{"id":9688,"date":"2025-10-03T12:16:28","date_gmt":"2025-10-03T10:16:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9688"},"modified":"2025-10-03T12:16:34","modified_gmt":"2025-10-03T10:16:34","slug":"uomini-stanchi-lesigenza-civile-di-una-giusta-legge-sul-fine-vita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/10\/03\/uomini-stanchi-lesigenza-civile-di-una-giusta-legge-sul-fine-vita\/","title":{"rendered":"Uomini stanchi. L\u2019esigenza civile di una giusta legge sul fine vita"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9689\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/10\/03\/uomini-stanchi-lesigenza-civile-di-una-giusta-legge-sul-fine-vita\/ceracandelagrande\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ceracandelagrande.jpg\" data-orig-size=\"524,550\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"ceracandelagrande\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ceracandelagrande-286x300.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ceracandelagrande.jpg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-9689\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/ceracandelagrande-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>\u00a0di <strong>Claudio Stefano Tani<\/strong><\/p>\n<p>Chi decide della vita? Chi \u00e8 il \u201cproprietario\u201d del corpo? A chi appartiene il corpo? alla persona? ai suoi famigliari? alla societ\u00e0? allo Stato? a Dio? Qualcuno dovr\u00e0 pur dircelo!<!--more--><\/p>\n<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 132\/2025, si \u00e8 pronunciata ancora sulla prolungata attesa della morte. La Corte, sempre in attesa che i suoi \u201cmoniti\u201d siano raccolti dal Parlamento, non \u00e8 andata oltre quanto aveva sancito in tutte le precedenti decisioni (ord. n.207\/2018, sentenze n.242\/1019, n.135\/2024, n.66\/2025). Nel caso della sentenza n.132\/25 ha contribuito alla stasi \u201c<em>il mancato approfondimento<\/em>\u201d da parte del giudice rimettente (punto 4.2 del considerato in diritto) che aveva sollevato la questione di legittimit\u00e0 dell\u2019art. 579 c.p. nella parte in cui non prevede la non punibilit\u00e0 per il medico che somministra il farmaco letale al malato che non \u00e8 in grado di autosomministrarselo.<\/p>\n<p>L\u2019inammissibilit\u00e0 della questione di costituzionalit\u00e0 ha preso avvio sul presupposto di fatto che l\u2019azienda sanitaria non aveva compiuto indagini di mercato sufficienti, perch\u00e9 condotte solo sul mercato regionale, per reperire dispositivi idonei a consentire l\u2019auto-somministrazione da parte del malato; il che, in base alla teoria del bilanciamento tra la volont\u00e0 del malato di rifiutare trattamenti di sostegno e dovere dello Stato di tutela della vita, nonostante la manifestazione di volont\u00e0 contraria del malato liberamente e validamente espressa, giustifica il rifiuto dell\u2019azienda sanitaria di porre fine alla vita del malato che non \u00e8 in grado di autosomministrarsi il farmaco letale. \u00a0<\/p>\n<p>Di fatto si \u00e8 trattato di un modo per aggirare una difficolt\u00e0 e per menomare di effetto reale la volont\u00e0 del malato che dovrebbe essere il presupposto dominante, e che era accertata come liberamente manifestata secondo tutte le garanzie sostanziali e procedurali. L\u2019effetto reale \u00e8 la condanna del malato a prolungare la contemplazione disperata della propria agonia, a causa di un elemento estraneo assunto dallo Stato come oppositivo alla sua volont\u00e0, della cui libera manifestazione nessuno nel caso di specie dubitava. Nella gerarchia di rilevanza degli elementi decisivi per la scelta, la volont\u00e0 del malato \u00e8 finita in secondo ordine. Gli ultimi sviluppi del dibattito in sede parlamentare e fuori dimostrano tutta l\u2019arretratezza e l\u2019ipocrisia della politica.