{"id":9833,"date":"2026-03-16T10:59:51","date_gmt":"2026-03-16T09:59:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9833"},"modified":"2026-03-16T10:59:55","modified_gmt":"2026-03-16T09:59:55","slug":"criticita-strutturali-e-funzionali-dellistituenda-alta-corte-disciplinare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/03\/16\/criticita-strutturali-e-funzionali-dellistituenda-alta-corte-disciplinare\/","title":{"rendered":"Criticit\u00e0 strutturali e funzionali dell\u2019istituenda Alta Corte disciplinare"},"content":{"rendered":"\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9783\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/01\/29\/perche-no\/no2\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/no2.jpg\" data-orig-size=\"298,169\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"no2\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/no2.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/no2.jpg\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-9783\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/no2-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Roberto Toniatti<\/strong> e <strong>Irene Iannelli<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istituzione dell\u2019Alta Corte disciplinare rappresenta una modifica molto significativa \u2013 che la si condivida o meno nel merito &#8211; della vigente disciplina del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo quanto previsto dalla legge costituzionale di revisione attualmente sottoposta a referendum (non)confermativo <em>ex <\/em>art. 138 Cost.<!--more--><\/p>\n<p>Essa, infatti, incide sul testo al punto da far parte della stessa intitolazione della legge costituzionale che prevede \u201c<em>Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare<\/em>\u201c, bench\u00e9 la specifica disposizione che istituisce l\u2019organo (art. 105) impieghi la diversa denominazione \u201cAlta Corte\u201d, presumibilmente con l\u2019intento di dargli una patina di nobilt\u00e0. Quest\u2019ultima potrebbe forse pi\u00f9 fondatamente giustificarsi qualora la competenza di giurisdizione disciplinare dell\u2019organo concernesse \u2013 come pure era stato proposto \u2013 la titolarit\u00e0 della funzione anche con riguardo alla magistratura amministrativa, contabile, tributaria e militare che rimane, invece, all\u2019interno del rispettivo organo.<\/p>\n<p>Osserviamo, in via preliminare, che si tratta dell\u2019istituzione di un nuovo organo costituzionale o di rilievo costituzionale, qualora la giurisprudenza costituzionale dovesse ritenere insopprimibile \u2013 contro la lettera della legge di revisione <em>de qua<\/em> \u2013 il ricorso in cassazione per violazione di legge di cui all\u2019art. 111. 6\u00b0 comma. Pi\u00f9 in particolare, occorre sollevare il problema della compatibilit\u00e0 del nuovo organo giudiziario titolare del potere disciplinare \u2013 la cui natura pienamente giurisdizionale \u00e8 stata ripetutamente riconosciuta dalla\u00a0\u00a0 Corte costituzionale &#8211; con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali di cui all\u2019art. 102, 2\u00b0 comma Cost., bench\u00e9, in proposito, si possa opporre che si tratti, in realt\u00e0, non di istituzione completamente <em>ex novo<\/em> di un nuovo organo bens\u00ec della sostituzione del vigente CSM, titolare, nella sua integralit\u00e0, di quella funzione, con conseguente riconfigurazione strutturale e funzionale di un istituto gi\u00e0 esistente.<\/p>\n<p>Anche a proposito di questa parte della riforma del Governo e della sua maggioranza parlamentare \u2013 che ha accettato di non apportare alcuna modifica al testo governativo \u2013 occorre rilevare che non mancano criticit\u00e0, incongruit\u00e0 e insidie dissimulate anche nell\u2019incertezza del contenuto delle leggi attuative, indispensabili qualora l\u2019iniziativa dovesse superare l\u2019esame del voto popolare, che rimarrebbero affidate alla discrezionalit\u00e0 politica del legislatore ordinario, evidentemente in esecuzione del medesimo indirizzo politico che ha ispirato la legge di revisione.