{"id":9621,"date":"2025-08-04T17:51:13","date_gmt":"2025-08-04T15:51:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9621"},"modified":"2025-08-04T18:03:36","modified_gmt":"2025-08-04T16:03:36","slug":"9621","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/08\/04\/9621\/","title":{"rendered":"Repressione e libert\u00e0"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9622\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/08\/04\/9621\/repressione\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/repressione.jpeg\" data-orig-size=\"200,201\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"repressione\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/repressione.jpeg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/repressione.jpeg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-9622\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/repressione-150x150.jpeg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/repressione-150x150.jpeg 150w, https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/repressione.jpeg 200w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>di <strong>Claudio Stefano Tani<\/strong><\/p>\n<p>1. Le leggi, diceva ironicamente Anatole France, vietano del pari ai ricchi e ai poveri di pernottare sotto i ponti. L\u2019impersonalit\u00e0 della legge \u00e8 quindi un\u2019assoluta ambiguit\u00e0. <!--more-->Il fine della legge non \u00e8 evitare che ci siano persone che pernottano sotto i ponti, ma punire quelle che sono costrette a farlo. Si creano i poveri per farli diventare colpevoli.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 Quando le leggi non proteggono lo Stato dalle persone che le fanno e contro le quali la violenza prevista contro i cittadini comuni per conservare la legge non si esercita, tutto il diritto appare in una luce morale equivoca. Questo \u00e8 il comportamento pi\u00f9 spregevole di un\u2019autorit\u00e0 statale cui \u00e8 conferito il potere di operare senza restrizioni (Walter Benjamin, nel saggio giovanile <em>Per la critica<\/em> <em>della violenza<\/em>, in <em>Angelus Novus<\/em> \u2013<em>Saggi e Frammenti<\/em>, Einaudi 2014). La Costituzione italiana per prevenire il pericolo non si \u00e8 limitata a indicare i fini, ma ha indicato anche i mezzi per attuarli e per difendere lo Stato dalle deviazioni di legislatori sempre pi\u00f9 decisi a proteggere il privilegio dei potenti a danno sia degli indifesi, dei quali dovrebbero prendersi cura, che dello Stato stesso.<\/p>\n<p>\u00a0Il fatto \u00e8 che di questi tempi \u00e8 quasi impossibile vedere una chiara differenza, anche etica, tra i fini, veri o conclamati, di partiti politici che non hanno pi\u00f9 una cultura sociologica immersa nel contesto sociale; nessuno che si interroghi sulle ragioni della scomparsa della coscienza di classe proletaria, o sul rapporto concreto dei giovani con il lavoro e con il guadagno corrispondente che determina anche l\u2019allontanamento dalla sfera pubblica, un estraniamento dal mondo che forme tradizionali come la famiglia da molto tempo non sono in grado di compensare.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 Non si tratta di \u201cquestione morale\u201d, ma di \u201cetica pubblica\u201d, di scelte politiche consapevoli, di spietata competizione neoliberista, per stapparsi flussi di denaro sempre pi\u00f9 grandi, combattendo la redistribuzione sociale, relegando alla marginalit\u00e0 il lavoro e accelerando il declino definitivo; il tutto confuso in una paccottiglia ideologica insopportabile. \u00a0Nel loro davvero spregevole cabotaggio, la storia \u201cmattone selvaggio\u201d di Milano, o la farsesca vicenda della cosiddetta \u201csalva Milano\u201d, questo e non altro dimostrano, oltre alla provinciale pretesa di competere nell\u2019attrarre denaro con capitali di ben altro rango come Parigi o Londra; a prescindere da qualsiasi esito delle vicende giudiziarie, che potranno accertare soltanto, ed \u00e8 avvilente ma non \u00e8 reato, la tracotanza di pubblici amministratori culturalmente asserviti all\u2019interesse privato, di gente (politici, palazzinari, archistar e notabili vari) che non serve\u00a0 intercettare, dato che in privato dicono le stesse cose che dicono in pubblico. Ma gli eredi sono gi\u00e0 al lavoro.