{"id":9677,"date":"2025-09-28T19:07:13","date_gmt":"2025-09-28T17:07:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9677"},"modified":"2025-10-03T11:42:55","modified_gmt":"2025-10-03T09:42:55","slug":"e-ancora-possibile-uno-sguardo-laico-sulla-riforma-costituzionale-dellordinamento-giudiziario-o-e-ormai-troppo-tardi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/09\/28\/e-ancora-possibile-uno-sguardo-laico-sulla-riforma-costituzionale-dellordinamento-giudiziario-o-e-ormai-troppo-tardi\/","title":{"rendered":"\u00c8 ancora possibile uno sguardo \u201claico\u201d sulla riforma costituzionale dell\u2019ordinamento giudiziario, o \u00e8 ormai troppo tardi?"},"content":{"rendered":"\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"5554\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2018\/07\/28\/magistrati-e-politica-un-equilibrio-quasi-impossibile\/toghe\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/toghe.jpg\" data-orig-size=\"620,360\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"toghe\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/toghe-300x174.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/toghe.jpg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-5554\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/toghe-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Salvatore Prisco<\/strong><\/p>\n<p><abbr class='c2c-text-hover' title='Professore ordinario di Diritto costituzionale - Universit\u00e0 di Ferrara'>Roberto Bin<\/abbr> offre le pagine del suo vivace blog<em> LaCostituzione.info<\/em> all\u2019antico Maestro, che vi interviene su un tema del quale \u00e8 senza dubbio tra i massimi esperti con un breve, ma incisivo scritto del 27 agosto 2025 (poi rilanciato il 13 settembre), dal titolo <em>Ragionando sulla separazione delle carriere: \u00e8 legittimo il sorteggio per la formazione degli organi di governo giudiziario?<\/em><!--more--><\/p>\n<p>A completamento della propria visione critica della riforma di alcune disposizioni sul titolo IV della Costituzione oggi <em>in itinere<\/em>, gi\u00e0 argomentata da precedenti riflessioni in termini svolte nella Lettera <em>L\u2019assetto degli organi di amministrazione e giustizia disciplinare nel disegno di legge costituzionale n. 1917 sulla separazione delle carriere<\/em>, dell\u2019ottobre 2024, leggibile nell\u2019apposita rubrica sul sito dell\u2019Associazione Italiana dei Costituzionalisti: Alla fine Sergio Bartole invita al dibattito e rispondo dunque a questa sua sollecitazione. Siamo ormai entrambi in pensione, lui \u2015 emerito dell\u2019universit\u00e0 di Trieste e gi\u00e0 presidente dell\u2019Associazione stessa \u2015 da un tempo maggiore del mio e rester\u00e0 sempre, per quanto mi riguarda, uno dei membri della commissione di concorso nazionale che, quando ero un giovane ricercatore, mi promosse a professore associato.<\/p>\n<p>I richiami a una lontana vicenda accademica non dipendono peraltro da una mozione degli affetti, o non principalmente: chi continuer\u00e0 a leggere ne scoprir\u00e0 l\u2019effettiva congruenza al tema.\u00a0Conformemente alla stesura del testo sul quale innesto le mie osservazioni e al carattere di una certa informalit\u00e0 della sede che ci ospita, permettendo cos\u00ec opportunamente interlocuzioni meno o per nulla paludate rispetto allo standard consueto dei lavori scientifici, non aggiunger\u00f2 note di rinvio a lavori dottrinali: chi ha dimestichezza con l\u2019argomento riconoscer\u00e0 con facilit\u00e0 gli autori ai quali mi sar\u00f2 implicitamente riferito, anche quanto alle poche citazioni letterali. Per l\u2019attualit\u00e0, mi limito a segnalare a chi non ne avesse gi\u00e0 notizia il sito <em>ordinamentogiudiziario.info<\/em>, gestito dall\u2019Osservatorio in tema a cura di Francesca Biondi e Francesco Dal Canto, che raccoglie materiali normativi, saggistici, amministrativi e giurisprudenziali nell\u2019ambito di un PRIN del 2022 che ha come oggetto \u201cProspettive di riforma dell\u2019ordinamento giudiziario: ricadute applicative sull\u2019efficienza del sistema giustizia\u201d.<\/p>\n<p>Riassumo innanzitutto le posizioni esposte nell\u2019insieme da lui e da chi gli ha gi\u00e0 replicato. Nel meno recente dei due ultimi testi, che tocca rapidamente tutti i punti della legge in discussione, si osserva in premessa che concentrare la riforma costituzionale .dell\u2019ordinamento giudiziario su tre soli aspetti (separazione delle carriere e gi\u00e0 dei concorsi di accesso all\u2019ordine tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri; istituzione per tali categorie di due distinti Consigli superiori, nei quali entrare tramite sorteggio, tanto fra i magistrati, quanto fra i membri \u201claici\u201d \u2015 qui con estrazione da un elenco approntato dalle Camere \u2015 e sottrazione al CSM della giustizia disciplinare, che viene affidata a un\u2019Alta Corte disciplinare esterna ad esso) produce comunque un effetto di sconvolgimento del modello attuale, bench\u00e9 restino fuori della proposta in discussione \u2015 noto io \u2015 altri aspetti molto dibattuti: cos\u00ec, ad esempio, la <em>vexata quaestio<\/em> della limitazione dell\u2019azione penale secondo criter\u00ee predeterminati, nell\u2019ipotesi che si fosse voluto introdurla, dalla legge o dal procuratore generale della Corte d\u2019Appello: oppure la pur precedentemente ipotizzata cancellazione dal testo dell\u2019art. 104, I comma, della parola \u201caltro\u201d, dalla quale sarebbe risultato che, venendo ad essere la magistratura indipendente <em>da<\/em> <em>ogni potere<\/em>, essa dunque non lo sarebbe, riconfigurandola dunque come neutra <em>bouche de la loi<\/em>, con un bel salto all\u2019indietro nel tempo; o infine l\u2019idea di individuare un presidente elettivo dell\u2019organo, scelto pur sempre tra i suoi membri \u201claici\u201d.