, intesa come rapporto tra fini e mezzi. La ragione giustificatrice della norma, nel momento della decisione dei casi, costringe anche il pi\u00f9 inflessibile formalista, se intellettualmente onesto, a un compromesso, a cercare l\u2019equilibrio tra sistemi di giudizi di valore (etico, filosofico, sociologico, economico ecc.).<\/p>\n<p>Questo accade perch\u00e9 se la norma \u00e8 sempre la stessa, sono i fatti che cambiano. La realt\u00e0 normativa da sola non pu\u00f2 essere lo scopo della norma, perch\u00e9 la norma \u201c<em>non pu\u00f2 essere scopo di s\u00e9 stessa<\/em>\u201d. (R. Sacco, <em>Il concetto di interpretazione del diritto<\/em>, 1947, Ed. Libreria Scientifica Giappichelli, p. 50). Rodolfo Sacco nella prefazione ricorda che <em>\u201cla sussistenza stessa dell\u2019atto interpretativo \u00e8 condizionata dall\u2019intervento della cultura storica filosofica e linguistica, e dal senso sociologico ed etico dell\u2019interprete\u201d<\/em>. In Italia la lezione di Salvatore Pugliatti e di Rodolfo Sacco era stata preceduta dagli studi di Norberto Bobbio (<em>L\u2019analogia nella logica del diritto<\/em>, Torino 1938), di Massimo Severo Giannini (<em>L\u2019interpretazione dell\u2019atto amministrativo e la teoria generale dell\u2019interpretazione giuridica<\/em>, Milano, 1939), di Gino Gorla (<em>L\u2019interpretazione del diritto<\/em>, Milano, 1941) e di Francesco Carnelutti, (<em>Metodologia del diritto,<\/em> Padova,1939 e <em>Teoria generale del diritto<\/em>, Roma, 1940).<\/p>\n<p>Non si pretende che tutti i parlamentari o ministri abbiano letto le opere ricordate, ma chi per responsabilit\u00e0 di governo amministra la giustizia non pu\u00f2 per motivi politici negare l\u2019indipendenza del giudice e del pubblico ministero proprio nel cuore della loro funzione.<\/p>\n<p><strong>Efficienza contro conoscenza, una contrapposizione pericolosa &#8211; <\/strong>Oggi quanto sin qui ricordato \u00e8 invece in discussione. Si pretende che il giudice decida nell\u2019indifferenza assoluta a qualsiasi valore socio-culturale. \u00c8 diventato di moda invocare il ricorso all\u2019intelligenza artificiale, che \u00e8 quanto di pi\u00f9 regressivo si possa immaginare nelle discipline umanistiche.<\/p>\n<p>Il nodo politico strategico dell\u2019uso dell\u2019IA nelle discipline che hanno a che fare con i fenomeni sociali, filosofici, storici, psicologici (la giurisdizione, va da s\u00e9, \u00e8 particolarmente esposta) \u00e8 quello di instillare la convinzione che per governare la societ\u00e0 non ci sia modo di sottrarsi alla mediazione digitale, egemonizzata da pochi monopolisti che possiedono le strutture e decidono le strategie comunicative, generando uno stato di coscienza collettiva di rassegnazione, lasciando fuori il mondo reale che per\u00f2 l\u00e0 fuori continua ad esistere.<\/p>\n<p>Il presupposto sul quale si fonda l\u2019IA non \u00e8 la replica dell\u2019intelligenza \u201cbiologica\u201d, ma quello che da sempre il capitale sviluppa nell\u2019organizzazione del lavoro, ossia scomporre i processi produttivi in operazioni elementari misurabili secondo standard e modelli predefiniti in base ai quali si prendono decisioni. \u00c8 un sistema che esclude chi non si adegua (proprio come l\u2019operaio di \u201cTempi moderni\u201d di Chaplin), che utilizza i miliardi di dati immagazzinati, anche linguistici, per produrre di pi\u00f9, per velocizzare decisioni, ma senza l\u2019intervento critico-valutativo dell\u2019uomo. Insomma efficienza contro conoscenza.