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>L\u2019altra idea di base della Corte, a prescindere dalla particolarit\u00e0 dei singoli casi, \u00e8 quella che deve essere garantita una \u201c<em>cintura di protezione<\/em>\u201d intorno al malato e alla sua autodeterminazione (punto 7 del considerato in diritto della sentenza n.66\/25). Resta non risolta la questione di chi deve formare e garantire questa protezione e dei limiti entro i quali chi ne fa parte pu\u00f2 agire opponendosi alla volont\u00e0 del malato. Un minimo di riflessioni storiche pu\u00f2, forse, aiutare a spiegarci.<\/p>\n<p>Nella storia sono tre i termini che predominano, secondo il triangolo ippocratico (<em>Epidemie<\/em>, 1.2.5): la malattia, il malato e il medico. Il medico \u00e8 il servitore dell\u2019arte e il malato, con l\u2019aiuto del medico, deve resistere alla malattia. \u00c8 questa la tripartizione che ha determinato tutta la storia della medicina e continua a determinarla, nonostante tutti i progressi, i cambiamenti e gli avvenimenti da Ippocrate a Galeno e fino ad oggi.<\/p>\n<p>Parlare della relazione tra il malato e la malattia e tra il medico e la malattia, oggi diremmo le malattie sempre pi\u00f9 numerose che sono diagnosticabili, presuppone alcune domande: che cosa significa essere ammalato? chi \u00e8 tra il medico e il malato colui che sa? chi \u00e8 il depositario della conoscenza? la verit\u00e0 sta nel sapere del medico o nel sapere dell\u2019ammalato?<\/p>\n<p>Il medico sa come nasce, si sviluppa e finisce la malattia, descrive un processo astratto con le sue cause. Ma di fronte ha il malato con il suo vissuto e una sofferenza informe della quale non sa dire la causa e alla quale non sa dare un nome. Anche il medico \u00e8 impotente senza il sapere dell\u2019ammalato e il suo vissuto. L\u2019anamnesi deve servire proprio a trasferire al medico questo sapere e la responsabilit\u00e0 che ne consegue. \u00a0<\/p>\n<p>Il medico possiede la tecnica di organizzazione della guarigione, ma all\u2019origine del sapere del medico vi \u00e8 sempre il malato, il quale sentendosi dire dal medico quel che gli accade vi si riconosce o non vi si riconosce. Soltanto se condotta non come mero interrogatorio guidato per redigere un questionario, che il malato sottoscrive per liberare il medico da ogni ipotetica colpa, l\u2019anamnesi servir\u00e0 al medico per capire se la mente del malato \u00e8 chiara o \u00e8 offuscata, qual \u00e8 la sua forza o la sua debolezza, quindi non solo per avere una nozione sempre pi\u00f9 precisa e dettagliata della malattia e del punto del corpo colpito che le tecniche diagnostiche di oggi, che comunque esigono una capacit\u00e0 interpretativa, sono in grado di accertare con precisione un tempo non immaginabile.<\/p>\n<p>Vale ancora l\u2019insegnamento di un medico dell\u2019epoca di Traiano (Rufo di Efeso <em>Dialogo<\/em> <em>con il malato<\/em>). Il dialogo tra il medico e l\u2019ammalato, l\u2019anamnesi, deve essere il risultato di una collaborazione che, facendo venire alla luce nella memoria dell\u2019ammalato il suo vissuto, non solo patologico, diventa significante per il medico.<\/p>\n<p>\u00c8 un problema di filosofia della conoscenza medica, di integrazione della malattia nel processo culturale, un processo di reminiscenza, un atto di conoscenza; tutto il contrario della separazione tra medicina e filosofia, una nefasta separazione dalla filosofia di qualunque altra scienza che sembra caratterizzare invece la nostra epoca e che, a quanto appare, si \u00e8 imposta anche al diritto.<\/p>\n<p>Muovendo dalle considerazioni solo accennate, forse potremmo spiegarci la resistenza culturale e le conseguenze che ne derivano in diritto per quanto riguarda il nocciolo duro del problema affrontato dalla Corte costituzionale e che la politica continua ad eludere.