<\/p>\n<p>La sociologia da Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Theodor W. Adorno, Raymond Aron offriva alla politica prospettive in base allo stato reale della societ\u00e0; non erano autorappresentazioni ideologiche, non sacrificavano l\u2019uomo reale agli uomini astratti. \u00a0In Italia, dal dopo guerra e quantomeno sino agli anni \u201980, soltanto per ricordarne pochi, erano ascoltati organismi come il <em>Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale<\/em> e l\u2019<em>Associazione italiana di scienze sociali<\/em>, importanti riviste tra le quali spiccava <em>Quaderni di sociologia<\/em> diretta da Nicola Abbagnano e Franco Ferrarotti, l<em>\u2019Istituto Luigi Sturzo<\/em>, <em>l\u2019Istituto Gramsci<\/em>, figure come Norberto Bobbio e Renato Treves. In altro contesto culturale il <em>Politenico<\/em> di Elio Vittorini nel primo dopo guerra, ma non ebbe abbastanza tempo, aveva tentato di sbloccare l\u2019immobilismo piccolo borghese della nostra cultura ufficiale. L\u2019abbandono di studi della tensione culturale e dell\u2019apertura di pensiero ad altri mondi, che non soltanto in quelle sedi si proponevano, ha lasciato la politica in un vuoto culturale quasi assoluto; e quelle associazioni libere dell\u2019art. 49 della Costituzione vivono ormai nelle loro capsule autoreferenziali e familistiche, deprivate di ogni minimo pensiero politico.<\/p>\n<p>Da molti anni la sociologia e le scienze sociali sono accusate di provocare, giustificandoli, gli stessi fenomeni che studiano.\u00a0 L\u2019accusa della politica \u00e8 che voler capire \u00e8 gi\u00e0 giustificare; il che \u00e8 un alibi molto comodo per legittimare politiche punitive con ricorso al diritto penale, in una fase storica in cui, in tutta l\u2019Europa neoliberista le disuguaglianze aumentano drammaticamente ogni giorno che passa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La morale equivoca del legislatore, in sostanziale continuit\u00e0 con il sistema e il <em>modus operandi<\/em> del fascismo, si manifesta nella forzatura del ricorso al diritto penale, al fine di mettere in \u201ccondizione di non nuocere\u201d chiunque interferisca nella vita, che si vuole pacifica e indisturbata, dell\u2019ordinamento politico e sociale del regime al potere. Questa morale equivoca \u00e8 figlia anche del modello culturale che in Italia ha offerto molto a sostegno del moderatismo politico: paura della tirannia unita al disprezzo per le classi inferiori (il <em>volgo<\/em> irrazionale e sedizioso), culto della libert\u00e0 ma rifiuto dell\u2019uguaglianza e disprezzo per la democrazia.<\/p>\n<p>La letteratura che tutti i liceali hanno studiato \u00e8 stata scuola di questo moderatismo. La compassione, accompagnata con elementi appena caricaturali, del cattolicissimo possidente Manzoni per le ansie dei due villici nei <em>Promessi<\/em> <em>sposi<\/em>, in un contesto in cui il vero scontro \u00e8 per la supremazia sociale e l\u2019egemonia sul territorio tra i potenti dei due ordini, nobilt\u00e0 e clero, mentre il prezzo pi\u00f9 alto sar\u00e0 pagato dal sacrificio della libert\u00e0 di una donna, la <em>\u201csventurata\u201d<\/em>\u00a0 Gertrude (Mario Isnenghi, <em>Storia d\u2019Italia<\/em>, 2011 Laterza); oppure la fredda anatomia del verismo dei<em> Malavoglia<\/em> verso un mondo di poveri, \u201c<em>basse sfere<\/em>\u201d della societ\u00e0, come li defin\u00ec Verga stesso nella sua prefazione del 1881 (cit. dall\u2019introduzione di Edoardo Sanguineti all\u2019edizione del 1978), che stavano per essere spazzati via dalla storia.<\/p>\n<p>Il giornalismo italiano, espressione ovviamente minore di quel moderatismo, non ha mai abbandonato la propensione di fiduciario al servizio delle potenze sociali e politiche del momento; con variazioni di linguaggio reso, a seconda dei tempi e delle convenienze, soltanto pi\u00f9 aperto e violento, o allusivo e prudente; raramente alla ricerca di cronaca autentica, di verit\u00e0 essenziale che <em>\u201cpoco o nulla ha a che vedere con la tradizione spesso dissimulatrice del giornalismo italiano\u201d <\/em>(dalla prefazione di Lucio Villari all\u2019edizione Einaudi del 1993 di <em>Roma 1943,<\/em> il bel libro di Paolo Monelli).