<\/p>\n<p>Al fine dello svolgimento di un\u2019analisi critica dell\u2019innovazione proposta e della sua logica istituzionale giova richiamare i dati normativi che qualificano l\u2019assetto vigente del CSM per poi verificarne il rapporto con il carattere originale di tenore intensamente garantista del testo riconducibile al disegno liberale e democratico dell\u2019Assemblea costituente, sempre pi\u00f9 ammirevole quanto pi\u00f9 ci si allontana da quella irripetibile fase storica. Il dato normativo dovr\u00e0 essere letto anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha avuto pi\u00f9 di un\u2019occasione di intervenire in materia, a conferma della delicatezza degli effetti propri del principio di separazione dei poteri e del sistema di <em>checks and balances.<\/em> Il passo ulteriore, come indicato, sar\u00e0 quello di (cercare di) cogliere il nucleo dei principi che ispirano la revisione in corso.<\/p>\n<p>In base all\u2019ordinamento costituzionale in vigore, la giurisdizione disciplinare sui magistrati \u2013 tanto giudicanti quanto requirenti &#8211;\u00a0 \u00e8 attribuita al CSM unitario dall\u2019art. 105 Cost. secondo il quale \u201cSpettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario [\u2026], i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati\u201d.\u00a0La funzione <em>de qua<\/em> \u00e8 esercitata dalla Sezione disciplinare, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del CSM (art. 4 della legge 195 del 1958). La composizione della Sezione disciplinare \u00e8 articolata: la presidenza \u201cper l&#8217;intera durata della consiliatura \u00e8 attribuita di diritto al vicepresidente del Consiglio superiore \u2013 fatta eccezione per l&#8217;ipotesi in cui \u201cil Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolt\u00e0 di presiedere la sezione disciplinare\u201d, nel qual caso \u201cresta escluso il vicepresidente\u201d &#8211; mentre i restanti cinque componenti risultano in un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione, due magistrati del merito e un pubblico ministero.\u00a0Sono previsti anche cinque membri supplenti (un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di legittimit\u00e0, due magistrati del merito e un magistrato del pubblico ministero), come sollecitato dalla sentenza n. 262 del 2003, che \u2013 richiamando anche la pregressa giurisprudenza &#8211; ha avuto modo di esprimere alcune rilevanti precisazioni d\u2019ordine sistematico in materia che per questo motivo giova richiamare nel presente contesto.<\/p>\n<p>In primo luogo, la Corte ricorda di avere \u201cda tempo affermato che la Costituzione, regolando solo i tratti essenziali del disegno del Consiglio superiore della magistratura, ha lasciato alla discrezionalit\u00e0 del legislatore ordinario, pur senza vincolarlo ad alcuna forma di attuazione, ampi spazi nella disciplina delle funzioni e dell&#8217;organizzazione interna del Consiglio\u201d. Nell\u2019esercizio di tale discrezionalit\u00e0, la legge n. 195 del 1958 ha stabilito che l\u2019esercizio del potere disciplinare competa pur sempre al Consiglio ma \u201cin una composizione pi\u00f9 ristretta costitutiva della Sezione disciplinare la quale peraltro non d\u00e0 vita ad un organo autonomo dal Consiglio stesso, n\u00e9 a forme di frazionamento del potere, di cui il Consiglio \u00e8 e resta unico titolare (con rinvio alle precedenti sentenze n. 12 del 1971, n. 52 del 1998, e n. 270 del 2002).<\/p>\n<p>In secondo luogo, la Corte ricorda che \u201cl&#8217;esigenza precipua di tutelare in forme pi\u00f9 adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura\u201d ha indotto il legislatore a &#8220;configurare il procedimento disciplinare per i magistrati secondo paradigmi di carattere giurisdizionale&#8221; (si richiamano in proposito le sentenze n. 497 del 2000 e n. 289 del 1992). Si conferma, in altre parole, la <em>ratio<\/em> dell\u2019istituzione stessa di un organo di garanzia <em>ad hoc<\/em> per la magistratura, in via derogatoria rispetto alla generalit\u00e0 della disciplina prevista per l\u2019apparato amministrativo dello Stato.