{"id":9763,"date":"2026-01-18T11:55:10","date_gmt":"2026-01-18T10:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9763"},"modified":"2026-01-18T11:55:15","modified_gmt":"2026-01-18T10:55:15","slug":"la-data-e-tratta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/01\/18\/la-data-e-tratta\/","title":{"rendered":"La data\u2026 \u00e8 tratta?"},"content":{"rendered":"\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9764\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/01\/18\/la-data-e-tratta\/referendum-costituzionale\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/referendum-costituzionale.jpg\" data-orig-size=\"585,372\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"referendum-costituzionale\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/referendum-costituzionale-300x191.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/referendum-costituzionale.jpg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-9764\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/referendum-costituzionale-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di\u00a0<strong>Paolo Carnevale<\/strong><\/p>\n<p>Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, il Governo ha reso noto che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026 \u00e8 stata assunta la deliberazione relativa alla proposta di definizione della data di svolgimento della prossima consultazione referendaria \u00absulla legge costituzionale \u201cNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare\u201d pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253\u00bb da sottoporre al Presidente della Repubblica per l\u2019adozione del decreto di indizione. Data individuata nel 22 e 23 marzo prossimi.<!--more--><\/p>\n<p>Nel comunicato si aggiunge poi che l\u2019\u00abarticolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell\u2019ordinanza dell\u2019Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all\u2019emanazione del decreto di indizione\u00bb.<\/p>\n<p>Debbo confessare che, appresa la notizia, ho pensato si trattasse di una sorta di \u201cfuga in avanti\u201d del Governo Meloni, in quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri veniva assunta quando il potere di indizione ascritto al Presidente della Repubblica dall\u2019art. 87 della Costituzione non poteva ancora essere esercitato. Ci\u00f2 in quanto \u2013 secondo una dubbia, ma ormai assolutamente consolidata prassi risalente alla prima occasione referendaria nel 2001 \u2013 il decreto presidenziale di indizione va adottato nel lasso temporale di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del trimestre costituzionalmente previsto per presentare la(e) richiesta(e) di <em>referendum<\/em>. Trimestre che nel nostro caso, posta la comunicazione della notizia dell\u2019avvenuta approvazione in via definitiva della legge di revisione nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>dello scorso 30 di ottobre, scade il prossimo 30 di gennaio.\u00a0Ebbene, in tale condizione la decisione del Governo sembrava effettivamente poter celare un tentativo di condizionare l\u2019agire del Capo dello Stato.<\/p>\n<p>Mi spiego.\u00a0Il decreto con cui il Presidente indice i <em>referendum<\/em> o le elezioni politiche per il rinnovo delle camere va ascritto, almeno nella configurazione che riscuote maggior successo, alla categoria degli atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi, come si evince \u2013 per quel che ci interessa pi\u00f9 direttamente \u2013 dall\u2019art. 15 della legge n. 352 del 1970, il quale stabilisce che l\u2019indizione avvenga \u00absu deliberazione del Consiglio dei ministri\u00bb, cui spetta in concreto la determinazione della data della consultazione popolare.<\/p>\n<p>Tuttavia, se \u00e8 vero, com\u2019\u00e8 vero, che la decisione sulla data spetta al Governo, nondimeno la sua assunzione prima che il Presidente possa formalmente convocare la consultazione referendaria altro non si risolve se non in un\u2019azione di condizionamento circa il <em>quando<\/em> dell\u2019adozione del decreto di indizione, che \u2013 come detto \u2013 deve avvenire nell\u2019arco temporale di sessanta giorni dalla scadenza del termine trimestrale previsto per l\u2019attivazione dello strumento referendario.