<\/p>\n<p>La garanzia dell\u2019art. 21 della Costituzione non ha liberato il giornalismo italiano da quella tradizione. Per dirla chiara, il vero nemico dell\u2019art.21 non \u00e8 il censore politico, ma chiunque (giornalista, insegnante, scienziato, medico, filosofo o letterato) studiatamente reprime il proprio pensiero (quando c\u2019\u00e8) in vista di un\u2019utilit\u00e0 o per mera ignavia; lo dimostra, tra tanti esempi possibili, il modo con cui il giornalismo, comprendendo i media televisivi, sta proponendo la questione dell\u2019ordine pubblico e del potere della polizia, cui il cosiddetto decreto sicurezza (d.l. 48\/2025, convertito con l. 80\/2025) introduce le rilevanti novit\u00e0 vagliate nella Relazione (33\/2025) dell\u2019Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. \u00a0\u00a0<strong>\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>2. Parlare dei poteri di polizia vuol dire parlare di libert\u00e0 personale. L\u2019impiego di mezzi violenti per la difesa dell\u2019ordinamento \u00e8 questione della loro legittimit\u00e0 in relazione alla giustezza dei fini. La giustezza dei fini \u00e8 il criterio della giustizia, mentre la violenza dei mezzi attiene alla questione della legalit\u00e0. Accade che si giustificano mezzi violenti come necessari alla giustezza dei fini, il che renderebbe appunto di per s\u00e9 legittimo l\u2019uso della violenza, o meglio di alcuni mezzi che costituiscono la violenza. La distinzione tra violenza legittima e violenza illegittima, al contrario di quella della giustezza dei fini, non attiene alla questione della giustizia e non \u00e8 risolvibile come questione di diritto, ma di filosofia della storia e quindi di potere, ossia di riconoscimento dell\u2019autorit\u00e0 e della sottomissione passiva ai fini stabiliti dal potere giuridico. \u00c8 quindi necessario riflettere sul potere della polizia, un potere non direttamente regolato dalla Costituzione, ma che \u00e8 il padrone dell\u2019uso della violenza <em>normalizzatrice <\/em>dello Stato.<\/p>\n<p>Oggetto della tutela costituzionale sono le libert\u00e0 elencate nelle sue norme (artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 33 e 34), non i casi e le modalit\u00e0 che possono spiegare i divieti e le limitazioni al loro esercizio, che sono oggetto delle leggi penali. Non serve qui ricordare che l\u2019essenza di ognuna delle libert\u00e0 garantite dalla Costituzione, come avrebbe detto Isaiah Berlin, <em>\u201cconsiste nella capacit\u00e0 di scegliere come si vuole e perch\u00e9 cos\u00ec si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolari, di schierarsi per le proprie convinzioni per il solo fatto che sono tue\u201d <\/em>\u00a0(Isaiah Berlin, <em>La<\/em> <em>libert\u00e0 e i suoi traditori<\/em>, Adelphi, Milano, 2005) e di resistere, contro qualsiasi autorit\u00e0, quando questa libert\u00e0 \u00e8 minacciata.<\/p>\n<p>La polizia \u00e8 la principale autorit\u00e0 statale cui \u00e8 conferito il potere di esercitare tutti i controlli di \u201c<em>normalizzazione<\/em>\u201d e di impiegare mezzi violenti, a prescindere dalla giustezza dei fini e cio\u00e8 da ogni questione di diritto. La violenza <em>\u201cnormalizzatrice\u201d<\/em> della polizia \u00e8 una violenza identica ovunque; \u00e8 un problema di filosofia della storia nel senso di riconoscimento del potere dal quale promana l\u2019autorizzazione all\u2019uso della violenza, che non \u00e8 il potere giudiziario, ma \u00e8 il potere politico che \u00e8 un concetto storico. I rituali della giustizia, quando intervengono per autorizzare l\u2019uso della violenza, servono soltanto per registrare, a livello ufficiale e a livello legale, tutti quei controlli che sono appunto controlli di \u201c<em>normalizzazione\u201d<\/em> assicurati dalla polizia (Michel Foucault. <em>Sorvegliare e punire<\/em>, ed. Einaudi 1976). \u00c8 la giustizia, in un\u2019inversione di ruoli, ad essere al servizio della polizia e della violenza legittima o illegittima da questa esercitata e non il contrario.