La sindacabilità giudiziaria dell’atto politico. Un’aberrazione costituzionale

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di Ginevra Cerrina Feroni

Entra nel vivo la questione dell’autorizzazione a procedere, richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania, nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini sul caso Diciotti. Il reato contestato, sequestro di persona aggravato (si rischia dai 3 ai 15 anni di reclusione), è quantomeno dubbio. Soprattutto incongruo. Ma non è questo il tema. Sotto quel pretesto, la vicenda mostra tutta la sua dimensione politica, piuttosto che penale. A muovere dalle implicazioni, inevitabili, sulla tenuta del Governo a seconda del voto. Occorre vedervi quel che soprattutto c’è: il tentativo di una seria, ulteriore, trasformazione costituzionale nel rapporto tra magistratura e politica. La legge costituzionale n. 1 del 1989 stabilisce che il Senato, con valutazione insindacabile e a maggioranza assoluta, può negare l’autorizzazione se ritiene che l’indagato abbia agito “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”.

Siamo davanti al concetto di “atto politico”. Se l’operato del Ministro Salvini – che negò dal 20 al 25 agosto 2018 lo sbarco dei migranti nel porto di Catania – è, come pare a tutti evidente, un atto politico, non può che derivarne l’insindacabilità da parte dei magistrati. Una vasta letteratura ha chiarito che politico è l’atto “libero nel fine”. Ovvero esercizio di un potere discrezionale di scelta dell’obiettivo e della finalità che vuole perseguire. La sua base sta nella responsabilità politica, propria della democrazia rappresentativa. E, dunque, nel raggiungimento delle finalità volute a maggioranza dagli elettori. Cioè dal popolo sovrano. La decisione del Ministro Salvini di chiudere i porti italiani a tutela della sicurezza nazionale – dopo anni di scellerate “politiche” di immigrazione senza regole che hanno fatto l’insperata fortuna di molte organizzazioni criminali – è un atto politico. La sfera delle relazioni internazionali, diplomatiche o militari è, per antonomasia, il terreno dell’atto politico. E il fatto che la Diciotti sia nave militare non attenua ma, al contrario, valorizza la naturale politicità delle scelte che ne riguardano il caso.

L’obiettivo opposto, che molti temono in questa parossistica iniziativa, è aberrante: conduce a negare la dignità autonoma delle scelte politiche. Come dire che tutto, anche la politica, sta sotto. Governata dai custodi-creatori del preteso diritto, i magistrati, i quali poi non sono custoditi che da sé stessi. In pratica, assoggettare le scelte di governo alla tutela giudiziaria. La quale poi si mostra, prevalentemente, a senso unico. Con la conseguenza paradossale che, d’ora in poi, le autorità di governo, per non essere indagate per sequestro di persona, dovrebbero far entrare in Italia, unico Paese del genere, incondizionatamente chiunque, pur privo di documenti e non identificato, si presenti alle frontiere.

Ma che l’atto politico non sia sindacabile non è un orpello, o un privilegio di casta. È uno dei pilastri della separazione dei poteri, dello Stato di diritto, della sovranità popolare. Purché ovviamente non eversivo dell’ordine costituzionale. È garanzia in vigore da oltre 100 anni (oggi art. 7 del Codice del processo amministrativo). La democrazia moderna fonda sé stessa sull’insindacabilità giudiziaria delle scelte politiche: altrimenti la rappresentanza politica sarebbe sotto controllo dei giudici, i quali da noi non sono elettivi.  Se questo viene meno, si annulla il principio della separazione dei poteri su cui si è fondato il moderno costituzionalismo.

Se qualcuno poi – per portare l’aberrazione agli estremi – affermasse che l’interesse pubblico evocato dalla legge incorporerebbe una pretesa tutela di diritti fondamentali, i quali poi sarebbero assoluti e prevalenti su tutto, la trappola per la democrazia sarebbe definitiva. La vicenda della nave Diciotti non è una questione di diritti, ma di diritto di un Ministro, meglio del Governo, a corrispondere al mandato ricevuto dall’elettorato. Ed invece, ora, si vorrebbe portare il sindacato giudiziario sull’atto politico, trasformando gli atti giudiziari in atti, essi stessi, politici. Fatalmente, prima o poi, si porrà la questione che chi crea le regole è, nei fatti, lo stesso che le applica. La deriva illiberale cui andiamo incontro è enorme.

Ne abbiamo la consapevolezza?

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4 commenti su “La sindacabilità giudiziaria dell’atto politico. Un’aberrazione costituzionale”

  1. Sono d’accordo con l’autrice salvo le seguenti precisazioni. 1. Il ministro non è sopra ma sotto la legge; qualsiasi atto politico è sindacabile ma solo per giudizio del Parlamento, o del Senato, che dà l’autorizzazione a procedere la quale è un atto giudiziario (anche se politicamente motivato). La Costituzione, chiarissima, è scritta davvero bene; evita il governo dispotico dei giudici e la tirannia della maggioranza, comunque chiamata a rispondere alle successive elezioni (a condizione che queste non siano viziate – come purtroppo sono da ormai quattro legislature). 2. L’autrice sembra confondere il giudizio (sovrano) del Parlamento, a metà strada fra decisione politica e decisione giudiziaria, con la volontà “della maggioranza degli elettori”. Spero che sia solo una scivolata lessicale involontaria. Se no, saremmo davvero già in una dittatura. Da almeno 20 anni tanti stanno spingendo l’immaginario collettivo e, con i tentativi finora abortiti di revisione, le istituzioni positive in quella direzione, verso una tirannia della maggioranza, criticata ora come populista, che consiste nell’abuso della maggioranza, nell’invocazione di maggioranze sempre più artificiose, di comodo, formali, fasulle.

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  2. L’argomento viene analizzato da personalità dotate di una approfondita cultura giuridica , di gran lunga superiore alla mia ma,
    viene da chiedermi : Se passa il principio che l’Organo Politico, pur nella sua ferma convinzione di star operando ““per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”, si trova a commettere degli atti che la Magistratura ritiene penalmente rilevanti, può l’Organo Politico porsi al di sopra di quella LEGGE che ha (ipoteticamente) infranto, in virtù della tutela offertagli dalla medesima LEGGE ?
    E se si, quali ne sono i limiti e chi li fissa ?

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  3. La tutela dei cittadini assume carattere preminente allorquando ci si trovi davanti a dei soggetti non muniti di documenti. Potenzialmente possono trovarsi elementi pericolosi: criminali, terroristi o anche portatori di malattia. Un Ministro degli Interni, voluto dalla popolazione, ha il dovere di agire secondo norme che agiscano per la sicurezza del Paese.

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