\u00a0Questo perch\u00e9 \u2013 come rammentato anche nel comunicato governativo \u2013 la legge prevede che il <em>referendum<\/em> debba svolgersi \u00abin una domenica compresa tra il 50\u00b0 e il 70\u00b0 giorno successivo all&#8217;emanazione del decreto di indizione\u00bb (ancora l\u2019art. 15 l. n. 352 del 1970).<\/p>\n<p>Infatti, una volta stabilita anzitempo la data, il Presidente avrebbe dovuto calcolare a ritroso il tempo per la formale indizione in modo da consentire il rispetto del termine legislativamente imposto. Insomma, la discrezionalit\u00e0 del Presidente, gi\u00e0 per lo pi\u00f9 assente in ordine al contenuto del decidere, avrebbe finito per essere ulteriormente ridotta anche riguardo al momento di esercizio del potere ascritto.<\/p>\n<p>Nell\u2019attuale vicenda, poi, parlare di riduzione avrebbe sfiorato l\u2019eufemismo.\u00a0E gi\u00e0 perch\u00e9, incrociato il dato del primo giorno fruibile per l\u2019indizione con quello risultante dal computo all\u2019indietro dei cinquanta giorni che precedono la prima domenica utile per lo svolgimento del <em>referendum<\/em>, si sarebbe giunti ad un risultato di perfetta corrispondenza. L\u2019unica data possibile per l\u2019indizione sarebbe stata il 31 gennaio.\u00a0In sostanza, il lasso temporale di sessanta giorni messo a disposizione del Presidente dalla legge n. 352 del 1970 si sarebbe ridotto ad un solo giorno possibile.<\/p>\n<p>A destituire di fondamento la presente ricostruzione e ribaltare l\u2019orientamento sinora abbracciato, \u00e8 stata l\u2019adozione in data 13 gennaio del decreto di indizione da parte del Capo dello Stato.<\/p>\n<p>Nel testo vi leggiamo, fra le altre cose, il consueto richiamo all\u2019art. 15 l. n. 352 e alla tempistica ivi prevista, che questa volta assume, tuttavia, un sapore assai diverso rispetto a quello presente nei precedenti analoghi decreti; diversit\u00e0 che pu\u00f2 forse stilisticamente evincersi dalla locuzione introduttiva \u00abin particolare\u00bb. Mentre in questi ultimi, infatti, si trattava di un riferimento alla disciplina in questione per come riletta nel 2001, oggi invece \u00e8 un rimando secco alla lettera della previsione, l\u2019ossequio della quale comporta che, essendo l\u2019ordinanza dell\u2019Ufficio centrale per il <em>referendum<\/em> datata 18 novembre 2025, l\u2019indizione vada disposta \u00abnel rispetto del termine del 17 gennaio 2026\u00bb.<\/p>\n<p>Tutto questo segna l\u2019abbandono della prassi sin qui seguita di non consentire l\u2019indizione del <em>referendum<\/em> durante il decorso del termine trimestrale costituzionalmente previsto per l\u2019esercizio del diritto di iniziativa referendaria. Prassi, la cui ragione va individuata nell\u2019esigenza di proteggere il diritto di iniziativa referendaria in capo a ciascuno dei soggetti titolari, posto che si ritiene che l\u2019avvenuta indizione precluda la possibilit\u00e0 di portare a compimento ulteriori richieste referendarie, onde la sua collocazione all\u2019interno del trimestre finirebbe per risultare potenzialmente lesiva del diritto in questione, di cui verrebbero ridotti i tempi di esercizio.<\/p>\n<p>Orbene, chi scrive ha sempre nutrito dubbi sulla correttezza di quella prassi e sulla fondatezza della buona intenzione su cui si fonda.\u00a0Senza qui attardarsi su cose gi\u00e0 dette in diverse altre occasioni, mi limito qui a sinteticamente osservare che, da un lato, essa si fonda su di una elusione del dettato legislativo che, per quanto si voglia ricorrere alle straordinarie risorse dell\u2019interpretazione costituzionalmente conforme, assomiglia assai pi\u00f9 alla disapplicazione dell\u2019art. 15 l. n. 352 che non ad un\u2019operazione ermeneutica; dall\u2019altro, l\u2019acriticamente affermato effetto preclusivo di successive richieste di <em>referendum <\/em>che si attribuisce all\u2019indizione deve misurarsi col fatto che, in