<\/p>\n<p>Si potrebbe dire lo stesso quanto alla tecnica usata per introdurre il \u201cpremierato elettivo\u201d, che concentra le ipotetiche modifiche su pochi \u2015 ma decisivi \u2015 punti della disciplina costituzionale della forma di governo, conseguendone in entrambi i casi il massimo risultato possibile con un apparentemente minimo sforzo innovativo.<\/p>\n<p>Appunto a questo riguardo si puntualizza\u00ad che, intendendosi contemporaneamente modificare quella \u00a0parlamentare che ci \u00e8 propria in senso monocratico, anche restringendo le prerogative in materia del Presidente della Repubblica, la duplicazione dei Consigli superiori indebolisce perci\u00f2 stesso nel confronto la tutela della magistratura come tale, tanto pi\u00f9 che dell\u2019Alta Corte disciplinare da introdurre in luogo della relativa sezione disciplinare del CSM\u00a0 (stavolta per\u00f2 istituendo un organo unico, ossia non diviso in due sezioni, a seconda della funzione dei giudicandi), la relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale sottolinea che essa servirebbe a migliorare la professionalit\u00e0 del corpo. Questo costituirebbe peraltro \u2015 osserva giustamente l\u2019autore \u2015 una singolare diversione del fine, intendendo ottenerne il miglioramento qualitativo e deontologico attraverso una via sanzionatoria, il che appare dunque un indizio visibile dello spirito punitivo che permea l\u2019intera riforma.<\/p>\n<p>Segue ancora una critica \u2015 diffusamente ripresa nel testo successivo, che come si vedr\u00e0 si concentra su quest\u2019unico profilo \u2015 al prefigurato sistema del sorteggio per la provvista dei due nuovi collegi divisi, in luogo dell\u2019unico oggi operante, uno per i magistrati dell\u2019accusa e un altro per quelli giudicanti. Si noti che anche qui l\u2019intervento \u00e8 formalmente minimale, nel senso che le due categorie, sebbene con carriere divise, resterebbero in ogni caso appartenenti al medesimo ordine, tralasciandosi alcune proposte pi\u00fa radicali di espungerne la prima. Eliminare tuttavia l\u2019elezione, secondo l\u2019opinione di chi si sta commentando, \u00abpriva i due collegi competenti per l\u2019amministrazione delle due carriere giudiziarie dell\u2019autorevolezza che deriva all\u2019attuale Consiglio dal concorso dell\u2019associazionismo giudiziario\u00bb e \u00abintroduce nel sistema un elemento solipsistico (\u2026). Ci troviamo cos\u00ec di fronte ad una prospettiva certamente nuova, che per\u00f2 pone un interrogativo sul rilievo di un\u2019autonomia ed indipendenza che si esprime attraverso singole persone di cui non \u00e8 agevole percepire la capacit\u00e0 di farsi portatori degli interessi e delle idee della rispettiva corporazione\u00bb.<\/p>\n<p>Nell\u2019ottica di questa osservazione \u2015 qui procedo a porre in chiaro quanto del pensiero esposto mi sembra perci\u00f2 in proposito implicito, sperando di non tradirlo\u00a0 \u2015 il tanto discusso \u201ccorrentismo\u201d, oggi indubbiamente essenziale a sorreggere una candidatura al Consiglio che voglia essere vincente, una volta eliminate le derive patologiche connesse alla ricerca del voto (per lo stesso Bartole \u00abinconvenienti\u00bb ai quali tuttavia si sarebbero potuti \u00abintrodurre correttivi senza esporre la magistratura al pericolo dell\u2019isolazionismo\u00bb) potrebbe addirittura avere la funzione positiva che in altro campo hanno \u2015 questo lo osservo io \u2015 le \u201cscuole\u201d universitarie, egualmente tacciate nel dibattito pubblico, da non addetti ai lavori e in molti casi da pubblici ministeri che non ne comprendono la logica, di essere matrici di illecite <em>combines. <\/em>Chi invece le difende e lo stesso fa con l\u2019inevitabile cooptazione virtuosa tipica del sistema le vede come sedi di disciplinamento, cio\u00e8 di trasmissione artigianale di regole dell\u2019arte, ossia di buone pratiche e delle norme non scritte del come si sta al mondo nell\u2019Accademia. Analogamente deve dirsi, va aggiunto, delle associazioni di docenti, nonch\u00e9 di dottorandi e dottori di ricerca per i singoli settori disciplinari, i cui convegni periodici sono al tempo stesso occasioni per chi vi aderisce per fare conoscenza personale, promuovere contatti e progetti professionali, nonch\u00e9 svolgere un legittimo <em>lobbyng<\/em>,\u00a0 risultando in sostanza occasioni di visibilit\u00e0 e autopromozione.<\/p>\n<p>Tornando allora al nostro tema, non manca perci\u00f2 chi delle diverse sensibilit\u00e0 culturali \u2015 vere e proprie associazioni, con statuti, organi interni, quote da versare, attivit\u00e0 continue, brillanti riviste, tutte confederate nell\u2019ANM, che \u00e8 dunque \u201cassociazione di associazioni\u201d \u2015 ha invece proposto l\u2019istituzionalizzazione. Del resto \u2015 mi fa notare acutamente un amico magistrato e rileva con altre parole anche il nostro autore \u2015 un sorteggio fra lottizzati non elimina la lottizzazione, bens\u00ec si limita ad affidarla al caso. Il problema infatti non sta qui e di questo si dir\u00e0 oltre.