<\/p>\n<p>La cultura, che dovrebbe essere intesa come complesso di esperienze spirituali e realizzazioni artistiche e scientifiche, \u00e8 ricondotta a un processo produttivo qualsiasi. L\u2019istruzione in ogni campo ha assunto caratteri aziendali e serve solo a preparare al mercato. I risultati si vedono.<em> \u201cCompetition is competition. Francesco De Sacntis non passerebbe oggi oltre le aste della carriera accademica: non ha scritto in inglese! Non ha articoli sulle riviste di fascia A!\u201d.<\/em> (conclude amaramente Mario Isnenghi, <em>Autobiografia della scuola \u2013 Da De Sactis a Don Milani<\/em>, Il Mulino, 2025). La scuola non \u00e8 pi\u00f9 un luogo culturale di rinnovamento sociale, ma un campo di battaglia di ideologie contrapposte, tra istruzione liberal e reazione difensiva e identitaria, in un gioco a somma zero dove l\u2019unica sconfitta \u00e8 la cultura.<\/p>\n<p>Il lavoro del giudice, come dell\u2019avvocato, dell\u2019insegnante, maestro elementare o professore universitario, \u00e8 un lavoro che genera contenuti, rifiuta la frammentazione a una serie di operazioni elementari. La decisione giudiziale non pu\u00f2 essere affidata alla mera sommatoria e scomposizione acritica di \u201cprecedenti\u201d. Scrivere una sentenza non \u00e8 come assemblare un mobile IKEA.<\/p>\n<p>Se questo sistema prevarr\u00e0 gli effetti sull\u2019esercizio della giurisdizione saranno gravi. Mi riferisco ovviamente al concetto di interpretazione del diritto e di discrezionalit\u00e0 dei giudici e non all\u2019organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il solo ambito spettante al Ministro della giustizia (art. 110 Costituzione). La struttura organizzativa della giustizia \u00e8 in crisi da decenni con pesanti ripercussioni sulle esigenze reali (funzionali e umanitarie) del sistema; si pensi alla cronica insufficienza di risorse economiche, ai ritardi nella formazione del personale tecnico e ausiliario; oppure all\u2019espansione abnorme della magistratura \u201conoraria\u201d (in servizio attualmente circa 6.500 magistrati onorari) in contrasto con la facolt\u00e0 attribuita, soltanto in via di eccezione, dall\u2019art. 106, II comma della Costituzione; \u201coperatori della giustizia\u201d non togati ai quali \u00a0sono state affidate questioni un tempo di naturale e indiscutibile competenza del giudice professionale.<\/p>\n<p><strong>Studiare solo diritto non basta per pronunciare diritto. La giurisdizione di fronte alla sfida dei governi: un concetto primitivo di sovranit\u00e0 &#8211; <\/strong>Il giudice, l\u2019avvocato e il pubblico ministero per interpretare la legge non possono fare a meno di scienze come la storia, la filosofia, la sociologia, la psicologia, l\u2019economia politica, la scienza delle finanze. Per studiare, capire e pronunciare il diritto, non \u00e8 sufficiente studiare solo il diritto con qualche spolverata di cultura varia, perch\u00e9 il diritto non \u00e8 mai soltanto diritto. Le altre scienze svolgono una funzione essenziale, anche se indiretta e non autonoma, nel processo interpretativo. La formazione culturale dei giudici \u00e8 intrecciata alla loro vita, alle relazioni sociali e professionali dei luoghi da cui provengono e delle sedi ove lavorano. Le aule giudiziarie riflettono la societ\u00e0, sono luoghi dai quali passano storie di affermazione, come pi\u00f9 spesso di emarginazione e sconfitta. Oggi questa interazione \u00e8 apertamente contestata dal Governo, che mette in discussione la legittimit\u00e0 stessa dell\u2019atto interpretativo dei fatti giuridici e della legge da parte del giudice e il concetto stesso di interpretazione del diritto. Se una tale idea prevarr\u00e0 sar\u00e0 la sconfitta pi\u00f9 grave del diritto. Due esempi su due tematiche attuali fortemente connesse forse aiutano a chiarire l\u2019affermazione.