{"id":9820,"date":"2026-03-03T12:03:23","date_gmt":"2026-03-03T11:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9820"},"modified":"2026-03-03T12:03:29","modified_gmt":"2026-03-03T11:03:29","slug":"i-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/03\/03\/i-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm\/","title":{"rendered":"I principi dell\u2019ordinamento e la revisione costituzionale del CSM"},"content":{"rendered":"\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9822\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/03\/03\/i-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm\/csm-2\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/csm-1.jpg\" data-orig-size=\"311,162\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"csm\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/csm-1-300x156.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/csm-1.jpg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-9822\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/csm-1-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Roberto Toniatti<\/strong><\/p>\n<p>La legge costituzionale che propone \u201c<em>Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare<\/em>\u201c &#8211; approvata dalle Camere senza la maggioranza dei due terzi dell\u2019Assemblea e attualmente sottoposta a referendum popolare <em>ex<\/em> art. 138 Cost. \u2013 presenta, a mio giudizio, rilevanti criticit\u00e0 sotto il profilo sia del merito della revisione, sia del metodo del procedimento seguito per la sua approvazione, sia del contesto interno ed europeo di ideologia costituzionale che lo ispira.<!--more--><\/p>\n<p>Giova sottolineare, inoltre, che la proposta innovazione &#8211; come, del resto inevitabilmente, ogni intervento di revisione &#8211; presenta ulteriori insidie, pi\u00f9 o meno dissimulate, che discendono, in particolare, sia dalla connessione sistematica delle nuove disposizioni con il contesto normativo della fonte fondamentale, sia dalle incognite insite, se confermato in sede referendaria, nella sua successiva attuazione legislativa.<\/p>\n<p>Nel percorso di formazione di un\u2019opinione personale in vista del voto, un\u2019attenta riflessione sul merito, sul metodo, sul contesto della revisione e sulle insidie loro connesse conduce, a mio giudizio, a maturare un orientamento di voto convintamente negativo.\u00a0In questa sede si ritiene di dover fare riferimento al rapporto intercorrente fra alcuni principi che fondano l\u2019architettura assiologica della Costituzione repubblicana e la scelta del metodo del sorteggio dei componenti laici e togati dei riformati Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e dell\u2019istituenda Alta Corte disciplinare.<\/p>\n<p>Punto di partenza imprescindibile del ragionamento \u00e8 la vigente disciplina del CSM, quale disegnata dalla recuperata sensibilit\u00e0 per i fondamenti del costituzionalismo europeo e dalla saggezza istituzionale dell\u2019Assemblea costituente. La ricognizione di tale quadro normativo ci permetter\u00e0 di ricavare i principi di fondo dai quali esso risulta ispirato, il cui rapporto con la proposta di revisione sar\u00e0 oggetto della successiva riflessione. Inoltre, si proceder\u00e0 nel tentativo di individuare criticamente i principi dai quali il quadro normativo prodotto dalla revisione risulta ispirato.<\/p>\n<p>In dissenso rispetto alla prevalente definizione del CSM quale organo di \u201cautogoverno della magistratura\u201d, ho sempre ritenuto preferibile la sua qualificazione come \u201corgano di raccordo\u201d per il governo della magistratura ordinaria: il raccordo discende dalla <em>ratio<\/em> stessa della disciplina dell\u2019articolazione della sua composizione, fra presidenza conferita al Capo dello Stato (art. 104, 2\u00b0 comma Cost.), presenza di componenti di diritto (primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione, art. 104. 