<\/p>\n<p>Per completare intanto il resoconto del suo primo intervento, Bartole paventa che un pubblico ministero isolato da colleghi del medesimo ordine che svolgono per\u00f2 funzioni diverse sviluppi un\u2019attitudine pratica (e prima ancora una mentalit\u00e0, una cultura) esclusivamente accusatoria e poliziesca, con effetti da antica <em>Prokuratura<\/em> sovietica. Qui va riconosciuto che tale rischio \u00e8 tutt\u2019altro che remoto, specialmente se \u2015 ad allontanarlo \u2015 non si incentivassero il pi\u00f9 possibile scambi di riflessione e interlocuzione comune e continua fra magistrati di tutte le funzioni e di ogni ruolo, nonch\u00e9 tra questi e gli avvocati, prendendo ispirazione dall\u2019esperienza tedesca in tale direzione che accosta le diverse professionalit\u00e0 legali gi\u00e0 nel periodo della formazione, con un avvio solo successivo alle diverse carriere. Ancora una volta torna utile, a mio giudizio, il paragone che facevo in precedenza con la funzione positiva svolta dai convegni scientifici, al fine di favorire la circolazione di contatti fra studiosi di vario livello, strutturati e non, anche come occasioni di scambi di informazioni sulle situazioni delle varie sedi e sulla situazione concorsuale delle diverse discipline.<\/p>\n<p>Gli replica nel sito dell\u2019Associazione dei Costituzionalisti, come si diceva, innanzitutto \u2015 <em>ad adiuvandum<\/em> \u2015 Nicol\u00f2 Zanon, che vanta dalla sua tanto l\u2019esperienza di membro del CSM, quanto quella di giudice costituzionale. Favorevole in linea di principio alla separazione delle carriere e giustamente convinto sia che per giungervi non occorra modificare la Costituzione, bastando per questo obiettivo la legge ordinaria (che \u00e8 del resto la fonte che ha introdotto anche la giurisdizione disciplinare dell\u2019attuale, unico Consiglio), sia della neutralit\u00e0 dell\u2019attuale organizzazione giudiziaria rispetto al \u201cgiusto processo\u201d, nel senso che quest\u2019ultima formula non implica necessariamente la realizzazione di quel presupposto, come nelle sentenze 37\/ 2000 e 50\/ 2022 ha chiarito la Corte Costituzionale, egli lamenta tuttavia l\u2019inaccuratezza tecnica del testo oggi in dirittura d\u2019arrivo alle Camere. Quanto al resto, egli osserva, \u00abchi ha potuto rilevare le traiettorie che hanno condotto il CSM, nei decenni, ad allargare le proprie funzioni ben oltre il dettato costituzionale e legislativo, come pu\u00f2 esimersi dal pensare che il nuovo CSM non sarebbe pronto a replicare prassi e consuetudini del primo?\u00bb.<\/p>\n<p>Comunque, ad evitare il probabile aumento di conflitti che metterebbero in seria difficolt\u00e0 soprattutto il Presidente della Repubblica, vertice previsto di entrambi i collegi, egli \u00a0ricorda (ma qui il richiamo della massima \u00e8 mio) che gi\u00e0 Guglielmo di Ockham aveva invitato ai suoi tempi a non complicare cose da mantenere invece semplici: <em>entia non sunt multiplicanda sine necessitate<\/em>, insomma, tanto pi\u00f9 che la sovraquotazione che ne deriverebbe ai pubblici ministeri li doterebbe di un regime pi\u00f9 forte rispetto a quello attuale, che \u00e8 s\u00ec di indipendenza, ma, alla luce dell\u2019attuale testo costituzionale, anche contrassegnato da garanzie diverse da quelle dei giudici propriamente detti, giacch\u00e9 \u00a0individuate solo attraverso la legge di ordinamento giudiziario<\/p>\n<p>Un\u2019ulteriore replica \u00e8 quella di un assai autorevole magistrato della Suprema Corte, Enrico Scoditti, il quale propone che \u2015 all\u2019atto dell\u2019elezione \u2015 il magistrato che vada in tale modo a comporre il CSM cessi di avere qualunque vincolo formale di appartenenza a una delle correnti. L\u2019eventuale, accertata continuit\u00e0 di legami in tale senso dovrebbe essere stigmatizzata negativamente appunto nella circostanza delle valutazioni periodiche di progressione in carriera.<\/p>\n<p>Sotto questo aspetto, sembra a chi scrive che la misura proposta estenda ai magistrati (rispetto alle possibili appartenenze associative diverse interne all\u2019ordine, le cui forme sono state sopra ricordate) la medesima logica proibizionistica stabilita \u2015 quanto alla loro iscrizione ai partiti politici \u2015 dall\u2019art. 98 della Costituzione e, pur essendo degna di interesse per l\u2019onesta ammissione del problema e per la ricerca di una soluzione ad esso, si presti tuttavia alla medesima obiezione, ossia al rilievo che una disiscrizione formale da una struttura organizzata come gruppo di pressione non basta ad allentare \u2015 in ipotesi \u2015 vincoli di prossimit\u00e0 ideale e sostanziale ad esso, che possano perci\u00f2 produrre vantaggi al soggetto \u201ccontiguo\u201d, che poi da lui si riverberino sul gruppo al quale egli resta comunque vicino, a titolo di restituzione del sostegno ricevuto.<\/p>\n<p>Finisco richiamando sempre in sintesi il secondo intervento del giurista triestino, tutto concentrato stavolta sul profilo del sorteggio per la composizione dei due organi di gestione delle carriere giudiziarie previsti dalla riforma costituzionale. Dopo avere ricordato la giustificazione della separazione delle carriere fornita da chi la ritiene coessenziale al \u201cgiusto processo\u201d (ma si \u00e8 gi\u00e0 visto come Zanon l\u2019abbia smontata efficacemente), egli osserva in sovrappi\u00f9 che, essendo il CSM organo costituzionale, tale modalit\u00e0 sarebbe inusitata per gli organi che identificano la Costituzione: la regola, infatti, \u00e8 in questo caso l\u2019elezione e limitate eccezioni (nomina presidenziale di cinque giudici costituzionali e dei senatori a vita,\u00a0 nomina e non elezione dei membri del CNEL, del resto organo solo consultivo), non giungono ad inficiarla, ma semmai ne costituiscono conferma.