<\/p>\n<p>Il dolore e la malattia sono parte integrante della storia dell\u2019umanit\u00e0 e dell\u2019individuo. Per Eschilo il dolore svolge una funzione pedagogica, l\u2019apprendimento attraverso il dolore: \u201c<em>il dio che ha posto i mortali sulla via della conoscenza, e ha stabilito che capire \u00e8 soffrire\u201d <\/em>(<em>Agamennone,<\/em> 176). \u00c8 il malato che sperimenta la sofferenza, \u00e8 il malato l\u2019origine della conoscenza e quindi \u00e8 nel malato che deve essere trovato il criterio, la regola, il limite oltre il quale lo Stato non pu\u00f2 avventurarsi e non deve pretendere di opporre la propria forza, a nessun effetto, alla volont\u00e0 del malato, il quale \u00e8 una totalit\u00e0 organica, un <em>unicum <\/em>che affronta la violenza di una malattia che, pur colpendo anche una parte sola del corpo, pu\u00f2 indurlo \u00a0al ripensamento della sua vita e a figurarsi il proprio futuro.<\/p>\n<p>Si ripropongono le domande iniziali nonostante tutto ancora irrisolte ed entra in campo l\u2019etica, non soltanto dal punto di vista del medico. Chi decide della vita? A chi appartiene il corpo? Chi ha la sovranit\u00e0 sul corpo? la persona? i suoi famigliari? la societ\u00e0? lo Stato? \u00a0Dio? Qualcuno dovr\u00e0 pur dircelo!<\/p>\n<p>Io non so dire a chi dovrebbe essere affidato il compito di raccogliere e interpretare il \u201cconsenso\u201d, ovviamente \u201cinformato\u201d: termine burocratico, sia per il malato cui viene richiesto e sia per il medico che lo riceve, inadeguato a dare cognizione profonda dello stato esistenziale del malato e della gravit\u00e0 del conseguente \u201cadempimento\u201d da parte dell\u2019apparato sanitario dello Stato nella figura del medico. \u00c8 un problema di ordine medico? di un \u201ccomitato etico\u201d nazionale o locale? di una commissione multidisciplinare \u201ctecnica\u201d istituita presso le strutture sanitarie territoriali, composti secondo i criteri partitici della spartizione accademica-scientifica-ideologico-politica? di un fiduciario? di un magistrato sentiti i vari \u201cpareri\u201d?<\/p>\n<p>\u00a0L\u2019evoluzione pi\u00f9 recente della discussione su come dare seguito alle sentenze della Corte, mostra lo scandalo che in materia non ci sia ancora una legge, di indiscutibile competenza statale, che faccia prevalere la ragione e che ancora non si voglia uscire dai recinti di schieramento politico-partitico e di potere che tutte le persone adulte e ragionevoli, almeno una volta, dovrebbero superare. A ben vedere niente altro che disprezzo per l\u2019uomo.<\/p>\n<p>Proprio perch\u00e9 la morte non perda di significato nella contesa ideologica, religiosa, politica, ci deve pur esser qualcuno che faccia professione di seriet\u00e0, dicendo una volta per tutte che non vi pu\u00f2 essere alcuna separazione della persona dal suo \u201camor proprio\u201d, che appartiene soltanto all\u2019individuo ferito dal dolore della malattia. Provo a spiegarmi.<\/p>\n<p>Il movente principale della vita \u00e8 l\u2019amor proprio nel significato filosofico pi\u00f9 ampio, il patrimonio valoriale pi\u00f9 profondo di ognuno di noi, che sarebbe degradato, tradito se riferito soltanto alla vita biologica. Se questo patrimonio scompare dal mio dominio perch\u00e9 sono reso impotente dalla sofferenza di una malattia senza scampo e non pi\u00f9 oltre sopportabile, e la realt\u00e0 mi restituisce un altro da me, mia e soltanto mia, e non pu\u00f2 essermi sottratta, \u00e8 la responsabilit\u00e0 dell\u2019azione che, anche con l\u2019aiuto del medico, comunque prestato, con la messa a disposizione dei mezzi per autosomministrarmi il farmaco letale o con il suo intervento diretto, pone fine a una vita di cui, in qualsiasi modo, non potr\u00f2 mai pi\u00f9 avere alcun controllo.