3\u00b0 comma Cost.) \u2013 che esprimono, rispettivamente, il valore della garanzia dell\u2019unitariet\u00e0 dell\u2019ordinamento e la presenza delle massime autorit\u00e0 della giurisdizione di legittimit\u00e0 -, e presenza di componenti elettivi. Questi ultimi, a loro volta, sono articolati in una quota dei due terzi del CSM eletti \u201cda tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie\u201d e nella quota di un terzo, eletti tra professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio dal Parlamento in seduta comune (art. 104, 4\u00b0 comma Cost.).<\/p>\n<p>La natura di organo di raccordo del CSM risulta proprio dalla contestualit\u00e0 della rappresentazione di una pluralit\u00e0 di distinte logiche istituzionali che concorrono all\u2019esercizio delle funzioni di garanzia del CSM e che permettono di evitare la trasformazione dell\u2019organo in uno strumento formale di autoprotezione corporativa. In particolare, per quanto concerne la componente elettiva di origine parlamentare, occorre sottolineare il rilievo dell\u2019attribuzione della vicepresidenza ad un componente designato dal Parlamento (art. 104, 5\u00b0 comma Cost.), che contribuisce significativamente ad una delle esigenze costitutive dell\u2019organo, ossia tanto riequilibrare il rapporto sbilanciato in favore della componente elettiva della magistratura (2\/3 <em>vs<\/em> 1\/3), quanto evitare di dare vita ad un \u201ccorpo separato\u201d all\u2019interno dell\u2019apparato amministrativo dello Stato.<\/p>\n<p>In rapporto a quest\u2019ultima esigenza, occorre ricordare che l\u2019istituzione stessa del CSM si qualifica come una deroga ai criteri ordinari di organizzazione dell\u2019amministrazione dello Stato, nel senso che si \u00e8 ritenuto di sottrarre alla disponibilit\u00e0 del Governo e della maggioranza parlamentare lo svolgimento di tutte quelle attivit\u00e0 (descritte dall\u2019art. 105 Cost.) che, se esercitate dal Ministro della Giustizia, risulterebbero incompatibili con i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura.<\/p>\n<p>Anche sotto questo profilo, un\u2019esigenza di equilibrio fra le istituzioni viene riflessa dalla esclusivit\u00e0 della menzione esplicita del solo Ministro della Giustizia nel testo costituzionale, dalla titolarit\u00e0 della promozione dell\u2019azione disciplinare (art. 107, 2\u00b0 comma Cost.) e, implicitamente, di tutte quelle restanti attivit\u00e0 di ordinaria amministrazione al servizio della giurisdizione, a fronte della sua esclusione dalla composizione del CSM. Il quadro normativo vigente posto a fondamento dell\u2019equilibrio nella composizione del CSM con esclusione di ogni forma di partecipazione da parte del Governo \u2013 che si riflette con immediatezza sull\u2019autenticit\u00e0 della funzione di garanzia dell\u2019indipendenza della magistratura svolta dall\u2019organo \u2013 si completa con la previsione di una maggioranza qualificata per l\u2019elezione dei membri laici da parte del Parlamento in seduta comune (3\/5 dei membri dell\u2019Assemblea nelle prime due votazioni e 3\/5 dei votanti negli scrutini successivi).<\/p>\n<p>In realt\u00e0, questo requisito di garanzia non-maggioritaria non \u00e8 presente nel testo della Costituzione ma \u00e8 stato introdotto dalla legge istitutiva (art. 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195 \u201cNorme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura\u201d).\u00a0Si tratta, verosimilmente, di una lacuna del testo adottato dall\u2019Assemblea costituente, atteso che \u2013 almeno quanto all\u2019<em>an<\/em> \u2013 il requisito di una maggioranza qualificata per l\u2019elezione di un organo di garanzia debba essere ritenuto strutturale, secondo quanto previsto per l\u2019elezione del Capo dello Stato (maggioranza dei due terzi nei primi due scrutini e maggioranza assoluta dell\u2019Assemblea nelle votazioni successive, <em>ex<\/em> Art. 83. 3\u00b0 comma Cost.). Altrettanto pu\u00f2 dirsi a proposito dell\u2019elezione parlamentare dei cinque giudici della Corte costituzionale, che \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967 cui, per\u00f2, il testo costituzionale almeno fa rinvio.<\/p>\n<p>In proposito, \u00e8 da ritenere sia che la revisione in atto ben avrebbe potuto inserire espressamente il requisito <em>de quo<\/em> per l\u2019elezione della quota parlamentare dei componenti laici degli eventuali nuovi due CSM e dell\u2019Alta corte disciplinare successivamente destinati al sorteggio, sia che la legge di attuazione del testo novellato che omettesse di prevedere una maggioranza qualificata non potrebbe non essere dichiarata costituzionalmente illegittima.