{"id":9770,"date":"2026-01-18T12:44:08","date_gmt":"2026-01-18T11:44:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9770"},"modified":"2026-01-18T12:44:14","modified_gmt":"2026-01-18T11:44:14","slug":"soliloqui-tiepidi-sulla-riforma-costituzionale-del-csm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/01\/18\/soliloqui-tiepidi-sulla-riforma-costituzionale-del-csm\/","title":{"rendered":"SOLILOQUI TIEPIDI SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL CSM"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"7763\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2021\/05\/05\/costituzionalita-legalita-giustizia-riflessioni\/rodin\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\" data-orig-size=\"750,1000\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Rodin\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin-225x300.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin.jpg\" class=\"aligncenter size-thumbnail wp-image-7763\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rodin-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Alessandro Lauro<\/strong><\/p>\n<p>In un mondo di ultr\u00e0, in cui bisogna essere \u201cbollenti\u201d e mai tiepidi, \u00e8 difficile mantenere l\u2019equilibrio, soprattutto quando si fatichi ad identificarsi con i \u201ccattivi\u201d o con i \u201cbuoni\u201d, chiunque essi siano.<!--more--><\/p>\n<p>Sulla riforma costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) \u00e8 massima la fatica per chi cerchi, con i suoi modesti mezzi, di farsi un\u2019opinione articolata, senza farsi trascinare nella mischia, rischiando di passare per un ignavo, un vigliacco o un <em>minus habens<\/em>, semplicemente perch\u00e9 <em>non<\/em> si vede il nero, dove \u201ctutti\u201d lo vedono, od il bianco, dove \u201ctutti gli altri\u201d lo constatano.\u00a0Per fortuna, ogni tanto ci si imbatte in<a href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2025\/11\/11\/9725\/\"> parole equilibrate<\/a>, che non sono equilibristiche, ma che provano ad osservare la realt\u00e0 nella maniera pi\u00f9 obiettiva possibile e offrono conforto.\u00a0E, si badi, il fatto di essere tiepidi nel merito non esclude affatto che si possa essere intransigenti ed esigenti sul<a href=\"https:\/\/www.libertaegiustizia.it\/2026\/01\/16\/sullindizione-anticipata-del-referendum-costituzionale-sulla-riforma-nordio\/\"> rispetto sostanziale delle regole procedurali<\/a>, poste a tutela di tutti.<\/p>\n<p>Questo sentimento (non piacevole, a dire il vero) apre le brevi considerazioni che seguono sul merito della riforma di cui si sta discutendo. Considerazioni che si rivolgono ad altri spiriti \u201ctiepidi\u201d e non hanno affatto la pretesa di risolvere definitivamente dei dubbi, ma semplicemente di metterne alcuni sul tavolo, in un gioco di obiezioni e contro-obiezioni spontanee, per riflettere ad alta voce, lasciando che si sedimenti il pensiero nelle settimane in vista della croce da apporre sulla scheda referendaria.<\/p>\n<p>Qualche considerazione di metodo.\u00a0Se occorresse selezionare tre parole per descrivere la riforma costituzionale, sceglierei: <em>imperscrutabile<\/em>, <em>insondabile<\/em>, <em>imponderabile<\/em>.\u00a0Tre sinonimi. E facilmente si eccepirebbe: non dicono molto di pi\u00f9 l\u2019uno dell\u2019altro.<\/p>\n<p>Eppure, fatico a smuovermi da questo presupposto: la riforma, in s\u00e9, non apre con certezza a nessuno degli scenari che vengono pi\u00f9 diffusamente paventati. N\u00e9 alla catastrofica compromissione dello Stato di diritto (\u201ci giudici sottomessi alla politica\u201d), n\u00e9 alla palingenetica creazione di un vero Stato di diritto, che non sarebbe mai stato conosciuto prima (emblematica la vignetta dell\u2019avvocatura con i due magistrati-gatti che guardano il povero avvocato-topolino in un\u2019aula di tribunale).