<\/p>\n<p>Inoltre, si \u00e8 affermato che \u201cil procedimento disciplinare, pur ispirandosi ad un modello giurisdizionale, ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari, come, in particolare, dimostra la fase della decisione, che \u00e8 demandata ad un apposito collegio elettivo \u2013 alla cui scelta partecipano anche i due magistrati titolari delle funzioni di vertice della Corte di cassazione \u2013 composto in prevalenza da \u00abpari\u00bb, in funzione di garanzia dell&#8217;indipendenza e dell&#8217;autonomia della magistratura, mentre la relativa pronuncia \u00e8 sottoposta ad un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione\u201d.<\/p>\n<p>Dal ragionamento della Corte pu\u00f2 rilevarsi che la discrezionalit\u00e0 legislativa in ordine alla disciplina attuativa della giurisdizione disciplinare della magistratura \u2013 allo stato attribuita al CSM unitario &#8211; \u00e8 vincolata sia quanto all\u2019<em>an,<\/em> nel senso di non poterne demandare che il solo esercizio ad una sua Sezione interna <em>ad hoc<\/em>, sia anche quanto al <em>quomodo<\/em>, dovendo essere comunque conforme a \u201cprofili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari\u201d: fra questi ultimi, si enuncia sia la composizione configurata \u201cin prevalenza da \u00abpari\u00bb&#8221; \u2013 \u201cfinalizzata alla\u00a0 garanzia dell&#8217;indipendenza e dell&#8217;autonomia della magistratura\u201d, sia la sottoposizione della relativa pronuncia \u201cad un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione\u201d.<\/p>\n<p>Da ultimo, la Corte collega \u201cla peculiarit\u00e0 e l&#8217;atipicit\u00e0 del procedimento disciplinare affidato alla Sezione disciplinare quale \u201cespressione diretta \u2013&#8221;emanazione&#8221;\u2013 del Consiglio superiore della magistratura ad \u201cun interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario, si svolga in modo tale da non ostacolare l&#8217;indefettibilit\u00e0 e la continuit\u00e0 della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue, sempre secondo la Corte, che non sia ammissibile \u201cla possibilit\u00e0 che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore sia chiamata [\u2026] a pronunciarsi per due volte sulla medesima\u00a0<em>res\u00a0iudicanda<\/em>, con un collegio giudicante pressoch\u00e9 identico, in caso di annullamento con rinvio per nuovo esame di una precedente decisione, da parte delle Sezioni unite della Cassazione\u201d. Con una pronuncia interpretativa, si censurano, pertanto, \u201cle disposizioni denunciate [che] non assicurano affatto quel \u00abminimo\u00bb di tutela, costituito dalla necessaria applicazione di tutti quegli strumenti processuali indispensabili a garantire il diritto fondamentale dell&#8217;incolpato ad un giudizio equo ed imparziale, ferme naturalmente restando l&#8217;indefettibilit\u00e0 e la continuit\u00e0 del potere disciplinare attribuito, per dettato costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura\u201d.<\/p>\n<p>La decisione qui ripresa nei suoi passaggi fondamentali individua, rispetto alla funzione costituzionale di garanzia dell&#8217;indipendenza e dell&#8217;autonomia della magistratura, alcuni tratti che qualificano e circoscrivono la discrezionalit\u00e0 della legislazione ordinaria di attuazione in ordine a \u201cprofili strutturali e funzionali\u201d della giurisdizione disciplinare sulla magistratura.<\/p>\n<p>Il testo attuale della Costituzione repubblicana, alla luce della giurisprudenza richiamata, prescrive alcuni principi in ordine alla configurazione della giurisdizione disciplinare: (i) l\u2019unitariet\u00e0 funzionale dell\u2019organo di garanzia dell\u2019indipendenza della magistratura, comprensiva di tutte le competenze, sia di quelle di alta amministrazione, sa di quelle disciplinari (queste ultime, del resto, essendo concettualmente parte integrante delle prime), (ii) la disponibilit\u00e0 del ricorso in cassazione, (iii) la composizione \u201cin prevalenza da \u00abpari\u00bb dell\u2019organo giudicante\u201d, (iv) il requisito di un\u00a0 &#8220;\u00abminimo\u00bb di tutela, costituito dalla necessaria applicazione di tutti quegli strumenti processuali indispensabili a garantire il diritto fondamentale dell&#8217;incolpato ad un giudizio equo ed imparziale\u201d.\u00a0In base alla ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, tali principi costituzionali circoscrivono, dunque, la discrezionalit\u00e0 politica del legislatore dell\u2019attuazione secondo la fonte costituzionale vigente.