<\/p>\n<p>Mi auguro di avere riassunto il pensiero altrui (qua e l\u00e0 blandamente commentandolo) con un sufficiente grado di onest\u00e0 intellettuale, ma ora \u00e8 il momento di esprimere il mio.<\/p>\n<p>Innanzitutto una domanda: ma \u00e8 poi vero che il Consiglio superiore della Magistratura sia un organo costituzionale? Non ignoro certo che autorevoli studiosi \u2015 prima di quello che sto commentando, o a lui coevi \u2015 lo hanno sostenuto, traendone prova dalla circostanza che esso non \u00e8 titolare di un indirizzo politico generale, ma concorre certo a definire le linee e le scelte di politica giudiziaria. Altri hanno fatto ricorso alla pi\u00f9 cauta e generica definizione di \u201corgano di rilevanza \u2015 o rilievo \u2015 costituzionale\u201d. Un\u2019 attenta dottrina ha spiegato che l\u2019organo potrebbe in particolare venire finanche abrogato (in altre democrazie occidentali del resto manca, o \u00e8 diversamente configurato quello corrispondente), ma non <em>sic et simpliciter<\/em>, bens\u00ec solo attraverso una legge costituzionale che prevedesse contestualmente un modo diverso, ma egualmente incisivo, per tutelare valori costituzionali indisponibili a una revisione, come sono l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza dell\u2019ordine giudiziario.<\/p>\n<p>In tutto quanto ho scritto, in una carriera ormai lunga, credo di avere mostrato realisticamente un forte interesse verso quella \u201cCostituzione vivente\u201d alla quale \u00e8 ora dedicato un corposo commentario scritto non per caso (giacch\u00e9 essi ne sono tra gli attori principali) pressocch\u00e9 tutto da magistrati.\u00a0Su questo aspetto ritorner\u00f2, intanto vorrei per\u00f2 fissare un punto: a leggere il testo della Costituzione del 1948, ossia al netto degli sviluppi successivi, non pare dubbio che le competenze che i Costituenti vollero attribuirgli siano di natura amministrativa (qualcuno ha icasticamente parlato di \u00abun direttore generale collegiale\u00bb) e ristrette perdipi\u00f9 a specifici atti enumerati di gestione delle carriere degli appartenenti all\u2019ordine, sicch\u00e9 ad esempio i poteri para-normativi esercitati attraverso circolari di indirizzo, i pareri al governo e al Parlamento, gli interventi costituiti da \u201cpratiche a tutela\u201d di magistrati in conflitto con esponenti politici (queste ultime, per\u00f2, poi legittimate dal regolamento interno) sono tutti stati atti di poteri autoassunti <em>extra ordinem<\/em>.<\/p>\n<p>Un commentatore, nel volume che ho appena richiamato, trae da una sentenza risalente della Corte Costituzionale, la 44\/1968, l\u2019idea che essa abbia appunto definito come tale il Consiglio, ma a me pare che abbia frainteso: in quella decisione \u2015 che risultava dalla riunione di tre giudizi, promossi da altrettanti magistrati ordinari che si dolevano al Consiglio di Stato di assunte illegittimit\u00e0 commesse in loro danno, in sede di valutazioni di carriera \u2015 era l\u2019Avvocatura dello Stato che qualificava per tale l\u2019organo, deducendone che i suoi atti fossero perci\u00f2 insindacabili. La motivazione della decisione (redatta da Costantino Mortati) fu invece pi\u00f9 prudente. Trascrivo in proposito parte del paragrafo terzo del <em>Considerato in diritto<\/em>, mettendo in corsivo quanto rileva ai fini del mio ragionamento:<\/p>\n<p>\u00abRisulta dal suo (della Costituzione, n. d. r.) art. 104 che <em>l\u2019istituzione del Consiglio superiore della magistratura ha corrisposto all\u2019intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l\u2019autonomia della magistratura, cos\u00ec da collocarla nella posizione di \u201cordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere\u201d e conseguentemente sottrarla ad interventi suscettibili di turbarne comunque l\u2019imparzialit\u00e0 e di compromettere l\u2019applicazione del principio consacrato nell\u2019art. 101, secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge<\/em>. Si \u00e8 cos\u00ec provveduto [ad integrazione e rafforzamento delle altre garanzie costituzionali di indipendenza, quali risultano dalla riserva di legge (art. 108), dall\u2019assunzione del magistrati, in via normale, mediante pubblico concorso (art. 106), dall\u2019inamovibilit\u00e0 (art. 107)] a concentrare ogni provvedimento relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all\u2019ordine nella competenza assoluta ed esclusiva idi un organo che, mentre realizza <em>una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario<\/em>, \u00e8 poi presieduto dal Capo dello Stato, in considerazione della qualit\u00e0 che questi riveste di potere \u201cneutro\u201d e di garante della Costituzione ed \u00e8 altres\u00ec fornito di una serie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura necessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla propria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull\u2019altra affidata alla sua tutela. <em>Non \u00e8 rilevante, al fine che qui interessa della determinazione dell\u2019ambito di insindacabilit\u00e0 dei suoi atti, stabilire