<\/p>\n<p>Il proletariato industriale numeroso e cosciente che aveva caratterizzato il processo economico del dopoguerra, con conquiste di grande significato culminate nella legge sulla giusta causa nei licenziamenti e nello Statuto di lavoratori, non c\u2019\u00e8 pi\u00f9. Al suo posto c\u2019\u00e8 una \u201cmoltitudine\u201d decomposta, espressione del passaggio ad una economia globale in cui vige la frammentazione su scala internazionale dei soggetti della produzione. Toni Negri giustamente osserv\u00f2 che \u201c<em>La forza del padrone \u00e8 tutta volta a impedire che dalla moltitudine rinasca la classe. Che dalla moltitudine risorga la forza politica organizzata propria di un individuo sociale<\/em>.\u201d (A. Negri, <em>Da Genova a domani. Storia di un comunista<\/em>, Ponte alle grazie, 2020, p.432). Il rischio dei prossimi, sacrosanti, referendum \u00e8 che chiamano al voto questa moltitudine dispersa, senza una forza politica organizzata che abbia voluto esercitare la propria influenza per prevenire la svolta restauratrice.<\/p>\n<p>Da un altro fronte, l\u2019immigrazione non ha portato da noi eserciti in armi da fermare sul bagnasciuga a difesa della Patria, in nome di un\u2019interpretazione \u00a0primitiva di \u00a0\u201csovranit\u00e0\u201d sul territorio, ma nuove povert\u00e0 (i detriti del capitale) e aumentato un sottoproletariato (la moltitudine di cui parlava Toni Negri) spinto alla concorrenza contro il tradizionale proletariato industriale, il quale, non dimentichiamo, \u00e8 stato a favore del colonialismo finch\u00e9 ha potuto condividerne i vantaggi e oggi \u00e8 lasciato da solo a subire tutte le conseguenze negative delle crisi. Entrambi, vecchi e nuovi proletari, senza una nuova organizzazione politica stabile non potranno mai fare da contrappeso alla forza di un dominio capitalistico del tutto nuovo, e abbandonati all\u2019isolamento diventeranno fattori di pericolosa \u201cdecomposizione\u201d della societ\u00e0. \u00a0<\/p>\n<p>L\u2019immigrato,<em> L\u2019ospite straniero<\/em> al quale Renato Rordorf dedica un capitolo di <em>Magistratura Giustizia Societ\u00e0<\/em> (Caocci Editore, Bari, 2023, p.57 e segg.), oggi non \u00e8 soltanto indesiderato, ma \u00e8 un nemico. Chi \u00e8 oggi il barbaro si chiede l\u2019Autore? Lo straniero in fuga da guerre, da disastri ambientali, dall\u2019accaparramento della sua terra e chiede asilo, o il paese che gli nega di mettere piede sulle sue spiagge? Virgilio, ricorda Rordorf, esorta chi nega l\u2019accoglienza e la salvezza a temere gli dei: <em>memores fandi atque nefandi<\/em> (Eneide, I, versi 549 e segg.). \u00c8 ovvio che l\u2019archetipo risalente alle origini storiche della civilt\u00e0 mediterranea \u00e8 di un altro mondo. Ma la portata storica del fenomeno di questa epoca non si risolve con la repressione, mettendo al bando ad ampio raggio, come fa il cosiddetto decreto sicurezza, ogni concezione liberale del diritto e del processo penale da Beccaria in poi. Quale risultato di lungo periodo si pu\u00f2 pensare di ottenere con le esternalizzazioni? O con l\u2019invenzione ipocrita della classifica di \u201cpaesi sicuri\u201d? O peggio con l\u2019omissione dolosa o colposa, o la banale negligenza ostacolando il soccorso in mare? \u00a0<\/p>\n<p>Si arriva sempre al nocciolo duro del ruolo del giudice, titolare di un potere che non pu\u00f2 essere indifferente alle vicende storiche e umane.