<\/p>\n<p>Oggetto della nostra riflessione, nondimeno, non \u00e8 la legislazione attuativa della revisione in corso \u2013 evidentemente del tutto ignota \u2013 ma tanto la ricerca dei principi costituzionali che, nell\u2019innovazione testuale proposta, sono destinati a sostituire quelli vigenti, quanto l\u2019idoneit\u00e0 di questi ultimi, di per s\u00e9, a garantire adeguatamente gli stessi beni primari legati alla configurazione del potere disciplinare <em>de quo <\/em>rispetto alla futura legislazione di attuazione.<\/p>\n<p>Occorre osservare, in proposito, che la componente di ispirazione ideologica liberale e democratica che ha influito sulle scelte dell\u2019Assemblea costituente \u2013 in relazione alla costruzione dello Stato di diritto che a quell\u2019ideologia appartiene \u2013 ha condotto alla redazione di un testo con il quale la Repubblica riconosce e garantisce il valore dell\u2019indipendenza e autonomia della magistratura quale presidio delle libert\u00e0 e dei cittadini.\u00a0Il principio che, palesemente e radicalmente, viene soppresso \u00e8 quello della unitariet\u00e0 della funzione di garanzia dei magistrati e della magistratura e della sua scomposizione istituzionale nei due CSM per quanto concerne, da un lato, l\u2019alta amministrazione (nonch\u00e9 le attivit\u00e0 paranormative e consultive svolte dall\u2019attuale CSM unico, qualora esse non vengano soppresse dal futuro legislatore ordinario) e, dall\u2019altro, la stessa titolarit\u00e0 oltre che l\u2019esercizio del potere disciplinare.<\/p>\n<p>In tale contesto, non \u00e8 del tutto agevole comprendere \u2013 accanto alla prescrizione della inamovibilit\u00e0 dei magistrati &#8211; la logica sistematica del mantenimento in capo ai due CSM distinti della previsione secondo la quale gli stessi \u201cnon possono essere dispensati o sospesi dal servizio n\u00e9 destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall&#8217;ordinamento giudiziario o con il loro consenso\u201d. Una spiegazione potrebbe risultare dalla configurazione dell\u2019unica modifica testuale della disposizione (che risulta nella specificazione dell\u2019aggettivo \u201crispettivo\u201d per differenziare il conferimento della deliberazione <em>de qua<\/em>) in base all\u2019intento di confermare l\u2019assorbimento della mobilit\u00e0 dei magistrati \u2013 anche nell\u2019ipotesi in cui essa avvenga \u201csenza il loro consenso\u201d &#8211; nell\u2019ambito della funzione di alta amministrazione dei due CSM, presumibilmente in seguito a previa pronuncia dell\u2019Alta Corte disciplinare. In tale quadro, la decisione dell\u2019Alta Corte circa il trasferimento del magistrato non consenziente debba essere valutata come vincolante e il successivo atto del CSM debba a sua volta essere qualificato come atto dovuto.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 rilevato, il vigente principio di unitariet\u00e0 si risolve nella distinzione della funzione di garanzia dell\u2019indipendenza della magistratura, fra principio di garanzia amministrativa e principio di garanzia disciplinare. Ed \u00e8 nel presupposto vincolante di tale duplicit\u00e0 di principi che dovr\u00e0 orientarsi il legislatore dell\u2019attuazione legislativa, evidentemente in conformit\u00e0 con la <em>ratio<\/em> indifferenziata di quanto rimane della garanzia costituzionale.<\/p>\n<p>In tema di principio di fruibilit\u00e0 del ricorso in cassazione, il testo del novellato 107. 8\u00b0 comma sembra volto ad affermare l\u2019esclusivit\u00e0 della giurisdizione dell\u2019Alta Corte (\u201cContro le sentenze emesse dall&#8217;Alta Corte in prima istanza \u00e8 ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte\u201d): l\u2019innovazione proposta \u2013 interpretata solo in base al testo della disposizione &#8211; sembra pertanto incidere sul vigente principio di unit\u00e0 della giurisdizione che, per quanto riguarda i magistrati, si \u00e8 sino ad ora esteso anche alla giurisdizione disciplinare. L\u2019ipotetico nuovo principio di duplicit\u00e0 della giurisdizione si presterebbe ad una attuazione legislativa suscettibile di forme di garanzia asimmetrica, secondo una prospettiva che in questa fase si potrebbe solo molto difficilmente anticipare.