ipotesi di consultazioni popolari <em>ex<\/em> art. 138 Cost., le richieste referendarie, ove plurime, sono fra loro assolutamente identiche. Ci\u00f2 in quanto la loro formulazione \u00e8, a differenza che nel <em>referendum<\/em> abrogativo, sottratta alla disponibilit\u00e0 dei promotori ed il <em>petitum<\/em> \u00e8 predeterminato per legge e circoscritto alla approvazione o disapprovazione <em>en bloc<\/em> della legge costituzionale adottata dalle Camere. Se ne ricava che, nulla potendo aggiungere \u201csul piano obiettivo\u201d al <em>referendum<\/em> gi\u00e0 indetto le eventuali richieste posteriori, immaginare l\u2019indizione come fatto impeditivo della loro presentazione, al pari dello scadere del trimestre, appare eccessivo e poco giustificato.<\/p>\n<p>Non solo, potrebbe altres\u00ec da aggiungersi che, senza bisogno di ricorrere a soluzioni interpretative ardite, il problema potrebbe trovare una soluzione attraverso una saggia gestione dei tempi da parte dell\u2019Ufficio centrale per il <em>referendum<\/em> e conseguentemente del Presidente della Repubblica. Se, infatti, si sommano i termini massimi a disposizione dell\u2019uno e dell\u2019altro \u2013 30 giorni dalla presentazione della richiesta per il primo e 60 giorni dall\u2019ordinanza di quest\u2019ultimo per il secondo \u2013 si arriva ad un lasso temporale che si approssima al trimestre, senza contare i giorni necessari a formalizzare la prima iniziativa referendaria.<\/p>\n<p>Si tratta, tuttavia, di una mia posizione che non mi sembra abbia trovato particolare consenso nel dibattito dottrinario.\u00a0Quel che pi\u00f9 conta \u00e8 che la soluzione di ancorare il termine per l\u2019indizione a quello di scadenza dei tre mesi per la presentazione delle richieste di <em>referendum<\/em> ha avuto \u2013 come detto \u2013 ampio riscontro nella prassi applicativa dei venticinque anni che separano l\u2019attuale dal primo <em>referendum<\/em> costituzionale della storia repubblicana: quello dell\u2019ottobre 2001, trovando conferma in ogni occasione si sia da allora attivato lo strumento referendario \u2013 nel 2006, in occasione dell\u2019approvazione della legge di revisione dell\u2019intera seconda parte della Costituzione promossa dal Governo Berlusconi II; nel 2016, con riguardo all\u2019approvata revisione dell\u2019intera seconda parte della Costituzione promossa dal Governo Renzi; infine, nel 2020, nella circostanza dell\u2019avvenuta approvazione della legge di modifica della Costituzione in tema di riduzione del numero dei parlamentari.<\/p>\n<p>Quindi, il suo abbandono avrebbe richiesto quantomeno una giustificazione, facendosi carico del problema delle conseguenze sulle iniziative referendarie pendenti.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8, pertanto, da chiedersi quale possa essere il destino della quinta richiesta referendaria di origine popolare \u2013 che si \u00e8 aggiunta alle quattro di origine parlamentare gi\u00e0 dichiarate legittime dall\u2019Ufficio centrale per il <em>referendum<\/em> con l\u2019ordinanza dello scorso 18 novembre \u2013 per la quale \u00e8 attualmente in corso la raccolta delle sottoscrizioni e che ad oggi ha gi\u00e0 raggiunto la soglia delle 500.000 firme che la Costituzione esige.<\/p>\n<p>Laddove l\u2019Ufficio centrale per il <em>referendum<\/em> dovesse dichiarare la non legittimit\u00e0 della richiesta per via dell\u2019esaurimento del potere di iniziativa a seguito dell\u2019avvenuta indizione, il Comitato promotore potrebbe reagire sollevando un conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo e della Presidenza della Repubblica ai fini dell\u2019annullamento della deliberazione governativa e del relativo decreto presidenziale per lesione del proprio diritto di presentare richieste di <em>referendum<\/em> popolare su leggi costituzionali riconosciuto dall\u2019art. 138 Cost., magari sollevando in sede di conflitto la questione di legittimit\u00e0 dello stesso art. 15 della legge n. 352 per violazione dell\u2019art. 138 Cost.\u00a0Spetterebbe, a quel punto, alla Corte costituzionale sciogliere la matassa.