<\/p>\n<p>La sommaria ricognizione del quadro normativo vigente consente di rilevare come esso sia conforme a principi che sono da considerare come strutturali dell\u2019ordinamento, quali il principio democratico, il principio di eguaglianza, il principio pluralista, il principio di proporzionalit\u00e0 e il principio di ragionevolezza.<\/p>\n<p>Il principio democratico offre la fonte di ispirazione del metodo prescelto dall\u2019Assemblea costituente per configurare le due componenti elettive dell\u2019attuale CSM. Del resto il principio <em>de quo<\/em> non fa che riflettere all\u2019interno dell\u2019organizzazione di tutela dell\u2019autonomia e dell\u2019indipendenza dei magistrati e della magistratura la norma in virt\u00f9 della quale \u201cla giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo\u201d (art. 101 Cost.). Della funzionalit\u00e0 d\u2019impronta liberale dello <em>status<\/em> dei magistrati e della magistratura in relazione ai diritti fondamentali dei cittadini sono testimonianza anche gli articoli 24-28 della Costituzione, che si pongono quale anticipazione ideale delle disposizioni sull\u2019ordinamento giurisdizionale.<\/p>\n<p>In primo luogo, infatti, quanto all\u2019elezione dei due terzi dei togati, ricordiamo che, nel testo oggi vigente, essa si svolge \u201cda tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie\u201d che del principio democratico esprime la massima valorizzazione in relazione all\u2019elettorato sia attivo che passivo, con un preciso mandato destinato a conforme disciplina ad opera della legislazione attuativa.Il pri ncipio <em>de quo<\/em>, del resto, si coniuga con il principio pluralista in tanto in quanto del tutto coerente con il riconoscimento della distinzione della proposta programmatica dei candidati circa i criteri di esecuzione dei compiti amministrativi che costituiscono una delle funzioni connotative della ragion d\u2019essere stessa dell\u2019organo, secondo la previsione di cui all\u2019art. 105 Cost. (segnatamente, \u201cle assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni\u201d), in conformit\u00e0 con le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, rientranti nella riserva di legge di cui all\u2019art. 102 Cost. Si tenga presente, inoltre, che proprio la definizione in via generale e astratta di tali criteri rientra nel potere regolamentare del CSM e che anche nei confronti di quest\u2019ultimo \u00e8 fondato il richiamo ai principi democratico e pluralista.<\/p>\n<p>A sua volta, la pluralit\u00e0 delle proposte programmatiche riflette la libert\u00e0 di esercizio del diritto di associazione dei magistrati (<em>ex<\/em> art. 18 Cost.) riuniti in quelle realt\u00e0 oggi \u201cdemonizzate\u201d che sono le \u201ccorrenti\u201d dei magistrati: queste ultime tali sono in quanto si tratta di articolazioni che, dotate di una propria identit\u00e0 culturale, operano in parallelo all\u2019Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM) quale risultato di un\u2019opzione di quest\u2019ultima di porsi quale aggregazione unitaria di tutti i magistrati. In altre parole, la libert\u00e0 costituzionale di associazione unitaria dei magistrati &#8211; di tutti i magistrati, tanto giudicanti, quanto requirenti \u2013 rimane estranea al campo di applicazione della revisione in corso, con l\u2019eccezione della sua idoneit\u00e0 a configurarsi nella forma di presupposto per la base programmatica finalizzata alla competizione elettorale e, dunque, alla composizione pluralista del CSM.<\/p>\n<p>Rispetto alla disciplina vigente, si propone che la composizione (gi\u00e0 elettiva) sia rimessa, per due terzi, ad un\u2019estrazione a sorte \u201ctra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge\u201d (ipotesi di nuovo art, 104, 4\u00b0 comma Cost.). In tal senso, la lesione del principio democratico e del principio pluralista prodotta dall\u2019introduzione del sorteggio si traduce altres\u00ec nella compressione della libert\u00e0 di determinazione della rappresentanza degli orientamenti programmatici dei singoli magistrati all\u2019interno del CSM, intesa evidentemente non come espressione di un mandato imperativo ma come rappresentazione della ragion d\u2018essere, costituzionalmente tutelata, del pluralismo associativo di tutti i magistrati.