<\/p>\n<p>Gli altri principi vigenti &#8211; la pariteticit\u00e0 della composizione \u201cin prevalenza \u00abda pari\u00bb dell\u2019organo giudicante e il requisito di un &#8220;\u00abminimo\u00bb di tutela\u201d \u2013 sembrano allo stato circoscritti ad una dimensione solo virtuale, in quanto non adeguatamente sorretti da un potenziale vincolante rispetto alla fase attuativa.\u00a0Occorre, infatti, approfondire \u00a0ancora le non poche problematiche pratiche aventi ad oggetto l\u2019effettiva operativit\u00e0 dell\u2019istituenda Alta Corte disciplinare, nonch\u00e9 il suo raccordo con la disciplina della \u201cseparazione delle carriere\u201d, pure oggetto della riforma.<\/p>\n<p>Per comprendere quanto appena evidenziato, \u00e8 opportuno esaminare il \u201cnuovo\u201d articolo 105 della Costituzione cos\u00ec come novellato nella legge di revisione costituzionale oggetto del prossimo referendum oppositivo.\u00a0Tale articolo prevede, come detto, l\u2019istituzione della Alta Corte disciplinare, quale nuovo organo a cui sarebbe demandata in via esclusiva l\u2019esercizio della giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati tanto giudicanti, quanto requirenti.<\/p>\n<p>Secondo quanto disposto dal novellato art. 105, la Alta Corte sar\u00e0 composta da quindici componenti, di cui (i) nove componenti \u201ctogati\u201d, sorteggiati tra i magistrati con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimit\u00e0 (e dunque presso la Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione), a propria volta divisi tra sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti; e (ii) sei componenti \u201claici\u201d, di cui tre nominati direttamente dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, e tre sorteggiati da un elenco di persone in possesso dei medesimi requisiti, approvato dal Parlamento in seduta comune.<\/p>\n<p>L\u2019articolo specifica poi che le decisioni emesse in primo grado dalla Alta Corte siano impugnabili esclusivamente dinnanzi alla medesima Alta Corte, in composizione diversa, con la conseguenza per cui sar\u00e0 necessario comporre quantomeno due diversi collegi in seno alla Corte \u2013 per due gradi di giudizio \u2013 composti da persone fisiche diverse.<\/p>\n<p>Il primo dato che appare subito evidente dalla lettura del novellato art. 105 \u00e8 quello per cui, allo stato, non \u00e8 nota nessun\u2019altra informazione che consenta di comprendere quale sar\u00e0 l\u2019effettivo funzionamento \u201cinterno\u201d della Alta Corte disciplinare: recita difatti l\u2019articolo che sar\u00e0 demandato integralmente ad una successiva legge ordinaria il compito di disciplinare <em>\u201c<\/em>la composizione dei collegi, le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell&#8217;Alta Corte\u201d.<\/p>\n<p>Per quanto concerne la prima tematica, e cio\u00e8 quella della \u201ccomposizione dei collegi\u201d, la stessa appare subito molto problematica: ci\u00f2 in quanto il novellato art. 105 non sancisce la necessit\u00e0 che tali collegi siano costituiti in maggioranza dai componenti \u201ctogati\u201d (e cio\u00e8 da magistrati), bens\u00ec sancisce unicamente la necessit\u00e0 che la futura legge ordinaria di attuazione assicuri \u201cche i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio\u201d. La parola utilizzata \u2013 rappresentati<em> \u2013<\/em> rinvia dunque al principio di rappresentanza<em> \u2013 rectius, <\/em>rappresentazione<strong><em> &#8211;<\/em><\/strong>, all\u2019evidenza non coincidente con il principio di <em>maggioranza<\/em>: il requisito costituzionale potr\u00e0 dirsi perfettamente soddisfatto anche qualora nel collegio formato per decidere su un illecito disciplinare di un magistrato sia presente anche un solo componente \u201ctogato\u201d della Alta Corte, il quale, appunto, assicurerebbe \u201cche i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio\u201d, in quanto la <em>rappresentanza <\/em>in un qualsiasi gruppo \u00e8 assicurata anche dalla mera presenza di un solo componente (e perci\u00f2 minoritario) in quel gruppo. Tale possibilit\u00e0 \u2013 lo si ripete: perfettamente consentita dall\u2019art. 105 cos\u00ec come modificato dalla legge di revisione costituzionale e pertanto del tutto concreta \u2013 risulta foriera di grave preoccupazione, essendo chiari ed evidenti i rischi di ingerenza del potere politico, attraverso i componenti \u201claici\u201d della Alta Corte, sulle decisioni relative all\u2019applicazione di sanzioni disciplinari a carico di magistrati, e dunque su quelle decisioni che pi\u00f9 di ogni altre incidono sulla libert\u00e0, autonomia e indipendenza dei singoli magistrati.