la natura del rapporto sussistente fra il Consiglio superiore della magistratura e la magistratura, per precisare se esso sia da considerare organo di questa e quindi parte dell\u2019ordine giudiziario, o invece organo a s\u00e9 stante, o addirittura distinto potere. Mentre non \u00e8 contestabile la diversit\u00e0 oggettiva delle funzioni rispettivamente esercitate: giurisdizionali le une, amministrative le altre<\/em> (non apparendo dubbia l\u2019appartenenza a quest\u2019ultima categoria delle misure disposte nei casi concreti, in applicazione delle norme relative all\u2019assunzione ed alla carriera dei magistrati), non incontra poi difficolt\u00e0 ammettere che le rispettive attivit\u00e0 possono rimanere assoggettate a differenti trattamenti. <em>Neppure necessario appare prendere posizione sul punto se il rango da riconoscere al Consiglio sia quello proprio di organo costituzionale, dato che il sistema vigente conosce dei casi di assoggettamento al controllo giurisdizionale di atti provenienti da organi indubbiamente costituzionali. Sicch\u00e9 l\u2019eventuale attribuzione della qualifica predetta non offrirebbe un criterio idoneo a risolvere la questione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p>Se si vuole comprendere l\u2019evoluzione successiva degli eventi, occorre allora abbandonare il piano esclusivamente teorico e formale del sistema normativo e guardare agli sviluppi storico-sociali che hanno portato ad arricchire e a variare il \u00a0quadro della intavolazione originaria della materia, finendo col collocare i magistrati, non pi\u00f9 riguardati come i solitari\u00a0 applicatori di regole pre-scritte alla fattispecie contenziosa concreta (\u201csoggetti solo alla legge\u201d, in base all\u2019art. 101, 2\u00b0 comma della Costituzione: l\u2019isolamento lamentato da Bartole trova la sua radice qui, oltre che in un\u2019idea tradizionale e francamente polverosa di che cosa sia l\u2019interpretazione giuridica e quella costituzionale in particolare), \u00a0ma \u2015 attraverso l\u2019affiliazione in \u201ccorrenti\u201d di riferimento \u2015 lungo una strada ben diversa.<\/p>\n<p>Fin dal Congresso del 1965 dell\u2019Associazione a Gardone Riviera (Magistratura Democratica che lo \u201cvinse\u201d e gi\u00e0 questa assimilazione del linguaggio impiegato alle dinamiche partitiche \u00e8 molto indicativa, era nata l\u2019anno precedente) emerse decisamente il superamento del carattere in precedenza funzionariale e omogeneo al blocco di potere dominante dell\u2019ordine giudiziario, divenuto ora \u201cadulto\u201d e \u00a0consapevole \u2015 nei membri pi\u00f9 giovani e in taluni illuminati esponenti di et\u00e0 ed esperienza pi\u00f9 mature \u2015 di una soggettivit\u00e0 autonoma di ceto, fondata sulla applicazione anche diretta, occorrendo, della Costituzione e che si sent\u00ec chiamato a rinnovare per la sua parte sia la politica, sia la sclerosi della societ\u00e0. La Corte Costituzionale, indispensabile in quest\u2019opera di svecchiamento, era entrata effettivamente in funzione nel 1956, il Consiglio Superiore della magistratura solo due anni dopo (e dell\u2019organo meramente consultivo introdotto dalla riforma Orlando dei primi anni del Novecento portava solo la medesima denominazione. ma aveva una funzione diversa), nascevano cos\u00ec i \u201cpretori d\u2019assalto\u201d. In breve, la parte pi\u00f9 dinamica e innovativa degli appartenenti all\u2019ordine giudiziario scopriva di potere fare politica, essendo legittimata dalle sue conoscenze tecniche, se non dall\u2019elettivit\u00e0 propria della classe politica tradizionalmente intesa e perci\u00f2 da un modo innovativo di svolgere la propria funzione: sono questi anche gli anni della proposta teorica dell\u2019\u201cuso alternativo del diritto\u201d.<\/p>\n<p>Dopo una lunga fase di accesa contrapposizione, raccontano analisi ormai non pi\u00f9 recenti, \u00a0si registra una convergenza \u00a0tra i due ceti politici su un \u00a0momento \u201carmistiziale\u201d, tradotto nell\u2019impegno che una politica \u201cclassica\u201d in via di progressivo indebolimento chiese infatti, in una fase successiva, agli appartenenti all\u2019ordine giudiziario per avere ragione di quelle che un apprezzato studioso di storia del diritto contemporaneo ha definito come due (di tre) emergenze, ossia il contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata e \u00a0quello al terrorismo, attraverso la gestione molto discrezionale dei cosiddetti \u201cpentiti\u201d di entrambi i tipi di organizzazione che i pubblici ministeri potevano svolgere, non essendo gravati da una ricerca del consenso elettorale anche di ambienti \u201cimbarazzanti\u201d e letteralmente in-dicibili, che invece caratterizzava la politica tradizionalmente intesa.<\/p>\n<p>Quando per\u00f2 si manifest\u00f2 una terza emergenza, in ordine di tempo \u2015 vale a dire la corruzione sistemica nel rapporto tra partiti e imprese \u2015 politica e magistratura si trovarono nuovamente l\u2019una contro l\u2019altra.\u00a0Che all\u2019esito di tale dinamica non tanto la magistratura in s\u00e9 (che continuava nel suo insieme ad assicurare il funzionamento del \u201cservizio giustizia\u201d), quanto la sua \u201caristocrazia\u201d costituita dai capi delle correnti abbia avvertito la pulsione a sviluppare nuovamente una propria intensa soggettivit\u00e0 politica \u00e8 perfino ovvio: dove c\u2019\u00e8 un vuoto, qualcuno interviene sempre a colmarlo in supplenza.