{"id":9890,"date":"2026-05-06T11:04:57","date_gmt":"2026-05-06T09:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/?p=9890"},"modified":"2026-05-06T11:05:04","modified_gmt":"2026-05-06T09:05:04","slug":"linsicurezza-generata-dalla-sicurezza-la-recente-vicenda-della-conversione-del-decreto-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/05\/06\/linsicurezza-generata-dalla-sicurezza-la-recente-vicenda-della-conversione-del-decreto-sicurezza\/","title":{"rendered":"L\u2019insicurezza generata dalla sicurezza. La recente vicenda della conversione del decreto-sicurezza"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"7248\" data-permalink=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2020\/08\/07\/il-decreto-proroga-emergenze-covid-una-piccola-legge-con-grandi-criticita\/gu\/#main\" data-orig-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/GU.png\" data-orig-size=\"350,215\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"GU\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/GU-300x184.png\" data-large-file=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/GU.png\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-7248\" src=\"http:\/\/www.lacostituzione.info\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/GU-150x150.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>di <strong>Paolo Carnevale<\/strong><\/p>\n<p>La vicenda della conversione del decreto-legge n. 22 del 2026 ad opera della legge n. 54 dello stesso anno in tema di sicurezza e della contestuale adozione-emanazione del successivo decreto n. 55 in punto di disciplina dei rimpatri volontari assistiti dei migranti, gi\u00e0 oggetto di modifica ad opera della coeva legge n. 54, ha suscitato un notevole interesse e generato una grande attenzione nel nostrano dibattito pubblico.<!--more--><\/p>\n<p>Al centro dell\u2019operazione \u00e8 la previsione dell\u2019art. 30 <em>bis<\/em> del testo del decreto n. 22, inserita a seguito dell\u2019approvazione in sede di conversione (al Senato) di un emendamento presentato dalla maggioranza e provvisto del parere favorevole del Governo, secondo cui al \u00abrappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, \u00e8 riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell\u2019interno di cui al comma 2\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019incostituzionalit\u00e0 della stessa che, introducendo una remunerazione del rappresentante legale del migrante solo in base al raggiungimento di un esito, laddove cio\u00e8 quest\u2019ultimo decida di accedere alla procedura di \u00abrimpatrio volontario (ed anzi qualora il rimpatrio effettivamente avvenga), finisce per essere lesiva della libert\u00e0 del mandato dell\u2019avvocato e per questo idonea ad arrecare pregiudizio al diritto di difesa del migrante, appare subito abbastanza evidente. Tanto da provocare, secondo quanto emerge dalle cronache, un informale intervento censorio del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p>L\u2019ipotesi di procedere, a quel punto, ad una modifica della normativa in questione in occasione del procedimento di approvazione della legge di conversione presso la Camera dei deputati si scontrava con il problema del rispetto del termine costituzionale dei sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, superato il quale si sarebbe determinata la decadenza di quest\u2019ultimo. La modifica, infatti, avrebbe comportato un ritorno al Senato del disegno di legge di conversione che, disponendo di solo pochi giorni per la definitiva approvazione, sarebbe andato incontro, per dir cos\u00ec, ad un inevitabile esito infausto.<\/p>\n<p>Ecco allora il rimedio escogitato: l\u2019approvazione della legge di conversione senza la rimozione della normativa incriminata, la cui promulgazione veniva accompagnata dall\u2019emanazione di un nuovo decreto-legge recante la stessa data di pubblicazione ed entrata in vigore della legge ed avente lo specifico compito di intervenire sulla stessa per eliminare l\u2019incostituzionalit\u00e0 <em>in parte qua<\/em>.