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Sul punto, \u00e8 sufficiente richiamare brevemente la circostanza per cui, del tutto analogamente a quanto accadrebbe per il sorteggio dei componenti \u201claici\u201d dei futuri due CSM, la legge costituzionale approvata non specifica n\u00e9 di quante persone sarebbe composto l\u2019elenco da cui sorteggiare tali componenti, n\u00e9 a quale maggioranza \u2013 qualificata o meno &#8211; tale elenco dovr\u00e0 essere approvato dal Parlamento in seduta comune, circostanze che \u2013 allo stato \u2013 consentono di rendere di per s\u00e9 legittima l\u2019approvazione di siffatto elenco anche a maggioranza semplice.<\/p>\n<p>Un secondo dato meritevole di approfondimento \u00e8 quello per cui l\u2019organo risulta, ad una prima lettura, costituito come unico per i magistrati requirenti e i magistrati giudicanti. Trattasi di scelta legislativa che risulta manifestamente illogica, se si considera che tutto l\u2019impianto della riforma costituzionale della magistratura cos\u00ec come approvata dal Parlamento, anche per come descritto da chi ha redatto la legge di revisione, \u00e8 fondato sulla c.d. \u201cseparazione delle carriere\u201d, e cio\u00e8 sulla separazione tra la magistratura giudicante e quella requirente, anche con l\u2019istituzione di due Consigli Superiori della magistratura separati.<\/p>\n<p>Come noto, tale separazione \u00e8 spesso avallata \u2013 da parte dei suoi promotori \u2013 con l\u2019esposizione di ragioni fondate sulla asserita necessit\u00e0 di evitare qualsivoglia \u201ccommistione\u201d tra magistratura giudicante e requirente relativamente ai percorsi di carriera dei singoli magistrati: quel che si sostiene, in sintesi, \u00e8 che un magistrato giudicante non pu\u00f2 e non deve avere il potere di \u201cincidere\u201d in alcun modo sulla carriera di un magistrato requirente, e viceversa.\u00a0Ebbene, se tale \u00e8 la premessa fondativa della \u201cseparazione delle carriere\u201d, risulta all\u2019evidenza illogico consentire ai magistrati giudicanti e requirenti di incidere reciprocamente proprio sull\u2019aspetto maggiormente delicato e incisivo della carriera, e cio\u00e8 l\u2019esercizio del potere disciplinare e la conseguente applicazione di sanzioni.<\/p>\n<p>La portata applicativa della Alta Corte disciplinare che, invece, risulterebbe maggiormente coerente con la \u201cseparazione delle carriere\u201d \u00e8 quella per cui, nell\u2019ambito dei singoli collegi che andranno a comporre tale nuovo organo, non potranno essere presenti magistrati giudicanti quando la decisione avr\u00e0 ad oggetto un procedimento disciplinare a carico di un magistrato requirente, e viceversa non potranno essere presenti magistrati requirenti.\u00a0Trattasi di dato che trova riscontro anche nel dato testuale del novellato art. 105, il quale, come anticipato, nel sancire il mero principio di <em>rappresentanza <\/em>dei componenti \u201ctogati\u201d nell\u2019ambito dei collegi che comporranno la nuova Alta Corte disciplinare, evidenzia che tale <em>rappresentanza <\/em>avr\u00e0 ad oggetto \u201ci magistrati giudicanti <em>o <\/em>requirenti\u201d; l\u2019utilizzo della disgiunzione <em>o <\/em>pare dunque sottintendere la necessit\u00e0 di due collegi alternativi tra loro \u2013 l\u2019uno in cui siano rappresentati i magistrati giudicanti e l\u2019altro in cui siano rappresentati i magistrati requirenti \u2013 e dunque la necessit\u00e0 di \u201cseparare\u201d, oltre che le carriere, anche i collegi disciplinari.<\/p>\n<p>Tale conclusione, del tutto coerente con l\u2019impianto della riforma nonch\u00e9, come si diceva, avallata (seppur sibillinamente, anche data l\u2019ermeticit\u00e0 del testo approvato) dal testo stesso del nuovo art. 105, comporta una conseguenza immediata e concreta, verificabile attraverso un semplice calcolo aritmetico, e cio\u00e8 che la reale ed effettiva composizione della Alta Corte disciplinare, nel suo futuro funzionamento, non vedr\u00e0 affatto i magistrati in posizione di maggioranza rispetto ai componenti \u201claici\u201d (nove vs. sei), bens\u00ec in posizione di parit\u00e0 per quanto concerne i magistrati giudicanti (sei <em>vs.