\u00a0Al netto di quello che dicono gli ideatori o che viene loro attribuito nelle intenzioni, il futuro \u00e8 completamente incerto, poich\u00e9 gran parte degli effetti sono rimessi alle scelte del legislatore ordinario.<\/p>\n<p>Questo elemento, credo, pu\u00f2 essere fonte di legittima preoccupazione, nella misura in cui sarebbe auspicabile che la Costituzione lasciasse intravedere cosa sar\u00e0 degli organi che disegna.\u00a0E viene l\u2019istinto naturale di andare a rileggere la Costituzione vigente, accorgendosi, malauguratamente, che \u00e8 piuttosto sintetica. Che tanto, moltissimo, \u00e8 rimesso alla legge, a partire dal (non banale) dato numerico dei membri del CSM e del loro sistema di elezione o di quali siano gli illeciti disciplinari commessi dal giudice.<\/p>\n<p>Qui sorge l\u2019argomento storico: un conto \u00e8 restare \u201cvaghi\u201d nel momento in cui tutto \u00e8 da creare (cio\u00e8 nel 1946), altro conto \u00e8 essere vaghi quando molto potrebbe essere da abbattere e ricostruire (nel 2026). Un conto \u00e8 il ceto politico (ma non solo) di oggi, altro conto \u00e8 la generazione costituente di allora\u2026<\/p>\n<p>Per\u00f2 il dato rimane: se la riforma venisse approvata, non \u00e8 detto che il legislatore non possa intervenire per trarre il meglio possibile da essa, peraltro sotto i famosi controlli \u201cdi garanzia\u201d che oggi, diversamente dal 1948, sono attivabili. Quale sar\u00e0 il risultato \u201cqualitativo\u201d rispetto a quanto \u00e8 in essere oggi \u00e8 attivit\u00e0 di predizione del futuro che nessuno pu\u00f2 onestamente compiere.<\/p>\n<p>La stessa onest\u00e0 che induce questo pensiero impone per\u00f2 di ribadirle un altro: una Costituzione non pu\u00f2 mai scrivere a lettere di fuoco come si atteggeranno determinate dinamiche istituzionali. Certo \u00e8 che una Costituzione che lascia sussistere sia uno scenario sia il suo esatto opposto non sta svolgendo egregiamente la sua funzione.<\/p>\n<p>Il sorteggio, Giano bifronte.\u00a0Con la riforma, i due CSM, nati dallo sdoppiamento fra magistratura requirente e giudicante, sarebbero composti nelle attuale proporzioni (due terzi di magistrati, un terzo di \u201claici\u201d, che sono pur sempre esperti giuristi), ma i componenti magistrati sarebbero sorteggiati e non pi\u00f9 eletti dai loro colleghi. Un metodo parzialmente diverso si applica ai laici designati dal Parlamento, non pi\u00f9 votati per entrare nei Consigli, ma votati per \u201centrare in lista\u201d e poi essere sorteggiati.<\/p>\n<p>Dire che affidarsi al caso sia sovversivo e contrario alle fondamenta della Costituzione non mi pare convincente. L\u2019art. 135 Cost. prevede il sorteggio, con formula ripresa dalle nuove norme sui CSM, per integrare la Corte costituzionale nei giudizi d\u2019accusa contro il Presidente della Repubblica e, nella versione originaria, ci\u00f2 valeva anche per i reati ministeriali dell\u2019art. 96 Cost.\u00a0Sicch\u00e9 non si pu\u00f2 dire che sia un metodo inviso all\u2019impianto costituzionale che, peraltro, lo prevedeva in un ganglio delicatissimo dell\u2019esistenza repubblicana, come l\u2019accusa rivolta al Capo dello Stato (ed un tempo ai ministri).<\/p>\n<p>Cos\u2019\u00e8 dunque il sorteggio? \u00c8 il trionfo massimo dell\u2019eguaglianza o \u00e8 un\u2019occasione per i peggiori o i pi\u00f9 inesperti dei magistrati di arrivare alla sommit\u00e0 dell\u2019ordinamento giudiziario e decidere del destino dei loro colleghi?