<\/p>\n<p>Per inciso, non \u00e8 affatto estraneo alla logica della casualit\u00e0 insita nel metodo del sorteggio ipotizzare che la designazione dei venti componenti togati del CSM potrebbe privilegiare ovvero comprimere fuori misura una sola \u201ccorrente\u201d in misura del tutto avulsa dalla consistenza del consenso dei magistrati; ovvero designare componenti del tutto privi della vocazione personale e di qualsivoglia esperienza nella gestione delle questioni amministrative ed organizzative \u2013 del tutto distinte dall\u2019esercizio della funzione giurisdizionale per il quale \u00e8 da ritenere che tutti i magistrati abbiano \u2013 e non possano non avere &#8211; la necessaria competenza. Senza contare la circostanza per la quale la \u201cdiabolicit\u00e0\u201d delle correnti potrebbe rigenerarsi e riformularsi dopo le elezioni, anche solo per motivi di interesse personale dei neoeletti.<\/p>\n<p>A fronte della compressione dei principi sopra rilevati attraverso l\u2019introduzione del sorteggio, \u00e8 agevole riproporre il duro giudizio con il quale l\u2019Unione delle Camere Penali \u2013 in concomitanza con la discussione parlamentare del progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall\u2019Unione stessa (che pure prevedeva la separazione delle carriere e la duplicazione del CSM) &#8211;\u00a0 aveva stigmatizzato il metodo del sorteggio prospettato da un precedente progetto governativo di riforma (\u201cuna autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali sull\u2019elettorato attivo e passivo\u201d, come enunciato nel Punto 7 della <a href=\"https:\/\/www.camerepenali.it\/cat\/10066\/riforma_bonafede,_prescrizione,_separazione_delle_carriere_il_punto_della_situazione_secondo_lucpi.html\">delibera della Giunta UCPI del 1\u00b0 agosto 2019<\/a>).<\/p>\n<p>In secondo luogo, occorre prendere in considerazione il rapporto del sorteggio dei componenti laici con i principi dell\u2019ordinamento.\u00a0Il testo novellato dell\u2019art. 104, 4\u00b0 comma Cost. prevede che (una quota de)i componenti elettivi \u201c[\u2026] sono estratti a sorte, per un terzo, da un unico elenco di professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall&#8217;insediamento, compila mediante elezione\u201d.<\/p>\n<p>Risulta evidente, <em>ictu oculi<\/em>, la diversit\u00e0 delle conseguenze che il metodo del sorteggio, nonostante l\u2019apparente identit\u00e0, proietta sulla configurazione sistematica dei membri laici del CSM eventualmente riformato: l\u2019estrazione a sorte \u201cpura\u201d dei togati \u00e8 strutturata con riguardo ad un numero elevatissimo di sorteggiabili (tutti gli oltre 9.000 magistrati in servizio), senza alcun riferimento a forme di candidatura consapevole e volontaria, rimessa ad un esito connotato da una casualit\u00e0 assoluta. Al contrario, sulla base della disposizione costituzionale proposta (e senza margini di incisiva alterazione da parte della legislazione di attuazione), il sorteggio dei laici \u00e8 configurato in una versione in parte controllata: si tratta, infatti, di un\u2019operazione riferita ad un numero inevitabilmente contenuto di estraibili \u2013 di certo infinitamente pi\u00f9 contenuto rispetto al bacino dei magistrati -, circoscritto a candidati noti e per i quali il filtro della pre-selezione parlamentare opera sul presupposto dell\u2019<em>intuitus personae<\/em> e, inevitabilmente, della disponibilit\u00e0 dei sorteggiabili a corrispondere alle aspettative dei partiti che concorrono nella compilazione dell\u2019elenco <em>ad hoc<\/em>.<\/p>\n<p>Nel caso del sorteggio della componente di origine parlamentare, dunque, si tratta di una casualit\u00e0 limitata e circoscritta, molto pi\u00f9 limitata di quanto previsto per la componente riferita ai magistrati. Proprio il trattamento preferenziale riferito alla designazione dei laici sulla base della disposizione costituzionale novellata e condizionato dalla futura disciplina della legislazione attuativa, allo stato ignota, prefigura una espansione dei margini di ingerenza degli attori politici e partitici nell\u2019espletamento dei compiti del CSM di tutela dell\u2019autonomia e indipendenza dei magistrati.