<\/p>\n<p>Insomma, una sorta di uovo di Colombo che, per via dell\u2019assoluta contemporaneit\u00e0 degli atti, impediva alla disciplina illegittima di produrre qualsivoglia effetto, senza far pagare il prezzo della decadenza dell\u2019intero decreto.<\/p>\n<p>La vicenda, come si sa, \u00e8 stata al centro di forti polemiche politiche e di un ampio ed articolato dibattito sui mezzi di informazione. Sopito un po\u2019 il clima di aspra contesa e spenti i riflettori dell\u2019attenzione mediatica \u00e8 il momento di svolgere qualche riflessione sui non pochi nodi e problemi ch\u2019essa propone all\u2019esame del giurista. \u00c8 quanto cercher\u00f2 di fare in queste mie brevi considerazioni.<\/p>\n<p>Innanzitutto, pur nella sua singolarit\u00e0, non si tratta di circostanza che non conosce precedenti. Episodio del tutto analogo \u00e8, a quanto ne so, quello che vide protagonisti l\u2019allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente del consiglio Berlusconi assieme al Ministro dell\u2019Economia Giulio Tremonti in occasione della promulgazione della legge n. 102 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. decreto anticrisi), sincronica all\u2019emanazione del d.l. n. 103 contenente disposizioni correttive del testo del d.l. 78.<\/p>\n<p>Ora come allora, la bizzarra dinamica del contemporaneo \u201cdire\u201d e \u201cdisdire\u201d trova la sua motivazione nella necessit\u00e0 di ovviare alle criticit\u00e0 del \u201cdire\u201d, non superabili se non ricorrendo all\u2019<em>escamotage<\/em> del secondo decreto sterilizzatore.<\/p>\n<p>Certo, se l\u2019analisi si fa pi\u00f9 attenta qualche differenza fra i due episodi si registra.\u00a0Per prima cosa, nella circostanza pi\u00f9 risalente il nesso fra i due decreti \u2013 il corretto e il correttivo \u2013 \u00e8 esplicito perch\u00e9 dichiarato nelle premesse del secondo, diversamente da quanto si verifica in quella attuale, in cui l\u2019evocazione della straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza nelle premesse del d. l. 55 fa riferimento all\u2019ambito disciplinare \u2013 la materia dei rimpatri volontari \u2013 piuttosto che all\u2019atto recante la normativa da correggere. Sembra quasi vi sia nel caso che ci occupa una qualche genericit\u00e0 volta a dissimulare l\u2019operazione.<\/p>\n<p>Secondariamente, nella vicenda del 2009 la correzione interessa direttamente la normativa del decreto corretto, mentre in quella che qui si esamina \u2013 come si avr\u00e0 modo di vedere \u2013 l\u2019intervento correttivo riguarda la disciplina di un atto terzo \u2013 il TU sull\u2019immigrazione \u2013 per come incisa dal primo decreto. Aspetto quest\u2019ultimo su cui avr\u00f2 modo di ritornare in chiusura.<\/p>\n<p>Non, invece, \u00e8 del tutto un fattore differenziale, ad onta di quel che a tutta prima sembrerebbe, la diversit\u00e0 della dinamica temporale della conversione del decreto corretto nei due casi. Mentre in quello qui in esame la legge di conversione viene approvata al <em>fotofinish<\/em>, il giorno stesso della scadenza del termine decadenziale, nell\u2019episodio del 2009, l\u2019approvazione interviene con largo anticipo al trentatreesimo giorno dalla pubblicazione del decreto.<\/p>\n<p>La cosa non \u00e8 di poco conto, anche alla luce di quanto dir\u00f2 nel prosieguo. Il fatto \u00e8, per\u00f2, che quella anticipazione si spiega con la riduzione in fatto del lasso temporale dei sessanta giorni a disposizione delle camere a causa della sospensione agostana dei lavori parlamentari.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, c\u2019\u00e8 da domandarsi perch\u00e9 nel caso non si sia utilizzato lo strumento che in Costituzione \u00e8 previsto per evitare che nome legislative illegittime entrino in vigore, vale a dire il rinvio della legge alle Camere ad opera del Capo dello Stato in sede di promulgazione della stessa ai sensi dell\u2019art. 74 della Carta. La ragione \u00e8 sostanzialmente la stessa che ha escluso l\u2019intervento correttivo in sede di approvazione della legge di conversione: il (certo) superamento del termine dei sessanta giorni imposto per la conversione del decreto-legge, con la conseguente decadenza dello stesso.