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Non stiamo parlando del movente esterno, dell\u2019amico che uccide per piet\u00e0, dell\u2019omicidio misericordioso, ma del movente interiore, intimo, profondo, non giudicabile di persone che non intendono subire condizionamenti esterni, istituzionali o religiosi, n\u00e9 essere circondati da ideologiche \u201c<em>cinture di protezione<\/em>\u201d nell\u2019esercizio della propria libert\u00e0 e chiedono aiuto soltanto perch\u00e9 non sono materialmente in grado di dare effetto reale alla propria volont\u00e0. \u201c<em>Due sono le cose di cui gli uomini si occupano e che essi prediligono: ci\u00f2 che \u00e8 proprio e ci\u00f2 che \u00e8 amato<\/em>\u201d (Aristotele, <em>Politica<\/em>, 2.4.1262b23 sgg.); due cose in una, ove si stabilisce un\u2019equivalenza di fondo tra il \u201cproprio\u201d e ci\u00f2 che \u00e8 oggetto degli affetti. \u00c8 il nucleo centrale dell\u2019amore per il \u201cproprio\u201d che nella <em>Politica<\/em> costituisce il movente principale dell\u2019azione e nell\u2019<em>Etica<\/em> quello dell\u2019amicizia, perch\u00e9 l\u2019amico \u00e8 un altro s\u00e9 stesso (Aristotele, <em>Etica nicomachea<\/em>, 9.9.1170b1 sgg.)<\/p>\n<p>\u00a0Se questo nucleo centrale viene sottratto alla mia signoria da una malattia, un fattore esterno sul quale non ho alcun controllo e che non mi lascia alcuna prospettiva, neppure ipotetica, di riacquistarne il dominio, a chi spetta dare seguito alla decisione libera e preservata da ogni pressione sociale, diretta o indiretta, o istituzionale di porre fine a tutto questo? L\u2019amor proprio non \u00e8 solo un complesso di sentimenti, \u00e8 una visione pi\u00f9 ampia che ingloba anche la personale idea di\u00a0 dignit\u00e0, ma che non si esaurisce in essa; \u00e8 il senso, non giudicabile da altri, del proprio valore, di ci\u00f2 che \u00e8 inerente e appartenente soltanto a me, il nucleo centrale, il movente principale di ogni mia azione e decisione in ogni circostanza, dalla pi\u00f9 felice alla pi\u00f9 drammatica, che ciascuno di noi prova per s\u00e9 e su di s\u00e9 e non pu\u00f2 essere oggetto di giudizio di nessun altro. Il concetto di dignit\u00e0 umana in questi tragici frangenti pu\u00f2 avere per ognuno di noi terzi che giudichiamo da fuori interpretazioni diverse, che non potranno mai andare al cuore del mio e solo mio giudizio sulla vita che decido di abbandonare perch\u00e9 la malattia l\u2019ha allontanata irreparabilmente dal mio controllo. \u00c8 questa la libert\u00e0 che chiedo anche al legislatore che non mi sia negata, affinch\u00e9 nessun medico, sacerdote o giudice possa agire contro la mia volont\u00e0<\/p>\n<p>La nostra Costituzione non contiene una norma esplicita sul diritto alla vita. L\u2019art.27, IV comma dice soltanto che <em>\u201cnon \u00e8 ammessa la pena di morte\u201d<\/em>. Il legislatore costituzionale ha preferito dedicare attenzione alle disposizioni relative alla personalit\u00e0 dell\u2019individuo (art.2) e curarsi degli aspetti sociali, economici della vita, della salute e quindi della malattia e della cura, della difesa dell\u2019ambiente dall\u2019inquinamento, della tutela del posto di lavoro e della salute nei luoghi di lavoro (artt. 2, 3, 9, 32, 35).\u00a0Soltanto nella seconda parte dell\u2019art. 32, II comma \u00e8 rinvenibile una visione di diritto alla vita pi\u00f9 prossima al concetto di amor proprio quale limite inviolabile nei termini che finora ho tentato sommariamente di dire: <em>\u201cLa legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Le argomentazioni della Corte in tutte le pronunce si dipanano nei confini del proprio ruolo e non vanno alle pi\u00f9 logiche, anche se estreme, conseguenze. Sullo sfondo vi \u00e8 la questione del concetto di dignit\u00e0 umana che, come inteso dalla Corte, impedirebbe di tracciare un discrimine netto tra i casi