<\/p>\n<p>Un chiaro indicatore dell\u2019orientamento a prefigurare la presenza dei laici all\u2019interno dei due CSM e dell\u2019Alta Corte \u00e8 dischiuso dalla previsione secondo la quale il Parlamento in seduta comune la compilazione elettiva dell\u2019elenco finalizzato al successivo sorteggio debba avvenire \u201centro sei mesi dall&#8217;insediamento\u201d, con evidente coincidenza con la composizione politica contingente delle Camere (rispettivamente, art 104, 4\u00b0 comma e art. 105, 3\u00b0 comma novellati Cost.\u201d.<\/p>\n<p>Il palese squilibrio strutturale che si viene a determinare quanto alle modalit\u00e0 di organizzazione del sorteggio delle due categorie di componenti il CSM smembrato incide notevolmente sul senso istituzionale e sulla autorevolezza e credibilit\u00e0 personale della rispettiva presenza negli organi e si riflette sulle condizioni di eguaglianza al loro interno e sulla corrispondenza con il principio di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza.<\/p>\n<p>Nel dibattito pubblico della campagna referendaria, si sente spesso sostenere, da parte di chi si dichiara favorevole alla proposta di revisione, la natura costituzionalmente fisiologica del rinvio al metodo del sorteggio per la composizione di organi giurisdizionali: il riferimento \u00e8 sia all\u2019integrazione della Corte costituzionale prevista per i giudizi d\u2019accusa contro il Presidente della Repubblica (Art. 135, 7\u00b0 comma: \u201cNei giudizi d\u2019accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l\u2019eleggibilit\u00e0 a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit\u00e0 stabilite per la nomina dei giudici ordinari\u201d), sia alla composizione del c.d. \u201ctribunale dei ministri\u201d (art. 7, 1\u00b0 comma della legge costituzionale 16 gennaio 1989 , n. 1:<strong> &#8220;<\/strong>Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d&#8217;appello competente per territorio \u00e8 istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto [\u2026]\u201d.<\/p>\n<p>Il richiamo alle disposizioni citate non sembra n\u00e9 fondato n\u00e9 pertinente per pi\u00f9 di un motivo.\u00a0In primo luogo, ricordiamo che la Corte costituzionale integrata e il tribunale dei ministri rappresentano due casi derogatori per due situazioni eccezionali, occasionali e patologiche e di per s\u00e9 non si prestano, pertanto, a legittimare l\u2019applicazione estensiva del sorteggio a situazioni che, all\u2019opposto, sono destinate ad operare in modo ordinario, continuativo e fisiologico, come i due CSM e l\u2019Alta Corte disciplinare.<\/p>\n<p>In secondo luogo, occorre precisare che la natura dell\u2019attivit\u00e0 conferita <em>ad hoc<\/em> tanto alla Corte costituzionale in composizione integrata quanto al tribunale dei ministri \u00e8 di natura intrinsecamente giurisdizionale \u2013 per quanto singolari ne siano i destinatari e le circostanze di fatto -, laddove i due CSM sono prioritariamente preposti allo svolgimento di attivit\u00e0 di alta amministrazione. E anche le funzioni dell\u2019Alta Corte, per quanto possano essere qualificate come di natura giurisdizionale, sono in ogni caso circoscritte a giudicare esclusivamente della dimensione dell\u2019illecito disciplinare. E, fra l\u2019altro, proprio questa dimensione circoscritta \u2013 bench\u00e9 il proposto nuovo art. 105, 7\u00b0 comma Cost, faccia riferimento ad un vago \u201cufficio di giudice dell&#8217;Alta Corte\u201d &#8211;<strong>\u00a0 <\/strong>vale di per s\u00e9 a metterne in dubbio l\u2019idoneit\u00e0 a sostituirsi, sia pure in composizione differenziata, alla garanzia attualmente attribuita alla competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quale giurisdizione di appello rispetto alla Sezione disciplinare del CSM.