<\/p>\n<p>L\u2019apparato di polizia \u00e8 un apparato amministrativo che produce decisioni e ordini, che pu\u00f2 essere utilizzato o risparmiato in modo calcolato dal detentore del potere politico e usato per conseguire determinati obiettivi, a sostegno dell\u2019ordinamento costituzionale, o al contrario financo eversivi. Il potere politico si esprime con leggi generali ed astratte, ma si esercita sul singolo individuo in modo mirato e penetrante per vie amministrative. Anche l\u2019amministrazione della polizia, come tutte le altre, crea a tale fine un linguaggio (circolari, direttive, istruzioni, ordini, pareri), un linguaggio giuridico se vogliamo minore, ma che ha almeno altrettanta importanza di quello di filosofi, giuristi o politici raffinati, non fosse altro perch\u00e9 determina, condiziona e sorveglia i comportamenti individuali e collettivi, crea sottomissione del cittadino; un linguaggio che, per qualsiasi apparato amministrativo, \u00e8 una formidabile risorsa di potere <em>extra legem<\/em> e che si presta ad essere praticato per conseguire obiettivi politici.<\/p>\n<p>Per perseguire alcuni obiettivi politici repressivi delle libert\u00e0 costituzionali \u00e8 essenziale creare un campo d\u2019azione esente dalla responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art.28 della Costituzione, che non \u00e8 una norma inutile o con effetti solo apparenti, ma va interpretata nella sua totalit\u00e0, per farne emergere il significato precettivo, soprattutto penale, volto a sanzionare i reati di violazione dei \u201c<em>diritti fondamentali<\/em>\u201d previsti dalla Costituzione commessi dai pubblici dipendenti. Stiamo parlando di diritti \u201c<em>inviolabili dell\u2019uomo<\/em>\u201d, di atti di \u201c<em>valenza criminale<\/em>\u201d contro tali diritti.<\/p>\n<p>L\u2019art. 28 non \u00e8 una norma sulla responsabilit\u00e0 civile; se fosse cos\u00ec non avrebbe alcun significato, o un significato solo apparente; non \u00e8 nemmeno \u00a0un semplice rinvio in bianco, perch\u00e9 i diritti violati oggetto della sua previsione sono soltanto i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (cfr. Fabio Merusi e Marcello Clarich, <em>Rapporti civili, Art.27-28, <\/em>in \u00a0<em>Commentario della Costituzione<\/em> \u2013 Branca, Pizzorusso), tra i quali \u00e8 incluso il diritto delle persone, in qualsiasi circostanza, sottoposte a limitazioni della libert\u00e0 personale a\u00a0 non subire\u00a0 violenza fisica e morale (art. 13, IV c. Costituzione). Non per caso il decreto sicurezza \u00e8 visto come il presupposto per metter mano al problema della responsabilit\u00e0 degli agenti per le violenze, fisiche o morali, alle persone sottoposte a restrizione della libert\u00e0, il cosiddetto scudo penale; per dirla chiara per mettere mano al crimine di tortura (art. 613 bis c. p.), bloccando i processi in corso: il pi\u00f9 noto quello per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il decreto sicurezza deve quindi essere vagliato, quantomeno in prospettiva, anche nella visuale dell\u2019art. 28, data la valenza criminale della disposizione costituzionale. Non si pu\u00f2 ritenere inesistente il dubbio che una prossima stazione della via crucis del decisionismo riformatore della Costituzione potrebbe essere quella di porre mano all\u2019art. 28. Provo a farmi capire.<\/p>\n<p>3.<b> <\/b>Nel diritto anteriore alla Costituzione gli ufficiali e gli agenti di P.S. erano coperti, quando avessero fatto uso delle armi, dalla prerogativa dell\u2019istituto della \u201cgaranzia amministrativa\u201d ereditato dai vecchi ordinamenti, consistente nel condizionare l\u2019azione penale alla previa autorizzazione del ministro della giustizia (art. 16 c.p.p.). Con l\u2019entrata in vigore della Costituzione, che all\u2019art. 28 statuisce la piena responsabilit\u00e0 penale di tutti i funzionari e i dipendenti dello Stato, la prerogativa venne ovviamente eliminata dalla Corte costituzionale (sent. 94\/1963). \u00c8 rimasta la responsabilit\u00e0 della pubblica amministrazione per fatti illeciti commessi nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di polizia, tant\u2019\u00e8 che nel 1972 (sent. 2351) le sezioni unite civili della corte di cassazione stabilirono che il mancato accertamento in sede penale di un reato, per esserne rimasto ignoto l\u2019autore, non toglie la responsabilit\u00e0 della pubblica amministrazione se risulta che il danno \u00e8 dovuto ad agenti di polizia \u201c<em>anche se non indentificati individualmente\u201d. \u00a0<\/em><\/p>\n<p>La questione che si pone \u00e8 perch\u00e9 lo Stato debba opporsi all\u2019identificazione individuale degli agenti che intervengono in una libera manifestazione, consentendo che l\u2019eventuale responsabile di un reato resti ignoto e rimanendo cos\u00ec la pubblica amministrazione unica responsabile ai fini risarcitori del danno da quegli procurato; per esempio esercitando violenza su singole persone (manifestanti pacifici o persone affidate alla custodia dell\u2019agente).<\/p>\n<p>Non \u00e8 un problema formale di conformit\u00e0 alla raccomandazione europea (192\/2012) gi\u00e0 applicata da 19 Stati europei. Gli agenti di polizia non sono razzisti incappucciati o brigatisti con passamontagna, ma sono rappresentanti dello Stato, che anche in occasione di manifestazioni sono preposti alla difesa dello Stato e di tutti i cittadini dalle eventuali violenze altrui. Negare l\u2019identificazione individuale significa negare il loro ruolo, la loro dignit\u00e0 e rispettabilit\u00e0; tanto pi\u00f9 oggi in tempi in cui i mezzi audiovisivi sono in grado di documentare sin nei particolari ogni evoluzione degenerativa di una manifestazione o di un episodio nel suo svolgimento, che imponga l\u2019uso preventivo o reattivo della forza a tutela dell\u2019incolumit\u00e0 pubblica e di quella dell\u2019agente in servizio.<\/p>\n<p>Non si deve equivocare tra responsabilit\u00e0 personale degli ufficiali di polizia preposti al comando e dei singoli agenti e impunit\u00e0; ne va anche del rispetto che gli stessi agenti devono pretendere da loro stessi e dai cittadini, nonch\u00e9 del diritto di difesa da parte dello Stato dal quale, al contrario, non devono pretendere la copertura dell\u2019anonimato per i reati eventualmente commessi. La responsabilit\u00e0 per reati commessi da agenti di polizia non deve, a nessun effetto, restare a carico soltanto dello Stato per impossibilit\u00e0 di identificazione individuale dei responsabili; lo impone il concetto di identificazione della responsabilit\u00e0 penale con la responsabilit\u00e0 colpevole.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9 a questo punto una riflessione in ordine alla questione sociale pi\u00f9 rilevante, ovvero alla disciplina che nel decreto sicurezza ricevono le manifestazioni a difesa del lavoro.<\/p>\n<p>4.\u00a0 Pur aderendo all\u2019opinione secondo cui il lavoro non ha il connotato dell\u2019esclusivit\u00e0 rispetto ad altri principi, che vanno sotto i concetti di pari dignit\u00e0 sociale e di uguaglianza (artt. 2 e 3), di libert\u00e0 religiosa (art. 8), di pensiero, culturale e di ricerca scientifica (artt. 9, 33 e 34), di riunione (art. 17), non si pu\u00f2 comunque dubitare che principio democratico, nel quale tutti gli altri sono compresi, e lavoro si sostengono reciprocamente; almeno nella nostra Costituzione uno non sopravvive senza l\u2019altro. \u00c8 il lavoro, secondo le modalit\u00e0 e forme con cui si esplica, e con cui \u00e8 difeso (art. 40), che fornisce la base materiale per la realizzazione dei fini di pari dignit\u00e0 sociale e uguaglianza di fatto, non solo di diritto; lo dimostra la mole impressionante di disposizioni costituzionali, tredici oltre quelle citate, nelle quali il lemma lavoro \u00e8 utilizzato, in ben 23 commi (artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 51, 52, 99, 117, 120). Dal complesso normativo della Costituzione emerge che il lavoro \u00e8 il centro della sfera delle libert\u00e0, del dialogo e del rapporto sociale, della vita politica, \u201c<em>perch\u00e9, tra le varie forme dell\u2019agire umano, la Costituzione ha consapevolmente assunto a paradigma, anzitutto, l\u2019arendtiana \u201cattivit\u00e0 lavorativa\u201d\u201d<\/em> (Massimo Luciani, <em>Radici e<\/em> <em>conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro<\/em>, in <em>ADL<\/em> 3\/2010, p. 632).