\u00a0Viene detto che il sorteggio opererebbe fra tutti i magistrati italiani (circa 9.700 persone in Italia), col che potrebbe essere estratto il neo-magistrato appena assunto o il consigliere di Cassazione ormai prossimo alla pensione.<\/p>\n<p>Certo, la Costituzione riformata \u201cnon dice\u201d (e si veda il punto precedente). Ma \u00e8 ragionevole che \u2013 in caso di approvazione \u2013 sia fatta una cosa del genere? Anche un non brillante legislatore si avvedrebbe della complessit\u00e0 della cosa. E basterebbe veramente poco per sfatare questo rischio, mantenendo il requisito di eleggibilit\u00e0 attualmente vigente e trasformandolo in <em>requisito di sorteggiabilit\u00e0<\/em>, magari chiedendo la preventiva disponibilit\u00e0 di chi \u201csi sente pronto\u201d ad andare al CSM. D\u2019altra parte, nessuno pu\u00f2 essere obbligato ad entrare in un organo per estrazione, talvolta anche quando ne ha dato originariamente la disponibilit\u00e0 (ce lo insegnano le regole sulle Commissioni ASN).<\/p>\n<p>Ma \u00e8 davvero buona cosa sostituire il sorteggio all\u2019elezione?\u00a0All\u2019origine del dibattito, la volont\u00e0 manifestata era quella di \u201carginare\u201d le correnti interne alla magistratura. Inutile negarlo: esse esistono, come esistono \u201ccorrenti\u201d, \u201calleanze\u201d, \u201cgruppi\u201d, \u201csodalizi\u201d, \u201cconsorterie\u201d, \u201ccordate\u201d o come le si vuole chiamare in tutti i contesti umani, tanto pi\u00f9 laddove \u2013 anche meno platealmente \u2013 si eserciti o si spartisca un potere.\u00a0Il sorteggio elimina questo rischio?<\/p>\n<p>No. O meglio, non si pu\u00f2 dire: magari vengono sorteggiati tutti i neri, magari tutti i rossi, magari cinquanta e cinquanta. Magari sono tutti di colori diversi. Ma questo elimina il rischio che si ricreino le c.d. \u201ccorrenti\u201d, \u201calleanze\u201d, \u201cgruppi\u201d, \u201csodalizi\u201d, \u201cconsorterie\u201d, \u201ccordate\u201d ecc. di cui sopra? Credo di no: se anche tutti fossero indipendenti gli uni dagli altri, le maggioranze emergeranno comunque, i patti si creeranno (secondo la regola umana dominante:<em> do ut des<\/em>). Cos\u00ec, immaginare che il sorteggio recida qualunque sentimento di affinit\u00e0 fra magistrati, supponendo che all\u2019improvviso essi si trovino a vivere in una bolla a-relazionale, orientati solo ed esclusivamente dalla valutazione del \u201cmerito\u201d delle persone che si candidano a questo o quell\u2019ufficio, pare avulso dalla realt\u00e0.<\/p>\n<p>Ma questa dinamica rende altrettanto inverosimile che i membri designati dalla politica (cio\u00e8 dal Parlamento) arriverebbero a trascinare i magistrati. Come se i professori e gli avvocati estratti dalla lista del Parlamento fossero soldati intruppati e asserviti agli scopi della maggioranza di turno (sorteggio permettendo), mentre i restanti 2\/3 magistrati arrivassero a sedere nel CSM \u201cspaesati\u201d e indifesi, preda di questi avvoltoi. Scenario, pure questo, piuttosto surreale.\u00a0Insomma, il sorteggio \u00e8, per definizione, non predicibile negli esiti. Ma la scelta di questo metodo non sembra in grado di superare i problemi che hanno indotto a prenderlo in considerazione.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 disciplinare. Un\u2019altra novit\u00e0 su cui riflettere \u00e8 l\u2019Alta Corte disciplinare. Il potere di irrogare sanzioni disciplinari viene sottratto al CSM e affidato ad un organo distinto.<\/p>\n<p>Bisogna chiarire una cosa: \u201cAlta Corte disciplinare\u201d non significa che questa \u00e8 l\u2019 \u201cAlta Corte dei crimini dei magistrati\u201d. La responsabilit\u00e0 d\u2019accertare \u00e8 pur sempre quella connessa agli obblighi del rapporto di lavoro (di pubblico impiego) fra il magistrato e lo Stato. La sanzione massima irrogabile \u00e8 il licenziamento, per fatti di una gravit\u00e0 assolutamente estrema.