<\/p>\n<p>Da ultimo, i due contesti \u2013 giudizio sui reati presidenziali e ministeriali &#8211; nei quali le fonti costituzionali hanno fatto ricorso al metodo del sorteggio sono del tutto estranei all\u2019esigenza di riflettere il valore dei principi democratico e pluralista che, come sopra verificato, sono a fondamento della vigente architettura costituzionale del CSM unico.<\/p>\n<p>Il secondo ordine di insidie insito nella revisione costituzionale gi\u00e0 indicate nei rilievi introduttivi \u00e8 da ricondurre agli ampi margini di discrezionalit\u00e0 contenuti nei rinvii alla legislazione ordinaria di attuazione, senza che in proposito si configurino forme di riserva rinforzata idonee ad orientare e limitare quella discrezionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Il testo delle disposizioni riformate, infatti, prospetta che per la rispettiva attuazione il legislatore ordinario debba e possa intervenire con un potenziale innovativo direttamente proporzionale alla radicalit\u00e0 della riforma. Ad esempio, si prevede che le norme sull&#8217;ordinamento giudiziario di cui all\u2019art. 102 Cost. \u201cdisciplinano altres\u00ec le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti\u201d e su tale separazione, in assenza di precedenti di riferimento, la creativit\u00e0 della fonte parlamentare potrebbe produrre norme anche del tutto inattese (ad esempio, in tema di reclutamento, formazione, aggiornamento, etc.).\u00a0<\/p>\n<p>Il rilievo vale anche per la disciplina differenziata delle attivit\u00e0 tipiche e proprie di ciascuno dei due CSM, affidata anch\u2019essa alle norme\u00a0 sull&#8217;ordinamento\u00a0 giudiziario, segnatamente \u00a0\u201cle assunzioni, le\u00a0 assegnazioni,\u00a0 i\u00a0 trasferimenti,\u00a0 le\u00a0 valutazioni\u00a0 di professionalit\u00e0 e\u00a0 i\u00a0 conferimenti\u00a0 di\u00a0 funzioni\u00a0 nei\u00a0 riguardi\u00a0 dei magistrati\u201d (art. 105, 1\u00b0comma Cost.): in proposito si sottolinea l\u2019eliminazione dal testo delle \u201cpromozioni\u201d, evidentemente assorbite dalle\u00a0 \u201cvalutazioni\u00a0 di professionalit\u00e0\u201d con un significativo effetto subliminale di \u201cavvertimento\u201d.<\/p>\n<p>La materia della responsabilit\u00e0 disciplinare, sottoposta a\u00a0 revisione totale, \u00e8 anch\u2019essa oggetto di rinvio alla legge, la quale \u201cdetermina\u00a0 gli\u00a0 illeciti disciplinari\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell&#8217;Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti\u00a0 o\u00a0 requirenti siano rappresentati nel collegio\u201d, con implicito riferimento ad assetti sostanziali e procedurali adeguatamente differenziati (art. 105, 9\u00b0 comma Cost. novellato).<\/p>\n<p>Ulteriore rinvio di cruciale importanza \u00e8 previsto per la disciplina legislativa del \u201cnumero\u201d e delle \u201cprocedure\u201d richiesti per organizzare l\u2019estrazione a sorte tanto dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti, quanto dei componenti laici, questi ultimi all\u2019interno di un elenco previamente compilato mediate elezione. Altrettanto occorre rilevare a proposito del rinvio alle norme sull\u2019ordinamento giudiziario \u2013 di cui al novellato art. 105, 1\u00b0 comma Cost. \u2013 per definire il quadro normativo (del tutto privo di precedenti) finalizzato ad attivare l\u2019Alta Corte disciplinare &#8211; della quale si prescrive per\u00f2 il numero e l\u2019estrazione \u2013 e a regolare, anche in questo caso, l\u2019estrazione a sorte differenziata per togati e laici, questi ultimi all\u2019interno di un bacino (numericamente imprecisato) di aventi titolo professionale ma previamente eletti dal Parlamento in seduta comune.<\/p>\n<p>In particolare, giova osservare che in nessuna delle due circostanze rilevanti le disposizioni introdotte dalla revisione \u2013 come, peraltro, risulta disposto anche attualmente &#8211; condizionano la legge attuativa a prevedere il requisito di una maggioranza qualificata per il voto parlamentare.<\/p>\n<p>La proposta governativa di revisione costituzionale, adottata dalle Camere senza poter esercitare la propria competenza tipica ed esclusiva di legiferare e, pertanto, di intervenire sul testo presentato dall\u2019Esecutivo, ha ad oggetto la riforma di sei sui dieci articoli della Sezione I (\u201c<em>Ordinamento giurisdizionale<\/em>\u201d) del Titolo IV (\u201cLa Magistratura\u201d) della Parte seconda (\u201cOrdinamento della Repubblica\u201d) della Costituzione repubblicana.