<\/p>\n<p>Lungo questo processo tanto parte della politica che ho definito tradizionale o \u201cclassica\u201d, quanto la magistratura, hanno dovuto purtroppo annoverare ciascuna i propri martiri. In particolare, di fronte all\u2019ultimo fenomeno, la prima ritenne difensivamente di rinsanguare le proprie fila, che venivano intaccate dall\u2019azione dell\u2019altra, cooptandone alcuni membri. Il tutto avveniva nel plauso giustizialista (iniziale e chiara manifestazione di quel populismo che il sistema politico conoscer\u00e0 successivamente in modo pi\u00f9 largo anche in altre forme) di elettori disorientati e inclini a cercare conforto in figure rassicuranti che sembravano promettere la tutela dei valori e delle virt\u00f9 civili della Repubblica, che altri non apparivano in grado di garantire: fu questa \u2015 lo si ricorder\u00e0 \u2015 la stagione dei \u201cgirotondi\u201d attorno ai palazzi di giustizia.<\/p>\n<p>Si era ormai entrati in quella che (con corrivit\u00e0 giornalistica del tutto priva di fondamento scientifico, ma che si compendi\u00f2 in questa formula fortunata) fu chiamata la \u201cseconda Repubblica\u201d. Un pezzo della magistratura organizzata divenne allora stabilmente un attore del gioco politico, a favore di una parte di questo che l\u2019appoggiava, ma esigendo da essa l\u2019esoso prezzo di impedirle qualunque manifestazione di autonomia, quanto all\u2019organizzazione del potere giudiziario: la proposta di separazione delle carriere di Giuliano Pisapia, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, indipendente del gruppo di Rifondazione Comunista, costitu\u00ec l\u2019essenziale motivo della sua mancata ricandidatura; questa stessa e in pi\u00f9 quelle della divisione del CSM in due sezioni e dell\u2019istituzione di una Corte disciplinare erano soluzioni gi\u00e0 presenti nella relazione finale della Commissione D\u2019Alema del 1997 &#8211; 1998, approvata da questa, ma mai dal <em>plenum<\/em> delle assemblee. Contro questo blocco c\u2019era quello opposto, capeggiata da un noto imprenditore, prima del mattone e poi delle televisioni private, \u00absceso in politica\u00bb, perch\u00e9 \u00abl\u2019Italia \u00e8 il Paese che amo\u00bb.<\/p>\n<p>Quella che si \u00e8 ora descritta \u00e8 peraltro una fotografia del passato, che ritrae la prima esperienza di bipolarismo dell\u2019alternanza o conflittuale del sistema politico italiano (la nostra storia repubblicana era stata infatti caratterizzata in precedenza, anche in et\u00e0 liberale, da una sua variante consociativa, nella quale la \u201ccosa\u201d \u2015 metaforizzata da un giovane Italo Calvino nell\u2019immagine della \u201cGrande Bonaccia\u201d \u2015 ne aveva preceduto la teorizzazione e denominazione di \u201ccompromesso storico\u201d). Oggi il bipolarismo conflittuale sopravvive, ma con partiti profondamente mutati e con altri protagonisti.<\/p>\n<p>Anche la magistratura, dopo un picco di popolarit\u00e0, ha conosciuto un momento di ripiegamento e il suo Consiglio superiore una profonda crisi, nata da un episodio che ha coinvolto alcuni suoi membri e un ex presidente dell\u2019Associazione, poi radiato dall\u2019ordine. Uno studioso ha ritenuto di recente che la \u00abdimensione politico-rappresentativa\u00bb dell\u2019organo sia \u00abuna questione da (ri)mettere a fuoco\u00bb, auspicando \u00abun rilancio della natura costituzionale del CSM\u00bb, ma la riforma in discussione va precisamente in direzione opposta, caricandosi di un forte simbolismo.\u00a0Essa interviene in un momento storico nel quale, come rilevano ricerche sociologiche, si \u00e8 appannata una certa tensione ideale nei giovani che accedono alla magistratura e in coloro che gi\u00e0 ne fanno parte, prevalendo semmai uno spirito corporativo e carrieristico. Cessando dal servizio per limiti di et\u00e0, la prima presidente della Corte di cassazione ha cos\u00ec rilevato con allarme che molti vincitori di concorso, all\u2019atto di prendere servizio, lo hanno evitato, preferendo \u2015 pur dopo avere superato un concorso impegnativo \u2015 altre offerte pi\u00f9 lucrose e prestigiose nel frattempo loro giunte.<\/p>\n<p>Quanto al testo della riforma e alla \u201cfilosofia\u201d che esso palesa, non ha tanto rilievo pratico la separazione formale delle carriere, che nella realt\u00e0 non costituisce davvero un problema, essendo pochissimi i casi in cui il mutamento di funzione oggi avviene e perdipi\u00f9 potendo riguardare un magistrato una sola volta e unicamente cambiando regione del suo servizio. Da questo punto di vista, essa \u00e8 stata sostenuta fortemente dall\u2019Unione delle Camere Penali e dal Consiglio Nazionale Forense, in forza di un\u2019interpretazione possibile (ma come detto sopra non l\u2019unica pensabile) dell\u2019art. 111 della Costituzione.<\/p>\n<p>N\u00e9 davvero rileva molto privare il Consiglio della funzione disciplinare, anche se certo il modo di esercitarla appare non del tutto in asse col principio del \u201cgiusto processo davanti a un \u201cgiudice terzo e imparziale\u201d, tale essendo anche il procedimento disciplinare (che \u00absi svolge con le garanzie del giusto processo regolato dalla legge a tutela, innanzitutto, del magistrato incolpato, ma anche in consonanza con la funzione propria della responsabilit\u00e0 disciplinare e con la sua vocazione a oltrepassare la ristretta cerchia di un corpo professionale organizzato\u00bb, rileva una dottrina). Il potenziale incolpando infatti potrebbe avere votato per chi potrebbe essere in ipotesi il suo giudice naturale, ma si tratta di una situazione a cui si \u00e8 gi\u00e0 posto rimedio e comunque lo stesso studioso ritiene che legittimamente \u00abla giustizia disciplinare presenti scostamenti piuttosto significativi\u00bb rispetto al \u201cgiusto processo\u201d, con opinione autorevole che non pu\u00f2 essere discussa qui.