Ancora una volta la Sicilia come metafora: i “tempi” delle operazioni elettorali nella normativa regionale per le elezioni amministrative

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di Giacomo D’Amico

Il rapporto tra il “tempo” e i siciliani è tradizionalmente caratterizzato da una particolare “conflittualità”. Non si vuole qui enfatizzare un luogo comune, com’è, in gran parte, quello per cui «È facile essere felici in Sicilia, ma è un’operazione che richiede un adattamento biologico oltre che culturale: bisogna imparare a vivere il tempo alla maniera siciliana» [F. Prose, Odissea siciliana (2003), trad. di M. Migliaccio, Feltrinelli, Milano, 2004]. Si vuole, piuttosto, evidenziare come, già solo scorrendo alcune memorabili pagine di opere letterarie di scrittori siciliani, emerga una originale configurazione del rapporto tra il normale fluire del corso del tempo e la vita dell’uomo.

Dal «tutto deve cambiare perché tutto resti come prima» de Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa al rapporto tra tempo passato, presente e futuro nell’Affaire Moro di Sciascia, dal tentativo di gestire il tempo con un (fallito) ritorno al passato, de Il fu Mattia Pascal di Pirandello, alla sensazione di sentirsi “fuori dal tempo” in alcuni romanzi di Camilleri e in particolare ne Il giro di boa; ed ancora, da Il tempo in posa di Bufalino al sorriso ironico e pungente di uno che «sa del presente e intuisce del futuro», descritto da Consolo ne Il sorriso dell’ignoto marinaio. Quella anzidetta è solo una rapida carrellata; gli esempi, infatti, potrebbero continuare: si pensi alla lentezza e inesorabilità con cui scorre il tempo in I Malavoglia di Verga o, da ultimo, all’assenza del tempo futuro nel dialetto siciliano.

In questo panorama letterario e linguistico, descritto senza alcuna pretesa di esaustività, spicca la singolare gestione del tempo, prevista dal legislatore siciliano per lo svolgimento delle operazioni elettorali connesse alle elezioni amministrative siciliane. Ma, per capire il paradosso del quadro normativo oggi vigente, bisogna fare un breve salto nel passato (ancora una volta una questione di tempo!).

Il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) prevede, all’art. 41, primo comma, che «Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l’ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario». Siffatta disposizione statale è stata ben presto applicata anche in Sicilia in virtù dell’art. 1 della legge reg. 5 aprile 1952, n. 11, il quale dispone l’applicazione «nel territorio della Regione Siciliana» dell’intero testo unico statale. Dunque, l’ufficio elettorale si costituisce alle ore sedici del sabato precedente le elezioni.

Il testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana (approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, ma più volte modificato dal legislatore regionale) ha previsto, all’art. 31, primo comma, che «Alle ore sei del primo giorno di votazione il presidente costituisce l’ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario», posticipando, quindi, alla stessa mattinata della domenica la costituzione dell’ufficio elettorale.

Questa disposizione è stata ripetutamente modificata: innanzitutto (art. 31 della legge reg. 1° settembre 1993, n. 26), per eliminare la parola «primo» davanti a giorno di votazione (in conseguenza della riduzione alla sola domenica della giornata di svolgimento delle operazioni elettorali), successivamente (art. 2 della legge reg. 10 maggio 2002, n. 3), per reintrodurre la parola «primo» (per effetto dell’articolazione in due giorni delle operazioni di voto: domenica, dalle ore otto alle ore ventidue, lunedì, dalle ore sette alle ore quindici). In quest’ultimo caso, le operazioni di voto venivano interrotte la domenica sera e riprendevano il lunedì mattina fino alle quindici; solo a questo punto sarebbe iniziato lo spoglio delle schede.

Nel 2015, però, il legislatore siciliano (art. 2 della legge reg. 10 luglio 2015, n. 12) ha ritenuto di doversi conformare alla normativa statale, stabilendo che «A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto». Di conseguenza, le operazioni di voto iniziano la domenica alle ore sette e si concludono alle ore ventitré dello stesso giorno; a questo punto, però, ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, iniziano le operazioni di scrutinio che, verosimilmente, procederanno per tutta la notte, specie là dove si svolgono contemporaneamente le elezioni comunali e circoscrizionali.

Il legislatore regionale, estendendo anche in Sicilia la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto, non ha, però, previsto un’analoga estensione anche della normativa statale relativa alla costituzione dei seggi elettorali (in base alla quale quest’ultima avviene alle ore sedici del sabato pomeriggio), con la conseguenza che i seggi si costituiranno la mattina stessa della domenica alle ore sei e, comunque (sic!!!), alle ore sette dovranno avere inizio le operazioni di votazione. Inoltre, alle ore ventitré, a chiusura delle operazioni di voto, dovrà avere inizio lo scrutinio. Non occorre essere conoscitori dei meccanismi connessi a siffatte operazioni per rendersi conto che, ben difficilmente, la costituzione dei seggi e le attività connesse potranno esaurirsi in una sola ora (dalle sei alle sette della domenica), e che, soprattutto, far iniziare alle ore ventitré della domenica le operazioni di scrutinio, notoriamente assai problematiche nelle elezioni amministrative, significa aumentare il rischio di errori, contestazioni e quindi di rallentamenti, dovuti alla fisiologica stanchezza dei componenti il seggio elettorale.

Di questi possibili inconvenienti sono ben consapevoli le stesse Prefetture siciliane che, in occasione delle elezioni amministrative, hanno diramato circolari volte a sottolineare l’opportunità che i Presidenti di seggio effettuino, nelle ore pomeridiane del sabato, le operazioni preliminari alla costituzione degli uffici, al fine di verificare la regolarità dei locali e del materiale in dotazione.

Di fronte a questo quadro normativo che necessita di una minima modifica legislativa o nel senso di anticipare al sabato pomeriggio la costituzione dei seggi o di posticipare al lunedì mattina quelle di scrutinio, ci si sarebbe attesi un pronto intervento del legislatore regionale (che, nel giro di qualche settimana, avrebbe potuto esitare una modifica di tal fatta) ma, di fronte alle legittime rimostranze dei Presidenti di seggio, l’Assessore competente ha obiettato: «Comprendo i disagi. Per questa tornata elettorale si deve applicare la vecchia normativa». Come dire: “Non c’è tempo”!

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