<\/em> sei) e in posizione di minoranza per quanto concerne i magistrati requirenti (tre <em>vs.<\/em> sei).<\/p>\n<p>Ulteriormente, deve concludersi che non risulter\u00e0 possibile comporre due collegi, per due gradi di giudizio, nei quali i componenti \u201ctogati\u201d costituiti dai magistrati requirenti siano in maggioranza. Ci\u00f2 in quanto, come visto, tali componenti sono costituiti unicamente da tre magistrati requirenti: conseguentemente, nel caso di procedimento disciplinare a carico di un magistrato requirente, e partendo dall\u2019assunto per cui i collegi debbano essere \u201cseparati\u201d al pari delle carriere (e dunque nessun componente \u201ctogato\u201d afferente alla magistratura giudicante possa comporre il collegio), tre magistrati requirenti non sono in numero sufficiente per costituire la maggioranza di due collegi per i due gradi del procedimento disciplinare.\u00a0Difatti, quand\u2019anche i collegi debbano essere costituiti da soli tre componenti (ulteriore dato allo stato ignoto e demandato a future leggi ordinarie attuative), i magistrati requirenti componenti della Alta Corte potranno al massimo costituire la maggioranza in uno dei due collegi (due su tre), mentre non potranno mai costituire la maggioranza nel secondo collegio, che dovr\u00e0 essere composto da persone diverse, e per la cui composizione dunque residuer\u00e0 un solo magistrato requirente componente della Corte, che, in quanto unico, sar\u00e0 necessariamente in minoranza.<\/p>\n<p>Lo scenario sin qui descritto risulta, ancora una volta, foriero di notevole preoccupazione, nonch\u00e9 attestante un\u2019effettiva volont\u00e0 da parte del potere politico di controllare la magistratura, e specialmente la magistratura inquirente, che sar\u00e0 posta in posizione di minoranza quando si tratter\u00e0 di assumere decisioni relative alla responsabilit\u00e0 disciplinare di un pubblico ministero.<\/p>\n<p>Un tanto per evidenziare ancora una volta che la mera presenza della statuizione per cui <em>\u201c<\/em>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere\u201d, presente nell\u2019art. 104 della Costituzione anche come novellato dalla riforma, non \u00e8 di per s\u00e9 sola sufficiente per assicurare in via concreta ed effettiva tale autonomia e indipendenza, dovendosi invece verificare se, e con quali garanzie, tale principio venga realmente rispettato. Nel caso di specie, per le ragioni gi\u00e0 esposte, \u00e8 da ritenere che la legge di revisione costituzionale non garantisce affatto il reale rispetto dell\u2019autonomia e indipendenza della magistratura, esponendo al contrario i magistrati a rischi di conseguenze disciplinari nel caso in cui vengano assunte decisioni \u201csgradite\u201d al potere politico in quel momento in carica, attraverso l\u2019esercizio della \u201cnuova\u201d giustizia disciplinare cos\u00ec come regolata dalla riforma di cui si discute.<\/p>\n<p>In conclusione, l\u2019analisi sin qui svolta sulla configurazione della prospettata Alta Corte disciplinare conferma la rilevanza della revisione in corso e, soprattutto, ne pone in rilievo la marcata discontinuit\u00e0 rispetto non solo alla vigente disciplina costituzionale del CSM unico \u2013 che, del resto, rappresenta la finalit\u00e0 stessa della riforma &#8211; ma anche al nucleo di principi di fondo che ne reggono sia l\u2019impianto costituzionale, sia la legislazione di attuazione.<\/p>\n<p>\u00a0In questa fase, la revisione \u00e8 affidata al voto referendario e, dunque, ad un atto squisitamente politico, che non riflette necessariamente una valutazione giuridica dell\u2019innovazione proposta. Ancora una volta \u2013 e, a maggior ragione, in sede di voto popolare sulla revisione costituzionale \u2013 si conferma l\u2019inettitudine del sistema istituzionale italiano nella gestione degli istituti di democrazia diretta e, in particolare, nella mancata predisposizione di materiale informativo di base, equilibrato nell\u2019esposizione di vantaggi e svantaggi della proposta e, dunque, espressivo della rappresentazione dei contrapposti orientamenti confermativi e non-confermativi. L\u2019esempio virtuoso offerto dall\u2019ordinamento svizzero \u00e8 reiteratamente ignorato.