<\/p>\n<p>Il <em>punctum dolens<\/em> attorno al quale ruota davvero tutta la riforma \u00e8 piuttosto, a ben vedere, quello del doppio CSM e del sorteggio per farne parte. Effettivamente ne risulteranno potenziati i pubblici ministeri ed inoltre si intende palesemente con la sua introduzione colpire il principio della rappresentanza, che si adatta fisiologicamente a un organo di natura politica (e infatti \u00e8 su di esso che sono appunto costruite le assemblee politiche a tutti i livelli) e non o assai meno a uno tecnico, cui semmai si attaglia meglio l\u2019autorevolezza conferita dalla \u201crappresentativit\u00e0\u201d \u2015 che \u00e8 concetto diverso, non necessariamente coincidente col primo \u2015 di chi lo compone, ossia dall\u2019essere chi ne \u00e8 dotato percepito come il pi\u00f9 possibile <em>super partes<\/em>, superandosi insomma vincoli correntizi di mandato, che possono dissimulare scambi di favori,\u00a0 in modo da essere largamente accettato da chi deve vederne gestita la propria sorte professionale, in ragione del proprio prestigio ed equilibrio.<\/p>\n<p>Naturalmente, perch\u00e9 questo si realizzi, il sorteggio non potrebbe essere \u201csecco\u201d, ossia senza temperamenti. In altra sede ho proposto che, se proprio tale sistema deve venire introdotto, sia riservato a chi ha dato prova di possedere queste doti attraverso l\u2019esercizio di almeno un mandato in un Consiglio giudiziario. Un sorteggio \u201cpuro\u201d, senza cautele, finirebbe per premiare infatti chi non ha davvero una vocazione verso questa particolare attivit\u00e0 di amministrazione delle carriere dei colleghi e allenterebbe quei vincoli di \u201cdisciplinamento\u201d che nascono dall\u2019essere membro di una \u201ccorrente\u201d. Ancora una volta torna il parallelo con la composizione delle commissioni di concorso per una posizione di ruolo nell\u2019universit\u00e0, nelle quali \u2015 sulla base del previo proporsi a tale ruolo di chi comunque non pu\u00f2 avere titoli di carriera minori di coloro che deve giudicare idonei alla docenza, per avere poi essi titolo al concorso locale \u2015 si effettua appunto un sorteggio tra gli aspiranti, ma nessuno dei possibili componenti delle commissioni \u00e8 un <em>outsider<\/em>.<\/p>\n<p>Il meccanismo ora immaginato finirebbe comunque per indurre a qualificare gli istituendi Consigli piuttosto come autorit\u00e0 indipendenti poste a tutela di valori indefettibili che non possono non appartenere alla magistratura e si adatterebbe a un ritorno alla concezione originaria dei Costituenti, perch\u00e9 questi sarebbero in sostanza consigli di amministrazione dell\u2019ordine.<\/p>\n<p>Il recupero di peso della politica tradizionale rispetto a quella esercitata in forma di interpretazione del diritto che ad alcuni fa paventare il <em>Richterrecht<\/em> \u00e8 un\u2019operazione che oggi \u00e8 sostenuta dalla destra al governo, ma che in realt\u00e0 trova eco e favore anche a sinistra. Un suo autorevolissimo esponente, ormai fuori dell\u2019agone politico attivo, ma che continua a definirsi comunista per formazione (gi\u00e0 magistrato, professore universitario, presidente emerito della Camera dei Deputati e a lungo sostenitore delle istanze dell\u2019ordine giudiziario) ha scritto or non \u00e8 molto che \u00abIn sostanza la politica \u00e8 priva di uno spazio di autonomia nei confronti della giurisdizione. A mio avviso \u00e8 una situazione inaccettabile. Nel programma di riequilibrio tra magistratura e politica dovrebbe essere individuata con legge costituzionale un\u2019area di decisioni politiche del Consiglio dei ministri che siano dichiarate insindacabili\u00bb, mentre altri influenti personaggi della medesima parte, appena ieri, esprimono egualmente il loro favore verso la separazione delle carriere.<\/p>\n<p>Con diversa e ben maggiore consapevolezza dello strumento tecnico utile allo scopo, nella posizione virgolettata si rinviene la medesima istanza immunitaria che percorre il governo attuale a proposito del processo a un ministro per un caso di resistenza assunta <em>contra legem<\/em> all\u2019immigrazione clandestina e ancora nel \u201ccaso Almasri\u201d: il recupero insomma della categoria dell\u2019atto politico, anche se in dottrina non era mancata qualche voce che ritiene incostituzionale l\u2019art. 7 del codice del processo amministrativo, che tuttora lo prevede.<\/p>\n<p>Riepilogo e concludo: si \u00e8 di fronte allo scontro per l\u2019egemonia tra due ceti politici, entrambi legittimati oggi su base rappresentativa, nei termini sotto precisati, ma il secondo in forza di \u2015 e in aggiunta a \u2015 una qualificazione tecnica.