nei quali \u00e8 legittimo tutelare la vita a qualunque costo e quelli, sempre dolorosi in quanto espressione di un pur analogo o identico sentimento di piet\u00e0, o di carit\u00e0 nei quali \u00e8 legittimo porvi fine. \u00c8 il confine del ragionamento che la Corte fonda appunto sui <em>\u201climiti imposti dal rispetto della persona umana\u201d<\/em> (art. 32); un concetto che oscilla tra il divieto <em>tout court<\/em> di violazione dei diritti di libert\u00e0 tutelati dalla Costituzione (per esempio l\u2019imposizione di trattamenti sanitari in contrasto con la religione del malato), l\u2019aumento delle conoscenze dei diversi fenomeni patologici e le nuove tecniche di trattamento che potrebbero ottenere il consenso del malato.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Il concetto di dignit\u00e0 esprime sempre una valutazione che \u00e8 rimessa anche ad altri, il giudizio sulla condizione di chi con il suo comportamento \u00e8 meritevole o meno di rispetto, oppure la dignit\u00e0 di una condizione sociale o individuale. Un comportamento, e tutto quanto consegue, pu\u00f2 essere considerato dignitoso o disapprovato secondo un criterio morale individuale, riprovato socialmente o sanzionato e punito dallo Stato. Il concetto di dignit\u00e0 pu\u00f2 essere parametrato a criteri sociali e giuridici che \u00e8 possibile predefinire: la dignit\u00e0 sociale dell\u2019art. 3 e dell\u2019art. 36 della Costituzione, la retribuzione sufficiente a garantire a s\u00e9 alla famiglia \u201c<em>un\u2019esistenza libera e dignitosa<\/em>\u201d, e tutte le norme che gravitano sull\u2019art.1 e sul concetto di lavoro. Anche cos\u00ec posta l\u2019argomentazione evita il centro spirituale della persona che non si esaurisce nel concetto di dignit\u00e0, ma che \u00e8 il suo amor proprio, che soltanto la persona che chiede di porre fine alle proprie sofferenze conosce e che non pu\u00f2 essere delegato al giudizio di nessun altro.<\/p>\n<p>I diritti di libert\u00e0 riconosciuti dalla Costituzione comportano non soltanto che la legge non pu\u00f2 limitarsi a vietare l\u2019imposizione di trattamenti sanitari che il malato respinge, ma deve vietare anche di opporsi alla volont\u00e0 del malato di non prolungare oltre l\u2019agonia, che non \u00e8 soltanto quella fisica, sino al momento in cui, avendo perso definitivamente ogni controllo su di s\u00e9, altri decideranno al suo posto; e la \u201c<em>cintura di protezione<\/em>\u201d organizzata dallo Stato non avr\u00e0 pi\u00f9 senso perch\u00e9 non ci sar\u00e0 pi\u00f9 una libert\u00e0 di manifestazione di volont\u00e0 individuale da proteggere da interferenze esterne.<\/p>\n<p>La negazione del farmaco letale quando il malato non \u00e8 in grado di autosomministrarselo esprime la contraddizione e il limite che la Corte non vuole superare. Davvero la Corte non pu\u00f2 fare altro che \u201cammonire\u201d il Parlamento a fare il suo dovere? Le cosiddette sentenze-monito provocano fastidiosi grattacapi alla politica, ma spesso tutto continua come prima nell\u2019irriguardoso allontanamento del problema e nell\u2019indifferenza.<\/p>\n<p>Resta l\u2019interrogativo: pur se in presenza di una motivazione non completamente esaustiva del giudice rimettente, ma sostenuta da un rigoroso accertamento della piena libert\u00e0 della manifestazione di volont\u00e0 del malato, i limiti che la Corte si \u00e8 data non potevano essere superati, sancendo l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 579 c.p. nella parte in cui non prevede la non punibilit\u00e0 del medico che somministra il farmaco letale su richiesta validamente manifestata del malato che rifiuta i trattamenti di sostegno, ma che non \u00e8 fisicamente in grado di autosomministrarselo?