<\/p>\n<p><strong>Una nuova \u201ccoscienza razziale\u201d? &#8211; <\/strong>Le trasformazioni che il fenomeno migratorio globale produce, ovviamente, non presentano soltanto problemi sociali acuti di concorrenza e di sfruttamento nel mercato del lavoro, ma anche nuovi problemi di scienza politica, di filosofia sociale; basti pensare a questioni come il diritto di asilo, di protezione internazionale, il diritto di cittadinanza, lo <em>ius soli<\/em>, l\u2019interazione culturale, l\u2019integrazione scolastica e la libert\u00e0 di insegnamento, la libert\u00e0 di culto, la condizione morale e sociale della donna, l\u2019etica familiare; tutti problemi che prima o poi finiscono nelle aule dei tribunali.<\/p>\n<p>Il Gran Consiglio del Fascismo in seguito alla conquista dell\u2019impero aveva risolto la questione con la Dichiarazione della razza, affermando <em>\u201cl\u2019attualit\u00e0 urgente dei problemi razziali e la necessit\u00e0 di una coscienza razziale\u2026 Il problema ebraico non \u00e8 che l\u2019aspetto metropolitano di un problema di carattere generale\u201d. <\/em>\u00a0Sostituiamo le parole \u201cproblema ebraico\u201d con \u201cproblema dell\u2019immigrazione\u201d. Non siamo poi cos\u00ec lontani dalla necessit\u00e0, rielaborata, di una nuova coscienza razziale come elemento di differenziazione sociale. E dov\u2019\u00e8 quel giudice onesto intellettualmente che dovendo decidere un caso nelle materie ora menzionate non far\u00e0 i conti con i propri valori socio-culturali?<\/p>\n<p>Qualunque sia il punto di vista dal quale si osservano, si tratta di trasformazioni sociali che obbligano il giudice a confrontare la propria ideologia nel nuovo contesto sociale. Negare il problema \u00e8 pura e semplice ipocrisia. Voler domare l\u2019indipendenza interpretativa di giudici e pubblici ministeri \u00e8 una pretesa reazionaria. Poi ci sar\u00e0 sempre qualcuno che, come i professori che giurarono fedelt\u00e0 al fascismo, digerir\u00e0 il rospo. C\u2019\u00e8 sempre qualcuno che si converte o si squaglia.<\/p>\n<p><strong><em>Marx incontra Dante<\/em> \u2013<\/strong> Poich\u00e9 i governi accusano i magistrati di decisioni ideologiche, forse \u00e8 opportuna una parentesi. L\u2019ideologia non \u00e8 sempre \u201cfalsa coscienza\u201d, come vogliono farci credere, compresi alcuni transfughi di classe, quelli che \u201cideologicamente\u201d sentenziano la \u201cfine delle ideologie\u201d. L\u2019ideologia \u00e8 un elemento costitutivo e costruttivo della vita sociale, come tale non vincola soltanto la prassi politica (si rileggano Gramsci e Luk\u00e0cs), \u00e8 una forza reale che pu\u00f2 cambiare la realt\u00e0. Le ideologie sono sistemi di valori dinamici. Engels in una lettera a Bernstein del 2 novembre 1882, riferisce che Marx per opporsi ai luoghi comuni di chi voleva rinchiuderlo nel dogma aveva scritto al genero Paul Lafargue <em>\u201cje ne suis pas marxiste\u201d<\/em>. Marx da grande umanista voleva evitare il rischio di subordinare gli avvenimenti storici a un sistema di valori intoccabile. Le idee infatti non sono una questione \u201cteoretica\u201d, ma una questione molto \u201cpratica\u201d. Gramsci us\u00f2 il termine \u201cfilosofia della prassi\u201d non solo per aggirare la censura del fascismo, questo era l\u2019espediente formale, ma per prendere le distanze dal dogmatismo \u201cmarxista-leninista\u201d sovietico.