\u00a0Occorre anche fare riferimento alla riforma del vigente testo dell\u2019art. 87, 10\u00b0 comma Cost., con il quale si precisa il conferimento al Capo dello Stato della presidenza di entrambi i due nuovi Consigli Superiori della Magistratura giudicante e requirente, mentre l\u2019implicita sottrazione della sua presidenza dell\u2019organo preposto alla giurisdizione disciplinare \u2013 ossia la nuova Alta Corte &#8211; risulta indirettamente dall\u2019assegnazione della stessa ad un Presidente eletto \u201c tra\u00a0 i\u00a0 giudici\u00a0 nominati\u00a0 dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall&#8217;elenco\u00a0 compilato dal Parlamento in seduta comune\u201d art. 105, 4\u00b0 comma Cost. novellato.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019esclusione dei magistrati designati tramite sorteggio dalla presidenza dell\u2019Alta Corte appare tradire la scarsa fiducia del legislatore della revisione nella loro autorevolezza e credibilit\u00e0. In tal modo, con un colpo solo si \u00e8 introdotta tanto una compressione del ruolo complessivo di garanzia del Presidente della Repubblica, quanto una norma di disfavore per la componente togata designata mediante sorteggio (peraltro, riproducendo parzialmente l\u2019assetto vigente per la Sezione disciplinare del CSM unico).<\/p>\n<p>In conclusione, occorre rilevare che, in base al ragionamento sin qui condotto, si tratta di una riforma radicale ed incisiva, con verosimili ricadute restrittive sull\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligatoriet\u00e0 della promozione dell\u2019azione penale, con altrettanto verosimili effetti di incremento del potenziale intimidatorio e di condizionamento sull\u2019esercizio della giurisdizione tanto requirente quanto giudicante secondo priorit\u00e0 dettate dal potere politico, palesemente espressiva di un indirizzo di politica costituzionale che si pone in posizione marcatamente innovativa ed alternativa rispetto all\u2019indirizzo di politica costituente dell\u2019Assemblea all\u2019origine della Costituzione repubblicana.\u00a0<\/p>\n<p>\u00c8 singolare che le tre leggi costituzionali che pi\u00f9 hanno inteso incidere su aspetti qualitativi di fondo dell\u2019ordinamento repubblicano \u2013 la presente legge costituzionale e, in precedenza, il progetto di revisione del 2016 e la legge costituzionale n. 3 del 2001 sull\u2019assetto delle autonomie regionali (quest\u2019ultima sia pure in un contesto politico particolare) \u2013 siano state approvate dalle Camere con un voto espresso dalla sola maggioranza. A parte l\u2019esito del voto popolare, occorre porre in evidenza come la polarizzazione del sistema politico si sia estesa ormai anche all\u2019esercizio della funzione di revisione costituzionale, con conseguente abbandono dello \u201cspirito costituente\u201d del dopoguerra e della rinascita consensuale e <em>bipartisan<\/em> della democrazia dopo vent\u2019anni di fascismo (il c.d. \u201carco costituzionale\u201d), con la sola esclusione di chi in quella transizione non si riconosceva e non poteva riconoscersi, in omaggio alle proprie radici ideologiche e culturali.<\/p>\n<p>Rimane aperta la questione dell\u2019identificazione dei principi che si pongono a fondamento della nuova architettura costituzionale dell\u2019ordinamento giurisdizionale. Il compito non \u00e8 agevole: a prima vista, l\u2019aspetto pi\u00f9 vistoso \u00e8 senza dubbio l\u2019introduzione del metodo del sorteggio e della sua differenziazione per i componenti togati e laici dei due Consigli Superiori delle Magistratura (la quale, nondimeno, continua ad essere denominata al singolare, salvo la distinzione operata dagli aggettivi \u201cgiudicante\u201d e \u201crequirente\u201d).