<\/p>\n<p>\u00c8, del resto, per questo motivo che anche in dottrina il rinvio della legge di conversione alle Camere sia ipotesi circondata da non poche perplessit\u00e0, giacch\u00e9 quella camuffata da richiesta di riesame rischia di presentarsi in realt\u00e0 come qualcosa di pi\u00f9 e di diverso: un sostanziale affossamento del procedimento di conversione per la materiale impossibilit\u00e0 di un nuovo pronunciamento parlamentare nei termini; cos\u00ec da trasformare il veto sospensivo in veto definitivo.\u00a0La circoscritta prassi dei rinvii alle Camere di leggi di conversione sta l\u00ec a testimoniarcelo.<\/p>\n<p>Non basta, l\u2019eccedenza va misurata anche con riferimento all\u2019<em>obiectum affectum<\/em>, che nel nostro caso non sarebbe soltanto la parte afflitta dal vizio \u2013 la\/le disposizione\/i affetta\/e da incostituzionalit\u00e0 \u2013 ma l\u2019atto nella sua unitariet\u00e0 ed interezza, posto che, per quanti sforzi si possano fare, l\u2019ipotesi del rinvio parziale della legge non sembra superare i rilievi di non conformit\u00e0 a Costituzione che sono stati dai pi\u00f9 avanzati.<\/p>\n<p>Tutto questo dovrebbe indurre a concludere che quello del rinvio della legge di conversione si palesi come rimedio inadeguato perch\u00e9 \u201csproporzionato\u201d o, se si vuole, costituzionalmente \u201cesuberante\u201d.\u00a0Peraltro, il mancato utilizzo nei confronti di leggi di conversione \u2013 l\u2019ultimo rinvio, se la memoria non m\u2019inganna, credo sia quello operato dal Presidente Ciampi nel 2002 \u2013 si inscrive in una parabola discendente che interessa l\u2019istituto in s\u00e9, oramai adoperato con sempre maggiore parsimonia dal Capo dello Stato, anzi entrato in una sorta di cono d\u2019ombra, anche a fronte di una certa fortuna applicativa riscossa da pratiche alternative come quella della promulgazione accompagnata da messaggio critico (anche fortemente critico) rivolto agli attori dell\u2019indirizzo politico, circa i profili di dubbia costituzionalit\u00e0 presentati dalla legge promulgata, utilizzato nell\u2019esercizio di una sorta di potere di <em>moral suasion<\/em>.<\/p>\n<p>In conclusione, il ricorso al rinvio della legge di conversione in luogo della soluzione adottata nel caso in esame, pur nella sua qualit\u00e0 di rimedio costituzionalmente previsto per impedire l\u2019entrata in vigore di disposti legislativi gravati da illegittimit\u00e0 costituzionale, si presentava, per le ragioni sin qui esposte, assai problematico.\u00a0\u00c8 tuttavia questa l\u2019occasione anche per proporre una diversa ricostruzione. Mi spiego subito.<\/p>\n<p>Non intendo richiamare la tesi che ritiene il rinvio circoscritto ad ipotesi in cui il tempo a disposizione delle Camere per una eventuale riapprovazione della legge rinviata vi sia, la quale risulta contrassegnata da sensibile illuminismo e appare priva di sufficiente realismo, data la diffusa prassi dell\u2019invio della legge al Presidente a ridosso della scadenza del termine. Il che ha comportato in dieci degli undici casi di rinvio alle Camere di una legge di conversione la decadenza del decreto.<\/p>\n<p>Penso, piuttosto, di far leva sull\u2019argomento originariamente formulato molti anni addietro dal sottoscritto e poi ripreso \u2013 per quel che \u00e8 pi\u00f9 importante \u2013 anche in alcuni messaggi presidenziali, della possibile reiterazione dei decreti decaduti in seguito al rinvio della legge di conversione.