<\/p>\n<p>Ora, \u00e8 del tutto assurdo o vessatorio che un magistrato venga giudicato, esclusivamente sotto questo profilo, da non magistrati?\u00a0Ragioniamo in astratto, lasciando da parte i dati che vengono forniti (non sempre di semplice lettura: il fatto che ci siano pi\u00f9 condanne potrebbe non essere sempre rilevante, molto dipende dalla tipologia di sanzioni inflitte in relazione agli addebiti contestati\u2026 e resta sempre il \u201cnumero scuro\u201d degli addebiti totali).<\/p>\n<p>Per qualunque altro aspetto di responsabilit\u00e0 giuridica (civile o penale) il magistrato ordinario \u00e8 pur sempre giudicato da suoi colleghi. Non cos\u00ec per la responsabilit\u00e0 amministrativa, rimessa al giudice speciale (la Corte dei conti).<\/p>\n<p>Un qualunque lavoratore, anche pubblico, viene giudicato dal suo datore di lavoro, ma poi deve rivolgersi ad un giudice, di cui certamente non \u00e8 collega. Persino i docenti universitari (che beneficiano di una specialissima \u201cgiurisdizione disciplinare\u201d fra pari, cio\u00e8 i collegi di disciplina) devono comunque rivolgersi al giudice (amministrativo) se si vedono sanzionati sotto il profilo disciplinare.<\/p>\n<p>Dunque, dato che i magistrati si trovano nella peculiare situazione di dover essere giudicati \u2013 quando si atteggiano \u201cda persone normali\u201d \u2013 da colleghi, pu\u00f2 non essere del tutto irragionevole che la responsabilit\u00e0 disciplinare possa essere decisa da \u201caltri\u201d (certo, con qualche competenza specifica). Pu\u00f2 non essere assurdo perch\u00e9, in qualche modo, potrebbe rispondere ad una esigenza di giustizia o anche solo di \u201capparenza di giustizia\u201d di fronte alla popolazione comune.\u00a0 Del resto, il problema non \u00e8 mai nei casi macroscopici (chiaramente innocente, chiaramente colpevole): \u00e8 sempre nelle zone grigie che sorge il dubbio.<\/p>\n<p>Una volta posto il principio, per\u00f2, la soluzione non sembra rispondente alle attese.\u00a0L\u2019Alta Corte disciplinare \u00e8 ancora composta in massima parte da magistrati (6 giudicanti e 3 requirenti; 6 avvocati con esperienza ultraventennale o professori ordinari di materie giuridiche, nominati dal Capo dello Stato o designati, con sorteggio temperato, dal Parlamento). Anche qui, molto \u00e8 rinviato alla legge. Il dato certo \u00e8 che i magistrati restano in maggioranza, il che, paradossalmente, non \u00e8 molto diverso dalla situazione attuale della sezione disciplinare del CSM.<\/p>\n<p>Ancora, la nuova formulazione costituzionale dice che la sentenza di primo grado pu\u00f2 essere impugnata solo di fronte all\u2019Alta Corte disciplinare, che si pronuncia in una diversa composizione.\u00a0Anche su questo punto si lamenta l\u2019assenza di un rimedio effettivo, dando per scontato che l\u2019Alta Corte confermer\u00e0 sicuramente quanto ha gi\u00e0 deciso. Il che sarebbe un altro elemento di assoggettamento della magistratura alla politica. Ma l\u2019argomento prova troppo. Ricordiamo che si parla pur sempre di responsabilit\u00e0 disciplinare, che la maggioranza resta \u201cmagistratuale\u201d, che tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica (interessante che, in questo caso, non lo si avverta pi\u00f9 come elemento di garanzia), gli illeciti disciplinari restano tipizzati dalla legge e il potere di azione disciplinare resta immutato.<\/p>\n<p>Insomma, l\u2019Alta Corte disciplinare in s\u00e9 non pu\u00f2 aumentare la paura dei magistrati di una sanzione disciplinare rispetto a quanto avvenga oggi.