<\/p>\n<p>L\u2019ideologia agisce, in quanto prassi, come motore di un avvenire sperato; in tal senso, quando si diffonde nella societ\u00e0, \u00e8 come la fede per il credente. E in questo si esprime la sua forza. A San Pietro che su preghiera di Beatrice lo esamina intorno alla fede cattolica Dante risponde: <em>\u201cfede \u00e8 sustanza di cose sperate &#8211; e argomento de le non parventi; &#8211; e questa pare a me sua quiditate\u201d<\/em> (Paradiso, XXIV, 64-66).<\/p>\n<p>San Pietro, soddisfatto della risposta, approva.\u00a0 La \u201c<em>sustanza<\/em>\u201d, la concretezza di quel credere non \u00e8 soltanto un concetto, ma \u201c<em>moneta<\/em>\u201d da spendere nel mondo. \u00a0E della perenne attualit\u00e0 di Dante si accorge proprio Marx, che nel <em>Capitale<\/em> si appunta sulla straordinaria modernit\u00e0 della \u201cconcretezza\u201d di quella fede e su un verso successivo dello stesso canto del Paradiso (XXIV, 81-84), citandolo in italiano, e testualmente scrive: <em>&lt;&lt;la merce, insieme alla sua forma \u201creale\u201d, per esempio ferro, pu\u00f2 avere nel prezzo la forma ideale di valore, cio\u00e8 forma \u201cimmaginata\u201d d\u2019oro, ma non pu\u00f2 essere allo stesso tempo realmente ferro o realmente oro. Perch\u00e9 abbia un prezzo \u00e8 sufficiente \u201cequipararle\u201d oro immaginato. La si deve \u201csostituire\u201d con oro, perch\u00e9 essa renda al suo possessore il servizio di un equivalente generale. Se il possessore del ferro si presentasse per esempio al possessore di una merce mondana, e gli facesse presente il prezzo del ferro che \u00e8 \u201cforma di denaro\u201d, il mondano gli risponderebbe come San Pietro rispose in Paradiso a Dante che gli aveva recitato \u201cla formula\u201d della fede: \u2026\u2026\u201d Assai bene \u00e8 trascorsa \u2013 D\u2019esta moneta gi\u00e0 la lega e \u2018l peso, &#8211; Ma dimmi se tu l\u2019hai ne la tua borsa.\u201d &gt;&gt;.<\/em> (Marx<em>, Il Capitale<\/em>, lib. I, sez. I, cap. 3, I: Misura dei valori. p. 96 \u2013 cit. da <em>Divina<\/em> <em>Commedia<\/em>, Commento a cura di Carlo Ossola, Marsilio, 2021, p. 941).<\/p>\n<p>La <em>lega <\/em>\u00e8 la <em>sustanza <\/em>e il <em>peso<\/em> \u00e8 l\u2019<em>argomento<\/em>, cio\u00e8 il modo di conoscere la fede e di sfruttarla nella vita mondana. Anche l\u2019ideologia, come la fede per il credente, \u00e8 quindi moneta, sostanza e argomento, non una questione teoretica, ma molto pratica. Con l\u2019ideologia si possono sostenere propositi di umanesimo, di giustizia, di solidariet\u00e0, di riscatto e di emancipazione, come di violenza inaudita e di dominio, di discriminazione e di sterminio. Ma nessuna attivit\u00e0 umana che comporti esercizio di un potere, compresa quindi la giurisdizione, \u00e8 immune dalla forza delle ideologie che resiste ben oltre il tempo in cui una prevale sull\u2019altra.<\/p>\n<p><strong><em>Non c\u2019\u00e8 un\u2019ideologia della magistratura associata<\/em> &#8211; <\/strong>La battaglia dell\u2019ANM, quando \u00e8 all\u2019insegna della Costituzione per salvaguardare il massimo di autonomia e di indipendenza, \u00e8 una battaglia contro l\u2019imposizione del ruolo del magistrato rinunciatario rispetto ai propri valori socio-culturali e mero esegeta, rigido e indifferente applicatore delle leggi, come un qualsiasi burocrate in attesa delle circolari interpretative del Ministero; ma non \u00e8 una battaglia per affermare una propria ideologia, che non esiste come espressione organica e strutturale della magistratura associata.