<\/p>\n<p>Resto convinto che, ai fini del divieto di reiterazione dei decreti non convertiti, non possa essere posta sullo stesso piano l\u2019eventualit\u00e0 di una non conversione a seguito di rinvio alle Camere della legge di conversione e quella in cui quel medesimo esito sia da ascrivere all\u2019inutile decorso del termine per la conversione o, ancor pi\u00f9, alla mancata approvazione della legge per voto contrario di una Camera. A costituire un decisivo fattore di differenziazione \u00e8, nel nostro caso, l\u2019avvenuta approvazione della legge e, quindi, l\u2019esistenza del consenso parlamentare manifestato dal voto. C\u2019\u00e8 una volont\u00e0 positivamente espressa da ambo le Camere che rende irriducibile questa ipotesi a quelle per le quali la riproposizione del decreto decaduto risulta vietata. Ed \u00e8 una ragione il cui peso specifico appare non meno consistente di quello che sorregge le due ipotesi di reiterazione ammessa dalla celebre sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale: l\u2019esistenza nel decreto di reitera di \u00abautonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessit\u00e0 ed urgenza\u00bb rispetto al decreto originario, ovvero di \u00abcontenuti normativi sostanzialmente diversi\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratterebbe, perci\u00f2, di una terza ipotesi di riproposizione possibile del contenuto di un decreto-legge non convertito ad opera di altro decreto-legge \u2013 ulteriore rispetto alle due indicate dalla Corte ed a quelle non riducibile \u2013 perch\u00e9 fondata esclusivamente sul fatto della convergente manifestazione di volont\u00e0 degli organi dell\u2019indirizzo politico. Ovviamente, in questo frangente il decreto reiterante si dovrebbe presentare depurato dal contenuto oggetto delle censure di incostituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Se su questo si conviene, allora la possibilit\u00e0 di ripresentazione dei decreti decaduti \u201cper colpa\u201d del rinvio della legge di conversione mitigherebbe significativamente le conseguenze ascrivibili al rinvio stesso, finendo con ci\u00f2 almeno in parte per lenire le remore presidenziali a farvi ricorso. E se \u00e8 vero, com\u2019\u00e8 vero, che il bilanciamento fra costi e benefici costituisce, come emerge abbastanza chiaramente dalla prassi presidenziale, un significativo fattore di orientamento nella scelta di operare il rinvio o di procedere alla promulgazione della legge, allora mi pare che l\u2019ipotesi qui formulata potrebbe contribuire a spingere la ponderazione verso la prima opzione.<\/p>\n<p>Vengo, a questo punto, a qualche considerazione sul decreto n. 55 del 2026, adottato \u2013 come s\u2019\u00e8 detto \u2013 per impedire l\u2019entrata in vigore della normativa censurata della legge di conversione del decreto n. 22.<\/p>\n<p>Una prima notazione riguarda la questione dei presupposti costituzionali del decreto n. 55. \u00c8 difficile, infatti, dubitare che un simile scopo provveda di straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza l\u2019intervento decretizio del Governo. Certo, per riprendere terminologie risalenti, si tratta di una necessit\u00e0 del provvedere che si mescola a quella del provvedimento, ma soprattutto che quella necessit\u00e0 \u2013 sempre per rinverdire i termini della <em>querelle<\/em> dottrinaria appena richiamata \u2013 non ha il crisma della oggettivit\u00e0, in quanto relativa ad un caso, una situazione, una circostanza da fronteggiare, ma ha piuttosto il carattere della soggettivit\u00e0 perch\u00e9 relativa ad un fatto od un evento \u2013 la palese e grave incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 30 <em>bis <\/em>del decreto n. 22 \u2013 generato dal coacervo Parlamento-Governo.<\/p>\n<p>\u00c8 verosimilmente proprio questa deplorevole illegittimit\u00e0 costituzionale ad aver spinto il Presidente, piuttosto che a promulgare la legge di conversione accompagnata da messaggio critico in cui chiedere al Governo di intervenire a stretto giro di posta, ad esigere l\u2019adozione da parte del Governo di un nuovo sincronico decreto correttivo quale condizione per dare il via libera alla legge. Non solo, si ha pure la sensazione che dietro l\u2019operazione serpeggi un certo sentimento di sfiducia del Quirinale, che ha ritenuto insufficiente affidarsi a promesse dell\u2019Esecutivo.