<\/p>\n<p>Tutti sappiamo quanto la stanchezza della sopportazione del dolore e del dover affrontare una condizione senza alternative che mi restituiscano alla mia persona sia questione drammaticamente aperta nella mente del malato; \u00e8 anche questa stanchezza del corpo e della mente che chiede riguardo. I greci antichi chiamavano i morti \u201cuomini stanchi\u201d che avevano deciso di separare l\u2019anima dal corpo. Chiunque sia stato presente alla morte di un uomo ha visto proprio la stanchezza prevalere, il momento in cui il corpo e la mente non hanno pi\u00f9 la forza di lottare insieme e chiedono di liberarsi uno dall\u2019altra.<\/p>\n<p>Le commissioni multidisciplinari \u201ctecniche\u201d presso le strutture del servizio sanitario servirebbero per stabilire se il grado di dipendenza dai trattamenti vitali consente o non consente di sospenderli e di far intervenire la morte, o se la soglia del dolore, che non \u00e8 soltanto quello fisico, ma anche interiore, psicologico, mentale, non \u00e8 pi\u00f9 sopportabile.<\/p>\n<p>Il rischio di abusi non \u00e8 mai scongiurato proprio per ragioni che non attengono alla volont\u00e0 del malato e all\u2019idea che egli ha di s\u00e9, ma sono proprie di altri \u2013 sia esterni e sia parti della cosiddetta \u201ccintura di protezione\u201d &#8211; e dipendono dall\u2019onest\u00e0 e dalla libert\u00e0 intellettuali di questi, dalle loro \u201cprevenzioni\u201d ideologiche, o a volte meno nobilmente dalle convenienze professionali. Sono proprio le pregiudiziali ideologiche, religiose o scientiste che esse siano, a confondere e a offendere l\u2019autorit\u00e0 che il malato ha il diritto di conservare su s\u00e9 stesso. La <em>\u201c<\/em>cintura di protezione\u201d pu\u00f2 anche diventare una gabbia, di cui altri hanno le chiavi, proprio quando chiedo aiuto. Ma perch\u00e9 in tale caso l\u2019unica conclusione deve essere il prolungamento senza altra prospettiva dell\u2019agonia fisica e spirituale del malato?<\/p>\n<p>Siamo a un punto molto interessante. \u00c8 una situazione comunque soltanto all\u2019apparenza nuova. \u00a0Questo non stupisce lo storico e nemmeno il giurista. Le costanti sono due: una \u00e8 sempre la religione, con i suoi tab\u00f9, le sue inibizioni, i suoi fantasmi che si ritrovano periodicamente dall\u2019antichit\u00e0, dalle epoche delle grandi epidemie, delle prime trasfusioni di sangue all\u2019epoca dei trapianti, a quella dell\u2019interruzione di gravidanza; l\u2019altra \u00e8 la responsabilit\u00e0 di ordine pratico ed etico del medico condizionata, va da s\u00e9, anche dalle possibilit\u00e0 che il progresso scientifico offre per prolungare la vita biologica e oltre un certo limite di prolungare soltanto una insopportabile vecchiaia.<\/p>\n<p>\u00c8 forse necessario, considerata l\u2019evoluzione scientifica e la strumentazione tecnica impensabili sino a pochi decenni fa, ridefinire il campo della medicina, mettendo in discussione la sua specificit\u00e0 e i suoi limiti epistemologici e deontologici? Per fare questo \u00e8 tuttavia indispensabile uscire dai luoghi comuni, che non sono idee generali, ma soltanto condizioni del discorso accettate in un dato momento storico, che tuttavia possono consolidarsi e resistere nel tempo. E ben sappiamo quanto i luoghi comuni possano sempre risorgere, con il loro pericoloso e a volte lugubre carico di ignoranza e di violenza.