<\/p>\n<p>Guardando da un angolo prospettico di lunga durata, la pretesa del Governo che il giudice perda la dimensione della societ\u00e0 in cui vive\u00a0 e dei cambiamenti, ossia rinunci ai propri \u201cvalori socio culturali\u201d, \u00a0\u00e8 un inganno pericoloso perch\u00e9 non mira soltanto a fare del giudice un soggetto estraneo alla societ\u00e0, ma un\u2019arma a sostegno di un\u2019operazione politica\u00a0 per consolidare un nuovo stato di fatto\u00a0 in cui prevale l\u2019egoismo razionale del pi\u00f9 forte, che non consente che la propria volont\u00e0 sia vincolata dalle leggi, o sia soggetta al controllo della giurisdizione, perch\u00e9 \u00a0ciascuno \u00e8 giudice di s\u00e9 stesso; in altre parole un ritorno allo stato naturale in cui l\u2019unica misura del diritto \u00e8 l\u2019utilit\u00e0. Proprio come osserva Habermas (J. Habermas, <em>Una storia della filosofia, <\/em>II,<em> La costellazione occidentale tra fede e sapere<\/em>, 2025, p.541, in riferimento a Thomas Hobbes, <em>Elementi filosofici del cittadino<\/em>, a cura di Norberto Bobbio, UTET, 1948, p. 84).<\/p>\n<p>La magistratura associata, che era stata soppressa nel 1925 dal fascismo, risorta nel 1945 ha sub\u00ecto molti mutamenti, che hanno portato anche a scissioni. Ai limitati fini di queste considerazioni non si vogliono opporre orientamenti conservatori a orientamenti progressisti, governativi o antigovernativi di questo o di quel giudice. Si intende dire soltanto che l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri non deve essere manipolata da nessun governo e che i giudici non devono lasciarsi manipolare. Questo e solo questo deve essere il senso giusto dell\u2019azione dell\u2019ANM, a monte e prima della sua funzione \u201cpolitico-sindacale\u201d.<\/p>\n<p><strong><em>Da quale parte stare<\/em> &#8211; <\/strong>La magistratura non \u00e8 certo un limbo di anime innocenti e non battezzate, ma non si pu\u00f2 pretendere di asservirla all\u2019invenzione del colpevole quando si tratta di alcune categorie sociali e all\u2019esclusione a priori di altre, in particolare di una classe politica che si autoassolve perch\u00e9 \u201cmondata\u201d dal voto.<\/p>\n<p>La conclusione di queste considerazioni \u00e8 che non ha senso schierarsi a favore o contro la magistratura associata, che come tale non \u00e8 depositaria di alcun sistema di valori socio-culturali e tanto meno, senza cognizione di causa ma solo propagandisticamente, a favore o contro singoli giudici e pubblici ministeri accusati di mettersi di traverso addirittura all\u2019esito del voto. Anche la magistratura e singoli magistrati non sono esenti da colpe per lo stato della giustizia e di un sistema che in alcune circostanze appare dedito a tutelarsi come corporazione di burocrati in toga e a difendersi come casta. Sennonch\u00e9 dall\u2019altra parte c\u2019\u00e8 una classe politica, che ossessivamente si agita intorno a noi, giudicando con sicumera dagli scranni dei talk show a disposizione, con il consueto seguito di opinionisti \u201c\u00e0 la carte\u201d.