<\/p>\n<p>Ma la questione pi\u00f9 rilevante \u00e8 un\u2019altra.\u00a0Siamo infatti sicuri che le cose stiano come rappresentate? Che cio\u00e8 possa ascriversi alla normativa dettata dal d.l. n. 55 la capacit\u00e0 di depurare quella recata dalla legge di conversione del d.l. 23 \u2013 art. 30 <em>bis \u2013 <\/em>dal <em>vulnus <\/em>di incostituzionalit\u00e0 ascritto?<\/p>\n<p>A me non sembra.\u00a0La domanda nasce dal fatto che il decreto <em>de quo<\/em> non opera una rimozione della normativa di cui all\u2019art. 30 <em>bis <\/em>incriminato. Quella disposta non \u00e8 una mera abrogazione, bens\u00ec una sostituzione modificativa intesa a purificare quella disciplina dal vizio di costituzionalit\u00e0 che la contrassegnava. Per poter rispondere \u00e8 necessario comparare la versione dell\u2019art. 30 <em>bis<\/em> formulata dalla legge n. 54 con quella espressa dall\u2019art. 1 del decreto n. 55.<\/p>\n<p>Riporto per comodit\u00e0 i due testi: quello della legge (A) e quello del decreto (B):<\/p>\n<p><em>(A) Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, \u00e8 riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell\u2019interno di cui al comma 2.<\/em><\/p>\n<p><em>(B) Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, \u00e8 riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell&#8217;interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.<\/em><\/p>\n<p>Ora, se si tiene conto della modifica dell\u2019espressione \u00abrappresentante legale munito di mandato\u00bb con quella pi\u00f9 generica di \u00abrappresentante munito di mandato\u00bb, accompagnata dalla scomparsa di ogni riferimento al Consiglio nazionale forense presente nella precedente versione e, infine, della sostituzione fra gli oggetti del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito del riferimento ai criteri \u00abper la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti\u00bb, surrogato dal riferimento alla \u00abindividuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti\u00bb, quello compiuto nella nuova versione \u2013 a me pare \u2013 altro non \u00e8 che un allargamento della platea dei destinatari dell\u2019incentivo, non pi\u00f9 circoscritta ai soli rappresentanti legali.<\/p>\n<p>Due piccole notazioni a questo punto si impongono.\u00a0Da un verso, come \u00e8 stato notato da molti, l\u2019intera operazione si basa sul presupposto dell\u2019avvenuta conversione del decreto n. 55, giacch\u00e9 ove questa non intervenisse, l\u2019esito sarebbe il ripristino della disciplina recata dalla legge di conversione del d.l. n. 23.\u00a0Dall\u2019altro \u2013 e questo mi sembra particolarmente grave \u2013 la modifica disposta dal d.l. n. 55, pur estendendo il novero dei soggetti che assistono il migrante nella procedura del rimpatrio volontario e sono destinatari dell\u2019incentivo previsto, tuttavia non esclude gli avvocati. Ma se \u00e8 cos\u00ec, si passa da una incostituzionalit\u00e0 integrale del disposto corretto ad una incostituzionalit\u00e0 parziale, relativamente all\u2019ipotesi in cui ad essere coinvolto nella procedura di rimpatrio sia, per l\u2019appunto, un avvocato.<\/p>\n<p>Senza poi trascurare il fatto che, se ora non impone la sola figura dell\u2019avvocato, la nuova disciplina assegna il compito di individuazione dei rappresentanti chiamati ad assistere il migrante e a beneficiare della corresponsione dell\u2019incentivo ad un decreto del Ministro dell\u2019Interno che potenzialmente potrebbe persino individuare di nuovo il solo avvocato.<\/p>\n<p>Ma la cosa pi\u00f9 incredibile e sorprendente la si scopre se si presta attenzione al nesso che c\u2019\u00e8 fra legge di conversione n. 54 e decreto n. 55, quest\u2019ultimo correttivo \u2013 come ormai chiarito \u2013 della disciplina recata dalla prima.