\u00a0Ma gli aspetti giuridici e le criticit\u00e0 posti in evidenza in questa sede sono destinati a sopravvivere in seguito all\u2019eventuale voto confermativo, cos\u00ec come permangono anche tutte quelle esigenze di riforma che hanno giustificato l\u2019iniziativa della revisione, qualora respinta dal voto popolare.<\/p>\n<p>L\u2019impatto della riforma su principi della Costituzione vigente suscita, inevitabilmente, il problema del controllo giurisdizionale delle leggi di revisione da parte della Corte costituzionale.\u00a0 Si tratta di un problema rispetto al quale singoli ordinamenti riconducibili a forme di stato della medesima natura danno una soluzione diversa, di origine prevalentemente giurisprudenziale.\u00a0Questo \u00e8, come ben noto, anche il caso dell\u2019ordinamento italiano, nel quale la sentenza n. 1146 del 1988 ha affermato sia l\u2019<em>an<\/em> della sindacabilit\u00e0, sia l\u2019articolazione delle fonti \u201csupercostituzionali\u201d escluse dall\u2019applicazione dell\u2019art. 138 Cost., sia la competenza della Corte. Nel contesto, occorre aggiungere anche la mancanza di una specifica via diretta di accesso alla Corte, ad opera, ad esempio, di una minoranza parlamentare qualificata, ovvero di un numero di Consigli regionali, ovvero anche di cittadini, tutti soggetti in favore dei quali \u00e8 disponibile solo la via della richiesta di referendum oppositivo <em>ex<\/em> art. 138 Cost. (si consideri che la sentenza citata \u00e8 intervenuta quarant\u2019anni dopo l\u2019entrata in vigore dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol che era stata la fonte eccepita che aveva originato la pronuncia della Consulta). L\u2019eventuale intervento della Corte dovrebbe pertanto seguire la via di un ricorso in via incidentale rispetto ad una delle leggi ordinarie di attuazione della riforma.<\/p>\n<p>\u00c8 dunque rimessa alla discrezionalit\u00e0 interpretativa della Corte la questione circa la violazione, da parte delle nuove disposizioni costituzionali, di \u201cprincipi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali\u201d, avendo inoltre precisato che \u201ctali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all&#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana\u201d, secondo quanto enunciato dalla sentenza citata del 1988.Nondimeno, non sembra irragionevole ritenere\u00a0 che, una volta affermato il potenziale di deterrenza del controllo di costituzionalit\u00e0 di una legge di revisione costituzionale, la Corte sia poi molto riluttante ad esercitare la propria funzione in concreto, tanto pi\u00f9 in un contesto \u2013 quale quello presente, in Italia e in Europa &#8211; di crescente polarizzazione politica e di palesi segnali da parte del corpo elettorale di non ritrarsi radicalmente di fronte alle dinamiche di <em>democratic backsliding<\/em> in corso.<\/p>\n<p>Superata la fase politica con una eventuale conferma della revisione di origine governativa, si dovranno affrontare in concreto le criticit\u00e0 di \u201cuna normativa costituzionale molto carente e di non sempre agevole lettura\u201d per la cui attuazione \u201cmolto spazio \u00e8 perci\u00f2 aperto al legislatore ordinario\u201d, come \u00e8 stato autorevolmente sostenuto (Sergio Bartole, <em>Il rebus dell\u2019Alta Corte disciplinare<\/em>, <em>la Costituzione.info<\/em>, 13 Febbraio 2026).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Roberto Toniatti e Irene Iannelli L\u2019istituzione dell\u2019Alta Corte disciplinare rappresenta una modifica molto significativa \u2013 che la si condivida o meno nel merito &#8211; della vigente disciplina del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo quanto previsto dalla legge costituzionale di revisione attualmente sottoposta a referendum (non)confermativo ex art. 138 Cost.<\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/03\/16\/criticita-strutturali-e-funzionali-dellistituenda-alta-corte-disciplinare\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" 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