<\/p>\n<p>Ma la vicenda in corso potrebbe riservarci altre sorprese.\u00a0A suggerirmelo la stesura della richiesta in questione.<\/p>\n<p>A tale proposito l\u2019art. 3 della legge n. 352 del 1970 prescrive che la richiesta di <em>referendum <\/em>debba \u00abcontenere l\u2019indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e [\u2026] altres\u00ec citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale \u00e8 stata pubblicata\u00bb. Quella in questione invece, secondo quanto si evince dalla piattaforma per la sottoscrizione digitale, si presenta corredata da un quesito, cos\u00ec formulato: \u201c<em>Approvate il testo della legge costituzionale concernente &#8220;Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare&#8221; approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione?<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La cosa merita attenzione.\u00a0Innanzitutto, la richiesta di <em>referendum<\/em> costituzionale non ha necessit\u00e0 di indicare il quesito, giacch\u00e9 per la consultazione popolare su leggi costituzionali (e a differenza dell\u2019abrogazione popolare delle leggi), il <em>petitum<\/em> referendario \u00e8 \u2013 come si diceva \u2013 legislativamente predeterminato.\u00a0La formula \u00e8, infatti, fissata dall\u2019art. 16 l. n. 352 che prevede una duplice versione per le leggi di revisione e per le altre leggi costituzionali (<em>i. e.<\/em> leggi costituzionali non di revisione). Vi si legge, a riguardo, che il \u00abquesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: \u201cApprovate il testo della legge di revisione dell&#8217;articolo&#8230; (o degli articoli &#8230;) della Costituzione, concernente &#8230; (o concernenti &#8230;), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero &#8230; del &#8230;?\u201d; ovvero: \u201cApprovate il testo della legge costituzionale &#8230; concernente &#8230; approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero &#8230; del &#8230;?\u201d\u00bb.<\/p>\n<p>Le due versioni, come mi \u00e8 capitato di osservare in passato, differiscono di poco, ma \u00e8 una difformit\u00e0 non banale. Mentre il quesito riguardante leggi di revisione pone in evidenza l\u2019indicazione degli articoli della Costituzione incisi e l\u2019ambito contenutistico-materiale corrispondente, in modo da assicurare la ribalta al \u201cfatto\u201d della modifica del testo della Carta; quello delle altre leggi costituzionali fa invece diretto riferimento alla legge e al suo ambito contenutistico-materiale, di regola individuato dal titolo. In tal modo \u2013 si noti \u2013 quest\u2019ultimo assume di fatto il ruolo di fattore di chiarificazione dell\u2019oggetto del decidere e, quindi, finisce per esercitare una funzione orientativa del voto, specie poi in occasione di <em>referendum<\/em> su complessi normativi abbastanza articolati (ma non \u00e8 il nostro caso). Ma il titolo della legge \u2013 vale qui la pena di ricordare \u2013 di regola non \u00e8 oggetto di un voto in sede di approvazione della legge. Talora \u00e8 un \u201ctrovatello\u201d dall\u2019incerta paternit\u00e0; talaltra \u00e8 fissato dallo stesso promotore del disegno di legge (e questo \u00e8 il nostro caso).<\/p>\n<p>La richiesta referendaria in esame opera una sorta di crasi fra le due formule, indicando nel quesito la legge da sottoporre alla consultazione popolare con il relativo titolo, volto a definire il suo perimetro d\u2019intervento \u2013 secondo lo schema previsto per le altre leggi costituzionali \u2013 cui viene aggiunta l\u2019individuazione specifica dei disposti costituzionali oggetto delle apportate modifiche \u2013 variante tipica della versione propria delle leggi di revisione.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 della singolarit\u00e0 della formulazione, la scelta operata dal Comitato promotore pu\u00f2 rivelarsi produttiva di qualche frutto.