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Siamo al centro di un altro problema fondamentale che, con la comprensione della verit\u00e0 della descrizione dell\u2019ammalato, attiene alla capacit\u00e0 di giudizio del medico, la cui mancanza, come in ogni altro campo, non trova rimedio soltanto nelle regole apprese dalle esperienze e dalle conoscenze degli altri e tanto meno nella scuola. \u201c<em>Perci\u00f2 un medico, un giudice, o un uomo politico, pu\u00f2 avere in capo molte belle regole patologiche, giuridiche o politiche\u2026 e tuttavia cade facilmente in errore nell\u2019applicazione di esse, o perch\u00e9 manca di capacit\u00e0 naturale di giudizio (sebbene non manchi d\u2019intelletto), ed egli pu\u00f2 intendere s\u00ec l\u2019universale in abstracto, ma non sa distinguere se un caso in concreto sia subordinato ad esso\u201d <\/em>(I. Kant, <em>Critica alla ragion pura,<\/em> a cura di G. Colli, Milano, 1976, 215). E un \u201ccomitato etico\u201d \u00e8 contemporaneamente medico e giudice chiamato ad assumere una decisione \u201cpolitica\u201d non astratta, ma tra le pi\u00f9 difficili in concreto.<\/p>\n<p>La malattia manda dei segni che il medico deve interpretare, localizzare, ma \u00e8 il malato nella sua totalit\u00e0 che manda segni, che a volte provengono da pi\u00f9 lontano e che sono all\u2019origine della \u201cstanchezza\u201d che incide sulle sue decisioni, ben prima che il medico possa intervenire. La medicina \u00e8 solo una parte di un discorso pi\u00f9 generale sull\u2019uomo, una parte che non pu\u00f2 caricarsi da sola, e tanto meno in opposizione, del peso \u201cfilosofico\u201d di ostacolare una conclusione della vita che soltanto al malato spetta scegliere. E nessun esponente di qualsiasi scienza, o ideologia, o religione pu\u00f2 arrogarsi il diritto di caricare sulle spalle del malato le proprie astrazioni in opposizione alla volont\u00e0 dell\u2019uomo reale. \u00a0<\/p>\n<p>Non sono plausibili scelte e decisioni \u201cmilitanti\u201d, ideologiche di nessun segno. Si tratta di assumere come proprie sia la dimensione individuale presentata dal malato, sia quella storico-sociale del problema per far emergere il senso pi\u00f9 vero del principio di indisponibilit\u00e0 del bene della vita di un uomo da parte di terze persone o terze autorit\u00e0, in quanto patrimonio del quale soltanto il singolo pu\u00f2 disporre.<\/p>\n<p>La Costituzione, e questo \u00e8 il suo maggiore merito, ha evitato ogni condizionamento ideologico e nel riferirsi al bene della vita ha posto all\u2019attenzione un grumo di questioni che non sono riferite solo alla prospettiva biologica, ma alla situazione generale in cui vive l\u2019uomo e che costituisce un sistema complesso in cui ogni aspetto condiziona l\u2019esistenza e l\u2019idea che ognuno costruisce di s\u00e9. \u00a0<\/p>\n<p>Ognuno tende a prendersi cura soprattutto di ci\u00f2 che gli \u00e8 pi\u00f9 caro e che gli appartiene in modo individuale e privato. La vita considerata nel senso unitario dianzi accennato \u00e8 un patrimonio \u201cprivato\u201d di cui soltanto la persona pu\u00f2 disporre. Tutto questo conferma che non si tratta di un concetto come la dignit\u00e0 che pu\u00f2 essere parametrata e misurata anche su valori estrinseci e convenzionali presenti nella Costituzione; come ricordato per esempio la dignit\u00e0 della retribuzione (art.36), o in diritto penale con parametri di offensivit\u00e0 sociale per commisurare una pena da infliggere, o in base a una morale soggettiva sulle abitudini di vita privata e sociale che terzi, o le istituzioni possono dare sui comportamenti individuali.<\/p>\n<p>La condizione umana \u00e8 talmente ricca e complessa che non pu\u00f2 essere rinchiusa tutta in una ideologia, laica o religiosa. A volte i conti non tornano e un uomo pu\u00f2 trovarsi pi\u00f9 rapidamente di quanto abbia preventivato ad affrontare situazioni estreme che lui soltanto pu\u00f2 risolvere e che altri non devono arrogarsi il potere di decidere per lui.<\/p>\n<p>Non si \u00e8 riflettuto sin qui di letteratura, del sacrificio, dell\u2019impulso di morte di Ottilia, <em>\u201cl\u2019ultima evasione dell\u2019anima che fugge davanti alla dissoluzione<\/em>\u201d, che si d\u00e0 la morte per salvarsi dal suo \u201c<em>interno sfacelo\u201d<\/em> come scrive Walter Benjamin, nell\u2019insuperato saggio su <em>Le affinit\u00e0 elettive<\/em> di J. W. Goethe (W. Benjamin, <em>Angelu<\/em>s <em>novus<\/em>, <em>Saggi e Frammenti, <\/em>Milano 2014, 216). Non abbiamo riflettuto sul suicidio come fuga da una dissoluzione esistenziale, che forse, a volte, \u00e8 tuttavia la massima espressione del dominio su noi stessi.