<\/p>\n<p>Nonostante quanto a tutta prima potrebbe sembrare e a differenza del ricordato precedente del 2009, non c\u2019\u00e8 un rapporto diretto, se non limitatamente al secondo comma dell\u2019art. 30 <em>bis<\/em>, in tema di finanziamento delle misure adottate, che \u00e8 espressamente abrogato dal secondo comma dell\u2019art. 1 del decreto. Sia la legge che il decreto, infatti, assumono ad oggetto l\u2019art. 14 <em>ter <\/em>del Testo Unico sull\u2019immigrazione in tema di rimpatri volontari, la cui disciplina \u00e8 diversamente modificata dall\u2019art. 30 <em>bis <\/em>del decreto n. 23, introdotto in sede di conversione, e dall\u2019art. 1, comma 1, del decreto n. 55.<\/p>\n<p>La cosa non \u00e8 di poco conto, giacch\u00e9 siamo in presenza di due discipline antinomiche assolutamente sincroniche, recate da atti che hanno la stessa data di promulgazione\/emanazione e di pubblicazione \u2013 il 24 aprile \u2013 entrate in vigore lo stesso giorno, quello successivo all\u2019avvenuta pubblicazione \u2013 il 25 aprile scorso. Ci\u00f2 in quanto, com\u2019\u00e8 noto, gli emendamenti al testo del decreto-legge approvati dalla legge di conversione spiegano effetti a far tempo dall\u2019entrata in vigore della legge stessa.<\/p>\n<p>Come risolvere l\u2019antinomia? Quale disciplina va prescelta dall\u2019operatore giuridico che debba farne applicazione? Quale versione dell\u2019art. 14 <em>ter<\/em> del T.U. deve prevalere?\u00a0Un aiuto a fornire la risposta avrebbe forse potuto venire, nonostante la sincronia, dall\u2019eventuale abrogazione espressa dell\u2019art. 30 <em>bis<\/em> del decreto n. 22 disposta dall\u2019art. 1 del d.l. n. 55. Ma cos\u00ec non \u00e8, se non con la rilevata eccezione del secondo comma dell\u2019art. 30 <em>bis<\/em>.<\/p>\n<p>Ed allora?\u00a0Sembra proprio che ci troviamo di fronte a quella che in letteratura \u00e8 prefigurata come \u201cantinomia irresolubile\u201d. Quella, cio\u00e8, che corre fra due norme prodotte da atti gerarchicamente equiparati ed entrambi competenti, ambo generali o speciali e sincroniche. Viene alla mente il classico esempio riportato in <em>On Law and Justice <\/em>da Alf Ross relativo alla Costituzione danese del 1920 che, al contempo, prescriveva un numero massimo di componenti della Camera Alta e prescriveva un minuzioso meccanismo di nomina alla luce del quale quella soglia veniva superata.<\/p>\n<p>N\u00e9, per quanto sopra osservato, ad aiutare l\u2019operatore giuridico pu\u00f2 contribuire come <em>extrema ratio <\/em>il ricorso ad elementi ulteriori rispetto a quello classico della data dell\u2019atto-fonte, ipotizzati in dottrina per individuare un diverso ancoraggio temporale dell\u2019atto normativo ed uscire dall\u2019<em>impasse<\/em>, come la pubblicazione o l\u2019entrata in vigore. Anche rispetto a questi c\u2019\u00e8 totale corrispondenza.<\/p>\n<p>Resta soltanto la distinta numerazione. \u00c8 sufficiente? Ne dubito.\u00a0Si noti, in proposito \u2013 come ho avuto modo di verificare \u2013 che la piattaforma pubblica <em>Normattiva<\/em> \u2013 la quale come sappiamo ci offre il testo vigente della normativa in vigore \u2013 in ordine all\u2019art. 14 <em>ter<\/em> del TU sull\u2019immigrazione non riporta n\u00e9 la modifica introdotta dalla legge n. 54 n\u00e9 la correzione disposta dal decreto 55, ma solo il testo originario del medesimo art. 14 <em>ter<\/em>. Non so dire se questo dipenda semplicemente dai tempi di aggiornamento, ma &#8211; chiss\u00e0 &#8211; mi viene da pensare che possa anche discendere dalla condizione di indeterminatezza generatasi.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 da chiedersi: si sarebbe potuto evitare tutto questo?