<\/p>\n<p>In altre parole, con tutti i suoi connotati sociologici, economici, culturali, di fatica fisica o intellettuale e con tutte le varianti interpretative cattoliche, protestanti, laiche, marxiste, il lavoro quale tratto tipico della condizione umana fissato nell\u2019art.1 \u00e8 l\u2019asse di rotazione del sistema costituzionale, e la violazione dei diritti che in esso trovano tutela scardina tutto l\u2019equilibrio sul quale vive il sistema, facendo arretrare contenutisticamente e storicamente la Costituzione al livello di qualsiasi altra precedente alla seconda guerra mondiale.<\/p>\n<p>La democrazia repubblicana in Italia \u00e8 stata conquistata e difesa dal mondo del lavoro alla guida di alleanze di classe e politiche con altri attori sociali; lo dimostrano gli scioperi del 1943 decisivi per la caduta del fascismo, la difesa delle fabbriche, abbandonate dalla propriet\u00e0, durante i bombardamenti alleati e l\u2019occupazione tedesca in ritirata, la difesa della democrazia dal 1947 al 1953, l\u2019intervento in campo durante la crisi del 1960, la decisivit\u00e0 del contrasto al terrorismo stragista neofascista da Piazza Fontana in poi e ai terrorismi mafioso e brigatista.<\/p>\n<p>La Repubblica italiana \u00e8 fondata sul lavoro perch\u00e9 ideata, progettata, costruita, consolidata e difesa su questa storia alternativa a quella con cui si era intrecciata la costruzione dello Stato unitario, in cui la mafia non \u00e8 mai stata un fatto arcaico e spontaneo, limitato al tessuto sociale siciliano, ma un fenomeno cresciuto in seno alla modernit\u00e0 nei primi decenni postunitari, nei vuoti di potere lasciati dalla caduta dei \u00a0regni preunitari (Francesco Benigno, <em>La mala setta \u2013 Alle origini di mafia e camorra \u2013 1859-1878<\/em>, Einaudi 2015 e il recentissimo di Salvatore Mugno, <em>Nascita della mafia<\/em>, Navarra 2025)<\/p>\n<p>Oggi, dopo oltre quarant\u2019anni di insistenti prediche in malafede sull\u2019austerit\u00e0 a chi ne ha sempre pagato il prezzo, siamo in piena crisi della questione democratica, effetto e causa della caduta dei doveri inderogabili dell\u2019art.2, che non si sa come, quando e se sar\u00e0 superata. Il lavoro non \u00e8 pi\u00f9 la cifra politica dominante in Parlamenti ove ogni sua rappresentanza politica \u00e8 praticamente scomparsa e quindi mancano le voci delle forze sociali in grado di contrastare gli attacchi ai contenuti e alle forme con cui la difesa del diritto al lavoro e del lavoro si esplica. \u00c8 in tale contesto che, con ostentato disprezzo nei confronti del valore sociale e morale che il lavoro rappresenta, \u00e8 potuto accadere, senza efficaci reazioni neppure da parte della sinistra socialdemocratica, che la questione della difesa del lavoro si sia trasformata in una questione di ordine pubblico. Il che consente di concludere con un\u2019ultima riflessione sul decreto sicurezza.<\/p>\n<p>5. L\u2019aumento spropositato del numero di reati, contenuto nel cosiddetto decreto sicurezza prescinde totalmente dalla giustezza dei fini, perch\u00e9 non attiene a questioni di diritto, ma serve soltanto ad ampliare e a rendere di per s\u00e9 stesso legale il potere di intervento immediato della polizia e legale la violenza esercitata, a prescindere financo dalla valutazione della reale esistenza della \u201c<em>necessaria offensivit\u00e0<\/em>\u201d che qualsiasi manifestazione di protesta o di dissenso deve avere per poter essere ragionevolmente ricondotta a una fattispecie penale.<\/p>\n<p>La parte del decreto dedicata alla criminalizzazione di alcune forme e modalit\u00e0 di protesta collettiva e individuale e di pressione dei lavoratori in occasione di vertenze sindacali (blocco stradale o ferroviario, art.14) e di qualsiasi altra protesta per i diritti connessi al lavoro, \u00e8 una scelta apertamente classista di prospettiva, che \u00a0sicuramente sar\u00e0 sempre pi\u00f9 spietata, data la crescente pericolosit\u00e0 della situazione economica e sociale ormai avviata su un piano inclinato; per di pi\u00f9 in un contesto internazionale in cui si sta facendo di tutto per andare verso il baratro senza sapere se si riuscir\u00e0 a fermarsi in tempo. Tutto avviene, infatti, in un\u2019Europa che ricorda quella disgregata della vigilia della grande guerra come descritta da Joseph Roth (<em>Il profeta muto<\/em>, Adelphi 1978), con una classe politica patriottarda sospesa nel vuoto, di funzionari che navigano sazi tra le rovine.