<\/p>\n<p>Se la casualit\u00e0 potesse essere elevata a principio &#8211; e non fosse, invece, come sembra pi\u00f9 adeguato ritenere, un mero criterio \u2013 \u00e8 in essa che dovrebbe essere individuata la principale fonte di ispirazione della riforma: la casualit\u00e0 differenziata elevata a strumento di composizione di un organo di garanzia di rilievo costituzionale. La soppressione dei principi democratico e pluralista dall\u2019attuale composizione elettiva dei magistrati all\u2019interno dell\u2019unico CSM pu\u00f2, inoltre, essere ritenuta riflettere un principio funzionale individualista nella configurazione del ruolo del magistrato futuro \u2013 il giudice monade elevato a sistema \u2013 con correlata compressione del rilievo pubblico della dimensione associativa rappresentativa, invece, di un sistema complesso, quale la giurisdizione inequivocabilmente \u00e8 e non potrebbe non essere.<\/p>\n<p>Un altro fondamento di ispirazione della revisione in atto \u2013 anche in questo caso, non pi\u00f9 che un embrione di principio \u2013 pu\u00f2 essere quello di \u201c<em>divide et impera<\/em>\u201d discendente dalla separazione delle carriere all\u2019interno della magistratura e dalla divisione in tre dell\u2019unico CSM. In proposito, peraltro, si potrebbe argomentare in favore della lettura del \u201cprincipio\u201d in parola quale proiezione in positivo dei principi di unit\u00e0 del potere pubblico e di preminenza del potere politico rispetto agli organi di controllo e di garanzia. In altre parole, un\u2019aspirazione al superamento non solo dell\u2019assetto di separazione dei poteri ma anche del principio\u00a0 di <em>checks and balances<\/em> che ad esso \u00e8 intrinsecamente complementare.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, il fenomeno in atto pu\u00f2 essere inquadrato pi\u00f9 verosimilmente come una dinamica di costituzionalizzazione progressiva di prospettive di un indirizzo politico di maggioranza, come confermato anche dall\u2019esito del voto parlamentare e dall\u2019aspettativa di un\u2019adesione popolare di tipo plebiscitario in risposta ad un referendum significativamente attivato dalla stessa maggioranza. In particolare, quell\u2019indirizzo politico di maggioranza sembra orientato ad operare come occasione di formazione e di manifestazione di una nuova costituzione in senso materiale quale condizione esterna di legittimazione di una revisione costituzionale coincidente con l\u2019esercizio di fatto di un nuovo potere costituente.\u00a0 In tal senso si comprenderebbero anche sia la richiesta di referendum (non)confermativo della legge costituzionale da parte della maggioranza parlamentare stessa \u2013 come sopra osservato -, sia la sua ostentata indifferenza alla raccolta delle 500.000 firme di cittadini di iniziativa popolare, al punto di deliberare la data di svolgimento del voto prima che la raccolta si completasse.<\/p>\n<p>Una conferma di tale prospettiva di trasformazione dell\u2019indirizzo politico di maggioranza in revisione costituzionale in chiave di funzione costituente di fatto meriterebbe di essere approfondita attraverso una pi\u00f9 ampia ricognizione della produzione legislativa della legislatura in corso, oltre che di altre iniziative governative di revisione costituzionale (ad esempio, l\u2019introduzione del c.d. \u201cpremierato\u201d).<\/p>\n<p>Potrebbe trattarsi dell\u2019inizio della via italiana al <em>democratic backsliding<\/em> costituzionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Roberto Toniatti La legge costituzionale che propone \u201cNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare\u201c &#8211; approvata dalle Camere senza la maggioranza dei due terzi dell\u2019Assemblea e attualmente sottoposta a referendum popolare ex art. 138 Cost. \u2013 presenta, a mio giudizio, rilevanti criticit\u00e0 sotto il profilo sia del merito della &#8230; <a title=\"I principi dell\u2019ordinamento e la revisione costituzionale del CSM\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/03\/03\/i-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/03\/03\/i-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2026%2F03%2F03%2Fi-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm%2F\" title=\"Facebook\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" style=\"font-size:32px!important;box-shadow:none;display:inline-block;vertical-align:middle\"><span class=\"heateor_sss_svg\" 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