Il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere e la “partecipazione” dei militanti

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di Giovanni Di Cosimo

L’iniziativa dei vertici 5stelle di interpellare la propria base in merito alla vicenda Diciotti non è concettualmente diversa dalle consultazioni svolte in passato dalle forze politiche sui più svariati temi. Di tanto in tanto i dirigenti dei partiti, quando ritengono che la questione sia di particolare rilievo, e sono profondamente divisi sul da farsi, cercano una sponda verso i militanti.

Vero è che la consultazione di ieri aveva almeno due caratteristiche distintive. In primo luogo lo strumento. La piattaforma Rousseau, che il movimento ha già utilizzato per prendere decisioni importanti come la scelta del capo politico, è uno strumento molto innovativo, potenzialmente capace di rafforzare la partecipazione democratica, ma, come ha rilevato l’Autorità per la privacy nel 2017, non è esente da pecche sotto il profilo del rispetto della riservatezza del voto.

La seconda caratteristica distintiva coincide con l’oggetto, ovvero la richiesta del Tribunale dei ministri di procedere nei confronti del Ministro degli interni. È la prima volta che un caso simile viene sottoposto al giudizio dei militanti di un partito. È certo che la questione ha assunto un significato politico, apprezzabile dagli attivisti, ma il piano sul quale dovrebbe essere analizzata è al contempo giuridico-istituzionale. Chi è chiamato a decidere sulla domanda di autorizzazione a procedere, i senatori, deve valutare se il comportamento del ministro possa essere giustificato in base alla legge costituzionale 1/1989 (cioè se «abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo»), e per farlo deve avere contezza delle puntuali deduzioni del Tribunale (su cui vedi Bin) in merito al fatto che quel comportamento costituisce reato. Non è in discussione una qualsivoglia scelta programmatica, sulla quale l’opinione della base certamente conta, ma un preciso episodio la cui qualificazione giuridica presuppone un’attentata valutazione della domanda di autorizzazione a procedere.

E del resto, la consultazione di ieri non obbliga in nessun modo i senatori 5stelle per la semplice ragione che la Costituzione prevede il principio di divieto del mandato imperativo in forza del quale i parlamentari non sono vincolati a rispettare le indicazioni di voto che provengano dagli elettori. In una vicenda come questa, i senatori (5stelle e non) dovrebbero scegliere in coscienza, sulla base di una approfondita analisi della questione. Tutto il resto dovrebbe restare sullo sfondo.

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2 commenti su “Il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere e la “partecipazione” dei militanti”

  1. L’ho già scritto e lo confermo. La Lega, i 5 stelle e tutta la destra hanno sbagliato a non concedere (per adesso) l’autorizzazione… perché il Tribunale avrebbe -per un motivo o per l’altro- assolto Salvini dal reato di sequestro di persona… perché il sequestro prevede altre modalità che non ricorrono nel caso della nave Diciotti. Matteo Salvino avrà violato il codice penale per altri reati (abuso di autorità, abuso di potere, pirlaggine, ottusità, altre omissioni, violenza privata o pubblica, etc.) ma il sequestro di persona -ragionevolmente- è una cosa diversa. U.S.

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  2. Sono d’accordo. Ma i rischi sono immensi. Perché?

    Che un partito chieda un’approvazione o sottoponga una scelta al verdetto della sua base è legittimo, anzi lodevole. Importa solo relativamente la validità e la verificabilità della procedura, perché si tratta di vicende interne di associazioni di fatto. Le primarie del PD rispondono a questa descrizione. Molto contestabili sotto il profilo dell’apertura delle candidature e del diritto di voto (ricordo la vicenda ormai lontana di Di Pietro candidato e della definizione del diritto di partecipare gestita allora da Luigi Berlinguer), sono fatti privati, non di diritto pubblico, ma di libere associazioni. La stessa cosa vale per il sistema Rousseau, il M5S e la Casaleggio & associati: vedano loro come scegliere i candidati da presentare sulle liste elettorali, come designare il vertice del movimento, a chi lasciare decidere chi può partecipare e chi va escluso dal movimento, e chi nominare come capo politico e chi proporre al Presidente della Repubblica come vice-primo ministro.

    Tutto cambia quando non parliamo più di partiti ma di gruppi parlamentari. In virtù dell’articolo 67 un voto del partito, di aderenti, simpatizzanti o semplici interessati su decisioni che deve prendere il Parlamento non ha alcun valore. I deputati e senatori sono pure liberi di determinare la loro scelta come vogliono, in coscienza, in sintonia con un voto di maggioranza del gruppo parlamentare, o in ubbidienza a un dettame della direzione del partito o di un verdetto pronunciato da 50.000 individui registrati su una piattaforma privata. Sono responsabili della loro decisione e rispondono individualmente (in teoria, perché questo diritto elettorale fondamentale è da tempo soppresso in Italia) davanti agli elettori.

    Ricordo che su queste pagine è stato lodata l’approvazione del “contratto di governo” dalla base dei partiti di maggioranza, una mossa ispirata dalla prassi consolidata nella virtuosa Germania. Purtroppo non bastano trucchetti esterni per ottenere risultati sostanziali.

    La determinazione eterodiretta (non eteronoma, impossibile per merito dell’art. 67) della volontà dei parlamentari è ovviamente particolarmente grave nel caso di un atto particolare come l’autorizzazione a procedere contro un ministro. Ma non cambia nulla. Al di sopra di chi decide c’è il verdetto del popolo sovrano che si esprime nelle elezioni. Peccato che dal 2005 questo giudice supremo (benché non assoluto) può solo votare schieramenti e non più persone, presupposto necessario dell’articolo 67.

    Sostengo queste tesi dai tempi della legge Mattarella. Con maggiore precisione dopo la sentenza 1/2014 (articolo pubblicato su forum costituzionale). E con maggiore forza dopo la sentenza 35/2017 (articolo rifiutato da due or tre riviste di costituzionalisti, ma disponibile sulle mie pagine academia.edu).

    In conclusione: la non corretta valutazione dei simulacri di una democrazia più diretta è l’elemento fondamentale del populismo (come argomento su Lavoce.info, settembre 2017); tale deriva è iniziata ben prima dell’avvento del M5S con la connivenza della quasi totalità dei costituzionalisti di questo paese.

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