\u00a0Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Attualmente, le sanzioni disciplinari sono ricorribili solo per Cassazione eppure questa possibilit\u00e0 non sembra esclusa dalla formulazione revisionata, ove fosse approvata dal corpo elettorale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 111, comma 7, continuerebbe a recitare: \u00ab<em>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, \u00e8 sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra<\/em>\u00bb. La formulazione \u00e8 talmente netta (e conosce un\u2019eccezione talmente \u201ceccezionale\u201d, cio\u00e8 in tempo di guerra e solo per i tribunali militari) che se il legislatore costituzionale avesse voluto escludere questo strumento per le sentenze in seconda istanza dell\u2019Alta Corte (indubitabilmente, organo giurisdizionale speciale), avrebbe dovuto prevederlo espressamente (\u201c<em>Fuori dai casi dell\u2019art. 105\u2026<\/em>\u201d , o qualcosa di simile). <em>Ubi voluit dixit.<\/em><\/p>\n<p>Sembra cos\u00ec generarsi un ulteriore paradosso: se si voleva rendere \u201cpi\u00f9 severa\u201d la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati, perch\u00e9 in ipotesi troppo generosa, in realt\u00e0 si stanno moltiplicando le possibilit\u00e0 che un magistrato sanzionato si veda annullare le sanzioni.<\/p>\n<p>Separati in casa: cosa ne sar\u00e0 del Pubblico ministero?\u00a0Si separano i CSM, si separano le carriere, poich\u00e9 non sar\u00e0 in alcun modo possibile\u00a0 passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante (salvo il caso peculiarissimo dei \u201cmeriti insigni\u201d) e viceversa. \u00c8 ormai abbondantemente noto: attualmente questa facolt\u00e0 esiste, ma \u00e8 molto limitata ai primi anni di carriera dei magistrati ed \u00e8 molto poco esercitata.<\/p>\n<p>Ora, questa separazione solleva dubbi del tipo: ci sar\u00e0 un concorso unico? Quale formazione seguiranno i pubblici ministeri? Cosa verr\u00e0 chiesto a chi far\u00e0 il pubblico ministero?\u00a0Sono dubbi, specialistici e legittimi, che per\u00f2 non depongono n\u00e9 a favore, n\u00e9 contro la riforma.<\/p>\n<p>Che ci sia un concorso unico o due, poco cambia: non \u00e8 l\u2019ingresso, ma \u00e8 lo sviluppo della carriera che resta separato. E se anche la formazione iniziale fosse condivisa, se i magistrati giudicanti stessero un poco in Procura per capire come funziona e viceversa i requirenti in collegio, non ci sarebbe niente di eclatante. Allo stesso modo, se le formazioni fossero distinte, le conseguenze non sarebbero affatto ferali: alla fine, l\u2019importante \u00e8 che imparino a fare il loro mestiere. E notiamo che nessuno si \u00e8 mai domandato quali materie si richiedano al concorso per diventare magistrati del TAR o della Corte dei Conti, mettendo in dubbio che la capacit\u00e0 di operare dipendesse da questo.<\/p>\n<p>Peraltro, chi teme che i Pubblici ministeri non sappiano nulla se non il diritto e la procedura penale, trascura che ci sono varie cause civili in cui \u00e8 prevista la presenza obbligatoria del PM. Quindi, una qualche \u201cinfarinatura\u201d di diritto in senso ampio difficilmente verr\u00e0 meno. E lo stesso dicasi per la \u201ccultura della giurisdizione\u201d: persino un avvocato, che voglia far bene il suo lavoro, dovrebbe avere una cultura della giurisdizione, nel senso che deve proiettarsi nell\u2019ottica del giudice per fornire gli elementi decisori pi\u00f9 utili alla sua parte. Peraltro, a regole processuali invariate, il PM dovrebbe comportarsi ancora in maniera imparziale (diversamente, appunto, dall\u2019avvocato).<\/p>\n<p>Torniamo un momento alla vignetta dei due magistrati (giudice e PM) in forma di gatto di fronte all\u2019avvocato con sembianze di topo.