\u00a0Beh, meglio sarebbe stato che il Presidente della Repubblica, una volta ricevuto il testo del decreto-legge deliberato dal Governo, avesse promulgato la legge di conversione ed il giorno successivo emanato il decreto correttivo, di modo da creare la condizione di successione nel tempo fra le due normative in contrasto e garantire l\u2019applicazione del criterio cronologico per risolvere l\u2019antinomia. Certo questo avrebbe determinato una (piccola) soluzione di continuit\u00e0 in grado di comportare la vigenza per un giorno della disciplina incostituzionale. Ma credo che, fra le conseguenze possibili, \u201cl\u2019incostituzionalit\u00e0 di un sol giorno\u201d sarebbe stata sicuramente pi\u00f9 accettabile e meno grave dell\u2019esito che si \u00e8 venuto a determinare.<\/p>\n<p>Cosa si pu\u00f2 ancora fare? Forse si pu\u00f2, in sede di conversione del decreto n. 55, inserire nel testo una clausola di abrogazione espressa dell\u2019art. 30 <em>bis<\/em> del decreto n. 23, che all\u2019entrata in vigore della legge di conversione produrrebbe l\u2019effetto di rimuovere effettivamente quel disposto, dando il via libera alla disciplina di modifica dell\u2019art. 14 <em>ter <\/em>recata dallo stesso decreto 55.<\/p>\n<p>Del resto, la situazione di assoluta irresolutezza determinatasi ad oggi, parrebbe escludere che la normativa incostituzionale possa <em>medio tempore<\/em> trovare applicazione.<\/p>\n<p>Insomma, e per concludere, questa vicenda \u00e8 stata descritta come una sorta di pasticcio. Il termine \u00e8 stato ricorrentemente utilizzato nel dibattito pubblico, ad indicare una certa disinvoltura ed approssimazione. Parlerei piuttosto di vicissitudine kafkiana, per quel tanto di assurdo, labirintico e paradossale ch\u2019essa rivela, ma anche per l\u2019inquietudine ch\u2019essa genera, rivelando la determinazione di una volont\u00e0 politica che per raggiungere i propri obiettivi non esita a forzare oltre ogni limite le regole di sistema.<\/p>\n<p>\u00c8 accaduto per il precedente decreto sicurezza (n. 48 del 2025) \u2013 recettivo del contenuto del disegno di legge in corso di approvazione in Parlamento (nella specie AC 1660), gi\u00e0 approvato da una camera e destinato, dopo oltre un anno di frequentazione delle aule parlamentari, all\u2019abbandono (si potrebbe parlare, per assonanza con la prassi della decretazione d\u2019urgenza, di disegno di legge \u201ca perdere\u201d) \u2013 caso abbastanza unico di decreto-legge in integrale sostituzione di disegno di legge, con evidente umiliazione parlamentare, carenza dei presupposti di straordinariet\u00e0, necessit\u00e0 ed urgenza e assenza di omogeneit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 accaduto di nuovo con questo nuovo decreto sicurezza. <em>Sic!<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paolo Carnevale La vicenda della conversione del decreto-legge n. 22 del 2026 ad opera della legge n. 54 dello stesso anno in tema di sicurezza e della contestuale adozione-emanazione del successivo decreto n. 55 in punto di disciplina dei rimpatri volontari assistiti dei migranti, gi\u00e0 oggetto di modifica ad opera della coeva legge n. &#8230; <a title=\"L\u2019insicurezza generata dalla sicurezza. La recente vicenda della conversione del decreto-sicurezza\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/05\/06\/linsicurezza-generata-dalla-sicurezza-la-recente-vicenda-della-conversione-del-decreto-sicurezza\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n<div class='heateorSssClear'><\/div><div  class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing' data-heateor-sss-href='https:\/\/www.lacostituzione.info\/index.php\/2026\/05\/06\/linsicurezza-generata-dalla-sicurezza-la-recente-vicenda-della-conversione-del-decreto-sicurezza\/'><div class='heateor_sss_sharing_title' style=\"font-weight:bold\" >Condividi!<\/div><div class=\"heateor_sss_sharing_ul\"><a aria-label=\"Facebook\" class=\"heateor_sss_facebook\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lacostituzione.info%2Findex.php%2F2026%2F05%2F06%2Flinsicurezza-generata-dalla-sicurezza-la-recente-vicenda-della-conversione-del-decreto-sicurezza%2F\" title=\"Facebook\" 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