<\/p>\n<p>Si sa che, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale abbracciato dall\u2019Ufficio centrale per il <em>referendum<\/em>, anche qualora si tratti di leggi di revisione costituzionale la formula del quesito prescelta \u00e8 quella che nell\u2019art. 16 l. n. 352 risulta riferita a consultazioni su altre leggi costituzionali. Indirizzo confermato nell\u2019ordinanza dello scorso 16 ottobre avente riguardo alle quattro richieste di <em>referendum<\/em> gi\u00e0 presentate, in cui s\u2019\u00e8 statuito che il quesito da sottoporre al voto popolare \u00e8: \u00abApprovate il testo della legge costituzionale concernente &#8220;Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare&#8221; approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratta di un orientamento che assume scarso rilievo pratico dinanzi a leggi di revisione caratterizzate dal c.d. titolo muto \u2013 quello, cio\u00e8, che si limita ad indicare il perimetro formale dell\u2019intervento riformatore, ad esempio: \u00abModifica del Titolo V della parte II della Costituzione\u00bb, nel 2001, o \u00abModifica della parte II della Costituzione\u00bb, nel 2006 \u2013 mentre invece pu\u00f2 acquisire una maggiore rilevanza, laddove il titolo della legge sia esplicativo del <em>thema<\/em> o dei <em>themata<\/em> affrontati dalla stessa \u2013 ad esempio: \u00abDisposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione\u00bb, nel 2016.<\/p>\n<p>Ebbene, proprio l\u2019interlocuzione che si verificher\u00e0 sul punto in occasione del giudizio dell\u2019Ufficio centrale potrebbe essere per il Comitato promotore l\u2019occasione, invece che di insistere per l\u2019accoglimento della propria proposta, per richiedere l\u2019applicazione della formula prevista per le leggi di revisione. Anche perch\u00e9, nel caso presente, neppure sarebbe spendibile la tesi del carattere misto della legge di revisione \u2013 prescrivente, cio\u00e8, modifiche anche a carico di disposizioni estranee al testo della Costituzione \u2013 utilizzata in passato per giustificare la prassi dell\u2019Ufficio centrale. Quella approvata nell\u2019ottobre scorso non ha assolutamente questa natura: \u00e8 solo ed esclusivamente legge di revisione costituzionale. Quindi, non sarebbe agevole per l\u2019Ufficio centrale respingere la proposta.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che, in caso di accoglimento, la ridefinizione del quesito avrebbe come effetto la necessit\u00e0 di adottare un nuovo decreto di indizione con la formula \u201ccorretta\u201d, che per\u00f2, a quel punto, sarebbe adottato fuori dai sessanta giorni dall\u2019ordinanza dell\u2019Ufficio centrale del 16 ottobre, a meno ovviamente di sostenere che quel termine abbia a ri-decorrere a far tempo dalla nuova ordinanza; se non addirittura di ripristinare la prassi appena abbandonata.<\/p>\n<p>In caso, invece, di reiezione assai problematica sarebbe la strada del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato sollevato dai promotori del <em>referendum<\/em>, stante il tradizionale atteggiamento di <em>self-restraint<\/em> che anima la giurisprudenza costituzionale nella risoluzione di conflitti che vedano parte passiva il potere giurisdizionale, fondato sulla netta opposizione a che il giudizio per conflitto si tramuti in una sorta di gravame aggiuntivo o in uno strumento atipico di impugnazione rispetto a quelli previsti dal sistema giudiziario.<\/p>\n<p>Staremo a vedere.\u00a0A questo punto, a me non resta che replicare la domanda utilizzata per dare un titolo a questo scrittarello: davvero \u201cla data \u00e8 tratta\u201d?<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di\u00a0Paolo Carnevale Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, il Governo ha reso noto che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026 \u00e8 stata assunta la deliberazione relativa alla proposta di definizione della data di svolgimento della prossima consultazione referendaria \u00absulla legge costituzionale \u201cNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione &#8230; <a title=\"La data\u2026 \u00e8 tratta?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/01\/18\/la-data-e-tratta\/\">Leggi 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