<\/p>\n<p>La domanda \u00e8 questa: basta la riforma, basta separare i CSM per dire che non esiste pi\u00f9 alcuna relazione fra giudicanti e requirenti?\u00a0Non mi interessa qui discutere se ci\u00f2 \u00e8 vero o no; ammettiamo per un attimo che lo sia.\u00a0Ma pu\u00f2 il legislatore costituzionale presumere di spezzare qualunque forma di vicinanza umana di persone che lavoreranno negli stessi edifici, prenderanno il caff\u00e8 nello stesso bar, si incontreranno quotidianamente in ascensore ecc.? \u00c8 come immaginare che non esistano relazioni umane (di amicizia, o di inimicizia) fra docenti e amministrativi di una scuola o di un\u2019universit\u00e0.<\/p>\n<p>Possono sembrare argomenti risibili, ma non credo che lo siano.\u00a0\u00c8 un po\u2019 velleitario immaginare di spezzare ipotetici rapporti astratti (in nome di una colleganza che dovrebbe fare premio su tutto, come se tutti i colleghi si amassero fra loro), quando poi le vite reali continuano a fluire secondo umanissimi canoni.<\/p>\n<p>La separazione, comunque, non elider\u00e0 taluni punti di contatto istituzionali: non solo giudicanti e requirenti torneranno assieme a \u201csubire\u201d l\u2019Alta Corte disciplinare, ma giudicanti e requirenti di legittimit\u00e0 si troveranno riuniti per eleggere i tre giudici costituzionali che spettano alla Corte di Cassazione (art. 2, legge n. 87 del 1953). E in questi snodi va quantomeno dubitato che le consorterie uscite dalla porta non rientrino dalla finestra.<\/p>\n<p>Il tema che invece sembra pi\u00f9 reale \u00e8 cosa diventer\u00e0 il pubblico ministero e di conseguenza il CSM requirente. Perch\u00e9, in verit\u00e0, il peso istituzionale di questa parte della magistratura sembra aumentare notevolmente: attualmente, i PM \u201ccerti\u201d nel CSM sono 5, al pi\u00f9 possono essere 7 su un totale di venti. Nel nuovo CSM requirente saranno 20 su un totale di 30 (ammettiamo qui che i CSM si duplichino con le attuali consistenze numeriche).\u00a0Si creer\u00e0 un organo che potenzialmente avrebbe capacit\u00e0 di interferire (tramite spostamenti, anche promozioni <em>ut amoveatur<\/em>) con tutti i procedimenti penali che si svolgono nel Paese o, semplicemente, che pu\u00f2 avere conoscenza di tutti questi. Non sto dicendo che ci\u00f2 avverr\u00e0 sicuramente, ma non si pu\u00f2 nascondere che viene a crearsi un centro di potere peculiare, con una discreta dose di autoreferenzialit\u00e0, estraneo sia al potere esecutivo che al potere giurisdizionale in senso proprio.<\/p>\n<p>Non \u00e8 possibile dire, qui e ora, a fronte del testo approvato, se esiste un \u201cgrande disegno\u201d per spostare un giorno il pubblico ministero alle dipendenze dell\u2019Esecutivo. Se anche ci\u00f2 avvenisse, non pu\u00f2 dirsi scandaloso in senso assoluto: moltissimi Stati democratici lo prevedono, senza grandi angustie. Questo testo, comunque, non lo prevede e non sottovaluterei la complessit\u00e0 tecnico-pratica (e quindi la fattibilit\u00e0\u2026) di attuare una simile trasformazione, per il semplice fatto che dovrebbe crearsi una gerarchizzazione di magistrati assunti in origine senza gerarchia\u2026 il che, peraltro, riporterebbe ad un solo CSM (dei giudicanti).<\/p>\n<p>Uno al costo di tre e le alternative possibili.\u00a0C\u2019\u00e8 un argomento che si fa strada in un angolo della mente: vale la pena triplicare un organo e i suoi costi? Lo so: \u00e8 un argomento poco nobile, qualcuno lo definirebbe populista. Eppure, mi sembra una legittima domanda che qualunque contribuente pu\u00f2 porsi.<\/p>\n<p>Serve davvero? Si potevano ipotizzare altre plausibili alternative, pi\u00f9 sostenibili anche per le finanze pubbliche?\u00a0Viene da pensare di s\u00ec.