<\/p>\n<p>Le modeste riflessioni sin qui esposte riguardano il fatto concreto di un essere umano che chiede di essere salvato da un interno sfacelo assai materiale, dalla propria impotenza contro un dolore fisico e spirituale non pi\u00f9 sopportabile, senza via di scampo e sul quale nessuno pu\u00f2 pretendere di esercitare la violenza di farlo proseguire, con manovre umilianti sempre pi\u00f9 invasive, anche se associate a trattamenti di sostegno (sostegno a chi? a un altro da me?), alle cure palliative e alle terapie del dolore pi\u00f9 avanzate. Il <em>\u201crispetto della persona umana\u201d<\/em> da parte della legge, cui si riferisce la Costituzione, si esprime anche nel non negare questo aiuto e non costringere nessuno all\u2019esposizione mediatica del corpo per tentare di affermare la propria volont\u00e0 contro l\u2019inerzia irrispettosa della politica, o contro la violenza dell\u2019ideologia e della scienza.<\/p>\n<p>In questi tempi si impone un\u2019altra considerazione finale. Il diritto alla vita, nei termini sui quali queste riflessioni si sono soffermate, ha assunto un rilievo sempre pi\u00f9 individuale ed esclusivo, per i paesi pi\u00f9 ricchi e per chi pu\u00f2 permetterselo, ma ha perso ogni dimensione collettiva e di massa; il che beninteso non lo degrada minimamente. Pensando a Gaza e alla Palestina, e a quello che ogni giorno si presenta al nostro sguardo ormai desensibilizzato, viene in mente Samuel Beckett alla fine di <em>Aspettando Godot<\/em>: (le donne) \u2026<em> partoriscono a cavallo di<\/em> <em>una tomba\u2026 ed \u00e8 subito notte<\/em>\u201d (S. Beckett, <em>Aspettando Godot<\/em>, atto II). Ma non si vedono in giro associazioni pro vita, gruppi antiabortisti, governi, o leader mondiali tutti Dio Patria e Famiglia, agire per la difesa delle donne palestinesi che non hanno neppure una tomba sulla terra, che \u00e8 la loro terra, per rendere il saluto ai propri figli. Quelle sono vite che non contano per politici, o per \u201copinionisti\u201d che si autopromuovono esegeti del diritto internazionale e delle pronunce delle corti internazionali per dire se \u00e8 lecito definire genocidio ci\u00f2 che accade o quanti morti manchino ancora perch\u00e9 si possa definirlo tale. E dopo l\u2019azione di guerra di via Rasella nel marzo 1944, era forse l\u2019eccidio delle Fosse Ardeatine il criterio conforme al principio di proporzionalit\u00e0? Anche tale criterio \u00e8 gi\u00e0 enormemente superato.<\/p>\n<p>Nemmeno si vede, da parte degli stessi ambienti della politica attuale e dei governi la stessa assunzione di responsabilit\u00e0 politica e culturale per la dimensione collettiva dei morti quotidiani sul lavoro, vittime in quella zona grigia tra lavoro schiavistico e soggezione alle variabili morfologiche del capitale; oppure per i suicidi anche di minori nelle carceri; rimanenze senza diritti della societ\u00e0. \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0di Claudio Stefano Tani Chi decide della vita? Chi \u00e8 il \u201cproprietario\u201d del corpo? A chi appartiene il corpo? alla persona? ai suoi famigliari? alla societ\u00e0? allo Stato? a Dio? Qualcuno dovr\u00e0 pur dircelo!<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/10\/03\/uomini-stanchi-lesigenza-civile-di-una-giusta-legge-sul-fine-vita\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2025%2F10%2F03%2Fuomini-stanchi-lesigenza-civile-di-una-giusta-legge-sul-fine-vita%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" 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