<\/p>\n<p>\u00c8 praticamente impossibile non vedere che tutta l\u2019Europa sta toccando il fondo di numerose crisi, tutte collegate tra loro: economica, sociale, ambientale, religiosa e ovviamente politica e diplomatica. Da una parte questo genera una pericolosa tendenza al disinteresse e alla passivit\u00e0, al disimpegno civico; ma c\u2019\u00e8 anche chi resiste e si oppone a questa deriva e manifesta pubblicamente e collettivamente contro questo accecamento delle coscienze.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito di una manifestazione pacifica, quale essa sia (riunione, assemblea pubblica, corteo), sindacale o politica, le finalit\u00e0 per cui si svolge non devono rilevare, perch\u00e9 la Costituzione si limita a chiedere un \u201cvincolo di mezzo<em>\u201d,<\/em> cio\u00e8 ad evitare che la manifestazione degeneri in disordine \u201cviolento\u201d (violazione dell\u2019ordine pubblico \u201cmateriale\u201d). La Costituzione, proprio in forza degli articoli 40, 17 e 21, in quanto funzionali all\u2019espressione collettiva di informazione e di ricerca di solidariet\u00e0, \u00e8 ostile a qualsiasi forma o modalit\u00e0 di repressione di tali forme organizzative di manifestazione. Il problema allora \u00e8 che anche un blocco stradale in occasione di uno sciopero per il rinnovo di un contratto, contro licenziamenti o chiusure di fabbriche, o altra manifestazione di dissenso (per esempio manifestazioni per la casa, a tutela dell\u2019ambiente, per il diritto alla salute, per il diritto allo studio) potranno essere represse e punite penalmente soltanto se trascendono in minaccia o violenza privata.<\/p>\n<p>La resistenza passiva e ogni altro atto di disobbedienza civile privi di offensivit\u00e0 non devono essere criminalizzati e in ogni caso \u00e8 sempre doveroso il bilanciamento dei diritti e degli interessi in campo; siamo ancora in un sistema (artt. da 41 a 44 della Costituzione) che coniuga i diritti di libert\u00e0 di impresa e dignit\u00e0 sociale e umana, subordinando la libert\u00e0 di impresa a fini sociali o di interesse ed utilit\u00e0 generali, ovvero equi rapporti sociali; quell\u2019equit\u00e0 che, tra le altre cose, \u00e8 il fine di ogni manifestazione a difesa del lavoro e della salute come, per fare un solo esempio, le manifestazioni dei lavoratori dell\u2019ILVA di Taranto.<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 Il contrasto del decreto sicurezza con la Costituzione \u00e8 innanzitutto ideologico e culturale, si esprime nelle finalit\u00e0 intimidatorie che persegue, degrada il diritto a manifestare per difendere il posto di lavoro (o alla casa, alla salute e all\u2019ambiente, allo studio) e il superiore interesse sociale connesso. Ancora una volta la legge non \u00e8 fatta per evitare che ci siano persone costrette a occupare le strade con i propri corpi per difendere il posto di lavoro, ma per punire quelle che sono costrette a farlo. A dimostrazione, come accennato all\u2019inizio, che nella paccottiglia ideologica che ci sommerge il lavoro non \u00e8 pi\u00f9 la categoria decisiva per la politica italiana.<\/p>\n<p>Il tempo che passa purtroppo sta dando conferma di tale regressione. C\u2019\u00e8 soltanto da restare in attesa dei prossimi passi. Per\u00f2, insomma, l\u2019aria comincia a mancare un po&#8217; troppo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Claudio Stefano Tani 1. Le leggi, diceva ironicamente Anatole France, vietano del pari ai ricchi e ai poveri di pernottare sotto i ponti. L\u2019impersonalit\u00e0 della legge \u00e8 quindi un\u2019assoluta ambiguit\u00e0.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/08\/04\/9621\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2025%2F08%2F04%2F9621%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 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