<\/p>\n<p>In primo luogo, la separazione poteva farsi per legge, eliminando le possibilit\u00e0 di passaggio tra funzioni diverse. Il CSM poteva allora subire una riorganizzazione interna, distinguendo tra formazioni competenti per i requirenti e formazioni competenti per i giudicanti (un po\u2019 come avviene in Francia, dove l\u2019unico organo muta parzialmente la sua composizione per le due anime della magistratura).<\/p>\n<p>In secondo luogo, se il CSM si considera ostaggio delle correnti della magistratura, perch\u00e9 \u2013 banalmente \u2013 non riequilibrare il rapporto fra laici e togati? La scelta del Costituente \u00e8 stata molto netta, ma non \u00e8 da escludere (anche perch\u00e9 ci\u00f2 avviene altrove) che si potessero rivedere le proporzioni, al netto dei membri di diritto: 3\/5 e 2\/5? Sino a spingersi al 50 e 50.<\/p>\n<p>Ancora, c\u2019era davvero bisogno dell\u2019Alta Corte disciplinare?\u00a0Volendo fare in modo che l\u2019ultima parola disciplinare sui magistrati ordinari non spettasse ai magistrati ordinari, si poteva banalmente \u2013 e con modifica legislativa, nemmeno costituzionale \u2013 spostare la competenza a decidere sulle sanzioni disciplinari al giudice amministrativo. Sarebbe stato coerente con quanto \u00e8 previsto per tutti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato (docenti universitari, diplomatici, militari), senza peraltro che si creasse una vera e nuova ingerenza da parte della magistratura amministrativa, la quale \u2013 peraltro \u2013 resta competente a giudicare su tutti i provvedimenti del CSM che riguardano la carriera dei magistrati.<\/p>\n<p>Se il tema era l\u2019eccessiva \u201cmagnanimit\u00e0\u201d della giurisdizione disciplinare, viceversa, la rivisitazione delle percentuali di cui sopra e apposite regole di formazione della sezione disciplinare avrebbero giovato e forse sarebbero state pi\u00f9 efficaci della soluzione costituzionale che andr\u00e0 davanti al corpo elettorale.<\/p>\n<p>Come esordito all\u2019inizio, la conclusione di questo pezzo non c\u2019\u00e8. Ma un malinconico pensiero finale va comunque rivolto alla Costituzione, che in Italia \u00e8 ormai divenuta (in maniera certamente anomala) un terreno di ciclico scontro politico, non di rado funzionale a mettere in ombra molteplici problemi che riguardano la realt\u00e0 economico-sociale del nostro Paese. Ad ogni legislatura, nell\u2019infuriare dei dibattiti sul testo costituzionale, cala il silenzio (e l\u2019attenzione) sullo stato di salute della societ\u00e0, sull\u2019effettivo perseguimento di obiettivi costituzionali rimasti immutati (l\u2019art. 3, comma secondo, Cost.), mentre si tenta di portare a termine \u201cgrandi riforme\u201d, non poche delle quali potrebbero essere legittimamente e molto meno conflittualmente perseguite tramite un\u2019accorta legislazione ordinaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Lauro In un mondo di ultr\u00e0, in cui bisogna essere \u201cbollenti\u201d e mai tiepidi, \u00e8 difficile mantenere l\u2019equilibrio, soprattutto quando si fatichi ad identificarsi con i \u201ccattivi\u201d o con i \u201cbuoni\u201d, chiunque essi siano.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/01\/18\/soliloqui-tiepidi-sulla-riforma-costituzionale-del-csm\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2026%2F01%2F18%2Fsoliloqui-tiepidi-sulla-riforma-costituzionale-del-csm%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" style=\"background-color:#0765FE;width:35px;height:35px;display:inline-block;opacity:1;float:left;font-size:32px;box-shadow:none;display:inline-block;font-size:16px;padding:0 4px;vertical-align:middle;background-repeat:repeat;overflow:hidden;padding:0;cursor:pointer;box-sizing:content-box\"><svg 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