<\/p>\n<p>La scelta di chi scrive \u00e8 dalla parte dell\u2019operaio che per difendere il posto di lavoro occupa l\u2019autostrada, dell\u2019insegnante che difende la propria libert\u00e0 contro chi gli vuole imporre cosa e come insegnare o non insegnare, del giovane che manifesta per il diritto alla scuola pubblica decente e a un lavoro dignitosamente retribuito e che invece \u00e8 abbandonato alla disoccupazione o a una paga indecente e finisce in mano alla criminalit\u00e0 organizzata quale unico presidio in grado di garantire in certe zone un ordine sociale, dalla parte dell\u2019immigrato che non vuole essere deportato e privato del diritto a un proprio avvenire, della donna nella condizione di interrompere la gravidanza senza doversi sentire accusata di essere la mandante di un omicidio, dalla parte di chi sofferente oltre misura\u00a0 decide di porre fine alla propria vita; insomma dalla parte di chi \u00e8 marginalizzato e subisce il tentativo violento di essere espulso se non accetta di essere omologato alla politica dominante.<\/p>\n<p>A proposito di chi, magistrato o politico, si pretende giudice, ci aiuta ancora Dante (Paradiso, XIX, 79-81). Il Poeta \u00e8 tormentato per la sorte delle anime di coloro che, pur avendo condotto una vita senza colpe, \u201c<em>sanza peccato in vita o in sermoni<\/em>\u201d, non hanno avuto la possibilit\u00e0 di conoscere la rivelazione cristiana e ricevere il battesimo, gli \u201cinfedeli negativi\u201d perch\u00e9 vissuti prima dell\u2019Incarnazione e che solo per questo si vedono negate la grazia e la salvezza. Tra questi \u201cinfedeli negativi\u201d si annoverano le anime degli umili e quelle degli spiriti magni, da Omero a Orazio, Antigone e Cesare, Socrate e Aristotele; tra le grandi anime vi sono anche quelle di grandi uomini venuti dopo, musulmani, Avicenna, Averro\u00e8, il Saladino. Dante subisce il perentorio rimprovero dell\u2019Aquila, personaggio collettivo che rappresenta tutti gli spiriti luminosi e che si sostituisce in questo canto a Beatrice: <em>\u201cOr chi tu se\u2019 che vu\u00f2 sedere a scranna, &#8211; per giudicar di lungi mille miglia \u2013 con la veduta corta d\u2019una spanna?\u201d <\/em><\/p>\n<p>Dante parlava della giustizia divina che non spetta alla ragione umana giudicare. E\u2019 il canto in cui si esprime la posizione pi\u00f9 ortodossa del Poeta, <em>\u201cnulla salus extra ecclesiam<\/em>\u201d. Ma le sue parole sono universali, oltre il tempo. La severa risposta dell\u2019Aquila, dovrebbe essere sempre davanti a tutti quelli, governanti, politici, magistrati, sacerdoti, che abusando del privilegio di <em>\u201csedere a scranna\u201d, <\/em>giudicano e condannano la vita degli altri, anche di quelli partiti da mille miglia, \u201c<em>con la veduta corta di<\/em> <em>una spanna<\/em>\u201d e ostacolano, ora e su questa terra, la fatica della giustizia, soprattutto contro i deboli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 di Claudio Stefano Tani \u00a0 La\u00a0 giurisprudenza si adegua sempre a fatica ai capovolgimenti dei principi fondamentali, tende spontaneamente a continuare ad ispirarsi all\u2019ideologia del periodo precedente, anche se questa \u00e8 gi\u00e0 negata dal nuovo sistema nel momento in cui le sentenze sono emesse. Non \u00e8 possibile attribuire in assoluto una decisione all\u2019orientamento &#8230; <a title=\"Governo e Magistratura \u2013 Da che parte stare\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/05\/07\/governo-e-magistratura-da-che-parte-stare\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/05\/07\/governo-e-magistratura-da-che-parte-stare\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2025%2F05%2F07%2Fgoverno-e-magistratura-da-che-parte-stare%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" 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