\u00a0La classe politica tradizionale, che ha competenza politica generale e monopolio legale della decisione sulla revisione costituzionale, se condivisa da un ampio quorum di parlamentari, vuole togliere il potere di interdizione e controllo nei suoi confronti che il ceto politico dei magistrati, che pretende di avere acquisito un potere di indirizzo politico settoriale, via via che suppliva la prima con l\u2019approfittare del suo progressivo indebolimento dovuto a svariati motivi (contesa sulla produzione normativa con la magistratura medesima che ha sviluppato poteri \u201ccreativi\u201d di essa; perdita del controllo delle risorse economiche dovuta alla globalizzazione; regionalizzazione e al contempo europeizzazione delle decisioni politiche fondamentali) ha di fatto conquistato.\u00a0Prova dunque a farlo colpendo l\u2019ordine giudiziario nel meccanismo che ne ha rafforzato negli anni la posizione effettiva, ossia la gestione elettiva autonoma della composizione del suo organo di amministrazione delle carriere dei componenti dell\u2019ordine, che in pi\u00f9 viene indebolito col duplicarlo.<\/p>\n<p>Chiedersi peraltro se la riforma possa essere bloccata in questa fase dal Presidente della Repubblica \u00e8 a mio avviso errato. A parte un potere discreto di <em>moral suasion<\/em>, che avr\u00e0 certamente esercitato, nel caso di una revisione costituzionale non sufficientemente condivisa egli non riceve nemmeno il testo formalmente, come ha correttamente osservato Salvatore Curreri, <em>Separazione delle carriere? Il Colle non pu\u00f2 fermarla<\/em>, ne <em>L\u2019Unit\u00e0<\/em>, 19 settembre 2025. Semmai \u00e8 all\u2019atto della successiva (ri)pubblicazione, ossia in sede di promulgazione del testo funzionale all\u2019entrata in vigore della legge che non fosse stata fatta oggetto di richiesta referendaria &#8211; il che ormai \u00e8 assai improbabile &#8211; che egli potrebbe intervenire, rinviandolo alle Camere con un messaggio motivato.\u00a0<\/p>\n<p>Si va dunque realisticamente verso il non auspicabile scontro del referendum costituzionale, che sar\u00e0 inevitabilmente sostenuto dalle opposte schiere dei contendenti al calor bianco, per non avere saputo essi (n\u00e9 avere avuto voglia di) ritrovare davvero \u2015 al di l\u00e0 di dichiarazioni di facciata di disponibilit\u00e0 \u2015 l\u2019ispirazione dei Costituenti a superare visioni contrapposte per trovare un accordo transattivo al fine di un ammodernamento ragionevole della materia. Due mezze buone ragioni, tuttavia, non danno come risultato una ragionevole verit\u00e0 convenzionale comune.<\/p>\n<p><em>Apprendo solo dal commosso omaggio di Sandro Staiano, <\/em>Michele Scudiero. Il Gran Normanno Maestro gentile<em>,\u00a0 leggibile sul sito dell\u2019Associazione italiana dei Costituzionalisti dal 15 settembre 2025, che Gli era stato offerto di andare a comporre il Consiglio Superiore della Magistratura \u2015 suppongo per poi verosimilmente vicepresiederlo \u2015 e che egli rifiut\u00f2: \u00abNon volle perch\u00e9, accettando, avrebbe dovuto sospendere la sua opera nell\u2019Universit\u00e0 e non si acconci\u00f2 a rinunciare, temporaneamente ma piuttosto a lungo e in una fase impegnativa, alla sua opera per gli studenti e per i giovani studiosi che ne seguivano il magistero\u00bb. Si tratt\u00f2 dunque di una scelta fra due doveri \u201ccivili\u201d, dettata dalla valutazione di dove avrebbe potuto essere pi\u00f9 utile alla collettivit\u00e0 e mantenere le responsabilit\u00e0 che si era assunto verso il proprio mondo di riferimento e questo era tipico dell\u2019uomo. Non so se avrebbe concordato nel merito con quanto si legge sopra, ma non avrebbe fatto una piega sul contenuto, anche se non lo avesse condiviso, sempre che fosse stato sicuro del rigore argomentativo dello scritto. \u00c8 stato infatti un grande educatore ad esso di allievi e studenti, senza per\u00f2 mai attentare alla loro libert\u00e0 e autonomia di giudizio, anzi accogliendo e integrando nella collaborazione anche chi si era laureato con altri (io ad esempio con Gianni Ferrara, ultimo ad esserlo alla Federico II prima del suo trasferimento alla Sapienza) e veniva da un <\/em>humus<em> culturale diverso dal proprio, che aveva robuste radici nel popolarismo autonomistico sturziano e nel personalismo solidaristico cattolico.<\/em><\/p>\n<p><em>Questo piccolo lavoro \u00e8 il mio primo pubblicato dopo la Sua scomparsa, intende perci\u00f2 ricordarlo e viene a Lui dedicato. <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Salvatore Prisco <abbr class='c2c-text-hover' title='Professore ordinario di Diritto costituzionale - Universit\u00e0 di Ferrara'>Roberto Bin<\/abbr> offre le pagine del suo vivace blog LaCostituzione.info all\u2019antico Maestro, che vi interviene su un tema del quale \u00e8 senza dubbio tra i massimi esperti con un breve, ma incisivo scritto del 27 agosto 2025 (poi rilanciato il 13 settembre), dal titolo Ragionando sulla separazione delle carriere: \u00e8 legittimo il &#8230; <a title=\"\u00c8 ancora possibile uno sguardo \u201claico\u201d sulla riforma costituzionale dell\u2019ordinamento giudiziario, o \u00e8 ormai troppo tardi?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/09\/28\/e-ancora-possibile-uno-sguardo-laico-sulla-riforma-costituzionale-dellordinamento-giudiziario-o-e-ormai-troppo-tardi\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/09\/28\/e-ancora-possibile-uno-sguardo-laico-sulla-riforma-costituzionale-dellordinamento-giudiziario-o-e-ormai-troppo-tardi\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2025%2F09%2F28%2Fe-ancora-possibile-uno-sguardo-laico-sulla-riforma-costituzionale-dellordinamento-giudiziario-o-e-ormai-troppo-tardi%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 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